Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-03-2010) 01-07-2010, n. 24736

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. La difesa di A.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che il 13.01.2009 ha confermato la sentenza di condanna, del Tribunale monocratico cittadino, per il reato di ricettazione di autovettura, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, il ricorrente deduce: a) nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza degli artt. 21 e 24 c.p.p.. La decisione in punto di incompetenza territoriale è viziata perchè i giudici del merito non hanno preso in esame l’art. 9 c.p.p., che determina una scansione nei criteri per determinare la competenza territoriale e che al n. 2 indica,se non è individuato il luogo ultimo di consumazione del reato, il criterio della residenza,della dimora o del domicilio dell’imputato. Questa regola,però, sarebbe stata disattesa dalla Corte di merito che invece ha applicato la terza regola, relativa alla primaria iscrizione della notizia di reato. Inoltre il reato di ricettazione contestato all’ A. è reato istantaneo. La difesa dell’imputato ha tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale;

b) mancanza e contraddittorietà della motivazione perchè il giudice avrebbe fatto esclusivo riferimento, al materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni dei testi T. e C., pur avendo essi avuto un ruolo ben preciso nella vicenda; c)violazione dell’art. 62 bis c.p., perchè negando le attenuanti generiche, la Corte avrebbe valutato solo gli elementi negativi che ostacolano la concessione del beneficio e non anche quelli positivi, come prescrive la norma.

Motivi della decisione

3. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.

3.1 Il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale perchè non è stata proposta nel termine preclusivo indicato dall’art. 491 c.p.p., comma 1, che specificamente prevede: "Le questioni concernenti la competenza per territorio … sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente." La Corte di merito, con decisione ineccepibile, ha fatto proprio il principio giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale nel giudizio di merito, l’accertamento per la prima volta della costituzione delle parti determina il momento oltre il quale le questioni di competenza territoriale non possono più essere rilevate, neanche se i presupposti per porre la questione della competenza territoriale emergono nel corso del dibattimento, fatta eccezione del solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa.

D’altra parte il principio giurisprudenziale definito da questa Corte si pone nel solco della giurisprudenza costituzionale che, già si è occupata delle norme che compongono il sistema di ripartizione di giurisdizione in ragione del criterio territoriale; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 24 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 25 Cost., pure adombrata ma non puntualizzata dal ricorrente, non sembra destinata a maggiore fortuna delle altre questioni in materia, già sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale (Ord. n. 0521/1991; Sent. n. 0280/1994; Ord. n. 0130/1995; Sent. n. 0349/2000) e tutte respinte alla luce del principio che vuole il legislatore arbitro, nella sua discrezionalità di limitare la rilevanza del criterio di ripartizione della giurisdizione a vantaggio dell’ordine e speditezza del processo, senza per ciò intaccare il principio della naturalità precostituita del giudice.

3.2 Il secondo e terzo motivo sono formulati in modo assolutamente generico e privo di ogni correlazione con i punti specifici della motivazione, come richiesto dall’art. 581 c.p.p..

3.3 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato: al rigetto consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 380 del 2004, In tema di accesso al lavoro pubblico regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 4 marzo 2003, la Regione Marche ha impugnato alcuni articoli della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003) e, fra essi, l’art. 53, secondo cui «Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente».

La ricorrente ritiene la norma in contrasto con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in particolare sotto il profilo che il meccanismo di equivalenza ai fini concorsuali tra titolo di specializzazione e lavoro dipendente incide, per quanto riguarda in particolare le aziende del Servizio sanitario nazionale ed i relativi concorsi, su materia appartenente alla propria competenza esclusiva.

Secondo la Regione, infatti, la materia concernente il rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, a seguito della riforma del sistema costituzionale operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è estranea alla competenza esclusiva dello Stato di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., per lo meno quando, riferendosi anche ad amministrazioni diverse da quelle indicate alla lettera g) del medesimo comma, travalichi le linee ordinamentali e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Pertanto – ove la disciplina del rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni si incroci con la materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa regionale degli enti locali (e non presenti profili di "tutela e sicurezza del lavoro") – il legislatore regionale può regolare la materia direttamente, o ripartirla tra le varie possibili fonti di regolamentazione interna.

2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, deducendo: a) che la norma impugnata mira a valorizzare i medici più qualificati, per aver conseguito il titolo di specializzazione, ed è ispirata a riconoscimenti comunitari delle attività degli specializzandi; b) che la competenza dello Stato può essere rinvenuta anche nell’art. 117 Cost., secondo comma, lettera n) (che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in tema di “norme generali sull’istruzione”), e nel terzo comma (che tra le materie di legislazione concorrente comprende la “tutela della salute”).

3. – Nell’imminenza dell’udienza la Regione Marche ha depositato memoria illustrativa, in cui – a contestazione delle argomentazioni difensive svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri – osserva che, nella specie, non è in discussione la valorizzazione dei medici specializzati, bensì la disciplina del rapporto di impiego con le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (che è materia estranea tanto all’istruzione quanto alla tutela della salute), attuata oltretutto attraverso una norma di dettaglio, direttamente applicabile dai destinatari e non derogabile dal legislatore regionale.

4. – Anche l’Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria illustrativa deducendo che la norma impugnata riguarda la rilevanza dei titoli rilasciati dalle università, materia sottratta alla competenza delle Regioni, e soggetta a disciplina unitaria, anche in considerazione della mobilità dell’interessato non circoscritta ad una singola Regione. «Solo in via subordinata», l’Avvocatura rileva che l’esigenza di equiparare ad anni di servizio lavorativo i molti anni dedicati all’acquisizione del titolo di specializzazione tende a garantire l’efficienza degli apparati pubblici, pregiudicata dalla diffusa sottovalutazione della formazione universitaria e post-universitaria rispetto alle esperienze acquisite all’interno degli apparati stessi.
Considerato in diritto

1. – La Regione Marche impugna l’art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), secondo cui «Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente».

Ad avviso della ricorrente, la norma contrasta con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, in quanto l’equivalenza ai fini concorsuali del titolo di specializzazione e del lavoro dipendente incide – per ciò che riguarda in particolare le procedure concorsuali di accesso del personale medico alle aziende del Servizio sanitario nazionale – sulla materia dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli enti locali, appartenente alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

2. – La questione – sollevata dallo stesso ricorso unitamente a numerose altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo, prive di collegamento tra loro – può formare oggetto di trattazione separata.

3. – La formulazione letterale della censura consente di ritenere che l’impugnazione proposta dalla ricorrente concerna la norma per la parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti regionali.

Essa è fondata.

3.1. – Come si ricava dai lavori preparatori, la norma impugnata – che trae origine da un più ampio emendamento alla legge finanziaria del 2003 – mira a sistemare le posizioni dei medici specializzati (operanti di fatto negli ospedali, in regime di precariato), mediante la valorizzazione della professionalità da essi acquisita. Ed a tal fine, con formulazione generale ed inderogabile, equipara – nella valutazione dei titoli dei canditati partecipanti a pubblici concorsi – i medici che abbiano conseguito la specializzazione ed i lavoratori dipendenti.

La norma, dunque, attiene specificamente alla disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego.

Pertanto essa non può essere ricondotta, come sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, alla competenza legislativa esclusiva spettante allo Stato in tema di «norme generali sull’istruzione», ai sensi del secondo comma, lettera n), dell’art. 117 Cost. La determinazione delle modalità di valutazione dei titoli nei pubblici concorsi attiene infatti ad un momento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello del conseguimento del titolo stesso; e non riguarda in alcun modo la rilevanza di esso in ordine alla libertà di circolazione dei medici in ambito comunitario ed al reciproco riconoscimento dei relativi diplomi, certificati ed altri titoli (regolati dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE).

D’altro canto, la norma impugnata è anche estranea alla materia dell’«ordinamento civile», parimenti attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 Cost. (peraltro non richiamata dall’Avvocatura generale dello Stato a sostegno delle proprie difese). La disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego – per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. – è invero sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato.

Infine, neppure è possibile ricondurre la norma in esame alla potestà legislativa dello Stato concernente la determinazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute», ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost. In effetti – a parte l’onnicomprensivo riferimento testuale ai «concorsi», onde va escluso che la norma sia applicabile alle sole procedure per l’accesso a strutture sanitarie od ospedaliere – la tutela della salute ha una correlazione del tutto generica, e comunque meramente fattuale, con la disciplina delle modalità d’accesso al pubblico impiego. In ogni caso, l’obbligo di riconoscere identico punteggio a due categorie di candidati in pubblici concorsi non esprime certo un principio fondamentale a tutela della salute, ma è invece previsione dettagliata che non consente alla Regione di darne, attraverso la sua attività normativa concorrente, ulteriore svolgimento o specificazione (cfr. sentenza n. 338 del 2003).

3.2. – La regolamentazione dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all’ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. Non altrettanto può dirsi per l’accesso agli impieghi presso le Regioni e gli altri enti regionali, cui appunto si riferisce la censura proposta dalla ricorrente.

Se, come la Corte ha già affermato (sentenza n. 370 del 2003), una disciplina normativa non può essere ricondotta all’ambito della legislazione residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell’art. 117, sol perché non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo, tuttavia, nella specie, è di immediata percezione proprio l’impossibilità di collocare la disciplina in esame nei cataloghi delle competenze legislative statali esclusive o concorrenti, come evocate dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.

Da tale impossibilità discende la fondatezza della tesi della ricorrente, secondo cui la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale – in quanto riconducibile alla materia innominata dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali – è preclusa allo Stato (a maggior ragione attraverso disposizioni di dettaglio), e spetta alla competenza residuale delle Regioni (v. sentenza n. 2 del 2004), ovviamente nel rispetto dei limiti costituzionali (v. sentenza n. 274 del 2003).

In conclusione, l’art. 53 della legge n. 289 del 2002 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), sollevate dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), nella parte in cui si applica ai concorsi banditi dalle Regioni o dagli enti regionali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’1 dicembre 2004.

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 26 Vincoli di inedificabilità; Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente premette di essere titolare in Salerno, alla via S. Allende n. 149, di alcuni immobili commerciali, sui quali ha realizzato opere di ampliamento senza titolo.

Pertanto, con domanda prot. n. 108671 del 10.12.2004, ha chiesto per queste ultime il rilascio di un ulteriore provvedimento di condono, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, versando la relativa oblazione.

Con provvedimento dirigenziale 16.5.2008 n. 195/07, prot. 79423, la domanda è stata però respinta, in applicazione del comma 27, lett. d), della predetta norma, trattandosi di opere poste a meno di 300 metri dal mare e, quindi, insistenti su un’area soggetta a vincolo paesaggistico di inedificabilità, ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (già art. 1 della legge n. 431/1985).

Il provvedimento di diniego è stato gravato in questa sede per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza di merito, il ricorrente ha versato in atti una relazione tecnica redatta dall’ing. Aniello Sessa.

All’udienza del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso, la parte privata denuncia l’erroneità dei presupposti giuridicofattuali posti a sostegno del diniego.

A tal proposito, rileva preliminarmente il collegio che l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, prescrive l’insuscettibilità della sanatoria di opere edilizie non autorizzate, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali istituiti prima della esecuzione di dette opere, ove le stesse non siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quest’ultima condizione, che costituisce una novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio, ha dato vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all’istituto dell’accertamento di conformità, previsto dall’art. 36 T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. TAR CampaniaNapoli, Sez. VII, 20 marzo 2009 n. 1556).

In merito al carattere ostativo del vincolo, è stato precisato che esso va riferito non solo ai vincoli di inedificabilità assoluta, ma anche a quelli di edificabilità relativa, ossia quelli la cui deroga rientra nella disponibilità dell’amministrazione preposta alla loro tutela, che è chiamata a formulare un giudizio di compatibilità del manufatto con l’interesse tutelato (cfr. TAR Reggio Calabria 7 maggio 2009 n. 322; TAR Lombardia, Sez. II, 10 settembre 2008 n. 4042).

Di talché, secondo lo schema della norma citata, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico, possono ottenere la sanatoria solo gli interventi di minore rilevanza – di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria – e sempre previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela (cfr. Cass. pen., Sez. III, 2 ottobre 2008 n. 37475, 19 giugno 2008 n. 25109, 5 dicembre 2007 n. 45242 e 1 giugno 2007 n. 21639).

Sicché, sotto questo assorbente aspetto, è stata di recente affermata la legittimità del diniego di sanatoria in presenza di vincolo idrogeologico, costituito dalla fascia di rispetto di centocinquanta metri, prevista dall’art. 142 comma 1 lett. c), D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per i corsi d’acqua tutelati dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2905).

Orbene, nel caso di specie non v’è dubbio che si è in presenza di illeciti edilizi di ampliamento planovolumetrico di preesistenti immobili commerciali, realizzati in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di rispetto della fascia marina imposto dall’art. 142 del citato D.lgs. n. 42/2004 (già art. 1 della legge n. 431/1985), non classificabili tra gli interventi di mero restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oltre che difformi dalle prescrizioni urbanistiche, sia dell’epoca che vigenti.

La situazione descritta è dunque tale determinare di per sé il rigetto dell’istanza di sanatoria.

Le predette considerazioni portano perciò a respingere anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, che si fondano rispettivamente sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e su altri aspetti formali del provvedimento. Tanto, in applicazione dell’art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata di questo, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato infondato e dunque respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-03-2011, n. 5389 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. S.M., con distinte missive datate 1.2.2000, ha richiesto alla snc Giovanni Caliarella costruzioni edili, alla srl Collepardo e ad + ALTRI OMESSI l’importo complessivo di L. 191.612.822, per pregresse prestazioni professionali espletate a loro favore.

Con citazione dello stesso anno, i predetti adivano il tribunale di Roma, chiedendo darsi atto dell’avvenuta corresponsione di complessive L. 154.331.000 a favore del predetto legale a comunque chiedendo accertarsi e quantificare le eventuali maggiori somme ancora dovute; si costituiva lo S., il quale insisteva nella sua richiesta e chiedeva altresì, in via riconvenzionale, la condanna delle controparti per fatto illecito con condanna delle stesse per danni morali, all’onore ed all’immagine, quantificati in L. 200.000.000, oltre alla condanna dei medesimi ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza del 2003, l’adito Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva la riconvenzionale, respingeva la domanda di risarcimento danni da illecito e quella ex art. 96 c.p.c. e regolava le spese.

Proponevano appello gli originati attori, cui resisteva la controparte.

Con sentenza in data 21.12.2005 – 31.10.2006, la Corte di appello di Roma accertava l’avvenuto pagamento di L. 154.331.000 a favore dello S., e compensava parzialmente le spese del giudizio di primo grado, regolando altresì quelle di appello, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Osservava sostanzialmente la Corte capitolina che lo S. aveva dato sufficiente prova dei suoi crediti professionali e che non si era avuta contestazione specifica della documentazione prodotta, con riferimento all’effettività dell’attività svolta, agli scaglioni del valore delle singole controversie ed alle singole voci della tariffa professionale.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di quattro motivi, i soccombenti: resiste con controricorso lo S..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 1, art. 167 c.p.c., comma 2, artt. 184 e 342, 112 e 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione; in primo luogo ci si duole del fatto che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare che nella proposizione della domanda riconvenzionale si era completamente omesso di esporre l’esposizione dei fatti e gli elementi di diritto posti a base della domanda stessa.

Tale censura lamenta un vizio che risulta comunque sanato dalla mancata tempestiva eccezione della nullità lamentata nel corso del giudizio di primo grado e risulta pertanto inammissibile; quanto alle ulteriori censure mosse, le stesse appaiono generiche, non costituendo che un imprecisato richiamo alla mancanza di prove relative alla sussistenza dei crediti azionati ed una indicazione di eccessività degli stessi, senza peraltro che di tanto si offrano precisi riscontri. Il motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo mezzo, si lamenta violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 2697 c.c., commi 1 e 2, dell’art. 5 della normativa delle tariffe forensi; degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè omessa motivazione su punti decisivi della controversia; si lamenta in buona sostanza carenza motivazionale sulla prova dell’attività svolta e sul valore delle cause in ordine a cui si richiedono gli onorari.

Va al riguardo evidenziato che la sentenza impugnata ha affermato che tale prova era stata data con il deposito di tutti gli atti relativi ai vari giudizi, cosa questa che rende incongruo il richiamo all’art. 112 c.p.c. mentre l’apprezzamento della congruità probatoria della documentazione prodotta è giudizio di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità.

Anche tale mezzo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il terzo motivo si lamenta violazione,sotto altri profili, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 2607 c.c., commi 1 e 2 e dell’art. 5 della normativa sulle tariffe forensi, nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione; si assume al riguardo che, ai fini della prova del credito, le fatture ed i pareri del Consiglio dell’Ordine non avrebbero valenza alcuna.

Va al riguardo considerato che la sentenza impugnata, in ordine a tale profilo, ha ravvisato la sussistenza delle prove del credito facendo precipuo riferimento all’attività documentata dagli atti prodotti, cosa questa che elide la valenza decisiva delle fatture e dei pareri; quanto alla tabella inserita in ricorso e contenente un quadro riassuntivo dell’attività professionale svolta dall’odierno resistente a favore dei propri clienti, gli stessi, oggi ricorrenti, ammettono che le deduzioni ivi contenute non erano state prospettate come censura alla sentenza di prime cure e pertanto non possono essere considerate utili in questa sede di legittimità, atteso che il riscontro delle stesse comporterebbe accertamenti in fatto non compatibili con il giudizio per cassazione.

Anche tale meno non può essere pertanto accolto.

Con il quarto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè di vizio di motivazione.

In buona sostanza, si ripropongono le censure svolte nei motivi che precedono per trame la conclusione che la sentenza impugnata è incorsa nelle violazioni lamentate, sotto i diversi profili prospettati e si invoca la giurisprudenza relativa al necessario rapporto di correlazione che deve sussistere tra la sentenza e le argomentazioni istruttorie, estrinsecatisi in istanze o altre richieste attinenti al medesimo profilo sì da dar conto di tutte le decisioni assunte onde pervenire alla soluzione della controversia;

il motivo, che si basa su presupposti condivisi, è peraltro del tutto generico, in quanto non indica specificamente come, quando e perchè la Corte capitolina avrebbe violato tali principi, se non riferendosi alle censure svolte nei precedenti motivi di ricorso, che sono stati esaminati e respinti, donde la sostanziale inconferenza del motivo in esame che non può pertanto trovare accoglimento.

Quanto poi alla istanza proposta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con cui si chiede a questa Corte di decidere la presente causa anche nel merito, in base a nuova valutazione delle prove, la stessa è inammissibile, in ragione del fatto che il giudizio di legittimità non preclude la decisione nel merito, ma tale ipotesi è legata alla insussistenza della necessità di ulteriori accertamenti in fatto, cosa questa che non si può ravvisare nel caso che ne occupa, atteso che non può, in assenza del riscontro di vizi motivazionali, invocarsi il richiesto riesame del merito in questa sede.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.200,00, di cui 4.000,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.