T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, ai fini della indennità di buonuscita (per la quale va ribadita, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo).

In punto di fatto, l’interessato espone che:

è cessato dal servizio per limiti di età con provvedimento del 20 gennaio 1986 e collocato in ausiliaria;

è stato poi richiamato in servizio dal 1 settembre 1989 al 1 gennaio 1990;

il ministero della difesa, con provvedimento del 7 novembre 1991, gli attribuiva sei scatti ai sensi del’art. 11, L. n. 231/1990 per un importo complessivo di Lire 2.484.329 ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza;

nella relativa determinazione stipendiale del 26 maggio 1995 non risultavano, però, computati, ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, i sei scatti di cui alla citata legge.

Il ricorso è infondato

Il ricorrente sostiene che illegittimamente l’intimata amministrazione non gli ha riconosciuto, agli effetti della indennità di buonuscita, i sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 11 della L. n. 231/1990.

L’art. 1, c. 15 bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma, L. 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, così recita:

"Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell’indennità di ausiliaria di cui all’art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".

Il Collegio ritiene – in applicazione di elementari princìpi di diritto – che in assenza di una disposizione normativa disponente l’applicazione retroattiva dei benefici pensionistici di che trattasi, questi non possono essere estesi in via interpretativa al personale cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore delle norme che tali benefici prevedono.

Ed invero, in mancanza di ogni elemento testuale che faccia ritenere l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di cui all’art. 1, c. 15 bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379 una integrazione di precedenti emolumenti di settore e che, quindi, sia sottoposto alla medesima decorrenza temporale, deve ritenersi che si tratti di un beneficio nuovo, autonomamente accordato dal legislatore per la prima volta in sede di conversione in legge del citato decreto e, come tale, decorrente esclusivamente dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa che lo ha previsto: id est, articolo unico della legge 14 novembre 1987, n. 468 di conversione del D.L. n. 378/1987 con il quale il Legislatore ha introdotto il comma 15 bis all’art. 1 del menzionato decreto legge; con la conseguenza che il postulato beneficio può essere accordato soltanto al personale cessato dal servizio in epoca successiva alla data di entrata in vigore dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Nel caso di specie, il ricorrente cessò dal servizio il 27 gennaio 1986.

La legge n. 468 del 1987, introduttiva del postulato beneficio, è entrata in vigore, invece, il successivo 16 novembre 1987 (stesso giorno di pubblicazione della legge n. 468/1987 in Gazzetta ufficiale).

Neppure il ricorrente può avvalersi, ai fini di che trattasi, del periodo di servizio compiuto a seguito del richiamo dalla posizione di ausiliaria tra il 1/9/1988 ed il 1/9/1990; ciò in quanto la norma in questione ha posto come limite temporale e come condizione giuridicomateriale di sbarramento al riconoscimento del beneficio economico quello della avvenuta cessazione "dal servizio per età".

E’ evidente, pertanto, che pur rilevando il richiamo dall’ausiliaria a determinati fini economici e giuridici, esso non è, però, altrettanto utile ai fini dell’attribuzione (calcolo) degli scatti aggiuntivi vuoi perché il ricorrente era già cessato dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge n. 468 del 1987 (limite temporale: art. 11 delle Preleggi; principio di irretroattività delle legge); vuoi perché a quell’epoca egli già era cessato dal servizio per raggiunti limiti di età (condicio iuris), con conseguente non computabilità ai fini di che trattasi dell’ulteriore periodo di ausiliaria.

Il ricorso è, dunque, infondato mentre nulla si dispone in ordine alle spese processuali per mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 20-02-2013, n. 8369

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Svolgimento del processo

– che G.F. fu chiamato a rispondere dei reati di minaccia (capo A) e di ingiurie (capo B) in danno di R.B. per avere, secondo l’accusa, nel corso di una riunione della Commissione provinciale dell’artigianato di Vibo Valentia, rivolto al detto R. le espressioni: "Non finisce qui; te la farò pagare cara a tempo debito" e "cretino, tu sei stato da me sfiduciato e non puoi presiedere";

– che all’esito del giudizio di primo grado il G. venne assolto da entrambi gli addebiti, quanto al primo, con la formula "il fatto non costituisce reato" e, quanto al secondo, per la ritenuta operatività della causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p., comma 2;

– che, proposto appello, ai soli fini civile, dal R., costituitosi parte civile, il tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò il gravame, confermando la decisione di primo grado;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, denunciando:

1) mancanza di motivazione in ordine alla confermata esistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p., comma 2, non essendosi presi in esame i motivi d’appello nei quali si sosteneva: – 1/a) che il preteso fatto ingiusto posto in essere dal R. consisteva soltanto nell’espressione del parere che il G., siccome non iscritto all’albo delle imprese artigiane, non avrebbe avuto titolo a far parte della commissione provinciale; – 1/b) che il R. si era limitato ad intervenire in una discussione già insorta tra l’imputato ed una terza persona; – 1/c) che sarebbe mancato il "nesso eziologico tra provocazione ed ingiuria";

2) insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente ancora alla suddetta causa di non punibilità, sull’assunto che sarebbe stato indebitamente ritenuto, nella sentenza d’appello, come fatto ingiusto addebitarle al R. il solo fatto che quest’ultimo, nell’ambito di una discussione nella quale doveva comunque essere trattata la questione della legittimazione del G. (essendovi stata una sollecitazione dell’INPS ad iscrivere costui all’albo delle imprese artigiane con efficacia retroattiva), avesse invitato il medesimo G. a restituire i gettoni di presenza;

3) erronea applicazione dell’art. 599 c.p., per essere stato indebitamente attribuito carattere di ingiustizia all’intervento con il quale il R., inserendosi in una discussione già accesasi tra il G. e il dirigente regionale Ru.Ro. a proposito della legittimazione o meno del primo a partecipare alla riunione della commissione provinciale (questione da riguardarsi non esclusivamente personale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado), aveva aderito alla posizione del secondo, così suscitando la reazione del G., consistita – si afferma, richiamando il contenuto della deposizione resa nel corso del giudizio – nell’afferrare un portacenere e nel rivolgere al R. l’espressione: "Cretino, lo sai che ti abbiamo sfiduciato come CNA";

4) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla confermata assoluzione dell’imputato anche dal reato di minaccia, sull’assunto che, a parte la contraddittorietà tra la formula adottata e la ritenuta mancanza di prova, secondo quanto emergente dalla sentenza di primo grado, circa la materialità del fatto, non si darebbe comunque potuto ritenere (come invece ritenuto nell’impugnata sentenza) che la minaccia rivolta dall’imputato al R. di fargli pagare cara la sua condotta esprimesse soltanto l’intenzione di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, non risultando in alcun modo chiarito quali potessero essere tali sedi e non essendosi tenuto conto del fatto che detta minaccia era stata accompagnata dal tentativo di scagliare un portacenere all’indirizzo della persona offesa, come da questa riferito nel suo esame dibattimentale;

Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, per quanto di ragione, in quanto:

a) con riguardo ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto basati su doglianze sostanzialmente riconducibili ad elementi comuni, la motivazione dell’impugnata sentenza appare, in effetti, del tutto deficitaria, dal momento che il giudice di secondo grado, dopo aver sintetizzato in appena tre righe il contenuto dei diffusi motivi d’appello, poi ripresi nell’atto di ricorso, relativi alla ritenuta sussistenza della scriminante di cui all’art. 599 c.p., comma 2, affermando soltanto che con essi si era rappresentata "la legittimità della condotta del R., priva di natura provocatoria", si è poi limitato, a giustificazione della ritenuta infondatezza di detti motivi, ad aderire puramente e semplicemente, senza alcuna disamina, sia pur sommaria, delle ragioni addotte dall’appellante (e poi riprese nei motivi di ricorso), al riportato giudizio espresso dal giudice di primo grado, secondo cui vi era stata provocazione "poichè il R. più volte nel corso della riunione aveva invitato il G. a restituire i gettoni di presenza insistendo sulla illegittimità della partecipazione di questi alla riunione", così da ingenerare nello stesso G. "uno stato d’ira e una reazione esasperata tanto da affermare: "stai dicendo delle cretinate";

b) con riguardo al quarto motivo, anche in questo caso il giudice di secondo grado si è limitato ad una pedissequa adesione al giudizio espresso dal primo giudice, secondo cui la frase minacciosa pronunciata dall’imputato sarebbe stata "chiaramente riferita al far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti", ignorando totalmente le specifiche ragioni di doglianza espresse sul punto dall’appellante, ivi compresa quella, non manifestamente priva di un qualche rilievo, che detta frase sarebbe stata accompagnata dal gesto di scagliare un portacenere contro la persona offesa;

– che l’impugnata sentenza, siccome affetta dai suddetti vizi motivazionali, non può che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-04-2010) 01-07-2010, n. 24819

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Con ordinanza 6/11/09 il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di M.A. avverso il sequestro disposto dal Pm il 7/9/09 di alcuni congegni atti ad alterare il funzionamento del disco cronotachigrafo installato su automezzi in uso alla soc. M. A. Srl. Ciò in forza dell’evidente configurabilità del reato contestato (art. 437 c.p.:

rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro).

Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il sequestro disposto dal Pm riguardava il cronotachigrafo e non l’automezzo su cui era installato (dal quale infatti era rimosso). Chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con restituzione del mezzo (che tra l’altro si apparteneva ora alla Società in liquidazione).

Ciò anche in considerazione del periodo natalizio e le conseguenti maggiori opportunità di lavoro da soddisfare.

All’udienza camerale fissata per la discussione, non comparsa la parte ricorrente, il PG chiedeva il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione, ravvisandosi nel provvedimento impugnato un’incompletezza di motivazione. Nel rigettare l’istanza di riesame e confermare il sequestro, il Tribunale non ha infatti motivato in ordine alla necessità di sequestrare, con il cronotachigrafo, anche il camion o di mantenere il sequestro del detto mezzo. Si impone quindi l’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice di merito affinchè valuti la necessità di sequestrare anche il camion che montava il cronotachigrafo alterato o di mantenerne il sequestro.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Treviso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione II civile del 14 maggio 2010, n. 11811 Omessa identificazione, conducente, patente, circolazione stradale, detrazione punti (2011-05-06)

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(omissis)

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Lagonegro con sentenza del 27 febbraio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da … avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di accertamento n. … relativo a violazione dell’art. 180 del codice della strada.

Il Ministero, difeso dall’Avvocatura erariale, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2007;

L’opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa.

In tema di giudizio di cassazione, l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 375 comma 1 del codice di procedura civile, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 13748/07, riv. 598103; SU 21291/05).

Va premesso che il ricorso riporta integralmente il testo della sentenza impugnata, ditalchè i fatti di causa risultano adeguatamente esposti da parte ricorrente. Posto quanto sopra, il Collegio osserva che il ricorso è manifestamente fondato.

All’opponente era stata contestata la violazione dell’articolo 180 del codice della strada per aver omesso di comunicare alle forze di polizia la comunicazione degli estremi identificativi del conducente del veicolo sorpreso ad andatura eccessiva. Erroneamente intendendo il disposto dell’articolo 126 del codice della strada la sentenza impugnata ha ritenuto che tale comunicazione non fosse dovuta dal proprietario del veicolo fino a conclusione del procedimento amministrativo e giurisdizionale relativo alla violazione per eccesso di velocità.

Tale interpretazione è del tutto errata. L’articolo 180 comma 8, della cui applicazione qui si deve discutere, perchè oggetto della sanzione contestata, punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti e partitamene sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario, ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della Strada, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale (Cass. Cass. 13748/07, riv. 598104).

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente dello stesso in riferimento a una determinata occasione, ometta di ottemperare all’invito. Indifferente è quindi sia la sorte della violazione che era sottesa alla richiesta di informazioni della p.a., sia ogni procedura di segnalazione che deve esser fatta dall’organo accertatore all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (materia regolata dall’art. 126 bis).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’intimata alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si fa luogo, con decisione di merito ex articolo 384 c.p.c. al rigetto dell’originaria opposizione, giacchè non constano dagli atti del giudizio di legittimità altri motivi di opposizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

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