Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 19-10-2011, n. 37913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 28.1.2011 il Tribunale di Catania – in riferimento alla impugnazione proposta dal Difensore di R. G., ai sensi dell’art. 309 c.p.p. avverso il provvedimento della Corte di Assise di Appello che – in data 25-10-2010, su istanza del PG. aveva disposto ai sensi dell’art. 300 c.p.p., comma 5, il ripristino della custodia cautelare in carcere a carico del predetto imputato – rigettava tale impugnazione previa riqualificazione della stessa ai sensi dell’art. 310 c.p.p..

In relazione al R. il Tribunale aveva illustrato l’iter del procedimento, nel quale il predetto era stato sottoposto alla custodia cautelare per reati di cui all’art. 416 bis c.p. ed omicidio.

Successivamente si era modificato lo stato di custodia,concedendo gli arresti domiciliari, e a seguito di appello del PM era stata ripristinata la custodia cautelare in carcere.

In primo grado vi era stata condanna solo per delitto di cui all’art. 416 bis c.p. ed altri reati, mentre era intervenuta l’assoluzione dal delitto di omicidio.

In tale fase era stata disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

A seguito di impugnazione formulata dal PM era intervenuta successivamente la riforma della sentenza in riferimento al delitto di omicidio.

In base a tali dati il Tribunale dava atto che il R. risultava condannato in via definitiva per l’associazione di tipo mafioso ed altro alla pena di anni nove di reclusione, non ancora scontata per intero,e risultava condannato con sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania per il delitto di omicidio in danno di Ri.Da. ed altri delitti concernenti le armi alla pena dell’ergastolo, condanna non definitiva.

In tale contesto processuale la Corte di Assise di Appello aveva accolto la richiesta avanzata dal PG ai sensi dell’art. 300 c.p.p., comma 5, disponendo il ripristino della custodia cautelare in carcere – il Tribunale aveva ritenuto di qualificare l’impugnazione formulata dalla difesa come appello,ai sensi dell’art. 310 c.p.p., rilevando che il provvedimento impugnato non assumeva la qualità di un nuovo titolo di custodia cautelare.

Aveva rigettato quindi l’impugnazione, rilevando l’esistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. b) e c).

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

1 – la violazione di legge processuale, in riferimento alla qualificazione della impugnazione ai sensi dell’art. 310 c.p.p..

A riguardo citava giurisprudenza di legittimità,e deduceva che – avendo il Tribunale definito l’impugnazione superando il termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, era intervenuta la perdita di efficacia dell’ordinanza di custodia cautelare.

Per tale motivo chiedeva l’annullamento del provvedimento senza rinvio, con conseguenti statuizioni.

2 – deduceva altresì la violazione dell’art. 311 c.p.p., e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per illogicità della motivazione resa dal Tribunale.

A riguardo sosteneva che – diversamente da quanto illustrato dai Giudici dell’impugnazione – il R. non era destinatario di richieste del PM ai sensi dell’art. 300 c.p.p., comma 5.

Pertanto la fase processuale di appello doveva ritenersi esaurita,non avendo il PM attivato la procedura di cui al menzionato art. 300 c.p.p., comma 5.

In tal senso rilevava che la Corte di Assise – nel giudizio di rinvio (avendo la Corte di Cassazione annullato la prima condanna) con la pronunzia del 25-10-2010- non avrebbe potuto – secondo la difesa – limitarsi a valutare – (dopo oltre undici anni dai fatti contestati) – i presupposti della misura custodiale con clausole di stile riferite alla gravità dei fatti e esistenza del pericolo di fuga, bensì avrebbe dovuto esaminare "gli ulteriori elementi di fatto" che avrebbero consentito di ritenere esistenti le esigenze cautelari.

Diversamente la difesa rilevava che la Corte di Assise aveva valutato il pericolo di fuga desumendolo dalla inevitabile esecuzione della pena.

Rilevava altresì che l’ordinanza di cui all’art. 300 c.p.p., comma 5 avrebbe dovuto pur sempre valutare il fattore del tempo decorso evidenziando che l’imputato non aveva dato luogo a censure nel comportamento processuale, rendendosi reperibile e rimanendo nel proprio domicilio,e non sottraendosi alla esecuzione del provvedimento restrittivo.

In conclusione la difesa riteneva che l’ordinanza impugnata fosse basata su una sorta di presunzione di carattere assoluto, che non rispondeva ai canoni normativi dell’art. 111 Cost..

In tal senso chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Il provvedimento risulta legittimamente definito ai sensi dell’art. 310 c.p.p. Invero nella specie deve rilevarsi quanto segue:

– le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto,e nei confronti della medesima persona, venga disposta l’archiviazione ovvero sia pronunziata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

Per tale motivo ha perso efficacia la custodia cautelare in carcere a carico dell’imputato, nel momento in cui questo è stato assolto dal giudice di primo grado per il fatto omicidiario.

– Successivamente, però, in grado di appello l’imputato è stato condannato per lo stesso fatto, per cui il Procuratore Generale della Repubblica ha chiesto ed ottenuto il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere.

Elemento determinante per il presente giudizio è la qualificazione giuridica di tale provvedimento, oggi impugnato, che secondo la difesa costituisce nuova ordinanza coercitiva, mentre per il Tribunale costituisce mero ripristino di quella precedentemente emessa e poi temporaneamente resa inefficace per effetto della sentenza di assoluzione in primo grado.

Orbene, si deve preliminarmente dare conto di una giurisprudenza di legittimità apparentemente difforme; – secondo un primo indirizzo (richiamato dal Tribunale di Catania nel proprio provvedimento), l’ordinanza che "ripristina" la misura coercitiva a norma dell’art. 300 c.p.p., comma 5, nei confronti di persona condannata in appello dopo l’assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante "appello" ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e non con il riesame previsto dal precedente art. 309 c.p.p. (v. Cass. Sez. 1 – del 12 febbraio 2002, n. 23061; il caso esaminato dalla Corte nella pronuncia richiamata era speculare a quello odierno, dato che il ricorrente, sul presupposto che il suo mezzo di gravame fosse da qualificare come riesame,lamentava la mancata scarcerazione per non essere intervenuta la decisione del Tribunale della libertà nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 10).

Secondo un’altra pronuncia (richiamata dalla difesa dell’imputato), mentre il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, in caso di "scarcerazione per decorrenza terminale impugnabile con appello, nei confronti di ordinanza restrittiva emessa successivamente alla revoca del precedente provvedimento cautelare, l’impugnazione esperibile è – viceversa – il riesame.

Ne consegue che, se il giudice del gravame,in tale secondo caso,equivocando sulla natura dell’impugnazione, decida oltre i termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, l’ordinanza coercitiva perde efficacia (cfr. Cass. Sez. 5 – del 29-4-2002, n. 22868).

A ben vedere, però, le due pronunce non si pongono affatto in contraddizione, dal momento che esprimono lo stesso principio e cioè che quando la misura cessa di avere efficacia per effetto di un automatismo (scadenza dei termini massimi di custodia o assoluzione), senza necessità di valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, la successiva ordinanza cautelare emessa a seguito del venir meno dell’impedimento oggettivo non fa altro che riespandere l’originaria efficacia e perciò si lega indissolubilmente alla prima (così come affermato da Cass. Sez. 1, 12-02-2002,n. 23061).

Più semplicemente,si può affermare che ogni qual volta vi sia una valutazione delle esigenze cautelari ed una ritenuta cessazione delle stesse, allora l’ordinanza genetica viene eliminata,cosicchè ogni successiva misura deve considerarsi "nuova" e soggetta a riesame.

Quando, viceversa, la legge prevede effetti automatici legati a determinati eventi (quali, ad esempio, la scadenza dei termini massimi di custodia o l’assoluzione) senza che abbia una qualche rilevanza l’esame nel merito della persistenza delle esigenze cautelari (che, in astratto, potrebbero permanere), allora l’ordinanza genetica non viene eliminata, bensì solamente resa inefficace (cfr. art. 300 c.p.p., comma 1) ed entra in una sorta di quiescenza. Questo stato può essere irreversibile (quando, per esempio,l’assoluzione sia confermata e diventi irrevocabile) oppure può venir meno con la riespansione della piena efficacia della misura originaria, quando cessino gli impedimenti oggettivi che ne hanno determinato la temporanea inefficacia (come, nel caso in esame, la sentenza di condanna in appello che ribalti il verdetto assolutorio di primo grado).

In conclusione,si può affermare che per valutare la novità o meno della misura si deve aver riguardo alla causa di cessazione di quella precedentemente emessa; se la causa agisce sull’efficacia,lasciando in vita il provvedimento originario, pur se devitalizzato, allora alla cessazione della causa ostativa la misura si riespande e deve essere considerata quale ripristino. Se, diversamente, la causa agisce sulla stessa esistenza del provvedimento, eliminandolo (come avviene in caso di revoca per sopravvenuta cessazione delle esigenze cautelari), allora ogni successiva istanza deve considerarsi come nuova richiesta della misura.

Poichè nel caso di specie la misura genetica aveva semplicemente perso efficacia, in via automatica – per effetto della sentenza assolutoria di primo grado – senza essere eliminata del tutto, il sovvertimento del verdetto assolutorio, che devitalizzava la misura, non può che comportare la reviviscenza della stessa; di talchè il relativo provvedimento di ripristino rimane soggetto ad appello e non a riesame da parte del tribunale della libertà.

Deve dunque ritenersi che il Tribunale di Catania abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative, così come interpretate da questa suprema corte,e pertanto che abbia correttamente riqualificato come appello la richiesta di esame dell’imputato.

2 – Quanto alle altre censure difensive,deve condividersi l’affermazione del Tribunale di Catania, secondo cui continua ad operare la doppia presunzione di legge di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, pienamente applicabile al caso di specie,dal momento che è l’ordinanza cautelare originaria che oggi rivive. Nè, d’altronde, può ritenersi elemento sufficiente per vincere la presunzione di legge il semplice trascorrere del tempo, anche se consistente, come ha più volte affermato questa Corte; peraltro, il Tribunale di Catania dimostra di avere tenuto conto degli indici evidenziati dal ricorrente, laddove spende una specifica motivazione sia in relazione al tempo trascorso tra il fatto ed il periodo attuale, sia in relazione alla persistente pericolosità del soggetto (cfr. pag.4 dell’ordinanza impugnata). Si deve tener conto, infine, del fatto che le esigenze cautelari sono state ravvisate con riferimento non solo al pericolo di fuga (su cui il Tribunale da ampio conto delle sue valutazioni negative alla pag. 5 dell’ordinanza), ma anche con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, evidenziato e motivato in modo adeguato nel provvedimento oggetto di impugnazione.

Quanto, infine, al fatto che non venne richiesto il ripristino della misura dopo la prima sentenza di appello, che condannava il predetto ricorrente anche per l’omicidio, implicitamente non ritenendosi sussistenti – secondo la difesa – nè il pericolo di fuga, nè quello di reiterazione criminosa, si deve rilevare che le ragioni per le quali il Procuratore Generale ha ritenuto di attendere fino alla seconda sentenza di appello (a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione) non sono rilevanti, trattandosi di valutazione soggettiva che sfugge a questa Corte e che non esplica alcuna influenza sul presente procedimento. Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7368 Agevolazioni tributarie

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.p.a. GE.SI.P. PALERMO, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che: (2) con "istanza in via telematica" del 16 luglio 2003 detta società aveva chiesto, "in relazione all’incremento occupazionale di 554,90 lavoratori", il "riconoscimento", per il "triennio 2004/2006", oltre di quello "ordinario", anche dell’"ulteriore credito d’imposta" concesso dalla " L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10 … alle sole aziende ubicate nei territori Abruzzo e Molise"; (2) "intervenuto il provvedimento di accoglimento", la stessa società, con "successiva istanza del 14 luglio 2004", assunto che "il modello informatico adoperato" presentava "un’anomalia" perchè non consentiva "di scrivere importi superiori a Euro 100.000,00, pur in presenza di un numero di dipendenti tale da superare detto limite", aveva chiesto "il riconoscimento del maggior credito d’ imposta pari ad Euro 5.892.890,00 quale differenza … tra quanto … spettante … e quanto" essa, "per un "errore materiale" non dipendente", aveva potuto "effettivamente richiedere" -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 47/09/07 depositata il 17 maggio 2007 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (373/01/05) della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara la quale aveva accolto il ricorso avverso la "nota del 22 luglio 2004" con cui era stata rigettata l’"istanza predetta" in "applicazione della … regola "de minimis" prevista dall’art. 2 del Regolamento CE n. 69/01".

La società intimata instava per il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

p. 1. La sentenza gravata.

La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso l’appello dell’Ufficio affermando (in estrema sintesi) che, non essendovi "menzione alcuna nel regolamento" comunitario "circa aiuti sotto forma di incremento occupazionale", "la regola "de minimis" s’applica agli aiuti delle imprese con esclusione di qualsiasi riferimento alla materia occupazionale". p. 2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione per due motivi:

– con il primo, denunzia "violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 63 comma 1, lett. a), terzo periodo; della L. n. 388 del 2002, art. 7, comma 10; degli artt. 87 e 88 Trattato CE; 3 e 4 Regolamento CE 2204/-02", chiedendo (ex art. 366 bis c.p.c.);

"se l’ulteriore credito di imposta di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63… configuri un aiuto di stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE e se sia escluso dati operatività del Regolamento CE 2204/02 ( 6 considerando), ovvero sia comunque sottratto all’applicazione del predetto regolamento, non concretando un aiuto di stato che soddisfi le condizioni di cui all’art. 4 del medesimo Reg. 2204/02;

– nell’altro motivo, l’ente denunzia "violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007, e art. 11 preleggi" sintetizzate nel "quesito";

"se erri il giudice del merito che in una fattispecie … in cui si controverta dell’applicabilità della regola de minimis agli incentivi previsti sotto forma di crediti di imposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 63 ritenga gli incentivi de quibus sottratti alla predetta regola in forza del D.L. n. 10 del 1997, per tal via postulando l’applicabilità retroattiva di tale disposizione alla stregua di norma di interpretazione autentica". p. 3. Le ragioni della decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

A. In via preliminare va evidenziato che la quaestio iuris posta dalla controversia, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente nelle "brevi osservazioni" depositate in replica alle conclusioni del pubblico ministero, non è affatto "opposta" a quella esaminata da questa sezione nella sentenza 20 ottobre 2011 n. 21797 atteso che la posizione ivi assunta dall’Agenzia (""il beneficio in questione non configura aiuto di stato"), al pari di quella (anche se effettivamente "opposta") sostenuta in questa controversia ("l’ulteriore credito di imposta di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63… configuri un aiuto di stato") si palesa (come si è palesata anche in quella decisione) del tutto irrilevante ai fini dell’esegesi normativa e della sua corretta applicazione alla fattispecie concreta.

B. Sulla specifica "quaestio iuris" – data (secondo il giudice di appello) dal "riconoscimento del maggior credito d’imposta … in forza della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63" -, in carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria (tale non essendo, come evidente, il solo rilievo della "opposta" posizione assunta dall’Agenzia in quel processo) deve ribadirsi il principio espresso nella richiamata decisione n. 21797 del 2011 secondo cui "la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1", "nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7", "ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7": "per le assunzioni di cui alle lettere a) e b)", infatti, giusta la successiva lettera "C)", "rimangono ferme …le disposizioni di cui al citato art. 7 della L. n. 388 del 2000", quindi tutte le "disposizioni" di detta norma, anche quella del decimo comma secondo la quale "all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio".

La piana lettura di quest’ultima disposizione pone in luce l’assoluta irrilevanza della normativa comunitaria "Comunicazione della commissione CEE 96/c 68/06"; Regolamento 12 gennaio 2001 n. 69 della Commissione relativo "a//1 applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore ("de minimis")" sugli "aiuti di stato" nonchè di quella Regolamento 5 dicembre 2002 n. 2204 della Commissione "relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione" sugli incentivi per incrementi occupazionali atteso che "il criterio comunitario c.d. de minimis" è stato espressamente adottato ("in via di rinvio alla relativa fonte normativa") dal legislatore nazionale, "nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali", quale tetto massimo ("misura limitata") dell’"ulteriore credito d’imposta in rassegna" che ha inteso attribuire ai "datori di lavoro".

C. La natura "nazionale" della norma (limitativa al "criterio comunitario c.d. de minimis" della misura massima dell’"ulteriore credito d’imposta" di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 63), infine, esclude in radice ogni incidenza sulla questione della norma dettata dall’art. 1 (rubricato: "esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data "1 giugno 2006 nella causa C-207/05"; "attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002"; "procedura d’ infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456") del DL 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in L. 6 aprile 2007, n. 46 (recante "disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali") – in particolare di quella contenuta nel comma 8 (per il cui testo modificato dalla legge di conversione "sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola "de minimis" gli aiuti autorizzati dalia Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente") – atteso che l’esclusione ("sono esclusi") degli "aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente", ai fini del "computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis", dal "cumulo" (quindi dal complessivo "recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte") riguarda solo gli "aiuti", rientranti in detta previsione, che le norme nazionali abbiano concesso in misura superiore a detta "regola" comunitaria, non l’"ulteriore credito di imposta" qui in discussione perchè l’ammontare massimo dello stesso è stato legislativamente determinato in misura corrispondente a quella "regola". p. 4. Provvedimenti conclusivi.

Dall’esposta ermeneusi normativa discende evidente l’erroneità della sentenza impugnata la quale deve essere, di conseguenza, cassata.

La causa, involgente solo la questione giuridica esaminata, non abbisogna di nessun accertamento fattuale e, perciò, si sensi dell’art. 384 c.p.c., deve decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado della contribuente, non avendo questa diritto, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63, ad un credito di imposta maggiore di quello già riconosciuto dall’Agenzia. p. 5. Delle spese processuali.

Le spese processuali dell’intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

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Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-06-2012, n. 9270 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che:

1. La Corte di appello di Genova ha accolto parzialmente la domanda di equa riparazione proposta da A.S. in relazione alla durata eccessiva della procedura fallimentare della Capital Italia s.r.l., dichiarata il (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Lucca e ancora in corso alla data di presentazione della domanda di equa riparazione, procedura fallimentare di cui si era dichiarata creditore (con istanza di ammissione al passivo del gennaio 1992);

2. La Corte genovese ha rilevato che la durata fisiologica della procedura in questione, in considerazione dell’esistenza di giudizi civili coinvolgenti come parte la curatela (e attestati nella relazione del curatore del 30 luglio 2008), doveva ritenersi di dodici anni rappresentanti il tempo ordinariamente necessario per l’espletamento delle procedure fallimentari (tre anni) cui andava aggiunto il tempo necessario per lo svolgimento di un giudizio di cognizione (4 anni per il primo grado, 3 anni per l’appello e 2 anni per il giudizio di legittimità). Ha quindi ritenuto che la durata eccessiva della procedura doveva stimarsi quanto alla posizione del ricorrente in sei anni e in applicazione di un parametro annuo di 1.000,00 Euro ha liquidato la complessiva somma di Euro 6.000,00 al cui pagamento con interessi legali ha condannato il Ministero della Giustizia.

3. A.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Genova menzionato in epigrafe censurando con i primi sei motivi di ricorso l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni.

4. Con gli altri motivi di ricorso si censura la misura dell’indennità liquidata dalla Corte di appello che secondo la parte ricorrente doveva essere determinata facendo riferimento al parametro massimo applicato dalla giurisprudenza europea e di legittimità e ciò in relazione al criterio della posta in gioco, alla perdita pressochè dell’intero credito dovuta al dissesto finanziario causato dalla condotta anche penalmente illecita dei responsabili della società fallita, rimasta sostanzialmente impunita. La parte ricorrente contesta la misura della liquidazione delle spese del giudizio di merito deducendo la violazione dei minimi tariffari, di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, sia relativamente alle spese che ai diritti e agli onorari, e l’omessa motivazione in relazione alle voci indicate nella notula ritualmente depositata dalla parte che sono state ridotte o eliminate.

5. Si difende con controricorso il Ministero.

6. La ricorrente deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

CHE:

7. Preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, in quanto le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione per ciò che concerne la data della domanda di insinuazione al passivo e la conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

8. I motivi che censurano la determinazione della durata ragionevole della procedura in dodici anni sono fondati, nei limiti di seguito precisati;

9. In tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

10. sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

11. l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

12. il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

13. non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può quindi essere decisa nel merito;

14. va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

15. pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 10250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di undici anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciotto quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

16. su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

17. le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a A.S. la somma di Euro 10.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame il dott. I. impugna per violazione di legge ed eccesso di potere il provvedimento con il quale ai suoi elaborati è stato attribuito il punteggio complessivo di 85, inferiore a quello minimo di 90 punti per l’ammissione alle prove orali e, in particolare, è stato valutato in termini negativi con il punteggio di 25 l’atto giudiziario di diritto civile.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che contesta il dedotto e conclude per la reiezione del gravame.

Il Tribunale, con ordinanza 17 dicembre 2003 ha respinto la domanda incidentale di sospensione degli atti gravati.

La palese infondatezza delle censure attoree consente di decidere la controversia con sentenza redatta informa succinta e con rinvio a precedenti decisioni assunte dalla Sezione.

1) E’ infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico, non consentendo un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.

Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non ammettono all’esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).

Quindi, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).

A sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio numerico alle valutazioni degli elaborati scritti, espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, è intervenuta la Corte Costituzionale che, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.

In proposito, giova rammentare che, in base all’art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla l. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non svolge un’attività "scolastica" di correzione degli elaborati scritti dei candidati, che non rientra tra i suoi compiti, e neppure ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l’insufficienza o l’erroneità dell’elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio Stato, Sez. IV, 06 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l’inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione sia per la correzione che in sede di giudizio (Consiglio di stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).

2) Palesemente infondata è la doglianza riguardante la formulazione dei criteri di correzione, non potendosi reputare illegittimo il comportamento della commissione che, secondo la prospettazione attorea, li avrebbe fissati solo dopo che erano state espletate le prove scritte.

3) Analoga sorte va riservata alla censura concernente l’insufficienza dell’elaborato.

Invero, si osserva che il giudizio formulato comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica del candidato ed attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172).

Nella specie, le argomentazioni attoree non danno conto della sussistenza di un siffatto vizio.

4) In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertanto respinto, pur sussistendo comunque sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Alessandro Pagano, Consigliere

Renata Emma Ianigro, Consigliere

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