Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-06-2012, n. 9238 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 23 dicembre 2009 il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione promossa dal sig. G.E., dipendente con mansione di autista, la cui domanda di ammissione al rango privilegiato del credito di Euro 16.158,84 per trattamento di fine rapporto era stata respinta in sede di verifica. Per l’effetto, condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali.

Motivava:

che la curatela aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Savno s.r.l., in cui si prevedeva, fino alla data dell’eventuale cessione, il mantenimento parziale dell’occupazione, incluso il rapporto di lavoro subordinato dell’opponente, senza accollo del trattamento di fine rapporto;

che il diritto del dipendente al T.F.R. maturava solo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, che nella specie era invece proseguito con la società affittuaria, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., comma 4, fino al nuovo accordo stipulato, nelle more del giudizio di opposizione, in data 2 dicembre 2009 con il quale il debito del T.F.R. era stato accollato definitivamente dalla Savno s.r.l., resasi acquirente del ramo d’azienda. Avverso il provvedimento, notificato il 2 Febbraio 2010, il sig. G. proponeva ricorso per cassazione in ordine alla condanna alla rifusione delle spese processuali, affidato a due motivi e notificato il 3 marzo 2010.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 2112 e 2120 cod. civ. e della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (Legge comunitaria per il 1990);

2) la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. nell’affermazione della sua soccombenza virtuale.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento E.Con- Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione, che entro il termine di cui all’art.378 cod. proc. civ. depositava altresì una memoria illustrativa.

All’udienza del 16 Aprile 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Sono infondate le eccezioni pregiudiziali di rito di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Il fatto incontroverso che con la cessione di azienda la società acquirente Savno s.r.l. abbia accettato l’accollo del debito da trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data, liberandone il fallimento cedente, non fa venir meno l’interesse del dipendente all’impugnazione del capo di condanna alla rifusione delle spese processuali fondato sull’accertamento incidentale della sua soccombenza virtuale in una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo.

Nè il presente ricorso appare volto ad un inammissibile riesame nel merito, riguardando invece la questione squisitamente giuridica della sussistenza, o no, del credito previdenziale alla date della sentenza dichiarativa di fallimento ed a quella dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98, L. Fall..

Ciò premesso, i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dato il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le violazioni di legge dedotte, in ordine al capo impugnato del regolamento delle spese processuali.

Le censure sono fondate.

Nel decreto del Tribunale di Treviso la condanna alla rifusione delle spese di giudizio trae origine dall’accertamento della soccombenza effettiva (o anche solo virtuale: pure contemplata, in via alternativa, in motivazione) del G., ravvisata nell’inattualità del diritto al trattamento di fine rapporto, la cui genesi viene ricondotta solo alla cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120 codice civile: esclusa, nella specie, dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità a seguito del contratto di affitto del ramo d’azienda stipulato con la curatela fallimentare.

In contrario, si osserva come trovi applicazione la norma speciale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee: legge comunitaria per il 1990) che sotto la rubrica "Trasferimenti di azienda" introduce una deroga espressa alla regola del mantenimento dei diritti dei lavoratori previsto dall’art. 2112 cod. civ.. Recita infatti il quinto comma della norma suddetta:

"Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento …, nel caso in cui … sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore".

La fattispecie concreta all’esame appare perfettamente conforme alla previsione di legge. La società affittuaria del ramo d’azienda non si era infatti accollata il debito maturato per il T.F.R. dei dipendenti assorbiti, tra cui il sig. G.. Ne consegue che quest’ultimo, per non perdere definitivamente il proprio diritto non poteva che insinuare al passivo il credito previdenziale già maturato. E tale situazione permaneva ancora all’atto della proposizione dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98, L. Fall., facendo permanere l’interesse all’ammissione.

Solo nelle more della fase di opposizione, è venuta meno la necessità dell’accertamento del credito concorsuale, per effetto della cessione definitiva del ramo di azienda con accollo dell’obbligazione del TFR da parte della società acquirente (già affittuaria): onde, appare giustificata la prospettata cessazione dalla materia del contendere dipendente dalla carenza sopravvenuta di interesse, con la richiesta di compensazione delle spese di giudizio, non ravvisandosi alcuna soccombenza virtuale a carico del dipendente:

tanto più alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui il credito da T.F.R. maturato fino al momento della vendita d’azienda non solo è passibile di immediata azione di accertamento verso il datore di lavoro cedente (che, nel regime ordinario dell’art. 2112 cod. civ., resta obbligato per la quota di sua spettanza, salva la solidarietà del cessionario: Cass., sez. lavoro, 22 Settembre 2011, n. 19.291) pur se esigibile dopo la futura cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che funge da termine per l’adempimento – ma, per di più, è azionabile contro il cessionario solo se risulti dallo stato passivo del fallimento dante causa (Cass., sez. lavoro, 23 Novembre 2009 n. 24.635; Cass., 13 novembre 2009, n. 24.098). La mancata ammissione allo stato passivo del fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione era dunque suscettibile di determinare la perdita definitiva del diritto al trattamento di fine rapporto: parziale, per la parte maturata con la società fallita, o addirittura totale ove non avesse fatto seguito alla situazione interinale di affitto, senza accollo – vigente alla data di instaurazione dell’opposizione ex art. 98, L. Fall. – l’accordo contrario in sede di cessione definitiva di azienda.

Per completezza di analisi si osserva come la motivazione del decreto impugnato sia anche contraddittoria, in quanto da un lato esige la liberazione del fallimento da ogni obbligo nei confronti del lavoratore – quale condizione sospensiva dell’accollo del trattamento di fine rapporto a carico della società acquirente (già affittuaria dell’azienda) – e dall’altro non rileva che la richiesta dichiarazione della cessazione della materia contendere, da parte del dipendente, nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo da cui il credito per T.F.R. era stato escluso, nessùaltra efficacia pratico poteva rivestire, se non di rinunzia alla domanda (o quanto meno agli atti: ma con identica portata preclusiva per l’avvenire) nei confronti del fallimento.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del decreto può conseguire la decisione di compensare le spese del grado di merito; mentre quelle della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dichiara cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di merito;

– Condanna il fallimento E.Con-Conegliano Ecologia s.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il Roma, il 16 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11369 Donazione

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Svolgimento del processo

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto dell’Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" al rimborso delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale versate in relazione all’atto con cui il Comune di Calolziocorte aveva costituito gratuitamente un diritto di superficie a favore della detta Azienda Ospedaliera su un terreno di proprietà comunale, da destinare alla costruzione di un poliambulatorio.

Ad avviso del giudice a quo, nella specie è applicabile il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, comma 4, (secondo il quale "gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell’ambito del servizio sanitario nazionale sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali"), poichè l’animus demandi consiste nella coscienza del donante di compiere una elargizione patrimoniale ad altri in assenza di vincolo giuridico e non si identifica con un intento benefico o altruistico, ma con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso il negozio che ne costituisce la causa, cioè la gratuita attribuzione dei beni al donatario.

Inoltre, gli enti pubblici come i Comuni hanno la capacità di donare, anche se gli atti di liberalità da essi compiuti devono necessariamente avere di mira un fine di pubblico interesse: nella fattispecie ciò è dimostrato dal fatto che nell’atto è prevista la possibilità di risoluzione della donazione se l’area non sarà stata utilizzata per la costruzione del poliambulatorio, così configurandosi una tipica donazione modale.

2. L’Azienda Ospedaliera "Ospedale di Lecco" resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 5, "in combinato disposto con il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 1, artt. 952 e ss., 769 e ss., 1362 e ss. cod. civ., nonchè art. 2697 cod. civ. e art. 57 Cost.".

La ricorrente premette che la controversia concerne la qualificazione del contratto intercorso tra le parti e si incentra nella distinzione, che il giudice a quo avrebbe in sostanza ignorato, tra la nozione di "donazione" e quella, più ampia, di "atto traslativo a titolo gratuito", caratterizzandosi la prima per la presenza dell’essenziale requisito dello spirito di liberalità (animus demandi); tale differenza tra atto a titolo gratuito e donazione rileva anche ai fini tributari, come è dimostrato dalla diversa e più ristretta formulazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1 (il quale fa riferimento ai trasferimenti per "donazione") rispetto a quella del previgente D.P.R. n. 637 del 1972, art. 1 (che si riferiva in genere ai trasferimenti "a titolo gratuito").

Ciò posto, la ricorrente sostiene che la qualificazione in termini di donazione operata dal giudice (con conseguente applicazione della norma agevolativa di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, citato art. 5, comma 4) è errata, poichè, in violazione delle norme di ermeneutica contrattuale – in particolare, dell’art. 1363 cod. civ., il quale impone il criterio della interpretazione complessiva delle clausole negoziali -, non ha tenuto conto dell’art. 8 del contratto, che prevede la possibilità del mancato rinnovo dell’atto di costituzione del diritto di superficie alla scadenza di 99 anni dalla stipula del medesimo (e quindi la natura temporanea della costituzione stessa, ex art. 953 cod. civ.), con conseguente accentramento in capo al Comune del diritto di superficie e dell’eventuale immobile ivi costruito (in base al principio di accessorietà), con possibile utilizzazione dello stesso per finalità estranee a quelle tutelate dalla norma di agevolazione.

Con il secondo motivo, è denunciata l’insufficienza della motivazione della sentenza, ritenuta inidonea a palesare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione in ordine alla qualificazione del contratto come donazione anzichè come negozio traslativo gratuito non donativo.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.

Il giudice di merito, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ha ben tenuto presente la distinzione tra atti traslativi a titolo gratuito e donazioni, tant’è che proprio su questo punto ha rigettato l’appello dell’Ufficio, definendo la nozione di animus donandi ed affermando l’esistenza, in generale, della capacità di donare degli enti pubblici come i Comuni, con la precisazione che per essi lo spirito di liberalità deve necessariamente avere di mira il pubblico interesse (e tale tesi non è oggetto di censura in questa sede).

La questione, poi, sulla quale si incentra in definitiva il ricorso, della interpretazione della clausola contrattuale che, ad avviso della ricorrente, escluderebbe, nella specie, la configurabilità di una donazione, si rivela inammissibile.

Il contenuto di detta clausola, infatti, è indicato nel ricorso in termini – possibilità di mancato rinnovo dell’atto di costituzione del diritto di superficie allo scadere di 99 anni dalla stipula, con conseguente accentramento in capo al Comune del diritto di superficie e del diritto di proprietà dell’eventuale immobile edificato sul terreno – del tutto difformi da quanto accertato nella sentenza impugnata, nella quale si fa riferimento alla previsione – ben diversa – di "possibilità di risoluzione della donazione se l’area non fosse stata utilizzata per la costruzione del poliambulatorio" (clausola interpretabile, in astratto, o quale modus apposto alla donazione, come ha ritenuto il giudice a quo, o anche come condizione risolutiva del contratto medesimo: cfr. Cass,, Sez. un., n. 5702 del 2012). E ciò senza che nel ricorso non solo sia riportato il contenuto testuale della clausola in discussione, ma, ancor prima, senza che sia oggetto di contestazione specifica l’accertamento di tale contenuto operato dal giudice, incentrandosi la censura solo sugli effetti, ai fini della qualificazione del negozio, da ricondurre alla previsione contrattuale così come intesa dalla ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7491

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10 agosto 2012, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di L.V. avverso l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 9 luglio 2012 con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto quale promotore di una associazione a carattere transazionale finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale Lamenta vizio di motivazione, in quanto i giudici del riesame si sarebbero limitati a riferirsi al provvedimento custodiale, senza svolgere una autonoma revisione critica del provvedimento, alla luce, anche, dei rilievi svolti a sostengo della domanda di riesame. Si lamenta poi il rigetto, per carenza di prova, delle eccezioni svolte in ordine alle intercettazioni, osservandosi al riguardo che dai provvedimenti autorizzatori, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di remotizzazione degli impianti, nella specie gli impianti della Procura avrebbero agito "come meri ripetitori dei flussi di dati provenienti dall’operatore telefonico, i quali sono stati instradati direttamente presso il Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli con la conseguenza della inutilizzabilità de risultato delle stesse intercettazioni". Si deduce, poi, che dai provvedimenti di urgenza del pubblico ministero emergerebbe la carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali era consentito e necessario procedere alle intercettazioni e il Giudice per le indagini preliminari non evidenziava una motivazione sul punto, richiamando al riguardo la giurisprudenza pronunciatasi su tale aspetto. Il Tribunale si sarebbe limitato a dedurre l’assenza di prova sulla eccezione, senza analizzare e valutare il contenuto della motivazione dei provvedimenti in questione. L’ordinanza impugnata avrebbe poi omesso di effettuare una valutazione critica degli elementi indiziari essendosi limitata ad una generica menzione degli esiti delle indagini. Si deduce, poi, che il termine di durata massima delle indagini preliminari sarebbe scaduto prima della emissione della ordinanza cautelare, con il conseguente venir meno della attualità delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione. Viene infine dedotta la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore A., il quale avrebbe taciuto delle gravi condizioni di salute del L. e si lamenta che il Tribunale del riesame non abbia motivato in ordine alla attendibilità di quelle dichiarazioni.

Il ricorso è fondato. Il ricorrente, infatti, aveva svolto nei motivi aggiunti per il giudice del riesame tutta una serie di rilievi, che ora vengono rinnovati, e riguardanti la ritualità delle intercettazioni, la congruità della motivazione dei relativi provvedimenti autorizzativi, la disamina del corredo indiziario posto a base della misura oggetto di gravame, la sussistenza delle esigenze cautelari, la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore A. in riferimento alla posizione processuale dell’indagato, a fronte dei quali il giudice del riesame si è limitato ad enunciare scarni rilievi e a formulare assertivi rinvii al provvedimento custodiale, del tutto privi di un autonomo e motivato apporto critico. In particolare, sul versante della gravità indiziaria, l’ordinanza impugnata non ha in alcun modo posto in luce i singoli profili probatoriamente significativi alla stregua dei quali è giunta a concludere nel senso della sussistenza della gravità indiziaria, omettendo, fra l’altro, di operare una specifica rivisitazione, non delle sole "conclusioni" che il giudice della misura aveva formulato in sede di adozione del provvedimento custodiale, ma anche del percorso ricostruttivo – ancorato ai singoli elementi indiziari – che a quell’epilogo aveva condotto. Il tutto, ovviamente, tenendo conto degli aspetti critici individuati dall’odierno ricorrente già nei motivi aggiunti di riesame, sostanzialmente negletti in quella sede e che, pure, dovevano formare oggetto di puntuale disamina, proprio nel quadro del peculiare meccanismo devolutivo che caratterizza quello specifico giudizio impugnatorio.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame dei profili additati dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-06-2010) 07-07-2010, n. 25978 FAVOREGGIAMENTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M.G. e R.L. ricorrono per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina per il reato di cui agli artt. 110 e 378 c.p., perchè a seguito dell’incendio doloso dell’autovettura di proprietà del M. si erano rifiutati di riferire circostanze a loro conoscenza, relative alla individuazione dell’autore del fatto delittuoso, così aiutando la responsabile, C.C. ad eludere le investigazioni dell’autorità.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione i ricorrenti denunciano l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della prova al travisamento del fatto e alla valutazione dell’elemento psicologico del reato, sostenendo che dall’istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento che inducesse a ritenere che gli imputati avessero fuorviato le investigazioni in atto, giacchè i predetti nell’immediatezza del fatto avevano riferito ciò che era a loro conoscenza, e gli operanti erano subito risaliti all’individuazione del responsabile nella persona di C.C., convivente del M.. Inoltre, ad avviso della difesa, non era stata valutata l’esimente di cui all’art. 54 c.p., comma 3 in favore della R., che temeva per la vita del figlio vittima del fatto criminoso.

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto non introduce specifiche censure alla decisione impugnata, ma si risolve in una mera prospettazione di un diverso inquadramento giuridico dei fatti per di più senza alcun collegamento con i passaggi motivazionali della decisione, che giustifica ampiamente la conferma del giudizio di responsabilità in coerenza con le acquisite emergenze processuali e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, quanto all’elemento oggettivo individua nel termine "aiuta" ogni atteggiamento anche negativo, di per sè idoneo a eludere o fuorviare le investigazioni (Cass. Sez. 6 20/3 – 6/9/90 n. 12084 Rv. 186938), e quanto all’elemento soggettivo richiede definisce il dolo nella precisa volontà dell’agente di fornire al ricercato quell’aiuto, che l’attività posta in essere è idonea a produrre, integrando tale aiuto la lesione del bene giuridico protetto (Cass. Sez. 6 20/1 – 20/3/1982 n. 3120 Rv. 152896).

La censura in ordine alla mancata valutazione dell’invocata scriminante si caratterizza per la sua novità, essendo stata per la prima volta formulata in questa sede, e come tale è inammissibile.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.