Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43422

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Svolgimento del processo

R.M. ricorre innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge e motivazione carente e manifestamente illogica, avverso la sentenza del 25 giugno 2010, con la quale la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino di sua condanna alla pena di giustizia, siccome ritenuto penalmente responsabile:

a)-del reato di cui all’art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale);

b) del reato di cui all’art. 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 1 in relazione all’art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2 (lesioni personali volontarie cagionate ad un funzionario della polizia di Stato);

c)-del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter (violazione dell’ordine impartitogli dal Questore di Torino, notificatogli il 16 dicembre 2008, di lasciare il territorio dello Stato).

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata da R.M. va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e art. 2 c.p., comma 2, con riferimento al reato di cui al capo c) della rubrica.

2. Va invero rilevato che il 28 aprile 2011 è stata depositata la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel procedimento C-61/11 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, formulata ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H. E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, in relazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 16 dicembre 2008, recante "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". 3. Con detta sentenza la Corte europea ha affermato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal competente Questore, ordine emesso nella specie prima della scadenza dei termini previsti per il recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva 2008/115/CE (16 dicembre 2008), deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, siccome incompatibile con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili all’abolitio criminis, con conseguente necessità di dichiarare nei giudizi di cognizione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato e di applicare in sede di esecuzione, in via di interpretazione estensiva, la norma di cui all’art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 22105 del 28/04/2011 dep. 01/06/2011 imp. Tourghi).

4. Va inoltre rilevato che il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, nella L. 2 agosto 2011, n. 129, recante disposizioni urgenti per completare l’attuazione della direttiva comunitaria concernente la libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari, ha proceduto ad una nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, la quale non può dirsi in continuità normativa con la precedente versione, in tal modo confermando l’avvenuta abolitio criminis, non solo per il distacco temporale intercorso fra la sua emanazione e l’emissione della direttiva comunitaria anzidetta, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta richiesta per integrare l’illecito penale in esame.

Invero, in base alla nuova normativa, all’intimazione di allontanamento può pervenirsi solo dopo l’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria e solo dopo che sia spirato il periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato.

E1 pertanto da ritenere che ci si trovi innanzi ad una nuova incriminazione, applicabile come tale solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della normativa anzidetta.

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con riferimento al reato sub c) perchè il fatto ascritto all’imputato non è previsto dalla legge come reato.

6. Va al contrario respinto siccome infondato il ricorso proposto da R.M. con riferimento ai restanti due reati ascrittigli.

Quanto al reato di resistenza a p.u., di cui al capo a) della rubrica, la sentenza impugnata ha invero adeguatamente motivato sul punto che alcuni degli agenti operanti erano in divisa, si da essere ben riconoscibili come appartenenti alla polizia di Stato; pertanto il ricorrente era da ritenere ben consapevole di trovarsi innanzi a pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.

Quanto al reato di lesioni, di cui al capo c) della rubrica, i giudici di merito hanno adeguatamente rilevato come fosse emerso dall’annotazione di servizio che il sost. commissario di p.s.

C.P., intervenuta per bloccare il ricorrente, era stato spintonata e fatta cadere a terra, si da riportare una policontusione all’anca ed al ginocchio sinistro.

7. Una volta eliminato il reato sub c), episodio più grave della ritenuta continuazione, gli atti vanno rimessi alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per nuova determinazione della pena per i residui reati sub a) e sub b).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per la rideterminazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585 cod. pen..

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 121

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, notificato il 30 gennaio 1995 e depositato il successivo 10 febbraio, F.A. ha esposto:

che, abilitata all’esercizio della professione di psicologo, nel 1987 aveva instaurato un rapporto convenzionale con l’Amministrazione della Difesa – Distretto Militare di Napoli (ai sensi della L. 304/1986) per la prestazione della propria opera professionale;

che tale rapporto era proseguito anche nell’anno 1988;

che, con comunicazione del 29.12.1988, il Distretto Militare di Napoli l’aveva informata che dall’1.1.1989 non si sarebbe più avvalso della sua opera presso il Gruppo Selettori di Leva;

che negli anni successivi ella aveva manifestato all’Amministrazione della Difesa la propria disponibilità ad assumere nuovi incarichi, ma che solo nel marzo 1993 il Distretto Militare di Napoli le aveva conferito l’incarico di consulente psicologo fino alla designazione del titolare, salvo essere poi (nel maggio successivo) designata proprio lei quale titolare di detto incarico;

che, con atto rep. n. 2994 del 31.5.1993 aveva stipulato apposita convenzione per il semestre giugno/dicembre 1993, seguita quindi da altra convenzione (rep. n. 3002 del 10.11.1993) per assicurare il servizio per l’anno 1994;

che successivamente, con provvedimento prot. n. 11/9ì096/1 del 9.1.1995, il Distretto Militare di Napoli le aveva comunicato che "il contratto n. 3002 di repertorio del 10.11.1993 è a tutti gli effetti di legge risolto e, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale della Leva, non si procederà al rinnovo della convenzione per l’esercizio finanziario 1995. per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, la S.V. sarà soddisfatta a tutto il 9.1.1995".

Tanto esposto, la ricorrente ha impugnato il citato atto da ultimo intervenuto, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

violazione di legge (art. 3 L. 241/1990) – sviamento di potere: il provvedimento impugnato mancherebbe di motivazione, e, anche a volerla ritenere sussistente, essa sarebbe assolutamente pretestuosa (ciò tenuto conto che immediatamente dopo l’interruzione del rapporto con essa ricorrente, l’Amministrazione aveva affidato il medesimo incarico ad altro professionista esterno, ovvero la dott.ssa F.C.);

eccesso di potere per slealtà nello svolgimento della procedura; contraddittorietà; inosservanza del cd. "giusto procedimento": la determinazione di cui al provvedimento gravato risulterebbe in stridente contrasto con l’affidamento in precedenza ingenerato in essa ricorrente, e sarebbe stata presa senza alcun contraddittorio; la risoluzione della convenzione in essere sarebbe stata disposta in difformità dalle previsioni di cui all’art. 7 della stessa; il rapporto intercorso con l’Amministrazione militare sarebbe qualificabile di pubblico impiego.

In data 11 marzo 1995 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione della Difesa, onde resistere al proposto ricorso.

Non si è invece costituita la controinteressata C.F..

In data 24 marzo 1995 parte ricorrente ha prodotto una memoria.

Con ordinanza n° 289/1995 del 5 aprile 1995, dopo acquisizioni istruttorie (disposte con ordinanza n° 164/1995), la sezione I di questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente; e detta statuizione è rimasta confermata in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato (a mezzo di ordinanza n° 885/1995 della sez. IV del Supremo Consesso amministrativo).

In data 29 marzo 2010 la difesa erariale ha prodotto documentazione, e il successivo 10 maggio ha depositato una memoria, con la quale è stato, tra l’altro, eccepito il difetto di giurisdizione del G.A. a trattare la controversia, per spettare questa alla cognizione del G.O..

Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

F.A., psicologa che ha prestato per l’anno 1994 (così come in periodi precedenti) la propria opera professionale in favore del Ministero della Difesa – Distretto Militare di Napoli ai sensi dell’art. 1 co. 3 L. 304/1986 (oggi sostituito dall’art. 183 co. 3 Decr. Leg.vo 66/2010, con il medesimo contenuto sostanziale), impugna con due articolati motivi l’atto con cui l’Amministrazione contraente le ha comunicato che il contratto n° rep. 3002 del 10.11.1993 (ossia appunto la convenzione posta a fondamento delle prestazioni professionali rese nell’anno 1994) doveva ritenersi risolto a tutti gli effetti di legge; che non si sarebbe proceduto al rinnovo della convenzione per l’esercizio finanziario 1995; e, quanto agli adempimenti amministrativi, che l’interessata sarebbe stata soddisfatta fino a tutto il 9.1.1995.

Specificamente, l’odierna ricorrente ha proposto il presente ricorso sul presupposto di essere titolare di una situazione di interesse legittimo, a fronte di un potere esercitato dall’Amministrazione della Difesa: pertanto ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati.

Ciò posto, va però preliminarmente evidenziato che la fattispecie in questione è del tutto assimilabile a quelle riconducibili al precedente comma 2 dello stesso art. 1 L. 304/1986 (anche questo oggi riprodotto nel co. 2 dell’art. 183 Decr. Leg.vo 66/2010), per le quali la giurisprudenza (cfr. Cass. SS. UU. 10465 del 6.12.1994; Cass. Civ. n° 15266 del 3.12.2001; Cass. Civ. n° 3057 dell’1.3.2003) ha ritenuto che, analogamente a quanto stabilito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione come dai giudici amministrativi in materia di convenzionamento dei medici esterni con il S.S.N. ai sensi dell’art. 48 L. 833/78 e degli accordi nazionali previsti dalla stessa norma (cfr. Cass. SS.UU. 16.11.1992 n° 12256; Cass. SS.UU. 29.11.1999 n° 830; Cass. SS.UU. 22.11.1999 n° 813; Cass. SS.UU. 3.6.1997 n° 4955; Cass. SS.UU. 3.10.1996 n° 8632; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 30.1.2001 n° 30; T.A.R. Piemonte 26.5.2000 n° 634; T.A.R. Valle D’Aosta 15.9.2000 n° 152; T.A.R. LombardiaBrescia 16.5.2000 n° 440; T.A.R. LazioRoma 2.12.1999 n° 3007; T.A.R. Campania -Napoli 15.6.1999 n° 1639; T.A.R. PugliaBari 25.1.1999 n° 114; Cons. di Stato sez. VI^ 31.8.1999 n° 1377), il rapporto tra parte pubblica e privato professionista si configura come rapporto di prestazione d’opera professionale, sia pure con i connotati della cd. "parasubordinazione" prevista dall’art. 409 n° 3 c.p.c.: pertanto le posizioni che da esso sorgono risultano di diritto soggettivo (e non di interesse legittimo), non configurandosi come esercizio di un potere autoritativo discrezionale gli atti incidenti su di esso; con la conseguenza che le relative controversie risultano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Peraltro, ad avvalorare ancor di più la configurabilità del rapporto come paritetico, è la considerazione che nel caso di specie è in discussione, dopo il completamento delle prestazioni per l’anno 1994 (per cui non può parlarsi di risoluzione contrattuale, essendo ormai esauriti gli effetti della convenzione in essere), il mero preannunzio di non rinnovo dell’incarico per l’anno seguente.

In conclusione, ritiene questa Sezione che nel caso in discussione, trattandosi di azione volta a tutelare un diritto soggettivo, sussista – alla stregua della consolidata regola del cd. "petitum sostanziale" – un difetto di giurisdizione, per appartenere questa al giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso; e di tanto va fatta in questa sede declaratoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo.

La definizione in rito del giudizio, induce a compensare le relative spese tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in proposito in riferimento a quella non costituita.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da F.A., lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia attivata da parte ricorrente.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese di giudizio quanto alla non costituita parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario

Carlo Polidori, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 139

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti avevano impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Magenta in quanto aveva escluso un’area di loro proprietà ed oggetto di un Piano di lottizzazione dal Piano Particolareggiato di Attuazione in cui era inserita.

Alla camera di consiglio del 27.1.2000 era stata respinta l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti comunicavano la sopravvenuta carenza di interesse poiché il nuovo strumento urbanistico del Comune aveva eliminato la necessità di una previsione di pianificazione unitaria per la zona in cui era inserita anche l’area di proprietà dei ricorrenti.

Il Collegio deve prendere atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Visto l’esito del giudizio,appare equo compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 07-07-2010, n. 23194 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

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Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 febbraio 2010 e depositato il successivo 4 marzo 2010, la ricorrente chiede l’annullamento del silenziorifiuto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti indicati in epigrafe, "con conseguente ordine all’Amministrazione" di esibizione degli stessi.

In particolare, la ricorrente espone:

– di aver chiesto – con istanze proposte alla Provincia di Latina e da questa trasmesse, per competenza, alla Regione Lazio – in concessione specchi acquei in Terracina, loc. Canale Portatore, e Canale Diversivo Linea Pio, per destinarli all’ormeggio di imbarcazioni da diporto;

– di essere stata invitata dall’Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici, con nota del 24 novembre 2009, a "voler sdoppiare e riformulare le istanze presentate………. inviando le richieste" di concessione già presentate rispettivamente: a) per i tratti di specchio acqueo ricadenti sui canali "Diversivo Linea Pio" e "Mortacino" alla Provincia di Latina; b) per i tratti di specchio acqueo ricadenti sul fiume "Portatore" all’Area Concessioni Demaniali e Pianificazione Bacini Idrografici;

– che, con la stessa nota, la Regione Lazio rappresentava la disponibilità ad una riunione operativa, in ragione del ricevimento anche di altre richieste di concessioni sull’alveo di competenza regionale;

– di aver, pertanto, proposto istanza di accesso ex l. 241/90 alla Regione Lazio per ottenere copia di tutte le istanze concessorie pendenti, aventi ad oggetto specchi acquei per l’installazione di pontili per ormeggio di imbarcazioni da diporto sul fiume "Portatore" e canale "Diversivo Linea Pio";

– che tale istanza rimaneva priva di riscontro.

Avverso il silenzio rifiuto formatosi per decorrenza del termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 la ricorrente prospetta i seguenti motivi di gravame:

VIOLAZIONE DI LEGGE. Nel caso in esame, sono riscontrabili tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di accesso, ossia: – non possono frapporsi principi di riservatezza; – la ricorrente ha presentato istanza di "concessione in concorrenza" e, dunque, è titolare di un interesse diretto, differenziato e qualificato ad ottenere copia di tutte le istanze concessorie pendenti.

In data 28 aprile 2010 la Regione Lazio ha prodotto documenti. In particolare, ha depositato copia della nota in data 26 aprile 2010, formulata in risposta all’istanza di accesso in epigrafe, nonché documentazione afferente un’ulteriore istanza di accesso presentata dalla ricorrente per prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al "rilascio di concessione sul tratto" richiesto "a favore della società Frattarelli Franco e C. s.n.c.".

Alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2010 – nel corso della quale anche la ricorrente ha depositato documenti – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Al riguardo si ricorda che, con la decisione n. 16 del 24 giugno 1999, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che in tema di ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/90, i soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso sono controinteressati all’eventuale rimozione del diniego di accesso e, pertanto, anche ad essi deve essere notificato il ricorso proposto contro l’Amministrazione per ottenere l’esibizione degli atti invano richiesti.

La presenza di "controinteressati" in caso di accesso ai documenti ha, poi, trovato espresso riconoscimento legislativo con le modifiche apportate all’art. 22 della legge n. 241/90 dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in virtù delle quali i controinteressati sono identificati con "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

Nel caso di specie – come evidenziato – il ricorrente chiede l’accesso alla documentazione afferente "tutte le istanze concessorie pendenti, aventi ad oggetto specchi acquei per l’installazione di pontili per ormeggio di imbarcazioni da diporto sul fiume Portatore e canale Diversivo Linea Pio".

Il ricorso andava, quindi, notificato quanto meno ad uno dei soggetti autori di tali istanze, di cui la stessa ricorrente dimostra di conoscere il "nome" e tutti gli estremi identificativi, in ragione di quanto riportato nella istanza di accesso formulata in precedenza (precisamente, in data 1 dicembre 2009), oggetto di esame nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi il TAR Lazio, Sezione Staccata di Latina, con il ricorso n. 59 del 2010.

Non essendo ciò avvenuto, il Collegio – giusta giurisprudenza da ritenersi ormai consolidata (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 20 maggio 2008, n. 2384; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 8 febbraio 2010, n. 1662; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 13 ottobre 2009, n. 2294; Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 1078) – non può che concludere per la inammissibilità del ricorso in esame.

2. Per le ragioni illustrate, il ricorso è inammissibile.

Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, dichiara inammissibile il ricorso n. 2047/2010.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.