Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25028 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.G. e gli altri resistenti indicati in epigrafe fanno parte del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola.

2. I suddetti dipendenti convenivano in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi:

MIUR), loro nuovo datore di lavoro, chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Il Tribunale di Pescara accolse la domanda, dichiarando il diritto degli appellanti al riconoscimento dell’anzianità e condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità. 3. L’impugnazione del MIUR era rigettata dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 1016/05. 4. Il MIUR ha proposto ricorso per cassazione deducendo la sopravvenuta interpretazione autentica della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 ad opera della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, (finanziaria 2006) e sostenendo la tesi che, in conseguenza, il personale degli enti locali trasferito nei ruoli ATA dello Stato va inquadrato nei ruoli statali sulla base del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, risultando infondata la pretesa del dipendente di riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità posseduta al momento del passaggio di ruolo.

5. Resistono con controricorso i suddetti dipendenti.

Motivi della decisione

6. La questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale ATA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 7. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel comma 2, che: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 8. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 9. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 del comparto Scuola.

10. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti "sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, indicate nell’allegata tabella B, con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità …". "L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 11. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

12. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218 (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del Decreto Ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 13. Come è evidente, l’art. 1, comma 218 della suindicata Legge Finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retribuivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal D.M. aprile 2001. 14. E’ fondata la tesi, proposta dal ricorrente Ministero che, sul presupposto del suo carattere interpretativo, assegna efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua applicabilità ai processi già in corso.

Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che …", il che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218. Corte di cassazione e Corte costituzionale si sono espresse in modo concorde sul punto. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva", perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il Decreto Ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000), giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria, pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

15. Le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, ritenne non manifestamente infondata la questione del contrasto con l’art. 117 Cost., comma 1 in relazione all’art. 6 CEDU con riferimento al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso – sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 16. Per tali motivi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 266, sono stati respinti da questa Corte (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

17. Tuttavia, l’ampio spettro delle sentenze impugnate ed il tenore dell’impugnazione che, più a monte, pongono un generale problema di violazione della disciplina dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, e dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 impone di tener conto dei successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

18. Sono, infatti, intervenute sul tema, tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, che la Corte di giustizia dell’Unione europea.

19. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 20. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero da S.I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

21. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

22. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

23. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

"La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro" (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

24. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50, nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione): b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

25. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 26. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 27. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

28. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 5) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

29. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2, TUE, in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza) 30. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UE direttamente applicabili (vedi: Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE, tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

31. Il caso in esame deve quindi essere deciso, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso, seppure per ragioni diverse da quelle dedotte dall’Amministrazione ricorrente, deve essere accolto perchè deve essere verificata la conformità del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, ai principi enunciati dalla Corte di giustizia europea.

32. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro Giudice, che, applicando i sopra indicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2063 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 22.07.2002 e depositato il successivo 25.07.2002, l’ente ricorrente ha chiesto la condanna delle parti evocate in causa alla cessione delle aree per opere di urbanizzazione, in conformità dei corrispondenti obblighi convenzionalmente assunti con atto in data 6.10.1988 in epigrafe specificato.

Ciò, in quanto, pur essendosi il Comune di Lecco attivato alla scadenza della convenzione per richiedere la cessione delle suddette aree (cfr. la richiesta con racc. A/R del 08.09.1999, all. n. 2 doc. amm.ne), la stessa non sarebbe intervenuta, né a seguito della convocazione del direttore dei lavori e, neppure, a seguito della manifestazione di volontà dei cedenti del 4.01.2000, nonostante un ulteriore invito ad adempiere del 08.01.2001.

Da ciò l’odierno gravame, con cui l’esponente chiede all’adito Tribunale una pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c., essendo le aree oggetto di cessione perfettamente individuate in convenzione.

Con ricorso incidentale, notificato il 16.10.2002 e depositato il successivo 23.10.2002, si è costituita la soc. B. a r.l. (da ora anche solo la società), chiedendo la reiezione del ricorso principale, attesa la insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2932 c.c. e, quindi, dell’obbligo a proprio carico di cessione dell’area di cui alla citata convenzione, area attualmente occupata da una strada non prevista dall’originario P.L. (lotto 10), essendo detta strada esuberante rispetto alle necessità viabilistiche originariamente riconosciute nell’approvato P.L. ed essendo stata la quota di verde pubblico comunque soddisfatta in forza delle maggiori aree che risultano oggi sistemate a verde pubblico nell’ambito dell’intero comparto.

Al contempo, la società ha proposto domanda incidentale volta all’accertamento, previa apposita CTU, che le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del P.L. 16 non corrispondono, sia per qualità che per quantità e localizzazione, a quelle previste nell’originaria convenzione, stipulata con il Comune di Lecco il 06.10.1988; e che, in ogni caso, le stesse risultano esuberanti rispetto a quelle originariamente previste per soddisfare le necessità viabilistiche indotte dall’insediamento autorizzato con il P.L. 16.

In data 24.03.2011, la difesa ricorrente ha depositato agli atti la nota prot. 12311 del Segretario Generale del Comune di Lecco, con cui si dà atto dell’avvenuta cessione delle aree di cui alla cit. convenzione di lottizzazione del 1988 da parte di tutti i lottizzanti evocati in giudizio, ad eccezione della B. srl (allegando copia dell’atto notarile del 4.10.2004 di cessione gratuita delle aree di rispettiva proprietà di cui al P.L. 16).

Con memoria depositata il 01.04.2011 la resistente B. srl ha sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, facendo leva sulla prescrizione del diritto del Comune alla cessione delle aree, insistendo comunque, in via gradata, sulla reiezione nel merito del gravame e sull’accoglimento del ricorso incidentale.

Ha resistito con memoria e replica il Comune di Lecco, insistendo sulle proprie conclusioni e sul rigetto del ricorso incidentale.

Alla Pubblica udienza del 5 maggio 2011 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno rilevare come l’odierna controversia sia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto riguardante l’adempimento degli obblighi derivanti da convenzioni urbanistiche connesse a lottizzazioni e, quindi, sussumibile nella previsione dell’art. 11, comma 5°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riserva alla giurisdizione di detto giudice le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi, che assolvono la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi a cura della pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. sez. un., 19 agosto 2009 n. 18368; id. 17 aprile 2009 n. 9151; id. 25 maggio 2007, n. 12186; id. 20 aprile 2007 n. 9360; id. 11 agosto 1997 n. 7452; nonché, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 22 gennaio 2010, n. 214; T.A.R. Lombardia, Milano, 05 luglio 2011 n. 1760; id. 8 giugno 2011 n. 1464; id. 23 novembre 2010, n. 7313; id. 27 aprile 2010 n. 1151; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 12 gennaio 2011, n. 12; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 giugno 2009, n. 1731; T.A.R. Lombardia Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126; T.A.R. Puglia Bari, 29 marzo 2001, n. 839).

L’art. 11 cit., com’è noto, è stato abrogato con decorrenza dall’entrata in vigore (il 16 settembre 2010) del Codice del Processo Amministrativo (di cui al d.lgs. n. 104/2010), che ne ha, tuttavia, riprodotto la sostanza con l’art. 133, comma 1°, lett. a), n. 2, che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie in materia di "formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo".

In tal senso, deve ritenersi ammissibile sotto il profilo della giurisdizione, con specifico riguardo al caso che qui occupa, anche la domanda svolta dal Comune nei confronti della società, atteso che: "non vi è ragione alcuna – né logica, né giuridica – perché una giurisdizione "per materia" debba essere ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo a seconda del ruolo (attivo o passivo) assunto dalle parti (pubblica e privata) del rapporto sostanziale" (così Cass. SS.UU. 19.8.09 n. 18368 cit.; 7.2.02 n. 1763; nonché Cons. Stato, sez. VI^, 11.1.10 n. 20 e V^, 11.12.07 n. 6358, secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – segnatamente quella in materia di concessioni ex art. 5 legge TAR e quella in materia di accordi di diritto pubblico ex art. 11 legge n. 241/90 – abbraccia non solo le azioni del privato nei confronti della P.A., ma anche le azioni di responsabilità promosse dalla P.A. nei confronti del privato. Analogamente, cfr. TAR Lombardia n. 1151/2010 cit.).

2) Sempre in via preliminare, il Collegio deve dare atto della parziale improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, nei riguardi di tutti i lottizzanti evocati in giudizio dal Comune di Lecco, ad eccezione della soc. B.: per dette parti come sopra intimate, infatti, sia il Comune ricorrente che la stessa difesa resistente hanno documentato la sopravvenuta cessione delle aree con atto del Notaio De Marzo del 4 ottobre 2004, in conformità della cit. convenzione del 1988, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

3) Si deve, a questo punto, affrontare una questione preliminare di merito, sollevata da parte resistente con la memoria del 1 aprile 2011, con cui si lamenta la sopravvenuta prescrizione del diritto azionato dal Comune di Lecco.

Stando all’assunto del patrocinio resistente, in caso di termini di adempimento infradecennali previsti in convenzione, la prescrizione non decorrerebbe dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione medesima, ma dai suddetti termini "interni" alla convenzione e, comunque, nel caso che qui occupa, essendo state le opere di urbanizzazione ultimate fin dal 1995, il diritto del Comune alla cessione avrebbe potuto essere fatto valere soltanto entro il 6.10.1998 (cioè entro il termine di 10 anni dalla stipulazione della convenzione, avvenuta il 6.10.1988).

Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi come poc’anzi prospettata.

Preme evidenziare, in tal senso, come la difesa resistente tenda a confondere fra loro due termini di diversa natura: il termine di validità del Piano, da un lato e, dall’altro, il termine di prescrizione del diritto alla cessione delle aree.

Sul primo, mentre può condividersi l’impostazione della società laddove applica alla convenzione di lottizzazione il termine decennale fissato dall’art. 16 della legge urbanistica (n. 1150/1942) per l’attuazione del Piano particolareggiato, non si comprendono le conclusioni a cui la stessa società mostra di pervenire, affermando la sopravvenuta prescrizione del diritto alla cessione delle aree sin dal 6 ottobre del 1998, alla scadenza dei dieci di validità della convenzione medesima.

Sul punto, infatti, è opportuno precisare come, pur mostrandosi la giurisprudenza incline ad applicare al Piano di lottizzazione un termine massimo di durata per esso non espressamente previsto, ricavato in via analogica da quello dettato dall’art. 16, co 5° cit., per il Piano particolareggiato, l’individuazione di siffatto termine venga ritenuta necessaria al solo scopo di non attribuire alle lottizzazioni convenzionate l’ effetto di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura, rispondendo così ad un preminente interesse pubblico, non soltanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l’edificazione dei lotti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6527; sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 200; IV, 11 marzo 2003 n. 1315; id. 16 marzo 1999, n. 286; nonché Consiglio di Stato sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3172). In sostanza, stando alla richiamata giurisprudenza, tale termine è applicabile soltanto alle disposizioni a contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche del Piano, destinate a rimanere pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, fino all’eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo (cfr. in tal senso anche la previsione dell’art. 10 della convenzione, sulle conseguenze riconducibili alla scadenza della convenzione).

Tanto premesso, ciò che preme qui evidenziare è la erroneità dell’impostazione volta a far coincidere automaticamente la scadenza del termine di validità del Piano di lottizzazione e, quindi, della convenzione, con la scadenza del termine di prescrizione del diritto alla cessione delle aree.

In verità, per la individuazione di tale ultimo termine, si deve avere riguardo alla disciplina posta dagli artt. 2934 e ss. c.c., ove – per quanto qui di rilievo – si prevede che: "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (cfr. art. 2935 c.c.).

Ebbene, nel caso che qui occupa, si tratta di stabilire da quando il Comune di Lecco avrebbe potuto richiedere l’adempimento dell’obbligazione di cessione assunta dalla società nella cit. convenzione. Secondo la ricorrente incidentale, la risposta al quesito sarebbe ricavabile dall’art. 3 della convenzione, il quale così statuisce: "…le cessioni avverranno nel momento in cui il Comune di Lecco ne farà richiesta e comunque entro 10 anni dalla firma della presente convenzione;…".

Sennonché, proprio facendo leva su tale clausola convenzionale, letta anche alla luce delle norme codicistiche che disciplinano il "tempo dell’adempimento" (di cui agli artt. 1183 e ss. c.c.), non si ricava affatto la conclusione cui mostra di pervenire la società, allorché àncora il dies a quo del termine di prescrizione alla data del 6.10.1988, coincidente con la data di sottoscrizione della convenzione medesima, giungendo, così, a ritenere prescritto il diritto alla cessione alla data del 6.10.1998.

In verità, le surrichiamate norme prevedono chiaramente che, nel caso in cui sia fissato un termine entro cui la prestazione deve essere eseguita, si deve distinguere a seconda che tale termine risulti fissato a favore del debitore, del creditore o di entrambi. Soltanto nel caso di termine fissato "esclusivamente" a favore del creditore, quindi, è previsto che quest’ultimo "può" esigere la prestazione prima della scadenza (cfr. l’art. 1185, I° co. c.c.).

Ne consegue che, nel caso di specie, potendo il Comune esigere la prestazione entro il termine di 10 anni dalla stipula della convenzione, si deve individuare nella data del 6.10.1998 la scadenza del termine di adempimento previsto in convenzione, destinato, così, ad abbracciare l’intero arco di validità decennale della convenzione medesima.

Con l’ulteriore conseguenza per cui solo in coincidenza di tale ultima data può essere individuato il dies a quo per la decorrenza del termine ordinario di prescrizione decennale del diritto alla cessione delle aree de quibus, destinato a maturare, quindi, nei dieci anni successivi al 6.10.1998 e, quindi, alla data del 6.10.2008.

In nessun caso, quindi, può essere avallata la tesi della società resistente, volta ad affermare la prescrizione del diritto alla cessione alla data del 6.10.1998.

Ciò, senza trascurare la circostanza che non risulta affatto univoca l’interpretazione della ridetta clausola nel senso di prevedere il termine "esclusivamente" a favore del Comune, tenuto conto della necessità di un’interpretazione complessiva delle clausole convenzionali (cfr. in tal senso la sentenza della Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio 2006, n. 261, ove la S.C. ha riconosciuto corretta l’impostazione seguita dal giudice di merito che non aveva ritenuto – in una convenzione di lottizzazione tra un privato e un Comune – che il termine ultimo entro il quale il privato si sarebbe dovuto attivare per compiere le opere di urbanizzazione fosse ricavabile da una singola clausola che stabiliva un termine massimo, ma ritenendo piuttosto necessario procedere all’interpretazione complessiva delle clausole negoziali, da cui si ricavava che, alle opere di urbanizzazione, il privato doveva provvedere via via che nascevano gli insediamenti abitativi e, comunque, prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione).

Più in generale, preme al Collegio evidenziare, per completezza di motivazione, che – pur non registrandosi un orientamento giurisprudenziale univoco in ordine all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione degli obblighi convenzionali (tematica su cui ci si permette di rinviare a quanto esposto nella sentenza di questa stessa sezione n. 1760/2011 cit., nonché alla copiosa giurisprudenza ivi richiamata) – tuttavia, la soluzione del caso in esame non richiede neppure di prendere posizione sulla predetta questione, data la coincidenza del termine di adempimento (fissato dall’art. 3 cit. in 10 anni dalla stipula della convenzione) con quello di validità della convenzione (di cui all’art. 10 della convenzione medesima, nonché, come sopra desunto dagli artt. 16, 5° co. e 28, 5° co., della legge 17 agosto 1942 n. 1150).

Ne consegue che, anteriormente alla proposizione dell’odierno gravame non risultava affatto prescritto il diritto del Comune alla cessione delle aree, tenuto conto che il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere prima della scadenza del termine di adempimento decennale, a sua volta decorrente dal 06.10.1998. Poiché, entro la data del 06.10.2008, il Comune ha dimostrato di attivarsi per richiedere l’adempimento, sia in via stragiudiziale (cfr. racc. del 08.09.1999 cit.) che con la instaurazione dell’odierno gravame, si deve ritenere pienamente azionabile il diritto del Comune di Lecco alla cessione delle aree da parte della resistente società.

Consegue da ciò l’infondatezza della dedotta prescrizione.

4) Passando ad esaminare il merito del ricorso principale, il Collegio deve valutare le obiezioni svolte da parte resistente alla possibilità da parte del Comune di utilizzare lo strumento di cui all’art. 2932 c.c. per ottenere l’adempimento, da parte della lottizzante B. srl, dell’obbligo di cessione delle aree a suo tempo assunto.

Ebbene, stando alla tesi resistente, la strada dell’adempimento coattivo non sarebbe praticabile, poiché lo stesso Comune di Lecco si sarebbe reso inadempiente alla medesima convenzione di cui si pretenderebbe, in questa sede, l’attuazione.

Ciò, poiché il Comune avrebbe autorizzato l’esecuzione di opere di urbanizzazione difformi da quelle previste nel P.L. 16 e, con particolare riguardo all’area di proprietà B., oggetto di cessione, avrebbe realizzato, in luogo di un’area a verde, limitrofa al lotto 10, due strade: una al servizio del parcheggio pubblico (che invece avrebbe dovuto essere raggiunto solo dalla via Rovinata, esterna al P.L.); l’altra, al servizio di una proprietà esterna al P.L.

Nelle repliche di parte comunale, sul punto, si evidenzia come le modifiche a cui fa riferimento la soc. resistente sarebbero state autorizzate dal Comune su richiesta degli stessi lottizzanti (fra cui la stessa B. srl), con la concessione edilizia n. 28141, del 6.06.1991. In particolare, le modifiche in questione sarebbero state contenute nel progetto presentato dall’arch. A., mandatario dei lottizzanti in qualità di direttore dei lavori per le urbanizzazioni del P.L.

La mancata impugnazione del predetto titolo edilizio, ormai inoppugnabile, precluderebbe alla resistente qualunque contestazione relativamente alle opere realizzate in conformità del progetto assentito con la citata C.E. 28141.

Il Collegio ritiene fondata la domanda della ricorrente, dovendosi disattendere le obiezioni della difesa resistente.

Come evidenziato nella stessa memoria depositata dalla B. srl il 01.04.2011, le opere di urbanizzazione furono realizzate e collaudate sin dal 1995 (cfr. certificato di collaudo del 25.09.1995 allegato da entrambe le parti), per cui "non sussisteva alcun impedimento… per la cessione delle aree" (cfr. pg. 6 memoria cit.).

Dalla documentazione versata in atti non emerge, quindi, alcuna dimostrazione di una eventuale contestazione da parte della lottizzante B. in ordine all’operato del Direttore dei Lavori, arch. A., essendo, al contrario, prodotto in atti il certificato di collaudo sopra indicato, che dà espressamente atto della correttezza dell’esecuzione delle ridette opere di urbanizzazione.

In tali evenienze, risultano inammissibili, prima ancora che infondate, le deduzioni della ricorrente incidentale, laddove esse si appuntano su presunte difformità delle opere previste nel P.L. originario, rispetto a quelle in concreto realizzate, atteso che, le predette modifiche risultano assentite dalla stessa esponente, sia pure a mezzo del Direttore dei Lavori dalla stessa incaricato dell’attuazione del Piano (cfr., al riguardo, la previsione contenuta nell’art. 8 della cit. convenzione, ove si legge che: "i lottizzanti si impegnano a presentare istanza di concessione edilizia per le opere di urbanizzazione…i lottizzanti dovranno effettuare il tracciamento a propria cura e spese delle nuove strade e delimitare le opere di urbanizzazione e standards da cedere al Comune mediante l’apposizione di picchetti….Il progetto da presentare per la concessione edilizia dovrà essere di tipo esecutivo. I lottizzanti dovranno indicare al Comune il nominativo del direttore dei lavori per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione….").

Né si può accedere alla tesi della società, per cui il Direttore Lavori sarebbe stato incaricato della sola esecuzione del P.L. originario e non delle modifiche successive, atteso che, non soltanto la B. non ha fornito la dimostrazione dei limiti del mandato conferito in tal senso all’arch. A., ma neppure, come già detto, ha allegato e documentato di avere mai svolto contestazioni in ordine alle predette modifiche e, ciò, sia in occasione del rilascio della C.E. n. 28141, del 6.06.1991, che in occasione del collaudo delle predette opere, certificato sin dal 25.09.1995.

Ne consegue che, non risultando configurabile un inadempimento a carico del Comune in ordine alla convenzione, essendo state realizzate le modifiche dell’originario P.L. con l’accordo di tutte le parti interessate alla lottizzazione di cui è causa, viene meno l’ostacolo ravvisato dalla società per l’accoglimento della domanda svolta con l’odierno gravame.

A diverso avviso non conduce, infatti, l’ulteriore deduzione della resistente che fa leva sulla difformità delle opere realizzate rispetto a quelle autorizzate con la cit. C.E., poiché, in disparte la circostanza che non risulta agli atti che le lamentate difformità siano imputabili al Comune, sembrando, anzi, che la realizzazione delle suddette opere in conformità della C.E. 28141 incombesse sui lottizzanti, non si vede per quale ragione la ridetta difformità dovrebbe ridondare in un impedimento alla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., avente ad oggetto la cessione delle aree così come prevista a carico della società in convenzione.

Non risulta, giova ribadire, alcun abuso edilizio contestato a carico della società in ordine alla realizzazione delle predette opere in difformità della C.E. (senza sottacere, al riguardo, che – ove fosse configurabile un abuso – lo stesso sarebbe imputabile alla stessa società lottizzante, sia in quanto proprietaria delle aree interessate dalle lamentate difformità, benché oggetto di obbligazione di cessione a favore del Comune, sia in quanto soggetto coobbligato all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in conformità del titolo edilizio richiesto e ottenuto dal Comune ricorrente).

5) Approfondendo ulteriormente tale aspetto, si può passare ad esaminare la domanda svolta col ricorso incidentale, tendente ad ottenere l’accertamento, previa apposita CTU, che le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito del P.L. 16 non corrispondono, sia per qualità che per quantità e localizzazione, a quelle previste nell’originaria convenzione, stipulata con il Comune di Lecco il 06.10.1988; e che, in ogni caso, le stesse risultano esuberanti rispetto a quelle originariamente previste per soddisfare le necessità viabilistiche indotte dall’insediamento autorizzato con il P.L. 16.

Si tratta, a ben vedere, di domanda che prescinde totalmente dalle sorti del ricorso principale e che la società stessa avrebbe potuto e dovuto proporre autonomamente da esso (e, se del caso, anteriormente al completamento delle opere, realizzato in attuazione di una C.E. che la stessa società ha contribuito a richiedere ed attuare).

Emerge, allora, l’inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse, atteso che non si vede in che modo l’interesse della società all’accertamento delle lamentate difformità nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione (o, a fortiori, all’accertamento del sovradimensionamento delle opere de quibus) possa ricollegarsi alla domanda svolta dal Comune nel ricorso principale.

Si deve, in tal senso, correttamente valorizzare quanto prescritto per il ricorso incidentale dall’art. 42, I° co. c.p.a., a proposito delle "domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale".

Ebbene, nel caso di specie, in alcun modo la pretesa al trasferimento della proprietà delle aree di ubicazione delle opere de quibus, richiesto dal ricorrente Comune, è suscettibile di essere "paralizzata" dalla domanda svolta dalla ricorrente incidentale, così come, al contempo, l’interesse alla proposizione di tale ultima domanda può ritenersi condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Si tratta, in verità, di domanda che, ampliando il thema decidendum a prescindere dall’esito del ricorso principale, non risulta affatto idonea a condizionare le sorti di quest’ultimo, palesandosi, quindi, del tutto inammissibile in tale contesto (cfr., sulla natura del ricorso incidentale,

Cons. Giust. Amm. Sicilia, 30 giugno 1995, n. 249, per cui esso assume la natura di ricorso "convenzionale", che utilizza cioè la corsia preferenziale di un processo già pendente per far valere un interesse connesso e contrapposto a quello già azionato. Da ciò le differenze rispetto al ricorso principale: "a) in quanto fondato su un interesse futuro ed eventuale collegato alla possibilità dell’accoglimento del ricorso principale (e quindi fondato su un interesse che allo stato non potrebbe essere attivato in via autonoma con separato ricorso principale); b) in dipendenza della validità e della fondatezza del ricorso principale, nel senso che solo l’accoglimento di quest’ultimo legittima il giudice a passare all’esame del ricorso incidentale;…"; analogamente, più di recente, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 01 marzo 2010, n. 1207, per cui: "il ricorso incidentale è preordinato a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale e a neutralizzare gli effetti derivanti da una sua eventuale fondatezza, lasciando immutato il medesimo assetto di interessi garantito dal provvedimento oggetto di impugnazione. Pertanto, è inammissibile l’introduzione in via incidentale di una domanda diretta ad ampliare la materia del contendere, domanda che l’impresa interessata avrebbe avuto l’onere di proporre mediante un tempestivo e rituale ricorso autonomo". Cfr. anche T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 25 gennaio 2010, n. 82 e id. 6 maggio 2008 n.845).

Per le considerazioni che precedono, il Collegio così statuisce sul ricorso in epigrafe meglio specificato:

– accoglie in parte il ricorso principale, in relazione alla domanda di accertamento e di condanna alla cessione svolta nei confronti della soc. B. a r.l., dichiarando inammissibile il ricorso incidentale da quest’ultima proposto per difetto di interesse;

– dichiara per il resto il medesimo ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Per la parte in cui si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, il Collegio specifica ulteriormente che sussistono tutte le condizioni per accogliere la domande di accertamento e condanna svolta dal Comune nei confronti della resistente B. srl, in persona del legale rappresentante protempore.

Al riguardo, parte ricorrente ha sostenuto che le superfici da cedere in forza della convenzione del 06.10.1988 n. 432370/6018 rep. al foglio 9 del "Comune censuario di Germanedo, amministrativo di Lecco" sono così catastalmente identificate:

– "terreno inedificato e, in forza della convenzione sopra citata, privo di volumetria e quindi inedificabile, da distinguersi al catasto terreni come segue:

mappale 447 – mappale 1937 – mappale 1939 – mappale 1936 – mappale 1938 – mappale 2333 – mappale 2335".

Sul punto non v’è stata alcuna contestazione da parte resistente, né l’esame della documentazione prodotta conduce a conclusioni diverse (tenuto conto anche del doc. n. 11 allegato dalla difesa della società).

Deve, pertanto, concludersi, nel senso che:

1) va accertato, in favore del Comune di Lecco e a carico della B. S.r.l., l’inadempimento dell’obbligo di trasferimento dei terreni sopra elencati, e cioè dei mappali 447 – 1937 – 1939 – 1936 – 1938 – 2333 – 2335, del foglio 9, del Catasto dei terreni siti nel Comune di Lecco, sezione di Germanedo;

2) va disposta, ai sensi dell’art. 2932 c.c., la cessione gratuita in favore del Comune di Lecco della proprietà delle aree predette, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ravvisa giusti motivi per disporne la compensazione, sia nei confronti delle parti intimate non costituite, verso le quali lo stesso Comune aveva manifestato l’assenso alla compensazione nella dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sia nei confronti dell’unica parte resistente, stante la complessità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

– lo accoglie in parte e, per l’effetto:

a) accerta l’inadempimento degli obblighi di cessione e trasferimento delle aree di proprietà della B. srl, come in motivazione specificate;

b) ne dispone il trasferimento gratuito della proprietà, ex art. 2932 c.c., in favore del Comune di Lecco, ordinando al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle relative trascrizioni;

– lo dichiara improcedibile per il resto;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29331

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito della proposizione di due distinti ricorsi possessori da parte del sig. M.F. nei confronti di B.G., P.C. e di Ma.Fr., il Pretore di Chiaravalle Centrale, con sentenza n. 64 del 1998, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuta transazione.

Interposto appello da parte del M.F., nella resistenza di tutti gli appellati, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 161 del 2009 (depositata il 7 febbraio 2009), a dichiarava l’infondatezza della querela di falso proposta dal M., rigettava il gravame nonchè la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata da B.G. e P.C., confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

Con ricorso (notificato il 24 marzo 2010 e depositato il 12 aprile successivo) M.F. ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza del Tribunale di Catanzaro (non notificata), formulando cinque motivi, avverso il quale ha resistito, con controricorso, il solo intimato Ma.Fr..

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa motivazione sulla rilevata nullità del verbale di inizio delle operazioni peritali del 2 luglio 1986 della presunta transazione del 2 luglio 1986, della relazione del c.t.u., della sentenza di primo e secondo grado in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, vertente su un punto controverso e decisivo per il giudizio in violazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’art. 90 disp. att. c.p.c.. A conclusione dello svolgimento della doglianza risulta riportata la seguente considerazione: "ne consegue che l’aver omesso di valutare ed accogliere l’eccepita violazione del contraddittorio di cui sopra, ha inficiato di nullità la sentenza di primo e secondo grado de quibus. Pertanto devono essere cassate entrambe in quanto il vizio insanabile ed inficiante permane".

Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato il vizio di contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, con evidente violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1965 c.c. In esito a tale complesso motivo il M. ha indicato una serie di prospettazioni sui presupposti per l’operatività della cessazione della materia del contendere e proprie considerazioni sulle argomentazioni da valutare in relazione all’assunta querela di falso.

Con il terzo motivo il M. ha denunciato la violazione dell’art. 1965 c.c. con omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (omettendo, peraltro, l’indicazione delle pagine dello stesso ricorso in cui sarebbe stato sviluppato l’omesso esame dei motivi proposti in sede di appello). Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente violazione dell’irrinunciabile principio del contraddittorio ( art. 101 c.p.c.) e della violazione della valutazione delle prove ( art. 116 c.p.c.).

Ritiene il collegio che sussistono, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutti i motivi proposti, per inosservanza del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e "ratione temporis" applicabile nella fattispecie ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs., siccome pubblicata il 7 febbraio 2009: cfr. Cass. n. 26364/2009 e Cass. n. 6212/2010).

Sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Ciò posto, alla stregua della uniforme interpretazione di questa Corte (secondo la quale, inoltre, ai fini dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si sarebbe risolta nell’abrogazione tacita della suddetta norma codicistica), deve escludersi che il ricorrente si sia attenuto alla rigorosa previsione scaturente dal citato art. 366 bis c.p.c., poichè:

– con riferimento al primo motivo implicante la simultanea deduzione dell’omessa motivazione sulle eccepite nullità e della supposta violazione dell’art. 194 c.p.c. e dell’art. 90 disp. att. c.p.c., il ricorrente, oltre ad aver omesso di provvedere ad una chiara e specifica indicazione del fatto controverso in ordine al quale ha assunto la mancanza di motivazione, ha concluso lo sviluppo del motivo con l’indicazione di un quesito assolutamente generico e meramente assertivo (ponente riferimento, in modo apodittico, all’omessa valutazione dell’eccepita violazione del contraddittorio), la cui formulazione non risulta certamente idonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v., tra le tante, Cass. n. 7197/2009);

– con riguardo al secondo motivo, anch’esso rivolto alla contemporanea prospettazione di un vizio motivazionale e della supposta richiamata violazione di legge, oltre a difettare dell’indicazione di uno specifico quesito di diritto riferibile a quest’ultima violazione, occorre rilevare che, dopo la diffusa esposizione della doglianza, non si evince alcuna appropriata sintesi dello stesso vizio logico prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, della prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si sarebbe dovuta ritenere inidonea a supportare la decisione (ponendosi riguardo, in modo argomentativo e senza alcuna rappresentazione sintetica e tale da concentrare le riflessioni svolte, sulle supposte considerazioni logiche da valorizzare, senza, però, correlarle, in termini opportunamente specifici e riepilogativi, alla ritenuta contraddittorietà della motivazione posta a fondamento sentenza impugnata);

con riferimento al terzo motivo, anch’esso relativo alla simultanea prospettazione della supposta violazione dell’art. 1965 c.c. e dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, oltre a mancare l’illustrazione di un apposito quesito di diritto riferibile alla richiamata violazione di legge, in ordine al denunciato difetto di motivazione, non si evince alcuna appropriata sintesi del vizio logico prospettato e manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro riepilogativo, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia stata omessa, così come difetta la prospettazione delle ragioni, in termini adeguatamente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si dovrebbe ritenere inidonea a supportare la decisione;

con riguardo al quarto motivo, relativo ad un ulteriore supposta omessa motivazione, manca, nei termini precedentemente precisati, l’illustrazione della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe carente od omessa;

in ordine al quinto ed ultimo motivo, anch’esso relativo alla contemporanea deduzione di un vizio motivazionale e di una duplice supposta violazione di legge, oltre a mancare l’indicazione concreta del quesito di diritto riferibile a queste ultime, difetta, altresì, all’esito del complessivo svolgimento della doglianza, l’illustrazione del necessario riepilogo dello stesso vizio logico prospettato, così come manca del tutto la chiara indicazione, in apposito quadro di sintesi, del fatto controverso in relazione al quale si assume che la motivazione della sentenza impugnata sia stata omessa, oltre a difettare l’evidenziazione delle ragioni, in termini sufficientemente specifici, per le quali la supposta deficienza motivazionale si dovrebbe ritenere inidonea a confortare la sentenza.

In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente, che si liquidano come in dispositivo. In virtù della mancata costituzione degli altri due intimati non bisogna adottare alcuna ulteriore statuizione sulla regolamentazione delle spese attinenti al rapporto processuale tra il M. ed il B. G. e la P.C..

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente M.F., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-10-2011, n. 7797 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti sono sottufficiali delle Forze armate inquadrati nei rispettivi livelli retributivi secondo la previsione contenuta nell’art. l della legge 2 febbraio 1993, n. 23 ("Conversione in legge del decretolegge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico").

Essi denunciano, in due successivi ordini di prospettazioni, "Violazione degli articoli 3, 36, 97 e 136 della Costituzione e principi generali. Eccesso di potere".

Rilevano in particolare che:

– a seguito delle pronunce della Corte costituzionale n. 277 del 312 giugno 1991, del Consiglio di Stato n. 986 del 26.1l.1991, del T.A.R. Lazio n. 1219 del 9.7.1991 è stata dichiarata l’equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri a quello degli ispettori della Polizia di Stato;

– con il decretolegge 7 gennaio 1992, n. 5 è stata autorizzata la spesa relativamente ai relativi effetti economici;

– in sede di conversione del citato decretolegge n. 5/1992 (con la legge 6 marzo 1992, n. 216) il Governo è stato delegato ad emanare "un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea… le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze armate… ";

– con il decretolegge 4 dicembre 1992, n. 469, convertito in legge con l’art. 1, comma 1, della legge 2 febbraio 1993, n. 23, sono state dettate disposizioni in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, stabilendo la corrispondenza con i diversi livelli retributivi e fissando la decorrenza del suddetto trattamento economico al 1°/1/1992.

I ricorrenti lamentano che, di conseguenza, hanno percepito gli aumenti stipendiali solo a decorrere dal 1°/1/1992, non venendo loro corrisposto alcunché per il periodo pregresso.

Ciò determinerebbe una condizione di oggettiva discriminazione, così disconoscendosi per il passato ogni equiparazione del trattamento economico tra il personale delle Forze armate e quello della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri.

L’Amministrazione si è costituita.

All’udienza pubblica del 1° giugno 2011, uditi i difensori delle due parti, la causa è passata in decisione.

2. – I rilievi del ricorso non sono fondati.

Con la recente sentenza n. 4500/2011 questo T.a.r. si è espresso – in senso sfavorevole – sulla medesima questione di diritto, proposta con ricorso di altri sottufficiali delle Forze armate assistiti dal medesimo difensore degli attuali ricorrenti.

In quella occasione il Tar ha formulato varie osservazioni; rilevando, in sintesi, che per un verso la disciplina differenziata del trattamento economico è riconducibile alla discrezionalità del legislatore, il quale ben può disciplinare in modo differenziato situazioni in concreto disuguali; e che, per altro verso, la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che l’unificazione completa, dal 1° gennaio 1992, con compattamento verso l’alto del trattamento economico di tutti i sottufficiali, è frutto di una legittima scelta del Legislatore.

Non vi sono ragioni per discostarsi da quella sentenza n. 4500/2011, alle cui argomentazioni si fa rinvio. Sicché il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in importo uguale a quello liquidato nella citata sentenza n. 4500/2011, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali dell’Amministrazione, e le liquida in Euro 4.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.