Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 1965 Ingegneri ed architetti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato l’ordine degli ingegneri della provincia di Novara e l’ing. G.F. chiedevano l’annullamento di un bando di concorso di idee di livello nazionale, indetto dal comune di Oleggio e aperto alla partecipazione dei soli architetti, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione di Piazza Martiri, di Corso Matteotti e dei percorsi ad essi attigui nel del centro storico del comune.

Con atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, il Comune di Oleggio domandava la trasposizione del predetto ricorso in sede giurisdizionale, che veniva anche chiesta con autonomo atto di opposizione dall’ordine degli architetti della provincia di Novara.

Proseguito il giudizio davanti al Tar per il Piemonte, con sentenza n. 616/2009 il Tar respingeva il ricorso.

L’ordine degli ingegneri della provincia di Novara e l’ing. G.F. hanno proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

L’ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori delle province di Novara e Verbano – Cusio – Ossola e il consiglio nazionale degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso

E’ intervenuto ad adiuvandum degli appellanti il consiglio nazionale degli ingegneri.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte dell’ordine degli ingegneri di Novara e di un singolo ingegnere della limitazione ai soli architetti della partecipazione ad un bando, indetto dal comune di Oleggio per la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione del centro storico.

Preliminarmente si rileva l’infondatezza delle eccezioni processuali proposte sia dagli appellanti che dalle parti appellate.

Il ricorso introduttivo è, infatti, ammissibile perché proposto avverso un bando di gara immediatamente lesivo per gli ingegneri, esclusi dalla possibilità di partecipare, in un momento in cui non vi erano singoli architetti controinteressati, cui il ricorso doveva essere necessariamente notificato.

Sotto altro profilo, la trasposizione in sede giurisdizionale è avvenuta regolarmente, tenuto conto che ogni questione sull’omessa notificazione dell’atto di opposizione del comune di Oleggio anche al ricorrente in sede straordinaria ing. G.F. è comunque stata sanata dalla avvenuta notificazione all’ing. F. dell’autonomo atto di opposizione, proposto dall’ordine degli architetti della provincia di Novara.

Infine, si osserva che l’atto di opposizione dell’ordine degli architetti della provincia di Novara non è viziato con riferimento all’assenza di delibera di conferimento dell’incarico e al difetto della procura, in quanto il consiglio dell’ordine ha deliberato formalmente di resistere all’originario ricorso straordinario e la procura conferita al proprio difensore deve intendersi comprensiva di ogni potere, compreso quello di chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale.

3. Si può, quindi, passare ad esaminare il merito del ricorso.

L’esclusione degli ingegneri dalla possibilità di partecipare al bando di gara è stata giustificata in base al rilievo che si tratterebbe di attività riservata agli architetti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del R.D. 25 ottobre 1925 n. 2537.

Le parti hanno contrapposto le rispettive tesi sulla compatibilità di tale disposizione con i principi dell’ordinamento dell’Unione europea.

Secondo gli architetti, il richiamato art. 52 è attualmente vigente e la giurisprudenza sia interna che comunitaria avrebbe escluso ogni contrasto con il diritto comunitario (Corte Giust. UE, IV sez., 5 aprile 2004, C3/02; Cons. Stato, VI, n. 5239/06; IV, n. 2776/06 e n. 2434/09); al contrario, gli ingegneri sostengono che la limitazione contenuta nell’art. 52 determina una c.d. discriminazione al rovescio, atteso che agli ingegneri civili che hanno conseguito il diploma di laurea in Italia è impedito l’accesso ad attività professionali che l’amministrazione non può, invece, vietare agli ingegneri civili (o possessori di titoli analoghi) che hanno ottenuto il titolo in altri Stati membri (Tar Veneto, I, n. 3630/07, che ha disapplicato l’art. 52, cui Corte Cost. n. 130/07 ha riconosciuto natura regolamentare).

Il Collegio rileva che la questione di ordine generale inerente la vigenza e la compatibilità con i principi costituzionali e comunitari dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 non assume rilievo nel caso di specie e non può, quindi, essere approfondita in questa sede.

Infatti, gli appellanti hanno anche contestato la violazione del predetto art. 52, deducendo che le attività oggetto del bando non rientravano tra quelle che la citata disposizione riserva agli architetti e che, comunque, il comune non avrebbe motivato circa le ragione della riserva di tali attività agli architetti

Tale censura, che – come verrà illustrato oltre – è fondata con riferimento al primo profilo, assume logicamente carattere prioritario rispetto alla richiesta di disapplicazione della norma, in quanto non si può porre un problema di disapplicazione di una norma se questa viene ritenuta non applicabile al caso di specie.

L’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 stabilisce che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere".

Con l’impugnato bando il comune di Oleggio ha indetto una gara, che non aveva ad oggetto opere di rilevante carattere artistico o il restauro e il ripristino di edifici vincolati, ma che riguardava la riqualificazione e il recupero funzionale delle vie, della piazza e delle aree attigue del contro storico.

Dalla relazione illustrativa del bando emerge chiaramente che la riqualificazione del centro storico includeva una serie di aspetti del tutto estranei rispetto alle competenze che l’art. 52 riserva agli architetti.

E’ stato richiesto di "riorganizzare gli spazi pubblici, l’accessibilità e la viabilità di collegamento e di interscambio (veicolare e pedonale), la sistemazione delle pavimentazioni, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano di tutta l’area interessata".

Si tratta di una vasta attività di risistemazione del centro storico, che non attiene a opere di rilevante carattere artistico o al restauro di edifici vincolati, in quanto, la presenza nell’area di immobili assoggettati a vincolo o il riferimento a piazza dei Martiri come "salotto della città" sono elementi inidonei a mutare natura ad una attività, che rientra nelle competenze anche degli ingegneri, come desumibile dalla lettura delle linee guida della richiamata relazione illustrativa del bando.

Deve, quindi, ritenersi l’illegittimità della limitazione agli architetti della partecipazione al bando di gara indetto dal comune di Oleggio, che va pertanto annullato, con assorbimento di ogni altra questione inerente la disapplicazione dell’art. 52 del R.D. n. 2537/1925, che non assume qui rilevanza.

4. In conclusione, il ricorso in appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado con annullamento dell’impugnato bando.

Attesa la novità e la complessità della questione, ricorrono i presupposti per compensare le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado, annullando il provvedimento impugnato nei sensi di cui in parte motiva.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 20-04-2011, n. 3471 Commissione giudicatrice Procedimento concorsuale Prove d’esame

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, ha partecipato al concorso indicato in epigrafe, risultando non ammesso alle prove orali a seguito dell’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo prescritto per uno degli elaborati scritti previsti dalla procedura;

Ritenuto che, con il gravame, il ricorrente lamenta l’illegittimità di detta valutazione, e della conseguente non ammissione alle prove orali, per violazione dei criteri stabiliti nel verbale della Commissione n. 18 del 16.4.2007, difetto di istruttoria, travisamento, disparità, illogicità e ingiustizia manifeste, violazione del bando e dell’art. 5 del d.p.r. n. 272/2004;

Considerato che, in particolare, il ricorrente assume l’inadeguatezza del punteggio attribuito dalla Commissione al compito di diritto amministrativo in relazione ai criteri di valutazione predeterminati ed ai corrispondenti sotto punteggi, ritenendo che, in relazione ai diversi profili oggetto di valutazione, il compito avrebbe meritato l’attribuzione di un punteggio maggiore, pari almeno al minimo previsto per l’ammissione alle prove orali;

Ritenuto, in primo luogo che il ricorrente non ha impugnato la graduatoria finale del concorso de quo e che invece, in caso di ricorso avverso la mancata ammissione alle prove orali di un concorso, sussiste l’onere di impugnare successivamente, a pena di improcedibilità del gravame, anche la graduatoria finale che conclude il relativo procedimento, in quanto si tratta di un atto che non si pone come conseguenza necessaria ed inevitabile del precedente impugnato ma implica nuove ed autonome valutazioni e come tale non è esposto a caducazione automatica in caso di accoglimento dell’originario ricorso (cfr. ad esempio T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 19 gennaio 2009, n. 277);

Ritenuto quindi che, per tale motivo, il ricorso si appalesa improcedibile;

Ritenuto inoltre che costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, e che la giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della l. n. 241/90, e, più in generale, dei principi sanciti dall’art. 97 Cost;

Ritenuto che, nel caso di specie, il ricorrente, lungi dall’essere in grado di provare profili di manifesta irrazionalità del giudizio espresso dalla Commissione, si è in sostanza limitato a sovrapporre il proprio personale apprezzamento del merito delle prove a quello operato dalla Commissione;

Ritenuto inoltre che, in ordine al cd. sindacato intrinseco, attinente cioè alla valutazione degli elaborati scritti del ricorrente, comparati con il contenuto degli elaborati di altri candidati che hanno conseguito tuttavia valutazioni positive, deve rilevarsi che difficilmente può configurarsi il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, che presuppone identità di situazioni trattate irragionevolmente in modo diseguale, considerato che, nella specie, si è di fronte a elaborati sostanzialmente diversi, il che comporta l’esclusione "a priori" della ravvisabilità del vizio denunciato;

Ritenuto conclusivamente che il ricorso, oltre che improcedibile, è anche infondato nel merito e va quindi respinto; e ch nulla va disposto per le spese non risultando costituita in giudizio alcuna delle parti intimate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-05-2011, n. 4036 Monopoli pubblici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

All’odierno ricorrente, che dal 1998 eserciva rivendita di generi del monopolio di Stato, veniva autorizzata con provvedimento del 24 aprile 2001 la gestione di ricevitoria del gioco del Lotto. A seguito di atto di significazione del 19 aprile 2005, inviato all’AAMS dal legale della coniuge dell’odierno ricorrente, emergeva che la detta sig.ra Buratti Rossella era amministratrice unica della P.G. snc, società gerente l’esercizio commerciale denominato B.D., sito in Lucca, via del Brennero n. 474 nel quale la ricordata società gestiva attività di bar unita all’attività di rivendita di generi di monopolio e ricevitoria giochi, segnalandosi ulteriormente che della società la sig.ra Buratti era socia al 95% e l’odierno ricorrente, intestatario delle licenze ed autorizzazioni inerenti i tabacchi ed il gioco del lotto, era socio al 5%, senza poteri di amministrazione e rappresentanza. Nello stesso atto di significazione era ancora rappresentato che la società citata presentava come oggetto sociale anche lo svolgimento dell’attività di rivendita tabacchi e ricevitoria lotto e che i proventi ed i pagamenti relativi a dette attività erano transitati sempre su conti correnti intestati alla società. A seguito quindi di contenzioso promosso innanzi all’A.G.O., il Tribunale di Lucca ordinava all’odierno ricorrente "..di cessare l’esercizio di qualsivoglia attività supponente lo stato di socio, relativa alla gestione e all’oggetto sociale, ivi compresa la rivendita di generi di monopolio presso la sede della società P.G. s.n.c.".

In data 22 novembre 2005 l’odierno ricorrente formulava istanza di trasferimento indicando la nuova sede.

Quindi, con decreto del 22 dicembre 2005, la competente struttura territoriale dell’AAMS disponeva la revoca in danno del ricorrente della gestione della rivendita di generi di monopolio n. 129, con annessa ricevitoria del otto n. 1922 in Lucca. La detta revoca risulta disposta in ragione della ritenuta "violazione all’obbligo della gestione personale per cui è da applicarsi il provvedimento disciplinare della revoca della gestione compre previsto dall’art. 34 n. 1) della Legge 22.12.1957 n. 1293".

Con ordinanza n. 242 del 2006 il TAR per la Toscana, originariamente investito della cognizione dell’impugnativa avverso la disposta revoca, ha accolto la domanda di sospensione, ai fini del riesame, per non essere stata la revoca preceduta dalla valutazione dell’istanza di trasferimento della rivendita.

Successivamente, con provvedimento dell’8 luglio 2006, è stata respinta l’istanza di trasferimento della rivendita di generi di monopolio.

Il provvedimento di revoca e quello di diniego dell’istanza di trasferimento sono stati quindi impugnati, il secondo con atto di motivi aggiunti, chiedendosene l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del ricorso e dell’atto di motivi aggiunti, dunque chiedendone il rigetto.

Alla pubblica udienza del 23 marzo 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, da respingere.

Devesi preliminarmente osservare che la questione centrale posta dalla revoca è quella della mancata gestione personale della rivendita, in uno con la creazione di una società per la gestione della rivendita medesima. Questione rispetto alla quale quella della disponibilità dei locali sede della rivendita, alla cui soluzione evidentemente mirava l’istanza di trasferimento denegata, appare quale questione ulteriore, come pure quella – comunque puntualmente rilevata nella revoca avversata – delle chiusure non autorizzate della rivendita.

Orbene, dispone l’articolo 28 della legge n. 1293 del 1957 che "Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l’Amministrazione" potendo al limite l’Amministrazione consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti, così come oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il successivo art. 34 della citata legge n. 1293 del 1957 prescrive, quindi che "L’Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d’appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi: 1) violazione all’obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;…Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell’appalto ovvero di revoca della gestione".

In sostanza, ai sensi del citato art. 34, l’amministrazione è tenuta – in presenza di una delle irregolarità di gestione ivi indicate, da parte del rivenditore di generi di monopolio – ad applicare in via principale la sanzione della revoca della gestione, pur non potendo prescindere da ogni indagine circa la sussistenza di cause di giustificazione della condotta del gestore (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, 23 aprile 1990, n. 454). Essendosi peraltro anche osservato che mentre la revoca e la disdetta di una rivendita di generi di monopolio sono conseguenze "naturali" delle irregolarità contemplate dalla norma citata, le pene pecuniarie o disciplinari (di cui al successivo art. 35) possono essere irrogate solo allorché le violazioni contemplate nell’art. 31 siano ritenute di lieve entità dalla p.a.; di conseguenza, in caso di revoca e/o disdetta non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di motivare circa l’esistenza del dolo o della colpa dal titolare nel porre in essere le inadempienze censurate ma solo l’obbligo di accertare l’assenza di cause di giustificazione del suo comportamento (cfr. T.A.R. Lecce, n. 454 del 1990 cit.).

E’ un fatto che la rivendita, autorizzata al ricorrente, era gestita non personalmente da questi, ma da una società, di cui peraltro lo stesso non era amministratore né aveva poteri di rappresentanza della detta società, così sostanziandosi anche violazione dell’art. 6 del capitolato d’oneri per l’appalto delle rivendite di tabacchi, atto che viene sottoscritto dai rivenditori al momento della stipula, secondo cui non è ammessa la gestione societaria di una rivendita ordinaria.

La revoca, pertanto, deve ritenersi legittima.

Del resto, all’intervenuta sospensione cautelare di questa ai fini del riesame, per non essere stata valutata dall’AAMS la circostanza dell’intervenuta domanda di trasferimento della sede della rivendita, ha fatto seguito il provvedimento di rigetto della detta domanda, rigetto avversato con l’atto di motivi aggiunti. Detto secondo provvedimento deve essere letto come un segmento dell’unica vicenda, non avendo provveduto l’amministrazione all’adozione di una nuova revoca in esito a riesame, ma avendo più semplicemente provveduto sull’istanza di trasferimento, nel cui ambito non a caso alcun riferimento è contenuto all’ordinanza cautelare del TAR per la Toscana.

Si vuole cioè intendere, in disparte quanto rilevabile in ordine agli effetti ed all’efficacia meramente interinale della misura cautelare, che ad avviso del Collegio la revoca è da ritenersi comunque legittima, pur pendente istanza di trasferimento della sede, per essere la detta revoca fondata su ragioni altre rispetto a quelle concernenti la disponibilità dei locali.

Ad ogni buon conto, anche l’atto di motivi aggiunti deve essere respinto poiché infondato.

Ai sensi della circolare ministeriale 04/63406 del 25 settembre 2001 (ed in ossequio alla disciplina generale sui servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, chiaramente sottesa ad un’equa distribuzione delle rivendite nell’ambito del territorio), l’autorizzazione alla istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio (e, "a fortiori", al trasferimento delle rivendite fuori della propria zona di influenza commerciale), è subordinata al rispetto dei parametri di distanza e di reddito ivi indicati (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 17 dicembre 2002, n. 8085).

La richiamata circolare ha infatti riguardo all’istituzione delle rivendite ordinarie e il loro trasferimento ed è esplicita nell’individuare, quale obiettivo dell’esercizio dello specifico potere, quello di rendere l’assetto distributivo delle rivendite di generi di monopolio più adeguato alle modificate dinamiche del mercato, prescrivendo che debbono essere soddisfatte due condizioni: l’una cosiddetta di "distanza" tra rivendite e l’altra di "redditività" ovvero del livello delle vendite dei congeneri viciniori, al fine di individuare l’incidenza di tale istituzione (o trasferimento) sulla produttività delle rivendite già in funzione, nonché se la potenziale produttività del nuovo esercizio sia tale da giustificarne l’impianto. La circolare è espressa, a tal proposito, nello stabilire che in ogni caso non è possibile dare luogo all’istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma dei redditi realizzati a tabacchi dalle tre rivendite più vicine, non raggiunga, come nella specie, il parametro minimo stabilito per la specifica classe di Comune interessata.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti poiché infondati.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 25-05-2011, n. 20870 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza in data 25 marzo 2002 del locale Tribunale, appellata da G.G. e M.M., che li aveva dichiarati responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso il (OMISSIS).

Nell’ipotesi di accusa, il G., quale liquidatore della società "Euromax S.r.l." e prestanome del M., avrebbe concorso con quest’ultimo nella distrazione dei macchinali della società fallita.

Il Tribunale aveva ritenuto che la prova della responsabilità emergeva da quanto riferito dal G. al curatore fallimentare, circa la propria posizione di prestanome e circa il fatto che M. aveva sostituito dei macchinari, a suo tempo pignorati dall’INPS, con altre macchine fuori uso, poi rinvenute dal curatore, mentre le macchine originariamente in dotazione alla società fallita erano state trasferite, dopo l’alterazione dei numeri di matricola, ad un’altra società facente capo al M., la "Studio 2", dov’erano stati rinvenute. Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati. Il ricorso del G. si articola su due motivi.

Con il primo deduce violazione di legge per essere stata confermata la dichiarazione di responsabilità in relazione ad una bancarotta che non sarebbe stato possibile ascrivergli in quanto la società non sarebbe stata assoggettabile a fallimento, secondo i parametri di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare come sostituito dalla L. n. 5 del 2006.

Con il secondo motivo deduce difetto di motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato.

Non vi sarebbe la prova che egli, amministratore di diritto, avesse trascurato gli obblighi derivanti dalla sua formale posizione di amministratore per consentire all’amministratore di fatto M. di sottrarre i macchinari in danno dei creditori.

Il ricorso del M. deduce difetto di motivazione sulla sua qualifica di amministratore di fatto della società; la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato nel 1994 l’anno in cui G. aveva assunto funzioni amministrative, mentre in quell’anno aveva solo assunto funzione di liquidatore, essendo diventato amministratore unico dal marzo del 1992. Così il M. non avrebbe avuto funzioni di amministratore fin dal 1992 e da quell’epoca sarebbe rimasto all’interno dell’impresa con funzioni amministrativo tecniche, ma senza aver responsabilità di gestione. I giudici del merito avrebbero travisato, oltre al contenuto dei documenti, anche le dichiarazioni testimoniali, influenzate dalla posizione che aveva nell’azienda per i motivi di gestione tecnica e di rapporti con i clienti comprese nelle sue mansioni.

I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo del ricorso G. è generico e manifestamente infondato; invero, il ricorrente si limita ad affermare che, secondo i criteri fissati dal R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non sarebbe stato possibile dichiarare il fallimento della società "Euromax S.r.l.", con la conseguente inapplicabilità delle relative disposizioni penali, ma non va oltre tale mera e generica affermazione, peraltro basata su presupposti di diritto manifestamente infondati, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sent. n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239398, ric.:

Niccoli) secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa ed ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicchè le modifiche apportate al R.D. n. 267 del 1942, art. 1 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell’art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso, come il presente.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso G. atteso che, come sopra evidenziato, emerge dalle sentenze di merito che proprio il prevenuto aveva riferito con un documento scritto trasmesso al curatore fallimentare che i macchinari praticamente fuori uso rinvenuti in azienda vi erano stati installati su iniziativa del M., che con quelli aveva sostituito i macchinari originariamente in dotazione alla società fallita, a suo tempo pignorati dall’INPS, trasferiti, dopo l’alterazione dei numeri di matricola, presso un’altra società facente capo al M., la STUDIO 2, dov’erano stati rinvenuti. Una tale conoscenza delle vicende dei beni strumentali della società dimostra come il G., ad onta della affermata posizione di mero amministratore formale, fosse comunque coinvolto nella gestione della società e fosse venuto meno al proprio compito di controllo, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte Sez. 5, sent. n. 7208 del 26/1/2006, Rv. 233637, ric. Filippi ed altro), secondo cui l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire, qualora sia, sotto il profilo soggettivo, genericamente consapevole (cfr. anche Sez. 5, sent. n. 38712 del 19/6/2008, Rv. 242022, ric. Prandelli e altro) che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Ed una tale consapevolezza nel caso di specie andava ben al di là di una posizione formale, ma investiva i particolari dell’azione dell’amministratore di fatto, tanto che sulla base delle sue dichiarazioni e dei successivi riscontri testimoniali e tecnici, era stato possibile ricostruire le vicende dei beni dall’altro distratti.

Il ricorso M. è inammissibile, in quanto – a prescindere dalla sua genericità – tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva competenza del giudice di merito, già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.

Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova dei fatti ascritti all’imputato riposava nel contributo del G., che aveva riferito al curatore quale fosse l’articolazione degli incarichi nella società, al di là delle vesti formali di ciascuno, dichiarazioni che avevano trovato conferma in più deposizioni di dipendenti dell’impresa fallita i quali avevano riferito come il M. si presentasse ed agisse come il vero datore di lavoro, e che avevano consentito di individuare, presso la società alla quale erano stati ceduti, i macchinari utilizzati dalla società fallita per la produzione, con ciò anche dando la conferma dell’attendibilità delle affermazioni del G..

In più, i giudici del merito hanno evidenziato come fosse significativa della posizione di amministratore di fatto del M. una nota da lui indirizzata alla BENETTON nel maggio 1993 (e questo da anche la misura dell’infondatezza del rilievo contenuto nel ricorso sull’erronea valutazione da parte dei giudici del merito dei tempi della modificazione delle cariche sociali) con la quale egli comunicava che, pur a seguito delle modificazioni avvenute nell’amministrazione formale della società, tutto sarebbe rimasto invariato nella proprietà e nell’organico, sia dirigenziale che produttivo.

A tali emergenze, che la Corte territoriale valuta con argomentazioni che non presentano difetti di logica consequenzialità, il ricorrente oppone rilievi relativi alla pretesa erroneità delle ricostruzioni dei fatti su cui i giudici del merito si erano basati, rilievi non ammissibili in sede di legittimità; invero, la Corte di cassazione non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia logica: insomma, se sia esauriente e plausibile. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00=, per ognuno.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.