Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 25-07-2011, n. 29850 Difensori Ricorso

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Svolgimento del processo

S.A., persona offesa dal reato di diffamazione, ricorre personalmente avverso il decreto di archiviazione emesso il 3-9-2010 dal Gip del Tribunale di Mantova nel procedimento a carico di B. R. e C.G., rilevando che il predetto decreto è stato emesso prima della scadenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, richiesta notificatagli il 27-7-2010, con conseguente scadenza del termine per l’opposizione il 21-9-2010, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.

Il PG presso questa corte, con requisitoria scritta, ritenendo la violazione del principio del contraddittorio, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova.

L’avv. S. Genovesi per gli indagati ha depositato memoria con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso perchè presentato personalmente dalla p.o., non legittimata.

Motivi della decisione

Correttamente il difensore degli indagati ha richiamato il principio giurisprudenziale ormai consolidato, ribadito con sentenza n. 47473/2007 delle sezioni unite di questa corte, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, non avendo la persona offesa dal reato il diritto (riconosciuto invece all’imputato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, essendo applicabile, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere appunto sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.

Poichè il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dalla parte, lo stesso va quindi dichiarato inammissibile e a tale declaratoria conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 557 Concessione per nuove costruzioni contributi

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Svolgimento del processo

1. La società ricorrente chiedeva, in sede di giudizio di primo grado, l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme dalla stessa versate al Comune di Messina a titolo di interessi legali, corrisposti per il ritardato versamento degli oneri contributivi afferenti alla concessione edilizia n. 12554 del 21 settembre 1994, e la conseguente condanna dell’intimata amministrazione al rimborso della somma di Lire 47.509.171, a tal titolo versata.

Deduceva la ricorrente, in particolare, che, a norma della specifica e puntuale disposizione portata dall’art. 50 L.R. n. 71/78, andava escluso il diritto alla percezione degli interessi legali sugli oneri contributivi e sulle somme dovute a titolo di sanzione (nel caso l’aumento di un terzo del contributo di cui alla lettera c) della predetta disposizione), perché ivi non previsti, e perché l’applicazione congiunta della sanzione e degli interessi avrebbe determinato un’inammissibile duplicazione della penalità.

2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il ricorso è stato giudicato infondato e quindi rigettato, non risultando vietata l’applicazione di interessi, né potendosi configurare una duplicazione della sanzione, costituendo gli interessi legali un mero accessorio di legge.

3. L’Editalia ha interposto l’appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, insistendo sulla circostanza che la richiesta di restituzione delle somme pretese ed incamerate a titolo di interessi legali per il ritardo nel pagamento degli oneri concessori era palesemente legittima, non potendosi aggiungere all’applicazione ex lege della sanzione amministrativa alcuna ulteriore penalità o addebito di interessi.

4. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. L’appello merita accoglimento.

Merita, anzitutto, ripercorrere l’iter argomentativo che ha portato il TAR di Catania a formulare un responso di infondatezza delle censure, e quindi di rigetto del ricorso.

Secondo la disposizione contenuta nella lettera c) dell’art. 50 della L.R. n. 71/78, se il ritardo della corresponsione del contributo concessorio si protrae oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine, è dovuta, in aggiunta al contributo medesimo, una somma pari ad un terzo del suo importo. In altri termini, l’Amministrazione comunale, al sessantunesimo giorno, diviene titolare di un credito pecuniario complessivo risultante dalla somma degli importi dovuti a titolo di contributo concessorio ed a titolo di sanzione amministrativa.

La somma così risultante può essere corrisposta immediatamente al sessantunesimo giorno (e quindi non essere soggetta all’applicazione degli interessi), ovvero successivamente.

In tale ultima evenienza, che è quella che afferisce alla vicenda in esame, andrebbe disposta invece l’applicazione degli interessi al tasso legale ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c. ("I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente").

Detta disposizione civilistica di carattere generale, in mancanza di una specifica disciplina di settore, sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l’obbligazione ex lege di pagare una certa somma di denaro, non potendo essere patrimonialmente e funzionalmente indifferente per l’Amministrazione conseguirla immediatamente ovvero a distanza di tempo (in tema, cfr. Cons. Stato, V, 18 dicembre 2003, n. 8345).

Nella fattispecie, il credito sarebbe certo, liquido ed esigibile e la citata norma dell’art. 50 non vieterebbe l’applicazione degli interessi, nel caso di specie meramente corrispettivi.

Né al riguardo si configurerebbe una duplicazione della sanzione, poiché gli interessi legali costituiscono un mero accessorio di legge, correlato nel suo ammontare al passare del tempo, su un importo già determinato secondo legge ed ancorato ad una ben precisa data di debenza.

Infine, andrebbe escluso che il diritto dell’Amministrazione a richiedere gli interessi legali possa essere condizionato alla preventiva messa in mora della debitrice, poiché, si ripete, l’art. 1282 c.c. prevede che un credito liquido ed esigibile di somme di denaro produce interessi in via automatica, e cioè senza che sia necessario, per conseguirne il pagamento, un preventivo atto di messa in mora.

2. Le argomentazioni della società appellante meritano condivisione, nei sensi e limiti appresso indicati, e sono comunque idonee a scalfire l’impianto motivazionale della sentenza di prime cure appena descritto.

Non può dimenticarsi, anzitutto, che il legislatore ha in effetti puntualmente disciplinato le conseguenze per il mancato o tardivo pagamento degli oneri concessori, di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 10 del 1977, prevedendo, a seconda del ritardo accumulato:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di un penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l’aumento, infine, di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).

Orbene, va dato anzitutto rilievo al fatto che la legge non prevede esplicitamente, nel caso della richiamata lettera c), l’applicazione di alcuna ulteriore penalità o l’addebito di interessi, ancorché corrispettivi e nella sola misura legale, in favore dell’Amministrazione.

Risulta, peraltro, che quest’ultima alla scadenza dei termini di pagamento è rimasta inerte, senza attivarsi per la riscossione né avvalersi delle polizze fideiussorie depositate a garanzia dell’adempimento.

3. La società ricorrente richiama, poi, un orientamento giurisprudenziale di primo grado, ad avviso del quale la maggiorazione del contributo concessorio, prevista dall’art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non ha carattere sanzionatorio ma è una penale convenzionale ex art. 1382 c.c., con la conseguenza che essa rappresenta una liquidazione anticipata e forfetaria del danno derivante dal ritardo nel pagamento degli oneri concessori ed assorbe perciò sia gli interessi sia l’eventuale danno ulteriore (ma ciò solo fino al giorno della maturazione della maggiorazione, atteso che l’eventuale prolungamento del ritardo comporta che, a partire da quel giorno, maturano gli interessi sull’intero credito: cfr. TAR Umbria 24 ottobre 2002, n. 752).

In realtà, non pare necessario scomodare l’istituto della clausola penale, di cui al citato art. 1382 c.c., con la quale si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione.

Detta clausola, come è noto, ha l’effetto di limitare il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento ( art. 1218 c.c.) alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, e svolge dunque la funzione di liquidazione preventiva del danno, essenzialmente facendo risparmiare al contraente-creditore, che chieda il risarcimento alla controparte, debitore inadempiente, la prova dell’ammontare del danno stesso.

Non solo, la clausola esonera addirittura dalla prova sull’esistenza del danno, poiché il comma 2 dello stesso art. 1382 afferma che essa opera indipendentemente da detta prova. La clausola dunque opera a favore del contraente creditore, che può pretendere la determinata prestazione anche se dall’inadempimento sia derivato un danno di valore inferiore o addirittura se non sia derivato alcun danno; ma, se non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, può risolversi in favore della parte inadempiente giacché il danno effettivo può essere superiore alla prestazione convenuta (analoghe funzioni caratterizzano la caparra confirmatoria, prevista nell’art. 1385 c.c., la quale però esercita maggiormente il ruolo di stimolo all’adempimento, atteso che il contraente non inadempiente, anziché ritenere la caparra ricevuta o pretendere il doppio della caparra data, può pretendere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, ed in tal caso il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali, ossia dagli artt. 1223 ss. c.c.).

4. In verità, nella fattispecie, non sembra dover trovare applicazione l’istituto della penale civilistica su base convenzionale, assistendosi, invece, all’applicazione di penali di tipo pubblicistico, i cui contenuti prestazionali, nel rispetto dei principi di matrice costituzionale, sono fissati dalla legge stessa e pertanto, a tutela del soggetto inciso, sono assorbenti e non ammettono deroghe in senso aggiuntivo, anche se relativamente alla mera corresponsione di interessi corrispettivi connessi alla liquidità ed esigibilità del credito.

L’art. 3 della legge n. 47 del 1985 delinea, del resto, un sistema autosufficiente di sanzioni amministrative pecuniarie (abrogato e riassorbito, a decorrere dal 30 giugno 2002, dal T.U. di cui al D.P.R. n. 380/2001) per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia, che si distinguono a seconda dell’entità del ritardo (cfr. Cass. civ., I, 6 novembre 2006, n. 23633).

Non a caso la Corte dei Conti ha chiarito che in ipotesi di ritardata riscossione dei contributi in questione non è configurabile un danno per mancata esazione di interessi e rivalutazione monetaria sui contributi stessi, proprio perché la conseguenza del ritardo è sanzionata (omnicomprensivamente) dalle specifiche sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato art. 3 L. n. 47/85 (Corte conti, Sez. giur. Calabria, 14 maggio 1993, n. 20).

In questo modo, vengono a trovare applicazione, peraltro, principi non dissimili a quelli vigenti in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie (si veda, in particolare l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97, secondo cui la sanzione irrogata a titolo di sanzione amministrativa non produce comunque interessi).

5. Ma un altro elemento che depone in favore dell’accoglimento dell’appello è costituito dall’avvenuta violazione dei doveri di correttezza ricadenti in capo anche al creditore (perdipiù nella specie soggetto pubblico) in base all’art. 1175 c.c.; doveri che avrebbero imposto al medesimo di rendere meno gravosa possibile la posizione del debitore nell’adempiere un’obbligazione, potendosi avvalere tra l’altro, come accennato, di una garanzia fideiussoria sul pagamento dei contributi.

Il tutto risulta in linea con un precedente giurisprudenziale di appello che risulta ben attagliarsi alla fattispecie in argomento (Cons. Stato, V, 5 febbraio 2003, n. 571).

Va anche rimarcato, infine, che l’Amministrazione in alcun modo si è attivata per la riscossione coattiva del credito, limitandosi solo a pretendere gli interessi legali sulla sanzione amministrativa inflitta.

6. L’appello, in definitiva, per i motivi che precedono, può essere accolto e per l’effetto deve essere dichiarato il diritto della società ricorrente alla restituzione delle somme pretese e riscosse dal Comune di Messina a titolo di interessi legali sulla sanzione inflitta, con relativa condanna del Comune medesimo alla predetta restituzione ed al pagamento degli interessi secondo legge dal dovuto sino all’effettivo soddisfo. Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Attesa la peculiarità della controversia e la non linearità dei precedenti giurisprudenziali, possono compensarsi le spese di giudizio tra le parti, relativamente ad entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.

Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-07-2011) 20-09-2011, n. 34366

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Molfetta che ha ritenuto M.C. responsabile di aver tentato di impossessarsi di una autovettura e, con la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di un anno e undici mesi di reclusione e 1000,00 Euro di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione nella parte in cui, disattendendo le doglianze difensive, i giudici di appello hanno ritenuto sussistere la ipotesi di tentativo di furto della autovettura e non già di oggetti presenti all’interno della stessa; dagli atti emerge pacificamente che l’imputato aveva danneggiato la maniglia dello sportello destro ed era intento a rovistare all’interno di tale sportello; inoltre era stato trovato in possesso di due autoradio non appartenenti al proprietario del veicolo, tutti elementi che non potevano non essere interpretati nel senso che l’intenzione del M. era esclusivamente quella di impossessarsi di oggetti – autoradio – ubicati all’interno del veicolo e non del veicolo stesso;

per accreditare tale ultima ipotesi sarebbe stata necessaria la presenza di ulteriori e diversi elementi.

Con un secondo motivo deduce la conseguente inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62, n. 4 per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto propone censure non consentite davanti a questa Corte.

Il ricorrente prospetta infatti una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, ormai definitivamente accertate nel senso della sussistente volontà dell’imputato di volersi impossessare dell’autovettura il cui sportello egli aveva forzato e al cui interno è stato trovato. La censura è inammissibile in quanto al di fuori dei vizi deducibili. Non sono evidenziate, come imposto dalla norma, manifeste carenze o illogicità della motivazione, rese immediatamente palesi dalla lettura della sentenza impugnata. E’ noto che ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e) vizi della motivazione, (e quindi anche l’eventuale travisamento dei fatti deducibile sotto questo profilo) devono risultare "dal testo del provvedimento impugnato", e non possono derivare da un controllo della Corte di Cassazione sulla interpretazione delle prove che è compito del giudice di merito. Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il ricorso non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali e non è consentito sollecitare alla Cassazione una rilettura degli elementi di fatto, atteso che tale valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

2. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 04-10-2011, n. 35997 Ammissibilità e inammissibilità

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 10 novembre 2009 il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, condannava V.G. alla pena di Euro 60,00 di ammenda, ritenendolo colpevole del reato di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 58, comma 3 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221, comma 2 – accertato in Sestri Levante fino al 30.5.2007 – per avere omesso la denuncia di trasferimento delle armi e munizioni in suo possesso, espressamente escludendo che la circostanza addotta dalla difesa di aver dato comunicazione verbale del trasferimento delle armi ad un Carabiniere della Stazione di Parabiago, fosse idonea a provare la sua innocenza.

2. – Avverso tale decisione proponeva impugnazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, con atto che l’adita Corte di Appello di Genova, con sentenza deliberata il 7 giugno 2010, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., comma 3, essendo le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda inappellabili.

3. – Contro tale sentenza ricorre per cassazione il V., per mezzo del suo difensore, il quale, oltre a reiterare le argomentazioni già sviluppate nell’atto di appello – che forma quindi, con il ricorso un atto sostanzialmente unico – e cioè l’estinzione del reato per prescrizione, avendo l’Imputato trasferito le armi da (OMISSIS) già nel 2000, anno in cui aveva trasferito nel comune ligure la propria residenza; la rilevanza della prova testimoniale richiesta dalla difesa ed immotivata respinta dal primo giudice (audizione di un Carabiniere in servizio presso la Stazione di Parabiago) – ha sostenuto, altresì che la Corte territoriale erroneamente aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, in quanto avrebbe dovuto, invece, dichiarare l’estinzione del reato contestato al V. o comunque pronunciarsi sulla mancata ammissione della prova.

Motivi della decisione

1. – Ritiene il Collegio che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova il 7 giugno 2010 vada annullata senza rinvio e, nel contempo, che l’impugnazione proposta dal V. avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari emessa il 10 novembre 2009, da qualificarsi come ricorso, sia da dichiarare inammissibile, perchè basata su motivi manifestamente infondati.

1.1 – Ed invero va subito precisato che la Corte d’appello di Genova erroneamente si è pronunziata sul gravame proposto dall’imputato avverso una sentenza inappellabile.

Come da tempo affermato da questa Corte (in termini Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 10/01/1994, dep. il 31/03/1994, imp. Lopez, Rv. 196877), infatti, il principio contenuto nel quinto comma dell’art 568 cod. proc. pen. – secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, per cui, ove sia stata proposta a giudice incompetente, lo stesso trasmette gli atti a quello competente – non consente al giudice incompetente, investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa della inammissibilità della impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla menzionata norma alla cognizione di detto giudice, dovendosi il medesimo limitare a procedere alla esatta qualificazione del mezzo di impugnazione proposto ed alla conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

Qualora, come avvenuto nel caso in esame, il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame proposto avverso sentenza inappellabile e che tale sentenza sia stata poi, a sua volta, impugnata in sede di legittimità, questa Corte di Cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l’originario gravame quale ricorso (in termini Sez. 5, Sentenza n. 4016 del 19/09/2000, dep. il 10/11/2000, imp. Contena, Rv. 217738).

1.2 – Tanto precisato In rito, e passando all’esame del merito dell’impugnazione proposta dal V. avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Chiavari, va rilevato che entrambi i motivi prospettati in ricorso risultano manifestamente infondati.

1.2.1 – Con riferimento al primo motivo di impugnazione, va infatti rilevato, in primo luogo, che la tesi difensiva secondo cui il reato contestato al V. sarebbe prescritto, si ricollega ad una circostanza in fatto – l’essere il trasferimento delle armi denunciate avvenuto nel 2000, contestualmente al trasferimento della residenza dell’imputato da (OMISSIS) – che costituisce, intanto, una mera affermazione del ricorrente, non riscontrata da alcuna allegazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Tale prospettazione, inoltre, si ricollega, in diritto, alla tesi secondo cui il reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, in relazione all’art. 58 del regolamento di esecuzione e punito ai sensi dell’art. 221 citato testo unico, abbia carattere istantaneo e non già permanente.

Sul punto, però, questa Corte da tempo si è ormai pronunciata in senso contrario, precisando che un’attenta e meditata analisi della struttura del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 e art. 58 del regolamento di esecuzione induce ad optare per una soluzione interpretativa di segno opposto, da ritenersi maggiormente rispondente alle linee evolutive della giurisprudenza in tema di reati omissivi.

E’ stato, infatti, ripetutamele chiarito, in dottrina e in giurisprudenza, che ai reati omissivi deve attribuirsi la configurazione di reati permanenti quando siano qualificati dal perdurare nel tempo delle situazioni penalmente sanzionate riferibili all’inerzia del prevenuto, il quale ha la possibilità di farle cessare ponendo in essere l’azione prescrittagli dalla legge o dal provvedimento di una pubblica autorità (Cass., Sez. 1^, 18 dicembre 1986, imp. Memor): con la precisazione che, nel caso in cui sia prefissato un termine per l’adempimento del dovere sanzionato penalmente e la condotta dovuta possa essere utilmente compiuta anche in tempo successivo, la scadenza di detto temine integra soltanto II momento iniziale, in cui il comportamento omissivo diventa penalmente rilevante, a partire dal quale la consumazione del reato si protrae fino a quando la situazione antigiuridica non venga meno per fatto volontario dell’obbligato o per altra causa (Cass., Sez. 3^, 29 settembre 1987, Barucca; Cass., Sez. 1^, 11 giugno 1986, Turnaturi).

Tali principi sono stati poi ribaditi in materia di contravvenzioni per inosservanza di ordini legalmente dati dall’autorità a proposito delle quali è stato rilevato che la consumazione del reato non è istantanea ma dura per tutto il tempo in cui permane la condotta omissiva allorchè sussista, anche dopo la scadenza dell’eventuale termine, l’interesse al rispetto dell’ordine, potendo considerarsi soddisfatto detto interesse soltanto quando sia posto in essere il comportamento attivo idoneo a rimuovere la situazione antigiuridica (Cass., Sez. 1^, 11 luglio 1997, P.G. in proc. Grillo; Cass., Sez. 1^, 4 giugno 1997, P.M. in proc. Benhadid).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte va quindi ribadito il carattere non istantaneo del reato di omessa denuncia del trasferimento dell’arma.

Sul punto, deve porsi in risalto che l’oggettività giuridica del reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 e art. 58 del regolamento di esecuzione è identificabile nell’esigenza di rendere noto all’autorità di p.s. il luogo in cui sono detenute le armi in modo da consentire i necessari controlli (Cass., Sez. 1^, 25 settembre 1995, Palazzo; Cass., Sez. 1^, 7 luglio 1995, P.M. in proc. Beruacchi). Deve quindi trarsene il corollario che la denuncia di trasferimento delle armi, proprio perchè indispensabile a soddisfare l’interesse protetto dalla norma incriminatrice, costituisce oggetto di un dovere la cui operatività non cessa nell’atto stesso in cui non viene adempiuto, ma si protrae nel tempo fino a quando l’obbligato non abbia comunicato all’autorità la nuova località in cui l’arma è stata trasferita: correlativamente, la consumazione del reato ha inizio con l’omessa denuncia e cessa soltanto quando, col venir meno dell’inerzia del soggetto, sia eliminata la situazione antigiuridica attraverso l’esecuzione del comportamento prescritto dalla legge.

Pertanto, data la natura permanente del reato ascritto all’imputato, deve conclusivamente riconoscersi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso volto ad ottenere l’applicazione della prescrizione, il cui decorso ha avuto inizio non alla data del trasferimento dell’arma, ma nel momento in cui è stata accertata l’omessa denuncia di tale fatto.

1.2.2 – Quanto poi all’ulteriore profilo di illegittimità della sentenza di condanna ricollegato alla mancata ammissione di una prova decisiva, è agevole rilevare che le deduzioni, invero assai generiche, svolte sul punto dal ricorrente, non considerano che la prova richiesta della difesa, non presenta, in realtà, effettivo carattere di rilevanza, dal momento che la denuncia di trasferimento, ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 15, va presentata per iscritto ed in duplice esemplare, e che l’eventuale comunicazione verbale del trasferimento, ove pure in tesi accertata, non varrebbe, quindi, ad escludere la negligenza della condotta dell’Imputato.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza emessa In data 7/6/2010 dalla Corte d’Appello di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.