T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6876 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la società Quota Fissa srl e la ditta individuale di C.C., sotto forma di costituenda società, la M. srl, hanno impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con il quale sono state escluse dalla procedura bandita da AAMS per l’affidamento delle concessioni, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica, di cui al bando pubblicato su GU/S n. S22 del 3 febbraio 2009, in ragione della mancata produzione di idoneo documento comprovante che la M.B. srl fosse operatore di gioco sulla base di legittima autorizzazione rilasciata da AAMS;

Considerato in particolare che le ricorrenti hanno sostenuto l’illegittimità del provvedimento impugnato, deducendo che una delle associande (Quota Fissa srl) era in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Questura di Bologna per la raccolta e la gestione delle scommesse ippiche e sportive ex art. 88 del TULPS e gestiva, in base a contratto di affidamento con la società Cogetech spa, la concessione su base sportiva a quest’ultima rilasciata da AAMS ex art. 38 comma 2 del d.l. 223/06; che erroneamente l’Amministrazione ha, quindi, ritenuto qualificabili come operatori di gioco e ammesse alla partecipazione alla gara soltanto le società in possesso di concessione rilasciata dai Monopoli di Stato;

Considerato che con ordinanza cautelare n. 3171 del 2009 il Collegio, ravvisando il fumus di fondatezza del gravame, ammetteva con riserva le ricorrenti alle ulteriori fasi della procedura e che, conseguentemente, in data 11 febbraio veniva adottata in favore delle ricorrenti la concessione e stipulata la relativa convenzione, approvata con decreto direttoriale del 17 febbraio 2010;

Premesso ancora che, all’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011, la causa è stata rimessa in decisione;

Ritenuto, in via preliminare, che va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, avanzata dall’amministrazione resistente per mancata tempestiva impugnazione del bando, considerato che nessuna clausola del bando limitava espressamente la partecipazione ai soggetti già concessionari;

Ritenuto nel merito che, come emerge dagli atti di causa, la società Quota fissa srl ha conseguito la licenza prescritta ai sensi dell’art. 88 TULPS e ha esercitato l’attività di gestione e raccolta delle scommesse sulla base di un contratto di affidamento intervenuto con la società Cogetech srl in possesso di concessione rilasciata da AAMS e sulla base di quanto espressamente previsto dalla convenzione accessiva alla concessione rilasciata in favore della società Cogetech all’art. 3.6;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato alla stregua di quanto già rilevato dal Collegio in sede di delibazione della domanda cautelare;

Ritenuto infatti che operatori di gioco, in quanto tali ammessi alla partecipazione alla gara, devono essere considerati non soltanto i soggetti in possesso di licenza per l’esercizio delle scommesse, ex art. 88 TULPS, in quanto concessionari in base a pubblica gara, ma anche quelli in possesso della licenza in quanto "incaricati dal concessionario" (cfr. art. 88 cit.);

Ritenuto che ai sensi dell’art. 14 ter, co. 2, del d.l. 35/05 l’attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi e che la richiamata possibilità per i concessionari di servirsi dell’organizzazione di soggetti terzi per l’esercizio delle scommesse viene ribadita in senso alle convenzioni accessive alle concessioni (art. 3 comma 6 degli schemi di convenzione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 38 comma 2 (su base sportiva) e comma 4 (su base ippica) del d.l. 223/06;

Ritenuto che, tenuto conto della ragione giustificatrice delle disposizioni di cui al punto 4.2 del capitolato d’oneri in combinato disposto con l’art. 1 bis del d.l. 25.9.2008 convertito con la legge 19.11.2008 n. 184, è illegittima la determinazione di AAMS di considerare legittimati alla partecipazione soltanto gli operatori del gioco in possesso di concessione e non anche gli altri soggetti chiamati all’esercizio in base a titolo convenzionale di affidamento da parte del concessionario e, in quanto, tali titolari di apposita licenza ex art. 88 TULPS ed introduce ingiustificate limitazioni della libertà di concorrenza;

Ritenuto quindi che il ricorso va accolto con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati (provvedimento di esclusione delle ricorrenti e elenco dei soggetti ammessi alla comparazione delle offerte economiche ed elenco dei soggetti aggiudicatari dei negozi di gioco ippico nei limiti di interesse delle ricorrenti);

Ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, anche in considerazione della novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto indicato in parte motiva.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29372 Divisione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2000 Fr.

G. conveniva la madre A.L. ed il fratello F.G. davanti ai Tribunale di Salerno per sentire dichiarare aperta la successione ab intestato del padre F. F., nonchè per sciogliere la conseguente comunione ereditaria, indicando i beni che costituivano il patrimonio del de cuius.

A.L. e F.G. si costituivano, non opponendosi in linea di principio alla divisione.

Con sentenza in data 22 luglio 2004 il Tribunale di Salerno ricostruiva il patrimonio ereditario e procedeva alla formazione delle quote spettanti ai singoli eredi.

Contro tale decisione proponeva appello F.G., dolendosi, per quello che ancora interessa in questa sede, della mancata collazione di una donazione da parte del de culus in favore di Fr.Ga..

Con sentenza in data 5 febbraio 2007 la Corte di appello di Salerno rigettava l’impugnazione in base alla seguente motivazione:

Ora, ritiene questa Corte che tale donazione non possa essere presa In considerazione in questa sede, non essendo stata dedotta in primo grado entro i termini per la definizione del thema decidendum ovvero di maturazione delle cc.dd. preclusioni assertive o di merito. Di essa F.G. fa parola (producendo copia dell’atto nel fascicolo del subprocedimento), invero soltanto al momento di costituirsi nel subprocedimento per sequestro giudiziario in corso di causa e cioè con la sua memoria datata 24.5.2001 e conseguente alla notifica del ricorso per sequestro e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza del 24.5.01 e per la comparizione delle parti. Nel caso in esame, le preclusioni di merito sono invece maturate alla stessa – e di gran lunga antecedente – udienza di trattazione del giorno 17.5.00, alla quale le parti hanno chiesto, rinunciando stanche solo implicitamente a valersi dei termini per la modificazione delle domande ed eccezioni di cui all’art. 183 cod. proc. civ., comma 5 (nel testo vigente od applicabile all’epoca, come introdotto dalla L. n. 353 del 1990 e succ. mod. ed intgr.), rinvio per gli adempimenti ex art. 184 cod. proc. civ.: nè, a parte le conclusioni riportate nella memoria depositata nel detto subprocedimento, F. G. fa più oggetto, in primo grado, tale donazione di esplicite richieste ai fini della c.d. assificazione – in questo caso, previa collazione della donazione – e della formazione delle quote. Ed ancora nulla si argomenta sull’effettiva impossibilità di acquisire in tempo ante riero la conoscenza dell’esistenza di quell’atto, quale presupposto di un’eventuale, ma mai formulata, istanza di rimessione in termini ex art. 184 bis cod. proc. civ. per la allegazione e la successiva produzione.

Sul punto, la Suprema Corte, componendo un contrasto giurisprudenziale, ha di recente a Sezioni Unite stabilito (Cass. S.U. 20.6.06 n. 14109) che le caratteristi che del giudizio di divisione ereditaria – rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all’intero patrimonio del de cuius, e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sui l’accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale – non sono di per se sufficienti a giustificare deroghe allo preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso: pertanto vanno dichiarate inammissibili, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 2, le domande comunque dirette a far rientrare determinati beni nell’asso ereditario proposte, per la prima volta, dopo la maturazione delle preclusioni suddette.

Ritiene questa Corte che, pertanto, sia preclusa la deduzione del fatto, da qualificarsi nuovo già in primo grado, a maggior ragione come motivo di appello avverso la sentenza che non ho ha preso in considerazione.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, F.G..

Resistono con separati controricorso A.L., che anche depositato memoria, e Fr.Ga..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, permesso che nell’atto di citazione Fr.Ga. aveva fatto espressa menzione della possibilità che nel patrimonio ereditario facessero parte beni non elencati, deduce testualmente: Atteso il carattere universale della divisione ereditaria … e la non subordinazione della relativa pronuncia giudiziaria alla proposizione di analoga domanda da parte dei convenuti od alla mancata opposizione dei medesimi, con la conseguenza che lo scioglimento va disposto in maniera vincolante nei confronti di tutti i comunisti,… nonchè l’obbligatorietà della collazione in sede di divisione, l’allegazione della donazione de qua … non costituisce affatto domanda o fatto nuovo precluso dall’art. 167 c.p.c., comma 2, come invocato dalla Corto territoriale.

Il motivo è infondato.

Premesso che fuori luogo vengono invocate la sentenza di questa S.C. 2007/4021 e che non si comprende il riferimento ad una non meglio identificata sentenza n. 1629, la decisione impugnata si è attenuta al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa S.C. 20 giugno 2006 n. 14109, secondo il quale vanno dichiarale inammissibili le domande di nullità o di simulazione dirette a far rientrare determinati beni nell’asse ereditario proposte, per la prima volta, in sede di discussione del progetto divisionale.

Il fatto che tale decisione si sia occupata espressameli te soltanto della nullità o simulazione di atti di disposizione del de cuius, non della collazione, contrariamente a quanto affermato dai ricorrente, non rileva, in quanto la ratio sottesa a tale decisione è che successivamente alla costituzione dei convenuti non può essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice deve attenersi in relazione al patrimonio ereditario come le parti ritengono debba essere individuato nei loro scritti difensivi iniziali.

Ciò a prescindere dalla considerazione che la deduzione del fatto che un condividente è tenuto alla collazione di una donazione (costituisce eccezione in senso proprio, in quanto è diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, e quindi è soggetta alle preclusioni, di cui all’art. 167 c.p.c., comma 2.

Non può pertanto condividersi quanto affermato da una più recente sentenza di questa S.C. e cioè che nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuovo e sono conseguentemente ammissibili, anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all’esatta ricostruzione sia del relictum che del donatum, mediante l’inserimento di beni, liberalità o l’indicazione di pesi o debiti del de cuius, trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d’ufficio ed al le quali si può dare corso nei limiti in cui gli elementi acquisiti lo consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto (sent. 17 giugno 2011 n. 13385).

In tal modo si ipotizza, infatti, a tacer d’altro, addirittura un potere del giudice di andare alla ricerca di beni da ritenere inclusi nel patrimonio relitto dal de cuius e non indicati dalle parti come elementi della massa ereditaria da dividere di cui non vi è traccia nella legge e che è stato espressamente escluso dalla citata sentenza dello Sezioni Unite.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, deduce testualmente:

Inoltre, fermo quanto innanzi argomentato, la Corte territoriale non ha proprio preso in considerazione l’ipotesi, di cui al disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, di esaminare il requisito dell’indispensabilità del documento prodotto (atto di donazione), che pure nel contesto generale dell’azione di divisione – tenuto conto dell’unicità della divisione, dell’obbligatorietà della collazione e della particolare modalità di collazione relativa a mobili solo per imputazione (art. 750 c.c.) – poteva senz’altro essere ritenuto indispensabile.

Proprio la sentenza n. 8203/05 delle Sezioni Unito della Suprema Corte ha affermato che: il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non avere potuto proporre prima per causa ad esso non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite – "indispensabili", perchè suscettibili di una influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove, definite come "rilevanti".

Orbene è del tutto evidente il diverso assetto che la divisione verrebbe ad avere dall’inserimento nella medesima della collazione della donazione de qua.

Inoltre per il "principio di acquisizione" il Giudicante può utilizzare ai fini, della decisione tutti gli elementi che emergono dalla trattazione della causa, anche se non allegati dalla parte interessata, con il limite dell’eventuale e individuazione di un diverso diritto, cosa che non è nel caso di specie che ci occupa.

Pertanto il Giudicante di prime cure e quindi la Corte territoriale, investita specificamente del motivo di gravame in ordine alla pretermissione della donazione de qua, comunque avrebbero dovuto tener conto del fatto allegato che non costituiva, per quanto detto, domanda nuova, ma semplicemente allegazione di un fatto relativo ad un diritto già ricompreso nella domanda introduttiva innanzi ai Tribunale.

Olfatti nel nostro ordinamento processuale vige il "principio di acquisizione" secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice (per tutte Cass. n. 5126/00 e n. 7201/95), salvo il limite innanzi detto.

Anche tale motivo è infondato.

Premesso che è difficile comprendere il senso del riferimento all’art. 345 c.p.c., comma 3, in ordine ad un documento che risulta esibito nel giudizio di primo grado, va rilevato che intanto il giudice di merito può valutare la "indispensabilità" di un documento, in quanto lo stesso attenga ad una questiono che faccia parte del thema decidendum, il che nella specie è stato escluso.

Ancor più difficile è comprendere il senso del riferimento al c.d. principio di acquisizione, in base al quale il giudice deve tenere conto delle prove anche se esibite dalla parte contro la quale vengono utilizzate. Da un lato, infatti, tale documento è stato, nella specie, esibito dalla parte che intendeva servirsene e, dall’altro, il principio in questione in tanto può trovare applicazione in quanto la prova attenga ad una questione che rientri nel thema decidendum, il che nella specie è stato escluso.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

In considerazione della relativa novità della questione oggetto della controversia e del contrasto di giurisprudenza ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 19-09-2011, n. 34323

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 20.4.2011 il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l’appello proposto da G.D., avverso il provvedimento del gip dello stesso Tribunale del 31.1.12011, che aveva revocato respinto l’istanza dello stesso diretta alla sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata nei suoi confronti dal gip con provvedimento del 25.6.2010 per i reati di rapina e altro, con quella degli arresti domiciliari.

La difesa deduce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato in relazione all’art. 27 Cost., artt. 274 e 275 c.p.p. e art. 299 c.p.p., comma 1.

Il tribunale avrebbe ingiustificatamente svalutato la necessità del ricorrente di accudire il figlio di mesi 11, non potendovi provvedere adeguatamente la madre a causa delle sue precarie condizioni di salute, e avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di giudicato cautelare, specie con riferimento al dato della durata della misura custodiale.

Il ricorso è infondato.

Quanto ai dedotti problemi familiari dell’imputato, lo stesso ricorrente riconosce che non si tratta di una situazione perfettamente equiparabile a quella regolata dall’art. 275 c.p.p., comma 4. Il Tribunale sottolinea inoltre i gravi dubbi emersi sull’autenticità della documentazione medica prodotta a supporto dell’istanza di attenuazione del regime cautelare, tali da avere indotto i giudici territoriali a disporre la trasmissione degli atti al Pm per l’accertamento di corrispondenti ipotesi di reato.

La considerazione difensiva della durata della misura, per sè nemmeno particolarmente rilevante, è infine implicitamente superata dai giudici del riesame con la valutazione della negativa personalità dell’imputato, ritornato a delinquere appena due mesi dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna per il reato di tentato furto con la quale gli era stato oltretutto concesso il beneficio della sospensione condizionale, evidentemente senza alcun effetto deterrente, e dimostratosi soggetto violento e assolutamente incapace di autocontrollo.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 03-10-2011, n . 35701 Imposta valore aggiunto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con sentenza del 22 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, ha confermato la sentenza della sez. distaccata di Piedimonte Malese del 31 marzo 2006, che ha condannato D.A. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e imposte dirette per gli anni 1999 e 2000 e per il reato di cui all’art. 10 del medesimo decreto per avere occultato distrutto le fatture emesse negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, fatti accertati in (OMISSIS); che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per insussistenza del fatto, in quanto mancherebbe elementi probatori inconfutabili;

Considerato che il ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto il ricorrente non indica nessuna delle censure di cui all’art. 606 c.p.p., nè specifica alcun motivo, limitandosi ad una generica lagnanza della conferma della condanna inflitta e che, di contro, la sentenza impugnata, che ha richiamato anche le precedenti argomentazioni della decisione del giudice di prime cure, è provvista di congrua e logica motivazione;

che, di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’imputato deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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