Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3234 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

MPS Gestioni Crediti Banca s.p.a. ha proposto al Tribunale di Napoli opposizione allo stato passivo del fallimento della SITARC s.r.l. per lamentare l’erronea esclusione del proprio credito Euro 218.246,89 di cui parte per saldo debitore del c/c n. (OMISSIS) e il residuo quale saldo derivante dal rapporto anticipi relativamente a due fatture, disposta dal giudice delegato per insufficienza della prova sia dell’an che del quantum del credito, per assenza della data certa del contratto esibito, per mancata dimostrazione delle singole operazioni, infine perchè risultavano applicati interessi anatocistici. L’opponente ha sostenuto la piena efficacia probatoria e l’esaustività della documentazione allegata a corredo della sua istanza, nonchè la sua opponibilità a mente dell’art. 2704 c.c.. Il Tribunale fallimentare, contumace il curatore, con decreto depositato il 10 novembre 2010 e notificato il 3 dicembre 2010 ha respinto l’opposizione rilevando per quel che rileva: 1.- in ordine allo scoperto, l’omesso deposito di contratto d’apertura di credito munito di data certa, dal momento che il timbro per autoprestazione non è idoneo a conferire tale requisito, e che il documento che avrebbe dovuto dimostrare la stessa apertura di credito era stato prodotto in copia semplice, inadeguata a tener luogo dell’originale,ed infine che gli estratti conto non erano stati depurati degli interessi anatocistici. 2.- quanto alle anticipazioni su fatture, che le operazioni, regolate in c/c, erano registrate in dare/avere, sì che ad ogni anticipo era contrapposto il rientro. Se ciò significava che gli importi delle fatture in oggetto erano stati addebitati sul conto corrente, il loro importo, asseritamente non rientrato, era già perciò già compreso nel saldo passivo e la banca non poteva pertanto chiedere il pagamento una seconda volta sulla base delle stesse fatture.

Avverso questo provvedimento MPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi non resistiti dal curatore fallimentare intimato ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

La ricorrente col primo motivo deduce nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 93, 94, 98, 99 legge fall., e degli artt. 2712, 2719 e 2697 c.c. nonchè per vizio di motivazione, ed ascrive al giudice fallimentare d’aver erroneamente escluso l’efficacia probatoria della copia semplice del contratto d’apertura di credito pur in assenza della contestazione da parte del curatore, rimasto contumace. Secondo il quadro normativo richiamato, letto alla luce della costante esegesi giurisprudenziale, in assenza di disconoscimento circostanziato, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il documento prodotto in copia alla stregua dell’originale.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione degli artt. 93, 94, 98, 99 legge fall, e dell’art. 2719 c.c. e art. 112 c.p.c. nonchè correlato vizio di motivazione. Il dedotto errore si annida nell’affermazione secondo cui il deposto della copia del documento era ingiustificabile a seguito delle puntuali e precise contestazioni in ordine al rapporto controverso da parte del curatore fallimentare che, come già rilevato, rimase in quella fase contumace.

Il terzo motivo deduce nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 93, 94, 98, 99 legge fall., e dell’art. 2704 c.c., e denuncia ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver escluso che il timbro di autoprestazione conferisca data certa al documento, in contrasto con consolidato orientamento che attribuisce al timbro postale, nella specie apposto sullo stesso foglio della scrittura, idoneità a conferire suddetto requisito.

Il quarto motivo denuncia ancora violazione degli artt. 93, 94, 98, 99 legge fall., e art. 2697 c.c. nonchè della L. n. 342 del 1999, art. 25 e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi.

L’ultimo motivo ribadisce la violazione degli artt. 93, 94, 98, 99 legge fall., e art. 2697 c.c. nonchè vizio di motivazione in ordine alla descritta movimentazione del conto anticipi fatture, erroneamente ricostruita.

I primo due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto pongono questione analoga, meritano accoglimento.

II Tribunale, in ordine al credito dedotto in relazione allo scoperto di conto corrente, ha rilevato l’omesso deposito di contratto d’apertura di credito munito di data certa, requisito questo non desumibile dal timbro per auto prestazione, perchè inidoneo a conferire tale requisito, ed ha inoltre ritenuto, pur nella contumacia del curatore fallimentare, che il documento che avrebbe dovuto dimostrare la stessa apertura di credito era stato prodotto in copia semplice, inadeguata a tener luogo dell’originale. Quest’ultima affermazione contrasta col consolidato orientamento, evocato dalla ricorrente, che ha costantemente affermato che "l’onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l’originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio, sebbene non implichi necessariamente l’uso dì formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, dalla quale sia dato desumere che l’eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorchè riferibili a tale produzione" (cfr. Cass. n. 2896/2009 e più di recente nn. 10855/2010 e 21339/2011). Nel caso di specie, mancando siffatta contestazione da parte del curatore, rimasto contumace, cui di certo non è omologabile la rilevata contestazione degli organi fallimentari in ordine al rapporto dedotto ed alla ritualità dei documenti, evidentemente sollevata nella fase di verifica del credito e con formula omnicomprensiva non specificamente diretta al disconoscimento della conformità delle fotocopie ai titoli originali, avrebbe dovuto ascrivesi piena efficacia probatoria alle fotocopie in questione, in quanto non fatte oggetto di quello specifico disconoscimento richiesto dalla disposizione citata, da formularsi in quella specifica fase, vale a dire nel giudizio d’opposizione in cui la copia del documento venne prodotto. Ne consegue l’accoglimento delle censure esaminate, che dato il valore tranciante della questione trattata, assorbe l’esame dei restanti motivi che involgono tematiche logicamente subordinate.

Il decreto impugnato deve per l’effetto essere cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che pronuncerà nel merito valutando la copia del documento controverso alla stregua dell’originale, e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del presente giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2011) 20-10-2011, n. 37967

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 31 marzo 2010, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 18 dicembre 2008, in riforma della sentenza emessa il 7 novembre 2003 dal Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, ha dichiarato D. G. colpevole dei delitti di lesioni aggravate e resistenza al medesimo contestati unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta nel primo motivo violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la parte civile non avrebbe proposto impugnazione contro la sentenza di appello con la quale sarebbero state rigettate le richieste della stessa parte civile. Si lamenta, poi, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, osservandosi che in merito ai punti additati dalla sentenza di annullamento come critici ai fini della ricostruzione dei fatti, il giudice del rinvio avrebbe omesso di risolvere il contrasto sussistente tra le sentenza di primo e quella di secondo grado, tanto sul versante delle dichiarazioni testimoniali che su quello della compatibilità delle lesioni con la descrizione dei fatti.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico. Quanto al primo motivo è infatti ormai principio consolidato quello secondo il quale la parte civile ha diritto, ove la sentenza di assoluzione di primo grado sia stata impugnata dal solo pubblico ministero, non solo di partecipare alla successiva fase del giudizio, ma anche di vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto di reformatio in peius (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2009, P.C. in proc. Costantiniello; Cass., Sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi), con l’ovvia conseguenza che un corrispondente potere compete anche al giudice del rinvio, il quale, a norma dell’art. 627 c.p.p., comma 2, decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni di legge. Quanto alle restanti doglianze del ricorrente, le stessi si limitano ad evocare questioni inerenti la ricostruzione dei fatti ed il concreto apprezzamento delle fonti di prova, che sono riservati al pertinente scrutinio condotto nel giudizio di rinvio. I relativi motivi risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, verifica della relativa affidabilità, compatibilità delle diverse narrazioni con il quadro obiettivo delle lesioni riscontrate – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 08-11-2011, n. 40518 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27.06.2011 il Tribunale di L’Aquila rigettava il riesame proposto nell’interesse di P.G., P. A. e V.L. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Avezzano in data 08.06.2011, che aveva loro applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati ex artt. 367, 635 cpv., 374 e 375 c.p..

Propongono ricorso gli indagati, deducendo il vizio di motivazione sul fumus (in relazione in particolare anche alla reiezione di una pregressa richiesta di misura e al mancato esame delle singole posizioni) e sul periculum (stante in particolare il tempo trascorso).

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati – nelle more – i ricorrenti rimessi in libertà, e mancando una espressa manifestazione di parte, in termini positivi e univoci, di un interesse concreto e attuale a una pronuncia sui motivi di ricorso in vista dell’azione di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Cass. sent n. 2210 del 2008).

La sopravvenuta ragione di inammissibilità esime i ricorrenti dall’aggravio di spese relative a detta pronuncia.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43374

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19/9/09 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Brescia applicava nei confronti di M.L., imputato dei reati di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (capo A:

accertato in (OMISSIS)) e art. 495 c.p. (capo B: commessi in (OMISSIS)), con le attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente del rito, la pena (sospesa) di anni uno di reclusione (reato base A).

Ricorreva per cassazione il PG presso la CdA di Brescia, censurando la concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto con quattro precedenti penali (due con pena sospesa), riportati con tre diversi alias. All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato base sub A perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo", con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Quanto sopra affermato in relazione all’ipotesi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter vale per le stesse ragioni per quella qui in esame dell’art. 14, comma 5 quater.

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula de qua.

Ciò per il reato sub A. Per i reati sub B (già in continuazione sul reato più grave oltre che con pena applicata su richiesta) gli atti vanno trasmessi al giudice di merito per il più da praticarsi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater non è prevista dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso in ordine al reato di cui all’art. 495 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.