Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 07-03-2013, n. 10621

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Perugia confermava la sentenza in data 21 ottobre 1999 con la quale il G.U.P. di Perugia condannava M.Q., a seguito di giudizio abbreviato e con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., comma 1. n. 1), relativamente al compimento di plurimi atti sessuali nei confronti di una bambina ( B.A.) di anni (OMISSIS) consistiti, in un’occasione, nello sbottonarle i pantaloni e nell’accarezzarle le gambe e le parti intime ed, in altra occasione, nel toglierle i pantaloni e nell’abbassarle le mutandine e nel tenerla ferma mentre avvicinava le proprie parti intime alle sue ((OMISSIS)).

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p. e la conseguente nullità della notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza del 9 giugno 2009.

La Corte suprema di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza in data 19.4.2011, annullava la sentenza impugnata in relazione al sopra riportato ed assorbente motivo di natura formale, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze. Quest’ultima, con sentenza in data 10.2.2012, confermava ancora la predetta sentenza del G.U.P. del Tribunale di Perugia.

Avverso tale sentenza della Corte fiorentina ricorre nuovamente per cassazione il difensore di fiducia di M.Q., deducendo i seguenti motivi.

1. La violazione degli artt. 438 e 442 c.p.p. ed il vizio motivazionale in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla minore nelle varie fasi preprocessuali, degli atti utilizzabili a tal fine e del comportamento processuale dell’imputato; nonchè la violazione dell’art. 157 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione del primo episodio di abuso contestato.

Rileva che la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata si palesa come apparente e non esaustiva, in relazione alle doglianze mosse con gli articolati motivi aggiunti con i quali erano state evidenziate le discrasie e le inverosimiglianze delle dichiarazioni rese dalla parte offesa della quale erano state incomprensibilmente considerate solo quelle rese in sede di s.i.t. e non anche quelle rese "de relato" dalla Dr.ssa C., ginecologa, e dal ct. del P.M..

Tra l’altro, non era stata data risposta alla collocazione temporale dei due episodi contestati, il primo dei quali, alla luce della comunicazione del 15.12.1997 della dr.ssa C., si sarebbe verificato nel 1996 e, quindi, si era irrimediabilmente prescritto.

2. La violazione dell’art. 609 bis c.p., u.c., ed il vizio motivazionale, laddove era stata negata l’impetrata attenuante della lieve entità del fatto.

Sono stati depositati "motivi nuovi" con i quali si ribadiscono entrambi i motivi di ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Anzitutto va rilevato che il termine prescrizionale (di anni 15, ai sensi del previgente testo dell’art. 157 c.p., applicabile in funzione dell’epoca in cui fu emessa la sentenza di primo grado e comunque più favorevole: L. n. 251 del 2005, art. 10) previsto per il reato contestato (in considerazione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante), non è ad oggi decorso, tenuto conto della sospensione del medesimo per l’astensione degli avvocati (che non è limitata alla sola durata dello "sciopero", ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del processo e, quindi, fino alla data odierna: cfr. Cass. Pen. Sez. 4, n. 46359 del 24.10.2007, Rv. 239020), a seguito di rinvio disposto da questa Corte all’udienza del 23.10.2012.

Nè è prescritto almeno il primo episodio che si assume risalire al (OMISSIS), poichè comunque trattasi di reato continuato la cui consumazione, secondo la disciplina previgente, deve ritenersi protratta fin al (OMISSIS), onde da tale data decorre il termine prescrizionale ai sensi dell’art. 158 c.p. previgente:

infatti, non è applicabile nel caso di specie la novella introdotta dalla L. n. 251 del 2005, art. 6, comma 3 della in relazione all’art. 158 c.p., comma 1 concernente il computo della prescrizione per ciascuno dei reati riuniti sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di sentenza di primo grado intervenuta, come sopra rilevato, prima della novella predetta (L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2) e non potendosi combinare un frammento della vecchia legge con altro della nuova (cfr. Cass. Pen. Sez. 4, n. 36757 del 4.6.2004, Rv. 229687).

Quanto alle residue censure, si osserva che, in effetti, la Corte fiorentina ha tralasciato di valutare le dichiarazioni dalla Dr.ssa C., ginecologa, e dal c.t. del P.M. circa quelle loro riferite daila minore, adducendo la mancata verbalizzazione di queste ultime ed omettendo sia di analizzare le contraddizioni emergenti tra le diverse versioni e quanto segnalato nell’atto di appello, sia di apprezzare positivamente o negativamente la dedotta censura concernente il decorso del termine prescrizionale in relazione al primo episodio di abuso: tale ultima circostanza è ormai ininfluente attese le argomentazioni sopra svolte in ordine al decorso del termine prescrizionale. Per il resto, benchè le suddette dichiarazioni siano state riportate in via indiretta e sintetica, trattandosi di dichiarazioni "de relato", e la loro mancata verbalizzazione nell’immediatezza non possa escluderne in radice la utilizzabilità, il giudice a quo ha fornito al riguardo una spiegazione tutt’altro che inconsistente o inadeguata, rilevando che non poteva escludersi che i due testi de relato avessero inteso esporre solo le circostanze da loro ritenute rilevanti (al fine dell’integrazione degli estremi del reato e non già dell’attendibilità della minore): in ogni caso si deve convenire come le versioni riportate dal consulente del P.M. e dalla ginecologa fossero sostanzialmente convergenti sul nucleo centrale del racconto, relativo alla ricostruzione degli atti sessuali posti in essere dall’imputato, loro fornito dalla minore. La Corte ha, inoltre, svolto un’accurata indagine esitata in un’esaustiva motivazione (pag.

5 sent.) in relazione alla ritenuta attendibilità della bambina, escludendo elementi indicativi di squilibri o di tendenza ad abbandonarsi a fantasticherie e fornendo congrua spiegazione della diversità del comportamenti tenuto dalla minore in occasione dei due episodi. Sono stata anche valutate, scartandole, ragioni di contrasto tra il nucleo familiare della piccola e quello dell’imputato (ove i genitori la accompagnavano) o di astio che potessero originare false accuse ed è stato persino sottolineato come nemmeno l’imputato avesse smentito i fatti, limitandosi, nel corso dell’interrogatorio delegato alla P.G., a dire, fra l’altro, che i propri comportamenti erano stati fraintesi.

Congrua ed esaustiva (ed in linea con l’orientamento di questa Corte sul punto) è la motivazione addotta a sostegno del rigetto dell’invocata attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., laddove ha ritenuto le modalità particolarmente invasive della condotta nei confronti di una bambina come ostative all’integrazione del fatto di minore gravità che devono essere rapportate al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (cfr. Cass. pen. Sez. 3, n. 23093 del 11.5.2011, Rv. 250682).

Peraltro, il nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il novum normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all’interno della decisione (Cass. pen. Sez. 5, n. 39048 del 25.9.2007, Rv. 238215). Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme, come nel caso di specie, il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., sez. 2, 15.1.2008, n. 5994; Sez. 1, 15.6.2007, n. 24667, Rv.

237207; Sez. 4, 3.2.2009, n. 19710, Rv. 243636), evenienza non verificatasi nel procedimento in esame.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infine, trattandosi di persona offesa minorenne, si deve disporre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 07-07-2010, n. 23369 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui l’AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, con ordinanza n. 2488 del 29 luglio 1999, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta all’interessata nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dai difensori all’odierna udienza pubblica, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con il gravame in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare richiesto all’interessata, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Maddalena Filippi, Presidente

Giuseppe Chinè, Primo Referendario, Estensore

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 186 del 2004 GIUOCHI D’AZZARDO IMPIEGO PUBBLICO Procedimento e punizioni disciplinari

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Ritenuto in fatto

1. ¾ Con ordinanza del 6 giugno 2003, il Consiglio di Stato – sezione VI giurisdizionale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione.

1.1. ¾ In punto di fatto il remittente espone che il giudizio a quo trae origine da un ricorso per l’annullamento di un provvedimento di sospensione dal servizio di un docente universitario e del successivo atto di contestazione di addebito di delitti (di cui agli artt. 81, 319 e 319-bis del codice penale) già oggetto di sentenza patteggiata in sede penale ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, pronunciata il 29 novembre 2001 e divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2002.

In diritto, il Consiglio di Stato riferisce di avere acclarato il tardivo inizio del procedimento disciplinare oggetto di contestazione, avendo l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” contestato l’addebito dopo il decorso di centoventi giorni dalla data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di patteggiamento. Tale sentenza, pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001, riguardava fatti commessi prima dell’entrata in vigore della stessa legge, per cui, nella fattispecie, veniva in applicazione l’art. 10, comma 3, della legge in questione.

1.2. ¾ Il Consiglio di Stato, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale del citato art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, rileva che quest’ultima prevede un sistema normativo a regime (art. 5, comma 4), che impone l’inizio del procedimento disciplinare entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, e un sistema normativo transitorio (art. 10, comma 3) – applicabile nella specie –, che prescrive, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge, un termine più lungo per l’instaurazione del procedimento (centoventi giorni invece di novanta), con decorrenza dalla “conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile”, anziché dalla comunicazione della sentenza.

Orbene, il giudice a quo ritiene che la disciplina transitoria configurata dalla norma impugnata sarebbe in contrasto con i principi di buon andamento e di efficienza dell’attività amministrativa (art. 97, primo comma, della Costituzione), in quanto non sarebbe conforme a tali principi far decorrere un termine di decadenza per l’esercizio del potere disciplinare dell’amministrazione dal verificarsi di un fatto (sentenza penale irrevocabile di condanna) del quale essa non sia stata posta a conoscenza.

Inoltre la disciplina denunciata violerebbe il principio di eguaglianza e il canone di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, poiché si produrrebbe una disparità di trattamento, in riferimento alle modalità e ai termini del procedimento disciplinare, tra il sistema normativo transitorio e quello stabilito a regime.

A conferma della propria prospettazione, il remittente trae ulteriori argomenti dall’art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), secondo il quale “la destituzione può sempre essere inflitta all’esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni …”. Questa norma infatti fa riferimento ad una notizia certa ricevuta dall’amministrazione in ordine alla sentenza penale irrevocabile di condanna, facendo decorrere da quella notizia il termine per il proseguimento o per la instaurazione del procedimento disciplinare. Ad ulteriore riprova di ciò il remittente richiama una pronuncia di questa Corte, secondo la quale l’azione disciplinare si dovrebbe iniziare tempestivamente a decorrere dal “momento in cui l’amministrazione ha conoscenza della pronuncia irrevocabile di condanna” (sentenza n. 375 del 2000).

Il Consiglio di Stato dà atto tuttavia che la disposizione impugnata avrebbe comunque una sua ratio, data la specialità dell’ipotesi prevista, e ricorda che in materia questa Corte (sentenza n. 374 del 1995) si è espressa nel senso della infondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 97, terzo comma, della legge 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede, a carico dell’autorità giudiziaria, un obbligo di trasmissione alla pubblica amministrazione della notizia della sentenza di proscioglimento del dipendente.

Ciò nonostante, il remittente ribadisce i propri dubbi di legittimità costituzionale della norma censurata e pone in risalto che l’art. 3, comma 3, della stessa legge n. 97 del 2001 prevede che “in caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza anche a cura dell’interessato”.

2. ¾ Con atto di intervento del 16 settembre 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile per irrilevanza ovvero infondata nel merito.

In ordine alla ritenuta inammissibilità della questione, la difesa erariale ritiene che la norma censurata non verrebbe in applicazione, dal momento che i termini perentori legislativamente previsti sono applicabili soltanto alle sentenze “emesse secondo lo schema tipico” e non alle sentenze di patteggiamento.

Inoltre, l’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001 sarebbe disposizione estranea alla fattispecie dedotta nel giudizio a quo, in quanto la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. non sarebbe “sussumibile nel contesto di sentenza irrevocabile”.

Nel merito, la difesa erariale ritiene che la norma in questione dovrebbe comunque essere interpretata nel senso della “necessità dell’intervenuta informativa ai fini del decorso del termine di inizio della procedura amministrativa”.

Considerato in diritto

1. ¾ Con ordinanza del 6 giugno 2003, il Consiglio di Stato – sezione VI giurisdizionale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, con riguardo ai soli fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, e non, invece, dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione.

2. ¾ Prima di passare all’esame della questione occorre far cenno alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 97 del 2001.

2.1. ¾ Per quanto riguarda l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare a carico del pubblico dipendente, l’art. 653 del codice di procedura penale prevedeva che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, e non anche quella di condanna, avesse valore di giudicato, limitatamente all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.

A seguito delle modifiche recate dalla predetta legge n. 97 del 2001, l’art. 653 cod. proc. pen. vigente non solo ha confermato l’efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare della sentenza penale irrevocabile di assoluzione, precisando che essa fa stato “quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso”, ma, innovando rispetto al passato, ha disposto l’efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare anche della sentenza penale irrevocabile di condanna in relazione all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Occorre inoltre evidenziare che l’art. 2 della legge n. 97 del 2001, con la modifica apportata all’art. 445 cod. proc. pen., ha innovato anche la disciplina relativa all’efficacia della sentenza di applicazione della pena su richiesta nel giudizio disciplinare, prevedendo che tale sentenza ha efficacia nei procedimenti disciplinari quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

2.2. ¾ In tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare, la citata legge n. 97 del 2001 ha previsto una normativa a regime e una transitoria.

La normativa a regime è sancita dall’art. 5, comma 4, della suddetta legge, secondo il quale “il procedimento disciplinare deve avere inizio o in caso di intervenuta sospensione proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare”.

La disciplina transitoria è dettata dall’art. 10, comma 3, della citata legge, il quale prevede che i procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa “devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile”.

E’ anche da far presente che, con sentenza n. 394 del 2002, questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disponeva l’applicabilità degli articoli 1 e 2 della legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge. Ne consegue che, come avviene nel caso in esame, rientrano nella disciplina transitoria i procedimenti disciplinari che hanno ad oggetto fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 e che concernono sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate dopo l’entrata in vigore della legge medesima.

3. ¾ Così ricostruito il quadro normativo di riferimento può procedersi all’esame della questione.

Il remittente, come si è detto, dubita della legittimità costituzionale di detta disciplina transitoria, osservando che il far decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dal momento in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile anziché da quello della comunicazione all’amministrazione, sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento e di efficienza della pubblica amministrazione e inoltre introdurrebbe una non giustificata disparità di trattamento rispetto al sistema normativo a regime (art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001).

4. ¾ In via preliminare, deve innanzitutto respingersi l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale la norma denunciata non potrebbe trovare applicazione nel giudizio a quo, riguardando quest’ultimo fatti definiti con sentenza di patteggiamento. Infatti, come già osservato da questa Corte (sentenza n. 394 del 2002), in base al nuovo testo degli articoli 445 e 653 del codice di procedura penale non è dubbio che la sentenza di patteggiamento ha efficacia nel giudizio disciplinare.

5. ¾ Nel merito la questione è fondata.

Come si è visto, con le novità introdotte dalla legge n. 97 del 2001, sia la sentenza penale irrevocabile di condanna, sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare. Si assicura, in questa maniera, non solo una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo, ma soprattutto una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa.

Se questa è la finalità della disciplina in esame, la citata norma transitoria che fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione, appare irragionevole e contraria al principio di buon andamento.

Essa, infatti, non prevedendo che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l’instaurazione del procedimento disciplinare, ed imponendo altresì lo svolgimento di un’attività per la conoscenza di questo dato, espone l’amministrazione stessa al rischio dell’infruttuoso decorso del termine decadenziale, rendendo così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari.

In sostanza, nel ponderare l’interesse del dipendente pubblico ad ottenere una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l’esigenza dell’amministrazione di instaurare tale procedimento, il legislatore ha adottato una soluzione sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico, nel senso che gioca a favore di quest’ultimo lo scorrere del tempo necessario per venire in possesso di una notizia (sentenza penale di condanna) che invece dovrebbe essere comunicata ab initio all’amministrazione.

Si realizza così un contrasto con la ratio della norma, che, come si è visto, è quella di assicurare un maggiore rigore nello svolgimento dell’attività amministrativa.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l’instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, l’instaurazione dei procedimenti disciplinari entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 17-01-2011, n. 806 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Taranto confermò l’ordinanza 3.5.2010 della corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva respinto la richiesta di C.F. di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (applicata in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) con quella degli arresti domiciliari, per consentire all’imputato di sottoporsi a cure adeguate alle sue condizioni di salute.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 299 c.p.p., comma 4 ter, e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto di superare il quadro clinico risultante dalla consulenza allegata all’istanza senza disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato, come impone l’art. 299 c.p.p., comma 4 ter.

2) violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla scelta di mantenere la misura della custodia cautelare in carcere e di ritenere inadeguata quella degli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Quanto al primo motivo, invero, si ricorda che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato il principio che "In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all’art. 299 c.p.p., comma 4-ter, – secondo il quale se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, ovvero se tali condizioni sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, ove non ritenga di accoglierla, dispone gli accertamenti medici del caso, nominando un perito – non impone automaticamente al giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus", e cioè se non risulti formulata una diagnosi di incompatibilità dello stato di salute con quello detentivo o comunque non si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere" (Sez. 1^, 14.2.2008, n. 12698, Santapaola, m. 239374); e che "E’ comunque consentito al giudice di delibare l’ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 4, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito" (Sez. 6^, 9.1.2008, n. 4050, Mancuso, m. 238405; Sez. 1, 14.3.2010, n. 16547, Mulè, m. 246934).

Nel caso di specie il tribunale della libertà, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha appunto accertato, sulla base della stessa relazione medica in data 9.4.2010 del dott. C., allegata alla istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nonchè sulla base della perizia medica dei dott. S. e P. depositata solo quattro mesi prima, nel dicembre 2009, che il quadro clinico del C. continuava ad essere compatibile con il regime carcerario. In particolare il giudice del merito ha congruamente ritenuto che non occorresse disporre dopo soli quattro mesi una nuova perizia d’ufficio perchè nella stessa relazione del dott. C. (che aveva visitato da ultimo il C. in data 1.4.2010) era indicato come, rispetto ad una precedente visita dell’ottobre 2009 (e quindi anteriore alla perizia dei dott. S. e P.) il quadro psicopatologico (stato ansioso depressivo, reattività alla carcerazione) del detenuto fosse rimasto stazionario, mentre quello riferito alla sospetta patologia cardiaca era già stato monitorato con due visite cardiologiche, l’ultima delle quali eseguita nel marzo precedente. Il giudice del merito ha quindi concluso che, alla luce dei suddetti dati documentali, e soprattutto alla luce della stessa relazione medica allegata alla richiesta di sostituzione della misura, non risultava che le condizioni di salute del C., dall’espletamento della perizia dei dott. S. e P., avessero subito un mutamento ed un peggioramento tale da imporre una riconsiderazione sulla compatibilità del suo stato di salute con la detenzione in carcere, essendo rimasto stazionario il quadro psicopatologico ed essendo il detenuto adeguatamente tenuto sotto controllo con visite cardiologiche presso la struttura carceraria.

Quanto al secondo motivo, il tribunale ha adeguatamente e congruamente motivato sul mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere, osservando che, in considerazione della gravita del fatto e della personalità dell’imputato, la misura degli arresti domiciliari appariva del tutto inidonea alla salvaguardia delle esigenze cautelari, non offrendo alcuna garanzia sulla osservanza delle prescrizioni connesse ed essendo stata commessa la condotta criminosa proprio in ambiente domestico.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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