Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 23242 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che C.G., con ricorso del 26 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 9 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per la inammissibilità o per la reiezione del ricorso -, ha dichiarato improponibile il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 3 novembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., asseritamente creditore di differenze retributive aveva proposto – con ricorso del 17 ottobre 1997 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Regione Campania; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza n. 6785 del 18 luglio 2007;

che la Corte d’Appello di Napoli, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato improponibile il ricorso, in quanto questo è stato proposto oltre il termine di sei mesi dalla data in cui la sentenza che ha definito il processo presupposto è divenuta definitiva:

cioè, nel mese di ottobre 2008, mentre il ricorso introduttivo è stato proposto il 3 novembre 2008.

Considerato che, con il motivo di censura si sostiene che, secondo la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui dispone che la domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dal momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva, nella specie, la sentenza del Tribunale amministrativo del 18 luglio 2007 è divenuta definitiva in data 17 ottobre 2008 (un anno e novantadue giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), con la conseguenza che il ricorso introduttivo, proposto in data 3 novembre 2008 è ampiamente tempestivo;

che il ricorso merita accoglimento;

che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in caso di omessa notificazione della decisione di primo grado, è applicabile al ricorso in appello al Consiglio di Stato il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ. tenuto conto dei 46 giorni di sospensione feriale (cfr., ex plurimis, le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 1100 del 1992, 279 del 1987, 290 del 1982, 430 del 1981);

che, nella specie, la sentenza che ha definito il processo presupposto è passata in giudicato in data 18 ottobre 2008, cioè un anno e novantasei giorni dopo la pubblicazione della stessa sentenza, con la conseguenza che il ricorso introduttivo, proposto in data 3 novembre 2008 è ampiamente tempestivo;

che, conseguentemente, il decreto impugnato deve essere annullato e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà procedere alla decisione delle questioni preliminari e del merito della presente causa, nonchè a regolare anche le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla stessa Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 25350 Elettrodotto

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Svolgimento del processo

Con citazione del 27.11.91 la Tanzilli Angelo Costruzioni Elettriche s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, l’ENELs.p.a. per ottenere lo spostamento della linea elettrica che attraversava il proprio fondo ed il risarcimento di "tutti i danni causati dal comportamento del convenuto".

Si costituiva l’ENEL che contestava la domanda.

Espletata C.T.U., il Tribunale, con sentenza parziale depositata il 28.9.91, dichiarava la cessazione della materia del contendere "in merito allo spostamento della linea elettrica MT Zaffiri-Sora- Broccostella" e, con successiva sentenza n. 76/2002, condannava l’ENEL Distribuzione s.p.a., succeduta all’ENEL s.p.a,, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 171.978,30, a titolo di risarcimento del danno per ritardo nell’adempimento, ritenuta la condotta dell’ENEL "insistentemente ostativa". Avverso tale decisione L’ENEL distribuzione s.p.a. proponeva appello cui resisteva l’appellata.

Con sentenza 9.11.2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Rilevava la Corte di merito:

il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 122, comma 4, prevede, per il proprietario del fondo gravato da servitù di elettrodotto, la facoltà, nel caso di esecuzione sul fondo di "qualunque innovazione, costruzione o impianto", di chiedere all’esercente dell’elettrodotto di "rimuovere o collocare diversamente le conduttore e gli appoggi", subordinando tale facoltà all’offerta, da parte del proprietario del fondo servente all’esercente, di "altro luogo adatto per l’esercizio della servitù";

dalla difesa dell’appellante (atto appello pag. 6) risultava l’offerta di interramento della linea sul fondo della società appellante, con conseguente accordo fra le parti intervenuto in data antecedente e prossima al mese di agosto 1991;

solo in data 25.2.1992 il Comune di Sora aveva concesso l’autorizzazione ai lavori di interramento della linea, lavori ultimati il 14.4.1992, con il collaudo della linea interrata;responsabile per il ritardo nell’adempimento relativo alle opere per le spostamento dell’elettrodotto era, peraltro, l’ENEL Distribuzione s.p.a., sussistendo la possibilità della società stessa di rivalersi nei confronti del Comune di Sora o di chiamarlo in causa per esserne manlevato.

Tale sentenza viene impugnata dall’ENEL Distribuzione s.p.a. sulla base di due motivi di gravame.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 122 del T.U. sulle acque e gli impianti elettrici ( R.D. n. 1775 del 1933) e dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte di merito aveva omesso di rispondere sul motivo di appello con cui si censurava che il giudice di prime cure avesse addebitato all’Enel il ritardo per lo spostamento delle condutture elettriche, per tutto il tempo intercorso tra la richiesta di detto spostamento e la relativa esecuzione,non tenendo conto, in violazione dell’art. 1218 c.c., dell’impossibilità in cui si era trovata la società stessa di adempiere per fatti ascrivibili a terzi, quale il Comune di Sora, la cui responsabilità extracontrattuale escludeva la possibilità di rivalsa dell’Enel Distribuzione, responsabile, invece, in via contrattuale; 2) violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 133, ed omessa insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

la sentenza impugnata, pur avendo dato atto dell’offerta, da parte della soc. Tanzilli, di interramento della linea elettrica nel proprio fondo, con lettera 3.10.91, non aveva rideterminato la misura del risarcimento del danno quantificata dal primo giudice per un più lungo periodo, decorrente dalla raccomandata del 20.2.91, inviata dalla soc. Tanzilli all’Enel, fino allo spostamento delle condutture elettriche.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ravvisato la responsabilità dell’Enel, per il ritardo con cui era stato eseguito lo spostamento (interramento) dell’elettrodotto, senza considerare i tempi tecnici normalmente necessari per tale operazione e riconoscendo che la causa del ritardo era dovuto al comportamento di terzi (Comune di Sora).

E’ pur vero che tale affermazione del giudice di appello, da un lato, contrasta con il principio fissato dall’art. 1218 c.c. ("il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile") e, dall’altro, è carente della indicazione dei tempi tecnici necessari per lo spostamento dell’elettrodotto, tuttavia, va rilevato che, di tali tempi tecnici e dell’addebitabilità del loro prolungamento a fatto di terzi, non risulta che sia stata fornita la prova da parte dell’Enel; non vi è menzione, infatti, della data di stipula dell’appalto per l’effettuazione dei lavori; non è indicato quando è stata richiesta l’autorizzazione comunale e non è documentato che la stessa sia stata rilasciata solo il 25.2.1992, nè, infine, l’ente ricorrente ha fatto riferimento alla resistenza opposta dai proprietari limitrofi di cui avrebbe fatto menzione la C.T.U..

Tale carenza probatoria comporta l’infondatezza della prima doglianza, posto che l’impossibilità della prestazione costituisce causa di esonero del debitore da responsabilità ove venga dimostrata la mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento (Cass. n. 7604/96).

Quanto alla seconda censura, con cui si lamenta la mancata riduzione, da parte del giudice di appello, dell’ importo della somma dovuta a titolo risarcitorio, in relazione al maggior periodo di tempo cui, in primo grado, era stato commisurato il risarcimento del danno, il ricorso è privo di autosufficienza; è pur vero che la sentenza impugnata ha affermato che "dal sistema difensivo dell’appellante risulta" che l’accordo sullo spostamento dell’elettrodotto era intervenuto in epoca prossima al mese di agosto 1991 e che era verosimile che la proposta fosse stata anche anteriore, ma incombeva al ricorrente, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, specificare gli atti processuali ed il relativo contenuto da cui desumere esattamente il più breve ambito temporale in cui si era verificato il ritardo nell’esecuzione dell’opera, al fine di consentire al giudice di legittimità il preventivo vaglio sul requisito di decisività dei documenti stessi e di verificarne l’erronea valutazione operata da giudice di merito.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va, dunque, respinto.

Nessuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 2047

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è manifestamente fondato.

Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha annullato il contratto di soggiorno sottoscritto tra il sig. Pasquale Ricchiuti ed il sig. O.A.O.A., a seguito della procedura di emersione di cui all’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009, conv. nella l. n. 102/2009.

L’amministrazione ha ritenuto ostativa – ai sensi dell’art. 1 ter, c. 13, lett. c, d.l. n. 78/2009 – la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 588, c. 1 e 2 c.p. inflitta, a carico del sig. O.A.O.A., dal Tribunale di Milano, con sentenza del 20.4.2009.

Il reato commesso dal ricorrente non rientra però tra i delitti per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza (e, quindi, tantomeno, tra quelli previsti all’art. 380 c.p.p.), e cioè tra i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Il Tribunale ha, difatti, condannato il ricorrente alla sola pena della multa di 206 euro, e, pertanto, per la fattispecie di cui all’art. 588, c. 1 e, dunque, non per quella di cui al comma 2 (punita con la reclusione).

La rissa semplice – essendo punita con la sola pena della multa fino a 309 euro – non è ostativa.

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va, pertanto, accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29249 Contratto a termine

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con sei motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila depositata il 28-12- 2006 che ha confermato le sentenze del Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo del 10-11-2004, con le quali è stata dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati (per il periodo 1-7-2000/30-9-2000 e "motivati con la necessità di provvedere alla sostituzione di personale assente per ferie") con Di.Ru.An.As., D.P.F., A. R.. D.D.R. e Di.Lo. con le pronunce consequenziali.

La Di.Ru., la Di.Lo. e la D.P.F. hanno resistito con controricorso illustrato con memoria.

Il D.R. e la R. sono rimasti intimati.

Anche la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso in data 12-2-2009 tra la società e la D.P.F..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto in primo luogo il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti della D.P.F..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

In considerazione, poi, dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra la società e la D.P.F..

Passando quindi all’esame del ricorso nei confronti degli altri intimati. osserva il Collegio che con il primo motivo la ricorrente deduce che, stante la "delega in bianco" contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia di nuovi contratti a termine e la norma contrattuale non deve necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine.

Con il secondo motivo la società rileva che in virtù della detta "delega in bianco" la norma contrattuale non deve necessariamente avere una efficacia temporale limitata, e che tale termine neppure è stato fissato dalle parti collettive con gli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97. avendo gli stessi natura meramente ricognitiva.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, "le esigenze sostitutive connesse al periodo feriale rispetto alle esigenze derivanti dalla ristrutturazione devono intendersi comunque di ipotesi congiunte e concomitanti tra loro e, peraltro, assolutamente inidonee a generare alcuna incertezza".

Con il quarto motivo, indicato nella rubrica come di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ma in realtà riguardante la asserita violazione di una regola iuris riconducibile all’art. 2697 cod. civ. e attinente all’argomento della detrazione all’aliunde perceptum dal danno da risarcire in conseguenza dell’accertata nullità del termine e della conversione del contratto a tempo indeterminato, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere irrilevante la relativa eccezione e censura la sentenza per non avere tenuto conto che "l’aliunde perceptum… non può che essere genericamente dedotto dall’istante. Dovrebbe essere invece onere del lavoratore dimostrare di non essere stato occupato nel periodo in questione, per esempio a mezzo delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi alla scadenza del contratto a termine eventualmente dichiarato illegittimo e di altra eventuale documentazione (libretti di lavoro, buste paga)".

Con il quinto motivo la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.

Con il sesto motivo la ricorrente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità del termine "anche sotto un altro, convergente, profilo", consistito nella mancata prova da parte della società del rispetto della "percentuale ammissibile di assunzioni a tempo determinato, percentuale prevista e pattuita nel 10% dalla contrattazione collettiva (art. 8 del ccnl)". All’uopo in particolare la società deduce che " incombeva al lavoratore ai sensi dell’art. 2697 c.c., a sostegno della sua domanda relativa all’illegittimità del contratto a termine per violazione della quota numerica prevista dal CCNL, provare le ragioni della dedotta illegittimità e che comunque la Corte di merito aveva "il potere dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione".

Partendo dall’esame di quest’ultimo motivo, rivolto contro una chiara autonoma ratio decidendi dell’impugnata sentenza, riguardante la illegittimità del termine apposto ai contratti de quibus, per la mancata prova del rispetto della clausola di contingentamento, osserva il Collegio che la censura è infondata e va respinta.

Come è stato precisato da questa Corte e va qui ribadito, "nel regime di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, la facoltà delle organizzazioni sindacali di individuare ulteriori ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro è subordinata all’art. 23 dalla determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti; pertanto, non è sufficiente l’indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell’apposizione del termine nei contratti stipulati in base all’ipotesi individuata ex art. 23 citato, l’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, si da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine. L’onere della prova dell’osservanza di detto rapporto è a carico del datore di lavoro, in base alle regole di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3 secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro".

Il rigetto del sesto motivo (rivolto contro la autonoma ratio decidendi, sopra richiamata, idonea a sostenere la impugnata decisione in merito alla nullità del termine) rende superfluo l’esame dei primi tre motivi (riguardanti ulteriori profili di nullità del termine stesso del pari accolti dalla Corte di merito), non potendo la loro eventuale fondatezza comunque portare alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma sulla base della argomentazione riconosciuta esatta, v. Cass. sez, 3^ 24-5-2001 n. 7077, Cass. 21-6-2004 n. 11505, Cass. 6-6-2003 n. 9131, Cass. sez. I 18-5-2005 n. 10420, Cass. sez. 3^ 20-1-2006 nn. 1101, 1106 e 1107).

Parimenti infondato è, poi, il quinto motivo, con il quale la ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito, sotto i profili della violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e del vizio di motivazione.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621, nonchè da ultimo Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevandosi, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostante dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Orbene nella fattispecie la Corte territoriale, dopo aver rilevato che il trascorrere del tempo di per sè è privo del valore di espressione di volontà, ha affermato che i contratti a termine de quibus "sono stati stipulati dalla società con lavoratori iscritti volontariamente su liste, con iscrizione che implica evidentemente la volontà di rendere prestazioni lavorative, e quindi una volontà antitetica rispetto alla rinuncia a lavorare alle dipendenze della controparte".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società ricorrente.

Del resto il relativo "ragionamento decisorio" non è suscettibile di "revisione" in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicità del fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Infine, il quarto motivo, come sopra sviluppato, conclude con la formulazione del seguente quesito ex art. 366-bis c.p.c.:

"Dica la Corte se, nel caso di aggettiva difficoltà della parte ad acquisire precisa conoscenza degli elementi sui quali fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente per la prova dell’aliunde perceptum – il giudice debba valutare le richieste probatorie con minar rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’"espediente richiesto".

Se si tiene conto del principio secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è evidente che il quesito come sopra formulato dalla società appare in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate nel motivo e comunque del tutto astratto, senza alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui deve ritenersi inesistente con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c..(in tal senso v. fra le altre Cass. 10-1-2011 n. 325).

Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 (su cui vedi da ultimo Corte Costn. 303 del 2011).

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nei giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 ti. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso, come sopra dichiarato inammissibile nei confronti della D.P.F., va pertanto respinto nei confronti degli altri intimati, con condanna della società, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese in favore della Di.Ru. e della Di.Lo.; nulla per le spese nei confronti del Di.Ro. e della R. che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della D. P. e compensa le spese con la stessa; rigetta il ricorso nei confronti degli altri intimati e condanna la ricorrente a pagare alla Di.Ru. e alla Di.Lo. le spese liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA; nulla per le spese nei confronti del Di.Ro. e della R..

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