Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-06-2011) 11-07-2011, n. 27072Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’avvocato Bertoluzza Luciano, difensore di A.M., ricorre direttamente per cassazione contro l’ordinanza dell’8 aprile 2011 con cui il G.i.p. del Tribunale di Bologna, in sede di convalida dell’arresto, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A., per il reato di cessione di sostanza stupefacente ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73).

Con un unico motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 292 c.p.p., comma 2, in quanto non conterrebbe alcuna motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

In particolare, si lamenta che la sussistenza del pericolo di fuga è stata desunta dalla sola circostanza che l’indagato è cittadino extracomunitario senza alcun radicamento sul territorio, omettendo ogni considerazione circa il carattere concreto di tale pericolo;

inoltre, si evidenzia che è stata omessa ogni valutazione prognostica in ordine alla pena che potrà essere inflitta e che il pericolo di reiterazione viene ritenuto sussistente con riferimento alle modalità della condotta.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha proposto un ricorso diretto in cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, impugnazione che consente che possano essere fatti valere solo violazioni di legge.

Nella specie, sebbene vengano presentati come inosservanza di norme processuali, in realtà sono stati dedotti vizi di motivazione, contestando l’impianto argomentativo con cui l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bologna ha ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27265

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le parti ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31609

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma, di riforma della pregressa decisione del tribunale della stessa città in data 9.10.2006 nella parte in cui derubricava il delitto di ricettazione di un ciclomotore nella sua configurazione attenuata ex art. 648 c.p., comma 2 e, di conseguenza riduceva la pena da anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa a mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa. Deduce la ricorrente l’eccessività della pena ed ,implicitamente, la carenza di motivazione sul punto.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.

Invero le stringate espressioni costitutive dei segni grafici del ricorso non hanno alcun riferimento al concreto processuale tanto da potersi considerare una motivazione tipo a sostegno di qualsiasi ricorso teso alla critica sulla entità della pena. Ed è manifestamente infondato nella misura in cui pretende una motivazione specifica, capillare sulla entità della pena la cui determinazione e conseguente motivazione costituiscono un giudizio di fatto, che come tale sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione,tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione adottata faccia perno sugli specifici precedenti penali, sui criteri di cui all’art. 133 c.p., specie poi se la pena in concreto comminata sia di gran lunga inferiore alla misura media di quella edittale. (v. per tutte, Sez. Un. 25.2/18.3/2010, Contaldo, Rv 245931; Sez. 2, 26.6/18.9.2009, Denaro, Rv 245596).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-01-2012, n. 1246 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 29 luglio 2008 la Corte d’appello di Roma condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei sigg. G.L., + ALTRI OMESSI della somma di Euro 4.000,00, cadauno, a titolo di equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per la violazione, per anni quattro, del termine ragionevole del processo da essi promosso dinanzi al Tar del Lazio nei confronti del Ministero della Giustizia, per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali su compensi tardivamente percepiti a seguito dell’inquadramento definitivo nelle qualifiche professionali, e del successivo giudizio di ottemperanza; con gli interessi legali dalla data del decreto e la rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 per onorari, Euro 300,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, oltre gli accessori di legge, da distrarre in favore dei due difensori antistatari.

Avverso il provvedimento non notificato, i suddetti soggetti, salvo il P., proponevano ricorso per cassazione, notificato il 27 ottobre 2009, deducendo, in due motivi, l’erronea decorrenza degli interessi dalla data della decisione, anzichè della domanda, e la liquidazione troppo riduttiva delle spese processuali poste a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri soccombente.

Quest’ultima non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 28 novembre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

E’ fondato il primo motivo relativo alla decorrenza degli interessi che, come in tutti i giudizi di condanna al pagamento di una somma a titolo indennitario per un’obbligazione ex lege ( art. 1173 cod. civ.), va fissata a partire dalla data della domanda.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua e in assenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto va riformato nel merito, con la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della sorte-capitale di Euro 6000,00 per ciascuno dei ricorrenti, con gli interessi legali dalla domanda.

L’accoglimento del predetto motivo comporta l’assorbimento dell’ultima censura, riguardante il regolamento delle spese processuali ( art. 336 c.p.c., comma 1), ma solo per gli 8/9 delle spese unitariamente liquidate nel decreto impugnato, dal momento che uno degli originari attori non ha proposto ricorso per cassazione.

Le stesse vanno quindi liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della causa ritenuto in sentenza e della semplicità delle questioni trattate; e compensate per la metà, in ordine alla fase di legittimità, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

Al riguardo, occorre rilevare, in punto di diritto, che nel proporre frazionatamente numerosi ricorsi aventi eguale oggetto e contenuto, fondati come sono sulla medesima violazione del termine ragionevole di un unico processo promosso dinanzi al Tar e proseguito poi in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato, le parti hanno commesso un evidente abuso del processo, dilatando, senza necessità alcuna, gli oneri processuali fino al provvedimento di riunione ex art. 74 cod. proc. civ. (Cass. sez. unite, 15 Novembre 2007 n. 23.726)- Pertanto sin dall’inizio – e non solo dalla riunione, secondo la regola di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4, applicabile agli ordinari casi di connessione di cause pendenti dinanzi al medesimo giudice ( art. 274 cod. proc. civ.) – si deve procedere alla liquidazione di un’unica voce di onorari, così come di diritti, come correttamente ritenuto già dalla Corte d’appello di Roma (Cass., sez. 1, 3 maggio 2010, n. 10634;).

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla mancata attribuzione degli interessi legali dalla domanda alle parti ricorrenti L.G., + ALTRI OMESSI nonchè, per 8/9, con riferimento alle spese ivi liquidate;

– decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dalla data della domanda giudiziale, in favore delle parti ricorrenti sopraindicate, degli interessi legali sulla somma di Euro 4000,00 liquidata a ciascuno;

– condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 1500,00 per onorari ed Euro 1500,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge, con distrazione in favore degli avvocati Giovanni Battista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, antistatari; nonchè di metà delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata nella somma complessiva di Euro 650,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre le spese generali degli accessori di legge, con compensazione della residua metà e distrazione in favore dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.