T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 10-05-2011, n. 459 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del Ministero della Difesa n. 0386/III -7 – 2010, in data 2 settembre 2010 veniva comminata a carico del ricorrente, che prestava servizio permanente, con il grado di caporal maggiore scelto, presso il 151° reggimento Fanteria "Sassari" in Cagliari – la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, la contestuale cessazione dal servizio permanente.

La misura sanzionatoria veniva applicata poiché il ricorrente "graduato in servizio permanente, il 26 giugno 2009, nel corso di un’operazione di polizia volta alla repressione del traffico di sostaanze stupefacenti, veniva trovato in possesso di 49,5 grammi di hascisc, detenuta per uso personale".

Avverso gli atti indicati in epigrafe insorgeva deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione di legge, violazione e mancato rispetto dei termini fissati ex lege per l’inizio, lo svolgimento ed il completamento del procedimento disciplinare;

eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta illogicità ed ingiustizia, nonché sotto il profilo della evidente irragionevolezza e della violazione del principio di proporzionalità, violazione dei principi contenuti nella normativa europea, nonché nelle circolari della Direzione generale del Ministero della Difesa prot. 182/D3 in data 27 agosto 1990 e in data 8 novembre 1990;

eccesso di potere per difetto di motivazione.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso

Alla camera di consiglio del 9.12.2010 la causa veniva riunita al merito per la decisione.

L’amministrazione depositava memoria difensiva in data 8.01.2011.

In data 18.01.2011 la difesa del ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica del 9.02.2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Viene all’esame del Collegio il ricorso proposto dal Caporal Maggiore D.M. avverso il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e la contestuale cessazione, con effetto immediato, dal servizio permanente.

Il provvedimento veniva adottato poiché in data 26 giugno 2009, in occasione di una perquisizione condotta da personale dell’Arma dei Carabinieri presso l’abitazione del ricorrente, egli veniva trovato in possesso di 49,5 grammi di hascisc.

Per tale fatto D.M. veniva sottoposto a procedimento penale conclusosi con sentenza del Tribunale di Cagliari del 6 ottobre 2009 che ne decretava l’assoluzione dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Al termine del giudizio penale veniva avviato quello disciplinare che si concludeva con l’atto impugnato.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità del provvedimento per violazione dei termini procedimentali.

Il motivo è infondato.

Il procedimento disciplinare è stato avviato il 29 gennaio 2010 e la contestazione degli addebiti è del 26 febbraio 2010.

La sentenza del Tribunale di Cagliari è divenuta irrevocabile il giorno 8.11.2009.

La contestazione degli addebiti è stata quindi effettuata tempestivamente entro i 180 giorni previsti dall’art. 97 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Il provvedimento finale è stato adottato entro 90 giorni dalla riunione della commissione di disciplina tenutasi il giorno 14 giorno 2010 (documento 4 delle produzioni dell’Amministrazione).

Va ricordato che il termine estintivo del procedimento disciplinare, fissato dall’art. 120 comma 1, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in novanta giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento (Consiglio Stato, sez. IV, 26 febbraio 2009, n. 1137).

Applicando questo criterio orientativo al caso in esame deve rilevarsi che fra la data della contestazione degli addebiti e quella in cui è stata tenuta la riunione finale della Commissione di disciplina è stato debitamente consentito al ricorrente di presentare memorie difensive (in data 2 marzo 2010 e in data 14 giugno 2010). Il provvedimento finale è stato, quindi, adottato in data 2 settembre 2010 e, quindi, tempestivamente. Ciò in quanto, nell’ambito di un procedimento disciplinare, il termine di novanta giorni, di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957, si deve considerare come riferito alle varie fasi del procedimento, ma interrotto dagli atti tipici ed interni del procedimento stesso come la convocazione della commissione, la prima riunione di quest’ultima ed il successivo atto di convocazione per la deliberazione dell’affare; ne consegue che nel caso si voglia contestare la violazione del suddetto termine, si deve provare la mancata adozione o l’adozione intempestiva dei suddetti atti interni (Cons. di Stato, Sez. IV, 5.09.2007, n. 4662).

In definitiva, ai sensi dell’art. 120 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, è idoneo a non far verificare l’estinzione del procedimento disciplinare il compimento di uno degli atti esplicitamente previsti dalla legge, senza che sia rilevante il fatto che abbia o meno carattere interno all’Amministrazione (Cons. di Stato, Sez. IV, 18.09.1991 n. 726).

Con il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente deduce che la sanzione inflittagli risulta palesemente sproporzionata rispetto al fatto addebitatogli e che comunque il provvedimento non risulta sorretto da una adeguata motivazione.

Anche questi motivi non meritano positiva considerazione.

Per quanto riguarda la afflittività della sanzione, deve osservarsi – in linea con la consolidata giurisprudenza – che la valutazione della gravità dei fatti ai fini della individuazione della sanzione disciplinare da applicare costituisce il frutto di valutazioni discrezionali e di pieno merito, risultando quindi non censurabile in sede di giudizio di legittimità, salve le ipotesi di travisamento dei fatti o di manifesta irragionevolezza.

Queste ipotesi a giudizio del Collegio non ricorrono nel caso all’esame, in cui l’Amministrazione da un lato ha ben evidenziato la gravità della condotta del ricorrente in relazione al particolare e delicato contesto nel quale è stata posta in essere e dall’altro ha richiamato il precedente disciplinare sfavorevole del militare.

L’Amministrazione ha ritenuto che essere assuntori o detentori di sostanze stupefacenti risulta in grave contrasto con il complesso dei principi, doveri e obblighi relativi alla condizione militare.

Tale valutazione non sconta i vizi dedotti dal ricorrente posto che non è illogica né irragionevole essendo riferita ad una situazione incompatibile con la capacità professionale e le doti di carattere, che devono essere necessariamente possedute da chi si appresta a tutelare gli interessi fondamentali della collettività connessi alla sicurezza interna ed esterna.

L’Amministrazione ha, peraltro correttamente, fatto riferimento nella motivazione del provvedimento all’ampliamento del novero dei compiti precipui delle forze armate, i quali impongono un impiego sempre più frequente dei militari in operazioni di mantenimento della pace, nonché in funzione ausiliaria di pubblica sicurezza.

La decisione dell’Amministrazione, risulta quindi immune dai vizi dedotti con i motivi in esame.

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono essere compensate per giusti motivi, stante la natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 25-05-2011, n. 20861

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Fasano in data 1.12.2008, con la quale B.D. veniva condannato alla pena di Euro 516 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di ingiuria commesso il (OMISSIS) in danno della cognata e vicina di casa S.R. rivolgendole le espressioni puttana e zoccola e versandole addosso urina.

Il ricorrente deduce:

1. violazione degli artt. 517 e 518 cod. proc. pen. e carenza di motivazione sulla contestazione della condotta di ingiuria verbale in continuazione con quella relativa al lancio di urina;

2. carenza di motivazione sulla ravvisabilità, nella condotta del lancio di urina, del diverso reato di cui all’art. 674 cod. pen.;

3. violazione dell’art. 533 cod. pen. sull’affermazione di responsabilità dell’imputato;

4. violazione dell’art. 599 cod. pen. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle esimenti della provocazione e della ritorsione.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione della condotta di ingiuria verbale in continuazione con quella di ingiuria reale, è infondato.

Contrariamente a quanto invero sostenuto dal ricorrente, per il quale nel corso del dibattimento sarebbe stato contestato all’imputato un fatto diverso che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in presenza dell’originaria accusa dell’espressione degli epiteti ingiuriosi indicati in premessa, la contestazione dibattimentale riguardava la condotta del lancio di urina commessa nello stesso contesto spaziale e temporale; la sentenza impugnata motivava pertanto adeguatamente nel ritenere l’evidente sussistenza della continuazione fra i due fatti, e dunque la piena legittimità della contestazione;

2. Pure infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo alla ravvisabilità, nella condotta del lancio di urina, del diverso reato di cui all’art. 674 cod. pen..

Diversamente anche in questo caso da quanto affermato nel ricorso, tale prospettazione difensiva veniva infatti esaminata dal Tribunale, che osservava sul punto come il reato di ingiuria possa essere realizzato con qualsiasi comportamento espressivo di disprezzo verso la persona offesa; motivazione pienamente conforme ai principi in materia (Sez. 5, n. 4845 del 30.11.1988, imp. Adamo, Rv. 183931), e del resto aderente alla riconosciuta configurabilità della forma di manifestazione del reato che abbiamo già definito come ingiuria reale (Sez. 1, n. 5074 del 21.9.1999, imp. Chioni, rv. 214423).

3. Infondato è ancora il terzo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato.

Il ricorrente denuncia violazione del principio della prova della responsabilità al di là del ragionevole dubbio nell’avere i giudici di merito pronunciato condanna sulla base delle sole e generiche dichiarazioni della parte offesa, nessun rilievo potendo essere attribuito alla deposizione del marito di quest’ultima, il quale riferiva quanto appreso dalla coniuge, e non essendovi peraltro prova della coscienza e volontà dell’imputato di dirigere espressioni offensive verso una persona presente.

La sentenza impugnata richiamava peraltro la motivazione della decisione di primo grado sulla concordanza delle dichiarazioni della S. e del marito, sulla diretta percezione da parte di quest’ultimo, dall’interno del proprio appartamento, delle espressioni ingiuriose profferite dall’imputato dalla vicina abitazione, e sull’inequivoca direzione verso la persona offesa delle espressioni stesse e del getto dell’urina, intenzionalmente diretto dal balcone dell’imputato verso la donna nel momento in cui la stessa si accingeva ad uscire dall’abitazione con il figlio. Il giudizio di merito è pertanto congruamente motivato sui punti oggetto del ricorso.

4. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle esimenti della provocazione e della ritorsione.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia valutato gli atti provocatori subiti dal B. prima dell’episodio contestato. A fronte della motivazione della decisione di primo grado, la quale, posto che le ingiurie verbali venivano espresse dall’imputato dopo che la S. aveva esposto sul proprio balcone la bandiera della pace e contenevano espressi riferimenti a tale circostanza, rilevava come quest’ultima non potesse essere qualificata come fatto ingiusto, i motivi di appello facevano tuttavia riferimento ad altri atti persecutori della persona offesa, non meglio specificati; allegazione la cui assoluta genericità giustifica la mancanza di rilievi della sentenza impugnata sul punto.

Essendone di conseguenza escluso il lamentato vizio motivazionale in ordine all’esimente della provocazione, analoga conclusione non può che essere formulata per l’ipotesi della ritorsione.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto per spese alla parte civile, la quale non ha presentato conclusioni scritte.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-10-2011, n. 20981 danno futuro

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Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data il 19.4.2002 la sig.ra E. M., premesso di avere venduto nel 1986 alla sig.ra C. S. il piano terra di un suo immobile sito in (OMISSIS), esponeva che dopo l’acquisto la S. aveva eseguito radicali lavori di ristrutturazione che avevano interessato le strutture portanti ed i muri maestri dell’immobile. Ciò premesso, conveniva in giudizio la S. chiedendone la condanna all’esecuzione delle opere ai fini del ripristino dello stato quo ante o all’esecuzione delle opere necessarie a ristabilire la stabilità e la sicurezza del fabbricato.

In esito al giudizio, in cui si costituiva la S. contestando la domanda, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attrice.

Avverso tale decisione la M. proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 12 marzo 2009 respingeva l’impugnazione. Avverso la detta sentenza la M. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, illustrato da successiva memoria. Resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione

Al fine di inquadrare più compiutamente i termini della controversia, occorre evidenziare che secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, soltanto i danni non ancora manifestatisi e non ragionevolmente prevedibili sono estranei alla transazione e possono essere richiesti successivamente al loro manifestarsi, quand’anche le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri (cfr. Cass. n. 7215/97, n. 3903/77, n. 5576/84). Al contrario, le reciproche concessioni possono riguardare anche gli eventuali danni non ancora manifestatisi, ove questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili. In tale ipotesi, il relativo accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e completa. (ex multis Cass. n. 12320/05, n. 615/2003).

La premessa torna utile ove si consideri che i primi due motivi di impugnazione, proposti dalla ricorrente, sono fondati sull’asserita erroneità dell’interpretazione dell’atto di transazione del 18.4.1992, datane dalla Corte di Appello, e miranti essenzialmente a prospettarne una diversa interpretazione volta a ridurne l’oggetto nei limiti dei soli danni già presenti al momento della conclusione.

Ed invero, con la prima doglianza, deducendo l’insufficienza e illogicità della motivazione nonchè l’insufficiente esame di punti e documenti decisivi per il giudizio, la ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello, nel ritenere che la transazione accennata coprisse anche i danni non ancora evidenziatisi ma dipendenti dagli stessi interventi realizzati fino a quel momento, trattandosi di danni prevedibili al momento della firma della transazione, avrebbe gravemente sbagliato. La Corte avrebbe dovuto invece escludere la prevedibilità dei danni futuri, da parte dei contraenti, ove avesse compiuto un esame più approfondito della transazione e della lettera scritta in precedenza, il 23 marzo 1992, dalla M. in cui era richiamata la perizia dell’ing. Ce. del 1991. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione di legge (art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1364 c.c.) – la Corte territoriale non avrebbe compiuto alcuna indagine lessicale e contestuale dell’atto al fine di accertare il senso complessivo della transazione e di ricostruire quindi, anche mediante il raffronto con la lettera M. del 23 marzo 1992, con le due perizie Ce. e con la relazione del CTU D. C., la comune intenzione delle parti. Le doglianze sono infondate. Con particolare riferimento, alla pretesa violazione delle regole ermeneutiche, appare opportuno premettere che i canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 – 1371 c.c.), sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 21650/2006, 20660/2005, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4815/98, con riferimento a contratti collettivi; n. 20660/2005, 20272, 13392, 11921/2004, 15371, 8411, 7548/2003, 4680/2002, 9636/2001, 4815/98, con riferimento a contratti individuali) – i canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 – 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi – integrativi (artt. 1366 – 1371 c.c.) e, nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi (artt. 1362 – 1365 c.c., cit.) risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole (di cui all’art. 1362 c.c., comma 1), con la conseguenza che, quando quest’ultimo canone risulti sufficiente, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. Invero, l’art. 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato dell’atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l’interpretazione letterale e logica sia insufficiente, (cfr Cass. n. 8808/08). Ne deriva che la censura, avanzata a riguardo, non merita di essere condivisa.

Inoltre, si deve considerare che la Corte di merito ha analiticamente e scrupolosamente analizzato nella sentenza impugnata (cfr pagg.6-9, lettere a-m) tutta l’ampia documentazione versata in atti dalla quale emergeva che i danni lamentati dalla ricorrente erano conseguenti ai lavori effettuati dalla S. in epoca precedente alla transazione, posto che l’unico intervento successivo, consistito nella realizzazione di una nicchia nella parete della camera padronale, non era stato annoverato dal perito di ufficio tra quelli che avessero inciso sulla statica dell’edificio, potendo essere stato causa, solo, di eventuali infiltrazioni per il diminuito spessore della parete, così come riconosciuto dal consulente della ricorrente.

Giova aggiungere che la motivazione adottata dalla Corte di merito appare, inoltre, assolutamente adeguata, logica e non contraddittoria ove si consideri che i giudici di seconde cure hanno tenuto conto sia della volontà espressamente formulata dalle parti nella transazione, e quindi del canone prioritario fondato sul significato letterale delle parole (di cui all’art. 1362 c.c., comma 1), sia di quella desumibile, implicitamente ed indirettamente, dal comportamento complessivo delle parti, alla luce di tutti i documenti acquisiti, tra i quali la perizia dell’ing. Ce. del 1991 e la lettera della stessa ricorrente del 23.3.1992, pervenendo alla conclusione che l’evoluzione delle fessurazioni, già constate dalle parti al momento della transazione, era assolutamente prevedibile come conseguenza fisiologica del decorso del tempo e dell’assestamento dell’immobile e che nessun intervento successivo all’aprile 1992 era emerso nel processo quale fonte di danni alla struttura del fabbricato (cfr pag. 10 della sentenza).

Nè d’altra parte- il rilievo investe specificamente il profilo di doglianza relativo al vizio motivazionale dedotto – la ricorrente è riuscita ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nel percorso argomentativo dell’impugnata decisione. Giova aggiungere inoltre che il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al Giudice di legittimità non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il Giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al Giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al Giudice di legittimità.

(così Cass. n. 8808/08 in motivazione). Ne deriva il rigetto delle censure in esame.

Resta da esaminare l’ultima doglianza, secondo cui, ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi sul rilievo con cui la M. aveva lamentato la mancata valutazione del comportamento complessivo delle parti, posteriore alla conclusione del contratto, al fine di escludere la configurabilità di una rinuncia preventiva alla tutela rispetto ai danni manifestatisi in epoca successiva alla transazione.

La censura è inammissibile. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il vizio di "omessa pronuncia", integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa e, pertanto, nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di impugnazione. Nella specie, la Corte d’Appello, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, non avrebbe invece esaminato una mera argomentazione o deduzione relativa ad un motivo di appello, con la conseguenza che l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda del’appello direttamente, bensì una circostanza di fatto La cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un vizio di motivazione della sentenza.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle doglianze dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23197 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pistoia, regolarmente notificato, V.B., assunto dalla società Poste Italiane s.p.a. con contratto a tempo determinato dal 9.2.2004 al 13.3.2004 "ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa ed addetto al servizio recapito smistamento e trasporto, presso il Polo corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto per il periodo 16.1.2004/13.3.2004", rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 491/04, accoglieva la domanda e, accertata la nullità della clausola del termine apposto al contratto in parola, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla predetta data del 9.2.2004.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società Poste Italiane s.p.a. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 3.10/6.10.2006, rigettava il gravame. In particolare la Corte rilevava che nessuna specifica indicazione si leggeva nel contratto in questione in ordine alle concrete ragioni che avevano condotto all’assunzione a tempo determinato del ricorrente con riguardo alla singola realtà lavorativa dove il dipendente era stato inserito, risultando solo la mera ripetizione della astratta previsione contrattual-collettiva.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il lavoratore intimato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3);

nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che la Corte territoriale, nell’interpretare il D.Lgs. n. 368 del 2001, aveva erroneamente affermato che anche dopo l’abrogazione della disciplina previgente ( L. n. 230 del 1962), sarebbe ancora immanente al sistema il principio secondo cui il contratto a tempo determinato rappresenta un’eccezione, continuando ad essere la regola dei rapporti di lavoro il contratto a tempo indeterminato. E lamenta altresì la non corretta tendenza dei giudici nazionali a disapplicare la legge nazionale in nome del primato del diritto comunitario laddove, pur non rinvenendo la regula iuris del caso concreto in una norma di diritto comunitario, ritengano la prima in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

Col secondo motivo lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ( art. 360 c.p.c., n. 3); nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che la Corte d’appello aveva proposto un’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 basata su una erronea lettura della direttiva comunitaria n. 99/70 che trascurava totalmente il progressivo mutamento sia della realtà socio – economica che del mercato del lavoro. Ed invero la Corte territoriale, nel rilevare che occorreva non discostarsi dal tradizionale impianto che ravvisava nel contratto a tempo determinato una eccezione rispetto alla regola costituita dal contratto a tempo indeterminato, aveva ribadito l’eccezionaiità del contratto a termine con effetto evidentemente rovesciato rispetto all’obiettivo posto dalla direttiva europea tendente ad una sostanziale equiparazione e fungibilità del contratto a tempo indeterminato con quello a tempo determinato.

Col terzo motivo di ricorso lamenta nullità del procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che la Corte territoriale, argomentando dall’erroneo presupposto della inesistenza della clausola appositiva del termine per difetto di forma, aveva erroneamente considerato irrilevanti le istanze istruttorie reiterate dalla società, considerando tra l’altro generici i capitoli di prova.

Col quarto motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la necessità della specifica indicazione dei nomi dei lavoratori sostituiti ovvero del motivo della sostituzione.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dal lavoratore e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, aggiungendo che la percezione da parte del lavoratore di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, trattandosi di ricorso avverso una sentenza depositata il 6.10.2006, ad esso si applica, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c. (introdotto del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed applicabile, ex art. 27 del predetto Decreto Legislativo, ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006). Tale articolo, successivamente abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d), della L. 18 giugno 2009, n. 69 ma applicabile nella fattispecie in esame, dispone che "nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto".

Nell’interpretazione di tale norma questa Corte (ex plurimis: Cass. SS.UU., 5.1.2007 n. 36; Cass., SS.UU., 28.9.2007 n. 20360; Cass. SS.UU., 12.5.2008 n. 11650; Cass. SS.UU., 17.7.2007 n. 15959) ha stabilito che il rispetto formale del requisito imposto per legge risulta assicurato sempre che il ricorrente formuli, in maniera consapevole e diretta, rispetto a ciascuna censura, una conferente sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, sicchè dalla risposta (positiva o negativa), che al quesito medesimo deve essere data, possa derivare la soluzione della questione circa la corrispondenza delle ragioni dell’impugnazione ai canoni indefettibili della corretta applicazione della legge, restando, in tal modo, contemporaneamente soddisfatti l’interesse della parte alla decisione della lite e la funzione nomofilattica propria del giudizio di legittimità.

E1 stato, pertanto, precisato che il nuovo requisito processuale non può consistere nella mera illustrazione delle denunziate violazioni di legge, ovvero nella richiesta di declaratoria di una astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità, ma è per contro indispensabile che il quesito di diritto, inteso quale punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio di diritto generale, sia esplicitamente riferito alla lite in oggetto, anche attraverso concreti riferimenti al caso specifico, di talchè sia individuabile il carattere risolutivo rispetto alla controversia concreta, altrimenti risolvendosi nella richiesta di una astratta affermazione di principio.

Siffatta ipotesi si è verificata nel caso di specie ove si osservi che la formulazione del quesito relativo al primo motivo di ricorso si appalesa assolutamente generica, priva di un concreto riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, risolvendosi in buona sostanza nella richiesta di una astratta affermazione di principio.

La palese genericità del quesito rende inammissibile il motivo, allo stesso modo di quel che si verifica in tema di censura non attinente al decisum.

E’ per contro fondato il secondo motivo di ricorso.

Deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante l’attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della legge n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il preambolo della citata Direttiva 1999/70, premesso che con la risoluzione del 9 febbraio 1999 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato le parti sociali a tutti i livelli a negoziare accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza, evidenzia che l’accordo quadro in questione stabilisce principi generali e requisiti minimi con l’obiettivo di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l’applicazione del principio di non discriminazione, nonchè di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato. Per tale ragione, accogliendo la richiesta delle parti sociali stipulanti e su proposta della Commissione europea, il Consiglio a norma dell’art. 4 dell’accordo sulla politica sociale -ora inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea – ha emanato la direttiva in questione, imponendo agli Stati membri di conformarsi ad essa, adottando tutte le prescrizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti (art. 2).

Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede, al comma 1, che è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

E stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. (24 ottobre 2001), l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Nel caso di specie il motivo di ricorso impone di stabilire come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia indicato la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.

Come già rilevato, l’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, pertanto, il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione.

Questa Corte non ignora la sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, la quale, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, e art. 11 afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2 impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Sul problema degli effetti delle sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale sull’interpretazione delle leggi da parte del giudice ordinario, questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 9 gennaio 2004 n. 166) ha affermato che, ove il giudice delle leggi, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità di una certa disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice del merito, indichi una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione, tale interpretazione adeguatrice non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione ed il suo effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la Corte di cassazione, riguarda soltanto il divieto di accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata.

Nel caso di specie il passo della sentenza della Corte costituzionale sopra citato deve essere letto nel contesto argomentativo in cui esso è stato formulato. La sentenza, subito dopo il passo estrapolato, prosegue precisando che considerato che per ragioni sostitutive si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione; solamente in questa maniera, infatti, l’onere che il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, impone alle parti che intendano stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato può realizzare la propria finalità, che è quella di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Tale precisazione sta a indicare che, nella illimitata casistica che offre la realtà concreta delle fattispecie aziendali, accanto a fattispecie elementari in cui è possibile individuare fisicamente il lavoratore o i lavoratori da sostituire, esistono fattispecie complesse in cui la stessa indicazione non è possibile e "l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori" deve passare necessariamente attraverso la "specificazione dei motivi", mediante l’indicazione di criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la norma.

Intesa in questi termini la sentenza della Corte costituzionale, l’opzione interpretativa offerta da questo Collegio è pienamente coerente con quella offerta dalla sentenza stessa che, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, costituisce un contributo ermeneutico della massima importanza.

Dunque, per concludere sul punto, l’apposizione del termine per "ragioni sostitutive" è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, il settore di riferimento, l’ambito territoriale della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato (Cass. sez. lav.( 1576/10; Cass. sez. lav., 4267/11; Cass. sez. lav., 9602/11).

Nel caso in esame appare priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa la assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione. In particolare la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato; e nella fattispecie in esame il contratto individuale evidenzia una serie di elementi – quali, per come detto, il settore di riferimento, l’ambito territoriale della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro – che la Corte territoriale, nell’ambito dell’indagine di fatto alla stessa demandata, avrebbe dovuto prendere in esame.

Il predetto motivo di ricorso deve essere in definitiva accolto, con assorbimento dei motivi ulteriori (terzo, quarto e quinto).

Si impone pertanto la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto e quinto; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

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