Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3860 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

M.M. proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Settima il 2 febbraio 2010, quale giudice dell’esecuzione, con cui veniva rigettato l’incidente di esecuzione relativo all’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell’ambito di procedura esecutiva conseguente alla sua condanna per violazione delle norme urbanistiche e violazione di sigilli.

La ricorrente denunciava la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo che il giudice dell’esecuzione aveva omesso di spiegare le ragioni per le quali non aveva attribuito rilevanza al fatto che l’immobile da demolire insistesse su area ora di proprietà di terzi e che l’attuale proprietaria avrebbe proposto autonoma istanza di condono della quale si sarebbe dovuto tener conto, quanto meno ai fini di una sospensione della procedura di esecuzione in corso.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Con motivi aggiunti, depositati il 7 gennaio 2011, produceva copia del provvedimento con il quale la competente amministrazione comunale aveva rilasciato sanatoria conseguente alla domanda di condono.
Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente rigettato l’incidente d’esecuzione proposto e confermato l’ordine di demolizione ritenendo irrilevanti le ragioni poste a sostegno della richiesta.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il carattere reale dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice con la sentenza di condanna, precisando che lo stesso ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso.

A tale proposito si è chiarito che la sua operatività non può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell’immobile e che l’acquirente potrà eventualmente rivalersi nei confronti dell’alienante a seguito dell’avvenuta demolizione (Sez. 3^ n. 37120, 13 ottobre 2005; Sez. 3^ n. 22853, 13 giugno 2007; Sez. 3^ n. 39322, 9 ottobre 2009; Sez. 3^ n. 47281, 11 dicembre 2009).

Altrettanto uniforme è, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte nel non ritenere possibile la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione conseguente a sentenza irrevocabile, sulla base della mera pendenza di una domanda di condono edilizio.

Si richiede tuttavia la giudice di verificare i possibili esiti ed i tempi di definizione della procedura (cfr. Sez. 3^ n. 38997, 23 ottobre 2007).

Tale verifica può essere effettuata, in primo luogo, considerando la oggettiva sussistenza del requisiti di condonabilità previsti dalla legge, quali, ad esempio, la data di ultimazione dei lavori nei termini, la destinazione e le caratteristiche del manufatto, la presenza di vincoli etc, la cui mancanza impedirebbe il legittimo rilascio del titolo abilitativo sanante.

In secondo luogo, accertando i tempi di definizione della procedura di condono, tenendo conto che è del tutto irrilevante, ai fini della decisione la possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (Sez. 3^ n. 16686, 20 aprile 2009; Sez. 3^ 42978,21 novembre 2007).

Va poi considerato che, anche nel caso in cui la domanda di condono sia presentata da soggetto diverso dal condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il conseguimento del titolo abilitativo sanante può comportare l’inapplicabilità od anche la revoca dell’ordine di demolizione eventualmente disposto dal giudice (Sez. 3^ n. 7109,23 febbraio 2010).

Nella fattispecie, tuttavia, non risulta che il Giudice dell’esecuzione abbia effettuato le dovute verifiche riscontrando l’assenza di possibili cause impeditive dell’espletamento della procedura di esecuzione o, quanto meno, non ne ha dato atto nel provvedimento che, sotto tale profilo difetta di appropriata motivazione.

L’avvenuto rilascio della sanatoria, inoltre, impone comunque al giudice una nuova valutazione anche alla luce di tale sopravvenienza in ordine alla incidenza ed efficacia del titolo.

Il provvedimento deve essere conseguentemente annullato con rinvio affinchè il giudice dell’esecuzione provveda all’accertamento.
P.Q.M.

Annulla l’impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6456 Frode nell’esercizio del commercio

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 20 maggio 2010, accoglieva l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza, che aveva rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di E.H.J., indagato per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.; di conseguenza il suddetto G.I.P. disponeva a carico del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo:

1) violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente rileva che dalla notizia di reato della Guardia di Finanza di Cosenza emergeva la presenza di un furgone dal quale diversi extracomunitari estraevano merce verosimilmente contraffatta e che, nell’occasione, l’indagato era stato sottoposto a perquisizione personale con il sequestro della somma di Euro 141; afferma, quindi, che i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati ritenuti sulla base della sola presenza di E.H.J. nei pressi del predetto furgone.

2) violazione ed inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato il tempo trascorso dalla commissione del presunto reato (12 novembre 2009) e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, basandosi soltanto sui precedenti penali dell’indagato, che, in realtà, consisterebbero in una sola condanna con pena sostituita con la multa e in due procedimenti penali pendenti per reati di non particolare allarme sociale.

3) vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla inesistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

Il Tribunale esprime il suo convincimento sulla base di una analitica ricostruzione dei fatti, non sindacabile in questa sede di legittimità, osservando, tra l’altro, che E.H. e il coindagato D.N. "detenevano chiavi e libretto" del furgone all’interno del quale la Guardia di Finanza rinveniva un gran quantitativo di merce contraffatta.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata ritiene, con motivazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, che "le peculiari modalità di esecuzione delle condotte contestate – allarmanti perchè denotano una certa organizzazione (disponibilità di automezzo ed ausilio di altri soggetti) nonchè sicuri contatti con ambienti criminali per l’approvvigionamento di quantitativi non irrisori di prodotti contraffatti – il precedente doppiamente specifico … i due processi in corso … e, quale dato sopravvenuto, la recente condanna dell’ E.H. alla pena di nove mesi di reclusione per i delitti di ricettazione e lesioni aggravate" portino alla conclusione della sussistenza dell’esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione criminosa e della non ipotizzabilità della concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1360 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Rapporto di pubblico impiego

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ella per l’Amministrazione appellante;
Svolgimento del processo

Il Ministero della Giustizia ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale Si.A.L.Pe. – ASIA, ha annullato gli atti con i quali, ai fini della fruizione dei permessi sindacali per l’anno 2005, l’organizzazione ricorrente non era stata inclusa fra quelle in possesso dei necessari requisiti di rappresentatività.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto:

1) l’inammissibilità del ricorso originario per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle organizzazioni sindacali controinteressate;

3) l’erroneità della sentenza impugnata, con riguardo all’essere stata fornita dall’Amministrazione chiara prova del difetto dei requisiti di legge di rappresentatività in capo all’organizzazione ricorrente;

4) l’erroneo riconoscimento del danno all’immagine asseritamente subito dalla ricorrente.

Per resistere all’appello, si è costituita l’originaria ricorrente in primo grado, Si.A.L.Pe. – ASIA, che ha controdedotto alle censure dell’Amministrazione, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

Si sono altresì costituite in giudizio altre organizzazioni sindacali, già intervenute nel primo grado per sostenere le ragioni dell’una o dell’altra parte e segnatamente:

– il S.I.A.P.Pe. – Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria si è associato alle ragioni di parte appellata, chiedendo la reiezione del gravame;

– il S.A.P.Pe. – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha chiesto invece accogliersi l’appello dell’Amministrazione.

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2007, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

All’udienza del 25 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene all’attenzione della Sezione il contenzioso relativo agli atti con i quali il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento di Polizia Penitenziaria, ha individuato le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria in possesso dei requisiti di rappresentatività per la fruizione dei permessi sindacali retribuiti per l’anno 2005.

In particolare, l’organizzazione Si.A.L.Pe. – ASIA dolse della propria esclusione dal novero delle associazioni in possesso dei predetti requisiti, lamentando l’erroneità e l’approssimazione sotto vari profili dei calcoli all’uopo compiuti dall’Amministrazione a norma dell’art. 32 del d.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164.

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno di immagine cagionato all’originaria ricorrente.

2. Ciò premesso, l’appello dell’Amministrazione è fondato, nei sensi di seguito precisati.

3. Più specificamente, e come già evidenziato in sede cautelare, è fondato e assorbente il primo motivo di impugnazione, col quale è riproposta l’eccezione (respinta dal giudice di prime cure) di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, già in tempi risalenti la S.C. ha avuto modo di affermare che la controversia promossa da un’associazione sindacale del pubblico impiego, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, per denunciare il mancato riconoscimento della qualità di sindacato munito di maggiore rappresentatività e, quindi, il diniego o l’impedimento di quelle attività sindacali che presuppongono tale qualità, spetta alla cognizione del giudice ordinario, atteso che la relativa domanda è rivolta a tutelare posizioni proprie ed esclusive del sindacato, non strettamente correlate (in termini di identificazione o coincidenza oggettiva) con diritti inerenti al rapporto di impiego dei singoli iscritti, e che, inoltre, dette posizioni hanno consistenza di diritti soggettivi, essendo l’indicata maggiore rappresentatività direttamente contemplata dalla legge, in presenza di determinati requisiti, senza alcuna discrezionalità in proposito dell’Amministrazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 14 ottobre 1988, nr. 5569).

Tale insegnamento resta valido, a fortiori, anche dopo la "privatizzazione" del pubblico impiego e la devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, essendosi affermato che, poiché la giurisdizione del giudice si determina in base alla domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio, ne consegue che, ove parte attrice lamenti la lesione di proprie prerogative in tema di trattative e consultazioni preliminari volte all’adozione di provvedimenti aziendali di natura organizzativa, la relativa controversia rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, atteso che la situazione giuridica avente rilevanza individuatrice della domanda si iscrive nell’ambito di protezione assicurato dall’ordinamento alle organizzazioni sindacali, titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali riservate alla p.a., senza che rilevi, in contrario, la circostanza che, nell’atto introduttivo del giudizio, la parte – come avvenuto nella specie – abbia esplicato un petitum formale consistente nell’annullamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2001, nr. 192; in termini, anche Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2000, nr. 436).

4. Alla luce di quanto sopra, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuandosi nel giudice ordinario l’autorità giudiziaria cui spetta la cognizione della presente controversia.

5. In considerazione della complessità delle questioni sottese al ricorso, nonché dell’assenza di precedenti giurisprudenziali recenti in materia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione all’autorità giudiziaria ordinaria.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-06-2011, n. 12131 Assunzione

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 210/06, accoglieva l’impugnazione proposta da B.P., nei confronti dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST), avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2808 del 13 novembre 2003, e, in riforma della suddetta sentenza (il giudizio iniziava con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 15 maggio 2002), dichiarava il diritto del B. ad essere assunto dall’AST con mansioni di centralinista a decorrere dal 12 febbraio 2001 (data dell’avviamento). Condannava, altresì, la AST a corrispondere al B., a titolo risarcitorio, il trattamento economico previsto dal CCNL del settore per un dipendente con mansioni di centralinista, dal 12 febbraio 2001 alla data di assunzione con interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza la Azienda Siciliana Trasporti s.p.a., già Azienda Siciliana trasporti, prospettando due motivi di ricorso.

3. Non si è costituito nel presente giudizio il B..

4. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. La ricorrente ha dedotto, con un primo motivo di impugnazione, violazione e falsa applicazione della L.R. siciliana n. 12 del 1991, art. 10, L. n. 56 del 1987, art. 16, del D.P.C.M. n. 39 del 1987, L. n. 68 del 1999, artt. 8 e 19, degli artt. 12 e 15 disp. att. c.c., L. n. 62 del 1952, art. 10.

In relazione al suddetto motivo è stato articolato il seguente quesito di diritto: se la sentenza abbia ritenuto l’abrogazione della L.R. n. 12 del 1991, art. 10 erroneamente interpretando le altre disposizioni di legge sopra richiamate.

2. E’ dedotto, con un secondo motivo di ricorso, il vizio di motivazione non essendo chiarito quali sarebbero i principi generali rispetto ai quali la legge regionale si sarebbe posta in contrasto.

3. I suddetto motivi, in ragione della loro intrinseca connessione devono essere trattati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.

La ricorrente si duole che la Corte d’Appello ha ritenuto che la disposizione della L.R. n. 12 del 1991, la cui disciplina aveva regolata la vicenda sottoposta dal B. al Tribunale, era da ritenersi abrogata in ragione della legislazione nazionale di cui alla L. n. 68 del 1999. 4. Poichè la questione investe il tema del rapporto tra fonti statali e fonti regionali, nella specie atti normativi della Regione siciliana, dotata di autonomia speciale, appare preliminare un breve riepilogo del contenuto precettivo della normativa che viene in rilievo.

Lo statuto della Regione siciliana (R.D.Lgs. n. 4555 del 1946) all’art. 17 stabilisce che entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: (…) f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.

La L. Statale n. 56 del 1987, a cui rimanda la L.R. n. 12 del 1991, art. 10, prevedeva all’art. 16, comma 1, ora abrogato, che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. Al successivo comma 4, sanciva che Le modalità di avviamento dei lavoratori nonchè le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Con la citata L.R. n. 12 del 1991, art. 10, comma 1, veniva stabilito che per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all’articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi della L. 27 febbraio 1987, n. 56, art. 16, e successive modifiche.

Nel 1999, con la L. n. 68, che ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, il legislatore statale ha novellato la disciplina del collocamento obbligatorio. Basta scorrere le norme per rendersi conto di quanto affermato sinteticamente ma incisivamente dalla Corte d’Appello nel ritenere che la stessa ridisegna in maniera dettagliata ed articolata tutta la normativa in materia ponendo, a maggior tutela della categoria e al fine di agevolarne l’immissione nel mondo del lavoro, dei principi diversi da quelli a suo tempo fissati dalla legge regionale in questione.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 329 del 2002) lo spirito della L. n. 68 del 1999 va rinvenuto nell’essere tale normativa rivolta alla valorizzazione della capacità lavorativa residua dei disabili attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, nel più ampio quadro della promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa di questi soggetti.

5. Tanto premesso, occorre rilevare che i motivi sono fondati quanto alla doglianza concernente il punto della motivazione relativo alla ritenuta abrogazione tout court della L.R. n. 12 del 1991, art. 10, ma la loro fondatezza sotto tale profilo non comporta la cassazione della sentenza impugnata, perchè il dispositivo della stessa, là dove dichiara il diritto del B. ad essere assunto dall’AST con mansioni di centralinista a decorrere dal 12 febbraio 2001 (data dell’avviamento) e condanna, altresì, la AST a corrispondere al B., a titolo risarcitorio, il trattamento economico previsto dal CCNL del settore per un dipendente con mansioni di centralinista, dal 12 febbraio 2001 alla data di assunzione con interessi e rivalutazione fino al soddisfo, è conforme a diritto sulla base di una diversa motivazione che questa Corte provvedere ad enunciare ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006. 6. Occorre permettere che la potestà legislativa della Regione siciliana nella materia in questione, rapporti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, incontra il limite dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Ciò significa che quest’ultimi costituiscono un punto di riferimento che deve esser valorizzato in un’ interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione regionale e che, nelle more di un adeguamento della legislazione regionale, alla sopravvenuta legislazione statale che sia portatrice di tali principi ed interessi, le disposizioni regionali non possano trovare applicazione in ragione del principio di cedevolezza.

Si verifica dunque una dinamica analoga a quella che si ha (cfr.

C.d.S., Ad. Plen., n. 2 del 2008) nel momento in cui il legislatore nazionale interviene in una materia rimessa alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regione, ai sensi del novellato art. 117 Cost., con disposizioni che hanno carattere di principi fondamentali della materia stessa. Fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio statali, le norme aventi portata di principi fondamentali sono destinate a prevalere sulle prime. Ora, nel momento in cui il legislatore nazionale interviene nelle materie rimesse alla potestà legislativa concorrente con norme di principio, devono ritenersi, per ciò stesso, venute meno le norme delle regioni a statuto ordinario con esse configgenti. Tale conclusione è rafforzata anche dalla legge n. 131 del 2003, che, all’art. 1, comma 2, recante la disciplina transitoria relativa alle normative regionali vigenti in materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale, prevede l’ultrattività di dette normative regionali solo fino al sopravvenire delle norme statati in proposito (con salvezza, naturalmente, degli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale); poichè, peraltro, anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta "riservata alla legislazione dello Stato", può coerentemente concludersi nel senso della cedevolezza di tutte le norme regionali di fronte alle norme di principio che siano fissate dallo Stato nella stessa materia.

Il contrasto che si venga a verificare, non determina una abrogazione tout court, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, quanto un’ insanabile incompatibilità che si risolve con la provvisoria prevalenza della legislazione statale, nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale. Nella specie, la Corte d’Appello, ratione temporis, ha dato prevalenza ai princìpi di cui alla L. n. 68 del 1999, la quale, per il valore sociale, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia sopra richiamata, è portatrice di interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, rispetto a quanto previsto dall’art. 10 della L.R. n. 12 del 1991, che stabilisce che per le assunzioni obbligatorie gli enti pubblici economici provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratta di qualifiche e profili attitudinali che richiedono particolari professionalità, per titoli e prova attitudinale.

Ad avviso di questa Corte, pertanto, il rapporto tra la L.R. siciliana n. 12 del 1991, art. 10 e la L. statale n. 68 del 1999, in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti dall’art. 17 dello statuto di autonomia, deve essere risolto alla luce dell’ applicazione del principio di cedevolezza delle disposizioni regionali che non siano compatibili con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato contenuti nella legislazione statale sopravvenuta di cui alla citata L. n. 68 del 1999.

Analogamente, deve considerarsi espressione di principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, la disciplina del diritto al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Per questi ultimi, l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia o di richieste d’avviamento, ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale, istituendo una rete di controlli, anche incrociati e di supporti e verifiche, che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41 Cost., comma 2, posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte (Cass. n. 15913 del 2004).

Nel caso del centralinista non vedente al quale sia stata rifiutata l’assunzione, in presenza delle condizioni di legge, è ammessa la tutela ex art. 2932 c.c., perchè il sistema legale assicura allo steso un inquadramento contrattuale in cui sono prestabilite le mansioni, la qualifica e il trattamento economico, ivi compresa l’indennità (legale) di mansione.

7. La sentenza della Corte d’Appello è dunque corretta.

7. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

8. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del B..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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