Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-09-2011, n. 19787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22-5-2008 la Corte di Appello di Milano ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Habitat s.r.l. nei confronti della Fondazione Alessandro Durino avverso la sentenza del Tribunale di Milano che l’aveva condannata a restituire alla Fondazione l’importo di L. 180.000.000 percepito per l’attività di mediazione per la vendita di immobili.

La Corte di Appello ha ritenuto che quello intercorso fra le parti fosse un contratto di mediazione e non un mandato a vendere e che la somma corrisposta dalla Fondazione doveva essere restituita in quanto la società Habitat non era iscritta nell’albo dei mediatori.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano propone ricorso per cassazione la s.r.l. Habitat con 5 motivi.

Non presenta difese la Fondazione Durino.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1754 c.c., e segg., ex art. 360, n. 3.

Sostiene che con lettera del 12-2-09 la Fondazione Durini ha conferito alla Habitat unilateralmente un incarico a vendere gli immobili con un contratto le cui clausole erano state imposte unilateralmente.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: se la mancanza del carattere di terzietà del preteso mediatore e la conclamata esistenza di precedenti rapporti di collaborazione esistenti tra le parti sia ostativa alla nascita del rapporto mediatorio e del successivo diritto alla provvigione e, quindi, alla sua restituzione, in ipotesi di mancata iscrizione nei ruoli istituiti per legge.

2. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per la non congruenza del quesito di diritto alla ratio decidendi della sentenza.

Il ricorrente lamenta l’errata interpretazione della lettera del 12/2/09 con la quale, secondo la sua prospettazione, la Fondazione Durini gli avrebbe conferito un mandato irrevocabile a vendere l’immobile.

Quando si lamenta l’erronea interpretazione di un contratto o di un atto di autonomia privata, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, è necessario che la parte provveda alla trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, per consentire alla Corte il controllo della fondatezza dell’impugnazione.

Nel caso di specie la ricorrente riporta solo alcuni passi della lettera di conferimento dell’incarico non consentendo a questa Corte di controllare la fondatezza delle censure.

2.1.Il motivo è inammissibile anche per la non congruenza del quesito di diritto con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello, sul rilievo che non era contestato che la Habitat non aveva posto in essere alcun atto giuridico per conto della Fondazione e quindi non aveva svolto in alcun modo l’attività di mandataria, ha ritenuto sussistente un complesso quadro di riferimento, fra cui anche il contenuto della lettera del 12-2-09, che induceva a ritenere che la Habitat avesse svolto una vera e propria attività mediatoria, mettendo di fatto in relazione le due parti interessate all’operazione di compravendita e fornendo, come tra l’altro previsto ex lege dall’art. 1759, comma 1, tutti gli elementi che potessero influire sulla conclusione dell’affare (analisi di vendibilità dell’immobile e chiarimenti).

La menzione di rapporti professionali intrattenuti in passato dalla Fondazione con l’Habitat non vale, secondo la Corte, a trasformare la natura di contratto mediatorio in contratto di mandato.

2.2 Il quesito di diritto non censura in alcun modo gli elementi fondanti della decisione, vale dire la circostanza che l’Habitat non ha posto in essere alcun negozio giuridico per conto della Fondazione limitandosi a porre in contatto le parti della compravendita, ma chiede a questa Corte di affermare la sussistenza del mandato a vendere tenendo conto dei precedenti rapporti professionali intervenuti tre le parti, la cui rilevanza è stata giustamente esclusa dalla Corte di appello, e di una presunta mancanza di terzietà dell’Habitat, elemento mai portato all’esame dei giudici di merito.

3. Come secondo motivo si denunzia violazione della L. 3 febbraio 1989, art. 2, comma 2, e del regolamento di attuazione e difetto di motivazione sul punto, con riferimento agli artt. 1754 e 1758 c.c..

La normativa in oggetto non poteva essere applicata ad un singolo isolato atto, in quanto la Habitat aveva svolto la presunta attività mediatoria a titolo eccezionale, e di conseguenza non poteva in tale ipotesi operare la soluti retentio.

3.1 Il motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, mai trattata nel giudizio di appello, dove non è stato mai proposto il problema della occasionante dell’attività di mediazione svolta dalla Habitat.

4. Come terzo motivo si denunzia violazione art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 1324 c.c., in riferimento agli artt. 1755, 1998, 1703 e 1705 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto.

La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: se riconoscimento del pagamento di un debito di natura pecuniaria a carico di un solo contraente del negozio giuridico a favore del mandatario a titolo oneroso, senza che questo abbia avuto la possibilità di concordare le clausole contrattuali e senza aver avuto, il preteso mediatore, la consapevolezza dell’incarico mediatorio, possa escludere l’applicazione della normativa sulla mediazione e se la mera attività di consulenza della parte investita dell’incarico professionale sia condizione sufficiente per legittimare, comunque il diritto alla provvigione e, per contro, in caso oppostola sua restituzione.

4.1. Il quesito è inammissibile in quanto è formulato facendo riferimento a circostanze smentite nel processo, vale e dire che il pagamento di cui la Fondazione ha chiesto la restituzione fosse stato effettuato in favore della Habitat in qualità di mandatario a titolo oneroso, circostanza esclusa dalla Corte di appello che ha ritenuto invece la qualità di mediatore dell’Habitat; che l’Habitat abbia svolto l’incarico come inconsapevole mediatore, circostanza mai accertata e non idonea a modificare a natura giuridica dei rapporti intervenuti fra le parti.

L’ultima parte del quesito, con il riferimento ad una presunta attività di consulenza che non giustificherebbe la restituzione del compenso, non è congruente con la decisione, avendo i giudici di merito evidenziato che l’attività di consulenza è, secondo la previsione normativa, connaturata con l’attività mediatoria.

5. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia la falsa applicazione delle L. n. 39 del 1989, in relazione agli artt. 1754 e 1755 c.c., e contraddittorietà della motivazione sul punto.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: in applicazione dell’art. 1754 c.c., e segg., e L. n. 39 del 1989, art. 8, comma 1, la mancata declaratoria di nullità del contratto concluso dal preteso mediatore,pur in presenza dell’obbligo giudiziario di restituire la provvigione percepita, sia condizione sufficiente a legittimare l’accoglimento della richiesta, specie allorquando le parti del contratto abbiano beneficiato entrambe dell’attività professionale della sola consulenza svolta dal preteso mediatore e se il mancato accertamento giurisdizionale dell’iscrizione nell’albo dei mediatori da parte della società di capitali non costituisca legittimo ostacolo alla declaratoria di restituzione del compenso percepito dal suo legale rappresentante, pur in presenza della fatturazione di quella.

5.1. IL motivo è infondato.

La Corte di appello, sul rilievo della mancata iscrizione all’albo sia della Habitat che del suo legale rappresentante architetto M., ha ritenuto che la L. n. 39 del 1989, è chiarissima nel sancire che l’iscrizione all’albo dei mediatori è obbligatoria ed è conditio sine qua non per l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare.

Correlativamente il difetto di iscrizione all’albo comporta la inesigibilità ex lege della provvigione.

Di conseguenza i giudici di merito non sono incorsi nella dedotta violazione di legge in quanto in base alla L. n. 39 del 1989, i soggetti non iscritti all’albo non hanno diritto alla provvigione per l’attività di mediazione svolta contro la previsione normativa.

6. Come quinto motivo si denunzia la violazione art. 1754 c.c., in relazione all’art. 2967 c.c., comma 1 e art. 115 c.p.c.. Viene formulato il seguente quesito di diritto: se in difetto di prova costituenda ed in forza del solo nomen iuris dato al rapporto obbligatorio da una parte contraente, sia condizione sufficiente e determinante per far nascere ipso facto il rapporto di mediazione e la provvigione, specie allorquando la prestazione di consulenza sia a questa prevalentemente associata ovvero sia svolta in via prevalente e determinante.

6.1. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha riconosciuto sussistente il rapporto di mediazione tenendo conto di una pluralità di elementi, fra cui il contenuto dell’incarico conferito dalla Fondazione, quale risultava dalla lettera del 12-2-1999, e l’attività concretamente svolta dalla Habitat, che aveva messo in contatto le due parti contraenti interessate alla compravendita dell’immobile.

Di conseguenza non è vero che la Corte di merito si sia basata solo sul nomen iurisi usato da una delle parti contraenti.

Inoltre la Corte ha, come già si è detto, giuridicamente inquadrato l’attività di consulenza come funzionale alla mediazione, non essendovi alcun accertamento processuale che induca a ritenere" prevalente e determinante" l’attività di consulenza.

Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-10-2011, n. 20893 Personale non docente

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di L’Aquila, P.M.V., Pe.Cl., C.M.T., S.E., dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponevano di essere stati inquadrati nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sostenevano che a fini giuridici ed economici dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità maturata -anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della temporizzazione", facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1629 del 9 dicembre 2008, rigettava l’impugnazione.

Affermava il giudice di appello che l’art. 66, comma 6, doveva ritenersi ancora vigente e non abrogato dall’art. 8 del contratto collettivo integrativo, per il fatto che quest’ultima disposizione non disciplinava la ricostruzione della carriera – tema oggetto del giudizio- ma il diverso istituto della temporizzazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il MIUR, che deduceva: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del ccnl del comparto scuola del 4 agosto 1995; degli artt. 34 e 48 del ccnl del comparto scuola del 26 maggio 1999; degli artt. 8 e 9 del ccnl del 15 marzo 2001; degli artt. 87 e 142 del ccnl del comparto scuola del 24 luglio 2003.

Il ricorrente prospettava il seguente quesito di diritto: se a coloro i quali sono stati inquadrati nel profilo professionale di dirigenti dei servizi amministrativi e generali in prima attuazione dell’art. 34 del ccnl del comparto scuola del 26 maggio 1999, in quanto in servizio nell’anno scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative e nei Conservatori e nelle Accademie, con contratto a tempo indeterminato e in possesso del profilo professionale di responsabile amministrativo, previa frequentazione di un corso di formazione, si applica il disposto del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 per effetto del richiamo contenuto nell’art. 66, comma 6, del ccnl del 4 agosto 1995, tenuto conto che l’art. 48 del ccnl del 26 maggio 1999 dispone che le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate del presente ccnl restano in vigore in quanto compatibili, tenuto conto che il suddetto inquadramento non è seguito nè a nomina in ruolo nè a transito da un ruolo ad altro nell’amministrazione scolastica, evenienze presupposte dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 e che in sede di contrattazione collettiva, con l’art. 8 del ccnl del 15 marzo 2001 e con l’art. 87 del ccnl del 24 luglio 2003, le parti hanno dettagliatamente definito la retribuzione spettante in conseguenza dell’inquadramento del nuovo profilo professionale.

4.- Si difendevano con controricorso P.M.V., Pe.Cl., C.M.T., S.E., che depositavano memoria.
Motivi della decisione

1.- Il ricorso è meritevole di accoglimento in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni sollevate (v., tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n. 4805).

2.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il ccnl 4.8.95 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie, con previsione di accesso ai possessori del titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo, cui l’accesso era consentito anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

3.- Con il ccnl 26.5.99 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, "il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …" (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31.8.00, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto ccnl 26.5.99 richiede il diploma di laurea (tabella B); tuttavia, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

4.- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 ccnl 26.5.99, si riferisce l’art. 8 del ccnl 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del Comparto Scuola, così determinandone il trattamento retribuivo dall’1.9.2000: stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata "viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori".

Viene quindi adottato il criterio della cosiddetta "temporizzazione", che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

5.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del ccnl 24.07.03, Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, e. 1, del ccnl 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, "si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori". 6,- Queste sono le disposizioni che sono state applicate dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1.9.2000 per gli inquadramenti nel profilo operati "in sede di prima applicazione", disposizione che, invece, secondo la tesi dei dipendenti interessati, dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

7.- La tesi dei dipendenti richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n, 8, del ccnl 24.7.03, Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel Comparto Scuola l’art. 66, comma 4, del ccnl 4.08.95.

Per questa norma "restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4".

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): "ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli". 8.- Esaurita la ricognizione delle disposizioni di contratto collettivo che rilevano nella controversia, la Corte ritiene che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una "promozione" pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

9.- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del ccnl del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il e. 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale; il comma 9 precisa che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica".

Dunque, non in sede di immediato inquadramento, conseguente al mutamento di qualifica, ma la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della norma in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Ben diversamente, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del ccnl del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva. E’ invece il criterio di immediata applicazione, primario e necessario "al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economi che". 10.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 ccnl 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

11.- Nè merita consenso la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 ccnl 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del ccnl 24/7/2003).

Questa lettura si pone in contrasto con l’art. 1362 c.c., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante. Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, ccnl 4.8.95) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardià1 dettata dall’art. 48 ccnl 26.5. 99 (per la quale "Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente ccnl, restano in vigore in quanto compatibili") e della norma finale di cui all’art. 19 dello stesso ccnl 15.3.01 (per la quale "Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del ccnl 26.5.1999").

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 c.c., omettendo di considerare sia il fatto che lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8; sia il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del ccnl del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

12.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del ccnl del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il ccnl per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1. 11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro -pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il ccnl sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del ccnl del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del ccnl del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del ccnl del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

13.- Non sussiste contrasto, sotto i diversi profili dedotti, dell’art. 8 del ccnl del 2001 con principi e norme inderogabili.

1 contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 del ccnl del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

14 – Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del ccnl 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del ccnl 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

15. – Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va dunque accolto, dato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 ccnl del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

16.- Cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. e così rigettare l’originaria domanda dei dipendenti.

17.- La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda dei dipendenti. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Ord., 27-06-2011, n. 447 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dottor Se.De.Cr. è divenuto titolare iure successionis di un terreno, sito in agro di Scordia Contrada (…) esteso 26.069 riportato al catasto al foglio 24, particelle 109, 103 e 660, oggetto, in forza di deliberazioni della Giunta Municipale n. 288 del 5/11/1969 e n. 341 del 18/12/70, di procedimento espropriativo da parte del comune di Scordia al fine di realizzare un edificio destinato a scuola.

Divenuto erede a seguito del decesso, in data 2/6/1988 della propria dante causa De.Cr.Ro., l’odierno appellante adiva avanti il Tribunale di Caltagirone il Comune di Scordia e l’I.A.C.P. di Catania, richiedendo, con riferimento al terreno qui in questione, ceduto al comune di Scordia con atto pubblico per notaio Licciardello di Catania in data 30/7/1984, che gli venisse riconosciuto il diritto a conguaglio del prezzo, tenuto conto del carattere edificatorio dell’area, oltre il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Caltagirone si dichiarava incompetente e rimetteva la causa davanti la Corte d’Appello di Catania ove il giudizio veniva nei termini riassunto e si concludeva con la sentenza n. 569/01, con la quale il comune di Scordia veniva condannato al pagamento di somme relativamente ad altro appezzamento di terreno.

La sentenza veniva impugnata con ricorso per Cassazione.

La suprema Corte con sentenza n. 3403/2005 accoglieva i motivi del ricorso con riferimento ad altre aree, mentre rigettava il ricorso afferente il terreno in questione, sul presupposto della sussistenza dell’atto di cessione giusta contratto stipulato in data 30/7/1984 per notaio Licciardello di Catania, del quale non viene richiesta la declaratoria di nullità, insistendo il ricorrente nella richiesta di conguaglio.

L’odierno esponente adiva pertanto il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania chiedendo che, sul presupposto della nullità della cessione volontaria intervenuta tra la propria dante causa e il comune intimato con atto notarile del 30/7/1984, gli venisse riconosciuto il diritto a conseguire il risarcimento del danno dipendente dalla illegittima apprensione dell’area de qua, nella misura del valore venale attuale di mercato del terreno, oltre alla somma coincidente con il mancato godimento del bene, con interessi e rivalutazione.

Il Giudice adito respingeva il gravame sul rilievo che, in carenza di querela nullitatis dell’atto, il giudice non può spingersi ultra petita, con l’effetto che l’atto di cessione 30 luglio 1984 doveva considerarsi esistente e produttivo di tutti i suoi effetti.

La pronuncia è stata impugnata, ma l’appellante non ha dimostrato, allo stato, di aver presentato la citata querela nullitatis né ha comunicato l’eventuale esito della medesima.

È pertanto indispensabile che il dottor De.Cr. produca l’atto giudiziale relativo alla declaratoria di nullità con riguardo alla vertenza in questione (proposto in data antecedente l’incardinazione del ricorso avanti il Giudice di prime cure), indicando altresì quale esito abbia avuto la lite.

Assegna per il deposito dell’incombente presso la Segreteria di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l’adempimento istruttorio a carico dell’appellante nei termini indicati in motivazione. Fissa la nuova udienza al 30 novembre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25044 Ratei arretrati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.11.2004 – 7.7.2006 la Corte d’Appello di Roma, decidendo sugli appelli riuniti proposti da L.B., quale procuratore speciale di L.R.J., nei confronti dell’Inps, sulla scorta delle risultanze dell’espletata CTU condannò l’Inps al pagamento di Euro 403,35 a titolo di accessori sui ratei di pensione di reversibilità e di Euro 9.116,09 a titolo di accessori sui ratei di pensione del dante causa di L.R.J.. A sostegno del decisum e per ciò che in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale, con riferimento alla causa in cui si controverteva degli accessori inerenti alla prestazione (OMISSIS), di cui era titolare il dante causa di L.R. J., osservò che dalla documentazione in atti risultava che L.A. aveva presentato domanda di prestazione di vecchiaia l’8.5.1985 e che la prestazione era stata liquidata in data 4.8.1992, a decesso avvenuto ((OMISSIS)); conseguentemente la Corte aveva disposto CTU contabile, chiedendo l’elaborazione di conteggi relativi ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione spettanti al dante causa dell’appellante e corrisposti in ritardo, a decorrere dal 121 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa e fino al 23.7.1989 e per il periodo successivo e fino alla data del pagamento della sorte capitale, il solo importo degli interessi legali; i conteggi predisposti dal consulente non erano stati contestati e, quindi, l’Istituto andava condannato al pagamento della somma di Euro 9.116,09.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale L. B. e L.M., quali eredi di L.R. J., hanno proposto ricorso per cassazione assistito da un unico motivo. L’Inps ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge ( artt. 324 e 429 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che sulla data di pagamento dei ratei arretrati (4.8.1992) si era formato il giudicato interno immodificabile in sede di gravame (stante, per quanto viene allegato, la mancata contestazione del documento da cui risultava la data suddetta); doveva quindi ritenersi contraddittoria la decisione della Corte che aveva accolto le conclusioni del CTU basate sul calcolo degli interessi fino al 19.9.1991; in relazione al motivo è stato formulato il seguente quesito di diritto: "se il calcolo degli accessori di legge debba essere eseguito sino alla data di pagamento della sorte capitale e nell’ipotesi in cui su tale data si sia formato giudicato interno la stessa possa essere modificata in caso di nuovi conteggi ordinati in sede di gravame". 2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 de 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 7.7.2006.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione dei ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della Iste diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alfa fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit).

3. Il quesito di diritto formulato nel presente ricorso è inammissibile siccome inconferente rispetto alle questioni sollevate, facendo riferimento ad un preteso giudicato interno che, come tale, dovrebbe essere ricollegato ad una pronuncia resa nel primo grado di giudizio; ma non spiega quale sia stata il capo di pronuncia non specificamente impugnato, posto che, come indicato nella sentenza resa in appello, la domanda in primo grado era stata rigettata. Del resto la mancata contestazione da parte del convenuto di una circostanza fattuale specificamente affermata nel ricorso introduttivo determina, sotto il profilo probatorio, la non necessità di provare tale fatto, mentre il giudicato (interno) presuppone un’affermazione giudiziale non impugnata.

Il quesito è ulteriormente inconferente laddove fa riferimento alla non modificabilità del fatto – su cui impropriamente si deduce essersi formato il giudicato – in caso di nuovi conteggi ordinati in sede di gravame, laddove, secondo quanto risulta nello svolgimento del motivo, la Corte territoriale aveva "ordinato al CTU" di calcolare gli accessori proprio sino alla data del 4.8.1992. Ne discende che il quesito di diritto, così come formulato, non risponde alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c.. Quanto al denunciato vizio di motivazione, in relazione al quale peraltro i ricorrenti si limitano ad indicare una pretesa contraddittorietà della sentenza per avere la stessa accolto conclusioni di CTU basate su un conteggio riferito ad un diverso lasso di tempo, la mancata formulazione del prescritto momento di sintesi ne determina parimenti l’inammissibilità. 4. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese, stante l’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.