Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-05-2011, n. 17837 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del P.G., Dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 7.5.2010 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di R.G., avverso il provvedimento di sequestro, emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 6 marzo 2010 ed avente ad oggetto l’autovettura Smart Ford. Rilevava il Tribunale che le ragioni di fatto e di diritto che legittimavano il sequestro erano state evidenziate nell’ordinanza, che veniva allegata e richiamata in toto, emessa dallo stesso Tribunale in relazione al decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP in data 3.2.2010 ed avente ad oggetto altri beni della medesima R..

2) Ricorre per cassazione R.G. a mezzo del difensore, denunciando la violazione dell’art. 321 c.p.p. in relazione alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 ed al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies.

Con la memoria depositata davanti al riesame era stato evidenziato che la cifra, individuata dal GIP come parametro cui ancorare la valutazione del quantum (Euro 376.000.000,00), corrispondeva al presunto danno all’erario derivante dalle condotte rilevanti sotto il profilo penale tributario, nessuna delle quali era però ascritta alla ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto irrilevante sotto il profilo del quantum da sequestrare ai fini della confisca L. n. 146 del 2006, ex art. 11 la circostanza che la ricorrente non risponda di reati di natura fiscale. Tale valutazione non può essere condivisa. Nell’ordinanza genetica della misura alla ricorrente è contestato il riciclaggio dei proventi delle violazioni fiscali. E’ evidente la contraddizione, da) momento che, da un iato, la R. partecipa, in qualità di sodale, dei proventi delle violazioni fiscali (tanto che ai fini della confisca sì fa riferimento all’ammontare del danno all’erario) e, dall’altro, risponde di riciclaggio. Per la clausola di salvezza di cui all’art. 648 bis c.p. essa non dovrebbe rispondere allora del reato presupposto.

Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto delle deduzioni in ordine al tempus commissi delicti, indicato, secondo contestazione, dal 2003 al 2008. Essendo la L. n. 146 del 2006 entrata in vigore il 12.4.2006, il sequestro finalizzato alla confisca poteva riguardare solo le condotte successive a tale data. Il Tribunale ha ritenuto ininfluenti tali rilievi, essendo stato il sequestro disposto anche ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies; ma tale norma non fa riferimento al reato di associazione per delinquere.

3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

3.1) Il Tribunale ha adeguatamente motivato, richiamando, innanzitutto, quanto al fumus commissi delicti (peraltro non oggetto di specifiche censure), l’ordinanza emessa nel procedimento ex art. 309 c.p. ed evidenziando che il sequestro era stato disposto per i reati di cui ai capi 1) e 13), rispettivamente associazione per delinquere e riciclaggio, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 321 c.p.p., L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 11, trattandosi di delitti aggravati ai sensi dell’art. 4 della stessa legge. Ha evidenziato, altresì, che pacificamente risulta dagli atti che l’associazione per delinquere di cui al capo 1 di rubrica può considerarsi transnazionale (sul punto non è stata mossa alcuna contestazione), così come pacifica è la configurabilità dell’aggravante quanto al riciclaggio sub capo 13. 3.1.1) Come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 8992/11, che ha rigettato analogo ricorso della R., "i beni in esame sono stati sottoposti a sequestro preventivo, in via principale, ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 11, il tutto in relazione ad un’imposta Iva non versata pari ad Euro 376.000,00, costituente il profitto del reato riconducibile ad entrambi gli illeciti contestati;

il tutto ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 3 (vedi ord. impugnata pag. 1,2,3). Trattasi di valutazioni di diritto conformi ai parametri di cui all’art. 321 c.p.p.; L. n. 146 del 2006, artt. 3, 4 e 11, disciplina applicabile alla fattispecie in esame, essendo le condotte illecite, contestate in atti, ancora in corso e comunque in fase di accertamento all’epoca del sequestro de quo. Per contro le censure dedotte nel ricorso……sono generiche sia perchè sostanzialmente ripetitive di quanto già esposto in sede di riesame, sia perchè non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione impugnata".
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 12 giugno 2006, rigettava, compensando le spese del grado, l’appello proposto da L.A. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva accolto l’opposizione proposta da M.D. contro il decreto ingiuntivo, emesso il 5 giugno 1992, di pagamento della somma di L. 26 milioni portata da n. 14 cambiali emesse dal M. in favore del L.. Avverso tale sentenza il L. ha proposto, con atto notificato il 2/3 gennaio 2007, ricorso a questa Corte, basato su due motivi, illustrati anche da memoria. Il M. ha depositato controricorso con ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1. Si impone innanzitutto la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Esaminando i motivi del ricorso principale – che denunziano sia violazione di legge sia vizio di motivazione – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel giugno 2006 e quindi nel periodo dì vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione di entrambi i motivi di ricorso non contiene alcuno degli elementi anzidetti. L’inammissibilità del ricorso principale ne deriva dunque di necessità. 2. Deve conseguentemente dichiararsi, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del (pur condizionato) ricorso incidentale, in quanto proposto dal M. oltre il termine di legge per l’impugnazione della sentenza.

3. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-10-2011, n. 21023 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di RIACE impugna la sentenza suindicata con la quale il giudice unico del Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Stilo che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione proposta dall’odierna parte intimata avverso la sanzione amministrativa conseguente a violazione al Codice della Strada, accertata a suo carico dalla Polizia Municipale, per la violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica (autovelox), gestita direttamente dagli agenti operanti su strada statale (OMISSIS) (tratto interno al Comune).

2. Dalla sentenza impugnata risulta che l’opponente avanti al Giudice di Pace aveva, tra l’altro, dedotto l’incompetenza dell’organo accertante e la violazione dell’obbligo di immediata contestazione.

In appello il Comune deduceva (1) la falsa e erronea applicazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. non risultando necessaria la contestazione immediata, essendo stato l’accertamento effettuato con dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 4; (2) violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, in relazione agli art. 200 e 201 C.d.S..

3. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune, ritenendo che la apparecchiatura utilizzata (velomatic 512) non potesse essere impiegata su strade diverse da quelle indicate dalla D.L. n. 121 del 2002, rilevando, altresì, che sussisteva l’incompetenza degli agenti operanti (Vigili urbani del Comune), in mancanza di prova del relativo potere di accertamento, essendo la strada in questione di proprietà della Provincia di Reggio Calabria e dell’ANAS, nonchè l’assenza di segnalazioni sull’uso degli strumenti di rilevazione della velocità e limiti di velocità. 4. L’amministrazione ricorrente con tre motivi di ricorso impugna tale decisione, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., art. 384 reg. esec. C.d.S., nonchè contraddittoria e/o insufficiente motivazione. Viene dedotta anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice dell’appello posto a fondamento della sua decisione due questioni (incompetenza dei VU e segnalazione informativa) non oggetto di specifica opposizione in primo grado dall’odierna parte intimata. Quanto alla questione relativa all’incompetenza dell’organo incompetente, viene altresì dedotta la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 11 e 12 del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 22 e L. n. 65 del 1986, art. 5.

Deduce, in particolare, l’amministrazione che l’uso dell’apparecchiatura in questione, utilizzata dagli agenti operanti, può avvenire anche al di fuori delle strade di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e che l’omessa immediata contestazione deve risultare, in tali casi, giustificata secondo le ordinarie disposizioni codicistiche in materia (art. 201 C.d.S. e art. 384 reg.

C.d.S.), al contrario dei casi di utilizzo nell’ambito del D.L. n. 121, art. 4, del 2002 nei quali la contestazione immediata non è necessaria. Quanto all’incompetenza, osserva che la normativa richiamata attribuisce ai vigili urbani la relativa competenza all’accertamento nell’ambito del territorio del Comune.

5. Nessuna attività in questa sede svolge parte intimata.

6. Attivata la procedura ex art. 375 epe per l’accoglimento del ricorso, all’udienza camerale del 25 novembre 2011 ne veniva disposta la trattazione alla pubblica udienza, essendosi ravvisata l’esigenza di approfondire la questione della competenza della polizia municipale in ordine alla elevazione del verbale di contestazione su strada extraurbana statale ricadente nel territorio comunale.

7. Il ricorso è fondato.

7.1 Quanto al primo motivo, trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4 con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1-bis (Cass., Sez. 2, 10 gennaio 2008, n. 376; Cass., Sez. 2, 29 gennaio 2008, n. 1889).

Il primo motivo è fondato anche in forza del principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l’ipotesi in cui l’accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell’Amministrazione (v., tra le più recenti, Cass., Sez, 1, 15 novembre 2006, n. 24355; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2007, n. 9308; Cass., Sez. 2, 10 luglio 2008, n. 19032).

7.2 Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 nonchè contraddittoria motivazione. Afferma che poichè l’accertamento della violazione, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, era avvenuto nel tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di (OMISSIS), sussisteva la competenza della polizia municipale, negata dal giudice dell’appello. Tale motivo è fondato.

Dalla sentenza impugnata emerge che la violazione è stata accertata sul tratto della SS n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di (OMISSIS).

Si tratta di stabilire se la Polizia municipale avesse la competenza all’accertamento delle violazioni commesse su detto tratto di strada.

Al quesito deve darsi risposta positiva.

Gli organi di Polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.

In proposito va osservato quanto segue.

A norma della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3, "all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria".

L’art. 57 cod. proc. pen. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza".

Secondo la L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il "personale che svolge servizio di polizia municipale", nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, ha funzioni di Polizia stradale (comma 1, lett. b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al C.d.S. del 1959.

In base al disposto della L. n. 65 del 1986, art. 3 gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano le loro funzioni istituzionali "nel territorio di competenza".

Questa disciplina generale, che identifica l’ambito territoriale di competenza della polizia municipale con il territorio comunale, e che caratterizza la polizia locale per la dimensione territoriale comunale di esercizio delle funzioni (Corte cost, sentenza n. 740 del 1988), trova un puntuale riscontro nell’art. 12 C.d.S., che al comma 1, lett. e), attribuisce l’espletamento dei servizi di polizia stradale "ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza", ed è richiamata dall’art. 22 reg. esec. C.d.S. del 1992, il quale dispone, al comma 3, che "i servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12 C.d.S., commi 1 e 2, in relazione agli ordinamenti ed ai regolamenti interni delle stesse".

L’art. 11, comma 3 che in materia di servizi di Polizia stradale (inclusi la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale) li demanda al Ministro dell’interno, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto riguarda i centri abitati, non attiene alla delimitazione della competenza della polizia municipale in materia di servizi di polizia stradale, ma alla direzione e predisposizione dei relativi servizi, come è fatto palese dall’ultima parte del comma, che riserva in ogni caso al Ministero il coordinamento dei servizi.

Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all’intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato. Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale hanno tale potere nell’ambito dell’intero territorio comunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essi compiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza.

In questo senso il Collegio, nell’accogliere la censura, intende dare continuità all’indirizzo costante di questa Corte, espresso da Sez, 1, 1 marzo 2002, n. 3019, Sez. 2, 11 luglio 2006, n. 15688, Sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22366, e da ultimo ribadito da Sez. 2, 28 aprile 2011, n. 9497 e n. 9498. 7.3 Il ricorso risulta, infine, fondato quanto al terzo motivo, col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., non risultando (dalla stessa esposizione del fatto contenuta nella sentenza) che parte intimata abbia sollevato in primo grado la questione delle segnalazione informativa agli utenti.

8. Il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione originaria.

9. Parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna l’opponente al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450, di cui Euro 50 per spese, Euro 150 per diritti ed Euro 250 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 550, di cui Euro 50 per spese, Euro 100 per diritti ed Euro 400 per onorari; per il giudizio di legittimità, in Euro 600, di cui Euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessorì di legge per tutti i gradi del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23258 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che D.A., con ricorso del 29 giugno 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 16 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della D. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi, ha chiesto la dichiarazione di improponibilità o di inammissibilità del ricorso – ha rigettato la domanda;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 26.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 28 marzo 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la D., asseritamente titolare del diritto all’inquadramento in una qualifica funzionale superiore a quella attribuitale, aveva promosso la relativa causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania con ricorso del 6 ottobre 1992; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda affermando che la D. era ben consapevole fin dall’inizio della infondatezza della pretesa avanzata dinanzi al Tribunale amministrativo, essendo ciò dimostrato dalla circostanza che la stessa D. non aveva presentato l’istanza di prelievo di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9.

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente -, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, l’affermata ricorrenza, nella specie, di un’ipotesi di originaria consapevolezza della infondatezza della pretesa avanzata nel giudizio presupposto e, conseguentemente, l’insussistenza del diritto ad equa riparazione;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda, a meno che l’esito del processo presupposto non abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccessiva durata della causa, come quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire l’irragionevole durata di esso, o comunque quando risulti la piena consapevolezza dell’infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità, con la conseguenza che di tutte queste situazioni, comportanti abuso del processo e perciò costituenti altrettante deroghe alla regola della risarcibilità della sua irragionevole durata, deve dare prova la parte che le eccepisce per negare la sussistenza dell’indicato danno, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa, e che non abbisogna di essere provato neppure a mezzo di elementi presuntivi (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 21088 del 2005, 9938 e 18780 del 2010, 2385 e 10500 del 2011);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. la sentenza n. 6619 del 2010);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno respinto la domanda di indennizzo in palese violazione di tali principi, in quanto hanno desunto l’originaria consapevolezza della domanda oggetto del giudizio presupposto esclusivamente dall’eventuale esito negativo, per l’odierna ricorrente, del giudizio promosso dinanzi al T.a.r. per la Campania;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato per i riscontrati vizi, restando assorbita ogni altra censura;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 6 ottobre 1992 e non si era ancora concluso alla data del 28 marzo 2008, di deposito del ricorso per equa riparazione, durando complessivamente quindici anni e sei mesi circa, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata – la eccedenza irragionevole va determinata in dodici anni e sei mesi circa;

che la fattispecie è inoltre caratterizzata dalla incontestata circostanza della ritardata presentazione, da parte del ricorrente, della cosiddetta "istanza di prelievo" nel corso del giudizio presupposto;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, tuttavia – caratterizzata anche dalla ritardata presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va equitativamente determinato, per il ricorrente, in Euro 7.750,00 per i quindici anni e sei mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 7.750,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorar, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Roberto De Masi, Alberto Saggiorno e Roberto Buonfantino, dichiaratisene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Sergio Turrà, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.