T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 8365 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con le sentenze precedentemente indicate, rese a fronte di separate impugnative presentate dalle odierne ricorrenti, questa Sezione disponeva, nei limiti indicati in motivazione, l’annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Messina, assunta nella qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell’ O.P.C.M. 5 dicembre 2007 n. 3633 (modificata con successiva O.P.C.M. 19 dicembre 2008 n. 3721 e prorogata fino al 31 dicembre 2010) n. 19 del 5 marzo 2010.

Siffatta determinazione, giova rammentarlo, aveva istituito, in via sperimentale e con decorrenza 1° giugno 2010, zone a traffico limitato (ZTL) con regolamentazione dell’accesso e della circolazione dei veicoli, introducendo un cd. "ticket ecopass" nella città di Messina.

Le pronunzie sopra indicate formavano oggetto di appello, da parte del Comune di Messina, dinanzi alla Sezione IV del Consiglio di Stato.

Quest’ultima, con ordinanze nn. 144 e 145, entrambe rese alla Camera di Consiglio del 18 gennaio 2011 riteneva che "i motivi di impugnazione proposti dall’appellante Comune non inducono, allo stato degli atti e della sommaria cognizione propria della fase cautelare, a ritenere errata la decisione del Giudice di prima istanza per cui, in attesa del necessario approfondimento nelle competente sede di merito delle questioni di diritto proposte dalle parti, appare opportuno non sospendere l’efficacia della sentenza appellata al fine di evitare l’aggravio di danni già patiti dalla parte appellata".

Assumono le odierne ricorrenti che la gravata ordinanza commissariale del 22 aprile 2011 recherebbe carattere elusivo – o, comunque, si porrebbe in violazione – rispetto alle suindicate decisioni rese in prime cure: le quali, quantunque non ancora assistite da forza di giudicato, nondimeno rivelano perdurante attitudine esecutiva in ragione della divisata reiezione dell’istanza cautelare proposta dinanzi al Giudice d’appello.

I contenuti del nuovo provvedimento commissariale, per come sintetizzati dalla stessa parte ricorrente, contemplano:

– mantenimento del ticket ecopass sulla aree portuali demaniali di accesso da e per la Sicilia;

– esplicitazione della sottesa finalità di incentivare, più che possibili, l’utilizzo degli approdi di Tremestieri;

– aumento (rispetto alla precedente tariffa) del ticket relativamente agli approdi di Rada San Francesco, Molo Norimberga e Porto Storico, fino ad Euro 30 e 40 per talune categorie di mezzi;

– conservazione del ticket ecopass anche a Tremestieri (nella misura, peraltro ridotta rispetto alla previgente tariffa, di Euro 3 e 5, rispettivamente per autocarri ed autotreni ed autoarticolati);

– introduzione, per autocarri ed autobus, nonché per autotreni ed autoarticolati, di un divieto di transito negli approdi di Rada San Francesco, Molo Norimberga e Porto Storico limitatamente alle fasce orarie 7.00 – 9.00, 12.00 – 14.30 e 18.00 – 21,00.

L’allegata Relazione Tecnica, dà inoltre atto che le problematiche di carattere ambientale a fondamento dell’introdotta misura limitativa del traffico hanno carattere prevalentemente acustico e non atmosferico; ulteriormente diffondendosi sugli effetti indotti dall’elevata presenza di traffico veicolare da e per l’Isola, gravante nelle zone interessate dalla regolamentazione degli accessi come sopra realizzata.

Si assume che tale (nuovo) provvedimento commissariale si porrebbe – come precedentemente accennato – in violazione del contenuto delle sentenze di questa Sezione precedentemente rese, sostenendosi conseguentemente il carattere di nullità dell’atto gravato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, cpa.

Ciò per quanto concerne:

– le disposizioni riguardanti l’approdo di Tremestieri (relativamente al quale, sia pure in misura ridotta, è stato mantenuto l’obbligo del pagamento del ticket ecopass);

– le indicazioni relative all’approdo di Molo Norimberga, per il quale l’elevazione del ticket non sarebbe supportata da adeguati approfondimenti istruttori;

– approdi di Rada San Francesco e Porto Storico, nella parte in cui l’imposizione dell’ecopass verrebbe a vulnerare punti di transito caratterizzati da un sottodimensionato (rispetto a Tremestrieri) traffico veicolare.

In via subordinata – e, quindi, per il caso in cui il proposto ricorso in ottemperanza venisse dichiarato inammissibile in ragione della non ravvisata elusività del provvedimento commissariale gravato rispetto alle citate sentenze nn. nn. 33115 e 33116 del 3 novembre 2010 – parte ricorrente ne contesta la legittimità in sede di ordinario giudizio di legittimità (ai fini dello svolgimento del quale sollecita la conversione del proposto mezzo di tutela), alla luce dei seguenti argomenti di censura:

Violazione dei principi espressi nelle sentenze nn. nn. 33115 e 33116 del 3 novembre 2010 della Sezione I del T.A.R. del Lazio e, così, violazione dell’art. 21septies della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Sviamento di potere. Violazione dell’art. 23 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per irragionevolezza intrinseca. Difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 della legge 84/1994, laddove definisce compiti ed attribuzione delle Autorità Portuali. Incompetenza. Violazione dell’art. 16 della Costituzione e dei principi di libera circolazione dei beni e dei servizi previsti dal TFUE. Violazione del principio di proporzionalità.

Conclude parte ricorrente insistendo:

– in via principale, per la declaratoria di nullità della gravata determinazione commissariale, in quanto elusiva del (ovvero adottata in violazione rispetto al) contenuto delle ripetute sentenze di questa Sezione nn. 33115 e 33116 del 2010, esecutive;

– in via subordinata – e previa conversione del rito in ordinario rito di legittimità – per l’annullamento dell’atto oggetto di censura, alla stregua delle doglianze come sopra articolate.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Con istanza del 21 ottobre 2011 parte ricorrente ha chiesto, in ragione di sopravvenienze integrate dalle disposizioni commissariali nn. 22 e 28, rispettivamente del 21 luglio e del 2 settembre 2011, la declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, attese:

– l’eliminazione dei divieti – precedentemente previsti – di transito negli approdi di Rada San Francesco, Molo Norimberga e Porto Storico per gli orari 7,00 – 9,00, 12,00 – 14,30 e 18,00 – 21,00;

– la riduzione dell’importo del ticket previsto per il transito delle autovetture e degli altri autoveicoli.

Di quanto sopra dato atto, non può esimersi il Collegio dal dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse; al contempo rilevando la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-06-2011) 19-10-2011, n. 37898

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 4/3/2011 il Tribunale del Riesame di Messina confermava la misura degli arresti domiciliari applicata il 21-2- precedente ad A.A. in ordine al reato di cui all’art. 612 bis c.p. addebitatogli su querela della persona offesa F.L., presentata il 19.2.2011.

Ha considerato il Giudice a quo:

– che analoga misura aveva raggiunto l’indagato il 26.1.2011, su querela sporta dalla F. il 27.12.2010, ma era stata annullata dal Tribunale con provvedimento del 17.2.2011, per irregolarità riscontrate nell’atto di querela;

– che la nuova denunzia -querela, sporta come detto, il 19.2.2011, era invece regolare ed essa, assolutamente irrilevante apparendo le modalità con le quali la F. era venuta a conoscenza dell’annullamento della precedente ordinanza custodiale, era legittimamente confluita nel medesimo procedimento penale, giusto il disposto di cui all’art. 346 c.p.p.;

– che gli elementi acquisiti al procedimento consentivano di ritenere la sussistenza sia di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato sia del pericolo di recidiva.

Ricorre per cassazione il difensore di A. e denuncia:

1- omesso esame dei motivi nuovi versati in sede di udienza del riesame, non avendo il provvedimento impugnato fornito risposta nè alla questione sollevata dalla difesa, relativa al se da un possibile atto illecito, penalmente rilevante – (violazione del segreto d’ufficio: la seconda querela era stata presentata a distanza di un solo giorno rispetto all’ordinanza di annullamento pronunziata dal Tribunale, e la persona offesa non aveva giustificato la ragione per la quale le era nota tale ordinanza) – potesse scaturire un fatto lecito o legale (la presentazione della querela), nè alla eccezione di perdita di efficacia della seconda misura coercitiva, derivante dal fatto che l’indagato, nell’interrogatorio di garanzia, reso in data 25.2.2011, ha dichiarato di confermare il precedente verbale di interrogatorio di garanzia, da ritenere però inficiato per effetto dell’ordinanza di annullamento più volte richiamata;

2) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al presupposto probatorio della misura;

3) analoghi vizi in relazione al presupposto cautelare della medesima.

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Quanto al primo motivo, si rileva che non è esatto il rilievo che non si sia tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte nei motivi nuovi. Il Tribunale ha considerato assolutamente irrilevanti le modalità con le quali la F. è venuta a conoscenza dell’annullamento dell’ordinanza custodiale.

– Vi è stata dunque una risposta, e questa è da ritenere esaustiva, dal momento che gli eventuali profili penali che investano le modalità di apprensione del provvedimento di annullamento, non tolgono valore giuridico alla querela (a parte la considerazione che questa possa essere stata presentata autonomamente, vale a dire senza la cognizione del precedente annullamento).

– Il Tribunale non parla di "sanatoria", ma correttamente rileva che il vizio di procedibilità (quello riscontrato dal precedente provvedimento di annullamento) deve ritenersi "superato" alla luce della denuncia-querela presentata dalla persona offesa con le formalità di legge in data 19.2.2011.

E in questa ottica ha fatto esatto riferimento alle implicazioni derivanti dalla applicazione della disposizione di cui all’art. 346 c.p.p. (contenimento della nuova querela nel medesimo procedimento penale), il che travolge anche il rilievo difensivo relativo al primo interrogatorio di garanzia, non senza dire, a questo specifico riguardo, che il successivo interrogatorio è del tutto autonomo, pur essendo di "conferma" del precedente.

Le ulteriori deduzioni del ricorrente formulate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, attinenti a pretesi vizi di motivazione inerenti ai presupposti della misura cautelare, devono ritenersi inammissibili essendo articolati con riferimento al merito, e pertanto esulano dal giudizio di legittimità in presenza di esauriente e congrua motivazione del provvedimento impugnato.

Va citata sul punto sentenza Sez. 5 – del 25 febbraio 2003, n. 9008, ove si stabilisce che "L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato ( art. 606 c.p.p., lett. e)…".

La Corte deve dunque pronunziare il rigetto del ricorso a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7352

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16 marzo 2011 all’Agenzia delle Entrate, N.M. e R.R. chiedono di revocare la sentenza n. 10839/09 depositata il giorno 11 maggio 2009 da questa sezione per non aver rilevato "l’avvenuta formazione del giudicato".

L’Agenzia intimata insta per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per violazione del disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 1 (testo, applicabile alla specie ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), secondo cui "indipendentemente dalla notificazione … la revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza": nel caso la sentenza revocanda è stata pubblicata il giorno 11 maggio 2009 mentre il ricorso in revocazione è stato consegna all’ufficiale giudiziario per la notifica soltanto il 15 marzo 2011, quindi ampiamente dopo la scadenza del termine detto (pur considerando la sospensione dello stesso durante il periodo feriale per quarantasei giorni).

La previsione della "decadenza dall’impugnazione" (e, parimenti, dal potere, qui rilevante, di proporre "revocazione per i motivi indicati nell’art. 395, nn. 4 e 5 ") "dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza", come chiarito da questa Corte (Cass., 1, 12 luglio 2011 n. 15262, in cui si ricorda "Cass. Sez. Un. 954/1994") costituisce "espressione di un principio di ordine generale, diretto a garantire certezza e stabilità dei rapporti giuridici …, che trova applicazione anche nei casi" (come quello in esame) in cui sia, tardivamente, dedotto un error in procedendo che comporti la nullità della sentenza, senza che possa invocarsi l’applicazione analogica del comma 2 del medesimo articolo – concernente la parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.", chiarendo che manifestamente ciò non "si pone in contrasto" con l’art. 3 Cost. (atteso che "le situazioni poste a confronto sono significativamente differenti, concernendo l’una un soggetto il quale, per quanto irritualmente non informalo della prosecuzione del giudizio, è comunque informato della pendenza dello stesso e vi ha partecipato; l’altra, invece, il contumace del tutto ignaro, senza sua colpa, del processo") o con l’art. 24 Cost.

(avendo "l’interessato" la "possibilità … comunque …, proprio perchè informato del processo, di attivarsi diligentemente per conoscerne lo stato senza essere sorpreso dal formarsi del giudicato, considerata anche l’ampiezza del termine di cui all’art. 327 cit.").

A. A fondamento della richiesta di revocazione il N. e la R., invero, espongono:

– "avverso" la decisione di appello ("depositata il 2 novembre 2005") "nei termini perentori di legge non perveniva . . . nessuna impugnazione", "con conseguente formazione del giudicato sin dal …

17 dicembre 2006";

– "inopinatamente in data 8 marzo 2007, dopo la scadenza del termine perentorio per la proposizione dell’impugnazione, veniva notificato alle parti personalmente (e non presso il difensore domiciliatario) un sedicente ricorso che conteneva una istanza impropria e fuor d’uso relativa ad una "richiesta di remissione in termini per ricorrere" di cui non è data conoscenza in diritto";

– "tale … iniziativa giudiziale non veniva tenuta in alcuna considerazione . . . attesa la formazione del giudicato";

esso " N. prendeva però conoscenza della sussistenza di un debito tributario vantato dall’Agenzia … mediante … cartella di pagamento" dalla quale "apprendeva che tali importi erano dovuti a seguito sentenza 10839/09 Corte di Cassazione non riassunta" ("ruolo reso esecutivo in data 18 ottobre 2010").

Da tale esposizione emerge univocamente, in fatto, che gli attuali ricorrenti sono comunque venuti a conoscenza della proposizione del ricorso per cassazione sul quale è stata emessa la pronuncia revocanda "in data 8 marzo 2007", ovverosia nel giorno della notifica, quand’anche ad esse "parti personalmente", del "ricorso" per cassazione (pure se contenente "una richiesta di remissione in termini per ricorrere").

B. L’art. 327, comma 2 detto, ben vero, come noto, dispone che la richiamata "disposizione" del suo comma 1 "non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa".

Per tale norma, quindi (Cass., 3, 3 luglio 2008 n. 18243; cfr., anche, Cass., 1, 6 ottobre 2011 n. 20520), "la parte, rimasta contumace nel giudizio concluso dalla sentenza che impugna, può farlo anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1, se dimostra che, a causa della nullità della notificazione dell’atto che introduce la lite, non ha avuto conoscenza del processo": su quest’ ultimo punto va ribadito (non essendo condivisibile, per le ragioni espresse nella decisione n. 18243, in appresso riprodotte, la tesi, adottata nella "sentenza 16 aprile 2008 n. 9989" per la quale "il convenuto non deve dare altra prova di non avere avuto conoscenza del processo, perchè ne è prova sufficiente la circostanza che la notificazione dell’atto introduttivo della lite sia avvenuta con modalità che ne provocano la nullità, sicchè spetta a chi ha assunto l’iniziativa della notificazione dare dimostrazione del contrario") il "prevalente" orientamento della Corte secondo cui – "nei … casi in cui la notificazione è stata eseguita con modalità che ne determinano l’inesistenza" ("quando cioè la notificazione è eseguita in luogo o con consegna a persona, che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica" ) "v’è una presunzione che la parte non abbia potuto avere conoscenza dell’atto a lei indirizzato (in tema di distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente, da ultimo: Sez. Un. 29 aprile 2008 n. 10817; sullo stesso tema, in rapporto alla prova della conoscenza del processo in sede di applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2: Cass. 22 maggio 2006 ". 11991; e, in rapporto alla decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.: Sez. Un. 22 giugno 2007 n. 145 70)";

– "quanto … la notificazione è nulla" ("perchè è stata eseguita con modalità difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona, che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la stessa parte possa avere in concreto conosciuto l’atto, perchè è questo che di solito avviene") "l’onere di dimostrare il contrario è invece accollato al convenuto, … in conformità del dettato letterale della norma (Sez. Un. 12 maggio 2005 n. 9938; Cass. 8 giugno 2007 n. 13506; 14 settembre 2007 n. 19225)".

Nella specie la notificazione, "in data 8 marzo 2007", del ricorso per cassazione alle "parti personalmente" e non al "procuratore domiciliatario" ("Dott. B.F.") non era affatto inesistente ma cfr. Cass., trib., 27 settembre 2011 n. 19702: "la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente, anzichè al difensore costituito nel giudizio nel quale è stata resa la sentenza impugnata, non ne determina l’inesistenza giuridica, ma semplicemente la nullità, sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Sez. 5, n. 9242 del 2004)" soltanto nulla: i ricorrenti, infatti, hanno espressamente ammesso che "tale . . , iniziativa giudiziale non veniva tenuta in alcuna considerazione" ("attesa la formazione del giudicato") con ciò univocamente ammettendo la loro piena ed integrale conoscenza della proposizione del ricorso per cassazione e, quindi, della pendenza del relativo processo di impugnazione, donde la decorrenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

C. Per la loro totale soccombenza i ricorrenti, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., debbono essere solidalmente condannati a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate – assumendo a parametro di riferimento le vigenti tariffe professionali forensi in osservanza del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, commi 2 e 3 ("disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", in Supplemento ordinario n. 18 alla GURI n. 19 del 24 gennaio 2012, in vigore dal 24 gennaio 2012, il cui primo comma ha espressamente abrogato "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"), come "sostituito" dall’allegato alla Legge (di conversione) 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 71 alla GURI del 24 marzo 2012), per il qual e "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del… decreto" detto – nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere all’Agenzia, in solido tra loro, le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 07-06-2012, n. 9254 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che:

1. La Corte di appello di Genova ha accolto parzialmente la domanda di equa riparazione proposta da B.V. in relazione alla durata eccessiva della procedura fallimentare della Capital Italia s.r.l., dichiarata il (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Lucca e ancora in corso alla data di presentazione della domanda di equa riparazione, procedura fallimentare di cui si era dichiarato creditore (con istanza di ammissione al passivo del gennaio 1992).

2. La Corte genovese ha rilevato che la durata fisiologica della procedura in questione, in considerazione dell’esistenza di giudizi civili coinvolgenti come parte la curatela (e attestati nella relazione del curatore del 30 luglio 2008), doveva ritenersi di dodici anni rappresentanti il tempo ordinariamente necessario per l’espletamento delle procedure fallimentari (tre anni) cui andava aggiunto il tempo necessario per lo svolgimento di un giudizio di cognizione (4 anni per il primo grado, 3 anni per l’appello e 2 anni per il giudizio di legittimità). Ha quindi ritenuto che la durata eccessiva della procedura doveva stimarsi quanto alla posizione del ricorrente in cinque anni e in applicazione di un parametro annuo di 1.000,00 Euro ha liquidato la complessiva somma di 5.000,00 Euro al cui pagamento con interessi legali ha condannato il Ministero della Giustizia.

3. B.V. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Genova menzionato in epigrafe deducendo:

2.1 violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla C.E.D.U. in materia di ragionevole durata, violazione della L. n. 89 del 2001. La parte ricorrente rileva che in coerenza con l’orientamento della C.E.D.U. e della S.C. la durata ragionevole di un procedimento di carattere civile è di tre anni in primo grado, di due anni per la fase di appello e di un anno per quella di legittimità;

2.2 violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla C.E.D.U. in materia di ragionevole durata, violazione della L. n. 89 del 2001. La parte ricorrente rileva che la Corte di appello di Genova non ha tenuto conto che il giudizio di cassazione relativo all’opposizione allo stato passivo era stato abbandonato;

2.3 violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla C.E.D.U. in materia di ragionevole durata, violazione della L. n. 89 del 2001. A giudizio della parte ricorrente non sono stati rispettati gli orientamenti della C.E.D.U. in materia di durata ragionevole della procedura fallimentare stimata in tre anni anzichè un anno;

2.4 violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla C.E.D.U. in materia di ragionevole durata, violazione dell’art. 2697 c.c. e della L. n. 89 del 2001. A giudizio della parte ricorrente chi assume che una procedura fallimentare si sia protratta rispetto alla durata considerata ragionevole ha l’onere di fornire la prova obiettiva documentale dell’instaurazione di procedure che abbiano ritardato la definizione della procedura fallimentare collegata;

2.5 violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla C.E.D.U. in materia di ragionevole durata, violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001. Secondo la parte ricorrente nella valutazione della durata ragionevole del procedimento, ai sensi della L. n. 89 del 2001, si deve considerare la data iniziale di procedure collegate a partire dalla stessa data iniziale della procedura fallimentare mentre non dove essere considerata la fase asseritamente svoltasi davanti alla Corte di Cassazione non iscritta a ruolo o abbandonata;

2.6 omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè la determinazione della decorrenza iniziale delle procedure collegate – nella ipotesi che esse vengano considerate nel computo complessivo della durata del procedimento fallimentare – che non va aggiunta al periodo di durata della procedura fallimentare ma compresa in essa;

2.7 (art. 360 c.p.c., n. 3) violazione del criterio della posta in gioco come previsto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di indennizzo. La parte ricorrente rileva che la Corte non ha fatto riferimento, ai fini della liquidazione, alla vicenda della procedura fallimentare in questione, conseguente a un procedimento penale per truffa e altri reati a carico di M.G. e altri imputati – fra cui il legale rapp.te della Capital Italia, E. Ma. -, e alla ridottissima quota liquidata dalla curatela pari all’1.93% del capitale investito. Ritiene che la Corte di appello abbia violato il citato criterio della posta in gioco che avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a commisurare l’indennizzo con riferimento alla fascia alta della forbice tra 1.000,00 e 1.500,00 Euro in considerazione dell’avvenuta perdita del risparmio investito e della protrazione della frustrazione morale derivante dal mancato recupero del credito e dalla contemporanea impunità degli artefici del fallimento per un cosi lungo periodo di tempo.

2.8 omessa motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sul fatto controverso e decisivo dell’applicazione, richiesta nel ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione, del citato criterio della c.d. posta in gioco.

2.9 insufficiente e illogica motivazione relativamente alla aggiunta, operata da parte della Corte di merito, alla normale durata per la definizione di un procedimento fallimentare, della presunta durata per la definizione del contenzioso originato dalla stessa procedura concorsuale, senza alcuna valutazione del concreto svolgimento delle procedure.

2.10 violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla statuizione sulla liquidazione delle spese del giudizio per violazione della tariffa professionale di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 sia relativamente alle spese che ai diritti e agli onorari.

Secondo il ricorrente è stato altresì violato il principio fissato dalla S.C. secondo cui il giudice deve dare idonea motivazione in relazione alle voci indicate nella notula ritualmente depositata dalla parte;

2.11 omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La parte ricorrente lamenta la omessa motivazione in merito alle ragioni della riduzione della parcella prodotta in giudizio.

3. Si difende con controricorso il Ministero.

Motivi della decisione

CHE:

4. preliminarmente, non si ravvisano le condizioni per la riunione dei ricorsi proposti avverso decisioni diverse, in quanto le pretese delle parti, pur traendo origine dalla durata, ritenuta eccessiva, della stessa procedura fallimentare, presentano elementi di differenziazione per ciò che concerne la data della domanda di insinuazione al passivo e la conseguente durata del processo presupposto al quale ciascuna di esse ha partecipato, talora anche con diversa posizione e assistenza defensionale;

5. con i primi sei motivi si censura l’impugnato decreto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole una durata della procedura de qua di dodici anni;

6. la censura è fondata, nei limiti di seguito precisati;

7. in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità, il termine è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso: ipotesi, questa, che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso), di pluralità di procedure concorsuali indipendenti;

8. sebbene la procedura in questione – come già riconosciuto da questa Corte in fattispecie identica (Sez. 1, 14 novembre 2011, n. 23831) – si presenti senz’altro di particolare complessità, non è conforme al richiamato principio il decreto impugnato che ha ritenuto di poter individuare un termine di durata ragionevole superiore ai setti anni;

9. l’accoglimento degli esaminati motivi e la necessità di rideterminare, insieme al periodo di irragionevole durata, l’ammontare dell’indennizzo e di regolare le spese, comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi;

10. il ricorso va dunque accolto nei limiti di cui in motivazione;

11. non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può quindi essere decisa nel merito;

12. va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840), a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere di Euro 750,00 per anno per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole, in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento, mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere richiamato il parametro di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo;

13. pertanto, il Ministero della giustizia deve essere condannato al pagamento di Euro 9.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di dieci anni di irragionevole durata, quale risulta sottraendo dalla durata complessiva di anni diciassette quella, da ritenersi ragionevole, di anni sette;

14. su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, in conformità ai parametri ormai consolidati ai quali questa Corte si attiene nell’operare siffatte liquidazioni;

15. le spese di entrambi i gradi – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, ravvisandosi giustificati motivi per la compensazione della metà delle spese del giudizio di cassazione, essendo il ricorso accolto in parte;

16. va disposta la distrazione in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a B.V. la somma di Euro 9.250,00, con interessi legali a decorrere dalla data della domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate, quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00 (di cui Euro 490,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, previa compensazione della metà, nell’importo, ridotto per effetto della compensazione, di Euro 482,50 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre, in ambo i casi, alle spese generali e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

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