Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-02-2011) 04-03-2011, n. 8703 Intercettazioni telefoniche

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coglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione S.R.M., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 26.4.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 28.5.2009, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

I primi due motivi ruotano sostanzialmente entrambi sulla questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che la difesa sotto un primo profilo contesta ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) relativamente a quelle essenziali per il quadro probatorio a carico del ricorrente, deducendo il difetto di motivazione dei decreti d’urgenza del PM con i quali era stato autorizzato l’uso di impianti di ascolto diversi da quelli installati presso la procura, che non avrebbe potuto essere sanato dalla convalida del gip e in ogni caso, a tutto concedere, solo ex nunc, e non quanto all’attività captativa anteriore.

L’inutilizzabilità delle intercettazioni si rifletterebbe poi, alla stregua del secondo motivo, che denuncia il difetto di motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), sulla tenuta delle argomentazioni della Corte territoriale, private dell’essenziale supporto probatorio di riferimento, non potendo le indicazioni del collaborante F. ritenersi altrimenti riscontrate.

Con il terzo motivo, la difesa denuncia il vizio di mancanza, e o manifesta contraddittorietà della motivazione riguardo alla valutazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto sottolineando lo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile.

La questione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni sconta una irrimediabile carenza di fondo delle deduzioni difensive, nella misura in cui all’approfondita analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il ricorrente non aggiunge le necessarie indicazioni processuali al fine di consentire le opportune verifiche sulla stessa esistenza nel fascicolo processuale, degli atti prodromici dell’attività captativa (cfr. Corte di Cassazione, Nr. 10951 15/03/2006 SEZ. 6 Casula, secondo cui il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotto dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, nel far riferimento ad "atti del processo" che devono essere "specificatamente indicati" dal ricorrente, detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell’art. 581 c.p.p., lett. c) – secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta – con l’effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più′ adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice, ecc). Con specifico riferimento all’ipotesi in cui venga eccepita in sede di legittimità, l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l’osservanza delle disposizioni previste dell’art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, ( art. 271 c.p.p., comma 1), è stato ritenuto che sia onere della parte indicare specificamente l’atto che deduce viziato, e curare che esso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di Cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato (Corte di Cassazione, 07/06/2006 Sez. 4A, Pizzinga).

Sotto altro profilo, si deve osservare che la regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della Corte di Cassazione, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti istruttori che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello (Corte di Cassazione 21/01/2005, Tarricone ed altri).

Ebbene, nel caso di specie, la questione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni non era stata devoluta al giudice di appello; il ricorrente fa riferimento solo con una sommaria citazione per relationem, alla non meglio indicata ordinanza cautelare emessa nei confronti dell’imputato nel corso delle indagini preliminari, trattandosi comunque di un passaggio processuale non vincolante, dal momento che la natura della questione consentirebbe a questa Corte l’autonoma valutazione dell’adeguatezza della motivazione dei decreti d’urgenza del PM; e non si preoccupa di precisare l’allocazione nel fascicolo della stessa ordinanza, così come dei decreti del PM, nè l’occasione processuale dell’acquisizione di questi ultimi atti in giudizio, che non è peraltro affatto scontata (cfr. al riguardo, Corte di Cassazione, nr. 01615 del 16/04/1993 SEZ. 1, Vicenti, secondo cui non costituisce causa di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali il mancato deposito, unitamente alle trascrizioni, del loro contenuto, dei relativi decreti autorizzativi e di quelli di convalida e di proroga delle stesse. L’inutilizzabilità, infatti, consegue -in virtù del disposto dell’art. 271 c.p.p., comma 1 – solo al mancato rispetto delle norme di cui all’art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, relativi, rispettivamente, ai presupposti ed alle forme del provvedimento che le dispone e a talune modalità di esecuzione, e non anche alla violazione dell’art. 268 c.p.p., comma 4, relativa al predetto deposito).

E non sembra nemmeno inutile osservare che le "inadempienze" difensive tanto più rilevano nella specie, considerato il ponderosissimo incartamento processuale.

Superata la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni, ne rimane del tutto depotenziato il secondo motivo di ricorso, perchè i contenuti delle intercettazioni telefoniche ricordate dalla Corte territoriale, adeguatamente sono stati ritenuti dai giudici di appello idonei a riscontrare ab estrinseco le dichiarazioni del F., come finisce con il riconoscere lo stesso ricorrente quando accenna all’astratta condivisibilità delle "pregevoli considerazioni della Corte di Appello in ordine al requisito di estraneità e specificità di queste uniche conversazioni".

Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, va anzitutto rilevata, ancora una volta, la genericità del riferimento del ricorrente alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 14.7.2007, utilizzata dalla sentenza impugnata come ulteriore dato di conferma della fondatezza dell’ipotesi associativa.

Il ricorrente nemmeno specifica esaurientemente i termini della dedotta sproporzione tra le valutazioni quoad poenam dei due provvedimenti a confronto, oltre a non fornire, ancora una volta, indicazioni sull’allocazione processuale della sentenza precedente; e in ogni caso, il criterio "comparativo" è del tutto irricevibile, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla corretta valutazione, nella sentenza impugnata, dei parametri direttivi di cui all’art. 133 c.p., soprattutto in relazione alla notevole gravità oggettiva dei fatti. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 22-03-2011, n. 11299

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.12.2009 il G.M. presso il Tribunale di Napoli dichiarava non doversi procedere nei confronti del Q. in ordine al reato sub a) di cui all’art. 617 bis c.p. perchè il fatto non costituisce reato e per il reato sub b) di cui all’art. 640 c.p. per difetto di querela.

Il Q. come tecnico dipendente Telecom avrebbe deviato alcune utenze alla volta della direttrice 899 con danno degli utenti.

Il Tribunale (pagg. 12 e 13 del provvedimento impugnato) rilevava che, dopo le segnalazioni di alcuni utenti, i verbalizzanti avevano sorpreso il Q. all’interno della centrale Chiaia ove si erano verificate le segnalate anomalie con un microtelefono collegato ad un utenza privata e che tale utenza si trovava nella striscia ove erano state installate le 8 utenze telefoniche deviate alla direttrice 899 partite tutte dalla centrale di Chiaia: l’intervento della PG era stato in tempo reale.

Ricorre l’imputato che allega l’interesse all’impugnazione per ottenere la formula di proscioglimento per non aver commesso il fatto per eventuali ripercussioni in sede civile e disciplinare: si deduce la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato che da un lato affermava i ricordati elementi a carico dell’imputato, ma trascurava la deposizione pure riportata in sentenza della Somma nel giudizio civile dalla quale emergeva che era impossibile l’operazione contestata senza il possesso di una apparecchiatura particolare di cui non godeva, per la stessa decisione, l’imputato.

Sono stati depositati motivi aggiunti che illustrano quanto già esposto nel ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Va ricordato con riferimento al vizio di motivazione che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.

207944, Dessimone). Ora la motivazione della sentenza impugnata appare congrua e immune da vizi logici: Il Tribunale ha ricordato che, dopo le segnalazioni di alcuni utenti i verbalizzanti avevano sorpreso il Q. all’interno della centrale Chiaia ove si erano verificate le segnalate anomalie con un microtelefono collegato ad un utenza privata e che tale utenza si trovava nella striscia ove erano state installate le 8 utenze telefoniche deviate alla direttrice 899 partite tutte dalla centrale di Chiaia. L’intervento della P.G. era stato peraltro disposto in tempo reale. Tali elementi determinano l’impossibilità di una assoluzione per non aver commesso il fatto perchè sono logicamente spiegabili solo con la partecipazione del ricorrente ai fatti contestati. Le censure sono peraltro solo di merito e non dimostrano l’illogicità manifesta ed incontrovertibile del provvedimento impugnato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14412 Contratto a termine

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‘incidentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 10/11/06 – 11/1/07 la Corte d’Appello di Roma rigettò l’appello proposto dall’Associazione Teatro di Roma avverso la sentenza n. 6214 del 24/2/03 del giudice del lavoro dei Tribunale di Roma con la quale era stato dichiarato che a decorrere dal 17/7/95 era intercorso tra P.S. e l’impresa teatrale un contratto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dell’accertata nullità del termine apposto al primo dei contratti che avevano avuto per oggetto l’assunzione del medesimo in qualità di elettricista. A fondamento della decisione la Corte capitolina spiegò che difettavano nella fattispecie le condizioni di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett e) che avrebbero potuto giustificare il ricorso alla tipologia del contratto a termine, che la stagionalità dell’attività, dedotta come causale dell’assunzione, rappresentava una circostanza nuova non prospettata in primo grado e, in ogni caso, la prima delle assunzioni, a decorrere dalla quale era stata affermata l’insorgenza del diverso rapporto di lavoro a tempo indeterminato, era avvenuta con riferimento a singoli spettacoli. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Associazione Teatro di Roma, affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso il P., il quale propone, altresì, ricorso incidentale condizionato attraverso due motivi di censura al quale la controparte si oppone con controricorso. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1. Col primo motivo l’Associazione teatrale ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 416, 420 e 437 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3) adducendo che la stagionalità dell’attività, dedotta come causale dell’assunzione della controparte, non rappresentava, come affermato dal giudice d’appello, una circostanza nuova non prospettata in primo grado, posto che la stessa costituiva, in realtà, una mera difesa e non un’eccezione, per cui non era soggetta alle preclusioni del rito. Di conseguenza, viene posto il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte suprema che il divieto di cui all’art. 437 c.p.c. non concerne le mere difese e quindi non preclude la possibilità, nel silenzio dell’attore in ordine alla esistenza dei presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 1525 del 1963, di dedurre in appello la legittimità del contratto di lavoro a termine ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lettera A dopo averla dedotta in primo grado ex art. 1, lett. E". 2. Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nonchè la motivazione omessa o comunque insufficiente su di un punto decisivo della controversia.

Si sostiene, in pratica, che anche se non era stata espressamente richiamata la L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. a) era stato, però, evocato il concetto della stagionalità dell’attività oggetto di contratto, anche tramite il riferimento alle attività collegate esclusivamente alla realizzazione di singoli spettacoli o serie di spettacoli connessi alla stagione teatrale, per cui il giudice avrebbe dovuto tener conto del contenuto dell’eccezione e non della mancata indicazione di una norma giuridica.

A conclusione del motivo si formula il seguente quesito: "Dica la Corte suprema che, nell’interpretare le eccezioni sollevate, il giudice del merito deve tenere conto del loro contenuto sostanziale, e non della mancata indicazione delle norme giuridiche sulle quali esse possono trovare fondamento". 3. Col terzo motivo ci si lamenta della violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, commi 2, lett. A e art. 6 nonchè del relativo allegato del D.P.R. n. 1525 del 1963, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di accertare quanto segue:

"Dica la Corte suprema che nel settore teatrale, L. n. 230 del 1962, ex art. 1, lett. A e D.P.R. n. 1525 del 1963 è possibile la stipula di contratti di lavoro a termine con il personale non menzionato dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e sempre che tale personale venga addetto a singoli spettacoli o ad una serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, anche se tale durata non coincida con la stagione di calendario ed abbracci un più limitato lasso di tempo." Da parte sua il P., nel proporre ricorso incidentale condizionato, formula due motivi coi quali si duole della omessa pronunzia sull’eccezione di nullità del ricorso d’appello per difetto di sottoscrizione dell’atto notificato (nome solo dattiloscritto del difensore) e per omessa autentica della firma apposta in calce al mandato, chiedendo, nel contempo, che in caso di rinvio vengano esaminati i contratti successivi al primo.

Osserva la Corte che la disamina dei motivi del ricorso principale non può prescindere da quella del contenuto dei contratti a termine stipulati dal P. con l’Associazione Teatro di Roma nel periodo oggetto di causa, atteso che le questioni poste dalla difesa di quest’ultima con riferimento alla stagionalità dell’attività teatrale e alle attività collegate esclusivamente alla realizzazione di singoli spettacoli o serie di spettacoli connessi alla stagione teatrale che avrebbero costituito il vero oggetto dei contratti, in relazione ai quali erano avvenute le assunzioni a termine dell’odierno controricorrente, presuppongono una valutazione diretta del contenuto dei contratti sul quale la ricorrente medesima incentra le sue eccezioni ed i suoi motivi di censura.

Tuttavia, tale onere di produzione documentale, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità, non risulta essere stato soddisfatto nella fattispecie.

Invero, come hanno avuto modo di statuire le sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/3/2010) "in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione dei fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso." Ne consegue che l’impossibilità di effettuare la disamina dei motivi di censura che presuppongono la conoscenza compiuta dei contenuti contrattuali conduce a ritenere che rimane insuperata l’autonoma "ratio decidendi" sulla quale in ultima analisi si fonda la sentenza impugnata, vale a dire la ritenuta illiceità dell’apposizione del termine al primo dei contratti, riferito a singoli spettacoli e non ad una intera attività stagionale, illiceità comportante di per sè la trasformazione del rapporto, sin da allora, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il ricorso principale va, quindi, rigettato.

Conseguentemente, rimangono assorbite le ragioni di doglianza proposte solo in via condizionata col ricorso incidentale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente principale e vanno liquidate come da dispositivo con loro attribuzione al difensore antistatario avv. Giovanni Angelozzi.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario e di Euro 39,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali ai sensi di legge con distrazione all’avv. Giovanni Angelozzi antistatario.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 15896 Attività pericolose

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Svolgimento del processo

R.S. citò in giudizio davanti al Tribunale di Forlì l’Azienda Agrituristica Due Ponti e W.J., chiedendone la condanna, in solido, a risarcire i danni alla persona subiti a seguito della caduta da cavallo avvenuta mentre svolgeva una lezione di equitazione nell’Azienda agrituristica convenuta, sotto il controllo della W. quale istruttrice. Il Tribunale rigettò la domanda con decisione confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 10-4-2009. La Corte di Appello ha ritenuto che non era ravvisabile alcuna carenza nell’organizzazione del maneggio e che la caduta era dovuta esclusivamente alla condotta della danneggiata ,che per essere stata imprudente ed imprevedibile era tale da integrare il caso fortuito. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R.S. con due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso W.J., l’azienda agrituristica Due Ponti, che presente memoria, e la Axa Ass.ni s.p.a, incorporante per fusione la Allsecures Ass.ni s.p.a., società assicuratrice della W..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2050 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, costituendo l’attività di maneggio per equitazione attività pericolosa e non avendo il gestore adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

1.1. Il Motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto che non era ravvisabile alcuna carenza nell’organizzazione del maneggio e che causa della caduta non era stato un comportamento dell’animale, ma esclusivamente la condotta della danneggiata che, mentre cavalcava al trotto, quando il cavallo anzichè andare verso le barriere come previsto dall’esercizio, si diresse a destra di queste, senza scartare o imbizzarrirsi, si lasciò cadere a terra mentre il cavallo si fermava.

La censura formulata non investe la ratio decidendi della sentenza, ma lamenta genericamente la erronea applicazione dell’art. 2050 c.c. ed una presunta mancanza di prova sulla adozione da parte del gestore del maneggio di idonee misure per evitare i danni , senza investire la decisione là dove individua la condotta della cavallerizza come unica causa del danno.

2. Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c., e ex art. 360 c.p.c., n. 3.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se il gestore di un maneggio per l’equitazione, che è anche proprietario dei cavalli che vi si trovano, debba rispondere integralmente dei danni cagionati a terzi da tali animali, ai sensi dell’art. 2050 c.c. salvo che dimostri un eventuale caso fortuito, ossia un fatto che valga ad interrompere nettamente ed incontestabilmente il nesso di causalità tra il comportamento degli animali predetti e l’evento lesivo subito da terzi.

2.1 Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto enuncia esclusivamente i principi applicabili nell’ipotesi di responsabilità del proprietario di un animale, ma non è congruente con la decisione adottata e non è specifico in quanto non parametra i principi enunciati alla decisione adottata dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la condotta della cavallerizza, per la sua imprevedibilità, costituiva caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode.

Il ricorso è inammissibile e le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda Due Ponti.

Non luogo a provvedere sulle spese sostenute dalla Axa Ass.ni s.p.a e da W.J. nei cui confronti è stata fatta una mera denuntiatio della lite.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Azienda Agrituristica Due Ponti liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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