Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-04-2011, n. 7627 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

S.G. e S.C. proponevano ricorso per reintegrazione/manutenzione del possesso nei confronti di C. P. con riferimento ad uno stradello di proprietà delle S. sito nel Comune di Pincara ed utilizzato dal C. con il passaggio di veicoli anche pesanti.

Con ordinanza 17/2/2005 l’adito tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, rigettava la richiesta di provvedimento interdittale e fissava l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito.

Avverso la detta ordinanza le S. proponevano reclamo al quale resisteva il C..

Con ordinanza 29/6/2005 il tribunale di Rovigo, in accoglimento dell’eccezione sollevata in via preliminare dal C., dichiarava inammissibile il reclamo in quanto proposto con ricorso depositato oltre il termine di dieci giorni – previsto dall’art. 739 c.p.c., comma 2 – dalla data della notifica del provvedimento reclamato effettuata a cura della Cancelleria.

La cassazione della ordinanza 29/6/2005 del tribunale di Rovigo è stata chiesta da S.G. e S.C. con ricorso affidato ad un solo motivo. C.P. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso una ordinanza non impugnabile.

Il provvedimento impugnato è staio pronunciato dal collegio del tribunale di Rovigo, su reclamo proposto contro ordinanza di giudice unico dello stesso tribunale, adottata nel corso di un procedimento possessorio, con cui non era stata accolta la richiesta provvedimento interdettale.

La natura del provvedimento è quella dell’ordinanza prevista dall’art. 669 terdecies cod. proc. civ., pronunciata sul reclamo, esperibile anche nei procedimenti possessori, a norma dell’art. 669 quaterdecies (Corte Cost. 11 dicembre 1995 n. 501).

Si tratta di ordinanza che la norma dichiara non impugnabile e che non è soggetta a ricorso per cassazione in base all’art. 111 Cost., perchè, accordi o rifiuti la misura cautelare, non decide sulla sussistenza del diritto per cui la cautela è stata chiesta.

Al riguardo va richiamato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilità dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso provvedimento di natura cautelare o possessoria, giacchè trattasi di decisione a carattere strumentale ed interinale operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, senza che rilevi in contrario il fatto che vi sia stata condanna alle spese del giudizio, disponendo la parte al riguardo del rimedio di cui all’art. 669 septies c.p.c.. Detta inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione deve essere affermata anche quando si deduca la "abnormità" del provvedimento medesimo, perchè recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare (tra le tante ordinanza S.U. 23/1/2004 n. 1245).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna delle ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-03-2011, n. 1334 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. I.D. partecipava al concorso per titoli a n.2394 posti di carabiniere in ferma quadriennale per l’anno 2005 e veniva, a tal fine sottoposto agli accertamenti previsti dall’art.53 comma 6 del dlgs n.198 del 1995, all’esito dei quali era giudicato, quanto alle qualità attitudinali, non idoneo.

Con nota del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- n.202716 del 18 aprile 2005, notificata in pari data, veniva data al predetto comunicazione di "non idoneità attitudinale ", con conseguente esclusione dalla procedura selettiva di che trattasi.

Lo I. impugnava innanzi al Tar per il Lazio tale provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili e l’adito Tar con sentenza n.11561del 18 novembre 2005 dichiarava il proposto ricorso irricevibile per tardività.

L’interessato ha impugnato tale sentenza, ritenendola errata oltreché ingiusta, deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, la censura di violazione di legge, sub specie dell’art.21 della legge n.1034 del 1971.

Sostiene, in particolare l’appellante che la decorrenza del termine decadenziale di cui all’art.21 della citata legge n.1034/1971 non può coincidere con la conoscenza degli elementi esteriori del provvedimento, bensì con la conoscenza effettiva del contenuto integrale dell’atto (quanto al suo apparato motivazionale) giacchè è da quel momento che si ha contezza del carattere lesivo della determinazione assunta e nella specie tale piena conoscenza è avvenuto solo allorchè è stato consentito l’esercizio del diritto di accesso all’interessato, lì dove rispetto a quest’ultima data (giugno 2008) il ricorso risulterebbe tempestivamente proposto.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione militare intimata che ha contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Tanto premesso, l’appello è infondato e va respinto.

La declaratoria di irricevibilità per tardività della proposta impugnativa è stata pronunciata dal giudice di primo grado sul rilievo che rispetto alla data di notifica del provvedimento impugnato, il 18 aprile 2005, il relativo ricorso giurisdizionale risulta essere stato notificato solo in data 4 novembre 2005, ben oltre, cioè, il termine decadenziale dei sessanta giorni previsto dall’art.21 della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (la n.1034 del 1971) e tale statuizione, ad avviso del Collegio, deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, correttamente emessa.

Parte appellante sostiene, dunque, che la piena conoscenza dell’atto de quo, intesa come conoscenza del contenuto integrale del provvedimento e quindi concreta percezione della lesività dello stesso sarebbe avvenuta in epoca successiva a quella coincidente con la data di notifica, in tempo utile ai fini della tempestività della proposta impugnativa, ma una siffatta tesi per quanto prospettata con lodevole abilità, non appare condivisibile.

Alla Sezione è ben noto l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui per la piena conoscenza del provvedimento amministrativo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale occorre che l’interessato sia stato reso edotto non solo del dispositivo sfavorevole, ma anche degli elementi qualificanti della determinazione assunta (in tal senso, Cds Sez. VI 30/7/2003 n.4380; questa stessa Sezione 11/7/2001 n.3890) ma non è questo il caso che ci occupa.

E’ rilevabile per tabulas che l’atto per cui è causa (come portato alla cognizione dell’interessato) per come formulato, reca dati ed elementi essenziali tali da una parte da configurare una determinazione amministrativa incidente in maniera negativa sulla posizione giuridica soggettiva e d’altra parte da consentire una conoscenza sufficiente in ordine alle ragioni almeno di massima che hanno indotto l’Amministrazione ad assumere siffatto provvedimento.

In particolare, nella parte narrativa e in quella dispositiva dall’atto impugnato si è avuto cura di fornire all’interessato le notizie utili alla bisogna, spiegando precipuamente che il giudizio di non idoneità attiene al profilo attitudinale, è ancorato alle prove attitudinali cui è stato sottoposto ed inoltre che la valutazione è stata emessa in base ai test somministrati, alla relazione psicologica alla scheda relativa all’intervista.

Ora quelli testè elencati sono da considerarsi indubbiamente elementi significativi ed essenziali di conoscenza del rapporto giuridico sotteso al provvedimento stesso (soggetto emanante, oggetto, causa) sì che sin da subito, sin cioè dalla comunicazione di tali notizie si è concretizzato il contenuto lesivo della determinazione de qua, imponendosi perciò stesso a carico del sig. I. un onere di tempestiva impugnazione dell’atto nel termine decadenziale di sessanta giorni a decorrere dalla data di notificazione dello stesso (18 aprile 2005).

In altri termini, la conoscenza piena da intendersi nei termini voluti ed affermati dall’orientamento giurisprudenziale citato dalla stessa parte appellante è avvenuta esattamente con la notificazione dell’atto e non già successivamente.

Parte appellante lamenta sempre ai fini della tesi di una non avvenuta piena conoscenza la mancanza nel provvedimento di una esaustiva motivazione, ma è evidente che non occorre attendere un integrale apparato motivazionale per instaurare il rapporto processuale, ben potendo soccorrere, ai fini di un più compiuto esercizio del diritto di difesa, la proposizione di motivi aggiunti (cfr Cons Stato Sez. IV n.522/07).

Conclusivamente i rilievi mossi col proposto gravame non sono tali da scalfire le osservazioni e prese conclusioni recate dalla sentenza impugnata che va, perciò, confermata.

Appare, peraltro, equo disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1636 Aggiudicazione dei lavori

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Alessandri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da S. S.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con G. s.r.l. e P.S. s.p.a., avverso gli atti relativi alla procedura aperta, indetta dal Comune di Pordenone ai sensi dell’art. 54 comma 1 e dell’art. 55 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 -avente ad oggetto i lavori di " realizzazione di attraversamenti lungo la S.S: n. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna", con importo a base di gara di Euro 3.065.793,77, di cui Euro 2.946.301,77, soggetti a ribasso, più Euro 119.492,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso – procedura culminata nell’aggiudicazione in favore del raggruppamento capeggiato dall’A.F. Costruzioni s.p.a., a seguito dell’esclusione, per mancata giustificazione dell’anomalia, dell’offerta presentata dal raggruppamento S..

2. La s.p.a. S., in proprio e nella qualità di mandataria del citato raggruppamento, propone ricorso in appello con il quale contesta gli argomenti posti a sostegno del decisum di prime cure.

Resistono il Comune di Pordenone e la società F., in proprio e quale mandataria del raggruppamento controinteressato.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza dell’11 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. Va rammentato, in punto di fatto, che l’ATI ricorrente aveva presentato l’offerta con il maggior ribasso (19,622%.).

Ai fini del controllo sull’anomalia il disciplinare di gara precisava che, ai sensi dell’art. 86, comma 5 – nel testo ratione temporis vigente – e 87 d.lgs 163/2006, l’offerta doveva essere accompagnata, a pena di esclusione, dalle giustificazioni relative a tutte le lavorazioni indicate all’art. 5, Tabella C, del Capitolato Speciale d’Appalto. Le giustificazioni dovevano essere presentate, per ogni singola lavorazione, utilizzando la serie dei modelli "Allegato 4/Giust che corredava il disciplinare di gara, specificando che "i concorrenti devono attenersi, nella compilazione delle schede con le giustificazioni, alle linee guida riportate nel modello Allegato 4/LG".

All’offerta della ricorrente erano allegati:

1) una relazione intitolata "analisi prezzi in ottemperanza all’art. 86 comma 5 del d.lgs 163/2006 e s.m. ed i. delle voci indicate nel disciplinare di gara", suddivisa in 4 sezioni.

2)copia della tabella dell’Ufficio del Genio Civile di Pordenone relativa ai costi orari della manodopera edile valevole in tutti i Comuni della Provincia di Pordenone dal 01.01.2009.

3) undici modelli 4/Giust,

Ciascuna scheda conteneva l’indicazione del prezzo offerto per quel gruppo di lavorazione, dell’utile dell’impresa – sempre indicato pari al 5% – e delle spese generali – 8%.

Pertanto per ciascuna scheda- fatta eccezione per quella relativa al "gruppo " 2 – la ricorrente aveva compilato solamente la parte relativa all’utile di impresa e la tabella di disaggregazione delle spese generali. Le restanti sezioni – riguardanti manodopera, noli e trasporti, materiali e processi produttivi – non venivano compilate e venivano richiamati gli otto allegati, costituiti da altrettanti preventivi di altre ditte riguardanti o lavorazioni finite o forniture o fornitura e posa in opera.

La relazione non forniva alcuno specifico chiarimento rispetto a tali preventivi, limitandosi ad affermare che " la pluriennale presenza nel mercato locale e i consolidati rapporti di partnership instaurati con alcuni importanti fornitori del territorio locale ed estero, consentono in questo periodo all’impresa di godere di condizioni di approvvigionamento particolarmente favorevoli. L’analisi eseguita sui prezzi per la redazione dell’offerta prende in considerazione…b) per le forniture a piè d’opera, le offerte specifiche o i listini prezzi dei nostri fornitori (con gli sconti in vigore per la scrivente impresa)."

La relazione di valutazione dell’offerta metteva in risalto che dai preventivi si evinceva un dato puramente numerico essendo privi di informazioni circa le condizioni di particolare favore che ne avevano consentito la formulazione ed alla ricorrente venivano quindi chieste integrazioni scritte, fornite in data 2.10.2009 e ritenute ancora non atte a rimuovere i persistenti elementi di incertezza, per chiarire i quali la ricorrente veniva convocata all’audizione prevista dall’art. 88, comma 4^ d.lgs 163/2006 per il giorno 17.11.2009, con la precisazione dei punti ancora da chiarire.

Al termine di tutto questo procedimento istruttorio il responsabile unico del procedimento ing. Sogaro, coadiuvato dal collaboratore tecnico ing. E.E., redigeva una relazione di valutazione delle giustificazioni che concludeva per l’inattendibilità dell’offerta.

Seguiva l’esclusione del raggruppamento e l’aggiudicazione in favore della società controinteressata.

4. Tali essendo le coordinate fattuali della vicenda in esame, il Collegio reputa non meritevoli di favorevole considerazione le censure articolate in sede di gravame,

4.1. Non coglie nel segno, in primo luogo, il motivo di gravame con il quale si sottopongono a critica le valutazioni espresse dalla stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia.

Il Collegio reputa, infatti, che entrambi i rilievi svolti dalla stazione appaltante – in ordine all’insufficienza del mero rinvio ai preventivi formulati dai fornitori ed al costo anormalmente basso della manodopera – sfuggano al sindacato esercitabile dal giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica spesa dall’amministrazione in sede di verifica dell’anomalia.

Per quel che attiene alla parte delle giustificazioni sostanziantesi nel mero rinvio ai preventivi prodotti, la relazione di valutazione all’uopo predisposta ha analizzato, in modo compiuto, tutti i preventivi presentati dalla ricorrente, sia unitamente all’offerta sia in sede di chiarimenti successivi all’inizio del procedimento di verifica dell’anomalia, motivando, in modo congruo e non illogico, circa le ragioni che hanno indotto a riferirli, in buona misura, a lavorazioni finite, e, più in generale, in ordine alla ragioni della relativa insufficienza in ragione della genericità della formulazione e dell’ inattendibilità dei dati esposti. Merita adesione, in definitiva, l’assunto centrale che sorregge la sentenza gravata secondo cui detti preventivi non potevano essere considerati una giustificazione sufficiente dal momento che l’importo dei preventivi prodotti era sempre inferiore a quello dell’offerta della ricorrente, e, come tali, avrebbero necessitato di un’autonoma giustificazione, invero totalmente assente a causa della riscontrata genericità della relativa formulazione. Una diversa interpretazione, che consentisse di rinvenire la giustificazione di un’offerta anomala sulla scorta di preventivi generici ed immotivati a loro volta anormalmente bassi, renderebbe possibile una semplice elusione dell’onere delle giustificazioni mediante la relativa traslazione in capo agli autori dei preventivi. E tanto, in particolare, in una fattispecie come quella di causa, caratterizzata dalla circostanza, sottolineata dall’amministrazione in sede di procedimento di verifica dell’anomalia, che l’ offerta della concorrente, almeno per il 90% dell’importo posto a base di gara, appare più un insieme di offerte parziali, provenienti da ditte estranee alla costituenda associazione temporanea di imprese, piuttosto che un’offerta presentata autonomamente.

Il giudizio tecnico espresso dall’amministrazione non è affetto da profili di illogicità e di sviamento neanche per quel che riguarda la valutazione del costo della manodopera.

La relazione di valutazione ha, infatti, considerato inattendibili le giustificazioni in ragione della mancata giustificazione delle analisi di prezzo. E’ risultata, poi, poco credibile, in ragione del costo orario della manodopera, l’affermazione svolta dal concorrente secondo cui la ridotta quantità di manodopera non avrebbe modificato né il crono programma delle lavorazioni né il piano di sicurezza e coordinamento. La relazione ha poi sottolineato che "… il costo complessivo della manodopera esposto dalla ricorrente equivale, ad esempio, alla presenza in cantiere di un solo operaio specializzato per 42 ore alla settimana. E’ quindi contraddetta anche la composizione base della squadra tipo (costituita da 1 operaio specializzato, 1 operaio comune e 1 operaio qualificato), che il concorrente ha indicato nelle integrazioni pervenute…"

Si deve soggiungere che le dedotte argomentazioni incentratesi sulla contemporanea realizzazione di due manufatti non sono idonee ad incidere sul crono programma e sul costo necessario in relazione alla quantità di manodopera prevista; e che l’onere di adeguata giustificazione non può essere assolto mediante il richiamo generico alla prestazione eseguita per altro committente ovvero con il richiamo delle aliquote dell’avviso comune del 17.5.2007.

Va poi rimarcato, a fronte della dedotta limitata incidenza quantitativa del costo della manodopera e della necessità di un’analisi complessiva dell’attendibilità dell’offerta, che l’omessa presentazione di valide giustificazioni dei costi della manodopera ha impedito il controllo del rispetto degli inderogabili livelli salariali e contributivi richiesti dalla legge a tutela di diritti irrinunciabili del lavoratore. Più in generale, il giudizio dell’amministrazione non è si limitato ad un’analisi atomistica di singoli profili ma è approdato alla conclusione, adeguatamente motivata, dell’inaffidabilità complessiva dell’offerta per effetto dell’inattendibilità e dell’inadeguatezza delle relative giustificazioni.

4.2 In ordine alla censura con cui si mette in dubbio l’obiettività delle valutazioni fatte dall’ing. Vincenzo Sogaro per il mero fatto che lo stesso era componente anche della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di Palazzo Cevolin – dalla quale la ricorrente è stata esclusa sempre per mancata attendibilità dell’offerta- va confermato il rilievo del Primo Giudice in merito all’assenza di ogni elemento atto a dimostrare l’incidenza di tale circostanza sul corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa con riguardo alla procedura in esame.

4.3. A confutazione della censura con cui il ricorrente torna a dedurre di non avere avuto comunicazione, diversamente dagli altri concorrenti, dello svolgimento della seduta pubblica del 25.1.2010, durante la quale è stata proclamata l’esclusione della stessa e l’aggiudicazione in favore della controinteressata, si deve osservare che l’amministrazione ha fornito prova di avere inviato a tutte le concorrenti comunicazione di tale seduta a mezzo email, la convocazione della ricorrente è stata inviata all’indirizzo di posta elettronica "info@stedaspa.it", riportato in tutta la corrispondenza proveniente dalla ricorrente nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. Si deve poi osservare che il concreto svolgersi del procedimento ha in ogni caso assicurato una piena esplicazione del contraddittorio consentendo al raggruppamento appellante di fornire i propri apporti partecipativi.

5. L’appello deve, in definitiva, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna la parte appaltante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Pordenone e dell’Achille Faldati s.p.a. spese che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00) in favore di ognuna delle due parti appellate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 05-04-2011, n. 13661 Ricusazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di L.G. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 3.12.09 della corte di appello di Milano, con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta, in data 23.11.09, nei confronti del giudice di pace di Monza.

Il ricorso merita accoglimento.

La corte territoriale ha ritenuto tardiva la dichiarazione, a norma dell’art. 38 c.p.p., comma 2, in base al rilievo che, essendo divenuta nota al L. la causa di ricusazione nel corso dell’udienza 20.11.09 (venerdì), la dichiarazione non era stata proposta nè dall’imputato, contumace nè dal difensore prima della conclusione dell’udienza medesima, conclusasi alle ore 13,57.

Risulta dagli atti che l’istanza suddetta è stata presentata in data 23.11.09 (lunedì), nel termine di tre giorni dall’ultima udienza.

Va rilevato che nel contesto di tempo e di luogo risulta che era stato del tutto impossibile per la parte osservare il termine sancito dal cit. art. 38, comma 2, mediante la presentazione dell’istanza nella cancelleria del giudice competente: oltre all’ora di chiusura dell’udienza (13,57), si è frapposta all’osservanza del termine la localizzazione del giudice competente (corte di appello) in altra città (Milano).

In tale situazione, va ritenuto operativo l’altro termine previsto dal medesimo comma dell’art. 38 c.p.p.. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, qualora non sia possibile oggettivamente rispettare i diversi termini previsti dall’art. 38 cit, deve operare la disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 di tale articolo, che consente di presentare la dichiarazione di ricusazione entro tre giorni da quando la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota (sez. 5, n. 26994 del 26.5.09; id n. 34877 del 5.4.04).

Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata nella parte dichiarativa dell’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione con rinvio alla corte di appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nella parte dichiarativa dell’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata il 23.11.09 da L.G. e rinvia alla corte di appello di Milano per nuovo esame.

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