Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-07-2011, n. 16012 contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/1 – 22/2/06 la Corte d’Appello di Milano, pronunziando sull’impugnazione proposta da G.C. avverso la sentenza dell’11/5/05 del giudice del lavoro dei Tribunale di Milano che gli aveva rigettato la domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati nel periodo 16/6/03 – 31/8/04, accolse l’appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiarò che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16/6/03, con condanna della società postale a riammettere in servizio l’appellante e al pagamento delle retribuzioni mensili maturate dal 9/11/04, unitamente alle spese del doppio grado di giudizio.

Nell’addivenire a tle convincimento la Corte territoriale spiegò che l’impresa utilizzatrice della prestazione lavorativa non aveva dimostrato in giudizio la correlazione fra le assenze e le assunzioni a tempo determinato o l’impiego di lavoratori con contratto temporaneo, non potendo una tale correlazione riguardare solo il rapporto tra il numero dei lavoratori assenti nel periodo considerato e il numero dei lavoratori assunti a termine o con contratto interinale, dato che era, invece, necessaria la prova dell’effettivo impiego del ricorrente da parte della società postale per le esigenze che avevano determinato il ricorso al lavoro interinale. Ne conseguiva che doveva ritenersi instaurato sin dall’inizio un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il ricorrente e l’impresa utilizzatrice.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane s.p.a che affidano l’impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso il G., il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 24 giugno 1997, n. 196, artt. 1, 3 e 10 dell’art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001, nonchè dell’art. 3 dell’Accordo Interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998 e dell’Accorcio sindacale del 4 dicembre 2002 in connessione con gli artt. 115 e 116 c.p.c., e con l’art. 2697 c.c..

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta da un "error in iudicando" nella parte in cui, una volta ammessa la possibilità di una indicazione generica delle causali del ricorso al lavoro temporaneo, ha, tuttavia, preteso di porre a carico della società utilizzatrice l’onere di dimostrare in giudizio la correlazione fra le assenze e le assunzioni a tempo determinato o l’impiego di lavoratori con contratto temporaneo, sulla scorta del rilievo che la prova, sia della sussistenza dei motivi che avevano indotto l’utilizzatrice a stipulare il contratto di fornitura, sia dell’effettivo impiego dei lavoratori in una determinata attività contemplata nell’accordo sindacale, doveva essere puntuale.

In effetti, la Corte territoriale ha precisato al riguardo che non poteva prescindersi dall’indicazione data dalla stessa società postale in ordine ai motivi del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, giustificato dalle previsioni dell’accordo sindacale che contemplavano la necessità di sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione ovvero per malattia e temporanea inidoneità a svolgere le mansioni assegnate; d’altra parte, ciò imponeva l’onere di dimostrare la correlazione fra le suddette assenze e le assunzioni a tempo determinato o l’impiego di lavoratori con contratto temporaneo, ragion per cui una tale prova non poteva ritenersi limitata al solo raffronto numerico tra lavoratori assenti e lavoratori assunti a termine o con contratto temporaneo, dovendo essere estesa alla verifica della effettività delle sostituzioni annunziate.

A sostegno della propria tesi, opposta a quella adottata dal giudice d’appello, la ricorrente spiega, invece, che già per effetto dell’Accordo sindacale del 4 dicembre 2002 avrebbe potuto procedere ad assunzioni a tempo determinato, anche in presenza di ulteriori causali rispetto a quelle previste dalla L. n. 196 del 1997, e che, pertanto, l’onere probatorio a suo carico si sarebbe potuto ritenere adempiuto con la semplice dimostrazione dell’effettività delle esigenze contrattualmente previste, onere, questo, che era stato assolto in via documentale, anche se la Corte territoriale aveva ritenuto, di contrario avviso, l’inidoneità di siffatta prova, pretendendo che la stessa dovesse essere riferita alla effettività della sostituzione del personale stabilmente occupato, in modo che gli assenti fossero giorno per giorno in numero pari ai lavoratori assunti a termine.

In ogni caso, la ricorrente evidenzia che aveva dedotto capitoli di prova sul punto e prodotto documenti, pur non essendovi onerata, atteso che la controparte non aveva contestato alcunchè in relazione ai motivi della sua assunzione.

Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1219, 1223, 1227 e 2697 cod. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

In sostanza si chiede di accertare se si ha diritto alle retribuzioni solo dalla data di riammissione in servizio, salvo l’espressa messa in mora del datore di lavoro, e si invoca, pertanto, il principio di corrispettività della prestazione in base al quale il lavoratore, a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato, ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e segg. c.p.c.; si contesta, altresì, che la lettera inviata per l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione potesse ritenersi equipollente ad un atto di messa in mora del creditore.

Da parte sua il lavoratore propone ricorso incidentale condizionato diretto ad accertare se, una volta considerato che i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro, la generica indicazione delle ragioni temporanee di assunzione nel contratto di prestazioni di lavoro ex Lege n. 196 del 1997 comporti o meno ricaduta nella regola generale per cui il rapporto di lavoro deve intendersi a tempo indeterminato in capo all’effettivo utilizzatore. Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., del ricorso principale e di quello incidentale.

1. Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso principale impone la disamina della disciplina del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, cosiddetto lavoro interinale, come disciplinato dalla L. n. 196 del 1997, comunemente nota come Legge Treu, disciplina applicabile nella fattispecie in esame "ratione temporis".

Attraverso tale istituto il legislatore introduceva nell’ordinamento una ipotesi di flessibilità che si differenziava in modo netto dallo schema di lavoro subordinato delineato dall’art. 2094 c.c. e dalla L. n. 1369 del 1960. Tuttavia, è bene ricordarlo, in conformità alla "ratio legis" di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione, cioè fra l’autore dell’assunzione e l’effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui della L. n. 1369 del 1960, art. 1, non veniva eliminato dalla disciplina, di cui alla suddetta L. n. 196 del 1997, che anzi espressamente lo richiamava all’art. 10 (Cass., n. 23569 del 2007).

2. E’ nota la definizione che la L. n. 196 del 1997, art. 1, offre del suddetto contratto, individuando una fattispecie complessa alla quale partecipano tre soggetti: l’impresa fornitrice, il prestatore di lavoro temporaneo e l’impresa utilizzatrice.

Infatti, tale norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il contratto mediante il quale un’impresa di fornitura di lavoro temporaneo (denominata impresa fornitrice), iscritta all’albo previsto dall’art. 2, comma 1, pone uno o più lavoratori (denominati prestatori di lavoro temporaneo), da essa assunti col contratto previsto dall’art. 3 (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo), a disposizione di un’impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (denominata impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.

E’, altresì, acquisito, per quel che riguarda il contratto di fornitura, che l’art. 1, comma 2, lett. a), affida alla contrattazione collettiva l’individuazione dei limiti o dei contenuti che condizionano l’ambito di applicazione della legge. Così, si può ricorrere al lavoro interinale nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi (gli altri casi di cui alle lettere b) e c) riguardano, rispettivamente, le ipotesi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4).

3. D’altra parte la norma di cui all’art. 3, comma 1, stabilisce che il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto col quale l’impresa tornitrice assume il lavoratore a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice (ipotesi contemplata dalla lett. a); a tempo indeterminato (ipotesi contemplata dalla lettera b). Il comma 2 del citato art. 3 prevede, inoltre, che col contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell’interesse nonchè sotto la direzione ed il controllo dell’impresa medesima, mentre nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato rimane a disposizione dell’impresa tornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un’impresa utilizzatrice. Infine, l’art. 3, comma 3, prescrive che il contratto di lavoro temporaneo deve essere stipulato in forma scritta ed indica analiticamente gli elementi che devono entrare a far parte del contenuto dello stesso contratto, tra i quali prevede espressamente alla lettera a) i motivi del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

4. Nè può sfuggire che l’art. 10, comma 1, stabilisce espressamente che continua a trovare applicazione la L. n. 1369 del 1960, sia nei confronti dell’impresa utilizzatrice che si avvalga di soggetti diversi da quelli di cui all’art. 2, oppure violi le disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, sia nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all’albo di cui all’art. 2, comma 1.

Com’è noto la L. n. 1369 del 1960, all’art. 1, nel vietare l’intermediazione e l’interposizione di manodopera, sancisce che i prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti previsti, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. La L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, prevede, inoltre, sia l’ipotesi in cui manchi la forma scritta del contratto di fornitura, nel qual caso il lavoratore si considera assunto dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia quella in cui difetti la forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo tra il lavoratore e l’impresa tornitrice, nel qual caso il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato con quest’ultima. Comunque, è interessante osservare come nessun riferimento esplicito sia effettuato dal citato art. 10 all’art. 3, comma 3, lett. a), norma, quest’ultima, considerata, invece, di raccordo dal giudice d’appello.

5. Orbene, ritiene questa Corte che deve essere data prevalenza alla L. n. 1369 del 1960 che è richiamata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, norme alle quali ha correttamente fatto riferimento il giudice d’appello prima di addivenire alla soluzione oggi impugnata.

Tale comma, come si è accennato, prevede fa sanzione a carico dell’impresa utilizzatrice, tra l’altro, per le violazioni di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

Quest’ultima norma stabilisce che il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Pertanto non è sufficiente, come sostenuto dal giudice d’appello, il solo richiamo, nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore, alle causali generali dei suddetti contratti collettivi per farne discendere la instaurazione a carico dell’impresa utilizzatrice di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto, trattandosi di fattispecie complessa voluta dal legislatore per attenuare la rigidità del precedente impianto di divieto di intermediazione di mano d’opera, occorre che l’utilizzatore si faccia carico di dimostrare, sussistendo la contestazione in proposito, l’avvenuto rispetto, nello svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, delle causali previste dai contratti collettivi nazionali della sua categoria di appartenenza, a loro volta trasfuse nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa fornitrice ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a).

In tal modo, non solo si perviene ad una lettura logica e coerente, in armonia con la norma di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della disposizione sanzionatoria di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, ma si supera, altresì, la visione parcellizzata, estranea agli intenti del legislatore, dei tre rapporti in esame, vale a dire quello di fornitura tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice, quello di prestazione del lavoro temporaneo tra impresa fornitrice e lavoratore e quello finale tra impresa utilizzatrice e prestatore di lavoro temporaneo, essendo preminente la esigenza di valutare l’effettiva attuazione, nel corso di esecuzione del rapporto ultimo tra prestatore di lavoro ed impresa utilizzatrice, delle causali indicate nel contratto di fornitura.

In pratica si impone una lettura unitaria dei rapporti tra i soggetti della complessa fattispecie in considerazione del collegamento che non può non sussistere tra la causale del rapporto di fornitura (quello tra l’impresa fornitrice e l’impresa utilizzatrice) ed il rapporto di lavoro temporaneo intercorso tra l’utilizzatrice ed il prestatore di lavoro, nel quale deve persistere la ragione giustificatrice che aveva indotto la prima ad avvalersi della fornitura di lavoro ex Lege n. 196 del 1997. La verifica della persistenza di tale causa giustificatrice non può che passare attraverso la prova che in concreto l’impresa utilizzatrice dovrà fornire in giudizio della sussunzione del rapporto di lavoro temporaneo nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di cui alla citata L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a). Solo in tal modo potrà ritenersi rispettata la finalità enucleabile dal richiamo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, alla L. n. 1369 del 1960, vale a dire quella di evitare il ricorso a forme elusive del divieto di intermediazione di mano d’opera, come quelle che potrebbero discendere, ad esempio, dalla divaricazione tra causale del contratto di fornitura ed effettiva ragione dell’utilizzazione del lavoro temporaneo.

In definitiva, può ritenersi che si è in presenza di un collegamento negoziale che costituisce fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziati – il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo – quest’ultimo venendo dalla società tornitrice concluso allo scopo, noto all’utilizzatore, di soddisfare l’interesse di quest’ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro – rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria. Tale collegamento, in particolare, acquisisce autonoma rilevanza giuridica, tenuto conto che le parti contrattuali, diverse, sono consapevoli del nesso teleologico tra i più atti negoziali, e lo stesso si palesa all’esterno proprio in ragione dell’obiettivo della flessibilità. 6. A ciò consegue che i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), vale a dire quelli del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa tornitrice e singolo lavoratore, hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell’ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati. Pertanto, il contenuto del contratto di prestazione di lavoro temporaneo intercorrente tra l’impresa fornitrice ed il singolo lavoratore assume un peculiare rilievo rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), in quanto la mancanza o la genericità dello stesso spezza l’unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell’offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale che il legislatore fa discendere dall’indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso (citato art. 1, comma 2, lett. a). Ne consegue, altresì, che trova applicazione il disposto di cui all’art. 10 e, dunque, quanto previsto dalla L. 1369 del 1960, art. 1, u.c., per cui il contratto di lavoro col fornitore "interposto" si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore "interponente". 7. Resta da superare, a questo punto, la questione che si pone in ordine alla connotazione temporale che viene ad assumere il rapporto che si instaura con l’utilizzatore interponente.

Come si è visto, la L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, prevede l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ipotesi specifica della mancanza di forma scritta del contratto.

Occorre, in pratica, verificare se, nei casi diversi da quello della mancanza di forma scritta del contratto, operi egualmente la sanzione della instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore interponente. La risposta a tale questione è, secondo il giudizio di questa Corte, affermativa.

Invero, diverse sono le ragioni che inducono a ritenere che la suddetta sanzione si applichi anche nell’ipotesi generale di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1. 7.1. Anzitutto, il richiamo generalizzato ed indifferenziato contenuto in tale comma alla L. n. 1369 del 1960 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro non può avere altro significato, nell’intenzione del legislatore, che quello di veder applicate le conseguenze sanzionatorie di tale disciplina alle ipotesi di violazione della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire la violazione alla regola, normativamente contemplata, di conclusione del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, allorquando era vigente la L. n. 1369 del 1960, la normalità era rappresentata dalla figura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui alla sostituzione soggettiva del reale datore di lavoro interponente, quale effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa oggetto dell’operazione di intermediazione o di interposizione, al fittizio datore di lavoro interposto si accompagnava l’instaurazione di un rapporto lavorativo normalmente a tempo indeterminato, non essendo, ovviamente, possibile costituire un rapporto a termine che rappresentava all’epoca l’eccezione.

7.2. Nè vale ad escludere una tale interpretazione il fatto che la sanzione della instaurazione di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato è prevista espressamente dall’art. 10, comma 2, per l’ipotesi della mancanza di forma scritta del contratto: invero, è agevole osservare che se una tale sanzione è prevista per l’ipotesi meno grave del vizio formale della mancanza della forma scritta dell’accordo, a maggior ragione essa non può non essere applicata a quella più grave, in quanto ingiustificata, della violazione sostanziale dell’inosservanza della disposizione di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. a), vale a dire della regola che il contratto di fornitura sia concluso per i casi prefigurati dalla contrattazione collettiva espressione dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

7.3. Egualmente, non va sottaciuto l’insuperabile argomento sistematico per il quale, diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine:

invero, una volta costituito con l’impresa fornitrice interposta il contratto a termine, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura "ex lege" con l’impresa utilizzatrice interponente debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità dell’apposizione del termine, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione del divieto di interposizione di mano d’opera consentirebbe all’interponente di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa.

7.4. Va da sè che il termine apposto al contratto di lavoro temporaneo col fornitore interposto può essere salvato, nella imputazione "ex lege" del contratto all’utilizzatore interponente, solo se il negozio concluso è di per sè stesso conforme alla disciplina del lavoro a termine, avendone l’utilizzatore fornito la prova, in quanto diversamente sarebbe esclusa in radice la legittimità del ricorso al contratto di fornitura.

7.5. D’altra parte, un avallo alla ricostruzione fin qui operata discende anche dalla sentenza n. 58 del 16 febbraio 2006 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale, per irragionevolezza e contrarietà al principio di tutela del lavoro, l’intervento legislativo ( L. n. 388 del 2000, art. 117, comma 1) col quale la trasformazione del contratto prevista dal secondo periodo della L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 2, (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla L. n. 196 del 1997, art. 3, mancante della forma scritta ovvero degli elementi di cui all’art. 3, comma 3, lett. g) era stata sancita a tempo "determinato" invece che "indeterminato".

Pertanto, il primo motivo del ricorso principale è infondato.

8. Egualmente infondato è il secondo motivo col quale è posta la questione concernente le pretese economiche del lavoratore, oltre che la loro decorrenza, che la ricorrente ricollega in via alternativa alla riammissione in servizio di quest’ultimo o alla effettiva offerta delle prestazioni lavorative con la relativa messa in mora della datrice di lavoro, contestando che la "mora accipiendi" potesse coincidere, come ritenuto dal giudice d’appello, con la richiesta del tentativo di conciliazione.

Tuttavia, la censura non coglie nel segno laddove pretende di far decorrere il diritto alle retribuzioni, come forma risarcitoria, dalla effettiva riammissione in servizio del lavoratore o laddove ritiene che la richiesta del tentativo di conciliazione non possa equipararsi, ai fini della messa in mora della parte datoriale, all’offerta delle prestazioni lavorative.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire (Cass. sez. lav. n. 15515 del 2/7/2009), "nel caso di più contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, convertiti dal giudice in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per violazioni delle disposizioni della L. n. 1369 del 1960, il lavoratore non ha diritto alla retribuzione dal momento della sospensione del lavoro al termine dell’ultimo contratto, ma soltanto da quando abbia provveduto a mettere nuovamente a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa con un atto giuridico in senso stretto di carattere recettizio o per "facta concludentia", determinandosi, da tale momento una situazione di "mora accipiendi" del datore di lavoro, da cui deriva, ai sensi degli artt. 1206 e ss. cod. civ., il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni perdute a causa dell’ingiustificato rifiuto della prestazione. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha accolto il motivo di ricorso incidentale del lavoratore, condannando il datore di lavoro al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute dalla data della richiesta di assunzione formulata dal lavoratore in sede di tentativo di conciliazione)".

In maniera ancora più specifica si è affermato (Cass. sez. lav. n. 23756 del 10/11/2009) che "nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato, la disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunica al dipendente la scadenza del termine illegittimamente apposto, configura un atto meramente ricognitivo, non una fattispecie di recesso, e la prestazione lavorativa cessa in ragione dell’esecuzione che le parti danno alla clausola nulla. Ne consegue l’inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 6 e L. n. 300 del 1970, art. 18, benchè la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato dia al dipendente il diritto al ripristino del rapporto di lavoro e, ove negato, il diritto alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, acclarato che il contratto a termine di formazione e lavoro era stato stipulato da datore di lavoro diverso da quello convenuto in giudizio senza che tra i due datori fosse intervenuto trasferimento del rapporto di lavoro ad alcun titolo, aveva attribuito alla disdetta comunicata alla lavoratrice valore meramente ricognitivo dell’avvenuta scadenza del termine apposto al contratto di formazione e lavoro nell’erroneo presupposto della validità dello stesso e ne aveva tratto le conseguenze in termini di persistenza del rapporto per il periodo successivo e di diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro con l’offerta della prestazione lavorativa, identificata con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio)".

L’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno rende estranea al presente giudizio la questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Ne consegue il rigetto del ricorso principale.

Quanto al ricorso incidentale del lavoratore si osserva che lo stesso è stato proposto solo in via condizionata, per cui rimane assorbito dal rigetto di quello principale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, Euro 32,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-05-2011, n. 18109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A., a mezzo del suo difensore, ricorre ex art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza 9 giugno 2010 n. 2350/2010, pronunciata dalla 2^ sezione penale di questa Corte, con principale richiesta di declaratoria di estinzione, per prescrizione, del reato per il quale è stata pronunciata sentenza di condanna, reato contestato al S. nella prima parte del capo d’imputazione, e contrassegnato dalla lettera B).

1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Per un esatto inquadramento dei termini del ricorso e della fondatezza dell’errore dedotto, occorre ricostruire le fasi di formazione della pronuncia di condanna, quali indicate dal ricorrente e risultanti agli atti, considerato quanto segue:

a) il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17 Maggio 2007 (depositata il giorno 11 luglio 2007) ha prosciolto S.A. dall’accusa di tentata estorsione, contestata nella seconda parte del capo B) della rubrica (nonchè da tutte le altre accuse mosse con gli ulteriori capi d’imputazione), mentre ha affermato la colpevolezza dell’imputato in ordine al rimanente delitto di cui all’art. 629 c.p., contestato nella prima parte del medesimo capo B);

b) in motivazione il Tribunale ha chiarito che la condotta tipica si sarebbe perfezionata allorquando S.A. "otteneva dal F.S. la consegna di 56 pagherò cambiari … mediante minacce efficaci e convincenti dirette alla sua persona ed all’attività" (cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado);

c) per tale decisione "il momento consumativo dell’estorsione in danno del F." è quindi identificabile nel momento "in cui questi accettò di firmare le cambiali" (cfr. pag. 23 della sentenza di primo grado); che furono sottoscritte appunto "il 30 giugno 1996" (cfr. pag. 22 della sentenza di primo grado);

d) nel dispositivo di tale pronuncia si precisava che l’affermazione della responsabilità dell’imputato concerneva il "solo reato di cui all’art. 629 c.p. contestato al capo B) mentre l’imputato era assolto "dai reati di cui ai capi A) e B) residua parte perchè il fatto non sussiste";

e) la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17 Febbraio 2009 (depositata il 24 Febbraio 2009: ali. 2) ha confermato la sentenza gravata, richiamando nella parte motiva la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal Tribunale di Napoli;

f) proposto ricorso per cassazione, tra gli altri motivi dedotti, era eccepita l’intervenuta estinzione del reato, sia pure previa riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (cfr. terzo motivo del gravame: all. 3);

g) la prescrizione dell’unico reato per il quale era intervenuta la condanna era stata altresì eccepita dal difensore nella discussione orale resa alla pubblica udienza del 9.6.2010;

h) la Corte di cassazione, con sentenza pronunciata in data 9 Giugno 2010 ha accolto l’impugnazione limitatamente al capo con cui era stata disposta la confisca dei titoli di credito sequestrati all’imputato, rigettando nel resto il ricorso, così confermando irrevocabilmente la sentenza della Corte di Appello, che, a sua volta, aveva ribadito l’affermazione della responsabilità dell’imputato per l’episodio di estorsione consumata di cui alla prima parte del capo B) della rubrica, nei termini decisi dal Tribunale di Napoli;

i) la pronuncia della Corte di legittimità ha rigettato nel resto il ricorso con la conseguente irrevocabilità della statuizione di condanna alla data dello stesso 9 Giugno 2010;

l) l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, aveva già formato oggetto di apposito motivo di appello, mentre non fu possibile eccepire l’estinzione del delitto di estorsione tra i motivi di ricorso per cassazione, giacchè il termine di prescrizione per tale reato ebbe a decorrrere solo alcuni mesi dopo la presentazione dell’impugnazione avanti a questa Corte.

In conclusione – per il ricorrente – l’errata percezione della data di consumazione dell’unico reato per cui vi era stata condanna ha indotto la Corte di legittimità ad omettere la declaratoria d’intervenuta estinzione ex art. 609 c.p.p., comma 2 – art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p..

Invero, qualora in sede di decisione del citato ricorso per cassazione (Ud. del 9. giugno 2010) la 2^ sezione di Codesta Suprema Corte non avesse confuso la data del 21 marzo 1997, in cui sarebbe avvenuto il tentativo di estorsione per il quale il S. era stato assolto, con quella del 30 giugno 1996. in cui si sarebbe consumata l’estorsione per la quale era intervenuta sentenza di condanna, avrebbe avuto l’obbligo di dichiarare, ex art. 609 c.p.p., comma 2 e art. 129 c.p.p., l’intervenuta estinzione del reato di cui all’art. 629 c.p. per prescrizione, essendo decorso il relativo termine sin dal 20 Maggio 2010.

Infatti – prosegue ancora il ricorrente – il termine necessario affinchè si prescriva il delitto di estorsione commesso da imputato incensurato (come S.A.), tenuto conto degli atti interruttivi, è di anni 12 e mesi 6, cui devono sommarsi anni i mesi 4 e giorni 20 di sospensione del corso della prescrizione; il periodo di sospensione nel corso del giudizio di primo grado risulta peraltro accertato irrevocabilmente con la sentenza del Tribunale di Napoli, nella misura di: "anni 1. mesi 2 e gg. 5 per sospensione del dibattimento per impedimento del difensore" (pag. 26 della sentenza di primo grado); a tale periodo va aggiunto l’unico differimento disposto in grado di appello (dal 3.12.2008 al 17.2.2009), della durata di mesi due e giorni 15.

Il motivo è fondato non essendosi realizzato nella specie alcun errore valutativo o di giudizio, ma una semplice svista od errore di percezione, sulla cronologia degli eventi penalmente rilevanti, suscettibile di emenda mediante l’utile proposizione del ricorso straordinario, previsto dall’art. 625 bis c.p.p..

Invero, l’unico reato per il quale il S. è stato condannato risulta estinto per prescrizione alla data del 20 Maggio 2010, cioè ben prima del 9 giugno 2010, data in cui è intervenuta la decisione di rigetto della 2^ sezione, in quanto la Corte di legittimità ha scambiato la data di consumazione dell’unico reato, per il quale è stata affermata la responsabilità del S. (estorsione consumata), commesso il (OMISSIS) (quale descritto nella prima parte del capo sub B d’imputazione), con quella del 21 marzo 1997 (indicata in calce all’unitario capo sub B d’imputazione), in cui sarebbe avvenuto un successivo tentativo di estorsione, per il quale l’odierno ricorrente è stato invece assolto sin dal primo grado di giudizio.

Nella sentenza di condanna, pronunciata in prime cure e confermata nei successivi due gradi di giudizio, risulta chiaramente e precisamente indicata (a pag. 22) la data di consumazione dell’unico reato per il quale era stata affermata la responsabilità dell’imputato e cioè: "il 30 giugno 1996".

La gravata sentenza della 2^ sezione penale di questa Corte va quindi revocata limitatamente alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 629 c.p.; e per l’effetto va annullata senza rinvio sul corrispondente capo la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 febbraio 2009.
P.Q.M.

Revoca la sentenza 24353/10 della 2^ sezione penale di questa Corte, limitatamente alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato di cui all’art. 629 c.p.; e per l’effetto annulla senza rinvio sul capo la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 17 febbraio 2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-09-2011, n. 19936 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to del processo

1 – La Maglieria Lanix s.p.a., ora Val Fashion Group S.p.a. proponeva opposizione allo stima definitiva relativa all’espropriazione di un’area di mq 1820 in Comune di Brendola, disposta nell’ambito della realizzazione della terza corsia dell’autostrada Brascia-Padova.

Veniva dedotto, in particolare, che l’ampliamento della sede stradale, ora maggiormente prossima all’opificio dell’opponente, aveva determinato un aumento della rumorosità, che incideva negativamente sull’esercizio dell’attività industriale. Per tale motivo si chiedeva che l’attività fosse commisurata al valore dell’immobile, ormai inutilizzabile, deducendosi, in via subordinata, che fosse determinato il minor valore della proprietà residua, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40. 1.1 – Si costituiva la Società Autostrada Brescia S.p.a., contestando la fondatezza dell’opposizione, in quanto il fabbricato era già stato costruito, successiva alla realizzazione dell’arteria autostradale, a metri 9,60 dalla stessa. Veniva altresì richiesto, in via riconvenzionale, che l’indennità fosse determinata in base alla natura agricola del terreno.

1.2 – La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, espletata ctu, esclusa la natura edificatoria del terreno, determinava l’indennità di espropriazione in Euro 7.060,05, e quella di occupazione in Euro 2.892,65.

Veniva affermato che la dedotta necessita, da parte dell’opponente, di reintegrare l’area espropriata per effettuare attività edificatoria non era ricollegabile a una diminuzione di valore derivante dalla separazione del fondo, ma alla necessità di ampliamento dell’edificio.

Veniva esclusa la ricorrenza di un pregiudizio derivante da vibrazioni, mentre, quanto alle immissioni acustiche, si escludeva che risultasse dimostrato che il livello superiore a quello consentito, a finestre aperte, fosse la conseguenza della creazione della terza corsia, e non potesse, viceversa, attribuirsi al traffico in misura pari a quella già esistente prima dell’ampliamento.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la VFG, deducendo tre motivi, illustrati con memoria.

La società Autostrada, senza presentare controricorso, ha depositato memoria di costituzione ed ha partecipato alla discussione della causa.
Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell’art. 2967 c.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 40 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e n. 5, è infondato. Questa Corte, in caso affatto analogo, ha affermato, con riguardo ad opera autostradale che sia stata realizzata in conformità delle norme di legge e regolamentari, anche per quanto attiene alle distanze rispetto a preesistenti costruzioni di edilizia residenziale (esclusa peraltro la "fascia di rispetto" di cui alla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 19 ed al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, alla quale è soggetto soltanto il proprietario che intenda edificare in prossimità della strada), che il pregiudizio subito dalle suddette costruzioni, per effetto di perdita di luce, ovvero di immissioni di rumori, vibrazioni, correnti d’aria e simili, è indennizzabile, ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 qualora superi i limiti di una menomazione di aspetti solo marginali del diritto dominicale, analoga a quella ricevuta da ogni fondo coinvolto dall’esecuzione di opere di viabilità, traducendosi in una sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione (da valutarsi anche alla stregua dei criteri dettati dall’art. 844 cod. civ. in tema di normale tollerabilità delle immissioni), con consequenziale apprezzabile diminuzione del valore venale del bene (Cass., 9 marzo 1988, n. 2366).

E’ stato altresì statuito che l’indennizzo di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 va riconosciuto nei casi in cui la compromissione del valore di un immobile – quindi anche la riduzione della godibilità di un appartamento nella sua destinazione abitativa (la quale ha riflessi negativi sul prezzo di mercato) – sia effetto dell’opera pubblica, e tale nesso causale sussiste quando la menomazione di una o più facoltà (non marginali) del diritto dominicale sia conseguenza dell’esecuzione e della presenza dell’opera pubblica, ovvero della sua utilizzazione in conformità della funzione per la quale è stata progettata e realizzata; ne deriva che, rispetto ad opera stradale, il predetto nesso è ravvisabile per gli scuotimenti, le vibrazioni, gli impoverimenti di luce ed aria, i rumori e le esalazioni nocive prodotte dalle strutture della costruzione o dagli automezzi che se ne avvalgono, non anche per le immissioni determinate dall’accentuazione del traffico nelle aree limitrofe, in cui l’opera medesima si inserisce con attitudine a creare un percorso più breve o più scorrevole, come tale preferibile da un maggior numero di utenti, giacchè questi ultimi effetti integrano un pregiudizio meramente occasionato dall’opera stradale e dal suo uso, ma direttamente riferibile alle scelte della pubblica amministrazione nella gestione del territorio e della viabilità, e, dunque, potrebbero essere forieri della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione stessa ove sia incorsa in colposa violazione dei diritti altrui, con inosservanza del principio del "neminem ledere", non dell’ob-bligazione indennitaria di cui all’art. 46 cit. (Cass., 9 settembre 2004, n. 18172).

2.1 – La corte territoriale, affermata l’insussistenza del lamentato danno da vibrazioni, ha ritenuto, quanto alle immissioni acustiche, che non risultasse provato che il superamento del livello, a finestre aperte, non fosse preesistente. Trattasi di un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, ed in ogni caso, a prescindere dall’insussistenza della denunciata violazione dei principi in materia di onere della prova, ricollegabile a un effetto che, in base al richiamato principio, condiviso dal Collegio, esula dai profili indennitari in esame.

2.2 – Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè vizio motivazionale, per aver la corte rigettato la domanda inerente ai pregiudizi derivanti dalla necessità di acquistare altra area e alla successiva dislocazione in due arre separate del bene. Invero la Corte ha esaminato tali deduzioni, fornendo al riguardo una motivazione congrua, mentre la doglianza relativa all’omesso esame di deduzioni contenute nella "terza comparsa conclusionale" è intrinsecamente inassecondabile, posto che le comparse conclusionali hanno la funzione di illustrare le domande già precisate, senza, pertanto, che sussista l’obbligo del giudice di pronunciarsi in merito a richieste avanzate dopo la precisazione delle conclusioni (Cass., 31 marzo 2005, n. 6748; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22970).

2.3 – Il terzo motivo, che concerne la liquidazione del danno, prospettandosi violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39 e dell’art. 6 CEDU, è interessato dalla recente pronuncia n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e confermato dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4 per contrasto con l’art. 42 Cost., comma 3 e art. 117 Cost..

Invero, pur dovendosi confermare il giudizio della corte territoriale circa la natura non edificabile dall’area, in quanto, come desumibile dalle risultanze della ctu, ricadente nella fascia di rispetto stradale (Cass., 3 aprile 2009, n. 8121; Cass., 25 agosto 2006, n. 18544), devesi constatare come i criteri di stima adottati non siano attualmente in vigore.

E’ del tutto evidente come, al di là della specifica contestazione del criterio con il motivo in esame, questa Corte Suprema, così come del resto affermato in relazione alla declaratoria di incostituzionalità della normativa relativa ai suoli aventi natura edificatoria, in merito all’individuazione del criterio legale di stima non sia concepibile la formazione di un giudicato autonomo, in quanto il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale.

Tale principio deve trovare applicazione allorchè l’espropriato abbia reagito alla stima della Corte territoriale (con il meccanismo dei VAM) operata sul presupposto della destinazione agricola/non edificatoria del terreno,assumendone invece (pur se infondatamente) la natura edificatoria: posto che anche in questo caso ricorre il problema del rapporto fra giudizio di Cassazione e declaratoria di incostituzionalità retroattiva di una norma; e perchè il problema si pone negli stessi termini, dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale non si applica ai soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass., n. 16450 del 2006; n. 15200 del 2005; n. 22413 del 2004) .

Nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso concreto posto che l’espropriato con il motivo di impugnazione in esame ha impedito la definitiva ed immodificabile determinazione dell’indennità, ponendo in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla Corte territoriale, tenuto conto che il relativo capo della sentenza riposa sulla premessa dell’applicabilità della L. n. 865 del 1971, art. 16 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4. 2.4 – Una volta venuti meno i criteri riduttivi suddetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la Corte deve ribadire quanto già affermato dopo la menzionata sentenza 348/2007 della Corte costituzionale relativa ai suoli edificatori: che cioè per la stima dell’indennità torna nuovamente applicabile il criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale del bene, fissato dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 che è l’unico criterio ancora vigente rinvenibile nell’ordinamento, e per di più non stabilito per singole e specifiche fattispecie espropriative, ma destinato a funzionare in linea generale in ogni ipotesi o tipo di espropriazione salvo che un’apposita norma provvedesse diversamente.

E che quindi nel caso concreto si presenta idoneo a riespandere la sua efficacia per colmare il vuoto prodotto nell’ordinamento dall’espunzione del criterio dichiarato incostituzionale (Cass., n. 4602/1989; 3785/1988; sez.un. 64/1986): anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale in rapporto ragionevole con il valore venale del bene garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea,nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU. L’applicazione del criterio in questione da parte del giudice di rinvio comporta necessariamente l’estensione anche alla stima dell’indennizzo in questione dei medesimi principi già applicati per quello rivolto a risarcire l’espropriazione illegittima degli stessi fondi non edificatori; i quali impongono di tener conto delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio: perciò consentendo pure al proprietario interessato da un’espropriazione rituale, di dimostrare sempre all’interno della categoria suoli/inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il valore agricolo, da determinarsi in base al relativo mercato, sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà. E, quindi, che il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.): semprecchè assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Cassata, pertanto, in parte qua, la sentenza impugnata che non ha compiuto i suddetti accertamenti, il giudizio va rinviato alla stessa Corte di appello di Venezia, che in diversa composizione si adeguerà ai principi avanti enunciati.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, e pronunciando sul terzo, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per le spese, alla Cote di appello di Venezia, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-10-2011, n. 20986 leasing

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo

1.- BN Commercio e Finanza s.p.a. acquistò dalla XX un "litotitrone" che nel 1991 concesse in leasing a XX, nei confronti della quale e dei garanti S. e G. ottenne nel 1992 decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 2.498.868.064 per canoni scaduti, interessi e penale contrattuale.

Tutti proposero separatamente opposizione. Dedussero che il bene concesso in locazione finanziaria era stato acquistato dalla Dornier ad un prezzo eccessivo in conseguenza della truffa perpetrata, in danno della utilizzatrice, da tal P.A. e dal legale rappresentante della venditrice e che era privo delle qualità promesse (concetto, quest’ultimo, espresso con le parole "ha contestato il bene oggetto della locazione alla ditta fornitrice Dornier": cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Domandarono che, in ragione delle contestazioni mosse sul punto, il decreto ingiuntivo fosse revocato e che la Dornier – di cui chiesero la chiamata in causa – fosse condannata alla restituzione del prezzo.

Riuniti i giudizi senza che la XX fosse stata chiamata in causa, con sentenza n. 3656 del 2005 il tribunale di Napoli annullò i contratti di leasing, revocò il decreto ingiuntivo e condannò BN a restituire agli opponenti la somma di Euro 139.443,36 (equivalenti a L. 270.000.000).

2.- La XX (succeduta a BN) propose appello, che la corte territoriale di Napoli ha accolto con sentenza n. 4181 del 2008 solo in punto di revocata condanna di BN alla restituzione.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione XX , affidandosi a due motivi, cui resistono con unico controricorso gli intimati, che propongono anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Motivi della decisione

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale è affidato, come detto, a due motivi.

3.- Col primo è tra l’altro dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 184 (nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990) e 112 c.p.c. per avere la corte d’appello rigettato il motivo di gravame con il quale la concedente XX s’era doluta dell’accoglimento di una domanda (richiesta di annullamento del contratto di leasing) non formulata in atto di opposizione nell’erroneo assunto che, in difetto di tempestiva eccezione da parte sua, la mutatio libelli operata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni aveva comportato l’accettazione implicita del contraddittorio.

3.1.- La censura è, in tali termini, fondata.

La corte d’appello ha dato atto che l’annullamento della causa del negozio complesso da cui trae(va) titolo la pretesa creditoria della società di leasing era stato domandato solo in sede di precisazione delle conclusioni ed ha richiamato Cass., n. 2993 del 1996 a sostegno dell’assunto che, in difetto di immediata contestazione, il contraddittorio deve aversi per implicitamente accettato.

L’indirizzo di cui la citata sentenza era espressione fu definitivamente superato da Cass., sez. un., n. 412 del 1996, che espresse il principio, cui s’è pienamente adeguata la giurisprudenza successiva, secondo il quale "con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla L. n. 353 del 1990 ( D.L. n. 432 del 1995, art. 9 conv. nella L. n. 534 del 1995) -, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda -non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione. A quest’ultimo fine, l’apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente o meno".

Nella specie l’analisi sulla significatività del silenzio della controparte è del tutto difettata, non essendosi in particolare indagato se (o affermato che) effettivamente il bene era stato restituito il 30.4.1993, come sostenuto dagli opponenti (cfr. pag.

10, terza riga, della sentenza impugnata). Circostanza che, se vera ed integrante in ipotesi la risoluzione anche convenzionale del contratto di compravendita, potrebbe valere a prospettarsi come funzionalmente incidente in senso elisivo sulla causa del leasing, salva la regolazione dei rapporti tra le parti, da effettuarsi anche alla luce delle somme eventualmente recuperate dal concedente (cui nessuna delle parti fa cenno in questa sede).

4.- Con il secondo motivo la sentenza è censurata per vizio della motivazione in punto di assegnata rilevanza alla sola valutazione di congruità del prezzo effettuata dall’ing. Ol. (per conto della concedente) al fine della ravvisata modifica sostanziale dello schema tipico della locazione finanziaria, nella quale il concedente non è responsabile dell’inadempimento del fornitore, prescelto dall’utilizzatore e dal medesimo segnalato al concedente. Erano così state del tutto pretermesse – sostiene la ricorrente – le previsioni contrattuali contemplanti l’esclusione di ogni responsabilità della concedente per tutto quanto riferibile al comportamento del fornitore.

4.1.- Il motivo è infondato.

Che il modulo di contratto addossasse all’utilizzatore il rischio dell’inadempimento del concedente è del tutto in linea con le connotazioni proprie della locazione finanziaria. E la corte d’appello ne da puntualmente atto, tuttavia conferendo rilievo alla diversa risultanza costituita dalla missiva dell’ing. Ol. in data 4.7.1991 con considerazioni sufficientemente diffuse (alle pagine 13 e 14 della sentenza) ed integranti un apprezzamento di fatto, non suscettibile di difforme valutazione in questa sede.

5.- Il ricorso incidentale – col qual si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. "per insufficiente motivazione" in ordine all’accoglimento dell’appello della concedente in punto di escluso obbligo della BN di restituire la somma di L. 270.000.000 – è inammissibile per più ragioni:

a) perchè non sono formulati quesiti di diritto;

b) perchè, comunque, non sono offerte le indicazioni di sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile catione temporis;

c) perchè la violazione di legge non può essere integrata da un difetto di motivazione su una quaestio facti;

d) perchè non è censurata la ratio decidendi posta dalla corte d’appello a fondamento dell’accoglimento del relativo motivo di impugnazione.

6.- Va conseguentemente accolto il solo primo motivo del ricorso principale.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte territoriale in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.