Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2011, n. 12236 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 9-2-1983 F.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lucera la sorella F.F. chiedendo dichiararsi lo scioglimento della comunione tra di essi esistenti avente ad oggetto un terreno ed un’area edificabile siti in (OMISSIS) (il primo in località (OMISSIS), la seconda in località (OMISSIS)) entrambi illegittimamente detenuti dalla sola convenuta.

Quest’ultima non si costituiva in giudizio fino all’udienza del 17-1- 1986, nella quale a tale procedimento veniva riunito quello relativo alla causa promossa dinanzi allo stesso Tribunale dai coniugi F.F. e L.V. nei confronti di L. F.; in questa seconda controversia i suddetti attori, premesso che il L. aveva acquistato in comunione con F.L. due aree poste in (OMISSIS) (una in località (OMISSIS)), che F.F. aveva acquistato in comunione con il fratello L. i cespiti di cui all’atto di citazione del 9-2-1983, che inoltre sul terreno in località (OMISSIS) erano stati costruiti due fabbricati, uno dal L. e l’altro dal F., assumevano che F.F. anche nell’interesse del marito L.V. da un lato e F.L. dall’altro si erano impegnati con scrittura privata dell’8-2-1983 a sciogliere la suddetta comunione immobiliare secondo le modalità ivi previste; chiedevano quindi lo scioglimento della comunione stessa in base agli accordi raggiunti nella predetta scrittura e la condanna del F. ad abbattere il piano del fabbricato con il quale egli aveva reso comune il muro del vicino fabbricato ovvero a pagare il relativo indennizzo.

In questo secondo giudizio F.L., costituendosi, aveva chiesto in via riconvenzionale la rescissione dell’accordo dell’8-2- 1983.

Il Tribunale adito, riuniti i procedimenti, con sentenza non definitiva del 16-1-1995 rigettava la domanda di rescissione della convenzione dell’8-2-1983 ed ogni altra domanda che prescindeva dalla medesima, ivi compresa quella relativa al muro comune, e con separata ordinanza disponeva per il prosieguo dei giudizio al fine di dare attuazione agli accordi dell’8-2-1983.

Con sentenza definitiva del 10-11-2000 il Tribunale di Lucera recepiva il progetto divisionale predisposto dal CTU. Proposto gravame da parte di F.L. cui resistevano F.F., La.Mi., L.A.S., La.Ma. e L.M., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di L.V. nel frattempo deceduto, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 12-8-2004 ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza F.L. ha proposto un ricorso articolato in unico motivo cui F.F., La.

M., L.A.S., La.Ma. e L. M. hanno resistito con controricorso; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso per l’avvenuto decorso del termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata; infatti, a seguito del decesso in data 30-10-2003 dopo la chiusura della discussione del procuratore dell’appellante avvocato A.M., la notificazione della sentenza era stata effettuata personalmente a F.L. in data 18/22-1-2005, cosicchè il termine utile per la proposizione del ricorso in cassazione veniva a scadere il 23-3-2005, laddove la notifica del ricorso era avvenuta soltanto in data 19-10-2005.

L’eccezione è fondata.

Premesso che l’esame diretto degli atti processuali conferma l’esattezza di quanto eccepito in rito dai controricorrenti, e preso atto che il ricorrente non ha contestato la circostanza dell’avvenuta morte del suo procuratore costituito avvenuta dopo l’udienza di discussione della causa, devesi rilevare in linea di diritto che la notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l’unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del detto procuratore ed è idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. 24-2-1995 n. 2129; Cass. 26-2- 2001 n. 2746); nè può giungersi a diverse conclusioni, come invece sostenuto dal ricorrente nella memoria, per avere costui eletto domicilio nell’atto di appello in Bari, via Pasquale Fiore 14, presso l’avvocato L.E., con la conseguenza che, secondo F. L., l’unica notifica idonea per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione avrebbe dovuto essere eseguita nel suddetto domicilio eletto; infatti, una volta deceduto l’unico procuratore costituito dell’attuale ricorrente, la notifica nel domicilio eletto nella sentenza di appello si sarebbe rivelata intrinsecamente inidonea a porre la parte a conoscenza di essa, non sussistendo alcun rapporto diretto tra la parte stessa ed il procuratore domiciliatario, essendo stato quest’ultimo nominato tale dal procuratore costituito sulla base di un rapporto di mandato intercorso tra loro.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per non essere stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 2000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 2004 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

considerato che all’odierna udienza di discussione parte appellante ha prodotto atto di rinuncia al ricorso in appello, ritualmente notificato alle controparti;

considerato pertanto che al Collegio non resta che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare conseguentemente la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del cod. proc. amm.;

considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 4496/2009), come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara la estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-04-2011, n. 3487 Condono Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

In data 20/3/86, il ricorrente ha presentato al Comune di Roccasecca domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85, con riferimento all’immobile di sua proprietà sito nel Comune di Roccasecca (FR) in Via Ponticello del Carmine n. 14, realizzato in difformità dalla concessione edilizia n. 34 del 14/9/81.

La zona nella quale ricade il manufatto è sottoposta a vincolo paesistico.

Il ricorrente ha quindi chiesto al Comune di Roccasecca il rilascio del parere ex art. 32 della L. 47/85.

Con determinazione n. 21 del 13/6/03 il Comune di Roccasecca ha rilasciato il parere favorevole alla sanatoria.

Detto atto è stato però annullato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Patrimonio StoricoArtistico e Demoetnoantropologico per il Lazio con il provvedimento dell’11 settembre 2003.

Il Comune di Roccasecca, preso atto dell’annullamento da parte dell’Amministrazione Statale del parere ex art. 32 della L. 47/85, con il provvedimento del 24/11/03 ha negato il condono, e con la successiva ordinanza n. 154 del 28/11/03 ha ordinato la demolizione delle opere abusive.

Avverso detti provvedimenti il ricorrente ha proposto il presente ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione dell’art. 7 della L. 241/90. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ex art. 97 Cost.

Lamenta il ricorrente la violazione della suddetta disposizione.

2. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per incongruità e carenza della motivazione.

Deduce il ricorrente il difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle effettive caratteristiche dell’immobile e della reale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 34 del 1981.

Il fabbricato si troverebbe quasi al limite della fascia di rispetto dal Rio Moscosa, distando circa 130 metri dal suo argine, e detto corso d’acqua sarebbe un mero greto secco, tanto da poter essere declassificato.

Il manufatto sarebbe stato realizzato tra il 1977 ed il 1983, in epoca antecedente all’introduzione del vincolo paesistico ( L. 431/85) e ricadrebbe in zona ampiamente urbanizzata; il parere favorevole del Comune di Roccasecca sarebbe stato rilasciato dopo l’esecuzione di un sopralluogo e dopo la verifica sull’inesistenza di ragioni di contrasto con la normativa del P.T.P. n. 14 art. 8, imponendo peraltro delle prescrizioni per meglio armonizzare il manufatto con il contesto ambientale vincolato.

Ritiene dunque il ricorrente che il provvedimento della Soprintendenza sarebbe viziato per difetto di istruttoria e di motivazione in quanto le argomentazioni addotte per l’annullamento sarebbero meramente stereotipate e non terrebbero conto dell’approfondita istruttoria eseguita dall’Ente locale.

Insiste quindi il ricorrente per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In data 20/3/86 il ricorrente ha presentato al Comune di Cerveteri istanza di sanatoria ai sensi della L. 47/85 relativamente ad un immobile da lui realizzato negli anni 19771983 in zona agricola del Comune di Roccasecca, sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 146 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 490/99.

Con la determinazione n. 21/03 del 13 giugno 2003, il Comune di Roccasecca ha rilasciato il parere favorevole ex art. 32 della L. 47/85 avendo ritenuto che non ricorressero ragioni di contrasto tra le opere ed il contesto paesistico vincolato a condizione che fossero osservate talune prescrizioni ivi indicate relative alla finitura degli intonaci esterni e all’impianto di alberature al fine di una ottimale schermatura dell’immobile.

Con il decreto dell’11 settembre 2003, la Soprintendenza ha annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Roccasecca con provvedimento n. 21 del 13/6/03 rilevando:

– che l’intervento ricade in zona vincolata ai sensi dell’art. 146 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 490/99;

– che l’Autorità comunale non avrebbe spiegato come e perché l’intervento sarebbe compatibile con le esigenze di tutela ambientale;

– che l’intervento, consistente in una variazione sostanziale alla concessione edilizia n. 34 del 14/9/81, si porrebbe in contrasto con la previsione dell’art. 8 delle N.T.A. del P.T.P. n. 14 essendo i luoghi tutelati ai sensi dell’art. 146 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 490/99 – tutela del corso d’acqua denominato "Rio Moscosa" – e che quindi le opere non potrebbero essere passibili di sanatoria dovendo applicarsi il principio del "tempus regit actum" come chiarito dall’A.P. del Consiglio di Stato con la decisione n. 20 del 7/6/99;

– che l’autorizzazione, qualora attuata, comporterebbe l’alterazione dei tratti caratteristici della località protetta e che quindi attraverso l’autorizzazione paesistica si consentirebbe la modifica del provvedimento di vincolo;

– che, quindi, il provvedimento comunale sarebbe viziato da eccesso di potere per carenza di motivazione e da violazione di legge perché in contrasto con le norme richiamate.

Con il primo motivo di impugnazione lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 7 della L. 241/90.

La censura è infondata in quanto l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, previsto in relazione alla generalità degli atti amministrativi dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed espressamente ribadito per i procedimenti di annullamento ministeriale dei nulla osta paesaggistici rilasciati dai soggetti delegati (o subdelegati) dall’art. 4 comma 1, del d.m. 13 giugno 1994 n. 495, è stato eliminato dal successivo d.m. 19 giugno 2002 n. 165 ed è stato poi ripristinato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che agli artt. 146 e 159, che ha ribadito l’obbligo di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, anche se attraverso la speciale forma della comunicazione agli interessati della trasmissione dell’autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo con l’avviso dell’avvio della fase del controllo ministeriale.

Ne consegue che solo per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.m. 19 giugno 2002 n. 165 (di modifica del d.m. 13 giugno 1994 n. 495) si è ritenuta necessaria una distinta comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica (Consiglio Stato, sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3581) con conseguente illegittimità degli atti adottati in violazione della suddetta disposizione.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato adottato successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 giugno 2002 n. 165 e ricade quindi sotto la relativa disciplina.

La censura deve essere quindi respinta.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto per difetto di istruttoria e di motivazione.

Sostiene, infatti, che il vincolo di inedificabilità sarebbe sopravvenuto all’edificazione del fabbricato, in quanto imposto con la L. 431/85 mentre il manufatto risalirebbe agli anni 19771983.

Inoltre, il fabbricato non sarebbe stato realizzato senza il rilascio della concessione edilizia, ma sarebbe stato edificato soltanto in difformità dal titolo; la zona nella quale ricade il manufatto sarebbe ampiamente edificata e quindi l’edificio non arrecherebbe alcun nocumento all’ambiente circostante; infine il fabbricato disterebbe circa 120130 metri dall’argine del corso d’acqua, che – benché classificato come tale – sarebbe in realtà un mero greto secco.

Il parere favorevole reso dall’Amministrazione comunale avrebbe tenuto conto della reale situazione dei luoghi e sarebbe stato rilasciato dopo aver eseguito un sopralluogo proprio al fine di verificare in concreto la compatibilità paesistica del manufatto con l’ambiente vincolato, mentre il provvedimento dell’Amministrazione statale si limiterebbe a richiamare la normativa del P.T.P. -sopravvenuta rispetto alla data di realizzazione del fabbricato oggetto di sanatoria -, senza valutare in concreto la sanabilità del manufatto, e sarebbe fondato su una motivazione stereotipata.

Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza in materia di annullamento di nulla osta paesaggistici.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, il potere ministeriale di annullamento del nulla osta ambientale è circoscritto ai vizi di sola legittimità: il potere di annullamento dell’Amministrazione statale non comporta un riesame complessivo, e la Sovrintendenza non può sovrapporre o sostituire il proprio apprezzamento di merito, alle valutazioni discrezionali compiute in sede di rilascio del nulla osta da parte dell’ente locale. Il riesame dell’Amministrazione, infatti, è meramente estrinseco, ed è diretto all’accertamento dell’assenza di vizi di legittimità comprendenti quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche.

In altre parole, l’Amministrazione non può rinnovare il giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. ex multis, Tar Liguria, Sez. I, 13 febbraio 2004, n. 160; idem, 2 aprile 2004, n. 329; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 16 maggio 2005, n. 3840; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 28 febbraio 2006, n. 2486; Cons. Stato, Sez. VI, 29 ottobre 2004, n. 7046; idem, 24 gennaio 2006, n. 207, a cui va aggiunta anche la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Cons. Stato dec. 14 dicembre 2001, n. 9).

Come ha rilevato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 14/12/01 n. 9, il potere esercitato dall’Amministrazione Statale sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità regionale, va definita in termine di "cogestione dei valori paesistici", essendo l’autorità locale deputata alla valutazione della compatibilità paesistica dell’intervento ed il potere di intervento dell’Autorità Statale è limitato al solo controllo di legittimità che può comportare l’annullamento dell’atto per tutti i vizi di legittimità, ivi compresi quelli relativi a tutte le figure di eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta).

L’Amministrazione statale deve pertanto limitarsi a verificare dall’esterno la coerenza, la logicità e la completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione emanante, controllando se la motivazione espressa nel rendere il giudizio positivo sia sufficiente.

La giurisprudenza ha poi precisato che (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 22.7.1999, e tra le tante, Cons.St., VI, 9.9.2005 n. 4662; id., 16.3.2005 n. 1094; 16.2.2005 n. 492; id., 22.8.2003 n. 4765), in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo previsto dall’art. 32 della legge 28.2.1985 n. 47, sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo stesso. A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta nella considerazione che "in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo" alla questione di cui sopra non può che darsi una soluzione "alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta" e, conseguentemente, "la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone".

Ne consegue che, anche in caso di vincolo sopravvenuto, l’Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell’intervento abusivo.

Pertanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in caso di vincolo assoluto di inedificabilità sopravvenuto rispetto alla data di realizzazione delle opere abusive, non risulta applicabile la disposizione dell’art. 33 della L. 47/85, dovendo l’Amministrazione applicare in questi casi lo stesso regime indicato dalla previsione generale di cui all’art. 32 della L. 47/85 che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n. 20/99).

Nel caso di specie occorre considerare che l’introduzione della fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei fiumi è stata introdotta con la legge n. 431/85 (art. 1 comma 5 lett. c), e che dunque è successiva alla data di realizzazione delle opere abusive.

Occorre altresì rilevare che il fabbricato non è stato realizzato in assenza di concessione edilizia, ma soltanto in difformità dal titolo edificatorio rilasciato prima dell’entrata in vigore della L. 431/85, e ovviamente del P.T.P. n. 14, richiamato dalla Soprintendenza nel provvedimento di annullamento.

Ne consegue, che trattandosi di vincolo sopravvenuto, l’Amministrazione non avrebbe potuto limitarsi a richiamare in modo automatico la disposizione del P.T.P. n. 14 (che impone il vincolo di inedificabilità assoluto sull’area nella quale ricadono il fabbricato), ma avrebbe dovuto valutare se il parere comunale – reso correttamente in applicazione dell’art. 32 della L.47/85 (atteso che il vincolo assoluto, se sopravvenuto, degrada a vincolo relativo) – fosse stato rilasciato dopo un’approfondita istruttoria e con una adeguata motivazione sulle ragioni di compatibilità del manufatto abusivo con il contesto vincolato.

L’Amministrazione statale, avrebbe poi dovuto motivare adeguatamente il proprio provvedimento di annullamento non potendo limitarsi a richiamare motivazioni stereotipate, utilizzate per tutti i provvedimenti di annullamento dei nulla osta paesistici.

A questo proposito ritiene il Collegio di condividere quanto dedotto dal ricorrente con il secondo motivo di gravame, in quanto il parere comunale risulta adottato dopo un’approfondita istruttoria (come precisato anche dal difensore del Comune di Roccasecca nella memoria di costituzione) volta ad accertare la reale situazione dei luoghi mediante sopralluogo, il grado di urbanizzazione della zona, le caratteristiche plano volumetriche dell’immobile, la distanza dal corso d’acqua vincolato, la natura del corso d’acqua stesso, al fine di valutare se la sanatoria del fabbricato avrebbe potuto compromettere l’ambiente vincolato.

Il parere favorevole è stato quindi rilasciato dall’Amministrazione comunale dopo aver compiuto tutti gli accertamenti necessari, e dopo aver verificato che non sussistevano ragioni di contrasto con il contesto paesistico e panoramico vincolato tali da impedire la sanatoria dell’opera realizzata, tenuto conto che la stessa – in ragione dei suoi aspetti strutturali, formali ed architettonici – non strideva con il contesto paesaggistico di riferimento.

In presenza di un provvedimento comunale adottato dopo una scrupolosa istruttoria e sufficientemente motivato, la Soprintendenza nel decretare il suo annullamento si è limitata a richiamare la normativa recata dal P.T.P. n. 4 senza tener conto che si trattava di normativa vincolistica sopravvenuta, e che quindi per disporre l’annullamento avrebbe dovuto fornire una concreta motivazione sulle ragioni per le quali la conservazione dell’intervento (conseguente al rilascio della sanatoria) fosse incompatibile con i valori tutelati.

Nel caso di specie, invece, il giudizio di incompatibilità ambientale è stato reso usando una formula comune a tutti i provvedimenti di annullamento di autorizzazione paesistica senza che l’Amministrazione abbia concretamente formulato rilievi che tengano conto della concreta situazione dei luoghi, tanto da poter definire la motivazione come "di stile".

In simili casi la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il vizio di difetto di motivazione (cfr. Cons. Stato Sez. VI 24/2/09 n. 1077).

Ritiene dunque il Collegio che il provvedimento della Soprintendenza sia viziato per difetto di motivazione.

In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e devono essere annullati i provvedimenti impugnati.

Il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, infatti, sono stati adottati sulla base del solo presupposto costituito dall’annullamento del parere ex art. 32 della L. 47/85 rilasciato dal Comune di Roccasecca, in mancanza del quale non può rilasciarsi il provvedimento di sanatoria.

L’annullamento del provvedimento della Soprintendenza riverbera quindi i suoi effetti anche sugli atti consequenziali – diniego di condono e ordinanza di demolizione – che devono essere anch’essi annullati.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-05-2011, n. 4078 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnato il provvedimento datato 22/11/2000 con il quale il Provveditore agli Studi di Bari ha escluso il ricorrente dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria sull’asserito presupposto della mancanza del requisito del servizio, in quanto prestato nell’ins.to della religione cattolica.

Richiamata la disposizione di cui all’art. 2, comma 4, della L. 03/05/1999 n. 124 di una "sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti…." e premesso che la ammissione è stata riservata ai docenti non abilitati e non in possesso dell’idoneità, che hanno svolto un servizio di effettivo insegnamento nelle scuole indicate nella relativa disposizione della durata di almeno 360 giorni maturato nel periodo ricompreso tra l’a.s. 1989/90 e la data di entrata in vigore della sottostante legge, evidenzia l’istante che la stessa sessione riservata è stata indetta con la Ordinanza n. 153 del 15/6/1999 che all’art. 2 ha indicato i requisiti di ammissione ma che al quarto e ultimo comma ha stabilito che "I servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione alla sessione riservata in quanto non prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso".

Rappresenta inoltre che la successiva Ordinanza n. 33 del 07/02/2000 ha apportato integrazioni e modifiche alla O.M. n. 153 del 15/06/1999 nel senso che il requisito per la partecipazione ai corsi per il conseguimento della idoneità e dell’abilitazione viene, in assenza di espliciti divieti, esteso a coloro che in possesso di prescritti titoli di studio, abbiano comunque acquisito una certificata professionalità di servizio, prescindendo dall’ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio sia stato prestato".

Ritiene il ricorrente illegittima la O.M. n. 153/1999 nella parte in cui ha escluso il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica e, con riferimento al provvedimento (impugnato con il presente gravame ed indicato in epigrafe nei suoi estremi) del Provveditore agli Studi che ha escluso il ricorrente dalla sessione riservata di esami non avendo ritenuto valido, ai sensi della stessa O.M. n. 153/1999, il servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica, l’istante ne chiede l’annullamento deducendo la sua illegittimità in via derivata dalla illegittimità della O.M. n. 153 del 15/6/1999 "in parte qua".

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provveditorato agli Studi indicato nell’epigrafe del ricorso, entrambi costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio rileva il Collegio quanto segue.

Per tutte le questioni interessanti la presente controversia (compresa quella riferita alla disposizione contenuta nella O.M. n. 33 del 7/2/2000 (modificativa e integrativa della O.M. n. 153/1999) nella parte in cui consente di prescindere dall’ordine o grado di scuola in cui il relativo servizio è stato prestato) nei termini in cui le stesse questioni con l’attuale ricorso sono state sottoposte al Collegio, può farsi riferimento, ai fini della definizione della controversia ed in applicazione della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 26 L. 6/12/1971 n. 1034 (come risultante dalla statuizione introdotta dall’art. 9 L. n. 205/2000) a precedente conforme nel caso di specie costituito dalla sentenza già pubblicata n. 6669/2010 di questa stessa Sezione.

Sulla base delle motivazioni nella suindicata sentenza sviluppate è stato infatti respinto il ricorso proposto da altri insegnanti di Religione avente ad oggetto provvedimenti, contestazioni e conclusioni petitorie analoghe a quelle dell’attuale ricorrente.

Difatti, sulla base di argomentazioni puntualizzabili nei seguenti termini:

a) per quanto concerne il requisito dello svolgimento del servizio di 360 giorni "in qualunque ordine e grado di scuola" è stata nella stessa sentenza precisata la effettiva finalità di tale specificazione normativa che ha consentito soltanto di realizzare il principio di uniformità delle ore di insegnamento impartite in qualunque ordine e grado di scuola ma che non ha affatto inteso sancire la equiparazione degli insegnanti di religione con gli altri insegnanti di materie comprese tra quelle propriamente dette "curricolari";

b) per quanto concerne gli insegnanti di religione, viene evidenziata nella medesima sentenza la consistenza della peculiarità dei corsi di Religione che si svolgono nell’ambito della Scuola italiana che restano soggetti anche per quanto riguarda la scelta degli insegnanti a disposizioni recessive della piena esclusività dell’ordinamento italiano in quanto subordinata a riconoscimenti della Autorità ecclesiastica che non consentono una totale ed incondizionata equiparazione tra l’insegnamento della religione cattolica e gli altri insegnamenti (viene al riguardo anche richiamato l’art. 2 comma 5 della intesa tra Autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana resa esecutiva con D.P.R. 16/12/1987 n. 761 che l’insegnamento della religione prevede sia affidato a sacerdoti, religiosi o anche laici riconosciuti idonei dall’ordinario diocesano e nominati dalle competenti Autorità italiane d’intesa con l’Ordinariato stesso).

Anche il presente ricorso va dunque respinto mentre si ravvisano ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione III bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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