Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29389 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.S.G. ricorre per cassazione, con quattro motivi di censura, avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia, che pronunziando su rinvio disposto da questa Corte con sent. n. 3599/03 (dichiarante la giurisdizione del G.O. ) nel giudizio vertente tra il medesimo e l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Enna, ad oggetto dell’impugnazione proposta il 4.8.99 di una cartella di pagamento, relativa alla tassa di possesso di un autoveicolo scaduta il 31.1.2003, ne ha rigettato la domanda, escludendo che il tributo si fosse prescritto, sul rilievo che il termine triennale estintivo, aumentato di gg. 250 in virtù della sospensione legale di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 43, comma 3, conv. in L. n. 85 del 1995 e D.L. n. 250 del 1995, art. 1, comma 27, lett. D) conv. in L. n. 349 del 1995,avesse iniziato il suo decorso non dalla suddetta data di scadenza, bensì dal 31 dicembre dell’anno 2003, nel corso del quale era scaduto quello di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Nicosia, cui il ricorso è stato notificato, non ha svolto attività difensiva.

Tanto premesso e rilevato che l’impugnazione in esame è stato notificata ad un ufficio di verso, ancorchè appartenente allo stesso ramo dell’amministrazione pubblicala quello (Agenzia delle Entrate di Enna) nei confronti del quale è svolto il giudizio di merito e che ha resistito alla domanda costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, questa Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione passiva, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a parte i casi di successione nel rapporto processuale correlata ad eventi rilevanti ai sensi dell’art. 110 c.p.c. o art. 111 c.p.c. (nella specie non risultanti nè dedotti), il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità,da o nei confronti delle stesse parti che tali erano nella sede di merito in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

Tale principio non soffre deroga nei casi di partecipazione al giudizio di un ufficio territoriale dell’amministrazione,quale che ne siano state le modalità di costituzione (se a mezzo di proprio funzionario o di difensore tecnico), considerato che solo al medesimo e non ad altri, sia pur facenti capo alla medesima amministrazione, compete la qualità di parte del processo.

Non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese,in assenza di controparti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 16-09-2011, n. 34191

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza del giudice dell’udienza preliminare del 23 febbraio 2009 P.G. veniva ritenuto responsabile dei reati di truffa in danno di M.L., M.C. e M.G., soci della Srl "Immobiliare Mannelli", nonchè dell’induzione in errore, con la produzione di atti falsi, dei notai Falcioni, Anderlini e Miele, che tratti in inganno avevano effettuato false attestazioni in atti facenti fede fino a querela di falso. In particolare, secondo l’ipotesi di accusa il P., sotto la falsa identità di B.M., aveva fattivamente collaborato con S.A. e S.M. nell’organizzare la vendita truffaldino alla Immobiliare Mannelli da parte della Spa Immobiliare Borghese, che nulla sapeva dell’operazione, di un immobile sito in Roma, di cui la venditrice apparente non poteva disporre perchè non le apparteneva, per il corrispettivo, interamente pagato dagli acquirenti M., di Euro 4.633.333=, di cui Euro 1.300.000 – era stato corrisposto per contanti, mentre il resto era costituito da assegni, che erano stati versati su un conto corrente intestato alla Spa Immobiliare Borghese, appositamente aperto da una donna che, avvalendosi di documentazione falsa, si era spacciata per V.T., effettiva amministratrice della Immobiliare Borghese; gli estremi del conto corrente, unitamente all’idonea documentazione bancaria, erano stati poi presentati al notaio Anderlini, che aveva provveduto al rogito.

Il risultato era stato conseguito con l’allestimento di una serie di atti falsi e l’uso di falsi documenti, in virtù dei quali i notai di cui s’è detto avevano certificato l’identità di coloro che apparivano agire in nome e per conto della società venditrice, nonchè l’autenticità di delibere assembleari assolutamente false, e vidimato libri sociali interamente falsi, atti in virtù dei quali erano stati poi stipulati il preliminare di vendita ed il rogito definitivo.

Con sentenza del 9 dicembre 2009 la corte di appello di Roma ha confermato la condanna, pur riducendo l’ammontare della pena irrogata dal primo giudice.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il P. con tre motivi, sollecitando la Corte ad attenta e puntuale rivisitazione del materiale probatorio acquisito, al fine di verificare la correttezza delle valutazioni della corte territoriale.

Infatti a suo avviso era insussistente il reato di falso per induzione, attesa l’evidente e grossolana falsificazione dei documenti e degli atti di cui s’è detto, di cui i notai avrebbero dovuto agevolmente avvedersi.

Peraltro a suo dire non poteva imputarsi ad esso ricorrente la realizzazione dei falsi, nè tantomeno il loro uso, non avendo partecipato direttamente a nessuna delle due fasi della condotta delittuosa.

Deduce infine difetto di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata a suo avviso in misura eccessiva.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Valga innanzitutto considerare che l’impugnazione non pone in discussione l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa, le cui articolate modalità di consumazione sono puntualmente descritte nella imputazione.

In particolare la truffa aveva potuto essere realizzata merce una serie di atti falsi, in virtù della cui esibizione i notai Falcioni, Anderlini e Miele avevano allestito documenti fidefacenti, attestanti tuttavia circostanze assolutamente false.

In particolare si trattava della vidimazione del libro dei soci della "Immobiliare Borghese", materialmente falso; dell’autenticazione dell’estratto della delibera con cui l’assemblea dei soci del suddetto sodalizio aveva conferito mandato alla sedicente (rimasta ignota) V.T. di alienare l’immobile; del conferimento al sedicente B.M. -in realtà l’attuale ricorrente- da parte della falsa V. di procura speciale e vendere l’immobile sito in (OMISSIS). Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile della truffa, e la sentenza impugnata sul punto è passata in giudicato.

L’affermazione di responsabilità riposava proprio sulla piena consapevolezza del ricorrente in ordine alle varie fasi dell’operazione, ed in particolare alla falsità di tutti gli atti e documenti che era stato necessario allestire per conseguire il risultato illecito.

Affermare oggi, come il ricorrente fa, di non poter rispondere dei falsi perchè non aveva materialmente partecipato al loro allestimento nè al loro uso, considerato anche che i notai, e specialmente l’ A., avrebbero dovuto avvedersi della falsità della documentazione loro prodotta per l’evidente grossolanità delle falsificazioni, costituisce argomento inconferente, atteso che la piena consapevolezza dei falsi, allestiti anche su suo specifico suggerimento (come per la delibera assembleare con cui era stato dato mandato all’amministratore di vendere l’immobile), invera esattamente l’ipotesi di concorso ritenuta dai giudici del merito, e del resto la negligenza o superficialità dei notai, che avevano autenticato atti falsi o ritenuto autentici atti palesemente contraffatti, può al più costituire un’ipotesi di concorso nel reato -non contestato-, ma certo non vale ad esimere il ricorrente da responsabilità.

Del resto (e lo stesso discorso vale anche per le censure mosse alla quantificazione della pena ed al diniego della concessione di circostanze attenuanti generiche) ove con l’impugnazione in esame si intendesse sollecitare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe inammissibile, avendo la corte territoriale dato contezza della ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parti civili costituite delle spese di costituzione e difesa per il presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, che liquida sia per l’Immobiliare Mannelli che per l’Immobiliare Borghese in complessivi Euro 2,800,00= per ciascuna delle predette, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 03-10-2011, n. 35710 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 17 luglio 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 21 ottobre 2009, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione, riconosciuta l’attenuante dell’art. 609 quater c.p., comma 4, equivalente alla contestata aggravante, confermando quanto al resto la condanna di T.G. per i reati di cui all’art. 609 bis e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1, perchè con violenza, e comunque mediante abuso di autorità, costringeva A. F., di anni quattro, a subire atti sessuali consistiti nello spogliarla e toccarla nelle parti intime, fatto commesso in Caltanissetta, in data antecedente e prossima al 19 novembre 2005.

Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Il giudice non avrebbe tenuto conto, senza darne spiegazione logica, di una delle prove acquisite. La condanna sarebbe stata fondata sulla valutazione di credibilità assoluta della bambina analizzando la trascrizione della audizione protetta della stessa, svolta dal perito dott.ssa D.C., senza tenere conto delle valutazioni medico-legali di natura psichiatrica che erano state richieste al perito. Quindi la colpevolezza sarebbe stata fondata su tali elementi confermati dalle dichiarazioni della madre e del suo compagno che avevano riferito i racconti de relato della minore. La prova della responsabilità non può certamente derivare dalle affermazioni della psicologa, consulente tecnica del pm che ebbe un contatto isolato con la bambina.

2. Inoltre se pure la Corte di appello ha concesso la circostanza attenuante dell’art. 609 quater c.p., comma 4, non avrebbe fornito alcuna risposta alle invocate circostanze attenuanti generiche, che dovevano essere riconosciute anche in considerazione della incensuratezza dell’imputato, finendo per determinare la pena in maniera eccessiva rispetto al fatto commesso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Fermo restando il principio di diritto in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr, la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle esaustive argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati, verificando sia le ragioni dell’attendibilità della minore, alla luce di principi giurisprudenziali in materia, sia gli elementi probatori di riscontro dei fatti, sia la tenuta logica della ricostruzione del delitto ascritto al ricorrente. Inoltre, come ha stabilito la giurisprudenza, il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016). In particolare, nel caso di parte offesa dei reati sessuali di età minore è necessario che l’esame della sua credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi quali l’attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, la qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute (Così Sez. 3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri, Rv. 247740).

La decisione impugnata, quindi, che ha confermato le valutazioni di merito espresse in primo grado, con motivazione congrua e priva di smagliature logiche, è stata fondata sulle dichiarazioni della parte offesa rese in sede di testimonianza protetta innanzi al G.I.P., ritenute attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente. La bimba era stata valutata dal perito pienamente capace di testimoniare, in quanto in grado di rappresentare adeguatamente la realtà, ed inoltre, nonostante la tenera età, aveva descritto particolari che non potevano essere ricondotti a fantasia; il racconto della piccola aveva trovato conferma nella testimonianza acquisita a seguito di rinnovazione dibattimentale anche del convivente della madre all’epoca dei fatti.

Peraltro i giudici hanno dato atto della assenza di ragioni di contrasto tra la madre della bambina ed il nonno che potessero giustificare trame calunniose ed anzi hanno riferito dell’evidente tentativo operato dalla madre della bimba a sminuire la portata dell’episodio, atteso l’aiuto economico che la stessa riceveva dal nonno della bimba.

2. Questa Corte ritiene, di contro, fondato il secondo motivo di ricorso.

I giudici di appello hanno concesso la circostanza attenuante dell’art. 609 quater c.p., comma 4, tenuto conto dell’unico episodio contestato e della non rilevante lesività del fatto, essendo stata esclusa la presenza nella persona offesa di danni psichici permanenti, ma non ha fornito alcuna risposta al motivo di appello in tema di circostanze attenuanti in generale, con il quale era stata invocato una più mitigata dosimetria della pena – che in primo grado era stata determinata tenendo conto di alcuni dei parametri di cui all’art. 133 c.p., quali l’estrema gravità dei fatti e la qualità della persona offesa – che prendesse in considerazione anche il requisito soggettivo dell’incensuratezza. I giudici hanno riformulato il computo senza rendere esplicite le ragioni per le quali hanno ritenuto di negare le circostanze attenuanti generiche.

La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5348 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, I.M. aveva evocato in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo l’illegittimità della sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 28.7- 1.8.2003 e 10,9-8.12.2003, ne aveva chiesto la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Respinta la domanda, su appello di I.M. nei confronti di Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.), la Corte d’appello di Torino con sentenza del 22 marzo 2010 ha riformato la decisione di primo grado, accogliendo le domande originarie dell’appellante.

La Corte di merito ha ritenuto che nel caso di specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura del 31.10.02 erano generici in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione il CIGS dei dipendenti.

Inoltre, gli accordi intervenuti tra datore e OO.SS. in date 18.3.03 e 22.7.03, a conclusione della procedura di consultazione, non assumevano efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura e comunque non consentivano la conoscenza dei criteri adottati per la scelta.

La Corte territoriale ha infine respinto l’eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla società fin dal primo grado (e quivi accolta) in ragione del fatto che con verbale di conciliazione in sede sindacale del 10 ottobre 2003, la lavoratrice aveva accettato il licenziamento con collocazione in mobilità dietro corresponsione di un incentivo all’esodo, rinunziando "comunque ad ogni ulteriore pretesa, domanda o azione, dedotta e deducibile che nel suddetto licenziamento e conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con Fiat Auto s.p.a. e collocazione in mobilità possa trovare origine e fondamento a qualsiasì titolo legale, contrattuale e risarcitorio". 3.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione FIAT Group Automobiles s.p.a. con sette motivi.

Si difende con controricorso la lavoratrice.

4.- Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg., con le modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. 5.- I motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono essere riassunti come segue:

5.1.- Il rigetto dell’eccezione di improponibilità dell’azione per intervenuta transazione in sede sindacale violerebbe l’art. 411 c.p.c., comma 3, gli artt. 1965 e 2113 c.c. e sarebbe argomentato con una motivazione viziata.

5.2 – Nel merito, la questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

5.3.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle OO.SS., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore e il sindacato sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti collettive avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione il 18.3.03, all’esito dell’esame congiunto, dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale.

Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

5.4.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativo, costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa).

5.5.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di CIGS, che fissava il criterio di scelta nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigenze professionali e funzionali, era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle OO.SS. di una completa informazione.

Con riferimento alla posizione specifica il giudice avrebbe dovuto, inoltre, considerare che la lavoratrice era stata posta in CIGS in esecuzione dell’accordo 22.7.03, il quale enunciava il criterio obiettivo e determinato relativo alla lavorazione del modello Panda.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva della dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in CIGS fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

6.- La questione relativa alla improponibilità della domanda (5.1) è manifestamente infondata.

Essa, nonostante la deduzione di violazione delle norme sopraindicate, investe in realtà, oltre alla motivazione della Corte territoriale, l’interpretazione da questa operata del significato della conciliazione intervenuta tra le parti in data 3 ottobre 2003, in particolare della rinuncia in essa contenuta, che secondo la società riguarderebbe ogni diritto nascente dal rapporto di lavoro e dalla sua estinzione e in particolare le eventuali pretese nascenti dalla legittimità o meno della collocazione del lavoratore in CIGS, come dovrebbe desumersi dagli accordi sindacali che si erano succeduti nel tempo in materia di cassa integrazione e poi di collocazione in mobilità, da ritenere noti alla lavoratrice.

Senonchè è noto che a norma dell’art. 1362 c.c. e segg. l’interpretazione dei contratti fonda principalmente sul significato desumibile dal tenore letterale del negozio, sia pure letto in connessione tra le varie parti dello stesso, mentre gli ulteriori canoni legali sulla interpretazione del contratti e quelli di interpretazione intervengono in caso che dall’applicazione di quello principale residui un dubbio.

Applicando correttamente tale regola, la Corte territoriale ha valutato, con articolata, congrua motivazione, che il tenore letterale dell’accordo in questione fosse di una chiarezza rara nell’indicare come oggetto della rinuncia unicamente gli eventuali diritti nascenti dalla risoluzione del rapporto di lavoro, escludendo pertanto che esso possa riguardare anche la materia della sospensione in CIGS intervenuta nel corso del rapporto medesimo.

Trattasi di valutazione di merito, che nè la riproduzione del tenore della rinuncia, sopra indicato, nè il richiamo a quello degli accordi sindacali appare in grado minimamente di inficiare.

7 – Per quel che riguarda la questione principale nel merito (v. par.

5.2-5.3), deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223 – che introduce una visione organica della CIGS ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi di superamento della stessa e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle 00.SS. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (comma 8, secondo periodo).

8.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla L. di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, che inserì il procedimento per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria – come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

9.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (successivamente ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore di lavoro comunichi alle Organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Organizzazioni sindacali, anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o modificativo sulle suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore di lavoro ( L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando, altresì, che la richiamata normativa regolamentare non ha spostato l’informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio della procedura a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle OO.SS. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di CIGS ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

10.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.2 e 5.3, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

11.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 5.5).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

12.- Neppure può sostenersi che gli accordi 18.3.03 e 22.7.03 avrebbero sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia di per sè esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato normativo della L. n. 164, art. 5 e della L. n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato.

Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

13.- Escludendo il carattere sanante degli accordi 18.3.03 e 22.7.03 ed assegnando natura ostativa alle omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass. S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle OO.SS., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove l’illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

14.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione della ricorrente (n. 5.5). deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che – analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione – ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione del 31.10.02, quanto nell’accordo 22.7.03 (e nella prodromica comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura.

Trattasi di valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. 15.- In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, il Collegio valuta non fondato il ricorso, che rigetta con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

Il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza venga svolta in forma semplificata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, che distrae agli avv.ti Bruno Cossu, Elena Poli, Sergio Vacirca e Sergio Bonetto.

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