Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7384

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G. impugnò l’avviso d’accertamento ICI relativo agli anni 2004-2006 notificatogli dal Comune di Bari, in relazione ad alcune aree edificabili, deducendo che la qualità edificatoria del terreno era intervenuta solo con l’approvazione, intervenuta nel 2005, del piano particolareggiato riferito al PRG, sicchè l’imposta non poteva esser richiesta per i periodi antecedenti, ed affermando, inoltre, che la modifica della destinazione urbanistica non le era stata comunicata tempestivamente, e che la valutazione dei suoli non era rispondente ai valori di mercato. La CTP di Bari accolse il ricorso e tale decisione fu parzialmente riformata dalla CTR della Puglia, che, con sentenza n. 3/5/10, depositata il 19.1.2010, affermò che l’imposta era stata legittimamente richiesta, in quanto i terreni erano edificabili già dal 1976, come attestato nella prodotta certificazione urbanistica, ma che andava calcolata, su di un valore venale opportunamente ridotto.

Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso A. ed S.A.M., eredi della contribuente, con tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, le ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5; nullità della sentenza della CTR per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", avendo la CTR accolto l’appello avversario sulla scorta del certificato di destinazione urbanistica prodotto dal Comune nel corso del giudizio di secondo grado, solo nell’ambito del quale era emerso che la natura edificatoria del fondo risaliva al 1976, circostanza che era stata, peraltro, taciuta dal Comune nelle tre note inviate alla loro dante causa. La produzione documentale avvenuta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, costituiva un punto decisivo della controversia sul quale la CTR non aveva pronunciato e che denotava "l’obiettiva deficienza del criterio logico" sotteso nella decisione.

Col secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1 e art. 58, le ricorrenti affermano che la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio d’appello è strettamente subordinata al fatto che tali documenti facciano riferimento a circostanze dibattute in primo grado, possibilità che è preclusa "allorquando questi fanno riferimento ad una circostanza non rinvenibile nel giudizio di prime cure", e ciò, per effetto del divieto di domande ed eccezioni nuove in appello, posto dal precedente art. 57, ed in parallelismo con gli artt. 342 e 345 c.p.c.. Nella specie, poichè il dato fattuale dell’inclusione del fondo tra le zone edificabili del PRG del 1976 non era mai stata "palesata" nel corso del giudizio di primo grado (in cui si era fatto riferimento a lettere con le quali il Comune aveva comunicato tale natura nel 2007) la questione della relativa prova -id est la produzione del relativo documento- doveva, per l’effetto, ritenersi preclusa.

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di detti due motivi, in ragione dell’asserita inosservanza del disposto di cui dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, dovuta alla mancata enunciazione della giurisprudenza della Corte, da assumere a parametro di riferimento. L’eccezione è infondata. Le SU di questa Corte, con sentenza n. 19051 del 2010, hanno precisato che lo scrutinio ai sensi della menzionata norma deve condurre al rigetto del ricorso per manifesta infondatezza e non ad una declaratoria d’inammissibilità, nell’ipotesi in cui in esso non vengano a prospettati argomenti per modificare la giurisprudenza di legittimità cui la sentenza impugnata si presenti conforme, e ciò in quanto "anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata". Il primo motivo è, però, ugualmente, inammissibile. Da una parte, esso prospetta un vizio di motivazione in diritto (mancato esame della "deroga al divieto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 1") che è ininfluente ai fini della cassazione della sentenza, dovendo questa Corte provvedere, a norma dell’art. 384 c.p.c., ad integrare e correggere la motivazione (manchevole o inesatta) quando sia corretta la soluzione del problema giuridico data nella sentenza; dall’altra, il motivo enuncia, in modo del tutto generico, la carenza dei requisiti di "sufficienza logicità ed ordine" nella motivazione della sentenza, senza alcun’ulteriore spiegazione circa tale supposta carenza. Il secondo motivo è, invece, infondato. Costituisce nozione ricevuta che il processo tributario si caratterizza per il meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa avanzata con l’atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati ed in relazione ai motivi di contestazione specificamente dedotti nel ricorso introduttivo della lite (cfr. Cass. n. 19337 del 2011; SU n 27209 del 2009); ne consegue che la questione relativa alla natura edificatoria delle aree possedute dalla dante causa delle odierne controricorrenti, in relazione alla quale sono stati emessi gli avvisi d’accertamento, piuttosto che una nuova, vietata, allegazione in appello costituisce, proprio, il presupposto della pretesa fiscale, considerazione che esclude la pertinenza del richiamo operato dalle ricorrenti al principio (cfr. Cass. n. 9224 del 2007) secondo cui la produzione di documenti in appello deve ritenersi ammessa soltanto a supporto di pretese e considerazioni già svolte, non potendo comportare l’ampliamento della materia del contendere.

Resta da aggiungere che, per il principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, la norma processuale tributaria prevale sulla norma processuale civile ordinaria, sicchè non si applica la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, ma l’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente, nei limiti anzidetti, la produzione in appello di documenti anche preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Col terzo motivo, le ricorrenti lamentano l’errore in cui sono incorsi i giudici d’appello nella stima della potenzialità edificatoria del fondo, posta a base del valore venale di riferimento. Le ricorrenti sostengono che i terreni sono, in realtà, meno pregiati rispetto al valore stimato, in considerazione della loro estensione, delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico, nonchè della presenza di servitù di elettrodotto e di reperti archeologici. Il motivo è inammissibile, perchè volto a criticare direttamente il valore venale in comune commercio delle aree, dato dalla CTR, valutazione che compete in via esclusiva al giudice del merito ed è incensurabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale, qui neppure prospettato.

Il ricorso va, in conclusione, respinto e le ricorrenti, soccombenti, vanno condannate al pagamento, in favore del Comune, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-06-2012, n. 9111 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Roma ed alla s.p.a. EQUITALIA GERIT, la s.p.a. "Grand Hotel Via Veneto", in forza di nove motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 35/07/10 depositata il 16 febbraio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale aveva disatteso i suoi appelli avverso le decisioni (219/32/06 e 453/05/07) della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto i ricorsi avverso, rispettivamente, (a) gli "avvisi di accertamento" con cui detto Comune aveva richiesto, per gli anni 1999, 2000 e 2001, un’ ICI maggiore di quella versata "per le unità immobiliari …

site in (OMISSIS)" e (b) l’ipoteca iscritta dalla s.p.a. EQUITALIA GERIT su "immobili di sua proprietà" per assunto mancato pagamento della cartella avente ad oggetto dette imposte.

La s.p.a. EQUITALIA GERIT chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso e la stessa, nonchè il Comune, instavano per il rigetto dell’impugnazione.

La medesima s.p.a. EQUITALIA e la ricorrente, poi, depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

p. 1. Sull’ammissibilità del ricorso.

L’eccezione, con la quale la s.p.a. EQUITALIA POLIS contesta (come specificato in memoria) "non … la non identificabilità del legale rappresentante … ma l’ìlleggibilità della sottoscrizione del legale rappresentate e la sua non identificabllità", è priva di fondamento : "secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte" (sentenza "7 marzo 2005 n. 4814" nonchè: Cass.: un., 7 marzo 2 005 nn. 4815, 4816, 4817 e 4819; lav.: 20 marzo 2006 n. 6136 e 14 luglio 2005 n. 14817; 3^: 29 settembre 2006 n. 21245 e 25 maggio 2007 n. 12241; 2^: 15 marzo 2012 n. 4143 e 20 luglio 2010 n. 17016), infatti (Cass., 1^, 6 maggio 2010 n. 11015, da cui gli excerpta), "l’illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese" ; "in assenza di tali condizioni" e "nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica" ("allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante"), poi, "si determina nullità relativa…, facendo così carico alla parte istante d’integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile".

Nel caso il sottoscrittore della "procura alle liti" (conferita in calce al ricorso per cassazione) si è qualificato "amministratore unico" della ricorrente (ovverosia "COMPTA s.a.") ed essa ricorrente, osservate le formalità previste dall’art. 372 c.p.c., ha prodotto estratti "dal "Memorial" del Granducato di Lussemburgo" contenenti () "l’atto costitutivo e lo statuto di "COMETA" s. a r.l. poi "COMETA" s.a. … da cui risulta la qualità di amministratore di C. A." e (2) "la trasformazione di "COMETA" s.a r.l. in "COMETA" s.a." nonchè (3) il "verbale assembleare di "Grand Hotel Via Veneto" s.p.a. di nomina di "COMETA" s.a. quale amministratore unico", (documenti tutti) da cui si deduce univocamente che il sottoscrittore della "procura alle liti" (qualificatosi, come detto, "amministratore unico" della ricorrente) è " A.C.", amministratore di ""COMPTA" s.a.", a sua volta (questa società) "amministratore unico" della ricorrente ""Grand Hotel Via Veneto" s.p.a.".

p. 2. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – esposto che "con ordinanza istruttoria n. 43 del 6 novembre 2008 il Presidente … invita le parti a produrre una serie di documenti necessari per giungere ad una decisione" – ha disatteso entrambi gli appelli riuniti della contribuente.

A. Sul gravame avverso la decisione relativa agli avvisi di accertamento emessi dal Comune il giudice regionale osserva:

– "non invalida la avvenuta notificazione la circostanza che il plico consegnato per la spedizione all’ufficio postale, come risulta dalla documentazione in atti, sia stato materialmente recapitato tramite un’ agenzia di recapiti a ciò autorizzata dall’ufficio postale che resta l’unico responsabile del recapito";

– la "consegna del plico", sia pure "in mani sconosciute per la presenza di un cantiere", "è avvenuta esattamente all’indirizzo in cui risultava aver sede la società": questa, "mantenendo la propria sede a quell’indirizzo", "deve avere in qualche modo provveduto ad organizzare anche in presenza del cantiere la ricezione della corrispondenza";

– "la società è comunque venuta a conoscenza degli avvisi in tempo utile per proporre rituale impugnazione presso la Commissione Tributaria Provinciale per cui la eventuale irregolarità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo" – "l’essere stata la notifica eseguita con un unico atto" (recte: "plico") "per tre annualità non determina la nullità della notifica stessa";

– "per ottenere la … riduzione del 50% dell’imposta per la temporanea inagibilità dell’unità immobiliare sottoposta a ristrutturazione … la società avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione,, rimandando se mai per la documentazione … a quella . . . presentata al Comune per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la ristrutturazione": "è sempre onere del contribuente" fare richiesta dell’"agevolazione" di cui "intenda avvalersi";

– "il criterio di calcolo utilizzato dal Comune per la determinazione dell’imposta con riguardo all’insieme delle unità immobiliari sottoposte a ristrutturazione? ed accorpate in una unica unità con destinazione di uso diversa da quella a cui erano destinate in precedenza le singole unità" (ovverosia, pag. 6: "dal bilancio della società per il 1998 … alla voce rimanenze è riportato l’importo di L. 100 miliardi che … comprende l’immobile sito in (OMISSIS) ed è adeguato ai valori di stima formulato in occasione del piano di sistemazione dell’indebitamento del Gruppo Della Valle": "questo valore … è stato utilizzato per il calcolo dell’imposta dopo aver da esso detratto la somma delle rendite catastali rilevate per le 30 unità immobiliari che non erano entrate a far parte dell’immobile classificabile in D/2") è "legittimo" atteso che (1) "le rendite catastali relative alle singole unità immobiliari" erano state "determinate con riferimento ad immobili e a destinazioni dr uso non rispondenti alla realtà" e (2) "la rendita successivamente iscritta ancora non corrispondeva alla realtà dell’edificio … che ingloba ulteriori unità", di tal che "il Comune non aveva altro strumento che quello indicato nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 … non esistendo in atti la rendita determinata per la nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione".

B. In ordine all’appello avverso la sentenza concernente l’"iscrizione ipotecaria" la Commissione Tributaria Regionale scrive:

"dalla documentazione prodotta da EQUITALIA spa risulta che la cartella di pagamento da cui trae origine" tale "iscrizione" è stata "correttamente notificata ex art. 140 c.p.c. giungendo a conoscenza del destinatario tanto vero che ne è stata possibile regolare impugnazione".

p. 3. Il ricorso della s.p.a. "Grand Hotel Via Veneto".

La contribuente impugna la decisione per nove motivi.

A. Con il primo la ricorrente censura l’affermazione del giudice di appello secondo cui "non invalida la avvenuta notificazione la circostanza che il plico consegnato per la spedizione all’ufficio postale, come risulta dalla documentazione in atti, sia stato materialmente recapitato tramite un’agenzia di recapiti a ciò autorizzata dell’ufficio postale che resta l’unico responsabile del recapito" e denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1992, artt. 3, 7, 8, 14 del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 5, e dell’art. 145 c.p.c." (1) assumendo aver "la giurisprudenza di questa Corte … stabilito", "con indirizzo ormai costante" ("sez. trib., 7 maggio 2008 n. 11095"; "sez, 1^, 19 ottobre 2006 n. 22375";

"sez. 1^, 21 settembre 2006 n. 20440"), che "la notifica affidata ad una agenzia privata di recapito "deve considerarsi giuridicamente inesistente"", e (2) affermando che "quando la consegna viene effettuata a persona diversa dal destinatario, la qualità o, meglio, la qualifica del consegnatario dell’atto deve risultare dalla relata di notifica e/o dalla ricevuta del plico" perchè la notifica "non può dirsi validamente effettuata" se "manca del tutto tale relata e/o tale specifica sull’avviso di ricevimento".

B. Con la seconda doglianza la contribuente critica le affermazioni del giudice a quo per le quali (1) "la società è comunque venuta a conoscenza degli avvisi in tempo utile per proporre rituale impugnazione presso la Commissione Tributaria Provinciale per cui la eventilale irregolarità è stata sanata dal raggiungimento dello scopo" nonchè (2) "l’essere stata la notifica eseguita con un unico atto (recte: plico) per tre annualità non determina la nullità della notifica stessa" e denunzia "falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2" (2) esponendo aver questa Corte affermato (a) che "in materia tributaria la notificazione … costituisce un elemento essenziale della fattispecie" (di tal che "dall’esercizio del diritto di difesa del contribuente mediante proposizione del ricorso non può mai derivare la convalida … di un atto imperfetto, di per sè inidoneo ad evitare la decadenza, perchè notificato oltre il termine di quest’ultima" (sezioni unite … 5 ottobre 2004 n. 19854)") nonchè (b) "non e(ssere) possibile … applicare ai vizi della notificazione il regime delle sanatorie proprie degli atti processuali" (sez. trib., 21 aprile 2001 n. 5924)" e (2) affermando che "nel caso … di avvisi di accertamento diversi, recanti diversi numeri di protocollo, essi devono essere notificati con atti separati, al fine di consentire in ordine a ciascuno di essi la ripartita instaurazione di un regolare contraddittorio e, quindi l’esercizio del diritto di difesa del contribuente".

C. Il terzo motivo investe il punto in cui la Commissione Tributaria Regionale osserva che essa contribuente "avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione, rimandando semmai, per la documentazione idonea a provare l’inagibilità, quella già presentata al Comune per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la ristrutturazione" (essendo "sempre onere del contribuente che intende avvalersi di una agevolazione o pretenda di aver diritto ad un rimborso, farne richiesta all’ufficio competente, salvo che le disposizioni non prevedano … un intervento d’ufficio, come non è nel caso"): la ricorrente – riconosciuto esser "mancate sia l’accertamento preventivo della inagibilità … sia l’alternativa dichiarazione sostitutiva" da parte sua -denunzia "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8" in ordine alla "pretesa riduzione del 50% dell’imposta per la temporanea inagibilità dell’unità immobiliare sottoposta a ristrutturazione" esponendo che la "detrazione del 50% sulla base imponibile" doveva applicarsi perchè al Comune era "ufficialmente e formalmente noto lo stato di inagibilità e di inutilizzabilità dell’immobile" avendo lo stesso Comune rilasciato la "concessione edilizia 29 dicembre 1999 n. 1211/C" ed essendo stato allo stesso presentati "la denunzia di inizio dei lavori 11-14 dicembre 2000" ed il "previo atto d’obbligo del 21 dicembre 1999".

D. Con il quarto motivo la ricorrente contrasta la legittimità ("il Collegio ritiene che esso sia legittimo") affermata dalla Commissione Tributaria Regionale del "criterio del calcolo utilizzato dal Comune per la determinazione dell’imposta con riguardo all’insieme delle unità immobiliari sottoposte a ristrutturazione ed accorpate in una unica unità con destinazione di uso diversa da quella a cui erano destinate in precedenza le singole unità" e denunzia "violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2, 3 e 4, e della L. 21 novembre 2000 n. 342, art. 7" nonchè "motivazione illogica e contraddittoria" esponendo:

– "I giudici di appello, a fronte di unità immobiliari tutte iscritte in catasto in varie categorie … hanno errato nel ritenere corretta la rideterminazione della base imponibile con riferimento al criterio residuale del valore di bilancio";

– "nè rileva … il fatto che per talune unità immobiliari, a seguito di variazioni e fusioni, fossero successivamente variate le rendite catastali" in quanto queste "non potevano avere rilevanza ai fini … ICI" perchè "non … notificate" ad essa "contribuente" ("L. n. 342 del 2000, art. 14");

– "le porzioni immobiliari di cui ai subalterni poi confluiti nella categoria D/2 (… in seguito a fusioni e variazioni di destinazione d’uso) all’inizio di ciascun anno d’imposizione avevano rendite catastali attribuite";

– "la "porzione D/2" incideva sulla "composizione catastale" dell’intero immobile solo al 49%";

– "alla fine dei lavori di ristrutturazione", "l’intero complesso immobiliare è stato … oggetto di successiva variazione catastale 8 febbraio 2008", "la cui rendita … è, comunque, inferiore a quella su cui si sono basati gli accertamenti";

– "non volendosi considerare la rendita preesistente e … quelle in atti nel 2000/2001 si sarebbero, e-ventualmente, dovute utilizzare rendite similari": "peraltro, poichè quando sono stati emessi gli avvisi di accertamento le rendite nuove erano già in atti, esse si sarebbero potute direttamente utilizzare per il calcolo della base imponibile, se gli atti comportanti tali rendite fossero stati adottati prima del 31 dicembre 1999".

E. Nel quinto motivo la contribuente, addotto che "il Comune, in ordine al procedimento di calcolo del valore dell’immobile classificabile D/2 …, partendo dalla premessa che oggetto degli avvisi erano 31 immobili …, aveva precisato di avere utilizzato il valore contabile dichiarato … aggiungendo che, trattandosi di importo complessivo e generico, relativo all’intero immobile-merce …, aveva detratto dal relativo importo la somma delle rendite rilevate in catasto per gli ulteriori 30 immobili oggetto di accertamento", censura l’assunto della Commissione Tributaria Regionale per il quale "il Comune non aveva altro strumento che quello indicato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, che risulta correttamente applicato"" e denunzia "falsa applicazione" di tale norma, nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", osservando che "l’Immobile" in questione, essendo "contabilizzato … congiuntamente alle altre unità immobiliari", "ai fini e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3,", "per ammissione dello stesso Comune", non risulta ""distintamente contabilizzato"" come richiesto dalla norma.

F. Con il sesto motivo la ricorrente deduce che "la sentenza impugnata non ha dato il benchè minimo riscontro al pur eccepito rilievo di censura alla sentenza di primo grado, laddove si era fatta notare la violazione pure del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6," e, "ex art. 360 c.p.c., … n. 3", denuncia "violazione" di tal norma adducendo che la "lett. d)" della "L. 5 agosto 1978 n. 457 art. 31, comma 1, …" d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti") dalla stessa richiamata "fa espresso riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia quale quelli che ha interessato l’immobile" di essa contribuente, "sicchè", "quanto meno a partire dal 2001" (essendo "la denunzia di inizio lavori del … 14 dicembre 2000"), "non doveva neppure essere computato il valore del fabbricato in corso d’opera … fino alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione".

G. Nel settimo motivo la ricorrente – esposto aver la "GERIT" depositato ("il 26 marzo 2009") "la nota 24 marzo 2009 … con cui … si è rilevato che la cartella di pagamento era stata "notificataper irreperibilità in data 1 giugno 2005"" – contesta il giudizio del giudice di appello a mente del quale ""dalla documentazione prodotta … risulta che la cartella di pagamento da cui trae origine l’iscrizione ipotecaria è stata correttamente notificata ex art. 140 c.p.c., giungendo a conoscenza del destinatario, tanto … che ne è stata possibile l’impugnazione" e denunzia "violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7";

(1) invocando la statuizione di questa Corte ("sez. lav., 3 novembre 2009 n. 23212") secondo la quale "sequenza del procedimento notificatorio nei confronti delle persone giuridiche, con particolare riguardo alle società di capitali, deve essere così specificata: a) la notificazione si esegue in primo luogo con le modalità di cui all’art. 145 c.p.c., comma 1, cioè nella sede (legale o effettiva) mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; b) se la notifica non può essere eseguita con tali modalità e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, in applicazione dell’art. 145 c.p.c., comma 3, la notifica stessa va eseguita nei confronti di tale persona, osservando le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; c) se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c., qualora di detta norma ricorrano i presupposti, nei confronti del legale rappresentante, oppure nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società; d) se tali modalità non si rivelino applicabili, e nell’atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, la notificazione sarà eseguibile con le forme di cui all’art. 143 c.p.c., nei confronti del detto legale rappresentante"" e (2) adducencio (a) che "si è proceduto con le formalità di cui all’art. 140 c.p.c. senza che vi fossero i presupposti per adire tale forma di notifica" nonchè (b) che "la GERIT" (b1) "non è stata in grado di fornire la prova dell’avvenuta valida notifica della cartella di pagamento" e (b2) "avrebbe dovuto dare la prova non solo della notifica della cartella .. ma anche della contestuale notifica del documento attestante la trascrizione ipotecaria, contenenti le motivazioni fondanti l’adozione di tale garanzia reale".

H. In ottavo luogo ("nella ipotesi in cui fosse corretto … ritenere perfezionata la … notifica per irreperibilità"), assunto aver "appreso della … iscrizione ipotecaria solo dalla relazione del 12 settembre 2007 della dr.ssa M.L., notaio in Roma", la contribuente denunzia, "violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in combinato con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1, e art. 22, comma 1",assumendo che "in ogni caso la cartella sarebbe stata notificata in violazione" di tali norme perchè:

– "se fosse "venuta a conoscenza" della cartella di pagamento l’avrebbe impugnata al fine di ottenere la ottemperanza del dettato del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15";

– "se la GERIT avesse rispettato il dettato normativo del D.Lgs. n. 54 6 del 1992, art. 68…, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1, la cartella … sarebbe stata notificata a seguito di deposito della sentenza e avrebbe dovuto recare i 2/3 delle somme dovute mentre illegittimamente era stato iscritto a ruolo l’intero ammontare".

1. Con la nona (ultima) doglianza, la ricorrente denunzia "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32" in quanto (1) "la "Gerit" ha depositato solo il 26 marzo 2009 … la copia della relata di notifica della cartella di pagamento" e (2) "il Comune … l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente gli avvisi di accertamento solo con le memorie … del 16 marzo 2009". 4. Le ragioni della decisione.

Le esposte doglianze possono essere distinte in due gruppi: l’uno (primi sei motivi) riguarda l’imposizione tributaria; l’altro (restanti tre motivi) investe il provvedimento di iscrizione di ipoteca acceso dalla concessionaria incaricata della riscossione di detta imposizione.

p. 4.1. Sull’atto di imposizione fiscale.

Dei sei motivi del primo gruppo risultano fondati solo il quarto ed il quinto; tutti gli altri vanno respinti .

A. L’"indirizzo" (assunto come "ormai costante") di questa Corte, invocato a sostegno del primo profilo della prima censura ("la notifica affidata ad una agenzia privata di recapito "deve considerarsi giuridicamente inesistente"), non è idoneo ad infirmare il giudizio della Commissione Tributaria Regionale (secondo cui "non invalida la avvenuta notificazione la circostanza che il plico consegnato per la spedizione all’ufficio postale, come risulta dalla documentazione in atti, sia stato materialmente recapitato tramite un’ agenzia di recapiti a ciò autorizzata dall’ufficio postale che resta l’unico responsabile del recapito") atteso che quell’"indirizzo" riguarda soltanto (ed è applicabile unicamente al)l’ipotesi di affidamento del plico ad una "agenzia privata di recapito" direttamente da parte del notificante e non a quella, che caratterizza la specie, di mera utilizzazione di detta agenzia (per il solo recapito) da parte dell’"Ente Poste" – ovverosia del titolare (Cass., trib., 7 luglio 2008 n. 11095) del "cd. servizio postale universale … su tutlo il territorio nazionale .., al quale … il D.Lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" -, per autonoma determinazione dello stesso (indipendente, perciò, da qualsivoglia potere di scelta e, conseguentemente, responsabilità, anche processuale, del mittente/notificante), rimanendo l’attività di recapito detta sempre ed esclusivamente all’interno del rapporto tra l’"Ente Poste" e l’agenzia di recapito, con integra ed immutata permanenza della responsabilità per l’espletamento del servizio soltanto in capo al primo.

Il secondo profilo della medesima censura ("quando la consegna viene effettuata a persona diversa dal destinatario, la qualità o, meglio, la qualifica del consegnatario dell’atto deve risultare dalla relata di notifica e/o dalla ricevuta del plico"), poi, una volta esclusa (per le ragioni esposte in seguito) l’applicabilità (nonchè la concreta applicazione) delle norme dettate dalla "L. n. 890 del 1982", è basato su di una inaccettabile sovrapposizione di norme che regolano la "notificazione" (in senso lato) degli atti di imposizione fiscale e conseguente inammissibile commistione degli afferenti principi.

Gli atti impositivi impugnati, invero, sono stati notificati (secondo espone la stessa ricorrente) il "19 marzo 2004", quindi nel vigore del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, primi due commi per i quali "l’avviso" ("di liquidazione" o "di accertamento") "deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento": il "mezzo" della "posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento", quindi, per la norma, costituisce una forma (legislativamente prevista) di notificazione degli atti suddetti.

Nella sentenza impugnata il giudice espone aver "il Comune …

comunica(to) che gli avvisi … sono stati notificati con raccomandata A/R … consegnata il 24 marzo 2004": dalla considerazione di tale comunicazione (in una con la carenza di qualsivoglia allegazione dell’avvenuta investitura di un ufficiale giudiziario per la notifica degli atti impositivi impugnati) discende evidente l’erroneità del riferimento (giuridico) al "rispetto della 1. 890/82" operato dalla Commissione Tributaria Regionale (la cui opinione sul punto, pertanto, può e deve essere corretta da questa Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. perchè investe una questione di solo diritto) atteso che quella legge (per il cui art. 1 "in materia civile, amministrativa e penale, l’fficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente" nonchè "l’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per ta notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona") regola esclusivamente la notifica (ex art. 149 c.p.c.) eseguita dall’ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonchè dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 ("le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento"). In proposito questa sezione ha già chiarito: (1) in via generale, che (sentenza 28 luglio 2010 n. 17598) "a decorrere … dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della … L. n. 146 del 1998), è stata concessa agli uffici finanziari la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008)": "ciò significa che, così come è stabilito per la notifica degli atti processuali dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (cfr., in materia di contenzioso tributario, Cass. nn. 17723 del 2006 e 1906 del 2008; in tema di tributi locali, Cass. n. 2690 del 2002)";

(2) specificamente "in materia di imposta comunale sugli immobili", che (sentenza 15 ottobre 2010 n. 21309) "la validità delle notifiche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento" è "espressamente" prevista del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, con la precisazione (a) che "a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c., e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico" e (b) che "il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c. " nella stessa decisione n. 21309 si è altresì ricordata "la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, non prescrivendo la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 che l’avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità in cui la sottoscrizione sia illeggibile. In una tale eventualità, inoltre, è irrilevante che non siano state indicale, dall’agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego (Cass., 27 aprile 2010, n. 9962)".

Dalla (ritualità della) "notifica dell’avviso di accertamento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento" deriva (Cass., trib., 30 settembre 2011 n. 20027), poi, giusta "la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, formatasi anche con riguardo ai negozi ed agli atti unilaterali recettizi", (a) che "la lettera raccomandata o il telegramma costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione" e (b) " la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso", per cui, vigendo "la presunzione di conoscenza" da parte di esso destinatario, "incombe" su questo ("ove neghi di averne avuto notizia") "l’onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione".

In base ai tali principi, quindi, (1) non doveva essere stesa nessuna "relata" e/o "specifica sull’avviso di ricevimento" in quanto non prevista dalle norme postali ordinariamente regolanti la consegna di un qualunque comune plico raccomandato (anche con avviso di ricevimento) e (2) si rivela giuridicamente corretto il giudizio della Commissione Tributaria Regionale circa la ritualità della "consegna del plico in mani sconosciute" in quanto (presunzione ex art. 1355 cod. civ.) "avvenuta esattamente all’indirizzo in cui risultava aver sede la società" contribuente, quindi "all’indirizzo del destinatario".

B. La "falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c." denunziata con la seconda censura è insussistente.

Il principio di diritto secondo cui ""non è possibile … applicare ai vizi della notificazione il regime delle sanatorie proprie degli atti processuali" (sez. trib., 21 aprile 2001 n. 5924)", richiamato a fondamento della stessa, invero, è stato specificamente confutato dalla stessa sentenza delle sezioni unite ("5 ottobre 2004 n. 19854") della quale la ricorrente ha considerato solo l’affermazione per la quale "in materia tributaria la notificazione … costituisce un elemento essenziale della fattispecie" (di tal che "dall’esercizio del diritto di difesa del contribuente mediante proposizione del ricorso non può mai derivare la convalida … di un atto imperfetto, di per sè inidoneo ad evitare la decadenza, perchè notificato oltre il termine di quest’ultima"): quelle sezioni, infatti, hanno ribadito "l’applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell’atto la cui notificazione sia affetta da nullità" (in quanto "il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell’alto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa", di tal che "lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento"), sol precisando ("a diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi") che, non potendo "dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso … mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto", "la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza".

Tanto, intuitivamente, esclude (anche perchè non altrimenti motivata) pure la denunziata "violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2".

Un vulnus all’"esercizio del diritto di difesa del contribuente", poi ed infine, come già ritenuto da questa sezione sentenza 3 agosto 2007 n. 17134, in "controversia riguardante la applicazione dell’ICI", nella quale si è specificato che "si ha violazione dei diritti della difesa quando più atti con più destinatari vengono inclusi in un unico plico perchè anche quando l’indirizzo sia unico è ragionevole temere (Cass. 27 febbraio 2004 n. 3990) che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari", "non è neppur prospettabile" quando, ivi come qui, "il destinatario" di più "avvisi di accertamento diversi", contenuti in un unico plico raccomandato, "è uno solo" (cfr., altresì, Cass., 2^, 31 marzo 2006 n. 7631 la quale, in tema di notificazione della sentenza, ha ritenuto valida la notifica effettuata al procuratore costituito per più parti mediante la spedizione di un unico plico contenente all’interno tante copie della sentenza quante sono le parti rappresentate essendo unico destinatario della stessa il procuratore costituito).

L’unicità del plico contenente più atti impositivi, poi ed inoltre, non impedisce in alcun modo la "ripartita instaurazione di un regolare contraddittorio" per ciascun atto perchè non ostacola, nè giuridicamente nè di fatto, il potere del contribuente ove non sussistano i presupposti delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., un., 16 febbraio 2009 n. 3692 nonchè Cass., trib.: 30 aprile 2010 n. 10578 e 27 ottobre 2010 n. 21955) per l’ammissibilità di un ricorso cumulativo di impugnare separatamente ciascun atto (come di impugnarne solo alcuni).

C. La complessiva doglianza svolta nel terzo motivo di ricorso – nel quale, nella sostanza, si sostiene (a) che l’ente impositore era tenuto ad applicare il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8 (per il quale: "l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni"; "l’inagibilità o inabitabilità è accertata dati ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione", con la specificazione che "in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente") perchè a conoscenza dello "stato di inagibilità e di inutilizzabilità dell’immobile" e (b) che "la indicata norma" non "impone sempre di presentare la dichiarazione sostitutiva" -, di poi, non affronta (e, quindi, non infirma) il preliminare punto giuridico su cui il giudice di appello ha fondato la sua decisione, quale agevolmente individuabile nelle affermazioni dello stesso secondo le quali la contribuente "avrebbe dovuto presentare apposita dichiarazione, rimandando semmai, per la documentazione idonea a provare l’inagibilità, quella già presentata al Comune per ottenere l’autorizzazione ad effettuare la ristrutturazione" perchè è ""sempre onere del contribuente che intende avvalersi di una agevolazione o pretenda di aver diritto ad un rimborso, farne richiesta all’ufficio competente, salvo che le disposizioni non prevedano … un intervento d’ufficio, come non è nel caso": la Commissione Tributaria Regionale, quindi, ha disatteso la richiesta in quanto ha ritenuto, in diritto, che la contribuente, per poter fruire della "riduzione" dell’imposta prevista dalla norma è obbligata ("avrebbe dovuto", essendo ""sempre onere del contribuente che intende avvalersi di una agevolazione o pretenda di aver diritto ad un rimborso, farne richiesta all’ufficio competente …") a "presentare apposita dichiarazione", atto ("dichiarazione") nel caso pacificamente mancante.

Il fatto che il Comune avesse rilasciato la "concessione edilizia 29 dicembre 1999 n. 1211/C" e che allo stesso ente fossero stati presentati "la denunzia di inizio dei lavori 11-14 dicembre 2000" nonchè il "previo atto d’obbligo del 21 dicembre 1999" – intuitivamente del tutto diverso da quello "lo stesso Comune aveva revocato la licenza per l’esercizio della sala cinematografica per inagibililà dell’immobile"; "notoriamente la sala non era stata più utilizzata (p. 1 della sentenza impugnata)" considerato nella sentenza 12 settembre 2008 n. 23531 di questa sezione -, peraltro e comunque, da sè solo, non è idoneo a determinare il sorgere del diritto del contribuente e del correlativo obbligo del Comune ad applicare la riduzione dell’"imposta … del 50 per cento" prevista dell’art. 8, comma 1, detto in quanto (attesa la carenza di qualsivoglia migliore e/o ulteriore specificazione fattuale favorevole riferita alla concreta situazione dei luoghi: art. 366 c.p.c.) dal mero rilascio di una "concessione edilizia" e dalla sola presentazione della "denunzia di inizio dei lavori" nonchè del "previo atto d’obbligo" non discende affatto, come conseguenza necessaria, la inagibilità e/o la inabitabilità del compendio immobiliare interessato ai lavori oggetto di concessione e, quindi, non importa la indefettibile (prova della) sua totale ed assoluta inutilizzabilità "di fatto".

D. Gli ulteriori due motivi di ricorso vanno scrutinati congiuntamente; gli stessi, con le precisazioni in appresso esposte, risultano fondati.

D.1. In premessa – ricordato che la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di "avvisi di accertamento ICI … per gli anni 1999, 2000 e 2001" – va evidenziato che per la Commissione Tributaria Regionale (il cui afferente accertamento fattuale non risulta contestato) "la società risultava proprietaria di numerose unità immobiliari con varie destinazioni d’uso, alcune delle quali sottoposte a ristrutturazione fin dagli anni 1988/1989 con fusione di particene catastali e variazioni della destinazione d’uso che avevano portato alla loro classificazione in D/2 ed all’attribuzione di una nuova rendita catastale successivamente inserita negli atti catastali … soltanto nel novembre 2001".

D.2. In base all’univoco disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D …, interamente posseduti da imprese", i "criteri" ivi previsti sono utilizzabili soltanto fino a quando quei "fabbricati" non siano "iscritti in catasto" e sempre che gli stessi siano "distintamente contabilizzati", ovverosia "contabilizzati" separatamente (in modo, cioè, che il valore contabile di ognuno sia differenziato da quello di qualsiasi altro) per ciascuna unità dello stesso "gruppo catastale D" e/o di gruppi catastali diversi.

Nella logica e nella finalità della norma, la mancanza di iscrizione "in catasto" nonchè la contabilizzazione distinta dei "fabbricati classificabili nel gruppo catastale D …. interamente posseduti da imprese" costituiscono evidente elementi indefettibili (condicio sine qua non) per il ricorso (da parte di entrambe le parti del rapporto tributario concernente l’imposta comunale su siffatti "fabbricati") al criterio di determinazione della base imponibile (ai fini ICI) definito "di libro" (o, pure, "metodo contabile") attesa anche la valenza (per così dire) di chiusura del sistema perseguita dal comma 4 abrogato dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 173, lett. a), finchè in vigore, del medesimo art. 5 il quale prescrive che "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti" : ì "fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3" considerati dalla norma, all’evidenza, sono sia quelli non " interamente posseduti da imprese" sia quelli che, pur se "interamente posseduti da imprese", non siano (come nel caso) "distintamente contabilizzati", perchè nessuna di tali due specie è riconducibile a quella dei "fabbricati … indicati nel comma 3".

Dai rilievi che precedono discende che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto "legittimo" il "criterio di calcolo" ("dal bilancio della società per il 1998 … alla voce rimanenze è riportato l’importo di L. 100 miliardi che … comprende l’immobile sito in Via (OMISSIS) angolo Via Sicilia ed è adeguato ai valori di stima formulato in occasione del piano di sistemazione dell’indebitamento del Gruppo Della Valle": "questo valore … è stato utilizzato per il calcolo dell’imposta dopo aver da esso detratto la somma delle rendite catastali rilevate per le 30 unità immobiliari che non erano entrate a far parte dell’immobile classificabile in D/2") "utilizzato dal Comune per la determinazione dell’imposta con riguardo all’insieme delle unità immobiliari sottoposte a ristrutturazione ed accorpate in una unica unità con destinazione di uso diversa da quella a cui erano destinate in precedenza le singole unità".

Il concreto criterio di determinazione della base imponibile dell’immobile (o del complesso immobiliare) in questione adottato nel caso dal Comune (ritenuto legittimo dal giudice del merito), peraltro e comunque, si rivela del tutto illogico perchè l’operazione di sottrazione oggetto di quel criterio ha coinvolto entità aritmetiche ("valori di stima … in occasione del piano di sistemazione dell’indebitamento del Gruppo Della Valle", quale minuendo; "somma delle rendite catastali … per le 30 unita immobiliari che non erano entrate a far parte dell’immobile classificabile in D/2", quale sottraendo) evidentemente in nulla omogenee (sulla prima delle quali, peraltro, non si è neppure accertato il rispetto dei "criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, art. 7, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, applicando i … coefficienti", unici utilizzabili ai sensi del quarto comma della norma) e, quindi, del tutto inidonee a rappresentare un valore contabile certo, l’unico considerato dal legislatore, da prendere a base, quand’anche de residuo, per la determinazione dell’imposta.

D.3. Sul dilemma del giudice di appello – "le rendite catastali relative alle singole unità immobiliari" erano state "determinate con riferimento ad immobili e a destinazioni d’uso non rispondenti alla realtà" e "la rendita successivamente iscritta ancora non corrispondeva alla realtà dell’edificio … che ingloba ulteriori unità" -, erroneamente risolto nei sensi testè esaminati (avendo ritenuto che "il Comune non aveva altro strumento che quello indicato nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3… non esistendo in atti la rendita determinata per la nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione"), va richiamato e ribadito il principio affermato (in conformità a "quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933") dalle sezioni unite (sentenze 9 febbraio 2011 n. 3160-3161 nonchè 15 febbraio 2011 nn. 3666-3668, a risoluzione di specifico "contrasto", e, in seguito, ex multis, da Cass., trib.: 30 settembre 2011 n. 20033; 5 luglio 2011 n. 14773) specificamente "in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati", secondo cui, avendo "il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3,… previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata" dal contribuente, questi, "dal momento in cui fa la richiesta" detta, "pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile", "diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge".

Da tale principio discende,, da un lato, lf erroneità dell’applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile ICI, del "metodo contabile" una volta che (e dal momento in cui) il contribuente abbia formulato all’ufficio competente una "richiesta di attribuzione della rendita" e, dall’altro, la precarietà, dopo tale "richiesta", dell’applicazione di un qualsivoglia criterio di calcolo dell’imposta diverso da quello "catastale": nelle medesime decisioni, infatti, le sezioni unite – precisato che l’inciso "sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione" della L. 21 novembre 2000 n. 342, art. 74, comma 1, per il quale "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita" va inteso nel senso che "la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia" ("indica", cioè, "inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata") "ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" – hanno chiarito (con ciò fornendo l’interpretazione corretta anche della norma di cui all’art. 74 detto, opposta a quella sostenuta dalla contribuente nei propri atti difensivi) che "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti la determinazione della "base imponibile ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa".

Per gli esposti principi risulta giuridicamente errato anche affermare che "il Comune non aveva altro strumento che quello indicato nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 comma 3… non esistendo in atti la rendita determinata per la nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione": l’inesistenza "In atti" di una "rendita", infatti, non esclude che giuridicamente debba applicarsi (e nei limiti in cui sia definitiva) la rendita già richiesta ma solo successivamente attribuita a ogni "unità immobiliare" come (dal momento della richiesta o di accertamento di intervenuta variazione della consistenza immobiliare influente sulla sua classificazione catastale e sulla conseguente rendita attribuibile) alla "nuova e diversa unità immobiliare derivante dalla ristrutturazione".

D.4. Le osservazioni fin qui svolte evidenziano l’erroneità della decisione gravata sul punto per cui la stessa deve essere aderentemente cassata.

E. La sesta doglianza ("base imponibile" per gli "interventi di ristrutturazione edilizia") è inanimissibile: della questione posta con la censura, infatti, non vi è traccia nella "sentenza impugnata" (la ricorrente adduce che la decisione "non ha dato il benchè minimo riscontro" al "rilievo di censura alla sentenza di primo grado, laddove si era fatta notare la violazione pure del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6").

In tale contesto, come noto, è necessario denunziare non un vizio sussumibile nella fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 5, ma unicamente in quella del n. 4 della stessa norma (nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c. per violazione del principio posto dall’art. 112 c.p.c. attesa la mancata pronuncia su quel punto):

"l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza", infatti (Cass., 2^, 18 maggio 2011 n. 10921, che richiama "Cass. 22 novembre 2006 n. 24856, 14 febbraio 2006 n. 3190, 19 maggio 2006 n. 11844, 27gennaio 2006 n. 1755, magia 24 giugno 2002 n. 9159, 11 gennaio 2002 n. 317, 27 settembre 2000 n. 12790, 28 agosto 2000 n. 11260, 10 aprile 2000 n. 4496, 6 novembre 1999 n. 12366"), "dev’essere … fatta valere …

esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5".

p. 4.2. Sul provvedimento di iscrizione di ipoteca.

Delle censure afferenti tale provvedimento deve essere accolta (nei limiti in appresso precisati) solo quella formulata con il settimo motivo di ricorso; l’esame dell’ottava risulta assorbito da tale accoglimento; la nona (ultima) va respinta.

A. L’"iscrizione di ipoteca" in esame, come noto, è regolata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, il cui comma 1 (nel testo modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001 n. 193 art. 1) dispone: "decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede".

A.1. Dalla piana lettura della norma si ricava che "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati" unicamente se è "decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1", ovverosia soltanto "quando", come dice la norma richiamata, "è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento …" l’inutile "decorso" del "termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", quindi, costituisce condizione sufficiente ma anche necessaria ed indefettibile perchè il concessionario della riscossione possa procedere (nel concorso delle altre condizioni richieste dal medesimo art. 77) ad "iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati"; di converso, gli "immobili" del "debitore" e dei "coobbligati" sono assoggettabili alla misura cautelare (prodroma anche alla loro eventuale successiva espropriazione forzata) quante volte nessuno dei soggetti passivi provveda ad estinguere l’obbligazione oggetto del "ruolo" nel "termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento".

Il concreto accertamento dell’effettivo inutile "decorso" del "termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", quindi, inerisce al "fatto giuridico" indispensabile per il sorgere del potere di iscrivere l’i-poteca in questione; lo stesso, inoltre, non può essere desunto dalla circostanza che il contribuente abbia comunque impugnato la cartella perchè, come precisato dalle sezioni unite nella già richiamata sentenza 5 ottobre 2004 n. 19854, "dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto" (peraltro "di per sè inidoneo ad evitare la decadenza"), quindi la "convalida" di una decorrenza del termine da epoca anteriore a quella dell’"esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso".

A.2. Dalla funzione centrale rivestita, ai fini del corretto decorso del "termine" considerato dalla norma, l’accertamento della regolarità della notifica della cartella di pagamento si ricava che siffatta accertamento inerisce alla verifica della concreta sussistenza di un presupposti di fatto indefettibile.

In ordine al riscontro della regolarità della notifica di un atto ad una "persona giuridica" (le cui modalità sono dettate dall’art. 145 c.p.c., comma 1) va ribadito Cass. (ord.): 6^ (sottos. 1^), 13 settembre 2011 n. 18762; trib., 12 gennaio 2011 n. 613; 3^, 21 settembre 2010 n. 19986, tra le recenti che il ricorso alle "modalità di cui all’art. 140" ("art. 143") c.p.c. è legittimo soltanto per la "notificazione" ("a norma degli artt. 138, 139 e 141") dell’atto "alla persona fisica che rappresenta l’ente", alle cui modalità, però, giusta l’art. 145, comma 3 detto, può e deve farsi ricorso unicamente quando non sia stato possibile eseguire "prioritariamente" la "notificazione" nelle forme regolate dal detto primo comma per il cui testo originario, applicabile alla specie, ratione temporis, (a) "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa"; (b) "la notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale").

In base a tanto, avendo, peraltro, anche la s.p.a. EQUITALIA GERIT osservato essere "la stessa ricorrente … ad affermare "in effetti si è rilevato che la cartella di pagamento era stata notificata per irreperibilità in data 1 giugno 2006; ma veniva prodotta copia dell’avviso di ricevimento … in cui si leggeva: in via (OMISSIS), stabile disabitato ed in ristrutturazione società sconosciuta 1 giugno 2006 ed ancora G Vico 1 società sconosciuta dichiara portiere 4 marzo 2005", la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto essendo del tutto insufficiente il mero riscontro, unico compiuto dal giudice del merito, dell’avvenuta notifica della cartella "ex art. 140 c.p.c." senza la previa, indispensabile verifica della ritualità del ricorso a tale forma di notificazione, anche quanto al concreto riscontro dell’adozione della stessa nei confronti della "persona fisica che rappresenta l’ente" e non già dell’ente rappresentato.

A.3. Il punto di doglianza con cui la contribuente assume che la concessionaria della riscossione avrebbe dovuto dare (altresì) la "prova … anche della contestuale notifica del documento attestante la trascrizione ipotecaria, contenenti le motivazioni fondanti l’adozione di tale garanzia reale" è inammissibile perchè nuovo:

nella sentenza impugnata, infatti, non vi è traccia della sottoposizione della relativa questione al giudice del merito nè in ordine alla stessa la ricorrente denunzia, come altrimenti necessario (giusta quanto osservato al punto E. del p. 4.1., che precede), l’eventuale vizio di omessa pronuncia (violazione dell’art. 112 c.p.c.).

Val qui appena considerare che solo con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. u bis, (convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106) è stato aggiunto (con ovvia valenza dalla data di entrata in vigore della novella) al medesimo art. 77, il comma "2 bis" per il quale "l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1": nessun adempimento del genere era, di contro, previsto e/o desumibile (comunque, quindi, esigibile) dalla anteriore regolamentazione dell’istituto in esame.

B. Lo scrutinio dell’ottavo motivo ("violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in combinato con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 19, comma 1, e 22, comma 1") è reso inutile dalla verificata fondatezza della doglianza precedente: la censura relativa, infatti, è stata espressamente formulata solo "nella ipotesi", che non si è realizzata, "in cui fosse corretto …

ritenere perfezionata la … notifica per irreperibilità".

C. L’ultima doglianza ("violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32") è inammissibile perchè non investe la vera e propria ratio decidendi della sentenza di appello sul punto: la Commissione Tributaria Regionale, infatti, come riportato, ha scritto che "con ordinanza istruttoria n. 43 del 6 novembre 2008 il Presidente …

invita le parti a produrre una serie di documenti necessari per giungere ad una decisione" per cui il deposito dei documenti contestati ("26 marzo 2009 … la copia della relata di notifica della cartella di pagamento"; "avviso di ricevimento della raccomandata contenente gli avvisi di accertamento … 16 marzo 2009") è chiaramente avvenuto in esecuzione di detto "invito" (" " invita le parli a produrre").

Il giudice a quo (precisamente: "Il Presidente"), quindi, come reso certo dall’inciso "produrre … documenti necessari per giungere ad una decisione", ha univocamente esercitato il potere di cui al D.Lgs. n. 54 6 del 1992, art. 58, comma 1, (per il quale "il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione") -del cui disposto, però, non viene neppure adombrata la violazione -, donde la irrilevanza (per non inerenza alla fattispecie) della diversa norma contenuta nell’art. 32 del medesimo provvedimento legislativo ("le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’art. 24, comma 1" -, "fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti" e "nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio"), del quale, quindi, è stata inutilmente denunziata la violazione.

p. 5. Provvedimenti conclusivi.

In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata per le ragioni suindicate e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, va, rinviata a sezione diversa della stessa Commissione Tributaria Regionale che ha emesso la pronuncia annullata affinchè – tenuto conto del fatto (ormai definitivamente accertato) che l’immobile di cat. "D" non era "distintamente contabilizzato" -.

(1) determini la base imponibile (e, quindi, l’imposta effettivamente dovuta) in riferimento alla rendita catastale (anche se successivamente attribuita) da ritenere comunque vigente per gli anni in questione, siccome relative ad anteriori denunzie di variazioni (con eventuale rilevanza, sulle sanzioni e sugli interessi, di quanto disposto all’uopo dalla L n. 348 del 2000, art. 74);

(2) verifichi se, ai fini del sorgere del potere di iscrivere ipoteca per effetto dell’inutile "decorso" del "termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1" il procedimento notificatorio della cartella ex art. 140 c.p.c. sia stato preceduto da quello (indispensabile) infruttuoso ex art. 145 c.p.c., e (3) provveda anche a regolare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto, il quinto ed il settimo motivo di ricorso; rigetta tutti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2011) 14-12-2011, n. 46492 Misure cautelari Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Sassari, con ordinanza resa il 13.06.2011, confermava l’ordinanza emessa dal giudice monocratico presso il medesimo Tribunale il 17.05.2011, con la quale, convalidato l’arresto in flagranza di reato, era stata applicata nei confronti di E.E. la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alla detenzione di 219 grammi di eroina, custoditi all’interno di 16 ovuli che l’indagato aveva ingerito.

Il Collegio rilevava che la difesa non aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che le doglianze riguardavano la scelta, effettuata dal primo giudice, di applicare la estrema misura di cautela. Il Tribunale evidenziava che il fatto in addebito, per le modalità e circostanze di realizzazione, e per la quantità e qualità della droga detenuta, risultava assai grave.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione E.E., deducendo l’inosservanza degli artt. 273 e 275 cod. proc. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7; ed il vizio motivazionale.

La parte deduce primieramente il travisamento del fatto, atteso che la difesa, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, in sede di discussione aveva contestato la sussistenza dei gravi indizi, chiedendo che il fatto venisse sussunto nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 7, cit.. Osserva il ricorrente che il Tribunale ha errato nel ritenere che l’indagato non" avesse indicato il nome del soggetto che gli aveva fornito la droga, atteso che dal verbale di interrogatorio risulta che il prevenuto ebbe a riferire detta circostanza. E ritiene che le indicazioni offerte da E. in sede di interrogatorio, circa i propri spostamenti precedenti e successivi alla consegna della droga, e circa il fatto che all’arrivo ad (OMISSIS) sarebbe stato contattato telefonicamente dai correi per il ritiro della droga, integrino l’attività di ausilio per l’immediato proseguo delle indagini, rilevante ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7. Il ricorrente assume che la corretta qualificazione giuridica del fatto renderebbe inapplicabile la custodia cautelare, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 2.

Con il secondo motivo l’esponente deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

La parte ritiene che il Tribunale non abbia chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che unica misura adeguata al contenimento delle esigenze cautelari fosse quella carceraria. Rileva che la documentazione prodotta dalla difesa dimostra che E. svolge stabilmente l’attività di badante; e considera che l’accertamento di ulteriori elementi relativi alle modalità di svolgimento della misura degli arresti domiciliari doveva essere svolto dai giudici, mediante la polizia giudiziaria.

Infine, la parte ritiene che l’affermazione contenuta nella ordinanza impugnata, circa l’incapacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni della gradata misura richiesta, sia priva di motivazione; tenuto anche conto dello stato di incensuratezza.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Come noto, secondo giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4 25/5/95, n. 2146, Rv.

201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, ne1 l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazone delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23/3/95, n. 1769, Rv. 201177).

3.2 Ciò posto, si rileva che il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza oggi impugnata, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e che la motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti risulta congrua e priva di fratture logiche rilevabili in questa sede di legittimità. Ed invero, il Tribunale del Riesame ha considerato che l’episodio delittuoso in esame denotava imprescindibili legami del prevenuto con persone dedite al traffico di stupefacenti, quantomeno di dimensione nazionale, atteso che E., residente in provincia di (OMISSIS), si era recato a (OMISSIS) per prendere in consegna la droga – ingoiando 16 ovuli contenenti eroina – per poi recarsi ad (OMISSIS), ove era stato arrestato. Il Tribunale ha pure conferentemente rilevato che l’assegnazione dell’incarico di corriere ovulatore implica che il soggetto prescelto sia stato attentamente valutato dai trafficanti, i quali decidono di affidare il trasferimento di una partita di droga, con le riferite modalità, solo ad un soggetto ritenuto a ciò idoneo. Si osserva che il Tribunale ha inoltre effettuato una complessiva valutazione del comportamento tenuto dall’indagato, sottolineando che le informazioni rese da E. – il quale aveva riferito di essere stato ingaggiato da persona sconosciuta per svolgere il ruolo di corriere della partita di droga, senza fornire indicazioni sul soggetti che lo attendevano a Sassari per il ritiro dello stupefacente – portavano ad escludere allo stato l’applicabilità della invocata attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.

Tali considerazioni hanno indotto il Collegio a rilevare – nonostante lo stato di incensuratezza dell’indagato – la sussistenza di un attuale pericolo di attività recidivante specifica; e che si imponeva, in ragione dei contatti intercorrenti tra l’indagato e soggetti criminali di spessore, l’applicazione della custodia carceraria. Il Tribunale ha in particolare osservato che la invocata misura degli arresti domiciliari non risultava adeguata, alla luce delle scarne informazioni sul conto del prevenuto, non apparendo adeguatamente documentato lo svolgimento dell’attività lavorativa come collaboratore familiare; ed ha rilevato che neppure erano state fornite informazioni su coloro che occupano l’alloggio indicato per l’esecuzione della misura. Trattasi di rilievi del tutto legittimi, giacchè concernono il contesto abitativo indicato dalla medesima parte, per l’esecuzione della misura gradata. Si osserva, infine, che il Tribunale del riesame ha rilevato che non era neppure formulabile una prognosi positiva, sulla capacità del prevenuto di rispettare le prescrizioni della misura autocustodiale, alla luce delle considerazioni sopra svolte, in ordine alle frequentazioni intrattenute dall’indagato presso il luogo di residenza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-01-2013) 13-03-2013, n. 11843

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che N.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione parziale emesso de plano il 2 dicembre 2010 dal Gip del tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e art. 627 cod. pen. nel procedimento a carico di L.G. e C. O., lamentando l’omessa avviso della richiesta di archiviazione nonostante in sede di denuncia querela avesse chiesto di essere avvisata della richiesta del PM ex art. 408 cod. proc. pen.;

che dagli esami degli atti (fl. 6) risulta la affermata volontà di essere avvisata;

considerato che l’attuale ricorrente aveva il diritto di essere avvisata quale persona offesa del reato edilizio commesso dai vicini (Sez. 3, 21.10.2009, n. 45295, Vespa, m. 245270; Sez. 5, 11.4.2000, n. 5613, Toscano, m. 216115);

che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, violando il diritto al contraddittorio, determina la nullità del decreto di archiviazione, emesso "de plano", che può essere fatta valere con ricorso per cassazione, ex art. 127 c.p.p., comma 5, il cui termine decorre dalla data di effettiva conoscenza del decreto di archiviazione. (Nella specie, dal momento in cui la persona offesa ha preso visione della certificazione rilasciatale dalla segreteria della Procura della Repubblica) (Sez. 2, 26.11.2010, n. 44391, Candido, m. 248897; Sez. 5, 30.11.2010, n. 5139/11, Cappellotto, m. 249694; Sez. 5, 26.11.2008, n. 17201/09, Giannino, m. 243594);

che spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurre e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta se la tardività non risulta dagli atti) (Sez. 3, 13.5.2010, n. 24063, 5, m. 247795);

che pertanto il decreto di archiviazione deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al PM perchè proceda alla notifica di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al PM presso il tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.