Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14444 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Pisa, B.C. e Ba.Al. chiedevano che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. a decorrere dall’1.7.00. 2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai ricorrenti, la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 9.06.06 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio i dipendenti ed a risarcire il danno.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per il periodo feriale. Rilevando, tuttavia, che il contratto era stato stipulato dopo la scadenza della data ultima (30.5.98) prevista da detta contrattazione per la deroga alla L. n. 230 del 1962 e prima dell’entrata in vigore del successivo c.c.n.l. 11.1.01, e quindi in assenza della clausola autorizzatoria, affermava l’illegittimità del termine, rilevava che, in ogni caso, Poste Italiane avrebbe comunque dovuto indicare quali fossero i lavoratori sostituiti, anche ove si fosse ritenuta persistente la deroga negoziale alla L. n. 230 del 1962. 3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui B. e Ba. rispondevano con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

4. Con tre motivi di ricorso la soc. Poste Italiane deduce:

4.1.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e segg. c.c., sotto un duplice profilo: in quanto detto art. 23 non ha posto alcun vincolo oggettivo alle causali di fonte collettiva e, in particolare, consente di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, senza prefigurazione di alcuna limitazione temporale (primo e secondo motivo);

4.2.- violazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. sostenendosi che erroneamente il giudice di merito non ha considerato l’eventualità che controparte possa avere svolto altre attività lavorative tanto da consentire la deduzione all’aliunde perceptum da quanto dovuto dal datore a titolo di risarcimento; la Corte di merito, in quanto richiestane, avrebbe dovuto disporre l’esibizione di documentazione idonea (libretti di lavoro e buste paga) idonei a determinare i corrispettivi eventualmente percepiti dal lavoratore per attività svolte alle dipendenze di terzi.

5.- Deve premettersi che è arbitraria l’estensione del limite temporale del 30.4.98 (o 30.5.98, ove si consideri la facoltà di proroga) alla fattispecie di contratto a termine ora in esame. Non discutendosi nella presente causa del termine finale di vigenza del c.c.n.l. 26.11.94, la fattispecie in esame è indifferente a tale problematica, la quale è invece riferita alla diversa fattispecie dell’assunzione per esigenze eccezionali, introdotta nel testo dell’art 8 del CCNL 1994 dall’accordo integrativo 25.9.97, per la quale le parti collettive in sede pattizia delimitarono il periodo di operatività. 6.- Tanto premesso deve rilevarsi la fondatezza dei motivi primo e secondo (v. n. 4-1).

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2.3.07 n. 4933) ritiene che l’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8,comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94 dei lavoratori postali "per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre" è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, in considerazione del principio (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588) che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, 230, art. 1 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco 2. favore dei sindacati.

Questi ultimi, pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere "oggettivo" ed anche -alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", consentendo l’assunzione di speciali categorie di lavoratori, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’art. 8, comma 2, usando una formula diversa da quella della L. n. 230 del 1962 testimonia che le parti stipulanti considerano questa ipotesi di assunzione a termine, in ragione dell’uso dell’espressione in concomitanza., sempre sussistente nel periodo stabilito (giugno- settembre), atteso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dalla assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr. Cass. 6.12.05 n. 26678).

7.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, assorbito il terzo motivo, la sentenza deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, può pronunziare nel merito e rigettare la domanda.

Le spese del giudizio di primo e secondo grado debbono essere compensate in ragione della non univocità della giurisprudenza dell’epoca.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

a) accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda;

b) compensa tra le parti le spese del giudizio di primo e secondo grado e condanna B.C. e Ba.Al. alle spese del giudizio di legittimità che in solido tra loro liquida nella misura di Euro 66,00 per esborsi e di Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2011, n. 15939 Assicurazione infortuni

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cagliari C.A., alunno dell’Istituto tecnico commerciale (OMISSIS), esponeva che durante una competizione sportiva scolastica svoltasi a (OMISSIS) il (OMISSIS) (finale regionale di atletica leggera), aveva subito un infortunio che gli aveva prodotto "postumi di lussazione traumatica della spalla sinistra con grave riduzione funzionale della stessa" quantificabile nella misura del 16% di inabilità lavorativa, oltre alla inabilità temporanea per cui aveva diritto alla indennità per il periodo di astensione dalla scuola; che l’I.N.A.I.L., cui aveva richiesto le prestazioni assicurative del caso, gli aveva comunicato che non era residuato alcun postumo permanente, mentre nulla gli competeva per il periodo di astensione dalla scuola.

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza depositata il 2 febbraio 2009, disposta la rinnovazione della c.t.u., accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando il diritto del C. all’indennità per sessanta giorni di astensione dall’attività scolastica, con gli interessi legali.

Propone ricorso per Cassazione l’I.N.A.I.L., affidato ad unico motivo.

Resiste il C. con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Con unico motivo l’I.N.A.I.L. denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 4 e 68, per avere la corte di merito riconosciuto al C. l’indennità per inabilità temporanea di cui non ricorrevano i presupposti stante la qualità di alunno rivestita dal richiedente.

Evidenziava l’Istituto che il menzionato art. 4, al n. 5, prevede specificamente che sono compresi nell’assicurazione "gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico- scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro".

Ne conseguiva che la tutela accordata agli alunni che attendano ad esperienze tecnico – scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgono esercitazioni di lavoro, si pone quale eccezione rispetto alla regola generale per cui l’assicurazione obbligatoria spetta solo ai lavoratori dipendenti che svolgano attività manuale e retribuita (con lo scopo di ricomporre l’equilibrio economico infranto dall’infortunio), sicchè se ne imponeva, una interpretazione restrittiva, dovendo comunque escludersi il diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

2. – Deve innanzitutto respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal C., fondata sulla novità della questione sottoposta.

Deve infatti considerarsi che nel giudizio di legittimità una questione di diritto nuova, e pertanto inammissibile, si identifica solo in quella che presupponga o comunque richieda un nuovo accertamento o apprezzamento in fatto e non in quella che lascia immutati i termini fattuali della controversia così come accertati dal giudice di merito, Cass. 1 dicembre 2010 n. 24382; Cass. 18 aprile 2007 n. 9297.

L’Istituto ricorrente, mentre ammette che sussistono, anche per gli studenti, i presupposti per l’erogazione delle prestazioni economiche da inabilità permanente, nei limiti di cui al citato art. 4 (essendo il relativo pregiudizio proiettato nel futuro, pag. 6 ricorso), nega i presupposti per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, dal momento che gli studenti non prestano attività lavorativa retribuita, lasciando immutati i fatti ed i termini della controversia.

Nel merito la Corte osserva dunque che nonostante l’espansione delle categorie, oggettive e soggettive, di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche in ordine agli insegnanti ed alunni delle scuole o istituti di istruzione, e relative attività (ex plurimis, Cass. 10 settembre 2009 n. 19495, Cass. 6 giugno 2007 n. 13278), non può in ogni caso ritenersi che siano oggetto di assicurazione anche gli infortuni occorsi agli alunni in occasione di eventi sportivi, non connessi all’attività istituzionalmente svolta dalla scuola, e tanto meno spettare ad essi l’indennità giornaliera per inabilità temporanea (richiesta peraltro in periodo di chiusura della scuola – da giugno a settembre 2004), non percependo gli alunni alcuna retribuzione, disponendo invece chiaramente il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68, che tale indennità temporanea consiste in una misura percentuale della retribuzione giornaliera, essendo diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento finchè dura l’inabilità che impedisce totalmente e di fatto all’infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative, Cass. 22 agosto 2002 n. 12402.

Il ricorso deve pertanto accogliersi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, col rigetto dell’originaria domanda.

Le alterne vicende di causa consigliano la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo stato il giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, e non risultando alcuna dichiarazione di responsabilità reddituale del C., ai sensi del novellato art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna il C. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15,00 per spese, oltre Euro 2.000,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2011, n. 17871 Responsabilità civile

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pale, inammissibile il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 1581 del 14.2.2005 il tribunale di Napoli, decidendo su varie domande risarcitorie relative a danni derivati da un incidente stradale verificatosi l'(OMISSIS), nel quale erano state coinvolte un furgone blindato delle Poste e due autovetture, accertò che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva di D.S.P. (che alla guida una Opel Kadett aveva invaso la corsia percorsa dal furgone, superando la doppia striscia continua) e la condannò, in solido con la Lanier Italia s.p.a. e con l’assicuratrice Tirrena s.p.a., a pagare Euro 30.336 (+ 3.185) alla trentasettenne N.E., che aveva riportato lesioni personali.

2.- Con sentenza n. 1570 del 2008 la corte d’appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora interessa, ha respinto l’appello della D.S. in punto di an debeatur e parzialmente accolto quello della N. sul quantum, aumentando fino ad Euro 37.575,96 (da rivalutarsi, oltre agli interessi) la somma dovutale in considerazione del fatto che, benchè inconsapevole di essere gravida da poche settimane (del quarto figlio), aveva dovuto praticare un aborto terapeutico in conseguenza delle lesioni riportate nell’incidente.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la N., il marito Ga.Lu. ed i tre figli ( G.L., A. e A.), affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso la D.S., che propone anche ricorso incidentale basato su un unico motivo.

Al ricorso principale resiste con controricorso anche Ina Assitalia, assicuratrice del furgone delle Poste.

I ricorrenti principali resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Tutti hanno depositato memoria, mentre nessuno degli altri intimati ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

A) Il ricorso incidentale D.S..

2.- E’ logicamente preliminare lo scrutinio del ricorso incidentale della D.S., che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2054, 2697 cod. civ., art. 2731 cod. civ., e segg., art. 41 cod. pen., artt. 99, 112, 116 cod. proc. civ., art. 231 cod. proc. civ., e segg., nonchè ogni possibile tipo di vizio della motivazione sul punto decisivo costituito dalla individuazione dell’esclusiva responsabile dell’incidente.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

In calce all’illustrazione del motivo, a pagina 26 del ricorso incidentale, è scritto:

"Ai sensi e per gli effetti dell’art. 366 c.p.c., dica codesta Ecc.ma Corte se, in presenza di risultanze istruttorie contraddittorie e comunque non univoche in merito all’esatta ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, il Giudice del merito può ritenere in ogni caso che la condotta di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nel medesimo incidente sia stata causa esclusiva della produzione dello stesso e ritenere, altresì, superata la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c., escludendo peraltro la colpa di uno dei predetti conducenti, pur avendo quest’ultimo violato le disposizioni del codice dello strada e comunque le norme di ordinaria prudenza e diligenza rapportate alle caratteristiche della strada dove è avvenuto l’incidente stradale di cui si discute.

Dica, inoltre, se il giudice del merito può, in ogni caso, omettere di accertare il comportamento di ciascuno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti nel medesimo incidente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso, nonchè l’efficienza causale del predetto comportamento in ordine alla produzione dell’evento dannoso di cui si discute".

Nessuna delle due proposizioni soddisfa i requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Non la prima, poichè dalla risposta affermativa non deriverebbe l’accoglimento del ricorso, essendo dalla ricorrente presupposto che le risultanze istruttorie fossero contraddittorie, mentre secondo la corte non lo erano affatto. Per attaccare la sentenza sul punto sarebbe stato, in ipotesi, necessario offrire le indicazioni (sintetiche e finali) di cui all’art. 366 bis relative al vizio di motivazione sull’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice del merito. E tali indicazioni mancano.

Non la seconda, poichè la "situazione di fatto accertata" lo era stata appunto nel senso che la colpa fosse da ascrivere interamente alla ricorrente. E per criticare la motivazione su quell’accertamento sarebbe stato ancora una volta necessario offrire le indicazioni che neppure qui sono state date.

E’ in realtà censurato l’apprezzamento del fatto, insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

B) Il ricorso principale N. – Ga..

3.- Con i primi due motivi di ricorso sono denunciate violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche di rango costituzionale, alla luce dei principi enunciati da Cass., sez. un., n. 26972 del 2008, domandandosi, a chiusura del primo, se le lesioni patite con postumi permanenti del 10% e l’interruzione coartata della gravidanza dovessero comportare "un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico" (pag. 16 del ricorso) e, a chiusura del secondo, se tanto dovesse comportare "un’adeguata motivazione" in ordine alla gravità del reato, della lesione e del pregiudizio (a pag. 20).

3.1.- Il primo motivo è manifestamente infondato, poichè alla personalizzazione la corte d’appello ha dichiaratamente proceduto pagina 17 della sentenza (portando ad Euro 12.000 il danno morale, somma "di gran lunga superiore alla misura eh in media si riconosce", proprio in considerazione della ulteriore sofferenza morale patita dalla N. per aver dovuto praticare un aborto terapeutico; e tuttavia osservando che la gravidanza era stata proprio allora scoperta, sicchè non poteva dirsi che ella avesse subito una sofferenza sconvolgente); mentre il secondo è inammissibile in relazione al riferimento nel quesito alla motivazione (che può concernere solo una quaestio facti e mai una quaestio iuris) in una censura di error in indicando, che in cassazione è necessariamente correlata ad un errore di diritto.

4.- Col terzo motivo è denunciato vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione del danno morale.

4.1.- La censura è inammissibile in quanto totalmente difetta il momento di sintesi di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., contenente "la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificar la decisione". 5.- Col quarto motivo è dedotto "l’error in iudicando per la violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione al principio di interpretazione vincolante delle Sezioni Unite 11.11.2008 n. 26972 al punto 4.9 (secondo esempio) in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 Cost. e art. 33 Carta di diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento alla mancata liquidazione del danno morale al padre del nascituro ed ai germani". 5.1.- La corte d’appello, alle pagine 18 e 19 della sentenza, ha rigettato l’appello di tutti gli attuali ricorrenti in ordine alla richiesta di liquidazione "del danno esistenziale dovuto alla lesione della sfera affettiva per la perdita del nascituro" sul conclusivo rilievo che "ove si ammettesse la sua autonoma sussistenza nel caso di specie, si finirebbe col compiere una duplicazione risarcitoria, liquidando due volte la pecunia doloris per le medesime privazioni".

Ora, è del tutto evidente che tale motivazione si attaglia al rigetto della domanda della N. (il cui danno non patrimoniale era stato riconosciuto), e non certo alla posizione del padre e dei fratelli, la cui domanda era stata respinta in primo grado.

Ma non della totale assenza di motivazione in ordine al rigetto delle pretese risarcitorie del padre e degli altri figli dei genitori del concepito si dolgono i ricorrenti, che invocano il principio di diritto tratto da Cass., sez. un., n. 26972/2008 e così testualmente riportato: "nel caso di danno parentale, il danno morale del parente ed il danno per la perdita del rapporto parentale, poichè la sofferenza patita al momento in cui la perdita è percepita è quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita, altro non sono che la componente del complesso pregiudizio, che va interamente risarcito" (a pag. 29 del ricorso).

Il principio invocato è del tutto inconferente rispetto alla rilevata, assoluta assenza di motivazione, sicchè la censura risulta manifestamente infondata.

C) Conclusioni.

6.- I ricorsi sono respinti.

Le spese tra i ricorrenti in via principale e la ricorrente in via incidentale possono essere compensate, stante la soccombenza reciproca.

Quelle sostenute dall’Ina Assitalia, che ha tempestivamente resistito ad entrambi i ricorsi, vanno rimborsate da ciascuna delle parti soccombenti in ragione della metà.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese tra i ricorrenti principali /Napoli/ – Ga. e la ricorrente incidentale D. S.;

condanna i primi e la seconda a rimborsare all’Ina Assitalia le spese processuali, che pone per la metà a carico dei N./ – Ga. e per la metà a carico della D.S. e che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 24-05-2011, n. 928

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Regione Puglia, con deliberazioni di G.R. n. 11768 del 28 dicembre 1985 e n. 11251 del 23 dicembre 1986, ha concesso alla Società ricorrente un contributo di Lire 195.000.000, ai sensi della l.r. 26 marzo 1985 n. 9, per l’attuazione di un progetto di durata triennale denominato "Servizi assistenziali per anziani".

Dopo la erogazione di due rate del predetto contributo, la Regione Puglia, sul presupposto della inosservanza nella fase attuativa del progetto di una delle condizioni stabilite dalla l.r. n. 9/1985 (id est, la presunta sussistenza di un decremento occupazionale dei giovani soci tra il 2° ed il 3° anno) e del mancato riscontro ad una richiesta di documentazione relativa alla autorizzazione della società allo svolgimento dell’attività ammessa al contributo, con provvedimenti dirigenziali n. 228 del 28 dicembre 2000 e n. 475 del 19 marzo 2001, ha disposto la revoca ed il recupero del contributo già elargito (Lire 133.000.000), maggiorato degli interessi legali maturati (Lire 98.422.671).

Avverso i predetti provvedimenti è insorta la società ricorrente, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

1) In limine, Violazione della legge regionale 31maggio 2001 n. 14 art. 40. Illegittimità sopravvenuta;

2) Violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 12 della l. n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e della previa determinazione dei criteri di attribuzione di sovvenzioni e contributi. Mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e mancata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto. Travisamento. Difetto di motivazione o comunque motivazione falsa ed erronea, incongrua, illogica e carente. Carenza di istruttoria. Violazione e/o erronea e falsa applicazione della l.r. Puglia 26 marzo 1985 n. 9. Violazione e/o erronea e falsa applicazione dell’art. 30 e s.m.i. della l.r. Puglia n. 21/94. Violazione degli artt. 2 e 7, 8, 10 della l. n. 241/1990. Manifesta illogicità e incongruità, nonché contraddittorietà dell’azione amministrativa. Sviamento della causa tipica. Irrazionalità. Perplessità. Ingiustizia manifesta.

Con Ordinanza n. 1150/2001 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia, con memoria depositata in data 28 gennaio 2011, ha evidenziato che la società ricorrente ha avviato la procedura monitoria ( art. 633 c.p.c.) relativamente al pagamento della seconda (rectius, terza) rata del contributo e che nel relativo giudizio di opposizione il Tribunale di Lecce, ritenendo radicata la giurisdizione del G.O., ha negato la sussistenza dei presupposti della tutela monitoria, sul presupposto della mancanza del requisito della esigibilità del credito azionato. La Regione Puglia ha, altresì, eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. e comunque ne ha contestato la fondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2011, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo, se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V 10 novembre 2010 n. 7994; Consiglio di Stato, Sez. VI 4 dicembre 2009 n. 7596; Consiglio di Stato, Sez. VI 29 ottobre 2008 n. 5415;Consiglio di Stato, Sez. VI 9 settembre 2008 n. 4298; Consiglio di Stato, Sez.).

Orbene, nel caso di specie il provvedimento di revoca si fonda su due elementi: da un lato, la presunta violazione dell’obbligo riveniente dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 9/1985, per il decremento occupazionale delle ore lavorate tra il secondo ed il terzo anno riferite ai giovani soci (di età compresa tra i 18 ed i 29 anni), dall’altro, il mancato riscontro da parte della società ricorrente ad una richiesta documentale contenuta nella nota assessorile del 30 giugno 1994 (prot. 42/1152/Lg).

Si tratta evidentemente di elementi ontologicamente inidonei ad incidere sulla legittimità del provvedimento originario di concessione del contributo in quanto relativi a presunte inadempienze in cui la società sarebbe incorsa nella fase successiva alla concessione del contributo medesimo e, precisamente, nella fase di attuazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso.

Rispetto al provvedimento impugnato la posizione giuridica soggettiva della società ricorrente è da qualificare, pertanto, in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con la conseguenza che la cognizione della relativa controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fondato sulla causa petendi, ossia sulla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio.

Il Collegio ravvisa, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, dovendo ritenersi che la controversia dedotta in giudizio ricada nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.