Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-03-2011) 05-08-2011, n. 31300 Patente

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in data 20.4.2010, il Tribunale di Bergamo applicava a C.P.J.A., su concorde richiesta delle parti, la sanzione di Euro 850,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S, comma 2, fatto del (OMISSIS), tasso alcolemico accertato gr./l 1,26. 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia deducendo violazione di legge in quanto il giudice ha omesso di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, contenente il Nuovo codice della strada, espressamente prevede che all’accertamento del reato di cui trattasi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo ivi determinato;

consolidata è al riguardo la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 27.3.97, 3254 rv. 207880; Cass. 6, 12.1995, 1633 rv.203721;

Cass. 12.5.1995 6437 rv. 201898, confermato anche dalle Sezioni Unite, Cass. S.U. 8.5.1996 n. 11 Da Leo; Cass. S. U. 27.5.1998 n. 5 Bosio – rv. 210981) secondo cui il giudice penale deve applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anche laddove il giudizio venga definito con il cd. patteggiamento, atteso che trattasi di provvedimento che non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

Peraltro con il D.L. n. 117 del 2007, convertito in L. n. 160 del 2007, è stato espressamente stabilito, con l’introduzione di un comma 2 quater nel testo dell’art. 186 C.d.S., che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Quanto alla determinazione della misura nel caso concreto, la citata sentenza Bosio ha stabilito che vale la regola prevista in generale per l’autorità amministrativa dall’art. 218, comma 2. Dovrà dunque il giudice determinare tale durata entro i limiti minimo e massimo previsti all’epoca della violazione, fissandolo in concreto in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonchè al pericolo che l’ulteriore circolazione del veicolo potrebbe comportare.

Deve pertanto, sul punto, essere annullata la sentenza impugnata che non ha provveduto in tal senso, con rinvio al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

– Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 06-10-2011, n. 1735 Demolizione di costruzioni abusive Sanzioni amministrative e pecuniarie

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 ottobre 1995 e depositato il giorno 19 seguente, il sig. G.G., in qualità di originario proprietario, e i coniugi A.S. e G.G., quali aventi causa del primo (v. in atti, la copia dell’atto pubblico di compravendita in notar Salvatore Lombardo, dell’8 marzo 1985, rep. n. 7918, racc. n. 2811), hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 425 del 21 luglio 1995, nella parte in cui ingiunge la demolizione del fabbricato indicato in epigrafe, "composto di due garage, un vano scala, cinque vani e due accessori a piano terra, di sei vani, otto accessori e vano scala a primo piano, e dal vano scala e lavanderia di secondo piano" perché sarebbero stati edificati successivamente al 1° settembre 1967, "ad eccezione del piano terra e del vano di primo piano" in quanto costruiti, questi ultimi, prima del 1° settembre 1967.

Ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sostenendone l’illegittimità perché, a loro dire, sarebbe inficiata da:

1) "Violazione di legge: art. 10, I comma, legge 6 agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell’art. 31, I comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150; art. 15, I comma, legge 6 agosto 1967, n. 765 (art. 41/ter, legge 17 agosto 1942, n. 1150);

2)"Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della falsa interpretazione di atti del procedimento amministrativo sanzionatorio";

3)"Violazione di legge: art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241; difetto di motivazione";

4) "Violazione dei principi dell’ordinamento giuridico amministrativo in tema di legittimo affidamento indotto dall’operato della P.A.";

5) "Violazione del principio generale dell’ordinamento giuridico della necessaria certezza dei rapporti giuridici";

6) "Violazione di legge art. 32, legge 1150/42";

7) "Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di atto presupposto";

8) "Violazione di legge: art. 13, comma II, legge 765/67".

Il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 2689 del 15 novembre 1995, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 23 settembre 2011, su richiesta di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1.Giova premettere una breve ricostruzione dei fatti di causa, fondata sugli atti prodotti da parte ricorrente.

Per il manufatto indicato in epigrafe, il sig. G.G., in qualità, all’epoca, di proprietario, presentò, in data 20 marzo 1981, prot. n. 10646, la domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 (Norme sul riordino urbanistico edilizio), allegando, al tal fine, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prot. n. 9420 del 19 marzo 1981, del seguente tenore " (…) i lavori di costruzione relativamente al piano terra e ad un vano al primo piano sono iniziati nel gennaio 1956 ed ultimati nel marzo 1956. Successivamente, sono ripresi i lavori di ampliamento e di completamento del 1° piano che sono iniziati nel marzo 1968 ed ultimati entro il mese di luglio dello stesso anno".

Nessun riferimento è presente al "vano scala e lavanderia di secondo piano" opere anch’esse oggetto dell’ordine di demolizione impugnato; così come alle presunte opere di mero completamento interno di cui è detto in ricorso.

Successivamente, in data 22 novembre 1984, il medesimo sig. G., con nota prot. n. 49365 del 6 novembre 1984 (in atti), rinunciò all’istanza di sanatoria già proposta, chiedendo al Comune intimato, che vi acconsentì, la restituzione della documentazione ad essa allegata.

Risulta, altresì, che in data 29 novembre 1984, analoga dichiarazione di rinuncia venne apposta in calce all’istanza di sanatoria del 20 marzo 1981, "vista l’istanza accolta del Sig. Sindaco e visto il parere legale", con sottoscrizione di L.G., in qualità di figlio di G.G..

Nel richiamato parere legale del 26 novembre 1984 (in atti), proveniente dall’Ufficio legale del Comune intimato e destinato al Sindaco pro tempore, si legge che "per le opere realizzate anteriormente all’entrata in vigore della legge Mancini (n. 765/67), fuori dall’ambito del piano di ricostruzione e dai centri abitati, non era necessaria la preventiva licenza edilizia".

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, invece, il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione sarebbe stato compiutamente eseguito in tutte le sue strutture fisiche nel 1956, mentre, tra il marzo ed il luglio 1968, sarebbero state poste in essere le opere di completamento e rifinitura di alcuni vani del piano sopraelevato e della lavanderia, "procedendo per tal modo alla pavimentazione dei locali, al rivestimento delle pareti, alla collocazione degli infissi e dell’impianto di illuminazione".

2. Ciò posto, vanno scrutinati i singoli motivi di censura.

2.1. Il primo motivo è infondato.

E’ dedotta l’illegittimità del provvedimento demolitorio poiché nessun titolo autorizzatorio sarebbe stato necessario per la realizzazione delle opere che ne sono oggetto, trattandosi di lavori di mero completamento e non di edificazione di una nuova costruzione.

Sotto il profilo fattuale, appare già priva di fondamento l’affermazione secondo cui sarebbero state realizzate soltanto opere di rifinitura e non anche ampliamenti del manufatto già esistente, poiché risultano eseguite opere consistenti nella edificazione di ulteriori sette vani al primo piano (un solo vano era stato edificato entro il marzo 1956, così come dichiarato dallo stesso G.G. il 19 marzo 1981), oltre il vano scala e la lavanderia al secondo piano.

Ebbene, l’art. 31, comma 1°, della legge urbanistica del 1942, così come sostituito dall’articolo 10, della legge 6 agosto 1967, n. 765, testualmente recita: "Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti… deve chiedere apposita licenza al sindaco".

Non vi è dubbio, quindi, che secondo la normativa urbanistico – edilizia invocata, la licenza edilizia fosse necessaria non solo per le nuove costruzioni, ma anche per l’ampliamento o la modifica di quelle esistenti, come è accaduto nel caso di specie (cfr. la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 Ottobre 1967, n. 3210 "Istruzione per l’applicazione della legge 6 Agosto 1967, n. 765, recante modifiche ed integrazione alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150").

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che "la modificazione e l’ampliamento di un preesistente fabbricato, che venga realizzata dopo l’entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765, recante modifiche alla l. urb. 17 agosto 1942 n. 1150, richiede il preventivo rilascio di licenza edilizia, a norma dell’art. 10 della medesima legge del 1967, pure quando il fabbricato stesso si trovi nell’ambito del territorio comunale, ancorché al di fuori del centro abitato e delle zone d’espansione. Ne consegue, in difetto di tale licenza, che l’ordine del sindaco di demolizione di quel fabbricato configura esercizio dei poteri autoritativi spettanti al sindaco medesimo a fronte di opere abusive (…)"(v. Cassazione civile, sez. un., 16 giugno 1983, n. 4118).

Anche la giurisprudenza amministrava ritiene che, alla stregua dell’art. 31, l. 17 agosto 1942, n. 1150 (come modificato dalla l. 6 agosto 1967, n. 765) non sia necessaria la licenza edilizia esclusivamente per opere di ristrutturazione interne che non abbiano comportato né l’ampliamento, né la variazione della struttura e dell’aspetto della costruzione preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 1986, n. 474).

Quanto all’ulteriore argomentazione che, a sostegno dell’assunto della non necessità della licenza edilizia per le opere di completamento di manufatto già in parte edificato, invoca il disposto dell’art. 41 ter della legge urbanistica, si osserva che essa, oltre che generica, non appare conducente.

L’art. 15 della l. 6 agosto 1967, n. 765 – che ha aggiunto l’art. 41 ter alla l. 17 agosto 1942, n. 1150 – stabilisce che "Le opere iniziate dopo l’entrata in vigore della presente legge senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti".

Il fenomeno che la norma ha inteso contrastare è quello, non infrequente in passato, della realizzazione di costruzioni abusive ed illegittime con il contributo o il finanziamento pubblico, e la concessione di agevolazioni fiscali, non essendo previsto, né richiesto, a quei fini, l’accertamento della conformità delle costruzioni alla normativa urbanistica in vigore. L’art.15 della nuova legge stabilisce che le opere iniziate – dopo l’entrata in vigore della legge stessa – senza licenza di costruzione o in contrasto con questa o in base a licenza successivamente annullata, non beneficiano di contributi o provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici, né di alcuna agevolazione fiscale.

Trattasi, dunque, di disposizione con finalità diversa, rispetto alla quale rileva – ai soli della applicabilità o meno della sanzione della perdita del beneficio fiscale e non della necessità o meno del titolo edilizio – che le opere di ampliamento, modificazione o demolizione riguardino fabbricati preesistenti, e non opere di completamento o rifinitura di edifici o fabbricati in corso di costruzione al momento dell’entrata in vigore della disciplina innovativa (cfr. Cassazione civile, sez. I, 13 marzo 1980, n. 1684).

Ne deriva l’infondatezza della censura.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta il vizio di eccesso di potere, poiché il Comune avrebbe accertato la data di realizzazione delle opere di che trattasi basandosi, esclusivamente, sulla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da G.G. il 19 marzo 1981 e allegata alla domanda di sanatoria. Al fine di corroborare il suo assunto, parte ricorrente offre anche un’interpretazione, per così, estensiva, di tale dichiarazione, sostenendo che, in quella sede, il dichiarante avesse voluto dire che al momento dell’entrata in vigore della legge n. 765/67 la costruzione non era soltanto iniziata ma addirittura compiutamente realizzata in tutte le sue strutture fisiche e che, pertanto, non sarebbe stata necessaria alcuna licenza edilizia per il suo completamento con opere non qualificabili come autonome.

La censura è destituita di base, per le seguenti considerazioni:

a) il tenore letterale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da G.G. il 19 marzo 1981, è inequivocabile nell’attestare che "i lavori di costruzione relativamente al piano terra e ad un vano al primo piano sono iniziati nel gennaio 1956 ed ultimati nel marzo 1956. Successivamente, sono ripresi i lavori di ampliamento e di completamento del 1° piano che sono iniziati nel marzo 1968 ed ultimati entro il mese di luglio dello stesso anno": rispetto a tale dichiarazione, l’interpretazione che se ne offre in questa sede, appare del tutto difforme;

b) in linea generale, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al requisito temporale dell’epoca di ultimazione dei lavori, ha valore certificativo e probatorio nei confronti della p.a. fino a contraria risultanza. L’onere di dimostrare le asserite diverse consistenza e caratteristiche costruttive del bene alla data del 1° settembre 1967, spettava, dunque, ai ricorrenti, mediante la produzione di un’idonea visura catastale riportante l’immobile o altra prova documentale sufficiente al conseguimento di siffatta prova (ad esempio, un contratto notarile che facesse menzione del manufatto, indicandone una data certa di preesistenza e fornendone una adeguata descrizione, fotografie aeree, fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali, sopralluoghi, e così via).

Poiché nessuna prova documentale del contenuto, se non opposto, quantomeno più dettagliato, rispetto alla stessa dichiarazione sostitutiva del sig. G.G., è stata versata in atti, il Collegio non può che giungere al convincimento della abusiva realizzazione delle opere di ampliamento di cui si tratta, nel periodo compreso tra marzo e luglio 1968, perché in violazione di quanto disposto dall’art. 31, comma 1, della legge urbanistica del 1942, così come modificato dall’art. 10 della legge n.765 del 1967, a proposito della necessità della licenza edilizia per tale tipologia di intervento edilizio.

2.3. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, si deduce che il potere repressivo in materia edilizia – pur non essendo di regola soggetto ad alcun termine prescrizionale o decadenziale, né all’obbligo di una motivazione diversa da quella della semplice indicazione dell’opera abusiva e della norma violata – nel caso di specie, avrebbe dovuto essere esercitato previo bilanciamento tra la posizione soggettiva consolidata dei ricorrenti e l’interesse pubblico attuale e concreto alla demolizione dell’immobile, in considerazione del fatto del lunghissimo lasso di tempo intercorso dall’asserita commissione dell’abuso.

Si sostiene, altresì, che al momento della sua realizzazione l’opera sarebbe stata conforme allo strumento urbanistico vigente.

La tesi non può essere condivisa.

Va rilevata, innanzitutto, la genericità dell’asserzione della conformità del manufatto allo strumento urbanistico vigente al tempo della sua realizzazione, che non ne permette il vaglio nel merito.

Per il resto, il Collegio, pur conoscendo l’orientamento espresso da una parte della giurisprudenza sulla specifica questione della rilevanza del lunghissimo lasso di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’esercizio del potere repressivo che ravvisa un onere di congrua motivazione – avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell’abuso – circa la sussistenza di un pubblico interesse diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (v. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705), aderisce, anche rispetto al caso di specie, al diverso indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo cui il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso allo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico – edilizio violato, anche nel caso in cui l’abuso sia commesso in data risalente, non sussistendo alcun affidamento legittimo del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto contra jus che il tempo non può consolidare, né legittimare l’interessato a dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781; V, 11 gennaio 2011, n. 79; IV, 31 agosto 2010, n. 3955; IV, 1° ottobre 2007, n. 5049 e n. 5050; V, 7 settembre 2009, n. 5229; IV, 10 dicembre 2007, n. 6344; VI, 19 ottobre 1995, n. 1162; V, 12 marzo 1996).

Per completezza, si osserva che i presupposti per tale onere motivazionale rafforzato, comunque, non ricorrono nel caso in esame, in cui non può ipotizzarsi alcun incolpevole affidamento sulla liceità dell’opera, in ragione del fatto che l’originario proprietario avesse chiesto e ottenuto, nel 1984, la restituzione della domanda di sanatoria – già presentata nel 1981 nella consapevolezza della abusività dell’opera – basandosi su un parere dell’Ufficio legale del Comune intimato, ove è soltanto affermato che "per le opere realizzate anteriormente all’entrata in vigore della legge Mancini (n. 765/67), fuori dall’ambito del piano di ricostruzione e dai centri abitati, non era necessaria la preventiva licenza edilizia", non escludendosi espressamente, in quel contesto, la necessità del titolo abilitativo per quelle realizzate dopo tale data, ossia dopo il 1° settembre 1967, così come avvenuto, per ammissione dello stesso proprietario dell’epoca, per quella dell’immobile oggetto dell’ordine di demolizione di che trattasi.

Ciò significa che solo per parte dell’immobile non aveva ragion d’essere la domanda di sanatoria, mentre per la restante essa era più che mai utile.

Parte ricorrente deve, allora, imputare ex se, la decisione di non avere circoscritto il ritiro della domanda di sanatoria alla sola parte dell’immobile edificata entro il 1956, facendo salva la porzione relativa alle opere di ampliamento edificate tra il gennaio e il marzo 1968, peraltro, chiaramente non contemplate nell’invocato parere legale reso dall’ufficio legale al Sindaco.

Va da sé, poi, che la decisione del ritiro della domanda di sanatoria rientrasse in toto nella disponibilità dell’interessato, a nulla valendo un’eventuale "autorizzazione" dell’autorità comunale a tal fine, la quale, a maggior ragione, non potrebbe ora essere invocata al fine di giustificare un presunto affidamento sulla non abusività delle opere.

Appare, invece, obbligata la scelta dell’Amministrazione comunale di avviare il procedimento di repressione dell’abuso a fronte del venir meno della richiesta di sanatoria siccome ritirata, ovvero della carenza di altra successivamente presentabile alla stregua delle discipline condonistiche successivamente emanate, su decisione, si ribadisce, rimessa esclusivamente alla parte privata interessata (comportando, peraltro, oneri economici di una certa rilevanza).

Il motivo, dunque, è infondato.

2.4. Con il sesto e il settimo motivo, si deduce la mancanza del presupposto atto di diffida a demolire, che avrebbe dovuto precedere l’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 32 della legge urbanistica del 1942.

Il Collegio non condivide la descritta censura.

Vanno riconosciuti al provvedimento impugnato la sostanziale natura, il valore e la funzione propri non dell’ordine di demolizione, come asserito da parte ricorrente, bensì della diffida a demolire.

Invero, esso si è risolto, nel caso di specie, nel formale invito al trasgressore alla eliminazione dell’abuso in un dato termine (90 giorni), con previsione della esecuzione d’ufficio per il caso di inadempienza.

E non può porsi in dubbio che il provvedimento con il quale si intima la demolizione delle opere abusivamente realizzate con prefissione di un termine per l’esecuzione e con l’avvertimento che, in difetto, si procederà all’esecuzione di ufficio, così come avvenuto nel caso di specie, configuri, ai sensi dell’art. 32 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, una diffida a demolire e non un ordine di demolizione: nel caso di interventi edilizi abusivi, infatti, l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida (Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 1992, n. 394; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 maggio 2011, n. 1685).

Ma anche a volere accedere alla tesi di parte ricorrente, ritiene il Collegio che, in considerazione dell’infondatezza dei precedenti motivi di ricorso, la violazione dedotta con tale motivo, in quanto di natura meramente procedimentale, non potrebbe comunque condurre all’annullamento dell’atto gravato, in quanto nell’ipotesi di specie, trattandosi di attività vincolata – ed essendo emerso dalla disamina dei precedenti motivi di ricorso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ben può farsi applicazione del disposto dell’art. 21 octies, comma 2, prima parte, legge n. 241/90 (ex multis, v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 19 ottobre 2010, n. 20263).

2.5. Con l’ultimo motivo, si deduce che il Comune di Marsala illegittimamente avrebbe disposto la sanzione demolitoria, dovendosi, invece, disporre in alternativa quella pecuniaria, per non arrecare pregiudizio alla parte ritenuta conforme alla disciplina urbanistica dallo stesso Comune.

L’assunto, oltreché generico, non ha pregio.

E’ sufficiente, allora, ricordare che l’art. 41 della legge urbanistica del 1942, così come sostituito dall’articolo 13, della legge 6 agosto 1967, n. 765, dispone che "Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio tecnico erariale" (comma 2).

Premesso che in presenza di opere realizzate in assenza di concessione edilizia l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto alla stregua della norma appena citata, va precisato che la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime, costituisce una eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza della accertata e/o dimostrata impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi nel caso concreto. Detta impossibilità può essere rilevata d’ufficio o fatta valere dall’interessato, ma, comunque, in una fase successiva all’ingiunzione a demolire a carattere diffidatorio (v. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 1999, n. 587; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 maggio 2010, n. 3418; sez. VIII, 08 ottobre 2009, n. 199).

Il motivo, pertanto, è infondato.

3. In conclusione, per tutte le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

4. Nulla è da statuirsi per le spese processuali, atteso che l’intimato Comune di Marsala non si è costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 1874 Ammissione al concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente – dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Lecce attualmente inquadrato nella categoria "C" quale Istruttore Amministrativo e classificatosi al 19° posto della graduatoria finale della progressione verticale con complessivi punti 33,57 (colloquio 24,00; titoli 9,57: 1,77 titoli di studio, 6,60 titoli di servizio; 0,60 titoli vari e 0,60 curriculum) – impugna la determina dirigenziale n° 282 del 31 Dicembre 2010 con cui la Provincia di Lecce ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva di progressione verticale (per titoli e colloquio) per n° 13 posti di categoria D1 "Specialista Attività AmministrativoContabile" relativi all’Area AmministrativoContabile, nonché ogni altro atto connesso ed in particolare: gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice e della procedura, con espresso riferimento alla determinazione dei punteggi e al collocamento del ricorrente al 19° posto e gli eventuali contratti di assunzione dei vincitori della progressione verticale de qua.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n° 445/2000 – Violazione e mancata applicazione dell’art. 3 del bando di concorso – Difetto di motivazione e di istruttoria.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. c) del bando di concorso – Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. d) del bando di concorso – Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 lett. b) del bando di concorso – Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente principale concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Lecce ed i controinteressati Campo Riccardo, F.G., R.L. e F.O., depositando memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la reiezione del ricorso principale.

I controinteressati F.G., R.L. e F.O. hanno, altresì, proposto ricorso incidentale contestando (in parte qua) gli atti della procedura concorsuale di che trattasi.

Il ricorrente principale ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata cancellata dal ruolo nella Camera di Consiglio del 20 Aprile 2011.

Alla pubblica udienza del 26 Ottobre 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Si ritiene possibile prescindere dall’esame dei ricorsi incidentali e da ogni questione inerente l’ammissibilità, la procedibilità del gravame e l’integrazione del contraddittorio, poiché il ricorso principale e sicuramente infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio, rammentato che – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – nelle procedure concorsuali la Pubblica Amministrazione non è obbligata ad esternare i motivi dell’eventuale mancata valutazione di alcuni titoli prodotti (e/o dichiarati) dal candidato, allorquando la motivazione possa considerarsi implicita nella non riferibilità dei titoli in questione alle categorie di quelli (indicati nei criteri generali) astrattamente ritenuti valutabili dalla Commissione (ex multis: Consiglio di Stato, V Sezione, 19 Marzo 2009 n° 1616) e sottolineato, con precipuo riferimento alla procedura selettiva interna in questione, sia che il bando (all’art. 5) ha previsto che "i documenti attestanti i titoli devono essere allegati alla domanda di partecipazione in originale o in copia" (senza, però, derogare alle prescrizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive dettate dagli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445), sia che la Commissione esaminatrice ha stabilito tra i criteri generali (per i titoli vari) che "i corsi di formazione saranno valutati solo se la durata di ciascuno di essi sia adeguata al programma oggetto del corso, sia attinente la professionalità richiesta e si sia concluso con giudizio finale positivo e che è valutabile un solo corso per materia" e (per il curriculum) ha previsto "l’attribuzione di 0,40 per l’iscrizione ad albi professionali", osserva che le principali doglianze formulate nel ricorso principale sono prive di giuridico fondamento (tenuto conto dell’art. 21 octies secondo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.).

Infatti, anche se dalla "scheda valutazione titoli" intestata al ricorrente principale non si evincono (esplicitamente) le ragioni della mancata valutazione di alcuni dei titoli elencati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva presentata dal predetto, la difesa dell’Amministrazione Provinciale di Lecce ha documentalmente chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio (vedi istanza di riesame presentata dal P. il 14 Febbraio 2011), le ragioni (vincolanti) per le quali la Commissione esaminatrice non ha potuto valutare (tra i titoli vari) i quattro corsi di formazione postlauream elencati dal ricorrente nella domanda di partecipazione (nelle corrispondenti certificazioni appositamente prodotte dal candidato non era indicato il superamento di un esame finale e alcuna regolarizzazione e/o sanabilità è prevista dal bando o dal diritto vivente per l’ipotesi di contrasto tra quanto dichiarato nella domanda e la documentazione probatoria dei titoli esibita) e (nell’ambito del curriculum) l’iscrizione del predetto nel registro dei Revisori Contabili (perché non ha valore legale di iscrizione ad un Albo professionale, posto che quella del Revisore Contabile non può essere definita una professione, bensì una mera funzione).

D’altra parte, la censura incentrata sull’assunto per cui ai candidati C.M., P.M.C., C.R., F.O. e F.G. è stato indebitamente attribuito punteggio (non meglio precisato) anche per il servizio prestato in qualifiche di oltre due livelli inferiori al posto da ricoprire e per l’espletamento di mansioni superiori a quelle di inquadramento, appare inammissibile per assoluta genericità e per difetto di interesse, in quanto il ricorrente principale (nell’atto introduttivo del giudizio), da un lato, non precisa i punteggi contestati né indica i periodi di servizio ai quali essi si riferiscono e, dall’altro, nemmeno afferma (e tantomeno dimostra) che la mancata attribuzione ai predetti controinteressati di tale (imprecisato) punteggio gli consentirebbe di superarli nella graduatoria finale di merito.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso principale deve essere respinto, sicchè i ricorsi incidentali interposti dai predetti controinteressati vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi (tra cui le peculiarità fattuali e la natura della controversia) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara inammissibili i ricorsi incidentali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 19-10-2011, n. 37918 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Brindisi in data 9.12.2008, veniva confermata l’applicazione nei confronti di B.F.G., indiziato di appartenenza all’associazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita, della misura di prevenzione della confisca di un immobile in Brindisi e di un’autovettura Volkswagen Golf e dell’imposizione di una cauzione, con riduzione di quest’ultima ad Euro 2.000.

La sussistenza dei presupposti del provvedimento era individuata nella sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi accertati in capo al B..

Il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento alla prova della mancanza di redditi leciti a fronte del modesto valore dei beni ed alla collocazione temporale dell’acquisizione di questi ultimi rispetto all’attività delittuosa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Premesso che in materia di misure di prevenzione il sindacato di legittimità non si estende ai vizi motivazionali e si limita alla verifica del raffronto fra gli elementi esaminati dal giudice di merito e i presupposti di legge per l’applicazione delle misure (Sez. 5, n. 19598 dell’8.4.2010, imp. Palermo, Rv.247514), il provvedimento impugnato adempiva a tale onere nell’evidenziare la sproporzione fra il pur modesto valore dei beni sequestrati e l’importo assolutamente esiguo dei redditi dichiarati dal B., pari al più ad Euro 11.415 nell’anno 2005; nè alcuna omissione nella motivazione è ravvisabile con riguardo alla collocazione temporale dell’acquisizione dei beni rispetto a quella delle attività delittuose attribuite al B., aspetto non rappresentato nell’impugnazione di merito e comunque toccato dal riferimento del decreto oggetto di gravame a precedenti penali del predetto per reati contro il patrimonio datati dal 1992 al 2006.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.