Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 17-01-2011, n. 1042 Prova illegittima

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza del 15.7.2010, il Tribunale della Libertà di Caltanissetta, rigettava l’istanza di riesame proposta da C. P. avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del locale Tribunale il 24.6.2010, per il reato di omicidio in danno di N. V..

I giudici territoriali ricostruivano il contesto criminale in cui sarebbe stato collocabile il delitto sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e degli accertamenti contenuti in alcune sentenze irrevocabili.

L’omicidio sarebbe stato deciso nell’ambito della sanguinosa faida che aveva opposto, all’interno della famiglia mafiosa di Riesi, i fratelli C., P., V. e F., già riconosciuti in precedenti giudizi partecipi dell’associazione mafiosa come promotori e dirigenti della stessa "famiglia" e legati al noto boss " P." M., alla fazione guidata dai fratelli R.S. e R.C., da G.C. e da A.F..

Lo scontro interno si inseriva a sua volta nella contrapposizione locale tra "Cosa Nostra" e la "Stidda", un gruppo mafioso emergente nell'(OMISSIS) tra gli anni (OMISSIS).

Il gruppo ostile ai Cammarata all’interno della famiglia di Riesi, era risultato nel tempo soccombente, anche per l’efficace opera di repressione delle forze dell’ordine.

V. e C.P., erano invece rimasti a lungo latitanti, continuando ad impartire direttive nell’interesse della "famiglia" con la collaborazione del fratello F., latore dei "pizzini" contenenti le istruzioni, e della sorella M.C..

Alcuni "pizzini" erano stati ritrovati nella disponibilità di D.S., originariamente legato ai Cammarata, ma poi ucciso insieme al fratello per l’infedeltà dimostrata nella gestione degli affari della cosca.

Ai fini della puntualizzazione dello scenario del delitto, i giudici sottolineavano anche gli stretti legami intrattenuti dalla famiglia di Riesi con i fratelli E., della cosca di Gela, che avevano avuto la loro genesi embrionale nei rapporti, accertati con sentenza definitiva, tra un componente della famiglia di Riesi, Fi.Sa., e i predetti E., nel periodo in cui tutti si erano ritrovati contemporaneamente a risiedere in (OMISSIS), dove i riesani avevano da tempo stabilito una base delle loro attività criminali, e dove invece i fratelli E. erano stati inviati al soggiorno obbligato. Dopo avere ricostruito le trame criminali che facevano da sfondo al delitto, i giudici passavano all’esame degli indizi di reità a carico del ricorrente, rilevando che le prime indicazioni a suo carico erano state formulate da R.S., che del coinvolgimento nell’omicidio dell’imputato aveva appreso da tale Ma.Ga. in occasione della partecipazione ad un processo in (OMISSIS). Il movente del delitto sarebbe stato riferibile alla gestione delle tangenti estorsive da parte del N., che avrebbe favorito gli avversari dei Cammarata. Alla dichiarazioni del R. avevano fatto seguito quelle di Ce.Em., al quale C. V. avrebbe confidato che "loro" avevano ucciso un sindaco "tinto" perchè favoriva gli "Stiddari".

I contributi dei due collaboratori non avevano avuto un seguito giudiziario, perchè ritenute non sufficientemente circostanziate e comunque perchè prive di idonei riscontri.

Dopo l’archiviazione della notitia criminis, erano però intervenute le dichiarazioni di altri due collaboranti, Sm.Cr. e Fe.Fo..

Il primo, autoaccusatosi dello stesso omicidio prima ancora che fosse emerso un qualunque indizio di reità a suo carico, e in un momento in cui, secondo i giudici territoriali, non poteva trarre alcun particolare beneficio dalla sua collaborazione, per l’imminente scadenza della pena che stava all’epoca espiando per altri delitti, aveva riferito di essere stato presente in occasione dell’incontro tra D.S. e Fi.Sa. e i fratelli E., presso il covo dove questi ultimi trascorrevano lalatitanza, incontro in occasione del quale i riesani D. e Fi. avevano chiesto ai gelesi di collaborare al progetto omicidiario.

E.D. aveva aderito alla richiesta, metterlo a disposizione dei suoi interlocutori lo stesso Sm. e E. A..

Erano state fornite al gruppo di fuoco due pistole, una cal. 38 e una cal. 7,65.

L’omicidio sarebbe stato quindi materialmente eseguito da, Ca.

N. e da V.F., quest’ultimo all’epoca minorenne, entrambi giunti sul posto a bordo di un motorino, mentre lo Sm. sarebbe rimasto in attesa nei pressi a bordo di un’autovettura.

Il Fe., infine, aveva riferito delle notizie apprese sull’agguato omicidiario da parte del V.F. prima dell’esecuzione del delitto. In particolare, il V. gli avrebbe confidato che l’omicidio doveva essere eseguito su ordine degli E., che dovevano fare un favore ai riesani, e che all’impresa criminale avrebbero partecipato anche Sm.

C. e Ca.Nu.. Lo stesso collaborante avrebbe poi accompagnato il V. ad acquistare il motorino che doveva servire per gli spostamenti necessari.

Il collaborante aveva indicato il nome del venditore, tale Az.Sa., e aveva precisato che il delitto era stato eseguito lo stesso giorno dell’acquisto del mezzo.

Sulla scorta del complessivo quadro probatorio emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori e dal contesto criminale in cui si collocava il fatto, ma anche dei riscontri processuali sulla dinamica e le modalità dell’omicidio, e sui mezzi impiegati dagli esecutori materiali, il Tribunale riteneva pertanto la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine alla sua partecipazione all’omicidio in questione.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed c), il vizio di violazione di legge le il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione all’art. 273 c.p.p., in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

La difesa, premesso che sarebbero trascurabili le dichiarazioni accusatorie del R. e del Ce., in quanto "ritenute insufficienti per la riapertura delle indagini, rileva in sostanza che i contributi dei nuovi collaboratori, lo Sm. e il Fe., non avrebbero carattere individualizzante nei confronti del C.P., mai menzionato nelle loro dichiarazioni.

Il ricorso è infondato, a partire dalla deduzione dell’irrilevanza delle dichiarazioni del R. e del Ce..

Ed invero, rilevato che quelle dichiarazioni furono ritenute insufficienti per la prosecuzione delle indagini, e non come impropriamente afferma il ricorrente per la loro riapertura, è evidente che esse dovessero intendersi riesumate, come ha correttamente ritenuto il tribunale, e pienamente utilizzabili, nel concorso con le nuove acquisizioni probatorie. Invero, l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, rimuovendo gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e quindi ponendosi giuridicamente come atto equipollente alla revoca (cfr. Corte di Cassazione SENT. 45725, 22/09/2005 SEZ. 5 Capacchione), non può che comportare l’effetto della continuità tra vecchie e nuove e indagini, nella prospettiva di una complessiva rivalutazione di tutto il materiale istruttorio, sotto pena altrimenti, di una dispersione probatoria non sancita da alcuna disposizione di legge.

Se è vero, in altre parole, chela mancata osservanza della norma dell’art. 414 cod. proc. pen., determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dal pm successivamente al decreto di archiviazione (cfr. Corte di Cassazione, SENT. 00393 24/06/1998 SEZ. 6 Migliaccio ed altro), non può invece ritenersi che il decreto di archiviazione si ponga come definitivamente preclusivo dell’utilizzabilità degli atti di indagine compiuti anteriormente alla sua emanazione, la preclusione permanendo solo in assenza di nuovi sviluppi istruttori legittimamente acquisiti al procedimento a seguito dell’autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Ma se così è, il ricorso finisce con il contrassegnarsi per una evidente aspecificità rispetto al costrutto argomentativo del provvedimento impugnato, che salda le dichiarazioni dello Sm. e del Fe., riferibili alla fase esecutiva dell’omicidio e ad un contesto criminale di supporto dell’accusa, in quanto evocativo del sistema di relazioni personali, alleanze ed interessi criminali del ricorrente, alle indicazioni beni più individualizzanti del R. e del Ce., dalle quali non può affatto prescindersi.

Ne consegue che le conclusioni dei giudici territoriali, anche perchè insidiate solo parzialmente dalle censure difensive, devono ritenersi del tutto coerenti con la ben più ampia e approfondita prospettiva di indagine seguita nell’ordinanza impugnata ai fini della valutazione della gravità indiziaria.

Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 02-02-2011, n. 3845 Testimoni Prova penale Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

C.A. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, confermava quella del tribunale di Brindisi che in data 19 novembre 2008 lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui a) art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, art. 609 ter c.p., art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1; b) art. 572 c.p.; c) art. 582 c.p., previa unificazione di essi con il vincolo della continuazione.

Si duole in questa sede il ricorrente della violazione di specifiche disposizioni di procedura e dell’illogicità e contraddittorietà dell’impianto motivazionale in ordine alla responsabilità per i reati contesati, al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, alla negazione delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Per quanto concerne le violazioni procedurali il ricorrente eccepisce anzitutto che:

– le dichiarazioni rese dai minori vittime di reati sessuali al consulente del pubblico ministero sono utilizzabili solo ai fini della conclusione dell’incarico di consulenza e che non possono essere utilizzate dal giudice quali dichiarazioni testimoniali;

– è incompatibile con l’ufficio di testimone il consulente tecnico (esperto di neuropsichiatria infantile) che abbia partecipato quale ausiliario nelle sommarie informazioni rese al pubblico ministero dal minore offeso dal reato.

Ora sotto il primo profilo la Corte d’appello ha già evidenziato che le dichiarazioni della minore rese alla dottoressa M., consulente tecnico del PM, sono state utilizzate solo da quest’ultima ai fini degli accertamenti peritali devoluti e correttamente è stato evidenziato anche che la dottoressa M. risulta esaminata in dibattimento unicamente sugli esiti della sua indagine peritale, senza alcun riferimento ai fini della ricostruzione del fatto, alle dichiarazioni acquisite dalla minore.

In ordine al secondo problema, quello dell’incompatibilità con l’ufficio di testimone del consulente tecnico, esperto in neuropsichiatria infantile, che ha partecipato quale ausiliario l’assunzione delle sommarie informazioni rese al pm dalla minore, correttamente la Corte di merito ha evidenziato che il consulente non ha mai rivestito la qualità di ausiliario dell’organo inquirente, avendo svolto in qualità di consulente tecnico un’apposita indagine peritale.

Il collegio, pur consapevole dei contrasti sul punto, condividendone le motivazioni, ritiene di doversi uniformare sulla questione all’orientamento indicato da Sez. 3, n. 42721 del 09/10/2008 Rv.

241426, secondo cui non è incompatibile ad assumere l’ufficio di testimone l’esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all’assunzione delle sommarie informazioni rese al P.M. dal minorenne offeso dal reato, in quanto non annoverabile tra gli ausiliari del P.M. stesso. Nell’occasione si è evidenziato, infatti che nel sistema vigente le "deroghe" all’obbligo di rendere testimonianza, complementare alla capacità a testimoniare, non possono che essere tassative e di stretta interpretazione e, dunque, espressamente e tassativamente previste e che non sono dunque consentite applicazioni analogiche o interpretazioni estensive.

Di conseguenza la nozione di "ausiliario" non può che essere intesa in senso stretto o tecnico, senza la possibilità di comprendervi soggetti che tali non sono. Altrimenti verrebbe a derogarsi, in modo arbitrario, al principio che chiunque può rendere testimonianza (salvo i casi espressamente previsti), "creando" incompatibilità anche per soggetti non rientranti nelle categorie indicate e quindi non ritenuti dal legislatore incompatibili con l’ufficio di testimone.

Altro aspetto dedotto dal ricorrente è quello relativo all’erroneo respingimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad all’espletamento di apposita perizia medica diretta alla valutazione della sussistenza di eventuali infermità mentali dell’imputato.

In particolare si afferma essere stati del tutto obliterati nella sentenza i risultati della consulenza di parte redatta dal Prof. G., escusso nel corso del dibattimento, il quale aveva rilevato come disturbi della personalità dell’imputato potevano rientrare nel concetto di infermità mentale.

Anche sul punto tuttavia vi è adeguata risposta.

La Corte di merito infatti, dopo avere esaminato le argomentazioni del consulente, il quale ha concluso che il C. avrebbe agito in quanto timoroso di perdere la figura relazionale, a causa del disturbo patito, si è fatta carico di indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accedere alle conclusioni esposte.

Logicamente è stato rilevato al riguardo, infatti, che siccome le molestie risalivano all’epoca in cui la minore aveva sette o otto anni, a quell’età non poteva avere sviluppato tendenze manipolative in grado di sottomettere una persona adulta come il prevenuto, nè poteva avere sviluppato bisogni e interessi relativi alla sfera sessuale.

In più correttamente si fa rilevare anche come le tendenze manipolative citate non sono poi state riscontrate nè dal consulente del PM, dottoressa M., nè dal perito nominato dal gip avendo invece questi ultimi entrambi concordemente concluso che era invece proprio la ragazza a richiedere ancora rassicurazione e protezione.

Da ciò deriva che motivatamente le dichiarazioni del consulente di parte non sono state ritenute quali elementi indicativi di disturbi della personalità dell’imputato meritevoli di approfondimento nell’ambito del giudizio abbreviato.

Nè in questa sede può essere sindacata tale decisione in quanto, logicamente e correttamente motivata.

E ciò rende inattaccabile sul piano motivazionale la decisione del tribunale di non consentire al giudizio abbreviato condizionato in quanto motivata con l’insussistenza di elementi idonei a giustificare nuovi accertamenti.

Il riferimento alle risultanze convergenti dell’accertamento peritale della consulenza del PM in relazione alle modalità di accertamento, giustifica senz’altro il giudizio di attendibilità della minore rendendo infondato il rilievo del ricorrente secondo cui sul punto non vi sarebbe stato alcun sostanziale accertamento accertamento.

Correttamente si rileva come i due periti abbiano concordemente ritenuto la minore capace di comprendere, di rievocare di riferire in maniera corretta e realistica la sua storia esistenziale.

Quanto alla capacità manipolativa della minore si richiama quanto detto in precedenza.

Rimangono allora da esaminare i rilievi del ricorrente in relazione al contenuto delle dichiarazioni della minore.

Al riguardo l’imputato fa rilevare il contrasto esistente tra le dichiarazioni rese e le emergenze processuali denunciando l’illogicità del racconto e la non veridicità delle circostanze riferite.

Si fa in proposito rilevare che la denunciarne si è limitata ad affermare di aver subito solo molestie consistite in palpeggiamenti nelle parti intime ed in atti di masturbazione escludendo rapporti sessuali completi; che la madre ha smentito su alcune circostanze la figlia, che in realtà la bambina aveva un temperamento difficile, indocile comunque manifestava problemi saltando spesso alla scuola e disobbedendo all’imputato che per tali ragioni era stato costretto più volte a riprenderla.

Sostanzialmente la minore non avrebbe mai tollerato l’imputato come genitore impedendole di fare ciò che voleva. Di qui la denuncia per liberarsi di quest’ultimo.

Sul punto, tuttavia, appare del tutto logica la motivazione della Corte di merito che evidenzia come le dichiarazioni rese dalla minore abbiano trovato conferma, tra l’altro, proprio nella deposizione della madre.

Quanto al rilievo del ricorrente il quale evidenzia la tardività della denuncia di quest’ultima attribuendola al solo desiderio di riavere la figlia con sè dopo che la minore era stata allontanata dai servizi sociali, appare evidente il tentativo – inammissibile in questa sede – di sovrapporre alla valutazione della Corte di merito altra ritenuta più attendibile senza incrinare tuttavia sul piano logico la bontà della prima adeguatamente giustificata sul ritardo con il timore della donna di una reazione violenta dell’uomo da cui aspettava anche un figlio.

Nessuna censura può essere in conclusione validamente dedotta in questa sede alla motivazione sul punto della violenza sessuale.

Ugualmente appare correttamente e logicamente motivata la sentenza sulla reato di maltrattamenti per il quale è stata ritenuta provata l’abitualità delle condotte sulla base delle dichiarazioni della madre e della minore.

Appare infine adeguatamente motivata la decisione anche sul trattamento sanzionatorio essendo indubbiamente logica la motivazione articolata in punto di gravità dei fatti accertati anche per il protrarsi delle violenze. Nè appare in questa sede censurabile, pertanto, anche il diniego delle generiche.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-12-2010) 21-02-2011, n. 6453

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 18.6.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto dispose la misura del sequestro preventivo dell’esercizio commerciale (OMISSIS) di cui è titolare F.G. indagato per il reato di ricettazione, per aver concorso con il padre F.R. nel ricevere la consegna di prodotti ittici pescati illegalmente (attraverso materiale esplosivo), al fine di venderli nell’esercizio commerciale da loro gestito.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale del riesame di Taranto, con ordinanza del 6.7.2010, rigettava il gravame.

Il Tribunale ricordava circa il fumus che l’indagine aveva avuto origine da informazioni confidenziali che avevano consentito di scoprire un’attività di pesca illegale con esplosivi. Erano state trasmesse ai verbalizzanti anche filmati registrati da privati che attestavano la consegna del pesce bombato.

Il Tribunale rilevava circa l’eccezione di inutilizzabilità del detto materiale in quanto non trasmesso ex art. 309 c.p.p., comma 5 al Tribunale del riesame che non sussisteva un obbligo di trasmissione dell’intero materiale probatorio, ma solo di quello favorevole all’indagato e che l’ordinanza impugnata si sorreggeva sulle riprese che comparivano, comunque, nell’informativa di reato.

Da tali riprese risultava che un uomo a bordo di un furgoncino bianco si incontrava con P.C. e D.P.G. (che erano stati fermati su imbarcazioni dediti alla pesca con esplosivi) per ritirare – secondo la tesi accusatoria – il pesce bombato. Il furgone veniva identificato con quello in uso alla pescheria F. intestata a F.G. ed il soggetto in base alla fisionomia veniva identificato come il padre dello stesso. Emergeva uno scambio di telefonate tra il F.G. ed un’utenza in uso a D. P.G., verosimilmente collegate allo scambio del pesce. Il mezzo in uso al F. veniva sorpreso nel luogo ove avveniva la pesca illegale e in zona venivano visti stazionare il P. ed il D.P.. Il Tribunale riteneva altamente probabile alla luce di tali indizi che il G. avesse incaricato il padre di ritirare il pesce per venderlo nella pescheria; nè si poteva ritenere il G. in buona fede essendo agli esperti del settore immediatamente evidente l’origine del pesce pescato con esplosivi.

Circa il periculum il Tribunale rilevava che il sequestro appariva necessario per scongiurare la reiterazione nel reato e che lo stesso con richieste di pesce pescato illegittimamente potesse aiutare le consorterie dedite ala pesca con esplosivi.

Ricorre l’indagato che allega la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus per l’emanazione del disposto provvedimento.

Si ribadisce che le riprese operate dai privati (informatori) non erano utilizzabili in quanto non trasmesse al Tribunale del riesame e perchè provenienti da fonti confidenziali. Era stato escluso che fosse il ricorrente la persona vista nei filmati ed accanto al furgone bianco e che non sussisteva alcuna prova che fosse il padre del ricorrente ,posto che nel filmato non si vede il numero della targa ed era inutilizzabile la fonte confidenziale che aveva indicato il numero esatto di targa. Nessun appostamento di PG era stato predisposto nei luoghi indicati e, quindi, non essendo provato che fosse stato il padre dell’indagato ad aver ritirato il pesce tantomeno, poteva dirsi provato che il figlio lo avesse ricevuto. Non vi era prova comunque che l’indagato e il padre fossero consapevoli della provenienza del pesce. Le conversazioni intervenute tra il ricorrente e il cellulare della moglie del D.p. non proverrebbero alcunchè, posto che non era noto il contenuto ed erano durate pochissimo. Era emerso che il cellulare indicato era in uso solo al padre dell’indagato ed emerge che la pescheria aveva acquistato pesce sempre di legittima provenienza. Al più si può ritenere provato che sia stato il padre ad acquistare il pesce, certamente non il figlio. Non è provato comunque che il pesce fosse destinato ad essere venduto nella pescheria dell’indagato anche perchè ivi non era stato trovato nulla di irregolare. Il fatto che il padre dell’indagato svolgesse saltuariamente l’attività di cuoco nella pescheria del figlio non prova la destinazione del pesce ricevuto da questi. Il pesce rinvenuto nella pescheria dall’A.G. era risultato non pescato attraverso esplosivi. Pertanto non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso appare fondato e pertanto va accolto. Posto che nella stessa ordinanza impugnata si dichiara che non sono stati utilizzati i filmati registrati dalla fonte anonima e confidenziale emergerebbe dall’informativa di polizia solo che un furgone simile per tipologia e colore simile a quello di proprietà del ricorrente veniva visto transitare in luoghi ove sarebbe stata praticata della pesca con esplosivo e un soggetto che poteva identificarsi con il padre del ricorrente veniva sorpreso a parlare con persone, P.C. e D.P.G., indagati per tale attività illegale. Il furgoncino veniva visto anche davanti la sede del locale di vendita del pesce del ricorrente che emergeva anche aver avuto conversazioni telefoniche con utenze ricollegabili al D.P.. Ora l’inferenza per cui il furgone in questione, ammesso che si tratti proprio di quello di proprietà del ricorrente ed in forza alla sua azienda, si fosse diretto con alla guida il padre dell’indagato per ritirare del pesce pescato con esplosivi onde rivenderlo nel locale di quest’ultimo non appare logicamente sorretta da prove o indizi sufficienti se non altro perchè nessuno ha visto il soggetto sceso dal furgone, la cui identificazione è solo probabile, acquistare del pesce "bombato" e tale pesce non è stato neppure trovato nel locale del ricorrente nè in quella occasione nè in altre precedenti. In ogni caso è certo che il soggetto non può essere identificato per l’attuale ricorrente. Pertanto la motivazione non appare logicamente coerente, contenendo troppo passaggi problematici, in ordine alla sussistenza del fumus per il disposto provvedimento e si impone, conseguentemente, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1344 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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comparso per le parti costituite;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor C.B. agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe indicato, con il quale la Corte d’Appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1000,00 in suo favore a titolo di equo indennizzo ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 24 marzo 2001, nr. 89.

L’istante ha evidenziato che, nonostante sulla richiamata pronuncia si sia formato il giudicato e malgrado la notifica di apposito atto di diffida e messa in mora, l’Amministrazione non risulta a tutt’oggi aver dato esecuzione alla condanna; ha chiesto pertanto ordinarsi alla medesima Amministrazione di dare piena ottemperanza al giudicato, nonché nominarsi Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.

Il Ministero della Giustizia si è costituito opponendosi al ricorso con atto formale.

Alla camera di consiglio del 1 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato e va conseguentemente accolto.

Infatti, l’Amministrazione intimata non ha contestato l’assunto del ricorrente in ordine all’inerzia tenuta a seguito del suindicato decreto, passato in giudicato, e quindi la mancata ottemperanza all’ordine di pagamento di equo indennizzo.

In particolare, è appena il caso di evidenziare come non possa trovare accoglimento la singolare richiesta formulata dall’Amministrazione nella relazione depositata in atti, nella quale in sostanza si chiede ordinarsi l’ottemperanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze in luogo dell’Amministrazione intimata, sulla base del rilievo che sarebbe detto Ministero il responsabile dello stanziamento e della destinazione delle somme da impiegare per il pagamento degli equi indennizzi ex legge nr. 89 del 2001; al riguardo, in disparte ogni altra considerazione, è sufficiente rilevare come non vi sia alcuno spazio per il coinvolgimento di un’Amministrazione che non è parte convenuta nel presente giudizio (né, tanto meno, lo è stata nel giudizio a quo).

Pertanto, va ordinato al Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento in favore del ricorrente delle somme di cui al decreto della Corte d’Appello di Roma in epigrafe indicato, fissando all’uopo il termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

La Sezione si riserva, su istanza di parte in ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del predetto termine, di nominare un Commissario ad acta perché provveda a porre in essere gli atti necessari.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di controparte, delle spese relative alla presente fase del giudizio, che liquida in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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