T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7817

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione della Giustizia in data 18 febbraio 2010 e depositato il successivo 2 marzo, espone il ricorrente, in atto in servizio presso la Casa Circondariale di Alessandria, di avere richiesto di essere distaccato alla Casa Circondariale di Vibo Valentia a causa della circostanza che la propria consorte era stata assunta presso il Liceo classico di Tropea a tempo determinato dal 1° settembre 2008 e quindi non poteva prestare idonea assistenza alla figlioletta affetta da gravi deficit per la nascita prematura avvenuta nel 2003.

Espone altresì di avere presentato istanza di trasferimento sin dal 2008, ma che l’Amministrazione ha opposto un diniego scarsamente motivato. Allora egli ha proposto una istanza di revisione, implementando la richiesta con ulteriore documentazione comprovante l’incremento di otto ore lavorative della propria consorte e la condizione psico fisica della bambina. La situazione si è aggravata con la morte della madre del ricorrente in conseguenza della quale questi si vedeva costretto anche ad assistere il padre, costretto a vivere da solo a causa dell’assenza dell’altro figlio, che presta servizio in Guardia di Finanza in Friuli Venezia Giulia da venti anni. Per questa ragione il ricorrente presentava anche ricorso avverso il diniego di assegnazione temporanea e la sezione con ordinanza n. 790/2009 accoglieva l’ordinanza cautelare e poi il ricorso con sentenza n. 8322/2009.

Nel prosieguo il ricorrente rinnovava sempre la sua istanza di distacco, fin quando l’Amministrazione, col provvedimento in esame ne richiedeva il rientro nella sede di servizio.

Avverso tale provvedimento il ricorrente con unica ed articolata doglianza fa valere: illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; carenza e/o difetto, illogicità, irrazionalità, genericità ed apoditticità della motivazione. Illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e di trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sul presupposto travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia; illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; illegittimità per violazione dell’art. 3, commi 1 e 2 delle Disposizioni sui diritti del fanciullo contenute nella convenzione di New York del 20 novembre 1989 recepita nell’ordinamento mediante legge di ratifica ed esecuzione 27 maggio n. 76; illegittimità per violazione degli articoli 4, 30, 31, 32 e 35 Cost.

Rassegna dunque conclusioni di accoglimento del ricorso e con esse istanze istruttoria e cautelare.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha concluso in maniera opposta a quella di parte ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 18 marzo 2010 è stata respinta l’istanza cautelare, reiezione che è stata successivamente confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2776/2010 del 16 giugno 2010.

Con memoria per l’udienza pubblica parte ricorrente ha insistito sulla disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi, che non pare rivestano i suoi stessi gravi requisiti per continuare ad usufruire dei distacchi temporanei, in alcuni casi, anche da dieci anni.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato, in servizio presso la Casa Circondariale di Alessandria, impugna l’atto meglio in epigrafe indicato con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha negato un ulteriore periodo di assegnazione provvisoria presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia senza oneri ed ha disposto il rientro dell’interessato nella sede di appartenenza, valutatene le esigenze di servizio.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato, premessa in fatto la situazione familiare meglio in narrativa esposta, lamenta che l’art. 7 del d.P.R. n. 254 del 1999 consente la concessione da parte dell’amministrazione dell’assegnazione anche in soprannumero al personale in altra sede di servizio per un periodo di massimo 60 giorni rinnovabili e nel caso in esame ne ricorrono tutti i requisiti. A riprova di ciò occorre far riferimento alla sentenza n. 8322/2009 di cui egli è destinatario e che appunto ha posto in evidenza come la valutazione dell’interesse alla migliore organizzazione debba tener conto della tutela della famiglia e del fanciullo riconosciuta a livello superiore e primario. Rispetto al momento in cui il TAR si è pronunciato con la ridetta decisione, l’interessato rileva che la situazione si è ancor più complicata a causa della nascita di un altro bambino, mentre l’Amministrazione ora oppone esigenze di carenza di organico a fronte del distacco di cui godono numerosi colleghi, o impegnati in squadre di calcio o privi dei requisiti di cui lo stesso gode, con conseguente illogicità, apoditticità ed incongruità della motivazione addotta. Ribadisce che il distacco rappresenta un provvedimento concedibile anche in soprannumero, laddove il trasferimento, quasi suggerito dalla stessa Amministrazione incontrerebbe molte più difficoltà. Insiste che il provvedimento impugnato viola anche i diritti del fanciullo come protetti dalla Convenzione di New York. E con successiva memoria per l’udienza insiste sulla disparità di trattamento rispetto a due colleghi che non presenterebbero i requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione provvisoria.

3. Le tesi non paiono condivisibili, come pure confermato dal Consiglio di Stato, al sommario esame tipico della sede cautelare, anche di secondo grado.

Al riguardo non possono non condividersi le argomentazioni dell’amministrazione che prendono le mosse dall’art. 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, stante il quale è discrezione dell’amministrazione concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, valutate le esigenze di servizio.

A fronte della chiara léttera della norma emerge che la posizione rivestita dagli interessati in ordine al provvedimento di assegnazione temporanea non si configura come un diritto soggettivo perfetto, ma, come in ogni altra ipotesi in cui vengono in rilievo le esigenze dell’amministrazione ed a fronte dell’esercizio di un potere non vincolato della stessa, la posizione che ne occupa è di interesse legittimo, con la conseguenza che essa coinvolge necessariamente la valutazione dell’interesse pubblico a distaccare il dipendente, laddove questi sia collocato in una sede di servizio deficitaria dal punto di vista del personale impiegatovi.

Né si può dire che l’amministrazione, nel caso in esame, abbia mancato quel bilanciamento dell’interesse del dipendente con quello pubblico anzidetto, dal momento che il ricorrente dal 2003 ha goduto annualmente di svariati periodi di distacco, anche se giustificati dal 2004 dai ripetuti dinieghi di trasferimento ex art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (nota GDAP 0235809 del 30 giugno 2004, nota GDAP 0132707 del 26 aprile 2007).

Va inoltre contestato che l’opposto diniego sia illogicamente o incongruamente motivato ed anzi a fronte dei numerosi distacchi che testimoniano una costante valutazione della situazione familiare del ricorrente (fono Min. Giustizia a prot. 125299 del 13 novembre 2003, del 20 gennaio 2004, del 19 febbraio 2004, del 22 aprile 2004, del 22 aprile 2005, del 7 luglio 2005, del 23 marzo 2006, del 13 novembre 2006, del 26 febbraio 2007) l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, a fronte dell’ulteriore richiesta di distacco del ricorrente, non ha potuto che porre in evidenza le gravi carenze di personale presso la Casa Circondariale di Alessandria che pur prevedendo un organico di n. 196 unità del ruolo maschile degli agenti – assistenti annovera 120 unità alla data del 25 gennaio 2010.

E non può non concordarsi ancora con l’osservazione recata dallo stesso provvedimento e pure evidenziata dal Consiglio di Stato, secondo cui l’istituto del distacco non può trasformarsi in un trasferimento per la continuità e regolarità con il quale viene richiesto e per altro concesso dall’amministrazione.

Non può neppure essere condivisa l’argomentazione relativa alla violazione delle Disposizioni sui diritti del fanciullo contenute nella convenzione di New York del 20 novembre 1989, ancorché richiamata a suffragio della posizione del ricorrente dalla sentenza n. 8322 del 2009. Nella menzionata decisione il TAR ha osservato il rapporto di supremazia che lega tali Disposizioni con la legge ordinaria dello Stato, in base all’ art. 117, comma 1 della Costituzione, concludendo che "Stante detto quadro normativo, la valutazione dell’interesse alla migliore organizzazione del lavoro deve "fare i conti" con quella della tutela della famiglia e del fanciullo, riconosciuta ad un livello superiore a quello primario".

Ma al riguardo è da rilevarsi che l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 254 del 1999 non può portare a stravolgere l’uso dell’istituto del distacco nell’ordinamento penitenziario posto che esso ha carattere temporaneo. Il ricorrente, invece, ne ha beneficiato con continuità, anche dopo la ridetta sentenza come risulta dalle note GDAP n. 0123027 del 2 aprile 2009, (a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare n. 790 del 19 febbraio 2009), n. 0196361 del 28 giugno 2009, n. 0256465 del 13 luglio 2009, n. 332221 del 19 agosto 2009 e n. 0373962 del 14 ottobre 2009, mentre l’Amministrazione avrebbe dovuto "valutare… in modo definitivo la peculiare situazione del ricorrente", come rilevato dal Consiglio di Stato, pur confermando il rigetto dell’istanza cautelare di primo grado nel presente ricorso e come in narrativa riportato.

E conclusivamente pure la circostanza dettagliatamente descritta nella memoria per l’udienza odierna che due colleghi del ricorrente, nominativamente indicati, godono di distacchi da periodi ancor più lunghi dell’interessato o perché impiegati in squadre di calcio o senza averne i requisiti, concretandosi una chiara ipotesi di eccesso di potere per disparità di trattamento in ordine al provvedimento impugnato, non pare sufficientemente provata dal ricorrente, così come è affidata alle sue affermazioni.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

4. La delicatezza delle questioni trattate induce alla compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-11-2011, n. 8378 Prodotti agricoli

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame, gli interessati hanno impugnato, per l’annullamento, gli esiti della procedura di compensazione nazionale relativamente al prelievo supplementare dovuto per l’annata lattiera 2004/2005, deducendo in particolare:

– l’illegittimità dei criteri di ripartizione del prelievo previsti dall’art. 9 della legge n. 119 del 2003 e dall’art. 2, comma 3, della legge n. 204/2004 (che privilegiano, in particolare, coloro che risultano in regola con i versamenti mensili);

– la mancata utilizzazione da parte di AGEA dell’intero "monte quote latte" riservato allo Stato italiano;

– la mancanza di motivazione dei provvedimenti impugnati;

– l’errato calcolo delle QRI assegnate ai produttori (in particolare, la riduzione della quota "B"), in quanto basato su norme dichiarate incostituzionali.

Si è costituito in giudizio AGEA per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Ciò premesso, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, posto che le questioni proposte con il ricorso in esame sono state già affrontate dalla Sezione e dal Consiglio di Stato.

Il Collegio, invero, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, TAR Lazio, sez. II Ter, 16 marzo 2010, n. 4099, 3 febbraio 2010, n. 1439; Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1632 e 20 maggio 2009 n. 3100), in particolare con riferimento alla legittimità dei criteri di ripartizione previsti dall’art. 9 della legge n. 119 del 2003 e dall’art. 2, comma 3, della legge n. 204/2004 (che privilegiano, in particolare, coloro che risultano in regola con i versamenti mensili) ed alla correttezza dei calcoli effettuati da AGEA con riferimento all’utilizzo dell’intero "monte quote latte" riservato allo Stato italiano.

Lo stesso vale con riferimento alle altre censure proposte dalla parte ricorrente (difetto di motivazione ed illegittimo calcolo delle QRI assegnate ai produttori), anch’esse esaustivamente affrontate e, all’esito, respinte con le pronunce già citate (cfr, in particolare, per la prima doglianza, punti 3.9 e 3.10 di TAR Lazio, sez. II Ter, 3 febbraio 2010, n. 1439 e, per la seconda, Cons. St., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 1632 e 20 maggio 2009 n. 3100).

3. In conclusione, il ricorso va respinto mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione – comunque – delle complessità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 20-10-2011, n. 37972

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9 dicembre 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 ottobre 2009 dal Tribunale della medesima città nei confronti di M.P., condannato quale imputato del delitto di appropriazione indebita aggravata, ha applicato al medesimo le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed ha ridotto la pena inflitta a mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione personalmente l’imputato, il quale lamenta, nel primo motivo, la mancata assunzione di un testimone, svolgendo nel contempo diffuse argomentazioni in fatto in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni poste a base della accusa e sulla assenza di elementi atti ad asseverare la colpevolezza dell’imputato. Nel secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in punto di responsabilità.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si limita, nel primo motivo, a sviluppare considerazioni di merito, per di più del tutto estranee rispetto al vizio denunciato, su punti, tutti, esaurientemente analizzati dai giudici a quibus, anche in ordine alle ragioni per le quali si rivelava non necessaria ai fini del decidere l’audizione del testimone sollecitato dalla difesa, per di più non potuto rintracciare nel giudizio di primo grado. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, in quanto del tutto generico.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile B.D. che liquida in complessivi Euro 1.570,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7336 Tassa rimozione rifiuti solidi

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Svolgimento del processo

La ditta in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli accertamenti con cui il Comune di Capannori aveva rettificato le tariffe TIA relative all’anno 2005.

La CTP di Lucca rigettava il ricorso, e la CTR, pronunciando sull’appello della contribuente, lo respingeva, ritenendo sussistenti i presupposti impositivi. La spa "Il Rustico", giusto ricorso notificato il 14/15-17/Gennaio 2011, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di sette mezzi. L’ASCIT SPA, giusto atto notificato il 23 febbraio 2011, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi per infondatezza, il ricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo, l’impugnata sentenza viene censurata per insufficiente motivazione sul fatto decisivo relativo al mancanza di potere del Direttore di rappresentare l’Azienda e di compiere e sottoscrivere accertamenti.

La censura è inammissibile, stante la mancata specificazione del fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una questione od un punto della sentenza, bensì un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo; tale non può considerarsi il riferimento all’implicito potere di emettere avvisi di accertamento riconosciuto in capo al Direttore della società.

Anche il secondo mezzo, con cui si prospetta insufficiente motivazione sulla controversa e decisiva questione della carenza di valido presupposto normativo degli avvisi di accertamento impugnati, è inammissibile, in quanto estranea all’assunto vizio di motivazione in ordine ad un fatto controverso. La ricorrente, invero lamenta la mancata declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento in quanto fondati, a suo dire, su delibere consiliari successivamente revocate, censura questa da proporsi, se del caso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 o n. 4. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 33 del Regolamento TIA Anno 2005 del Comune di Capannoni,sostenendosi la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, "perchè emanati sulla base di un procedimento di rilevazione irrituale ed illegittimo" effettuato da soggetto terzo e senza il preventivo preavviso.

La CTR, al riguardo, ha argomentato che il procedimento seguito era da considerare regolare, tenuto conto che il sopralluogo e le verifiche erano avvenute "alla presenza del contribuente, i cui dipendenti avevano consentito l’accesso ai rilevatori autorizzati, senza muovere alcuna contestazione". Ciò posto, il Collegio è dell’avviso che il mancato rispetto dell’avviso preventivo, trattandosi di adempimento funzionale a garantire il principio costituzionale di inviolabilità del domicilio, può legittimare il contribuente a rifiutare l’accesso, ma non rende illegittimo lo stesso, nel caso in cui, come nel caso, il contribuente lo abbia, comunque, consentito, ne1 rende inutilizzabili i risultati dell’eseguita verifica (Cass. n. 17210/2009).

Con il quarto mezzo, si prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa valutatone dei motivi di annullamento del Regolamento TIA 2005.

Invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità il vizio di omessa pronuncia, è necessario che al Giudice di merito siano state rivolte una domanda od una eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulate e che le relative istanze siano specificamente riportate nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione degli atti in cui sono contenuti (Cass. n. 21226/2010, n. 6361/2007).

Nel caso, la censura risulta generica, tenuto conto che la stessa contiene un rinvio per relationem agli atti della fase di merito.

Con il quinto mezzo si deduce violazione del D.Lgs. n. n. 22 del 1997, art. 49, commi 3 e 4 per avere affermato il principio che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale".

Le questioni poste dal motivo del ricorso, si ritengono infondate, sulla base di condiviso orientamento giurisprudenziale e segnatamente di quanto affermato, da ultimo, da questa Corte (Cass. n. 627/2012), la quale, dopo avere evidenziato che "la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, – nell’ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari, l’esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali", ha affermato che "In tema di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati (e assimilabili), l’operatore economico ha l’onere di dimostrare l’effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti, innanzitutto, a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 e i quali poi abbiano rilasciato il prescritto formulario di identificazione o, in caso di mancata ricezione di questo, altra idonea attestazione", precisando pure che "l’esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7 del Decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal citato art. 62, comma 3, cit. D.Lgs. per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo – in base a criterì di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dall’art. 67, comma 2, cit. D.Lgs. e poi, più specificamente, dall’art. 49, comma 14 del Decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2 il quale, nell’approvare il "metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani", può, nella fase transitoria, essere applicato dai Comuni anche ai fini TARSO".

La decisione impugnata, nello esaminare la questione relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, ha argomentato che la deduzione era tardiva e non aveva riscontri probatori.

A fronte di tali rationes decidendi, le censure risultano generiche e non aggrediscono con la necessaria specificità l’argomentazione posta a base della decisione, tenuto conto che l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale, secondo cui la questione relativa allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non risultava ritualmente eccepita in primo grado e, in ogni caso, non risultava supportata da riscontri probatori, offerti dall’onerata contribuente, risulta in linea con consolidato orientamento giurisprudenziale e che la società, in buona sostanza, prospetta una lettura della medesima realtà fattuale, diversa da quella offerta dalla Commissione Tributaria Regionale.

Le censure, oltretutto, risultano formulate in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, "ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali" (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

La ricorrente, in vero, si è limitata a criticare la sentenza, prospettando una lettura delle emergenze processuali diversa da quella offerta dai Giudici di merito, rilevandone insufficienze argomentative, ma non ha indicato i concreti elementi pretermessi, in ipotesi idonei a giustificare una diversa decisione.

Con il sesto motivo la decisione di appello viene censurata per violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 1 avendo ritenuto ed affermato la rilevanza impositiva della TIA, agli effetti dell’IVA. Il mezzo è fondato e va accolto, dovendosi escludere l’applicazione dell’IVA, avuto riguardo alla natura tributaria della TIA, riconosciuta dalla Corte Costituzionale con le decisioni n. 238 del 2009 e n. 64 del 2010 e confermata da questa Corte, con le decisioni delle SS.UU. n. 14903/2010 e n. 25929/2011. Con tali decisioni, che si condividono e dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, è stato, infatti, puntualizzato che l’inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo, porta ad escludere, in assenza di specifica previsione legislativa, la sussistenza del rapporto sinallagmatico, costituente presupposto dell’assoggettamento ad IVA, ex artt. 3 e 4, del cit. D.P.R..

Con il settimo ed ultimo mezzo si deduce insufficiente motivazione della decisione di appello in punto sanzioni ed interessi.

La censura risulta inammissibile, per il carattere della novità e per la genericità della formulazione, in violazione del principio di autosufficienza, dato che la questione non risulta essere stata prospettata nelle fasi di merito, restando del tutto estranea alla decisione resa in sede di appello, e che non viene richiamato il tenore della doglianza e l’atto con cui la stessa sarebbe stata proposta.

Conclusivamente va accolto il sesto motivo del ricorso e rigettati tutti gli altri mezzi; in relazione alla doglianza accolta, va cassata l’impugnata decisione e, tenuto conto che non si ravvisano esigenze di ulteriori accertamenti di fatto, va riconosciuto e dichiarato che la TIA non risulta imponibile agli effetti IVA. Le spese del giudizio, avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso ed alla complessità questioni esaminate, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, nei limiti e nei sensi di cui alla parte motiva e rigetta tutti gli altri mezzi; cassa, in relazione alla censura accolta, l’impugnata decisione, – che conferma per il resto, e dichiara non dovuta l’IVA sulla TIA. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.