Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2012, n. 1021

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel (OMISSIS) Z.G., croupier presso il Casinò di (OMISSIS), è stato assoggettato a procedimento penale per irregolarità commesse nell’esercizio delle sue mansioni. Nel 1983, a seguito della prima sentenza penale di condanna, è stato licenziato ed ha impugnato in sede civile il licenziamento.

Esperiti tutti i gradi dei due giudizi, penale e civile, con sentenza 19 novembre 1990 n. 975 il Tribunale civile di Padova ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando il Comune a reintegrare il croupier nel posto di lavoro ed a pagargli le retribuzioni arretrate.

Intimatogli altro licenziamento, nel 1992 la controversia fra lo Z. ed il Comune è stata transatta, nel senso che il lavoratore ha rinunciato alla riassunzione ed il Comune di Venezia ha pagato a saldo e stralcio di ogni sua spettanza la somma di L. 530.0000.000.

Con atto di citazione in data 31.3.1998 lo Z. ha convenuto davanti al Tribunale di Venezia il Comitato Punto Mancia presso il Casinò di (OMISSIS) e 108 croupier addetti allo stesso, chiedendone la condanna a corrispondergli le quote delle mance a lui spettanti, in forza del contratto collettivo 1 gennaio 1975 e del regolamento allegato. L’atto di citazione non è stato notificato ad alcuno dei 108 croupier ivi menzionati, mentre la notificazione al Comitato è stata chiesta "in persona del rappresentante legale pro tempore".

Sono intervenuti volontariamente nel giudizio due croupier, V. M. e M.F. ed hanno eccepito la nullità della chiamata in giudizio del Comitato Punto Mancia, assumendo che non esiste un’associazione di tal genere e che comunque essa non è stata identificata dall’attore, tramite l’indicazione della persona abilitata a rappresentarla. Ha poi chiesto il rigetto delle domande.

Su richiesta dell’attore il giudice istruttore ha assegnando termine "per le notifiche" e l’attore ha notificato l’atto di citazione solo a sedici dei 108 croupier a cui l’atto era indirizzato.

Si sono costituiti solo alcuni dei convenuti, eccependo l’estinzione del giudizio, per l’omessa citazione degli altri soggetti indicati.

Con sentenza n. 1521 del 2002 il Tribunale di Venezia ha dichiarato nulla la citazione in giudizio del Comitato Punto Mancia; ha respinto le eccezioni di estinzione e tutte le domande dell’attore.

Proposto appello dallo Z., hanno resistito all’impugnazione Pe.Ri. e gli altri soggetti indicati in epigrafe.

Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Venezia ha dichiarato l’inesistenza del giudizio nei confronti del Comitato Punto Mancia; quanto ai croupier menzionati nell’atto di citazione come destinatari della domanda di pagamento, ha ritenuto che il rapporto processuale sia stato instaurato solo nei confronti del M., che si è spontaneamente costituito nonostante la mancata notificazione dell’atto di citazione; ha dichiarato nulla l’ordinanza con cui il Tribunale ha concesso termine per la notifica agli altri soggetti indicati come convenuti dell’atto di citazione originariamente non notificato, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell’appellante le spese processuali sostenute dal Pe. e dagli altri appellati che si sono costituiti. Lo Z. propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Pe.Ri., proponendo a sua volta tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Resistono con altro controricorso e con due motivi di ricorso incidentale condizionato G.A., Pi.Gi. e gli altri intimati indicati in epigrafe.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, quanto al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inesistente il Comitato Punto Mancia, richiamando il doc. 2 non meglio specificato, che certificherebbe una tale esistenza.

3.1.- Il motivo è inammissibile perchè generico e non autosufficiente.

Il ricorrente non indica quali siano le norme di legge che la sentenza impugnata avrebbe disatteso, nè per quali aspetti la motivazione sarebbe viziata.

Non specifica quale sia il contenuto del doc. 2 e per quali ragioni esso dimostrerebbe l’esistenza del Comitato.

Svolge poi una serie di irrilevanti rilievi in ordine alla validità della notificazione dell’atto di citazione, trascurando di considerare che il tema controverso non è l’irregolarità della notificazione, bensì la mancata identificazione del soggetto evocato in giudizio, tramite l’indicazione della sua precisa identità, della sua sede e dei soggetti legittimati a rappresentarlo.

Se è pur vero che la giurisprudenza ha affermato che è indispensabile l’indicazione dell’organo che ha il compito di rappresentare un ente di fatto, pur se non sia indicata la persona fisica che ne svolga le funzioni, nella specie non risulta essere stato indicato neppure l’organo o l’ufficio.

In ogni caso il suddetto principio è stato affermato con riferimento ai casi in cui l’esistenza dell’ente risulti comunque dimostrata (Cass. civ. 10 giugno 1982 n. 3494): circostanza che nella specie la Corte di appello ha escluso, senza che il ricorrente specifichi perchè sarebbe incorsa in errore e da quali dati, documenti o circostanze risulterebbe il contrario.

Solo nella memoria illustrativa egli richiama il fatto che la notificazione dell’atto di citazione al Comitato si sarebbe perfezionata, tanto che due componenti del Comitato ( V. e M.) si sono costituiti in giudizio ed il fatto che è stato prodotto in giudizio un Regolamento del Comitato Punto Mance.

Non indica però da che cosa risulti che la notificazione si è perfezionata, considerato che il Comitato non si è costituito in giudizio; che i suddetti asseriti componenti risultano costituiti in proprio e non in nome e per conto del Comitato; che non risulta quando e come sia stato prodotto in giudizio il suddetto Regolamento, come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli atti di causa, nè quale ne sia il contenuto, per la parte che interessa al fine di identificare l’ente.

Per questi aspetti il ricorso è inammissibile perchè non autosufficiente.

4.- Con il secondo ed il terzo motivo ancora il ricorrente denuncia violazione di norme di legge (non meglio identificate) ed "omessa contraddittoria motivazione", nella parte in cui la sentenza impugnata ha dichiarato nulla l’ordinanza che gli concedeva termine per rinnovare la notificazione della citazione (secondo motivo) ed ha respinto la sua domanda di pagamento di quota delle mance (terzo motivo).

5.- Anche questi motivi sono inammissibili perchè generici. Il ricorrente non indica quali siano le norme o i principi di diritto che ritiene violati e quali siano i capi in cui la sentenza impugnata sarebbe contraddittoriamente motivata. Non prende in esame le ragioni addotte dalla Corte di appello a supporto della sua decisione e non le controbatte con adeguate argomentazioni, limitandosi a ribadire apoditticamente le sue tesi difensive.

La sentenza impugnata risulta, al contrario, sorretta da ampia, logica e circostanziata motivazione, e non appare censurabile sotto alcun profilo.

Essa ha rilevato che il ricorrente non ha dimostrato quale sia il contratto collettivo che dovrebbe regolare il suo diritto alla percezione delle mance, nè se esso sia vincolante nei confronti dell’unico soggetto rispetto al quale è stato correttamente instaurato il rapporto processuale. Ha soggiunto che il diritto alla corresponsione delle mance è collegato alla prosecuzione del rapporto di lavoro, mentre lo Z. ha rinunciato alla riassunzione in cambio di cospicua somma di denaro, tramite la transazione intercorsa con il Comune.

La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui la rinuncia riguarderebbe solo il futuro e non il passato, risulta dedotta per la prima volta in questa sede ed è pertanto inammissibile, anche per difetto di autosufficienza, poichè il ricorrente non ha richiamato nè riprodotto nel ricorso gli estremi dell’accordo transattivo al quale fa riferimento.

6.- Il ricorso deve essere rigettato.

7.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per onorari, in favore di Pe., ed in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.500,00 per onorari, in favore degli altri intimati; in entrambi i casi oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-02-2012, n. 3029 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza n. 1831 del 28 dicembre 2006, la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da Poste italiane spa, nei confronti di R.M., in ordine alla sentenza del Tribunale di Paola che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo 2 ottobre 2000-31 gennaio 2001, con la condanna della suddetta società alla riammissione in servizio del R..

2. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Poste italiane spa, prospettando otto motivi di impugnazione.

3. L’intimato non ha svolto difese.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale, nell’insistere nelle conclusioni già rassegnate, ha chiesto, anche in riferimento alla L. n. 183 del 2010, art. 32, che al presente giudizio fosse riunito il successivo giudizio r.g. n. 20178 del 2011, relativo alla sentenza n. 951 del 2010 della Corte d’Appello di Catanzaro che pronunciava sulle conseguenze economiche scaturenti dalla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a termine in questione.

Motivi della decisione

1. Non si ritiene di accogliere l’istanza di rinvio a nuovo ruolo, intesa a permettere la riunione della presente causa, avente ad oggetto la reintegrazione del lavoratore illegittimamente privato del posto di lavoro, con la causa concernente la determinazione quantitativa del danno conseguente all’illegittimo comportamento del datore.

Il rinvio nuocerebbe alla speditezza del processo, voluta dall’art. 111 Cost., comma 2, nè sussiste il pericolo di contrasto tra giudicati, che giustificherebbe l’applicazione dell’art. 274 c.p.c..

Opportuna sarebbe stata, invece, l’istanza di riunione prima che le cause fossero state fissate a ruolo.

2. Con il primo motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito, è dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Espone la ricorrente di aver prodotto all’udienza del 7 novembre 2006, una nota datata 13 maggio 2006 con la quale il lavoratore, successivamente all’operato ripristino del rapporto di lavoro, rassegnava le dimissioni dal servizio, e di aver, quindi, evidenziato l’intervenuta cessazione della materia del contendere; su tale argomentazione difensiva la Corte d’Appello aveva omesso di statuire.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Occorre osservare che è preliminare la corretta qualificazione giuridica del motivo di impugnazione. La censura, non attiene al mancato esame di un motivo di appello, sussumibile nell’ambito dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quanto all’omessa valutazione di risultanze istruttorie, basandosi l’odierna censura sull’omessa motivazione circa il valore di un documento prodotto in udienza.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (Cass., n. 15952 del 2007).

Nella specie il motivo d’impugnazione non soddisfa tali requisiti, in quanto non è trascritto, nella parte qui rilevante, il contenuto della nota, nè sono specificate le modalità dell’eccezione di cessazione della materia del contendere, tenuto conto, altresì, che la riammissione in servizio (rispetto alla quale il ricorrente deduce l’eccezione disattesa di cessazione della materia del contendere, quale principale domanda) rinviene necessario presupposto logico- giuridico nell’accoglimento della domanda di nullità del termine apposto al contratto.

3. Con il secondo motivo di ricorso, rispetto al quale è stato articolato il quesito di diritto, è prospettata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431, c.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Essa ricorrente aveva eccepito dinanzi al giudice di primo grado l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto, resa palese dalla prolungata inerzia del lavoratore. Tale eccezione era stata disattesa, e la relativa statuizione era stata impugnata in appello.

Il rigetto, sul punto, della Corte d’Appello violerebbe le suddette disposizioni.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale ha fornito una motivazione, in fatto, congrua, adeguata e priva di vizi logici, evidenziando che il solo decorso del tempo, peraltro dalla cessazione del rapporto di lavoro all’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e non alla proposizione dell’iniziativa giudiziaria, non può assurgere a fatto idoneo ad esprimere la volontà della lavoratore, poichè in tal modo si conferirebbe un significato concludente al comportamento inerte di una delle parti, successivamente alla scadenza del termine, in presenza, invece, della equivocità del significato attribuibile, sul piano giuridico, al silenzio.

Tale decisione è conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine scaduto) per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario accertare – sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze – che sia presente una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al Giudice del merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass., n. 26935 del 2008).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità del termine apposto a successivi contratti, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, è necessario accertare che sia presente una volontà chiara e certa delle parti di volere, d’accordo fra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, laddove la prova del significato e della portata di siffatte circostanze deve essere fornita dal deducente l’eccezione, in base alla regola generale sull’onere della prova (Cass. n. 17070 del 2002).

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, precisato nella individuazione degli ulteriori elementi rispetto al mero decorso del tempo che possono valere a qualificare il contegno del lavoratore, successivamente alla cessazione del rapporto, in termini solutori del rapporto e sulla valenza dello svolgimento, da parte del dipendente, di altra attività lavorativa in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro a termine in questione.

4.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni esposte nell’esaminare il primo motivo di ricorso. Il ricorrente, si limita a rinviare alla memoria in primo grado, le cui relative statuizioni non costituivano oggetto di impugnazione, ma venivano solo reiterate per relationem in appello, senza offrire, a mezzo della trascrizione e della specificazione del contenuto dei mezzi istruttori richiesti, elementi in ordine alla rilevanza e decisività degli stessi.

5. Con il quarto motivo di ricorso, in uno al quesito di diritto, è prospettata violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che l’introduzione da parte dei contraenti collettivi di nuove ipotesi di assunzioni a termine sarebbe soggetta a pretesi limiti temporali.

6. Con il quinto motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 CCNL del 26 novembre 1994, nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg..

La ricorrente deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’individuare nel 30 aprile 1998 il preteso termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997. 7. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la sentenza d’appello esposto in modo inidoneo le ragioni circa il rapporto, asseritamente sussistente, tra il contratto collettivo, l’Accordo sindacale del 25 settembre 1997 e i successivi c.d. accordi attuativi, in relazione al supposto limite temporale a cui sarebbero subordinate le assunzioni a termine effettuate dalla società. 8. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato, una volta esclusa dalla Corte d’Appello la riconducibilità della fattispecie alla L. n. 56 del 1987, art. 23, nella alternativa possibilità di riconduzione della previsione ad una delle ipotesi di legittima apposizione del termine di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1. 9. Con l’ottavo motivo di ricorso, in ordine al quale è stato articolato il quesito di diritto, è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. c), degli artt. 1362 e 1363 c.c. ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Ad avviso della ricorrente, la L. n. 230 del 1962, art. 1, non impone che la ragione legittimante l’assunzione a termine debba letteralmente riprodurre una di quelle normativamente individuate, occorrendo, invece, operare una verifica in concreto, attraverso una ricostruzione del significato letterale e complessivo delle espressioni utilizzate dalle parti.

10. Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo ed l’ottavo motivo di ricorso, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, riguardando, sotto diversi profili, la disciplina giuridica del contratto a termine in questione.

11. Gli stessi non sono fondati.

La Corte d’Appello, con motivazione congrua e logica conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, ha ritenuto illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro in esame, stipulato per il periodo 2 ottobre 2000/31 gennaio 2011, in quanto, in ragione della giurisprudenza di legittimità in materia, era priva di giustificazione l’apposizione del termine, sempre dichiaratamente finalizzato a sopperire a esigenze eccezionali, atteso che oltre la data del 30 aprile 1998 (prorogata di un mese in relazione al periodo delle ferie) cessava l’efficacia della disposizione contrattuale che consentiva l’apposizione di un termine, formalmente ed anche sostanzialmente, atteso che le parti sociali, evidentemente, valutando le esigenze eccezionali della società, le avevano ritenute apprezzabili per quel periodo e non oltre.

Come questa Corte ha più volte affermato, per i contratti che ricadono temporalmente nella previsione di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 9, convertito nella L. n. 608 del 1996, opera la previsione che "che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato" (v. Cass., n. 13515 del 2001, Cass., n. 668 del 2002, Cass., n. 2615 del 2002).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, v. C. coSt. n. 419 del 2000), "esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e successive modifiche" (v. Cass., n. 2615 del 2002 cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al CCNL dell’11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001), tra i quali va ricompreso quello oggetto della fattispecie in esame, vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass., S.U., n. 4588 del 2006, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali, sulle necessità del mercato del lavoro, idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine (v. fra le altre Cass., n. 15981 del 2009, Cass., n. 21063 del 2008, v. anche Cass., n. 9245 del 2006, Cass. n. 4862 del 2005, Cass. n. 14011 del 2004).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass., n. 18383 del 2006, Cass., n. 7745 del 2005, Cass., n. 2866 del 2004), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, della legge" (v., fra le altre, Cass., n. 20608 del 2007, Cass., n. 7979 del 2008).

Peraltro, tale limite temporale (del 30-4-1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 CCNL 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali v. fra le altre Cass. 2 marzo 2007 n. 4933, Cass. 7-3-2008 n. 6204, Cass. 28-3-2008 n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27-4-1998, per i contratti in scadenza al 30-4-1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass., n. 19696 del 1997).

Correttamente, in attuazione dei suddetti principi di diritto, e con congrua motivazione, la Corte d’Appello ha ritenuto che il contratto a termine, essendo stato concluso dopo il 30 aprile 1998 e prima dell’operatività del CCNL 2001, non rinveniva una valida fonte collettiva – attuativa dell’autonomia introdotta dalla delegificazione del 1987 – idonea legittimare l’assunzione a termine del R..

12. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

13. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Motivazione semplificata.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 18-11-2011, n. 9055

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 10 dicembre 2010 e depositato il successivo 14 dicembre parte ricorrente espone quanto segue:

1) che egli lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;

2) che con sentenza n. 12009 del 2008 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dai signori M. ed altri (tra cui il ricorrente) per vedersi riconoscere il diritto ad ottenere il computo delle due ore settimanali di servizio obbligatorio a fini di tredicesima mensilità, nonché ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico e di quello di buonuscita, con relativa condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto; in particolare il TAR accoglieva in parte la pretesa dei ricorrenti riconoscendo il loro diritto ad ottenere il computo delle due ore di servizio straordinario obbligatorio a decorrere dal 31 dicembre 1995 nella base pensionabile e sulla base di calcolo della buonuscita.

Espone altresì di avere notificato nel secondo semestre del 2010, come risultante in atti, apposita diffida affinché l’Amministrazione eseguisse la sentenza in epigrafe, posto che questa è passata in giudicato, atteso il decorso dei termini di impugnazione previsti per legge senza che la parte soccombente proponesse appello.

Conclude chiedendo pertanto che sia dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione della Giustizia di portare ad esecuzione la prefata sentenza, in base alla quale è stato riconosciuto il diritto nei confronti dei destinatari e dei quali fa parte, ad ottenere la determinazione della base pensionabile e della base di calcolo dell’indennità di buonuscita ricomprendendovi anche le due ore di lavoro obbligatorie e settimanali già previste dall’art. 12, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 a decorrere dal 31 dicembre 1995, oppure che sia nominato un commissario ad acta come per legge.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio ed il ricorso, dunque, è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2011 alla quale il Collegio ha trovato inammissibile la richiesta di parte ricorrente, come nel prosieguo verrà indicato.

Al riguardo è da rilevare che, ancorché la sentenza possa ritenersi quanto meno esecutiva, non avendo parte ricorrente prodotto certificato di non interposto appello, mentre l’art. 114, comma 2 del Codice di rito prescrive che l’attore debba produrre in giudizio anche l’eventuale prova del passaggio in giudicato, la situazione di cui sopra rende la domanda di esecuzione del tutto indeterminata, laddove a fronte del riconoscimento del diritto ad ottenere il beneficio di che trattasi recato dalla sentenza in epigrafe, la relativa condanna dell’Amministrazione alla corretta determinazione delle sopra cennate basi di calcolo ai fini della pensione e della indennità di buonuscita potrà avere attuazione quando gli interessati, tra cui l’esponente, lo matureranno e cioè al momento del collocamento in quiescenza.

Sotto questo profilo potrebbe obiettarsi che l’ottemperanza sostanzia un giudizio di merito, nel quale, unico, il giudice può sostituirsi all’Amministrazione nell’adottare il provvedimento, ma tale obiezione non vale a scalfire la circostanza che era nella disponibilità della parte fornire la prova dell’intervenuta cessazione al momento della proposizione del ricorso per l’esecuzione, laddove il giudice non può di certo, neppure in sede di merito, sostituirsi all’Amministrazione quando la pretesa azionata, ancorché derivante da una sentenza esecutiva, sia indeterminata o futura.

Per le superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 07-11-2011, n. 40086 Lettura di atti, documenti, deposizioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Perugia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale A.A. fu condannato alla pena di giustizia in quanto riconosciuto colpevole di furto in appartamento, aggravato da violenza sulle cose, in danno di B. A. e M.M..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce innanzitutto violazione dell’art. 512 c.p.p., atteso che è stata data lettura delle dichiarazioni rese da B. alla pg, senza che ne ricorressero le condizioni processuali, vale a dire la involontarietà della sottrazione del predetto al contraddittorio e la imprevedibilità della impossibilità di convocarlo in dibattimento. B. è un extracomunitario che, per sua stessa ammissione, era presente in Italia da circa una settimana. Egli dunque non aveva un serio radicamento territoriale nel nostro Paese, inoltre era in possesso di un sospetto documento di soggiorno, emesso dalla repubblica ceca.

La CdA, investita della questione, non ha dato corretta risposta, con particolare riferimento al fatto che B. era stato convocato in udienza dalla difesa di A. perchè fosse sottoposto a esame e controesame. Ciò è comprovato dalla documentazione postale. Ebbene la pretesa PO non si è presentata. Peraltro, successivamente si è appreso che la stessa era irregolarmente in Italia, era destinatario di provvedimento di espulsione e che le generalità dichiarate probabilmente non erano quelle reali.

Sotto altro aspetto, il difensore deduce violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, atteso che il compendio probatorio, valutato a carico di A., era tutt’altro che univoco.

Invero, la difesa ha provato come lo stesso avesse legittimamente incassato, pochi giorni prima, un’ingente somma. Dunque il fatto che sia stato trovato in possesso di contanti, che B. sostiene essere di sua spettanza, non sta affatto a provare che A. se ne fosse impadronito; quanto all’effrazione della porta di ingresso dell’appartamento, non si può escludere che essa preesistesse all’ingresso di A., nè univoca è la spiegazione della presenza di un "tondino" di ferro, in quanto è ben possibile che esso sia stato utilizzato da B. per aggredire l’imputato, che infatti fu trovato sanguinante.

Infine, deduce erronea applicazione dell’art. 69 c.p., perchè è stata negata la attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, atteso che in concreto nessun danno è stato cagionato e che il giudizio di bilanciamento è erroneo, anche alla luce delle condizioni personali di A., particolarmente problematiche (tossicodipendente in cura al Sert).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 512 c.p.p., la Corte perugina ha chiarito che, essendo stato A. giudicato con rito direttissimo, non era possibile procedere a incidente probatorio, così evitando di ricorrere, in dibattimento, alla procedura ex art. 512 c.p.p..

In sintesi: se l’incidente probatorio ha lo scopo di anticipare, in fase di indagini, la raccolta delle prove che, solitamente, avviene durante il dibattimento, il rito direttissimo, che non conosce – come dovrebbe essere noto – la fase delle indagini preliminari, non può conoscere neanche l’incidente probatorio.

Detto in altri termini: la immediatezza del giudizio (ex art. 449 ss. c.p.p.), da un lato, equivale, in termini di tempo, alla anticipazione della istruzione dibattimentale che si ottiene (si otterrebbe) con l’incidente probatorio, dall’altro, non rende possibile alcuna anticipazione del dibattimento, sia perchè manca la fase temporale in cui collocarlo (indagini), sia perchè nessuna anticipazione è concepibile con un rito che, appunto è direttissimo (deve celebrarsi entro 48 ore dall’arresto).

Non ha dunque senso parlare di imprevedibilità dell’assenza, considerata la inesigibilità di una diversa condotta processuale da parte del giudicante.

Così stando le cose, non può aver rilievo il fatto che B. sia stato citato quale teste proprio dal difensore dell’imputato (a parte la considerazione che nel ricorso si sostiene, ma in sentenza si nega, che sia presente in atti la prova della ricezione da parte della PO di tale citazione, scil. la cartolina di ritorno).

La CdA, per altro, evidenzia ad abundantiam, come la trattazione della causa subì due rinvii per iniziativa della difesa di A..

Con la seconda censura, il ricorrente pone questioni già affrontate e correttamente risolte dal giudice di appello, il quale ha evidenziato: a) che A. fu sorpreso in casa di B., proprio da costui, il quale, prima di entrare e bloccare il connazionale, chiese ai vicini di chiamare le FF.OO., b) che in casa della PO fu trovata una busta aperta con tracce di manomissione, c) che A. fu trovato in possesso esattamente della somma indicata dal B., d) che detta somma era confezionata proprio come la PO aveva indicato, e) che la somma antecedentemente percepita da A. a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione era nettamente inferiore rispetto a quella di cui fu trovato in possesso in casa della PO, f) che non vi era nessuna ragione logica (almeno non è stata rappresentata) in base alla quale A., oltretutto, dovesse circolare recando seco oltre 6.000 Euro, vale a dire la somma percepita circa 15 giorni prima per il motivo sopra indicato, g) che in casa del B. furono rinvenute per terra anche due collanine d’oro appartenenti alla vittima.

A fronte di una così cospicua congerie probatoria, i giudici del merito hanno ritenuto – certo non illogicamente – la fondatezza della ipotesi di accusa, sulla quale, ovviamente, non può in alcun modo incidere la irregolarità della presenza in Italia di B. o il fatto che lo stesso, forse, ha fornito false generalità.

Con altrettanta correttezza la CdA ha osservato che il furto consumato di 10.000 Euro e di due oggetti d’oro non può aver provocato danno di lieve entità e che la restituzione della refurtiva a B. rappresenta un post factum (per altro non dipendente da una iniziativa di A.), non incidente sulla valutazione del danno.

La prevalenza delle pur concesse attenuanti è stata ritenuta impedita dalla sussistenza di recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale. Consegue condanna alle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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