T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5143 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, premesso di gestire un centro di analisi cliniche nella Provincia di Roma in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario regionale, chiedeva di avere copia dei conteggi eseguiti ai fini di verificare l’esattezza del budget assegnatole;

Rilevato che con nota depositata il 18.4.2011, la Regione produceva il riscontro all’istanza di accesso di cui in epigrafe, da parte della Agenzia di sanità pubblica con prot. 19.1.2011;

Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla stessa ricorrente;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-06-2011, n. 25154 Sospensione condizionale revoca

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 19.10.2009 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il benefico della sospensione condizionale della pena concesso a P.R. con sentenza 20.01.1994 per avere il predetto commesso altro reato entro il quinquennio, e l’analogo beneficio concesso con sentenza 27.02.2008 in presenza della condizione ostativa di due precedenti concessioni del beneficio medesimo.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) le prime due sentenze erano state già unificate in continuazione in sede esecutiva, con applicazione della sospensione condizionale sulla pena unica; dunque il beneficio concesso con la sentenza 27.02.2008 non era il terzo, ma il secondo; b) la pena complessiva era entro il limite di legge.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Sul primo punto della deduzione difensiva, invero, occorre rilevare come la consolidata giurisprudenza di questa Corte – che va qui richiamata e ribadita – abbia affermato che non è revocabile la sospensione condizionale della pena concessa con una terza condanna, allorchè le due precedenti siano state ritenute dal giudice dell’esecuzione riferibili ad un unico reato continuato, e non risultino superati i limiti di pena di cui all’art. 163 c.p. (cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 5579 in data 15.01.2008, Rv. 238882, P.G. in proc. Zerilli; Cass. Pen. Sez. 1, n. 24285 in data 13.05.2009, Rv.

243813, Bruno; ecc.).

Anche in relazione alla revoca del beneficio di cui alla prima sentenza, parimenti occorre rilevare come la consolidata giurisprudenza di questa Corte – che qui parimenti deve essere rievocata e ribadita – abbia ritenuto che, ove più fatti siano stati unificati ex art. 81 cpv. c.p. in fase esecutiva, la condanna per il fatto successivamente commesso non determina automaticamente la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza, dovendo il giudice dell’esecuzione valutare, in una considerazione unitaria, se sussistono comunque i requisiti di legge (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 24571 in data 28.05.2009, Rv. 243819, Villari; ecc.). Si impone dunque annullamento dell’impugnata ordinanza. Il giudice del rinvio procederà a nuovo esame tenendo presenti, ex art. 627 c.p.p., comma 3, i principi di diritto qui affermati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 12-07-2011, n. 6181 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame parte ricorrente, che asserisce di essere laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed è stata ammessa nell’anno scolastico 1985/86 alla Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia, superando tutti gli esami di profitto e svolto tutte le attività previste dallo Statuto conseguendo nell’anno 1987/88 il diploma di medico specialista, chiede l’accertamento del diritto alla corresponsione della borsa di studio in relazione agli anni 1985/1989 nel corso del quale parte ricorrente ha frequentato la Scuola di Specializzazione a norma delle Dir. CEE n.82/76 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A tale riguardo deducono le seguenti doglianze:

Eccesso di potere – Violazione di legge Disparità di trattamento eccesso di delega

La materia affrontata nel presente ricorso concerne il D.Lgs. 8.8.1991 n. 257 e segnatamente gli arti. 6 ed 8 n.2 nella parte in cui riconoscono il diritto alla borsa di studio ai medici specializzandi ammessi alla scuola di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 1991/1992, nonché l’art. 11 della legge n. 370 del 19.10.1999 nella parte in cui esclude, dalla corresponsione di borse di studio, i medici specializzati dall’anno accademico 1990/1991 non destinatari di sentenza del Tar Lazio (sezione I bis) passata in giudicato.

Ciò posto, sarebbero evidenti i profili di censurabilità delle norme in questione in correlazione con la direttiva 82/76.

Precisamente: già all’inizio degli anni "80, accanto agli obblighi di frequenza, di partecipazione a tirocini ed a vere e proprie attività di servizio, l’UE aveva sancito il diritto, per questi sanitari, ad una borsa di studio annuale e ciò per consentire un minimo di supporto economico. Detta disposizione risale a circa vent’anni or sono, precisamente al 26.1.1982, ma l’Italia come già detto l’ ha recepita soltanto con il D.Lgs. 257/91. E’ rimasto, ovviamente, un prolungato vuoto a cui il legislatore non ha rimediato.

Soltanto a seguito del contenzioso innanzi al Tar Lazio si è avuta una risposta favorevole al riconoscimento degli specializzandi ante 1991 ad essere retribuiti.

Successivamente, però, con l’emanazione della L. 370/99 e precisamente con la previsione di cui all’art11 cui è seguito il decreto di attuazione del Murst del 14.2.2000, il legislatore ha dato mandato di assolvere al debito con gli specialisti che, ricorrendo al Tar Lazio, ne avevano ottenuto giustizia.

Nella norma testè citata, ed impugnata con il presente ricorso, vengono proprio indicati i destinatari del provvedimento favorevole ed individuati nei ricorrenti di cui alle sentenze n. 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994,282 del 1994 e 283 del 1994 tutte pronunciate dalla sezione I bis del Tar Lazio.

E’ lampante una disparità di trattamento con tutti gli altri medici che, sebbene non ricorrenti, in ogni caso e comunque versano, come l’odierno ricorrente, nelle medesime condizioni degli altri che avevano promosso il ricorso in parola. Nel caso in questione il risultato che la CEE si era posto con la direttiva 82/76 era che gli specializzandi, di ogni Stato si badi bene, dall’anno 19831984, percepissero un’adeguata retribuzione.

Allo Stato italiano, quindi, spettava stabilire solamente le modalità del pagamento ed i precisi termini economici delle borse di studio. Ciò non è stato fatto ed il D.Lgs. 257/91 presenta due profili di censurabilità. Il primo concerne il ritardo con cui l’Italia ha provveduto al recepimento: detto ritardo non può assolutamente ripercuotersi in danno del ricorrente. Il secondo, a nostro avviso più grave, è che la normativa di attuazione ha fissato un diritto che ha, rispetto a quello enunciato nella direttiva UE, un’area inferiore: esso attribuisce il diritto alla retribuzione solo agli specializzandi dal 1991. Tuttavia, l’art. 11 L. 370/99 presenta un nuovo profilo di censurabilità.

Tale disposizione, infatti, per un verso è in contrasto con la direttiva UE, riconoscendo il diritto al compenso anche agli specializzandi dall’83 al "91, ma solo ove titolari di sentenza del Tar Lazio. Per altro verso, questa limitazione è difforme dalla giurisprudenza del Tar Lazio seguita al decreto 257/91. Qualsiasi limitazione a quanto previsto dal diritto comunitario che stabilisce che, dal 1983, gli specializzandi di tutti gli Stati membri sono titolari di una situazione giuridica soggettiva in base alla quale le amministrazioni nazionali devono commisurare loro un trattamento economico, confligge con il diritto Ue.

Sul punto testè trattato è importante far richiamo alla sentenza n. 906 del 18.12.2000 Tar Lazio con la quale è stato riconosciuto che lo Stato italiano non può limitare il riconoscimento del diritto a coloro che erano stati destinatari di sentenze del Tar Lazio e del Consiglio di Stato passate in giudicato, dovendosi provvedere all’attribuzione delle somme retroattive a tutti coloro che si trovavano, fin allora, nelle condizioni di medici specializzandi come il ricorrente.

In capo allo Stato italiano sussiste l’obbligo di retribuire adeguatamente i periodi di formazione professionale, sia a tempo pieno sia ridotto, dei medici specialisti. E’ necessario che i medici specialisti abbiano rispettato le condizioni di formazione che implicano, fra le altre, la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione. L’obbligo dello Stato alla retribuzione delle specializzazioni è "incondizionato e sufficientemente preciso". Ciò vuol dire che alla direttiva CEE 82/76 è riconosciuto quell’effetto diretto posto alla base del presente ricorso.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed invero, premesso che i ricorrenti agiscono per la declaratoria del diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui alle direttive CEE n.75/363 e n.82/16 per l’importo ed alle condizioni di cui all’articolo 11 L. 370 del 19.10.1999, il tutto, con riguardo alla frequenza dei corsi di specializzazione in Odontostomatologia per gli anni 1985/1989 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Considerato che in relazione alla controversia in esame deve dichiararsi il difetto di giurisdizione in conformità all’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2004, n. 445; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665; Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750), orientamento dal quale si traggono indicazioni contrarie a quanto prospettato da parte ricorrente;

Considerato che, in disparte la configurazione giuridica del rapporto sotteso e quindi della borsa di studio, i precedenti su citati concordano nel senso della esistenza di un diritto soggettivo non attratto nella giurisdizione del giudice amministrativo e ciò anche con riferimento ai riflessi in argomento della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (cfr. sul punto nello specifico Consiglio Stato, sez. VI, 29 febbraio 2008, n. 750; Corte di Cassazione SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24665);

Considerato quindi che in esito all’attivata domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Viste: (a) la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007 che, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha introdotto l’istituto della translatio judicii, quindi la possibilità di proseguire il giudizio innanzi al giudice fornito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda; (b) le decisioni del Consiglio Stato sez. VI, 13 maggio 2008, n. 2231, Consiglio Stato sez. VI, 28 giugno 2007, n. 3801 e 7 agosto 1987, n. 565;

Considerato che, in ragione di quanto su indicato, deve essere: l1) dichiarato il difetto di giurisdizione dell’ adita Sezione (cfr. Tar Campania – Napoli, Sez. VIII, sentenza n.9587 del 23 giugno 2008); (2) dichiarata la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente, nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza;

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe:

– dichiara il difetto di giurisdizione in esito al ricorso in epigrafe;

– dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6840 Trasferimento

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Svolgimento del processo

La ricorrente è appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso l’istituto penale minorile "C. Beccaria" di Milano.

La stessa, prestando assistenza in favore di sua zia, che è invalida, in data 23.4.2005 ha chiesto il trasferimento, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, presso una delle seguenti sedi: istituto penale minorile di Potenza, centro di prima accoglienza di Potenza, casa circondariale di Melfi, casa circondariale di Potenza.

A seguito di richiesta, con nota del 28.10.2005, di un’integrazione documentale, la ricorrente ha provveduto a produrla.

Successivamente, con istanza del 22.4.2006, la stessa ha chiesto per le medesime ragioni il distacco provvisorio presso una delle suddette sedi.

Esso è stato accordato per un mese, presso l’istituto penale minorile di Potenza, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento della Giustizia minorile 11.5.2006, prot. n. 14187.

La domanda di proroga di tale distacco provvisorio, avanzata dalla Sig.ra T. in data 6.6.2006, è stata rigettata con provvedimento 22.6.2006, prot. n. 19015, notificato in pari data.

Detto ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) in via pregiudiziale, violazione e falsa applicazione della legge, segnatamente dell’art. 3, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, che sancisce l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo: non sarebbero state esplicitate le ragioni che non rendono possibile l’accoglimento della domanda;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: sarebbe stato adottato direttamente il rigetto dell’istanza, senza far precedere lo stesso con tale comunicazione, obbligatoria nei procedimenti su istanza di parte;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge 5.2.1992, n. 104: nella specie sussisterebbero i requisiti richiesti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza della disabile.

L’Amministrazione intimata, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Con ordinanza 27.9.2006, n. 5336, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sull’assunto dell’assenza di idonea motivazione. Non risulta se tale riesame sia stato eseguito o meno.

Nella pubblica udienza del 19.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento individuato in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza di proroga di assegnazione provvisoria presso l’istituto penale minorile di Potenza, già concessa per un mese alla ricorrente, avanzata dalla stessa per poter continuare ad assistere sua zia, invalida.

1.1 – Il gravame è fornito di fondamento.

2 – Occorre in proposito preliminarmente richiamare l’art. 7 del d.P.R. 16.3.1999, n. 254, che disciplina l’istituto dell’assegnazione provvisoria per motivi familiari, in relazione agli appartenenti alle Forze di Polizia, quale è la Sig.ra T..

Esso prevede che "l’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile".

2.1 – È evidente che la posizione vantata dal dipendente sia quella di interesse legittimo, atteso che spetta all’Amministrazione valutare i motivi rappresentati dallo stesso, per determinarne la fondatezza e l’effettiva gravità, nonché le proprie esigenze di servizio; in caso di valutazione in senso favorevole al dipendente, il distacco può essere concesso anche ove vi sia sovrannumero presso la sede di assegnazione e la sua durata è di regola stabilita per un periodo massimo di sessanta giorni, che, tuttavia, può essere prorogato.

3 – Nel caso di specie l’Amministrazione intimata, dopo aver vagliato l’istanza della ricorrente, ha ritenuto di ammetterla al beneficio, seppure per un periodo circoscritto ad un mese, perciò considerando valide le ragioni addotte, così come risulta dal relativo provvedimento, e riconoscendo, almeno per tale periodo, la compatibilità con le proprie esigenze di servizio.

3.1 – Quando poi è stata chiesta la proroga dell’assegnazione provvisoria, essa si è limitata a denegarla, senza addurre alcuna motivazione a fondamento e senza neppure far precedere tale reiezione con il preavviso di cui all’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, che qui era necessario, tenuto conto che il procedimento in parola è introdotto da istanza di parte, in tal modo impedendo alla ricorrente di presentare memorie e documentazione in fase endoprocedimentale.

4 – È evidente che il provvedimento è inficiato dalla violazione della disposizione in ultimo chiamata, che ha una portata non meramente formale, ma, al contrario, sostanziale, proprio in quanto è stata preclusa alla ricorrente la partecipazione che le avrebbe infine consentito di rilevare quanto poi ha dovuto dedurre solo in sede giurisdizionale, in relazione al provvedimento finale.

5 – Esso è viziato, altresì, da difetto di motivazione, atteso che, stante l’evidenziato carattere discrezionale dell’attività amministrativa posta in essere, era necessario esplicitare le ragioni determinanti il diniego, a loro volta idonee a far emergere la valutazione in ordine agli elementi indicati come rilevanti dal legislatore ai fini della concessione o meno del beneficio de quo, mentre nel provvedimento gravato manca qualsiasi accenno a tali ragioni.

6 – Ne deriva che il ricorso è fondato e va accolto, potendo assorbirsi la censura dedotta sub 3), che non ha costituito precipuo oggetto della presente disamina e che, d’altra parte, non risulta conferente alla specie, riferendosi alla diversa agevolazione del trasferimento.

7 – Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti coerenti con quanto sopra rimarcato, che dovessero scaturire da un riesame dell’istanza della ricorrente, da parte dell’Amministrazione.

8 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione intimata, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, in favore della ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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