T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 1385 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato quanto segue:

1. con avviso in data 3 settembre 2009, la Segreteria di questo TAR preannunciava la dichiarazione di perenzione ultraquinquennale, ove nel termine di sei mesi dalla notifica (effettuata a mezzo fax) le parti ricorrenti non avessero presentato nuova domanda di fissazione di udienza;

2. detto avviso era trasmesso ai difensori della parte ricorrente e, per il Comune resistente, al difensore nominato, avv. Glauco Davolio, presso lo studio legale associato Grassi;

3. invero, detto studio – che, peraltro, risultava agli atti del presente fascicolo processuale esser stato incaricato dall’avv. Davolio della sua sostituzione all’udienza del 20 aprile 2004 – constava, altresì, a questo Ufficio avere curato il disbrigo degli affari pendenti in carico all’avv. Davolio, nel frattempo deceduto;

4. agli atti del medesimo fascicolo figura, altresì, la nota con cui la ricorrente dichiara non avere più interesse alla prosecuzione della causa, essendo stati rilasciati dal Comune permessi di costruire in sanatoria;

5. all’odierna Camera di Consiglio, in cui i il ricorso era stato chiamato per l’interruzione del processo, il difensore di parte ricorrente ha ribadito essere venuto meno l’interesse della propria assistita alla decisione del ricorso stesso;

6. ciò stante, evidenti ragioni di concentrazione, economia e ragionevole durata del processo (il ricorso risale all’anno 2002) consigliano che il Collegio – oggi nuovamente investito del venir meno dell’interesse ad una decisione di merito della causa – anzichè disporre l’ulteriore incidente processuale dell’interruzione del giudizio, proceda direttamente a definire in questa sede la controversia, con immediata pronuncia di improcedibilità in rito;

7. non si ravvisano, peraltro, contrarie esigenze difensive del Comune, che dall’epoca del decesso dell’avv. Davolio (cancellato dall’Albo nel 2004) non ha provveduto a nominare nuovo difensore, neppure dopo l’atto di impulso d’ufficio, costituito dal menzionato avviso 3 settembre 2009 inviato allo studio di fatto succeduto al medesimo avv. Davolio;

8. conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

Tenuto conto del motivo di tale sopravvenienza (rilascio di permessi di costruire in sanatoria da parte del Comune), le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo DICHIARA IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria di comunicare via fax la presente sentenza, per quanto riguarda la parte resistente, direttamente al Segretario generale del Comune di Gussago.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 8319 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con ricorso n. 1495/2001 R.G. è stato impugnato da Fox International Channels Italy il provvedimento di assegnazione all’odierna ricorrente della posizione n. 32 e che quest’ultima, allo scopo di potere adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa in quel giudizio, anche in relazione al proposto ricorso incidentale avverso l’attribuzione della numerazione automatica al canale Bluchannel classificato come semigeneralista, ha chiesto di potere accedere agli atti indicati in epigrafe;

Considerato che l’Amministrazione ha consentito l’accesso soltanto alla copia della domanda di autorizzazione presentata da Fox, senza i relativi allegati e, in particolare, senza il palinsesto alla stessa allegato e in relazione al quale è stata attribuita la numerazione e operata la classificazione del canale Bluchannel come semigeneralista;

Ritenuto che il provvedimento di diniego, benché occasionato dall’opposizione del contro interessato, non è adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 24 della legge 241/90 e che, in ogni caso, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, le esigenze di tutela della riservatezza e della segretezza sono recessive rispetto al diritto di difesa;

Considerato che, nel caso di specie, appare evidente la possibile connessione degli atti richiesti con l’oggetto del giudizio sopra menzionato, anche in ragione dell’intervenuta proposizione del ricorso incidentale, con il quale si contesta l’attribuzione al canale Bluchannel del carattere di semigeneralista;

Ritenuto che il ricorso deve essere accolto e che all’amministrazione intimata va ordinato di consentire all’accesso della ricorrente agli atti allegati alla domanda di attribuzione della numerazione presentata da F.I.C.I. per il canale Bluchannel;

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione intimata di consentire l’esercizio del diritto di accesso della ricorrente, nelle forme di legge, agli atti indicati in parte motiva.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-10-2011) 19-10-2011, n. 37930

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.G. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 3 giugno 2010 della Corte di appello di Napoli (la quale, in parziale riforma della sentenza 22 aprile 2008 del Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere ha rideterminato la pena in Euro 800 di multa con i doppi benefici, per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, per essersi egli sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, abbandonando il domicilio coniugale, nonostante le precarie condizioni di salute della moglie che, dopo poco tempo, l’avrebbero portata alla morte.

In (OMISSIS)), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda processuale in appello. Risulta agli atti che il G. è stato citato a comparire innanzi alla 4 Sezione della Corte di Appello di Napoli per l’udienza del 25 marzo 2010.

A tale udienza la Corte, rilevata la mancanza della prova dell’avvenuta notifica al G., nonchè l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ai difensori Avv. Cappelli e Avv. Pellegrino, disponeva il rinvio del processo all’udienza del 3 giugno 2010, ordinando la rinnovazione della notifica agli avv.ti Jappelli e Pellegrino, nonchè all’imputato G..

L’avviso di fissazione veniva regolarmente notificato ai difensori, mentre non veniva notificato all’imputato.

All’udienza del 3 giugno 2010, la corte distrettuale, preso atto che, nel frattempo, era stata acquisita la prova della regolarità della notifica all’imputato G. dell’avviso di fissazione per l’udienza del 25 marzo 2010, ne dichiarava la contumacia, disponendo proseguirsi oltre nel procedimento.

Alla stessa udienza del 3 giugno 2010, infatti, le parti rassegnavano le conclusioni e la Corte emetteva la sentenza oggi impugnata.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte di legittimità.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, per violazione dell’art. 420 quater c.p.p., artt. 178 e 179 c.p.p..

Rileva infatti la difesa che il rapporto processuale non sia stato correttamente costituito, con la conseguente nullità di tutti gli atti compiuti successivamente alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, ivi compreso la sentenza.

Si sostiene sostanzialmente sul punto:

a) che non essendo stata formalmente dichiarata la contumacia dell’imputato all’udienza del 25 marzo 2010, lo stesso aveva diritto alla notifica del provvedimento con il quale la Corte aveva disposto il rinvio alla successiva udienza del 3 giugno;

b) che pertanto, al momento del disposto rinvio, dall’udienza del 25 marzo alla successiva del 3 giugno, il G. non poteva considerarsi rappresentato dal suo difensore, appunto non essendo stato dichiarato contumace;

d) che in ogni caso la dichiarazione di contumacia da parte della Corte non era consentita considerato che, se anche la Corte avesse rilevato la regolarità della citazione del G. per l’udienza del 25 marzo, comunque non avrebbe potuto procedere alla dichiarazione di contumacia dell’imputato, stante l’omessa notifica della citazione ai due difensori di fiducia.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità.

Premesso che l’imputato non comparso ha diritto, ove non sia dichiarato contumace, alla rinnovazione della citazione per l’udienza di rinvio, per mezzo della notificazione di un nuovo decreto di citazione oppure della notificazione dell’ordinanza di rinvio, pena altrimenti la nullità assoluta dell’intero giudizio (Cass. pen. sez. 1, 15814/2009 Rv. 243733), va rilevato che – nella specie – risulta che il decreto di citazione 10 febbraio 2010 del presidente della Corte di appello di Napoli è stato utilmente "ripetuto" per l’udienza del 3 giugno 2010 ed il relativo avviso di ricevimento risulta sottoscritto dallo stesso imputato appellante in data 12 maggio 2010.

Piena validità quindi della sentenza pronunciata in quella data, previa rituale notifica del decreto di citazione d’appello e declaratoria di contumacia dell’imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento.

Con un secondo motivo si lamenta la tardività della querela essendosi l’imputato allontanato dal domicilio domestico sin dall’estate del 2003, momento da considerarsi come piena conoscenza del fatto-reato da parte del coniuge, non valendo a contrario la circostanza che l’imputato avesse mantenuto la disponibilità delle chiavi dell’immobile, nel quale faceva saltuariamente rientro, nè potendosi considerare come dies a quo la notifica del ricorso per separazione.

Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione sul punto del ritenuto "ingiustificato allontanamento" dal domicilio coniugale, dovuto invece a consolidati contrasti tra la coppia e non certo causato dal grave stato di salute della moglie.

Entrambi i due ultimi motivi sono inammissibili, avuto riguardo alla coerente e corretta argomentazione del primo giudice, il quale ha diffusamente argomentato sulla tempestività della querela, e sull’azione esecutiva ed i profili soggettivi della condotta illecita del G..

In proposito, le censure difensive, per quanto verificabile nello scrutinio di legittimità, non invalidano l’impianto del costrutto argomentativo che sorregge in modo armonico la decisione impugnata;

nè hanno forza sufficiente per disarticolarne, anche parzialmente, la struttura portante, nè, tanto meno, per escludere "funditus" la valenza dimostrativa delle giustificazioni proposte.

Si tratta invero di doglianze finalizzate alla alternativa ricostruzione e va lutazione dei dati probatori, in funzione di una ritenuta più adeguata lettura delle risultanze processuali.

Ne deriva che le deduzioni e le critiche, espresse nell’impugnazione, benchè riferite e prospettate come "vizi della motivazione", non possono essere prese in considerazione, in quanto esse si muovono e si sviluppano sul terreno delle censure di merito, ed integrano sostanzialmente motivi diversi da quelli consentiti dalla legge a pena di inammissibilità a sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-05-2012, n. 7407 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- O.M. esponeva che: in virtù del contratto di compravendita del 7-5-1962, intercorso con la società Immobiliare Porta Latina, aveva acquistato l’appartamento sito in (OMISSIS); F.P.F., proprietario dell’appartamento di cui all’interno 12, aveva nel 1980 compiuto opere abusive con cui si era appropriato di un piccolo magazzino di circa raq. 2 di sua esclusiva proprietà al quale accedeva dalla propria terrazza, creando un balcone nell’area già coperta dal tetto; il F.F. aveva poi alienato l’immobile a B.G. e D.M.T..

Pertanto, l’istante conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il B. e la D. per sentire dichiarare di essere di sua proprietà la parte di immobile di circa mq. 2 attrezzata e goduta come balcone dell’appartamento int. 12 a confine con il terrazzo di sua proprietà di mq. 10 con la condanna dei convenuti al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e di essere autorizzati a chiamare in causa i venditori per essere manlevati dalle richieste attrici.

Procedutosi alla chiamata in causa di questi ultimi, si costituivano A.M.Y., che eccepiva la prescrizione, e F.P.F., il quale precisava di avere costruito il proprio terrazzino introducendo modifiche al tetto e aprendo una porta finestra nel 1980 e di avere chiesto il condono edilizio.

Con sentenza n. 2957/2004 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato.

Ricostituitosi il contraddittorio nei confronti degli eredi del F.P.F. e del B., con sentenza dep. 28 ottobre 2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall’attrice, accoglieva la domanda proposta da quest’ultima.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, dopo avere qualificato l’azione proposta come di rivendicazione e come tale imprescrittibile, i Giudici ritenevano provato che il F. P. avesse inglobato nel suo terrazzino la superficie di mq. 2 del sottotetto di proprietà dell’attrice. Al riguardo si precisava che in base al rogito del 7-5-1962 la Oddo aveva acquistato unitamente all’appartamento con ingresso dall’interno n. 13 la proprietà esclusiva del sottotetto confinante con (OMISSIS), sul quale si affacciano i terrazzini in contestazione e che con l’atto notarile del 4-12-1963 si era proceduto alla rettifica della planimetria, meramente indicativa, allegata all’atto di acquisto laddove per la parte colorata in giallo si era incorsi in errore nella individuazione della parte più esterna del locale compravenduto: dalla lettura combinata dell’atto di acquisto del F.P. non risultava che tale parte fosse stata alienata al predetto, mentre la planimetria allegata a tale atto non corrispondeva alle parti colorate in giallo dell’atto di acquisto della O. ma a quello di rettifica.

Il consulente aveva rilevato che l’area inglobata aveva a oggetto un ripostiglio che, stando al di sotto del tetto e del sottotetto, apparteneva al proprietario di questo.

La domanda di risarcimento dei danni proposta dai convenuti nei confronti dei chiamati in causa era respinta perchè generica.

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione la D. e B.M.S. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

Hanno proposto controricorso A.M.Y., F. P.B.N. e F.P.A.P..

Motivi della decisione

Vanno esaminati congiuntamente il primo e il quinto motivo, stante la stretta connessione.

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 948,2697 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., deduce che la sentenza impugnata non si era attenuta ai principi dettati in materia dell’onere della prova incombente a colui che agisce in rivendicazione mentre avrebbe dovuto esaminare i rispettivi titoli di acquisto con particolare riferimento ai confini; la sentenza, da un canto, aveva dato rilievo alla planimetria allegata all’atto di rettifica del 4-12-1963 – peraltro inopponibile stante la posteriorità della relativa trascrizione e, dall’altro, alla consulenza tecnica d’ufficio, la quale non aveva preso in esame il titolo di acquisto del dante causa del F.P. precedente al rogito di acquisto da parte della O. e della planimetria allegata. Dall’esame degli atti era emerso che i due immobili non erano confinanti, mentre tali sarebbero dovuti essere ove il F.P. avesse occupato il piccolo ripostiglio al quale l’attrice assumeva di accedere dalla terrazza di sua proprietà. 1.2.- Il quinto motivo, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva fatto riferimento alla planimetria che sarebbe stata allegata all’atto di acquisto del F. P., quando nessuna planimetria era allegata a tale atto, mentre in effetti il rogito del 25-9-1963 faceva riferimento al precedente rogito, con cui il suo dante causa B.B. aveva acquistato il bene dalla società costruttrice, e alla relativa planimetria: la sentenza aveva omesso di esaminare l’atto di acquisto del B., al quale era stata trasferita l’area del sottotetto.

Al riguardo, erano state recepite le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, non erano state prese in esame le critiche del consulente di parte e immotivatamente non era stata accolta la richiesta di rinnovo della consulenza medesima.

1.3.- I motivi sono fondati nei limiti di cui si dirà infra.

Occorre premettere che la sentenza, esaminando i titoli di acquisto dell’attrice e del F.P., ha ritenuto che: a) la porzione di sottotetto in questione era stata alienata all’attrice con il contratto del 7-5-1962 e che la stessa non era stata invece oggetto dell’alienazione a favore del chiamato in causa; b) con l’atto del 4-12-1963 era stata compiuta la rettifica della planimetria peraltro, meramente indicativa, allegata all’atto del 7-5- 1962 in cui era stato correttamente descritto il bene che aveva formato oggetto della compravendita compravenduto.

Orbene, in tema di azione di rivendicazione, nel caso in cui il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa.

Nella specie, l’attrice aveva posto a base della domanda l’acquisto dalla medesima compiuta dal costruttore e dante causa anche del dante causa del convenuto (la società Immobiliare Porta Latina): dunque, non è contestato che la proprietà del bene de quo sia appartenuta originariamente a un comune dante causa.

Orbene, le ricorrenti hanno dedotto fra l’altro che la porzione rivendicata dall’attrice aveva formato oggetto dell’acquisto da parte del F.P. al quale l’aveva alienato il B., che a sua volta l’aveva acquistato dalla società costruttrice con atto trascritto in epoca anteriore all’acquisto della O., lamentando il mancato esame del titolo di acquisto del B..

Allora, l’indagine avrebbe dovuto verificare non soltanto se la attrice avesse acquistato la porzione immobiliare in oggetto dalla società Immobiliare Porta Latina ma se quest’ultima fosse a quel momento proprietaria del bene. Al riguardo i Giudici non hanno verificato se la dante causa dell’attrice fosse effettivamente proprietaria del bene nel momento in cui lo trasferiva all’attrice ovvero se avesse in precedenza trasferito il medesimo bene al B., dante causa del F.P..

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2645, 1432 e 1445 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva disatteso l’eccezione di inopponibilità dell’atto di rettifica che era stato trascritto successivamente alla trascrizione dell’atto di acquisto del B. e del F.P., tenuto conto che all’atto di rettifica del contratto sono applicabili le norme in materia di trascrizione.

2.2. – Il motivo è infondato.

La sentenza ha accertato che con l’atto di rettifica le parti si erano limitate a correggere esclusivamente la planimetria, peraltro meramente indicativa, allegata all’atto di acquisto della O. e non avessero apportato alcuna modifica al contratto di compravendita nel quale il bene era stato esattamente individuato anche con i confini.

3.1.- Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ., censura la sentenza che non aveva tenuto conto del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 3546/2003 della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato l’inopponibilità della trascrizione dell’atto di rettifica nei confronti del Condominio relativamente alla proprietà di un terrazzo di cui la O. aveva rivendicato la proprietà. 3.2.- Il motivo è infondato.

Non sussiste la violazione denunciata, posto che la formazione della cosa giudicata e la sua efficacia presuppongono l’identità delle personae, del petitum e della causa petendi fra il giudizio nel quale si è formato il giudicato e quello nel quale esso è invocato, dovendo qui considerarsi che l’accertamento incontrovertibile di cui all’art. 2909 cod. civ. ha a oggetto il diritto sostanziale azionato, relativamente al quale si forma la cosa giudicata, e non la mera decisione di una questione di diritto.

4.1.- Il quarto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ. nonchè contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo accertato l’avvenuta evizione parziale aveva ritenuto la domanda di danni come generica, quando avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del danno, atteso che per la condanna generica è sufficiente la potenzialità del danno.

4.2.- Il motivo è infondato.

Premesso che i convenuti non avevano chiesto la condanna generica al risarcimento dei danni che, pertanto, dovevano essere liquidati nel medesimo giudizio, i Giudici – nel ritenere la relativa domanda generica l’hanno in sostanza rigettata sul rilievo che non erano stati neppure allegati i fatti produttivi del danno. Al riguardo va osservato che l’art. 278 cod. proc. civ., pur consentendo nell’ambito dello stesso giudizio la scissione fra l’"an debeatur" e la liquidazione del "quantum" pur in assenza della concorde volontà delle parti – necessaria, invece, quando la quantificazione sia demandata a un separato giudizio – non esonera l’attore di indicare i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la determinazione del "quantum", secondo la disciplina generale, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di risarcimento, rigettandola se non adeguatamente provata.

Nella specie, le ricorrenti non hanno dedotto di avere articolato mezzi di prova relativi alla determinazione del danno.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il quinto motivo del ricorso per quanto in motivazione, rigetta gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.