Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 8.10.2009 confermava la condanna emessa nei confronti della I. e del G. alla pena di Euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 594, 635 e 612 c.p. dal G.U. del Tribunale di Ariano Irpino il 21.1.2005.

I due imputati avrebbero tentato di danneggiare le rete di recinzione della parte offesa, manomettendola e profferendo parole minacciose nei confronti della detta parte offesa.

La Corte territoriale riteneva provata la responsabilità dei due ricorrenti alla stregua delle dichiarazioni circostanziate rese dalla parte offesa, confermate da reperti fotografici e da un teste di riferimento. I ricorrenti venivano condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio.

Ricorre il G. che deduce l’intervenuta prescrizione del reato, denegata sulla base di presunti rinvii di udienza che in effetto non vi erano mai stati. I setti anni e mezzo previsti per i reati contestati erano già decorsi al momento della sentenza in appello.

Il ricorso della coimputata ha oggetto identico.
Motivi della decisione

I ricorsi, di oggetto identico, appaiono fondati e pertanto vanno accolti in quanto, anche considerando i periodi di sospensione intervenuti, la sentenza impugnata è stata emessa quando il termine prescrizionale del 25.4.2009 (considerati i detti periodi) era già decorso. Pertanto si deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, con conferma della statuizioni civili che non sono state impugnata e stante la acclarata responsabilità come accertata dai giudici di merito con motivazione congrua e logicamente coerente.
P.Q.M.

Annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, con conferma della statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-02-2011, n. 1014 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il Comune ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tar Toscana con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso diretto ad ottenere la condanna della appellata società privata al pagamento di un conguaglio, cui si era vincolata l’originaria assegnataria, concernente maggiori oneri sostenuti dal Comune per gli espropri necessari al Piano di Insediamenti Produttivi.

Il Giudice di primo grado avrebbe fondato tale conclusione sulla natura di "meri atti d’autonomia negoziale e non di contratti pubblici o d’evidenza pubblica" dei negozi di subentro nell’assegnazione del capannone e dell’area relativa del P.I.P..

L’appello è affidato alla denuncia di un’unica articolata rubrica di gravame relativa alla violazione dell’articolo 34 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 80.

Si è costituita in giudizio la società controinteressata che, nel confutare le tesi del Comune, ha invocato numerose decisioni della giurisprudenza amministrativa e della Cassazione, che conforterebbero la decisione gravata.

Con memoria per la discussione l’appellante ha replicato alle predette argomentazioni ed ha concluso per l’accoglimento del gravame.

Il ricorso è fondato.

Assume il Comune appellante che, nel caso di specie, erroneamente il Tribunale avrebbe declinato la giurisdizione sulla causa con cui l’amministrazione pretende, da un subentrante al fallimento dell’originaria assegnataria, l’adempimento di una clausola della convenzione del P.I.P. della frazione Carraia, stipulata ai sensi dell’articolo 27 della L. n. 865/1971, in quanto la disciplina pubblicistica in materia non si esaurirebbe nella fase della delimitazione, individuazione ed espropriazione delle aree, ma concernerebbe anche il trasferimento ai privati delle aree suddette (Cass. Civ. n. 9508/1997). La disciplina urbanistica in materia quindi comprenderebbe tutte le controversie di natura patrimoniale sorte tra l’amministrazione concedente ed il privato concessionario del diritto di superficie, a nulla rilevando che dette controversie si fondino su clausole della convenzione di natura negoziale, giacché lo strumento convenzionale sarebbe servente rispetto alle scelte ed agli obiettivi pubblicistici di uso e gestione del territorio. Di qui l’irrilevanza del modulo, privatistico o pubblicistico con cui tale attività è svolta.

A prescindere dall’inconferenza del riferimento, fatto dalla sentenza appellata all’articolo 33 del D.Lgs. n. 80/1998 in materia di pubblici servizi, non potendo il P.I.P. essere considerato un pubblico servizio (e quindi l’assegnazione di un’area un rapporto individuale di utenza), nel caso di specie si tratterebbe di una questione in materia di urbanistica concernente un diritto patrimoniale consequenziale ad una scrittura privata esecutiva di una convenzione, come tale facente capo alla giurisdizione esclusiva in materia, conformemente alla pronuncia della Corte Costituzionale (la n.281/2004).

Il motivo è meritevole di favorevole considerazione.

L’art. 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205 -in vigore al momento della proposizione del ricorso -, che aveva sostituito e integrato (riscrivendo le originarie previsioni) gli artt. 33, 34 e 35 del D.lgs. 31 marzo 1998 n.80, prevede al comma 3 lett. b) che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti……e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparate in materia urbanistica ed edilizia"; ed aggiunge che "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio".

Sul presupposto per cui il modello di gestione, pubblicistico o privatistico, è sostanzialmente neutro ai fini della giurisdizione, la Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un. 29 gennaio 2001 n. 29; idem., 11 febbraio 2003, n. 2061) ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbracci la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, per cui, oltre le attribuzioni normative, devono essere ricondotte a tale ambito anche le attività di gestione, nell’accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio.

Pertanto, ai fini dell’individuazione della giurisdizione è erronea l’indagine sulla natura asseritamente negoziale o meno del titolo fatto valere dall’Amministrazione attrice, mentre quello che è rilevante è che la controversia concerna la gestione pubblicistica del territorio urbano, così come individuata nel P.I.P..

Le vicende concernenti la successiva cessione dell’assegnazione dell’area ad un’impresa subentrata al fallimento della prima assegnataria appaiono inconferenti a modificare la natura pubblica dell’intervento, in quanto il nuovo soggetto subentra nella stessa identica posizione, con tutti i riflessi a ciò connessi, ivi compresa la giurisdizione delle relative controversie.

In ogni caso poi le convenzioni urbanistiche, attuative di P.I.P., rientrano tra gli "accordi sostitutivi" del provvedimento per i quali la lL n. 241 del 1990, art. 11, comma 5, prevede la giurisdizione esclusiva del g.a. per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi (ex Cassazione civile, sez. un., 17 aprile 2009, n. 9151).

L’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione sulla controversia de qua va dunque radicata, non solo con riferimento al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, ma anche in relazione al predetto art. 11 comma 5, L. n. 241, il quale, nell’ambito della generale riforma del procedimento amministrativo, specifica che la giurisdizione si estende "…all’esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento"; ed è questo il tema della presente vertenza.

In tale prospettazione, quando l’oggetto principale è relativo all’accertamento della legittimità del contenuto della convenzione originaria, la questione non può essere limitata ad un giudizio di mero pagamento delle somme dovute in ragione dei titoli indicati.

Simili controversie, infatti, implicano un’indagine – che assume carattere pregiudiziale rispetto alle altre domande – sull’estensione, sull’applicabilità e sul contenuto concreto del rapporto concessorio, e quindi sulla legittimità degli atti posti in essere dalla p.a. nell’esecuzione dell’accordo (arg. ex Cassazione civile, sez. un., 30 marzo 2009, n. 7573).

Nell’ipotesi in esame, alla richiesta di adempimento di una convenzione attuativa di un P.I.P., il privato si era opposto, disconoscendo l’accordo originariamente sottoscritto tra il Comune ed il Consorzio realizzatore dell’intervento (come ricordato dalla sentenza a pag. 5 ultimo periodo lett. a). Ma un’obiezione del genere si risolve nella contestazione della legittimità ab origine della clausola della convenzione concernente le modalità di accollo dei maggiori oneri per gli espropri, per cui la questione riguarda non solo un diritto consequenziale, ma l’atto originario, ed in conseguenza resta attratta dalla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Né, in contrario, può essere opposto il fatto che la controversia sia promossa dall’amministrazione, anziché dal privato.

Se, di norma, la P.A. è parte necessaria resistente nel processo amministrativo, proprio il ricordato art. 11 comma 5 della L. 8 agosto 1990 n. 241 ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie che trovano titolo negli accordi che sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi, ivi incluse la controversie nelle quali l’amministrazione è parte attrice.

L’ordinamento non conosce, infatti, casi di materie a giurisdizione frazionata tra diversi giudici in relazione alla differente natura dei contendenti. In altri termini nei casi in cui la legge prevede l’affidamento di una materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, detta cognizione sussiste a prescindere dalla natura pubblica o privata della parte attrice o convenuta; sicché deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo anche catodi fronte ad un giudizio promosso da un’amministrazione nei confronti di un privato quando la causa petendi attenga sostanzialmente alla legittimità delle clausole della convenzione o dei conseguenti atti esecutivi.

In definitiva l’appello del Comune deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione di primo grado e rinvio della causa al primo Giudice.

La definizione delle spese è riservata al definitivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

– 1. in accoglimento dell’appello, dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla presente questione, e per l’effetto annulla la gravata sentenza meglio specificata in epigrafe;

– 2. rinvia la causa davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per la definizione del giudizio nel merito;

– 3. spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-03-2011, n. 590

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con deliberazione 25 gennaio 2010 – ARG/elt 5/10, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha dettato una nuova disciplina concernente le modalità di remunerazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, dovuta alle azioni di modulazione della produzione adottate da T. s.p.a.

Le ricorrenti, società che operano nel campo della produzione di energia elettrica da fonte eolica, impugnano tale provvedimento, ritenendolo lesivo sotto diversi profili.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per opporsi all’accoglimento del gravame.

L’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER) ha esperito intervento ad adiuvandum.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come anticipato, la controversia in esame ha per oggetto la deliberazione n. 5/2010, con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi anche "AEEG" o "Autorità") ha introdotto una nuova disciplina per la remunerazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, causata dagli interventi di modulazione della produzione posti in essere da T. s.p.a.

Per comprendere appieno i termini di tale controversia è opportuno illustrare brevemente il quadro fattuale e giuridico su cui la stessa si innesta.

Esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale richiedono che, in ogni istante, la quantità di energia elettrica immessa nella rete di trasporto dai produttori sia pari alla quantità prelevata dai consumatori finali.

Per assicurare tale equilibrio il Gestore della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (T. s.p.a) svolge un fondamentale servizio denominato "servizio di dispacciamento".

Il servizio di dispacciamento viene in generale espletato attraverso la stipula di appositi contratti fra il Gestore della rete e soggetti specificamente abilitati, titolari di impianti denominati unità di produzione o di consumo, i quali si obbligano a immettere e/o a prelevare energia elettrica secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso in modo da assicurare l’equilibrio energetico sulla rete trasporto.

Per ciò che concerne in particolare gli impianti di produzione da fonte eolica, l’art. 13 della deliberazione n. 5/2010 stabilisce invece che T. s.p.a., al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, e quindi al fine di assicurare il mantenimento del suindicato equilibrio, può adottare specifiche azioni di modulazione della produzione: in sostanza, utilizzando tale potere, il Gestore della rete, al ricorrere di situazioni di particolare criticità, può imporre al singolo produttore, titolare di impianti eolici, di diminuire la produzione di energia onde assicurare l’equilibrio del sistema.

La medesima deliberazione prevede anche che la mancata produzione di energia venga remunerata al produttore da T. s.p.a. attraverso il versamento di un importo pari al prodotto fra il prezzo unitario dell’energia elettrica, come determinato sul mercato del giorno prima, e la quantità stimata di energia effettivamente non prodotta (cfr. art. 7.1 della deliberazione n.5/2010).

Tale sistema di remunerazione, innovativo rispetto a quello previsto dal previgente sistema delineato dalla deliberazione n. 330/2007 di AEEG, permette dunque al produttore di conseguire un effettivo ristoro, rapportato al corrispettivo che questi avrebbe potuto ottenere per la vendita dell’energia potenzialmente prodotta qualora non fossero intervenuti gli ordini di modulazione impartiti dal Gestore della rete.

Il precedente sistema era invece imperniato su criteri di remunerazione di carattere forfetario: il calcolo del corrispettivo non si effettuava prendendo a riferimento la quantità di energia effettivamente non prodotta, ma una quantità virtuale data (i) per le prime sei ore di modulazione, dal maggior valore fra a) la differenza tra quantità media immessa in rete dall’impianto nelle tre ore precedenti e l’energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione e b) la differenza tra quantità media immessa in rete dall’impianto negli ultimi ventiquattro mesi ed energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione; e (ii) per le ore di modulazione eccedenti le sei, dalla differenza fra quantità media di energia immessa in rete dall’impianto negli ultimi ventiquattro mesi ed energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione.

Questo sistema, proprio perché ispirato a criteri di quantificazione forfetaria dell’energia non prodotta (media della quantità di energia immessa in rete in periodi antecedenti al periodo di modulazione), non permetteva ai produttori di conseguire una remunerazione aderente al dato reale; aderente cioè all’effettiva quantità di energia non immessa nel periodo di modulazione calcolata in base alle potenzialità produttive (correlate all’intensità ed alla direzione del vento) proprie di quel periodo.

Come detto la deliberazione n. 5/2010 ha modificato le modalità di calcolo previste dalla delibera n. 330/2007, imponendo una quantificazione del corrispettivo aderente al dato reale.

Tuttavia le sue previsioni si riferiscono solo al periodo successivo al 1 gennaio 2010; mentre per il periodo antecedente valgono ancora le previsioni di cui alla citata delibera n. 330/2001. Ed è proprio la mancata applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ad essere considerata lesiva degli interessi delle ricorrenti le quali, con il presente ricorso, censurano tale aspetto della disciplina.

Illustrato in tal modo il quadro fattuale e normativo su cui si innesta la presente controversia, è ora possibile passare all’esame dei due motivi di ricorso.

Con il primo motivo le ricorrenti, dopo aver premesso che i loro impianti sono entrati in esercizio solo a partire dai mesi di settembre – ottobre 2009, lamentano l’irrazionalità della scelta operata da AEEG, posto che i criteri di quantificazione della remunerazione individuati dalla deliberazione n. 330/07 – cui rimanda la deliberazione qui impugnata per i periodi di modulazione antecedenti al 1° gennaio 2010 – postulerebbero, a loro dire, una attività almeno biennale degli impianti di produzione; e che l’applicazione degli stessi criteri ai casi di attività avente durata temporale inferiore determinerebbe l’attribuzione agli operatori di un ristoro del tutto irrisorio, con ciò frustrandosi le stesse finalità che l’Autorità si era posta.

Anche il secondo motivo denuncia l’irrazionalità delle scelte operate sotto i profili testé illustrati, evidenziando come tale scelta (di rimettere alla disciplina contenuta nella deliberazione n. 330/07 la regolazione relativa ai periodi di modulazione precedenti al 1 gennaio 2010) sia altresì frutto di una istruttoria carente e non adeguata.

Ritiene il Collegio che, con riguardo a tali doglianze, sia condivisibile l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Autorità.

Invero è del tutto evidente come le censure in esame, pur se dirette formalmente contro le (a dire delle ricorrenti, irragionevoli) limitazioni temporali imposte all’applicazione dei nuovi criteri di remunerazione sanciti con la deliberazione n. 5/2010, in realtà nella sostanza tendono surrettiziamente a contestare la previgente disciplina contenuta nella deliberazione n. 330/2007.

La lesione degli interessi delle ricorrenti ad ottenere un ristoro serio, parametrato alle reali perdite subite per adempiere agli ordini di modulazione impartiti da T. è stato provocato non già dalla deliberazione n. 5/2010 (la quale, a partire dal 1° gennaio 2010, assicura alle interessate una remunerazione commisurata alla reale quantità di energia non prodotta); ma dalla deliberazione previgente che, stabilendo criteri di quantificazione ispirati a parametri presuntivi, non consentiva il pieno ristoro dei danni economici dalle stesse patiti.

Le medesime ricorrenti si rendono peraltro conto di tale criticità e, per ovviare ad essa, estendono l’impugnazione anche alla deliberazione n. 330/07.

Sennonché il ricorso è in parte qua manifestamente irricevibile, posto che la suddetta deliberazione risale al 18 dicembre 2007 e che il presente ricorso è stato notificato solo in data 30 marzo 2010, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla legge.

Le parti non possono neppure invocare, a proprio vantaggio, la circostanza che i loro impianti sono entrati in esercizio solo a partire dai mesi di settembre – ottobre 2009, quando ormai il citato provvedimento era divenuto inoppugnabile.

Invero, costituisce principio acquisito in giurisprudenza che colui che subentra in una situazione già definita e regolamentata da provvedimenti amministrativi non più impugnabili non per ciò solo acquisisce la legittimazione ad impugnare tali atti pregressi che hanno contribuito a strutturare nel tempo la vicenda (Consiglio Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 905). Peraltro, va anche osservato che, nel caso specifico, le interessate conoscevano (o perlomeno, quali operatrici del settore, avrebbero dovuto conoscere) che, al momento di attivazione dei loro impianti, le modalità di remunerazione della mancata produzione di energia elettrica, dovuta agli ordini di modulazione impartiti da T. s.p.a., era quella recata dalla deliberazione n. 330/07 (modalità da loro ritenute irrazionali); ciononostante le stesse hanno deciso di dare corso alle loro attività.

Per le motivazioni illustrate il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

La particolarità della vicenda fattuale induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 22-03-2011, n. 11265 Arresto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano ricorre per cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. in sede ha rigettato la richiesta di convalida dell’arresto di M.F. in ordine il reato di evasione in regime di arresti domiciliari, ritenendo che non vi fosse prova del rispetto del termine di ventiquattro ore dall’arresto, avvenuto alle ore 13,35 del 27/12/09 ad opera dei Carabinieri, di cui all’art. 386 c.p.p., comma 3.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente censura l’errore del G.I.P. nell’avere omesso di rilevare che al margine della richiesta del P.M. di convalida dell’arresto vi era apposta l’annotazione del deposito nella cancelleria dell’ufficio G.I.P. della data del 28/12/09 ore 13,20, onde l’osservanza dei termini di cui all’art. 386 cit., comma 3 non poteva revocarsi in dubbio.

Il ricorso è fondato.

Ed invero dalla verifica degli atti emerge che il verbale di arresto, avvenuto alle ore 13,25 del 27 Dicembre 2009 è stato depositato nella segreteria del P.M. in data 28/12/09 senza specificazione dell’ora, tuttavia la richiesta di convalida con annesso verbale ai sensi dell’art. 122 disp. att. c.p.p. è stata ricevuta dal G.I.P. alle ore 13.20 del 28/12/2009, cosicchè non essendo in discussione che con la richiesta sia stato ritualmente depositato anche il verbale di arresto, certo è che entro il termine di cui all’art. 638 c.p.p., comma 3, e cioè entro le ore 13,25 di quel giorno, tale verbale fu depositato presso la segreteria del P.M., atteso che egli lo allegò alla richiesta di convalida, ricevuta dall’ufficio del G.I.P. alle ore 13,20 del 28/12/2009.

L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza di rigetto della convalida.

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