T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il proposto ricorso è chiesto l’annullamento della nota in data 23 luglio 2010 con cui la resistente amministrazione dispone la sospensione del collegamento con il totalizzatore nazionale in uno con la revoca della concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi. La stessa nota, tuttavia, chiarisce, in calce, che "valga la presente come comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 e segg. Della L. 241/90", e cioè di avvio del procedimento.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, decisiva risultando la circostanza per cui l’amministrazione è pervenuta all’adozione della contestata revoca in difetto del rispetto delle garanzie partecipative, pure formalmente richiamate nella stessa nota avversata, con conseguente annullamento della nota medesima.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della odierna ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore della odierna ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4291 ALIMENTI E BEVANDE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La sentenza indicata in epigrafe ha riunito e respinto quattro ricorsi proposti dall’odierna appellante, titolare di autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande in esercizio sito in Perugia, piazza 4 Novembre, avverso i provvedimenti recanti:

divieto agli esercenti del centro storico di vendere bevande in contenitori di vetro o di metallo dopo le ore 22 fino al termine dell’orario di apertura notturna (provvedimento del Sindaco di Perugia);

sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande per dieci giorni per la violazione del suddetto divieto (provvedimento del Sindaco di Perugia);

sospensione della medesima autorizzazione per 7 giorni per ritenuta pericolosità dell’esercizio per l’ordine pubblico (provvedimento del Questore di Perugia);

ulteriore sospensione della medesima autorizzazione per 12 giorni per ritenuta pericolosità dell’esercizio per l’ordine pubblico (provvedimento del Questore di Perugia);

ulteriore sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di cibi e bevande per dieci giorni per la violazione del suddetto divieto (provvedimento del Sindaco di Perugia).

Contro la sentenza, pubblicata in data 29 aprile 2005, l’originaria ricorrente ha proposto il presente appello, nel quale deduce che la sentenza non è stata notificata.

L’appello risulta notificato in data 8 settembre 2005 al Comune di Perugia e in data 9 settembre 2005 all’Amministrazione statale.

L’Amministrazione statale, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia autentica della sentenza appellata, da cui risulta che tale sentenza è stata notifica alla società odierna appellante, su richiesta dell’Amministrazione statale, in data 6 maggio 2005, mediante consegna di copia a mani di addetto allo studio del difensore legale nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado.

Anche il Comune di Perugia, nel costituirsi in giudizio, ha depositato copia autentica della sentenza appellata, da cui risulta che tale sentenza è stata notifica alla società odierna appellante, su richiesta del Comune di Perugia, in data 11 maggio 2005, mediante consegna di copia a mani di addetto allo studio del difensore legale nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado.

Alla luce di tali risultanze di fatto risulta fondata l’eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Comune di Perugia, in quanto essendo la sentenza stata notificata in date 6 e 11 maggio 2005, l’appello avrebbe dovuto essere notificato entro i successivi sessanta giorni, mentre risulta notificato solo in date 8 e 9 settembre 2005.

Per l’effetto l’appello è irricevibile.

Le spese di questo grado di giudizio devono essere compensate, ricorrendo per ciò i presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 28 aprile 2011, n.9488 CLAUSOLE VESSATORIE

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Considerato in diritto

1. – Con il primo mezzo (violazione a falsa applicazione dell’art. 1341 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente ritiene che la clausola della convenzione – escludendo per il professionista la possibilità di determinare autonomamente gli onorari e rimettendo all’amministrazione committente la loro liquidazione, salvi i minimi tariffari – sarebbe vessatoria. E siccome le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti che limitano la facoltà di opporre eccezioni non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare quella clausola inefficace, proprio perché non approvata espressamente dall’Avv. S. .

1.1. – Il motivo è infondato.

In tema di condizioni generali di contratto, l’elencazione contenuta nell’art. 1341, secondo comma, cod. civ. ha carattere tassativo, di talché è ammessa l’interpretazione estensiva ma non quella analogica. Ne consegue che la clausola della convenzione riguardante i rapporti di un comune con i legali di propria fiducia, prevedente l’impegno dell’amministrazione committente a riconoscere il minino stabilito dalla tariffa, con la facoltà discrezionale, per essa, di liquidare, a fronte della notula presentata dal professionista, eventuali maggiori compensi, non costituisce clausola vessatoria – come tale abbisognevole di specifica approvazione per iscritto per essere vincolante nei confronti dell’altro contraente -, poiché detta clausola non limita la facoltà di opporre eccezioni, ma definisce l’oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all’entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2003, n. 1833).

2. – Il secondo motivo è rubricato "violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2233 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ed omessa motivazione circa un punto decisivo, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.". La determinazione del compenso professionale sarebbe, ad avviso del ricorrente, in violazione dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., perché non sarebbe adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione. Nella specie, infatti, l’importanza dell’opera professionale svolta è data dal fatto che, dinanzi ad una richiesta in citazione di circa otto miliardi di lire da parte degli attori nei confronti del Comune convenuto, la sentenza che ha definito il primo grado ha riconosciuto la domanda fondata solo in minima parte, per l’importo di un milione e trecentomila lire.

2.1. – La censura non coglie nel segno.

Essa non tiene conto della circostanza che il primo giudice, nel determinare l’importo del compenso professionale spettante al ricorrente, ha respinto la tesi del Comune che pretendeva di ancorare il valore della controversia sulla scorta della somma riconosciuta in concreto ad uno degli attori del giudizio, valutandolo invece "secondo il valore della domanda calcolato ai sensi del codice di procedura civile".

D’altra parte, in punto di diritto va ribadito che in tema di prestazione d’opera intellettuale, l’autonomia negoziale delle parti, nella determinazione del compenso, non incontra altro limite che quello del rispetto del minimo fissato dalle tariffe inderogabili, sicché, ove non insorga questione sull’osservanza di tali limiti, deve escludersi la possibilità, per il giudice, di ricorrere ad una liquidazione del compenso stesso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell’art. 2233 cod. civ., a prescindere da ogni indagine stilla congruità del quantum convenuto rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione (Cass., Sez. Un., 3 novembre 1981, n. 5773; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 1986, n. 224; Cass., Sez. II, 22 novembre 1995, n. 12095; Cass., Sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21235).

3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ed omessa motivazione circa un punto decisivo, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente si lamenta che non sia stato applicato lo scaglione corrispondente al valori della causa, pari a lire otto miliardi, risultante dalla somma del valore delle diverse domande autonome proposte.

3.1. – Il motivo è privo di fondamento.

Il comma quarto dell’art. 5 della tariffa professionale forense per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria, approvata con il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 – nel prevedere, in tema di compenso dovuto all’avvocato nell’ipotesi di difesa di più parti aventi un’identica posizione processuale, la possibilità di un aumento dell’onorario unico per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti – non costituisce norma eccezionale, posto che i criteri di liquidazione che la informano sono improntati al generale principio di corrispondenza e di adeguatezza dell’onorario del professionista all’opera effettivamente prestata, contenuto nel primo comma della stessa disposizione. Pertanto, detto comma è suscettibile di applicazione analogica all’ipotesi, governata dal medesimo principio, della difesa dell’unico cliente contro più parti (come tra l’altro ora espressamente stabilito dall’art. 5 della nuova tariffa professionale, approvata con il decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, ratione temporis non applicabile) (cfr. Cass., Sez. II, 15 gennaio 1996, n. 257), mentre è da escludere che, in tale evenienza, la liquidazione degli onorari debba essere fatta previa somma del valore delle domande proposte dai diversi attori nell’unico processo, atteso che il cumulo di domanda stabilito agli effetti della competenza per valore dall’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti, mentre non si riferisce all’ipotesi di domande avanzate nei confronti dello stesso soggetto da diverse parti processuali, in fattispecie di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art. 103 cod. proc. civ. (Cass., Sez. III, 12 ottobre 1998, n. 10081).

Ne consegue che il provvedimento impugnato è esente da censure nella individuazione del valore del giudizio prescelto ai fini di stabilire lo scaglione di tariffa da applicabile.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2989 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale di Roma n. 8700 del 7.4.2000 era stata dichiarata l’illegittimità di licenziamento intimato al M. O. con telegramma del 1.4.1999 dal CFEME e fatto ordine all’associazione di riassumerlo entro tre giorni o, in alternativa, a corrispondergli, a titolo risarcitorio una somma corrispondente a tre mensilità, condannandosi, altresì, il datore al pagamento di L. 23.368.152 per differenze retributive ed indennità sostitutiva del preavviso. Era stata ritenuta l’applicabilità della L. n. 108 del 1990, art. 4 escludendosi la tutela reale per il licenziamento intimato dall’associazione non riconosciuta, ritenuta ente di tendenza senza scopo di lucro e sul rilievo che l’attività da essa svolta rientrasse tra quelle indicate dalla norma derogatoria.

Con sentenza resa il 30.6/11.12.2006 della Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado – confermata nel resto – l’associazione veniva condannata al pagamento di una indennità risarcitoria L. n. 604 del 1966, art. 8 di importo maggiore, pari a 10 mensilità (valutati l’anzianità del lavoratore, il numero dei dipendenti dell’associazione e la non eccessiva gravità del fatto contestato), compensandosi tra le parti in parte le spese di lite e per il residuo posto a carico del CEFME. Propone ricorso per cassazione il M., affidato a due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso, ritualmente notificato, il CEFME ed entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce l’appellante, con il primo motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 108 del 1990, art. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che la gestione del CEFME risponde ai criteri di economicità e non rileva in senso contrario che l’ente possa godere anche di sovvenzioni pubbliche; che non assume significato la circostanza che l’attività sia fornita unicamente agli iscritti e che l’associazione non operi a favore di terzi; peraltro, tale ultima circostanza era anche smentita da documenti e, in particolare dallo statuto della associazione. Osserva ulteriormente che la operatività della tutela legale anche da altro punto di vista non possa escludersi, essendo le mansioni svolte dal M. di natura neutra rispetto ai fini associativi. Pone al riguardo quesiti di diritto riferiti ai vari profili evidenziati nel motivo di impugnativa.

Con il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e L. n. 108 del 1990, art. 4 artt. 99, 112, 115, 414 e 418 c.p.c. nonchè dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e l’omessa,. Insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che è onere del datore provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla L. n. 108 del 1990 per sottrarsi alla tutela reale e rileva la carenza di allegazioni e di elementi probatori al riguardo, non avendo mai affermato, peraltro, il CEFME, che l’attività era resa solo in favore degli iscritti.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di tematiche tra loro strettamente interdipendenti, sono inammissibili.

Al riguardo va osservato in primo luogo che i suddetti motivi risultano inammissibili perchè non sono correttamente enunciati i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi come formulati non rispondono ai canoni di cui al codice di rito. Ed invero, in essi è esposta solo una richiesta generica di accertamento della violazione della norma di legge, laddove il quesito di diritto deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata dal provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in quanto la mancanza di una sola delle suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr, ex plurimis, Cass. 30 novembre 2008 n. 24339, cui adde, più di recente, Cass. 19 febbraio 2009 n. 4044, che ribadisce che il quesito di diritto deve investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto).

Per di più nel ricorso difetta il requisito dell’autosufficienza.

Al di là della pur assorbente considerazione che lo statuto del C.E.F.M.E. non risulta allegato al ricorso, in questo non è stato riportato neanche l’intero contenuto dello statuto necessario per identificare la natura del Centro di Formazione. Più specificatamente il citato documento è stato richiamato genericamente perchè sono stati indicati in esso unicamente i passi funzionali alla tesi sostenuta, senza tuttavia evidenziare i vizi della motivazione della impugnata sentenza.

Corollario di quanto ora esposto è che il provvedimento della Corte territoriale ha – con motivazione congrua e priva di salti logici – espressamente rilevato come dalle risultanze istruttorie si evinca che l’attività espletata dall’ente sia rivolta agli iscritti nei cui confronti garantisce una forma di assistenza, quale consulenza ed altro, o comunque di sostegno alla attività professionale delle categorie rappresentate, con esclusione di ogni attività, anche analoga, a favore di terzi "clienti" e come per tali ragioni non possa trovare applicazione la tutela reale, data la natura del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili, rientrante nella vasta categoria delle organizzazioni di tendenza.

Nè, per concludere, può sottacersi – a conforto della soluzione da accogliere e nel doveroso rispetto dei compiti di nomofilachia devoluti alla Corte di Cassazione – che è devoluto unicamente al giudice di merito il concreto accertamento della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza (cfr., tra le altre, Cass. 14 agosto 2008 n. 21685; Cass. 21 settembre 2006 n. 20442) (e che proprio perchè applicativa anche di corretti principi giuridici – secondo i quali in caso di licenziamento va esclusa la tutela reale di cui all’art. 18 Statuto dei Lavoratori per le cosiddette organizzazioni di tendenza giusta il disposto della L. n. 108 del 1990, art. 4 (cfr. in tali sensi, tre le molte: Cass. 20 novembre 2007 n. 24043; Cass. 14 agosto 2008 n. 21685 cit.) – la decisione del giudice di appello si sottrae a tutte le censure che le sono state mosse.

Il ricorso non può, dunque, trovare ingresso in questa sede di legittimità per essere – è bene ribadirlo ancora una volta – la sentenza della Corte di Appello di Roma fondata su un iter argomentativo congruo, logico e per avere fatto corretto governo dei principi giuridici applicabili in materiali licenziamento nelle organizzazioni di tendenza.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 35,00 per esborsi, nonchè Euro 3000,00 per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.