Cons. Stato Sez. IV, Sent., 25-05-2011, n. 3140 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il provvedimento impugnato dal ricorrente avanti il Tar pugliese e passato indenne al relativo vaglio, dispone la revisione della patente di guida con riferimento alla comunicazione inviata dalla Stazione Carabinieri di Corigliano, a seguito di incidente stradale con feriti, dalla quale risultava che il ricorrente "nell’imboccare una curva a causa del manto stradale bagnato per pioggia, invadeva l’opposta corsia di marcia collidendo con altro veicolo" e valutando "che tale comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza… dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida";

Rilevato che l’appellante denuncia che i primi giudici abbiano disatteso le sue tesi muovendo dall’erronea convinzione che il verbale redatto dai carabinieri contenga elementi o accertamenti tali da legittimare ex se il sorgere di dubbi sulla sua capacità di guida, mentre le riferite modalità del sinistro evidenziavano che l’incidente andava ricondotto alla presenza di un’insidia stradale non prevedibile né, data l’ora buia, visibile, che ha precluso al conducente di poter conformare la propria condotta di guida alle reali condizioni di transito; occorreva, quindi, a fronte di un verbale carente di elementi inequivocabilmente idonei ad attestare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 128 (tenuto anche conto dell’esito negativo dell’alcoltest e dell’assenza di contestazione di infrazioni) che la determinazione di disporre la revisione fosse accompagnata da un corredo motivazionale ben più consistente e tale da chiarire le specifiche considerazioni in base alle quali il dubbio in ordine alla sua perizia e capacità si era formato;

Ritenuto che il manto stradale bagnato dalla pioggia e la presenza di curve costituiscono circostanze ordinarie della circolazione stradale e che l’invasione della corsia opposta per il concorrere di elementi che in nulla presentano i caratteri dell’insidia non corrisponde ai canoni di normale perizia, onde risulta condivisibile l’avviso dei primi giudici che le modalità del sinistro sono di per sé sufficienti ad indurre un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità e capacità di guida e, così, nel caso concreto, a legittimare la misura cautelare, in funzione di garanzia della sicurezza della circolazione stradale, della revisione della patente di guida;

Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere respinto, liquidandosi le spese secondo il criterio della soccombenza;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere al Ministero delle Infrastrutture le spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 867 Sindaco Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

La ricorrente M. Srl è proprietaria del compendio immobiliare meglio indicato in epigrafe, costituito da una cascina abbandonata e da un circostante terreno a prato e bosco, il tutto classificato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Desenzano come zona Eb1, agricola e boschiva di tutela paesistico ambientale, e incluso nel PLIS del Corridoio morenico del basso Garda bresciano (fatti pacifici in causa).

Sul terreno e nella cascina in questione risultano abbandonati rifiuti, anche speciali ovvero pericolosi, sì che il Comune, previo avviso di inizio del procedimento (doc. 2 ricorrente, copia di esso), ne ha richiesto la rimozione e l’avvio allo smaltimento (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento relativo).

Avverso il provvedimento col quale tale richiesta è formulata e avverso gli altri atti meglio indicati in epigrafe la M. propone in questa sede impugnazione con ricorso affidato a quattro motivi:

– col primo di essi (p. 16 dell’atto), deduce incompetenza del Dirigente ad emanare il provvedimento citato, che ai sensi dell’art. 192 d. lgs. 3 aprile 2006 n°152 sarebbe di competenza del Sindaco;

– col secondo motivo (p. 21 dell’atto), deduce ulteriore violazione della norma citata, in quanto il provvedimento impugnato ingiunge la rimozione dei rifiuti in questione alla M., il che è possibile solo ove dell’abbandono il soggetto ingiunto sia in qualche modo responsabile, ma ad un tempo dà atto in modo esplicito che l’abbandono stesso non le può essere attribuito "né per dolo né per colpa" (doc. 1 ricorrente, cit.);

– col terzo motivo (p. 27 dell’atto), deduce eccesso di potere, in quanto il Comune ha ordinato la rimozione dei rifiuti suddetta senza consentire contestualmente alla M., che ne ha fatto offerta (doc. ti ricorrente 7 e 8, copia istanze relative), di realizzare idonea recinzione dell’area, sì che l’illecito abbandono di rifiuti è mantenuto possibile;

– col quarto motivo (p. 30 dell’atto), deduce infine violazione dell’art. 841 c.c. in quanto gli atti in epigrafe, e più in generale gli strumenti urbanistici, non potrebbero precludere al proprietario di chiudere il proprio fondo onde evitare vandalismi;

Resiste al ricorso il Comune con atto 7 gennaio 2011, nel quale:

– in via preliminare, ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di interesse, perché l’atto del Dirigente impugnato costituirebbe "richiesta di collaborazione" e "mero invito" (p. 4 memoria, undecimo e dodicesimo rigo);

– sempre in via preliminare, ne eccepisce poi l’ulteriore inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione delle norme tecniche, articoli 36 e 60 già ricordato, le quali, includendo il terreno nel PLIS, proibiscono di realizzarvi recinzioni;

– nel merito ne sostiene l’infondatezza.

Con ordinanza 13 gennaio 2011 n°27, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

In seguito, la ricorrente, dichiarando di aver potuto prendere contezza dell’esatto contenuto delle citate deliberazioni della Giunta comunale di Desenzano nella seduta del 31 agosto 2010 -propriamente costituenti un parere (cfr. doc. 16 Comune, copia di esso)- e del Comitato di gestione del Parco locale di interesse sovra comunale- PLIS di data 26 luglio 2010 (doc. 15 Comune, copia atto relativo) solo a seguito della costituzione del Comune nella presente causa, ha ritenuto, con atto depositato il 22 marzo 2011, di proporre, dichiaratamente in via specifica contro gli stessi, due motivi aggiunti, il primo per presunta illogicità del diniego opposto alla chiusura del fondo, il secondo per violazione dell’art. 841 c.c. in termini identici ai motivi terzo e quarto di cui al ricorso principale, fedelmente ritrascritti (cfr. pp. 7 e ss. atto di motivi aggiunti).

Con memorie 22 aprile e 4 maggio 2011 per la ricorrente e 22 aprile 2011 per il Comune, le parti ribadivano le rispettive asserite ragioni.

All’udienza del giorno 25 maggio 2011, da ultimo, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato, ai sensi di quanto appresso.

1. E’anzitutto infondata la prima eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale, e secondo logica anche del ricorso per motivi aggiunti, che come si vedrà si riferisce ai medesimi atti, ricorsi che a dire del Comune si rivolgerebbero contro un atto non provvedimentale, privo di attitudine lesiva, perché tale, sempre secondo la prospettazione dell’intimata, sarebbe la nota 1 ottobre 2010 prot. n°32592/06/09 di cui in epigrafe. Tale affermazione, peraltro, è infondata in fatto.

2. Come si ricava a semplice lettura dei documenti di causa, la nota 1 ottobre 2010 di cui si è detto fa riferimento, nel corpo del testo, ad una precedente "nota di avvio del procedimento prot. n°19846/06/09 del 10 giugno" precedente e alle "successive comunicazioni" della destinataria di essa, ovvero della M. (doc. 1 ricorrente, cit.). A sua volta, la comunicazione di avvio del procedimento citata fa riferimento espresso agli artt. 7 e 10 della l. 7 agosto 1990 n°241, invitando la M. a rappresentare il proprio punto di vista. Si tratta di elementi che rinviano in modo evidente e inequivoco ad un procedimento amministrativo e al provvedimento conclusivo di esso, che si concreta in particolare, così come correttamente ritenuto dalla ricorrente, in una ordinanza di rimozione rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152, e non certo, come pretenderebbe il Comune intimato, in un "mero invito" (controricorso, p. 4 dodicesimo rigo) bonario o comunque non vincolante.

3. E’ parimenti infondata la seconda eccezione preliminare, per cui il ricorso sarebbe ulteriormente inammissibile per omessa impugnazione nei termini delle N.T.A. di piano che proibiscono di realizzare recinzioni nell’area di proprietà della M., precisamente dell’art. 60 comma 5 delle N.T.A. in parola, secondo il quale "sono ammesse recinzioni solo di tipo vegetazionale con essenze autoctone; ove le recinzioni fossero indispensabili per gli animali, dovranno essere poste in modo tale da non creare ostacolo al passaggio della fauna selvatica e non potranno comunque essere in muratura e superare l’altezza di 1,20 metri. In ogni caso le recinzioni non dovranno costituire ostacolo alla libera fruizione dei percorsi pedonali" (doc. 3 ricorrente, estratto di esse).

4. Ancora una volta a semplice lettura, la norma riveste carattere generale ed astratto, e pertanto natura di atto regolamentare, non autonomamente lesivo, ma impugnabile, secondo i principi e salvo beninteso il merito della questione, unitamente all’atto puntuale che ne fa applicazione, identificato nella specie dalla ricorrente nella più volte citata nota del Dirigente 1 ottobre 2010: sul principio, si veda per tutte C.d.S.

5. Venendo al merito, il primo motivo del ricorso principale è fondato e va accolto. Come va premesso per chiarezza, l’art. 192 del citato d. lgs. 152/2006, dopo aver posto in via generale il divieto di abbandono incontrollato di rifiuti, prevede che il trasgressore sia "tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo", e in caso di mancata spontanea attivazione di tali soggetti prevede che "Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

6. La norma in questione è stata interpretata da parte della giurisprudenza nel senso sostenuto dal Comune intimato, ovvero che la competenza in materia, malgrado la lettera del testo citato, spetterebbe al Dirigente di settore "alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l’attività di gestione", ai sensi dell’art. 107 del TUEL 18 agosto 2000 n°267, così come ritenuto da TAR Sardegna sez. II, 4 novembre 2009 n°1598. Tale indirizzo però è non condiviso dalla giurisprudenza prevalente, la quale ha fatto esattamente rilevare come la norma dell’art. 192 citato prevalga sull’art. 107 TUEL sia in ragione del criterio della specialità, sia in ragione del criterio cronologico: così C.d.S. sez. V 25 agosto 2008 n°4061 e TAR Veneto sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623, nonché la coeva TAR Calabria Catanzaro sez. I 20 ottobre 2009 n°1118, le quali assegnano, con soluzione che il Collegio ritiene di condividere, la competenza al Sindaco.

7. Ciò premesso, l’accoglimento del predetto motivo non preclude l’esame dei restanti. In proposito, il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la fondatezza della censura di incompetenza dell’autorità che ha emanato l’atto, da esaminarsi prioritariamente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso, determina unicamente la rimessione dell’affare all’autorità indicata come competente…. ed impedisce l’esame delle altre doglianze, che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell’organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere" (così in motivazione C.d.S. sez. IV 14 maggio 2007 n°2427; conformi anche C.d.S. sez. IV 12 dicembre 2006 n°7271 e 12 marzo 1996 n°310, nonché sez. VI 7 aprile 1981 n°140)

8. Sempre il Collegio ritiene però che tale orientamento vada inteso in modo corretto. Come risulta dalla stessa decisione 310/1996 citata, infatti, esso si fonda sulla circostanza per cui nel processo amministrativo "non è prevista alcuna forma di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’organo amministrativo effettivamente competente", e quindi si spiega con l’esigenza di non vincolare al giudicato un soggetto che al processo non è stato in condizione di partecipare. Non sfugge allora che tale esigenza non sussiste nel caso di specie, in cui si fa questione della competenza di due organi, il dirigente e il Sindaco, pur sempre appartenenti ad un medesimo soggetto giuridico, ovvero al Comune, che nel processo è stato ritualmente evocato ed ha potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa con riguardo a tutte le censure dedotte: così nella giurisprudenza della Sezione anche sez. II 8 luglio 2010 n°2479.

9. Va allora scrutinato e accolto anche il secondo motivo di ricorso, incentrato su una violazione ulteriore dell’art. 192 d. lgs. 152/2006 citato. La norma, come sopra riportata, pone infatti l’onere di smaltimento di rifiuti abbandonati su un qualunque fondo a carico del proprietario dello stesso, quale è la M., soltanto qualora la violazione sia a lui imputabile "a titolo di dolo o colpa". La lettera della legge è di per sé chiara, ed è stata ribadita anche in giurisprudenza, per tutte nella recente C.d.S. sez. V 25 giugno 2010 n°4073, la quale ricorda come il principio fosse già contenuto nei previgenti art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982 n°915 e art. 14 del D.P.R. 5 febbraio 1997 n°22.

10. Ciò posto, la violazione della norma citata emerge già dal testo della nota 1 ottobre 2010 per cui è causa, la quale afferma che "la responsabilità dell’abbandono dei rifiuti attualmente presenti nell’area in oggetto non può essere attribuita né per dolo né per colpa alla società M." (doc. 1 ricorrente, cit., terzo capoverso dopo l’oggetto). E’ quindi evidentemente illegittimo l’ordine di smaltimento rivolto ad un soggetto cui l’abbandono dei rifiuti non è imputabile.

11. I restanti motivi, terzo e quarto del ricorso principale nonché primo e secondo aggiunto, sono all’evidenza connessi, vanno esaminati congiuntamente e risultano invece tutti infondati. Essi vertono su una medesima questione, la presunta illegittimità del rifiuto manifestato dal Comune alla posa da parte della M. di una recinzione a difesa del proprio compendio immobiliare. Il rifiuto in questione è contenuto nei primi due capoversi dopo l’oggetto della nota 1 ottobre 2010, ed è impugnato esplicitamente con i motivi terzo e quarto del ricorso principale.

12. A tale provvedimento, però, si riferiscono secondo logica anche i motivi aggiunti nella loro interezza, se pure formalmente rivolti avverso due pareri contrari all’installazione del recinto stesso, ovvero quello manifestato dalla Giunta di Desenzano il 31 agosto 2010 e quello manifestato dal Comitato gestore dell’area protetta il 26 luglio 2010. Tali pareri sono richiamati nel testo della nota 1 luglio 2010 e sono stati prodotti nella loro interezza dal Comune il 7 gennaio 2011 come documenti in causa 16 e 15: la ricorrente, avendoli così conosciuti appieno, ha potuto meglio articolare con i citati motivi aggiunti le proprie censure in proposito, censure che si riferiscono ad atti endoprocedimentali, ma valgono all’evidenza a contestare il provvedimento finale che ne recepisce il contenuto.

13. Tanto premesso, è necessario per ricostruire in modo corretto la fattispecie evidenziare a quale titolo la M. abbia chiesto al Comune di installare la recinzione. La società in questione infatti non ha scelto, come avrebbe potuto, di presentare in proposito una idonea domanda di titolo edilizio, una d.i.a. o s.c.i.a. ovvero, come in astratto possibile, una domanda di rilascio del corrispondente permesso di costruire. Ha invece chiesto, all’interno della propria memoria 20 luglio 2010 presentata come apporto collaborativo al procedimento, che il Comune le prescrivesse di realizzare l’opera in questione come complementare all’intervento di smaltimento dei rifiuti, richiamando in proposito quanto si ritiene consentito nell’ambito delle ordinanze di necessità e urgenza di cui all’art. 54 TUEL (doc. 7 ricorrente, copia memoria, p. 5 ultime tre righe).

14. A prescindere dalla più ampia questione della generale spettanza in capo al Comune di un potere in tal senso, c’è però da osservare che il diniego dallo stesso opposto nel caso concreto appare tutt’altro che illogico. Va chiarito subito infatti che la norma dell’art. 60 delle N.T.A. di cui si è detto, la quale vieta nella zona di interesse la realizzazione di recinzioni, è di per sé non illegittima. Questo Tribunale, nella propria sentenza sez. I 16 giugno 2008 n°670, citata dalla ricorrente solo in parte, ha sì avuto modo di affermare che il Comune nell’esercizio della propria potestà pianificatoria "se può certamente dettare prescrizioni circa le modalità tecniche da osservare nella realizzazione di cancelli e recinzioni non può certo precluderne in toto l’edificazione, che costituisce esplicazione del diritto di cui all’art. 841 del c.c."; ha però contestualmente aggiunto che tale facoltà si potrebbe sacrificare "quando ricorrono le condizioni previste dall’ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici", da rendere espliciti in modo idoneo.

15. In tal senso, è certo espressione di un interesse pubblico superiore a quello del privato l’esigenza di non stravolgere e mantenere fruibile dai cittadini un’area di pregio paesistico ed ambientale, quale, come non contestato, è quella di proprietà della ricorrente, tenendo conto altresì dal punto di vista dell’interesse privato che la cascina che nell’area sorge è disabitata e diruta, quindi non si pongono problemi di sicurezza di eventuali residenti, e che non sempre una recinzione è in grado, se non particolarmente munita e quindi invasiva del paesaggio, di arrestare l’intrusione di vandali in un compendio appunto disabitato, in cui manca chi vigili.

16. Tali esigenze, oltre ad essere evidentemente a base dell’articolo delle N.T.A. contestato, sono prese in adeguata considerazione nei pareri della Giunta e del Comitato citati, i quali (v. doc. ti 15 e 16 Comune cit.) si diffondono sulla inidoneità delle cancellate proposte dalla M. ed evidenziano altre soluzioni più idonee a salvaguardare il luogo mantenendolo accessibile, prima fra tutte quella del controllo ad opera della Polizia locale (v. doc. 15 cit.).

17. Si tratta di evidente esercizio dell’ampia discrezionalità di cui il Comune dispone nell’esercizio dei suoi poteri di controllo del territorio, non sindacabile nella presente sede di legittimità al di fuori dei casi, qui non ricorrenti, di illogicità manifesta: sul principio, per tutte v. da ultimo C.d.S. sez. IV 18 gennaio 2011 n°352. E’ però chiaro, in base a criteri logici prima che giuridici, che delle proprie scelte il Comune dovrà sopportare anche le conseguenze negative, in particolare la impossibilità di ascrivere, a meno di specifiche circostanze da dimostrare caso per caso in modo congruo, al privato proprietario dei fondi impossibilitato a chiuderli la responsabilità per fatti di terzi che vi si introducano.

18. In conclusione, dalla fondatezza del primo e secondo motivo del ricorso principale segue l’annullamento della nota 1 ottobre 2010 prot. n°32592/06/09 del Dirigente dell’area servizi, nonché della deliberazione 29 dicembre 2010 n°109, con la quale il Consiglio comunale di Desenzano ha approvato il regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nella parte in cui attribuisce al Dirigente di settore la competenza ad emanare le ordinanze di cui all’art. 192 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152. La domanda di annullamento va invece dichiarata inammissibile per difetto di interesse in quanto rivolta avverso la nota 10 giugno 2010 prot. n°19846/06/09 del medesimo Dirigente nonché le determinazioni 31 agosto 2010 della Giunta comunale di Desenzano e le determinazioni 26 luglio 2010 del Comitato di gestione del Parco locale di interesse sovra comunale- PLIS. Si tratta infatti di atti endoprocedimentali – una comunicazione di avvio e due pareri- non autonomamente impugnabili in quanto privi di autonomo carattere lesivo. Da ultimo, la domanda di annullamento va respinta con riguardo all’art. 60 delle N.T.A. che come si è visto ha un contenuto legittimo.

19. Va invece respinta la domanda risarcitoria, dato che la ricorrente non ha allegato, né per conseguenza provato, alcuno specifico pregiudizio dipendente dagli atti impugnati.

20. La parziale soccombenza è giusto motivo per compensare le spese, mentre il Comune, in quanto nei suoi confronti sono state accolte domande della ricorrente, va condannato come per legge a rifonderle l’importo del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

a) accoglie in parte la domanda di annullamento e per l’effetto annulla la nota 1 ottobre 2010 prot. n°32592/06/09 del Dirigente dell’area servizi al territorio del Comune di Desenzano del Garda e la deliberazione 29 dicembre 2010 n°109, con la quale il Consiglio comunale di Desenzano ha approvato il regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nella parte in cui attribuisce al Dirigente di settore la competenza ad emanare le ordinanze di cui all’art. 192 del d. lgs. 3 aprile 2006 n°152;

b) dichiara inammissibile la domanda di annullamento quanto alla nota 10 giugno 2010 prot. n°19846/06/09 del medesimo Dirigente, alle determinazioni 31 agosto 2010 della Giunta comunale di Desenzano e alle determinazioni 26 luglio 2010 del Comitato di gestione del Parco locale di interesse sovra comunale- PLIS;

c) respinge la domanda di annullamento quanto all’art. 60 comma 5 delle N.T.A. del Comune di Desenzano;

d) respinge la domanda di risarcimento del danno;

e) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio e condanna il Comune di Desenzano del Garda a rifondere alla M. S.r.l. l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-06-2011, n. 25067

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza in data 15-12-2009 del Tribunale monocratico di Napoli con cui G.G. era stato assalto dal reato di cui all’art. 334 c.p. ascrittogli (utilizzazione di autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, affidato alla sua custodia) perchè il fatto non e previsto dalla legge come reato, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 15 e 334 c.p. e 9 L. n. 689 del 1981 – D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213 per inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, ricorrendo, a suo avviso, il concorso formale tra il reato di cui all’art. 334 c.p. e la violazione amministrativa di cui all’art. 213 C.d.S., come qualificato il fatto dalla sentenza impugnata, a supporto della decisione assolutoria, stante il principio di specialità della violazione amministrativa rispetto al precetto penale contestato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, con sentenza n. 10939/2010 del 28-10-2010, a superamento dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il concorso tra il reato ex art. 334 c.p. e l’illecito amministrativo previsto ex art. 213 C.d.S., comma 4, fosse solo apparente,con applicabilità, nella specie, solo della violazione amministrativa.

Ciò posto, poichè dalla lettura della sentenza impugnata e del proposto ricorso emerge una fattispecie di mera circolazione del veicolo da parte del custode giudiziario del mezzo in persona del G., preso atto della decisione delle S.U. Innanzi richiamata, il ricorso anzidetto va rigettato.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 12-07-2011, n. 6203 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il successivo 25 novembre 2010 la F.P.I. ha impugnato l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.

2. Avverso il predetto Elenco, nella parte in cui la include nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione art. 1, comma 5, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009, art. 15 D.L.vo n. 242 del 1999 – Violazione del principio di legalità – Illegittima compressione del diritto di iniziativa economica ( art. 41 Cost.) – Violazione artt. 6 -12 D.L. n. 78 del 2010.

La ricorrente non è un organismo di diritto pubblico e, quindi, una Pubblica amministrazione, con conseguente illegittimità della sua inclusione nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

L’inclusione nel predetto elenco non è coerente neanche con le disposizioni comunitarie (il cd. SEC 95) che disciplinano i criteri di classificazione delle Amministrazioni pubbliche.

b) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

Non è chiaro il criterio usato dall’ISTAT per decidere se includere o non una Federazione nell’Elenco.

Non è certamente il riferimento alla prevalenza o meno dei contributi pubblici rispetto ai ricavi derivanti direttamente dall’attività privatistica di ciascuna Federazione. Tra le trentuno Federazioni inserite nell’Elenco figurano, infatti, Federazioni nel cui bilancio prevalgono contributi pubblici del CONI ed altre (come la ricorrente) che conseguono la maggior parte dei loro introiti dalle iniziative di carattere imprenditoriale (sponsorizzazioni, diritti televisivi, ecc.). Peraltro alcune Federazioni, che si trovano nella stessa situazione della ricorrente, sono escluse dall’elenco. E ciò è palesemente contraddittorio e, quindi, illegittimo.

c) Eccesso di potere, sotto altro profilo, per illogicità manifesta, irrazionalità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

L’inclusione della ricorrente nell’elenco comporta l’applicazione di una serie di previsioni legislative valevoli per le Pubbliche amministrazioni, volte al contenimento della spesa pubblica, che la pongono nel’impossibilità di perseguire i propri obiettivi istituzionali, come ad es. le missioni all’estero.

Aggiungasi che il CONI, essendo anch’esso incluso nell’Elenco, sarà costretto a ridurre i contributi da elargire alle Federazioni. E ciò comporta una palese disparità di trattamento del settore dello sport italiano rispetto ai settori affini a carattere culturale e ricreativo.

3. Si sono costituiti in giudizio l’Istituto Nazionale di Statistica e il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

4. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

5. Con ordinanza n. 1053 del 24 marzo 2011 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. All’udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Come si è detto in narrativa, la ricorrente Federazione Italiana Pugilistica impugna l’Elenco ISTAT pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010 n. 171, recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009 n. 196. Ne chiede l’annullamento nella parte in cui illegittimamente la inserisce fra le suddette Amministrazioni nonostante la sua qualità di persona giuridica privata, che provvede in misura assolutamente prevalente con proprie entrate alla copertura dei costi afferenti l’attività svolta, fruendo di un contributo da parte del CONI largamente inferiore al 50% della spesa complessiva sostenuta.

2. Al fine di ricondurre la materia del contendere nei suoi esatti termini alcune preliminari precisazioni s’impongono.

Alla compilazione del contestato elenco l’ISTAT ha provveduto assumendo come norme classificatorie e definitorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricomprese le "unità istituzionali" che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento UE n. 2223/96SEC95. Il modus procedendi dell’Istituto è stato convalidato a livello legislativo dall’art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009 n. 196, che definisce il proprio "ambito di riferimento" con richiamo agli "enti e agli altri soggetti" individuati dall’ISTAT come Amministrazioni pubbliche "sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari". Il successivo comma 3 affida a detto Istituto anche il compito di provvedere annualmente all’aggiornamento del suo elenco. Nell’art. 6 del successivo D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è ripetuto il richiamo – come destinatari dei provvedimenti intesi a ridurre il costo complessivo della Pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato – ai soggetti individuati dall’ISTAT ai sensi del cit. art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009.

Le classificazioni dell’Istituto hanno quindi copertura legislativa in quanto assunte dal legislatore come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica nel settore della Pubblica amministrazione e per il suo contenimento.

3. Nella redazione e nell’aggiornamento del suo elenco l’ISTAT ha espressamente dichiarato di voler utilizzare le classificazioni e la metodologia del SEC95, e a questo riguardo un’ulteriore precisazione s’impone.

La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un "sistema statistico europeo" e, quindi, di produrre "statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti", che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l’effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri.

A ciò ha provveduto con il cit. SEC95, le cui classificazioni esauriscono la loro funzione nei suddetti rapporti, lasciando quindi completamente liberi i singoli Stati di conservare, nei rapporti interni, le proprie metodologie, nomenclature e classificazioni. Lo riconosce espressamente il Regolamento UE n. 2223 del 1996, che all’art. 1, comma 3, afferma che nessuno Stato membro è obbligato "ad elaborare, per le proprie esigenze, i conti in base al SEC95".

L’opzione per la disciplina statistica comunitaria, nelle sue diverse articolazioni (criteri, definizione e terminologia), anche per i rapporti interni è quindi rimessa alla libera scelta del singolo Stato che peraltro, ove formalizzata con le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico, lo vincola sia nel modus procedendi che negli effetti.

4. La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo.

Il criterio di identificazione (id est la nomenclatura utilizzata) comune a tutti i settori di attività, e quindi anche a quello della Pubblica amministrazione, è quello comunitario di "unità istituzionale", inteso come centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale.

La necessità di fare riferimento, agli effetti classificatori, agli "attuali indirizzi comunitari" è stata espressamente dichiarata anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza 16 luglio 2008 n. 3695.

Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di "unità istituzionale": a) agli "organismi pubblici", che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle "istituzioni senza scopo di lucro" dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che "siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazione pubbliche", sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest’ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio.

Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi.

E’ anche incontestato che la ricorrente Federazione nella sua attività non persegue scopi di lucro.

5. Ciò premesso, può passarsi all’esame delle censure proposte dalla ricorrente.

Ritiene peraltro il Collegio, anche per ragioni di economia processuale, di esaminare per ultimo il primo motivo di doglianza, che investe il nucleo centrale della materia del contendere, e di dare la precedenza ai motivi successivi atteso che essi, non richiedendo il riscontro delle singole affermazioni rese dalle parti in causa con i dati numerici contenuti nella documentazione in atti, risultano di più agevole definizione.

6. Il secondo motivo di doglianza deve essere disatteso essendo irrilevanti, al fine del decidere sulla legittimità dell’elenco ISTAT relativo all’anno 2010, le classificazioni dallo stesso Istituto compiute per gli anni precedenti. Ed invero, una volta incontestato che ogni elenco ha una valenza annuale e che l’Istituto ha il potere dovere di sottoporlo a revisione periodica in presenza di fatti sopravvenuti o anche per effetto di un ripensamento in ordine alle determinazioni in precedenza assunte, la materia del contendere trova il suo limite naturale nelle classificazioni operate per l’anno di riferimento, le sole impugnate che sono anche le sole per le quali sussiste un interesse concreto ed attuale a provocare un intervento annullatorio del giudice della legittimità.

Inoltre, una volta definita la materia del contendere, risulta ininfluente, sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, che altre Federazioni sportive in posizione asseritamente identica a quella della ricorrente non siano state ricomprese nell’elenco. Ed invero la censura sarebbe da respingere ove la ricorrente chiedesse di fruire del medesimo trattamento alle stesse illegittimamente riservato. Se invece la censura dovesse essere interpretata, come è ragionevole ritenere, nel senso che la denunciata esclusione è assolutamente legittima e si rivendicasse lo stesso trattamento, il problema si risolve – come correttamente impostato nelle succitate memorie – nella verifica in capo alla ricorrente dei medesimi presupposti che hanno indotto l’ISTAT ad escludere dall’elenco le succitate Federazioni sportive.

7. Il terzo motivo di doglianza si sostanzia nell’elenco dei danni che sotto diversi profili (il divieto di missioni all’estero, la riduzione della spesa per la formazione dei dirigenti e dei tecnici, per il conferimento di incarichi professionali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi) la ricorrente subisce per effetto della sua inclusione nell’impugnato elenco. Senonchè, anche a questo riguardo è agevole opporre che il contestato elenco è stato formulato dall’ISTAT a soli fini statistici e sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale di utilizzare anche a fini interni la nomenclatura comunitaria, non avendo esso alcun potere in materia di governo della spesa pubblica.

I danni di cui la ricorrente si duole sono imputabili ad una scelta del legislatore nazionale che, con l’art. 6 d.l. n. 78 del 2010, convertito con la L. n. 122 del 2010, ha ritenuto – sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale (non essendovi obbligato a livello comunitario) – di utilizzare la nomenclatura ISTAT e, quindi, comunitaria, per individuare i settori della Pubblica amministrazione sui quali, a suo avviso, era necessario ed urgente intervenire con misure restrittive della relativa spesa e delle sue ricadute sul bilancio complessivo dello Stato.

Segue da ciò che gli effetti delle suddette scelte legislative sono impropriamente imputati all’ISTAT e al suo provvedimento.

8. Ciò premesso, può passarsi all’esame del primo motivo di doglianza, sulla base dell’interpretazione che di esso hanno dato sia la ricorrente, nelle sue puntuali memorie, sia le Amministrazioni intimate nei loro ampi ed articolati scritti difensivi. Elemento comune nel loro argomentare è che la ricorrente è un’istituzione che non persegue scopi di lucro. Comune è anche il problema di fondo che sottopongono all’esame del Collegio, e cioè se, con riferimento alla ricorrente, sussistono i presupposti richiesti dal SEC95 per il suo inserimento nell’elenco ISTAT, vale a dire la sua soggezione al controllo di un’Amministrazione pubblica e l’insufficienza delle sue entrate a coprire in misura superiore al 50% la spesa complessiva sopportata per lo svolgimento della sua attività istituzionale, con conseguente necessità di un continuo e sostanzioso contributo pubblico per ottenere il pareggio di bilancio.

Peraltro con il motivo in esame vengono in effetti dedotte dalla ricorrente una pluralità di censure, che vanno esaminate e definite separatamente.

9. Non è condivisibile la prima censura con la quale si contesta all’ISTAT di aver provveduto all’inserimento nell’elenco della ricorrente senza aver prioritariamente distinto, nell’ambito della complessiva attività da essa svolta, quella pubblicistica da quella privatistica. E’ infatti agevole opporre che si tratta di distinzione irrilevante agli effetti classificatori atteso che il SEC95 richiede come condizione per qualificare "unità istituzionali pubbliche" i soggetti operanti senza scopi di lucro nel settore dell’Amministrazione pubblica che essi siano soggetti al controllo di una Pubblica amministrazione e che dal raffronto fra spesa complessiva sostenuta per la loro attività istituzionale e le entrate proprie, costituenti corrispettivo per i servizi resi, queste ultime coprano la prima in misura superiore al 50%. Di qui l’ininfluenza, secondo le regole comunitarie recepite dall’ISTAT, della qualificazione giuridica, pubblica o privata, che gli ordinamenti nazionali assegnano a detti soggetti e all’attività da essi svolta.

10. E’ invece fondata la censura con la quale si contesta che la ricorrente, nel suo operare, possa essere considerata soggetta a "controllo pubblico" e si sostiene quindi la mancanza, nei suoi riguardi, dell’elemento nel quale "il Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico" individua (punto1.2 dei "criteri di classificazione delle unità nel settore delle Amministrazioni pubbliche") "un criterio fondamentale ai fini della classificazione",

Si è già detto che la nozione comunitaria di "controllo" non s’identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un’Amministrazione pubblica di "determinare la politica generale e i programmi" della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall’ordinamento nazionale.

D’altro canto, come già si è accennato, l’uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine "controllo" trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi. E’ il caso, ricorrente negli atti di paternità comunitaria, della "domanda di giustizia", locuzione che, con riferimento al nostro ordinamento, deve intendersi indifferentemente riferita all’azione giudiziaria, al ricorso giurisdizionale, all’intervento in giudizio, all’opposizione di terzo, al ricorso amministrativo (ordinario e straordinario), ecc., ciascuno soggetto ad una disciplina diversa.

E’ ancora il caso del cd. "operatore economico", anch’esso figura di paternità comunitaria, che nella materia dei contratti pubblici ricomprende l’imprenditore (persona fisica e giuridica), il fornitore e il prestatore di servizi, il raggruppamento temporaneo d’imprese, i consorzi, gli enti pubblici, ecc., in quanto tutti concorrenti ed aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione. Anche a detta locuzione l’art. 1 della direttiva 2004/18/CE assegna un valore solo esemplificativo ("….è utilizzato unicamente per semplificare il testo"), con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi.

In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un’Amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di "influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe".

Non sembra che tale condizione ricorra nel caso in esame. Ed invero, contrariamente a quanto afferma l’ISTAT nella sua memoria (pag. 27), il potere di vigilanza sulle Federazioni sportive, che l’art. 15 d.lgs. n. 242 del 1999 assegna al CONI, non corrisponde affatto alla nozione che del controllo dà il SEC95, ma si esaurisce nella verifica che le federazioni sportive nazionali svolgano la loro attività "in armonia" con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Quindi ad essi è riconosciuto, al limite, un controllo "esterno", che nulla ha a che vedere con il potere di determinare "la politica generale e i programmi" della singola Federazione sportiva.

Di qui l’irrilevanza al fine del decidere della lunga elencazione dei poteri che lo Statuto del CONI gli riconosce nei riguardi delle singole Federazioni sportive (il loro riconoscimento; il loro eventuale commissariamento; l’approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo; l’an e il quantum del contributo da corrispondere a ciascuna di esse, eventualmente prestabilendo anche uno specifico vincolo di destinazione; la presenza di tutti i presidenti delle Federazioni sportive nel Consiglio nazionale del CONI che semmai, condizionandone le determinazioni, conferma la possibilità per le stesse di far valere anche al massimo livello la loro autonomia nel fissare la politica generale e i programmi da realizzare).

11. Tutt’altro discorso merita la verifica del secondo elemento rilevante agli effetti classificatori ed oggetto nelle sue risultanze di specifica, ulteriore censura da parte della ricorrente, e cioè l’autonomia finanziaria delle singole Federazioni, che si manifesta con la capacità di ciascuna di esse di coprire il costo complessivo sostenuto nel singolo esercizio con le proprie entrate in misura superiore al 50%. Al fine di verificare la fondatezza della censura è quindi sufficiente il raffronto fra due dati numerici, che spetta alla ricorrente fornire perché nella sua disponibilità e all’ISTAT attestare o contestare sulla base degli elementi contabili in suo possesso. E’ evidente che da detto raffronto emerge implicitamente la misura del contributo che la finanza pubblica è costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio alla singola Federazione, ma si tratta di elemento influente al fine del decidere sulla sua autonomia finanziaria agli effetti classificatori, atteso che il metro di valutazione, imposto da SEC95 e fatto proprio da ISTAT, è quello di cui innanzi si è detto.

Segue da ciò che è del tutto condivisibile l’affermazione della ricorrente (pag. 9 dell’atto introduttivo del giudizio) secondo cui nella materia de qua non rileva né la misura del contributo pubblico di cui beneficia il soggetto né la percentuale dello stesso sui suoi ricavi complessivi, giacchè il criterio di calcolo imposto dal legislatore comunitario e per libera scelta recepito dall’ISTAT si fonda esclusivamente sul rapporto fra spesa complessiva ed entrate proprie.

12. Una volta definito il thema decidendum nei suoi esatti termini deve osservarsi che nessun contributo significativo e ad esso pertinente è offerto dall’ISTAT sia nella memoria di costituzione in giudizio che nella scheda tecnica predisposta dai suoi uffici, nonostante le precise indicazioni fornite dal Collegio in sede cautelare.

Nella memoria si afferma (pagg. 30 e 31) infatti che "sulla base dei documenti contabili" risulta che negli anni 20072009 "il rapporto fra i suddetti ricavi e i costi assume valori compresi fra 0,54,1".

Si tratta, e il rilievo è assorbente, di un dato non significativo perché relativo globalmente ad un arco temporale (20072009) diverso da quello di riferimento, l’unico da prendere in considerazione attesa l’efficacia annuale dell’elenco ISTAT e le periodiche revisioni alle quali è sottoposto nel tempo, come rilevato dalla ricorrente e non contestato dalle Amministrazioni resistenti. Di conseguenza, relativamente all’anno di riferimento, l’ISTAT non è stato in grado di indicare il rapporto fra costi complessivi ed entrate proprie. Inoltre, ma il rilievo è secondario, i dati numerici forniti per il triennio decorso non sono supportati da alcun elemento probatorio, pur avendo l’ISTAT dichiarato di aver desunto i valori comunicati dai documenti contabili in suo possesso.

Nessun dato significativo è desumibile anche dalla scheda tecnica predisposta dagli uffici dell’ISTAT, ricca di notazioni di carattere giuridico ma priva di qualsiasi indicazione di carattere tecnico. Per questa parte il tutto si riduce ad una mera elencazione delle entrate della Federazione (contributi del CONI; quote degli associati di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento; attività di marketing; altri ricavi, specificati nella nota 2, e cioè organizzazione di corsi per il conseguimento di qualifiche professionali; organizzazione eventi sportivi; contratti con gli sponsor e i fornitori ufficiali), alla quale segue una "nota di approfondimento sulle entrate della Federazione", nella quale è riportato (nota 1) l’importo complessivo del contributo corrisposto dal CONI alla ricorrente per l’anno 2009 e il suo riparto per singole voci, cioè un dato irrilevante per le ragioni innanzi esposte.

Manca qualsiasi indicazione sui proventi che dall’esercizio di tale attività la Federazione ricorrente ha ricavato, così come manca qualsiasi indicazione sulla spesa complessiva sostenuta.

13. Segue da quanto finora esposto che è esatto il rilevo della ricorrente secondo cui l’ISTAT non ha affatto adempiuto agli incombenti istruttori che il Collegio gli aveva assegnato in sede cautelare, ma da ciò la Federazione non è in grado di ricavare alcun vantaggio agli effetti di una positiva definizione della censura, atteso che anche ad essa è imputabile la carenza probatoria contestata all’Istituto.

Parte ricorrente si limita infatti ad affermare, sia nell’atto introduttivo del giudizio che nelle numerose memorie difensive depositate, che il rapporto costientrate è ad essa favorevole, ma non offre alcun dato numerico né la relativa documentazione, pur avendo dell’uno e dell’altra piena disponibilità, con ciò ingenerando il dubbio che l’affermazione non è supportata da un adeguato bagaglio probatorio.

La censura in esame deve essere quindi disattesa perché non comprovata dalla ricorrente, pur avendo essa completa possibilità di dimostrare quanto affermato.

14. Preme peraltro al Collegio chiarire che la negativa definizione della censura ora esaminata non influisce sull’esito finale del ricorso atteso che relativamente ai due elementi, ritenuti significativi da SEC95, il primo (la soggezione a controllo da parte di Amministrazione pubblica) è risultato effettivamente carente, sicchè con riferimento alla Federazione ricorrente mancano le due condizioni congiuntamente richieste perché una istituzione operante senza fine di lucro nel settore della Pubblica amministrazione possa essere considerata unità istituzionale pubblica.

15. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse, e quindi in parte qua, dell’impugnato elenco ISTAT.

Ma la complessità della materia del contendere e l’impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l’integrazione compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla nei limiti dell’interesse l’impugnato elenco ISTAT.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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