Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con deliberazione 25 gennaio 2010 – ARG/elt 5/10, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha dettato una nuova disciplina concernente le modalità di remunerazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, dovuta alle azioni di modulazione della produzione adottate da T. s.p.a.
Le ricorrenti, società che operano nel campo della produzione di energia elettrica da fonte eolica, impugnano tale provvedimento, ritenendolo lesivo sotto diversi profili.
Si è costituita in giudizio l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per opporsi all’accoglimento del gravame.
L’Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER) ha esperito intervento ad adiuvandum.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle rispettive conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Come anticipato, la controversia in esame ha per oggetto la deliberazione n. 5/2010, con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi anche "AEEG" o "Autorità") ha introdotto una nuova disciplina per la remunerazione della mancata produzione di energia elettrica da fonte eolica, causata dagli interventi di modulazione della produzione posti in essere da T. s.p.a.
Per comprendere appieno i termini di tale controversia è opportuno illustrare brevemente il quadro fattuale e giuridico su cui la stessa si innesta.
Esigenze di sicurezza del sistema elettrico nazionale richiedono che, in ogni istante, la quantità di energia elettrica immessa nella rete di trasporto dai produttori sia pari alla quantità prelevata dai consumatori finali.
Per assicurare tale equilibrio il Gestore della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica (T. s.p.a) svolge un fondamentale servizio denominato "servizio di dispacciamento".
Il servizio di dispacciamento viene in generale espletato attraverso la stipula di appositi contratti fra il Gestore della rete e soggetti specificamente abilitati, titolari di impianti denominati unità di produzione o di consumo, i quali si obbligano a immettere e/o a prelevare energia elettrica secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso in modo da assicurare l’equilibrio energetico sulla rete trasporto.
Per ciò che concerne in particolare gli impianti di produzione da fonte eolica, l’art. 13 della deliberazione n. 5/2010 stabilisce invece che T. s.p.a., al fine di assicurare il mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, e quindi al fine di assicurare il mantenimento del suindicato equilibrio, può adottare specifiche azioni di modulazione della produzione: in sostanza, utilizzando tale potere, il Gestore della rete, al ricorrere di situazioni di particolare criticità, può imporre al singolo produttore, titolare di impianti eolici, di diminuire la produzione di energia onde assicurare l’equilibrio del sistema.
La medesima deliberazione prevede anche che la mancata produzione di energia venga remunerata al produttore da T. s.p.a. attraverso il versamento di un importo pari al prodotto fra il prezzo unitario dell’energia elettrica, come determinato sul mercato del giorno prima, e la quantità stimata di energia effettivamente non prodotta (cfr. art. 7.1 della deliberazione n.5/2010).
Tale sistema di remunerazione, innovativo rispetto a quello previsto dal previgente sistema delineato dalla deliberazione n. 330/2007 di AEEG, permette dunque al produttore di conseguire un effettivo ristoro, rapportato al corrispettivo che questi avrebbe potuto ottenere per la vendita dell’energia potenzialmente prodotta qualora non fossero intervenuti gli ordini di modulazione impartiti dal Gestore della rete.
Il precedente sistema era invece imperniato su criteri di remunerazione di carattere forfetario: il calcolo del corrispettivo non si effettuava prendendo a riferimento la quantità di energia effettivamente non prodotta, ma una quantità virtuale data (i) per le prime sei ore di modulazione, dal maggior valore fra a) la differenza tra quantità media immessa in rete dall’impianto nelle tre ore precedenti e l’energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione e b) la differenza tra quantità media immessa in rete dall’impianto negli ultimi ventiquattro mesi ed energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione; e (ii) per le ore di modulazione eccedenti le sei, dalla differenza fra quantità media di energia immessa in rete dall’impianto negli ultimi ventiquattro mesi ed energia effettivamente immessa in rete nel periodo di modulazione.
Questo sistema, proprio perché ispirato a criteri di quantificazione forfetaria dell’energia non prodotta (media della quantità di energia immessa in rete in periodi antecedenti al periodo di modulazione), non permetteva ai produttori di conseguire una remunerazione aderente al dato reale; aderente cioè all’effettiva quantità di energia non immessa nel periodo di modulazione calcolata in base alle potenzialità produttive (correlate all’intensità ed alla direzione del vento) proprie di quel periodo.
Come detto la deliberazione n. 5/2010 ha modificato le modalità di calcolo previste dalla delibera n. 330/2007, imponendo una quantificazione del corrispettivo aderente al dato reale.
Tuttavia le sue previsioni si riferiscono solo al periodo successivo al 1 gennaio 2010; mentre per il periodo antecedente valgono ancora le previsioni di cui alla citata delibera n. 330/2001. Ed è proprio la mancata applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ad essere considerata lesiva degli interessi delle ricorrenti le quali, con il presente ricorso, censurano tale aspetto della disciplina.
Illustrato in tal modo il quadro fattuale e normativo su cui si innesta la presente controversia, è ora possibile passare all’esame dei due motivi di ricorso.
Con il primo motivo le ricorrenti, dopo aver premesso che i loro impianti sono entrati in esercizio solo a partire dai mesi di settembre – ottobre 2009, lamentano l’irrazionalità della scelta operata da AEEG, posto che i criteri di quantificazione della remunerazione individuati dalla deliberazione n. 330/07 – cui rimanda la deliberazione qui impugnata per i periodi di modulazione antecedenti al 1° gennaio 2010 – postulerebbero, a loro dire, una attività almeno biennale degli impianti di produzione; e che l’applicazione degli stessi criteri ai casi di attività avente durata temporale inferiore determinerebbe l’attribuzione agli operatori di un ristoro del tutto irrisorio, con ciò frustrandosi le stesse finalità che l’Autorità si era posta.
Anche il secondo motivo denuncia l’irrazionalità delle scelte operate sotto i profili testé illustrati, evidenziando come tale scelta (di rimettere alla disciplina contenuta nella deliberazione n. 330/07 la regolazione relativa ai periodi di modulazione precedenti al 1 gennaio 2010) sia altresì frutto di una istruttoria carente e non adeguata.
Ritiene il Collegio che, con riguardo a tali doglianze, sia condivisibile l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Autorità.
Invero è del tutto evidente come le censure in esame, pur se dirette formalmente contro le (a dire delle ricorrenti, irragionevoli) limitazioni temporali imposte all’applicazione dei nuovi criteri di remunerazione sanciti con la deliberazione n. 5/2010, in realtà nella sostanza tendono surrettiziamente a contestare la previgente disciplina contenuta nella deliberazione n. 330/2007.
La lesione degli interessi delle ricorrenti ad ottenere un ristoro serio, parametrato alle reali perdite subite per adempiere agli ordini di modulazione impartiti da T. è stato provocato non già dalla deliberazione n. 5/2010 (la quale, a partire dal 1° gennaio 2010, assicura alle interessate una remunerazione commisurata alla reale quantità di energia non prodotta); ma dalla deliberazione previgente che, stabilendo criteri di quantificazione ispirati a parametri presuntivi, non consentiva il pieno ristoro dei danni economici dalle stesse patiti.
Le medesime ricorrenti si rendono peraltro conto di tale criticità e, per ovviare ad essa, estendono l’impugnazione anche alla deliberazione n. 330/07.
Sennonché il ricorso è in parte qua manifestamente irricevibile, posto che la suddetta deliberazione risale al 18 dicembre 2007 e che il presente ricorso è stato notificato solo in data 30 marzo 2010, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla legge.
Le parti non possono neppure invocare, a proprio vantaggio, la circostanza che i loro impianti sono entrati in esercizio solo a partire dai mesi di settembre – ottobre 2009, quando ormai il citato provvedimento era divenuto inoppugnabile.
Invero, costituisce principio acquisito in giurisprudenza che colui che subentra in una situazione già definita e regolamentata da provvedimenti amministrativi non più impugnabili non per ciò solo acquisisce la legittimazione ad impugnare tali atti pregressi che hanno contribuito a strutturare nel tempo la vicenda (Consiglio Stato, sez. V, 13 agosto 1996, n. 905). Peraltro, va anche osservato che, nel caso specifico, le interessate conoscevano (o perlomeno, quali operatrici del settore, avrebbero dovuto conoscere) che, al momento di attivazione dei loro impianti, le modalità di remunerazione della mancata produzione di energia elettrica, dovuta agli ordini di modulazione impartiti da T. s.p.a., era quella recata dalla deliberazione n. 330/07 (modalità da loro ritenute irrazionali); ciononostante le stesse hanno deciso di dare corso alle loro attività.
Per le motivazioni illustrate il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile.
La particolarità della vicenda fattuale induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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