Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5298 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che S.G. ha domandato, con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo di equa riparazione per i danni, patrimoniali e non, sofferti a seguito della durata irragionevole di un processo da lui promosso dinanzi al TAR della Campania, iniziato con ricorso notificato il 2 giugno 1995 e definito con sentenza depositata il 16 gennaio 2009;

che la Corte d’appello, con decreto depositato il 18 novembre 2009, ha respinto la richiesta, giacchè il processo presupposto si era concluso con l’inammissibilità della domanda e la illegittimità della pretese avanzate dinanzi al giudice amministrativo era indiscutibile e palese, siccome radicata in una giurisprudenza consolidata che esclude, in materia di inquadramento dei pubblici dipendenti, azioni di accertamento;

che la Corte d’appello ha quindi concluso nel senso della sussistenza di una originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello l’istante ha proposto ricorso, con atto notificato il 13 maggio 2010, sulla base di due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che i due motivi censurano – sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del difetto di motivazione – che la Corte d’appello abbia desunto l’originaria consapevolezza della inesistenza del diritto dall’esito della lite;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata inammissibile (cfr., ex plurlmis, Cass., Sez. VT-1, 6 dicembre 2011, n. 26283);

che, nella specie, i giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sull’esito del giudizio presupposto, senza accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di tredici anni e mezzo circa, a fronte di una durata ragionevole di anni tre;

che questa Corte, sussistendo il diritto alla riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equa, sulla base dei criteri applicati in casi analoghi, la liquidazione del danno non patrimoniale in Euro 6.250, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che le spese del giudizio – sia di legittimità che di merito – seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna, il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.250, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 50 per esborsi, Euro 490 per diritti ed Euro 600 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9669

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;

Rilevato:

che con il presente ricorso si impugna l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico a 500 posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria Maschile, per tatuaggio esimente, ai sensi dell’art. 123, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 443/1992;

che la citata disposizione prevede che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";

Considerato:

che nella specie il tatuaggio del ricorrente, peraltro non ancora rimosso al momento della visita di seconda istanza (dalla certificazione prodotta risulta che lo stesso si sarebbe dovuto ancora sottoporre ad ulteriori sedute), è ictu oculi deturpante per la sua natura, essendo molto esteso ed evidente ed interessando tutta la parte del braccio dall’omero al gomito;

che, stante la natura manifestamente deturpante del tatuaggio in questione, è evidente che è stata eseguita una valutazione in ordine alla sussistenza dei suindicati parametri normativi e, perciò, l’esclusione del ricorrente dal concorso non è stata determinata automaticamente solo per l’esistenza di un tatuaggio, ma è conseguita a tale attento giudizio;

Ritenuto:

che, per le ragioni suesposte, il provvedimento di esclusione sia legittimo e che il ricorso debba essere rigettato;

che, in considerazione della peculiarità della questione disaminata, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater – definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10254

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a Roma Capitale in data 27 dicembre 2010 e depositato il successivo 30 dicembre 2010 la ricorrente espone di avere realizzato un ampliamento volumetrico a livello di lavatoio/terrazzo per il quale ha presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Ulteriori opere sarebbero state realizzate successivamente nell’anno 2006 in virtù di una DIA presentata in data 2 maggio 2006, mentre il Comune ha sanzionato le opere realizzate per prime e sulle quali pende il condono senza tenerne conto.

Avverso la determinazione a demolire l’interessata oppone:

1 e 2. violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 commi 25 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, eccesso di potere per difetto di istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di motivazione.

3. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 5 e 37, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, sotto un diverso profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di motivazione.

4. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 5 e 37, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, sotto un diverso profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per difetto di motivazione.

5. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 1 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 3 marzo 2011 l’istanza cautelare è stata accolta.

Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 3 novembre 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito precisato.

Con esso l’interessata impugna la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale – Municipio IV le ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura minima di Euro 2.500,00 e la demolizione dell’opera consistente nella realizzazione "al livello del locale lavatoio/terrazzo di copertura,…un ampliamento volumetrico composto di 2 appendici realizzate in muratura lateralmente all’originario locale lavatoio, una di circa m. 6,50 x 7,00 l’altra di circa m. 4,20 x 6,20 con copertura a falde inclinate e travi in legno a vista, complete di intonaco ed infissi; l’opera risulta ultimata, con impianti e finiture, internamente arredata, ed è tale da formare un appartamento composto da soggiorno cucina camera e servizi, con annesso la parte residuale dell’originario terrazzo di copertura.

In corrispondenza dell’appartamento al 3° piano è stata rilevata la presenza sul balcone, di 2 tettoie con struttura in scatolato metallico e copertura in lastre di plexiglas trasparente di dimensioni m. 3,70 x 3,40 e 3,50 maggiore di 2,65.", il tutto in assenza di titolo abilitativo ed in zona omogenea "A" di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 che ha comportato la richiesta di parere al Ministero per i beni e le attività culturali, in assenza del quale l’Amministrazione comunale ha ritenuto l’applicazione dell’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.

2.1 Avverso tale provvedimento la ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha mancato di pronunciarsi sulla domanda di condono presentata in data 28 maggio 2004.

2.2 Con il secondo motivo l’interessata fa valere che il Comune non ha notato che gli ulteriori lavori sono stati eseguiti con DIA del 2 maggio 2006 assunta a protocollo n. 30470, mentre nella determinazione risulta che essi sono in assenza di titolo abilitativo.

2.3 Lamenta che il Comune ha disposto la demolizione senza effettuare nessun sopralluogo per accertare se fosse materialmente possibile la rimozione delle opere abusive realizzate, in particolare l’ampliamento volumetria composto da due appendici realizzate in muratura lateralmente all’originale locale lavatoio con copertura a falde inclinate e travi in legno a vista non può essere abbattuto senza esporre a serio rischio statico la residua parte legittima del fabbricato.

2.4 Il Comune nel provvedimento impugnato ha rilevato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali non ha trasmesso alcun parere nel termine di 60 giorni di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e che per questo ha scelto la sanzione della demolizione e tale soluzione è illegittima in quanto la fattispecie rientra non nell’art. 37, comma 3, ma nell’art. 33 comma 4 del medesimo decreto presidenziale che assegna al Ministero un più ampio spatium deliberandi di 90 giorni.

2.5 Con l’ultima censura l’interessata oppone, infine, che il provvedimento sanzionatorio impugnato è illegittimo per carenza di qualsivoglia indicazione in ordine all’area che verrebbe acquisita gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.

3. Delle censure proposte va accolta quella relativa alla violazione dell’art. 32 commi 25 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

3.1 Infatti come da giurisprudenza costante della sezione (TAR Lazio sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e quella ivi citata: T.A.R. Lazio Roma, sez. I quater, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540 e TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553) la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori, dal che va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessata con l’istanza di condono del 28 maggio 2004.

E ad a tale arresto ci si deve fermare per quanto concerne le opere costruite sul "lavatoio/terrazzo di copertura", che risultano coperte dalla ancora in itinere istanza di condono ora citata.

3.2 Per quanto concerne le opere relative al terzo piano della costruzione, come poste in evidenza dalla relazione di sopralluogo del 21 maggio 2008, a prot. n. 35448 redatta dal Corpo di Polizia Municipale del Municipio IV – Roma Montesacro, esse non risultano denunciate nella ridetta domanda, sicché non se ne possono trarre per esse le analoghe conseguenze previste per le opere sottoposte a condono dall’art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003 che, nel richiamare i Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47, consente la sospensione dei procedimenti sanzionatori in corso.

Conseguentemente non può essere rinvenuta la rilevata illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata per avere la ricorrente realizzato opere senza titolo abilitativo in Zona "A" di cui al D.M. n. 1444 del 1968, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 37, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 che testualmente stabilisce "Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.".

Poiché per le restanti opere non coperte da condono (2 tettoie al terzo piano con struttura in scatolato metallico e copertura in plexiglas) la ricorrente non ha dimostrato che non possono essere demolite senza nocumento per la restante parte dell’edificio resta la sanzione pecuniaria, che altrimenti sarebbe alternativa, dovendo l’Amministrazione, in ogni caso, comminare la demolizione di interventi realizzati senza titolo abilitativo seppure tacito.

3.3. Al riguardo non si può concordare sulla prospettazione della ricorrente che ha sostenuto di avere anche presentato una DIA del 27 marzo 2006 per le restanti opere relative all’immobile in questione, dal momento che nella descrizione di esse non risultano menzionate le ridette tettoie (le opere che vengono descritte si riferiscono ad adeguamento delle quote di ingresso con rimozione di terra, ripristino della muratura, smantellamento e ripristino rampa garage, adeguamento quote giardino, abbassamento muro di cinta, realizzazione controsoffitto interno – ma non è dato capire di quale piano dell’immobile – tanto per citarne alcune che non fanno proprio riferimento a due tettoie sul terzo piano).

3.4 Quanto poi all’ultima censura proposta inerente la mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire eventualmente al patrimonio comunale va osservato che "L’acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l’esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. L’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell’abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all’ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all’ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto" (crf. TAR Lazio, sezione I quater, 7 ottobre 2011, n. 7819 e TAR Lombardia, sezione II, 29 aprile 2009, n. 3597, oltre TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38200), laddove, nel caso in specie, si è in una fase ancora prodromica rispetto all’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione, oltre alla circostanza che la fattispecie rientra nell’ipotesi normativa disciplinata dall’art. 33/d.P.R. n. 380 del 2001 e cioè di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità e non in quella disciplinata dall’art. 31/d.P.R. n. 380 del 2001 e cioè di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per la quale sarebbe semmai proponibile una simile censura.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come in motivazione indicato e per l’effetto la determinazione dirigenziale n. 2109 del 1° ottobre 2010 va annullata nella parte in cui ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate sul terrazzo/lavatoio dell’immobile di cui è proprietaria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine alla domanda di condono del 28 maggio 2004, mentre per il resto va respinto.

5. Data la soccombenza solo parziale dell’Amministrazione comunale sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 2109 del 1° ottobre 2010 nella parte in cui ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate sul terrazzo/lavatoio dell’immobile di cui è proprietaria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine alla domanda di condono del 28 maggio 2004, mentre per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11423 Accessione invertita; Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

B.L., con atto di citazione notificato il 18 aprile 1991 al Comune di Cellino Attanasio (TE), chiedeva la condanna di questo al risarcimento del danno per accessione invertita da occupazione di un terreno di circa mq. 2000, in Catasto alla P.ta 3127, F. 8, P.la 180, trasformato in marciapiede-belvedere e il Tribunale di Teramo condannava l’ente locale rimasto contumace, a pagare all’attore a titolo risarcitorio L. 26.760.569, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal 1 febbraio 1992 al saldo, oltre alle spese di causa.

L’appello del comune contro tale sentenza ha dedotto che non si era consumato l’illecito per la proroga delle occupazioni legali e chiesto quindi il rigetto della domanda in via principale, in subordine domandando si liquidare il danno ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, affermando che in ogni caso il B. era titolare solo dei 17/90 della superficie e aveva diritto ai danni nella stessa proporzione in caso di accoglimento della domanda.

La Corte d’appello, con sentenza del 4 dicembre 1999, ha rigettato il gravame del comune, condannando l’ente locale alle spese del grado, pronunciandosi in tal modo dopo il decesso dell’appellato, cui erano subentrati in giudizio gli odierni controricorrenti.

La Corte di merito ha ritenuto non automatiche le proroghe legali ed ha negato che all’azione di risarcimento fosse applicabile la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, non trattandosi di aree edificabili; comunque l’ente locale, con il suo appello, aveva solo chiesto di liquidare i danni con il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, senza censurare la misura del valore di mercato del bene e delle somme liquidate in primo grado, per cui l’impugnazione era da respingere con condanna del comune alle spese del grado.

Su ricorso del Comune di Cellino Attanasio, questa Corte con sentenza del 14 giugno 2002, rilevato che non emergeva dalla decisione la natura agricola o edificabile delle aree occupate e che quindi, in astratto, poteva anche applicarsi la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, in caso di accertata edificabilità urbanistica delle aree stesse, cassava la decisione perchè si accertasse se era applicabile tale norma, rinviando la causa alla Corte d’appello di Perugia.

Tale Corte, in sede di rinvio, con la sentenza di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che la Suprema Corte aveva condizionato alla eventuale natura edificabile delle aree non emergente dalla sentenza impugnata per cassazione, la fondatezza dell’impugnazione in appello del Comune, da negare in caso di natura agricola dei terreni occupati, ha ritenuto sussistere tale carattere di questi ultimi ed ha escluso la applicabilità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, relativo solo ad aree urbanisticamente edificabili.

Negata l’applicabilità dei criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e rilevato che, sulla valutazione unitaria e complessiva delle aree occupate, non vi era stata censura dell’ente locale, la Corte di merito ha ritenuto coperta dal giudicato la questione della misura della proprietà dei B. effettivamente occupata e trasformata, affermando che il terreno era interamente di proprietà dell’attore in primo grado e ritenendo quindi corretta la valutazione dell’area acquisita illecitamente dall’ente locale.

In sede di rinvio si è quindi confermata la decisione del Tribunale, rigettando il gravame del comune condannato alle spese dell’appello e di cassazione e del giudizio di rinvio.

Per la cassazione della sentenza che precede notificata il 31 ottobre 2005, a cura degli eredi di B.L. deceduto nelle more, al Comune di Cellino Attanasio, quest’ultimo ha proposto ricorso di tre motivi notificato il 28 dicembre 2005, cui resistono detti eredi D., P., I., M.T. e B.A., con controricorso notificato il 4 febbraio 2006.
Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per errori in iudicando, e disapplicazione dei criteri di liquidazione del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva oltre che per difetto di motivazione su punto decisivo della controversia e travisamento della relazione del c.t.u..

La sentenza è errata nella parte in cui afferma la congruità della valutazione dei terreni da parte del c.t.u., che non ha fornito gli elementi per i quali è pervenuto a valutare i terreni occupati Euro 1,55 a mq., affermando di avere applicato il metodo sintetico comparativo di valutazione con un generico richiamo a "indagini effettuate in ambito omogeneo" e pervenendo in tal modo all’indicato valore al 1988.

Non vi è traccia nell’elaborato del c.t.u. ai riferimenti per i quali egli perviene all’indicato prezzo unitario di mercato; nè il tribunale nè la Corte di appello hanno indicato le ragioni per cui è corretta la valutazione operata dei terreni del B. oggetto di occupazione illecita.

La motivazione della sentenza impugnata in ordine al prezzo di mercato ritenuto congruo per liquidare il risarcimento del danno, è insufficiente ed illogica e deve, per tale ragione, essere riformata.

Ad avviso del Comune di Cellino Attanasio non è condivisibile l’affermazione della Corte d’appello che l’ente locale avrebbe implicitamente riconosciuto la congruità del valore di mercato del terreno servito per liquidare il risarcimento del danno.

L’ente locale afferma in ricorso che, già nelle conclusioni del giudizio di appello, essendo stato contumace in primo grado, esso aveva chiesto di dichiarare "errato il criterio di determinazione del risarcimento del danno e, quindi, di liquidare l’indennizzo sulla base dei criteri fissati dal D.L. n. 333 del 1992".

Con tali conclusioni, secondo l’ente locale, era da negare ogni sua acquiescenza sulla congruità della liquidazione del dovuto, avendo esso contestato la sentenza di primo grado "anche sotto il profilo del quantura debeatur".

Anche nell’appello in sede di rinvio l’ente locale aveva chiesto di nominare un nuovo c.t.u. per rideterminare il dovuto "sul presupposto che l’operazione di calcolo eseguita in primo grado non corrisponda a quella prescritta per le zone agricole" e chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo e la rinnovazione delle operazioni di consulenza per accertare il valore venale delle aree occupate.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione delle stesse norme indicate nel primo motivo, si lamenta dal Comune di Cellino Attanasio che l’incarico al c.t.u. era stato quello di descrivere l’area occupata per effetto del decreto autorizzatorio del 26 marzo 1988, emergendo quindi che si erano trasformati mq. 1.100 e 1.700, come indicato invece nel piano di esproprio, per cui doveva corrispondersi a titolo risarcitorio, con un valore unitario di Euro 1,55 a mq. (circa L. 3000), la somma complessiva di L. 3.300.000 ovvero di L. 5.100.000 in rapporto alle dimensioni dei terreni che precedono e non quella di Euro 8.946,06, che copre il valore della intera proprietà del B. di mq. 24.870.

Il comune giustifica il ritardo con cui ha prospettato la questione solo con il presente secondo ricorso, per il fatto che il Tribunale di Teramo ha liquidato il dovuto in base alla differenza di valore dei suoli B. prima e dopo l’accessione invertita in analogia con quanto previsto per l’ipotesi di espropriazione parziale.

1.3. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 91 c.p.c. in rapporto all’art. 360 dello stesso codice di rito, perchè il giudice del rinvio ha condannato l’ente locale alle spese anche del giudizio di cassazione in cui esso era stato vincitore, avendo rilevato il giudice di legittimità l’esigenza di applicare l’art. 5bis, sia pure condizionatamente al caso della natura edificabile delle aree occupate, anche se in sede di rinvio si è accertata la natura agricola delle stesse e la connessa irrilevanza dell’articolo da ultimo citato.

2. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili e il terzo è infondato.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui denuncia errori di fatto invece che di diritto e chiede nuove valutazione di merito in sede di legittimità o pone questioni nuove, già risolte e coperte dal giudicato.

Da esso stesso emerge che, per la prima volta in questa sede, l’ente locale censura la determinazione del valore venale delle aree acquisite con la costruzione del marciapiede-belvedere su un terreno non edificabile dei B., per cui è corretta la determinazione operata del risarcimento del danno con il valore venale delle aree acquisite e il deprezzamento subito da quelle rimaste ai B. per detta trasformazione parziale.

2.2. Si chiede a questa Corte di rilevare che la sentenza della Corte d’appello, in sede di rinvio, erroneamente rileva che la esattezza e congruità della valutazione delle aree occupate non era stata censurata in precedenza dall’ente locale che, con il richiamo a censure che non contestano il prezzo unitario e la perdita complessiva subita dai B., conferma tale assunto e la novità della deduzione con la presente impugnazione da dichiarare sul punto quindi preclusa.

Tale inammissibilità assorbe la dedotta insufficiente o omessa indicazione dei titoli di comparazione per la determinazione del valore di mercato dell’area, avendo il comune in precedenza censurato solo il "criterio di determinazione del risarcimento del danno", chiedendo di applicare il criterio previsto all’epoca per le aree edificabili dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, essendo i terreni, come l’ente locale non poteva non sapere, in zona agricola.

Entro tali limiti si è in passato impugnata la sentenza anche per la liquidazione del risarcimento, senza però contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sul valore di mercato a mq. e su quello complessivo dei terreni acquisiti.

Per la prima volta, con il ricorso in questa sede, si deduce che la valutazione operata sarebbe molto superiore a quella reale, perchè avrebbe riguardato l’intera area dei B., di mq. 24.870 e non i mq. 1.100 o 1.700 effettivamente acquisiti con l’opera realizzata, come emerge incontestatamente dalla sentenza del tribunale di Teramo sul punto confermata da quella della Corte de L’Aquila, con rilievo di giudicato.

In ogni caso il Comune con il primo motivo di ricorso denuncia errori di fatto mai dedotti in precedenza e della cui sussistenza può dubitarsi in ragione del criterio applicato per liquidare le perdite subite, che si fonda sui principi di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 40, determinando il danno da risarcire nella differenza tra il valore del terreno, prima e dopo l’opera che lo ha occupato e trasformato, come dedotto dallo stesso ente locale che dichiara di essersi ingannato in precedenza nella questione, anche a causa di tale metodo di accertamento del pregiudizio.

2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato, apparendo chiaro, che la disciplina delle spese si fonda sull’esito finale del giudizio e che, comunque, nel caso, la pretesa vittoria in cassazione del Comune di Cellino Attanasio era condizionata alla natura edificabile dell’area, che tale sì è accertato non era in base agli strumenti urbanistici che l’ente locale non poteva non conoscere.

3. In conclusione, il ricorso deve quindi rigettarsi e, per la soccombenza, il ricorrente dovrà rimborsare le spese del presente giudizio di cassazione ai controricorrenti nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari ed Euro 200,00 (duecento) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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