T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 01-08-2011, n. 1225 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che

– la Prefettura di Cremona, con nota dell’11.7.2011, ha comunicato di aver proceduto, con provvedimento in pari data, alla revoca dell’atto qui impugnato, di cui ha trasmesso copia;

– all’odierna camera di consiglio il legale del ricorrente ha dichiarato, alla luce di quanto comunicato dalla Prefettura, che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame;

– il ricorso va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di giudizio:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 08-08-2011, n. 31567 Responsabilità penale

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Svolgimento del processo

1. S.M., H.M.M., B.G. W. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere del reato di cui all’art. 589 c.p., così contestato con il capo di imputazione: per avere, il giorno (OMISSIS), cagionato per colpa la morte di Z.P. il quale, operaio specializzato, chiamato dal B. ad effettuare un sopralluogo per l’esecuzione di opere edilizie di ristrutturazione in un immobile di proprietà della S., era caduto in un’apertura del vano scala tra l’ottavo ed il nono piano, lasciata incustodita e protetta solo da un esiguo telo di plastica insufficiente a reggere il peso di una persona; agli imputati erano stati addebitati profili di colpa generica ex art. 2087 c.c., nonchè specifica e precisamente: quanto alla S., violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, perchè, quale committente dei lavori inizialmente affidati alla ditta dell’ H., non aveva previsto la durata e le fasi dei lavori e non aveva designato il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ed aveva omesso di verificare l’idoneità tecnica e professionale delle imprese esecutrici; quanto al B., violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68, perchè non aveva provveduto ad eseguire una preventiva messa in sicurezza dei luoghi e, all’atto del conferimento dell’incarico al Z., non lo aveva informato dei rischi presenti nel cantiere; quanto ad H., violazione dell’art. 68 del D.P.R. citato perchè non aveva provveduto ad eseguire una preventiva messa in sicurezza dei luoghi.

I fatti venivano cosi ricostruiti dal Tribunale: la S. aveva dato incarico alla ditta dell’ H. di eseguire i lavori di ristrutturazione di un suo immobile che prevedevano la sostituzione di una scala a chiocciola interna di collegamento tra l’ottavo ed il nono piano con altra nuova; gli operai dell’ H., sbagliando, avevano esteso l’intervento ad una trave che avrebbe dovuto rimanere murata, e per tale ragione la S. aveva invitato l’ H. a sgombrare il cantiere ritenendo concluso il loro rapporto: un operaio dell’ H. aveva portato via esclusivamente alcune attrezzature;

la S. aveva contattato il B. commissionandogli i lavori descritti nel capitolato di appalto già redatto, ed aveva fissato un appuntamento per il 29 luglio in occasione del quale il B. si era dichiarato disposto ad intervenire il lunedì successivo soltanto per i lavori relativi alla posa in opera della nuova scala e dell’apertura; il (OMISSIS) l’impresa del B. si era presentata alle ore 8,00 ed il B. si era allontanato preannunziando l’arrivo del posatore dei marmi Z.: questi era poi giunto alle ore 11 ed era quindi precipitato nella buca decedendo nella stessa giornata.

All’esito della istruttoria dibattimentale, il Tribunale, ritenendo accertato che non era stato predisposto alcun ponteggio sotto la buca – per come emerso dalle concordi dichiarazioni della S. e del B., nonchè dall’esame delle fotografie in atti e dalle dichiarazioni del teste L. – affermava la penale responsabilità di tutti e tre gli imputati condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, e condannando altresì il B. e l’ H. al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

2. A seguito di gravame ritualmente proposto, la Corte d’Appello di Milano assolveva il B. per non aver commesso il fatto, dichiarava inammissibile l’impugnazione della S. per intervenuta rinuncia, rideterminava la misura del risarcimento del danno, concedeva all’ H. il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto l’impugnata sentenza. Quanto alla posizione dell’ H., e per la parte che in questa sede rileva, la Corte distrettuale disattendeva la tesi difensiva finalizzata ad ottenere l’assoluzione dell’imputato e dava conto del proprio convincimento, per quel che riguarda la ritenuta colpevolezza dell’appellante, con argomentazioni che possono così riassumersi: a) in base al compendio probatorio acquisito doveva ritenersi accertato che la buca era stata predisposta dagli operai dell’ H.; di tal che incombeva su quest’ultimo l’obbligo di predisporre tutte le cautele idonee a scongiurare il pericolo costituito dall’apertura della buca; b) era risultato parimenti accertato che al momento del mortale infortunio la buca non presentava le opere di preventiva messa in sicurezza della stessa, "opere che, come è evidente ad H., quale autore della buca, incombeva di predisporre, nel rispetto delle norme di perizia, prudenza e diligenza generica e specifica ai sensi del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68" (così testualmente a pag. 9 della sentenza della Corte d’Appello); c) non era risultato provato con tranquillante certezza che al momento del tragico incidente l’impresa dell’ H. non era più presente in cantiere, posto che l’impresa del B. non aveva ancora assunto l’incarico di proseguire i lavori in cantiere, e la S. era in trattativa con l’impresa del geometra F., persona con la quale era ancora a colloquio proprio nel momento in cui si era verificato il mortale infortunio: dunque, in quel momento ancora nessuna impresa aveva assunto il compito di continuare la ristrutturazione dell’immobile e, conseguentemente, l’obbligo di mettere in sicurezza il cantiere; d) tenuto conto dei profili di colpa addebitati all’ H., nemmeno aveva rilievo accertare chi eventualmente avesse coperto la buca con un telo, così creando un’insidia nel celare la buca alla vista delle persone presenti in cantiere, posto che era obbligo dell’impresa la quale aveva realizzato la buca, mettere contestualmente in sicurezza la buca stessa realizzando le protezioni in grado di evitare che chiunque potesse cadere al suo interno; non era la visibilità o meno della buca a rappresentare le ragioni della contestazione mossa a carico dell’ H.: la mancata predisposizione delle protezioni della buca costituiva la palese violazione delle elementari norme di prudenza oltre che delle specifiche disposizioni di legge richiamate nell’imputazione ascritta all’appellante; e) in alcun modo il teste F., evocato dalla difesa dell’ H., aveva affermato che il mutamento dei luoghi aveva implicato anche la rimozione di eventuali protezioni della buca già in opera: ben altro rilievo avrebbe assunto la prova che l’ H. aveva realizzato le opere di protezione della buca pacificamente aperta dai suoi dipendenti: ma tale prova non era stata fornita in giudizio; f) non assumeva infine alcun rilievo il fatto, successivo a quello generativo della responsabilità dell’ H., che non era stato quest’ultimo a convocare lo Z. e non aveva quindi potuto renderlo edotto dei pericoli esistenti in cantiere.

3. Ricorre per cassazione l’ H., tramite il difensore, deducendo, con diffuse argomentazioni, violazione di legge e vizio motivazionale, con riferimento alla mancata assoluzione, e basando le proprie doglianze sulle considerazioni e sulle tesi sottoposte al vaglio della Corte territoriale. In particolare, il ricorrente sostiene che già nel corso dell’istruttoria svoltasi nel primo grado di giudizio sarebbe emerso che "altra impresa, la "GBV Ristrutturazione Edili S.r.l." il (OMISSIS) stava già lavorando ed aveva preso in carico il cantiere assumendosene così la responsabilità spezzando il nesso causale con l’ H. (qualsiasi cosa si ritenga che l’ H. abbia fatto in precedenza)" così si legge testualmente a pag. 10 del ricorso. Dunque, ad avviso del ricorrente "contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Milano, un dato è certo: il 1 agosto 2005 il signor H. M. non aveva alcun controllo del cantiere di via (OMISSIS), cantiere che era stato assunto sotto la responsabilità di altra ditta ed ovviamente della proprietaria signora S. M. che aveva fortemente voluto l’allontanamento del signor H." (così letteralmente a pag. 11 del ricorso). Secondo al tesi sostenuta con il ricorso, tra la condotta dell’ H. – consistita nel non aver predisposto le idonee misure di sicurezza mentre aveva ancora la disponibilità del cantiere – e la morte dello Z. non vi sarebbe alcun nesso di causalità. In sostanza, secondo la prospettazione difensiva, l’ H. non aveva alcuna possibilità di impedire che il signor Z. entrasse nel cantiere e non aveva alcun potere di controllare l’operato della vittima impedendogli di portarsi in posti a rischio o pericolosi; ad avviso del ricorrente, il nesso di causalità tra l’azione e l’evento, nel caso di specie, dovrebbe ritenersi escluso per il concorso di fattori eccezionali.

Motivi della decisione

4. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

4.1 Le diffusissime argomentazioni, poste a base delle dedotte doglianze, risultano smentite, con logica essenzialità, dalla decisione impugnata. Il ricorrente ha sostanzialmente concentrato le sue rimostranze sull’argomento per il quale la decisione impugnata avrebbe errato, in fatto, nell’assumere che al momento del tragico evento l’impresa dell’ H. non era più presente in cantiere per essere presente in quel sito altra impresa.

La Corte distrettuale, in particolare, ha effettivamente affermato che questa, ora ricordata, sarebbe "… una circostanza che non è stata provata in modo tranquillante in causa". Facendo leva anche su tale passaggio della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene (pag.

10 del ricorso) che già nel corso dell’istruttoria tenutasi nel primo grado di giudizio sarebbe "… emerso che altra impresa, la GBV ristrutturazione edili srl, dal 1 agosto 2005 stava già lavorando ed aveva preso in carico il cantiere assumendosene così la responsabilità e spezzando il nesso causale con il ricorrente (qualsiasi cosa si ritenga che il ricorrente abbia fatto in precedenza)". Sostiene il ricorrente, dunque, che "… contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello di Milano, un dato è certo:

al (OMISSIS) il ricorrente non aveva alcun controllo del cantiere di via (OMISSIS), cantiere che era stato assunto sotto la responsabilità di altra ditta ed ovviamente della proprietaria S. che aveva fortemente voluto l’allontanamento del signor H." (pag. 11 del ricorso). Secondo la tesi difensiva, quindi, "… tra l’evento consistente nella morte del signor Z. e la condotta precedente del signor H. M., consistita nel non aver predisposto le idonee misure di sicurezza mentre aveva ancora la disponibilità del cantiere, non vi è alcun nesso di causalità" (cfr. pag. 12 del ricorso).

Siffatte conclusioni del ricorrente non appaiono coerenti al contenuto della decisione impugnata: ed invero questa, dopo aver ricostruito tutte le circostanze del fatto in maniera compiuta, ha sottolineato che costituisce circostanza non contestabile in fatto "…che a predisporre la buca della quale si discorre furono gli operai del ricorrente"; e la Corte di merito ha del pari spiegato che non risponde al vero che la ditta del B. era pienamente subentrata alla ditta del ricorrente assumendo l’incarico di portare a termine i lavori cominciati dalla stessa ditta del ricorrente: al contrario, la corte milanese ha chiarito che il B. aveva assunto l’incarico esclusivamente di intervenire in quella data del 1 agosto 2005 soltanto per proteggere il buco tamponandolo con dei pannelli ed a tal fine avrebbe dovuto creare un punteggio al di sotto del buco per poter spingere i pannelli contro la soletta: dunque, un incarico del tutto limitato e non sostitutivo della impresa del ricorrente, tanto è vero che la committente S. aveva contattato altra impresa, quella di tal F., per l’appalto delle opere da eseguirsi mentre il B. raggiunse il cantiere solo al mattino del giorno dell’incidente mortale, al fine della installazione dei cavalletti funzionali all’erezione del punteggio da collocare sotto il buco non protetto, intervento da effettuare all’ottavo piano e senza alcuna necessità di accedere dal piano superiore. L’incidente in questione, al contrario, si verificò in tale piano superiore, e coinvolse lo Z. che non era dipendente del B. ma che avrebbe dovuto soltanto predisporre alcuni infissi in marmo al nono piano laddove egli precipitò nella buca non protetta: dunque, correttamente la decisione impugnata ha osservato che "… nel momento in cui si verificò l’incidente mortale ancora nessuna impresa aveva assunto il compito di continuare la ristrutturazione dell’appartamento e, conseguentemente, l’obbligo di mettere in sicurezza il cantiere"; sull’impresa del ricorrente, dunque, gravava l’obbligo, al momento della predisposizione della buca ad opera dei suoi dipendenti, di predisporre tutte le cautele di legge in grado di sventare il pericolo costituito dall’apertura della buca" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Giova al riguardo evidenziare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le regole di prudenza e le norme di prevenzione vincolano permanentemente i destinatari in ogni fase del lavoro, senza che sia possibile configurare vuoti normativi o di responsabilità in relazione a particolari operazioni da compiere in situazioni o siti pericolosi ovvero quando presso tali luoghi le opere siano terminate o da terminare o momentaneamente sospese per dare corso al altre fasi del processo produttivo. Le misure di sicurezza, infatti, devono essere predisposte e mantenute, sia pure con diverse modalità, confacenti alla natura del lavoro da svolgere e alla fase produttiva, prima e durante ciascuna fase del processo lavorativo ed anche al termine di essa, ove siano residuate situazioni di pericolo per i lavoratori passati ad altre incombenze ma, comunque, sottoposti al rischio derivante dallo stato di fatto residuato dalla fase pregressa (cfr., "ex plurimis", Sez. 4, n. 1738 del 19/12/1996 Ud. – dep. 25/02/1997 – Rv. 207014: nella fattispecie, in un cantiere, ove si svolgevano opere edilizie era stata lasciata un’apertura a bocca di lupo senza adeguata protezione e con i ferri di armatura sporgenti dal getto di cemento nella quale era caduto un manovale con la conseguenza che uno dei detti ferri gli era penetrato nel capo, cagionando lesioni; è stato riconosciuto l’obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di ovviare a siffatti pericoli mediante le opportune cautele indipendentemente dal verificarsi dell’incidente mentre nello stesso cantiere erano in corso opere diverse). Dunque, nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe potuto dar corso all’opera senza predisporre tutte le cautele di legge in grado di sventare il pericolo costituito dall’apertura della buca; e non poteva, di più, e pur a seguito della rottura del rapporto contrattuale con la committente, abbandonare immediatamente il cantiere senza garantire, prima di farlo, una situazione di piena sicurezza, e ciò tanto più ove si ponga mente alla circostanza, del pari rammentata nella decisione impugnata, che la committente S. aveva invitato il ricorrente a lasciare il cantiere sgomberandolo di materiali ed attrezzature, nel che era implicita la necessità di lasciarlo in condizioni di sicurezza; cosa che, invece, il ricorrente non fece, limitandosi ad inviare i suoi operai i quali si limitarono a portar via, dal cantiere abbandonato, alcune attrezzature, lasciando l’ingombro di materiali e macerie e con il foro praticato non in condizioni di sicurezza: singolare è dunque la prospettazione del ricorrente per la quale altri, e non il ricorrente stesso, avrebbero dovuto adottare tutte le misure antinfortunistiche.

Detta conclusione è vieppiù confortata dal consolidato orientamento di questa Corte in materia: "L’obbligo di predisporre le opere idonee ad evitare infortuni nel cantiere perdura finchè questo sia in atto con imminenza del pericolo e quindi, sussiste anche quando i lavori siano sospesi e comunque, fino al definitivo smantellamento" (Sez. 4, n. 8004 del 31/05/1994 Ud. – dep. 13/07/1994 – Rv. 199686, imp. Cadedoli ed altro).

4.2 Quanto al nesso di causalità ed alla successione delle posizioni di garanzia – questioni pure prospettate dal ricorrente – la tesi difensiva trova inequivocabile smentita nel condivisibile principio, enunciato e più volte ribadito da questa Corte, secondo cui "in caso di successione di posizioni di garanzia, in base al principio dell’equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l’evento, quando tale comportamento non abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente determinata" (in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 27959 del 05/06/2008 Ud. – dep. 09/07/2008 – Rv. 240519, Imp. Stefanacci e altri); ed è stato ancora ulteriormente precisato che "in tema di rapporto di causalità, la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento e, quindi, avente efficacia interruttiva del nesso di causalità, è quella del tutto indipendentedal fatto posto in essere dall’agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell’agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza: in tal caso, le cause concorrenti – che non siano da sole sufficienti a determinare l’evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente – sono tutte e ciascuna causa dell’evento, in base al principio (accolto dal nostro legislatore) della causalità materiale fondato sull’equivalenza delle condizioni" (Sez. 1, n. 11124 del 12/11/1997 Ud. – dep. 03/12/1997 – Rv. 209158); "in tema di rapporto di causalità, non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui, la quale abbia posto in essere le premesse su cui si innesta il suo errore o la sua condotta negligente. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per omicidio colposo dei tecnici di una società elettrica che avevano realizzato un collegamento mancante di adeguate protezioni, cui altri avevano provveduto ad allacciare un cavo in maniera scorretta determinando una dispersione di elettricità che cagionava la folgorazione della vittima del reato)" Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009 Ud. – dep. 22/06/2009 – Rv. 243933 Imp. Cipiccia e altri.

Di tal che, nel caso in esame, non può ritenersi esclusa la ricorrenza del nesso di causalità. 5. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 06-10-2011, n. 1464 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugna i provvedimenti con cui le amministrazioni resistenti avrebbero posto in essere nei suoi confronti fattispecie riconducibili all’ipotesi di demansionamento e mobbing, ravvisabili da un lato nell’attribuzione allo stesso di mansioni spettanti ai militari di grado inferiore rispetto quello di tenente colonnello ricoperto dal ricorrente, dall’altro nella sua sottoposizione alla direzione di colleghi con anzianità di grado minore ovvero con grado inferiore. In particolare i provvedimenti in epigrafe risultano illegittimi, in quanto comportanti violazioni di specifici obblighi contrattuali derivanti da rapporto di lavoro, come il principio di protezione delle condizioni di lavoro, dell’obbligo di tutela della professionalità, della personalità, della dignità, dell’onorabilità del lavoratore, e hanno generato in capo al ricorrente un grave danno non patrimoniale, morale, fisiologico ed esistenziale per cui si chiede la condanna.

Si è costituita l’amministrazione controdeducendo puntualmente.

All’odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Preliminarmente deve essere disattesa la considerazione contenuta nella memoria conclusionale secondo cui il ricorrente avrebbe chiesto l’accertamento dell’illegittimità ed illiceità prescindendo dall’annullamento degli atti, con la conseguenza che non sussisterebbe alcuna preclusione per la pronuncia da parte del Tar sul merito delle domande del ricorrente, posto che il ricorso è rubricato come accertamento e riconoscimento dell’illegittimità ed illiceità dei vari provvedimenti impugnati. Va anzitutto osservato che, ai fini del riparto della giurisdizione, assume valore determinante l’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità in concreto proposta: mentre, infatti la proposizione dell’azione contrattuale legata alla violazione degli obblighi sanciti dall’articolo 2087 del codice civile è attratta alla cognizione del giudice amministrativo, quella aquiliana, legata solo occasionalmente al rapporto di lavoro, è devoluta al giudice ordinario (confronta Consiglio di Stato, sezione quarta, 12 settembre 2007, numero 4825).

Sennonché, nel caso di specie, rispetto alle condotte evocate quali rappresentative del disegno unitario vessatorio e persecutorio (e quindi mobbizzante) della pubblica amministrazione, il rapporto di lavoro non rappresenta un mero presupposto estrinseco e occasionale della tutela invocata (il che verrebbe a legittimare la richiesta risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale); invero qui la tutela attiene a interessi legittimi derivanti direttamente dal medesimo rapporto, che si assumono lesi da comportamenti che rappresentano l’esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro ma anche della tutela della professionalità prevista dall’articolo 2103 del codice civile.

La fattispecie di responsabilità va così ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti dalle norme in materia di pubblico impiego, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quali il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito del rapporto obbligatorio (confronta per una fattispecie analoga, Cassazione, Sezioni Unite, 4 maggio 2004, numero 8438).

In tale contesto, allora, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi, considerando l’idoneità offensiva della condotta che può essere dimostrata, per la sistematicità e la durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e di discriminazione risultanti specificatamente da una connotazione emulativa e pretestuosa (confronta in tal senso Consiglio di Stato 11 marzo 2008 numero 1015).

Tuttavia il ricorrente non ha considerato che nell’ambito del pubblico impiego non contrattualizzato, quale è quello di specie, di regola l’attività gestionale dell’amministrazione si svolge attraverso provvedimenti autoritativi espressione di funzione pubblica, nei confronti dei quali si stagliano posizioni soggettive aventi consistenza di interesse legittimo.

Orbene, nel caso di specie, è indubbio che gli atti contestati dal ricorrente abbiano natura autoritativa, esprimendo le scelte discrezionali- tecniche e amministrative- degli organi preposti alla cura degli interessi pubblici, sicché per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dai predetti provvedimentidi cui il primo risalente al 4 agosto 2004 e l’ultimo al 1 gennaio 2010, questi ultimi sarebbero dovuti essere tempestivamente impugnati e annullati.

Nè sussistono i presupposti per il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 30, comma tre c.p.a., atteso che anche in tal caso la domanda doveva essere proposta tempestivamente entro 120 giorni dal fatto o dalla conoscenza del provvedimento da cui il danno sarebbe derivato.

Conclusivamente il presente ricorso – con cui si contesta l’asserito dimensionamento attribuito a specifici provvedimenti autoritativi dell’amministrazione militare di cui si chiede l’annullamento- è irricevibile per tardività, sia qualora si consideri l’azione proposta come azione di annullamento (ex articolo 29 c.p.a) sia qualora la si consideri come domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo (ex articolo 30 comma tre c.p.a).

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-11-2011, n. 5839

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Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado i ricorrenti impugnano la determinazione del Comune di Agerola, di cui al verbale della conferenza dei servizi n. 6109/05, con cui si dispone la reiezione della domanda di trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti, presentata dalla Sig.ra A. C. in data 19/12/97.

Tale atto risulta motivato sul decesso della stessa, sulla mancata attivazione, da parte degli eredi, dello speciale procedimento per il rilascio della nuova concessione previsto dalla legge regionale, nonché sulla inidoneità del nuovo sito indicato con l’istanza di trasferimento.

Il Tar ha respinto il gravame.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:

error in iudicando, eccesso di potere sull’asserita mancanza di titolarità della concessione, travisamento, presupposto erroneo, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza e di rapida conclusione del procedimento; si afferma, con riferimento alla mancata attivazione, da parte degli eredi, della procedura per il rilascio della nuova concessione, che già con istanza del 3/8/99 gli stessi avevano fatto domanda di voltura dell’impianto di distribuzione e che a tale domanda aveva fatto seguito un lungo e dispendioso procedimento, con il quale non era stata evidenziata, da parte dell’amministrazione, l’incompletezza documentale dell’istanza; si afferma, anche, che la documentazione richiesta era stata successivamente prodotta dai ricorrenti, sin dal 4/10/02;

error in iudicando, difetto di motivazione ed eccesso di potere in ordine all’asserita mancanza di continuità nell’esercizio della concessione, perché la cessazione del servizio di distribuzione carburanti si era verificata per colpa del comune, che aveva emesso ordinanza di demolizione dell’impianto ed aveva respinto la domanda di delocalizzazione; nè rileva l’autonoma sospensione dell’impianto, da parte degli interessati (nel 1995) e la sua successiva rimozione (nel 1998), atteso che, nel frattempo, (in data 9/4/97) era intervenuto il rinnovo della concessione in favore della originaria titolare;

error in iudicando, difetto di motivazione, violazione di legge e perplessità, violazione del D.Lgs. n. 32/98 e sviamento perché, nella conferenza dei servizi in cui erano state assunte le determinazioni conclusive, erano presenti solo i rappresentanti del comune che, inoltre, avrebbero illegittimamente motivato il diniego con il mero rinvio ad un parere legale;

error in iudicando e difetto di motivazione, violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/90, per la mancata comunicazione dei motivi che ostavano all’accoglimento della domanda.

Motivi della decisione

La vicenda trae origine da una domanda di trasferimento dell’impianto, in data 29/3/93, della titolare della concessione, sig.ra A. C., su cui era stato espresso parere negativo.

Nel 1994 la concessionaria chiedeva il rinnovo del decreto prefettizio e, in attesa di questo, nel 1995, sospendeva l’erogazione del carburante.

Con diffida del 16/8/95 n. 9747/162 il comune ingiungeva il trasferimento dell’impianto.

Nel frattempo, in data 9/4/97 veniva rinnovata la concessione disponendosi il trasferimento dell’impianto entro il 20/9/97, termine poi prorogato al 7/10/98, con previsione dell’obbligo di assicurare la continuità del servizio.

In data 19/12/97 la A. produceva nuova domanda di trasferimento.

In data 22/1/98 gli appellanti, figli della concessionaria, in asserita esecuzione della citata diffida del 16/8/95 n. 9747/162, comunicavano la rimozione dell’impianto e l’attivazione della pratiche per la sua delocalizzazione.

In data 3/8/99 gli stessi presentavano istanza di voltura dell’impianto a loro favore.

L’8/9/2000 decedeva la titolare della concessione.

Peraltro, i rapporti tra gli appellanti ed il comune continuavano e questo concedeva 180 giorni per la presentazione di un nuovo progetto di delocalizzazione, che veniva inviato in data 4/10/02; seguiva, da parte degli interessati, una domanda di sospensione dell’istruttoria (12/2/03), poi revocata su loro richiesta del 30/6/03.

Successivamente, il comune chiedeva integrazioni documentali e infine veniva emanata la deliberazione conclusiva della conferenza dei servizi del 21/6/05, oggetto di impugnativa.

Tutto ciò premesso, l’appello deve ritenersi infondato.

Il giudice di primo grado, in via preliminare, ha rilevato la mancanza di legittimazione dei ricorrenti.

Tale decisione deve essere condivisa.

Gli appellanti, come motivato nel provvedimento, dopo il decesso della titolare della concessione, Acanfora Caterina, in data 8 settembre 2000, avrebbero dovuto chiedere, entro un anno dall’apertura della successione, ai sensi dell’art. 31 commi 9, 10 e 11 della L.R. n. 27/94, un nuovo provvedimento di concessione, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a, b, e, m del co. 1° dell’art. 27.

Gli stessi, invece, si sono limitati a richiamare la loro istanza di voltura del 3/8/99, antecedente al decesso della concessionaria che, però non si è mai perfezionata, non avendo gli interessati fatto pervenire, al comune, i documenti che erano stati richiesti con nota n. 3452 del 21/4/99.

Nè alcun affidamento potevano vantare gli appellanti con riferimento ai rapporti intercorsi, anche successivamente, con l’amministrazione, allo scopo di definire una diversa localizzazione dell’impianto, continuando a difettare il provvedimento di voltura ed essendo l’amministrazione tenuta a rilevare, come poi ha fatto con l’atto impugnato, la mancanza di titolarità, in capo gli appellanti, del rapporto concessorio, e quindi, della legittimazione a chiedere la delocalizzazione.

Ciò è sufficiente per respingere l’appello e comporta la fondatezza anche degli altri due motivi di reiezione.

Nessun obbligo aveva, infatti, l’amministrazione di valutare il progetto presentato dagli appellanti in data 25/5/02, in quanto proposto da soggetti privi di titolarità del rapporto concessorio; né sussistono specifiche censure sulla inidoneità del progetto presentato dalla originaria concessionaria nel 1997, che costituisce l’oggetto specifico del provvedimento di reiezione.

Inoltre, va anche rilevato che il rinnovo del titolo concessorio in data 9/4/97 era condizionato all’obbligo di assicurare la continuità del servizio, fatto che, nella fattispecie, non si è verificato, attesa la rimozione dell’impianto effettuata nel 1998, che non può trovare fondamento, come sostengono gli appellanti, nella diffida del comune n. 9747/162, del 16/8/95, che aveva ordinato la rimozione dell’impianto entro 2 anni, (data poi prorogata fino al 7/10/98) ma, comunque, con salvaguardia della sua delocalizzazione, non attuata per inerzia degli interessati.

Va respinto il motivo successivo in quanto, ai fini della legittimità del provvedimento, rileva soltanto la correttezza delle convocazioni e non può ritenersi indice di illegittimità il richiamo ad un parere legale, atteso che l’atto risulta autonomamente motivato, pur se in adesione a tale parere.

Dalla legittimità dell’atto impugnato e dal suo contenuto vincolato, deriva l’infondatezza anche dell’ultimo motivo di gravame, atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la controparte intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.