Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-09-2011) 20-10-2011, n. 37977

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avendo l’imputato rinunciato al ricorso, lo stesso deve dichiararsi inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-12-2011, n. 6478 Graduatoria

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 8536/05, il sig. R. B. impugnava delibera n. 508/05/PER dell’8 giugno 2005 con la quale era stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 69 posti per il profilo di tecnologo terzo livello professionale dell’ISTAT, di cui 19 posti per l’area giuridica amministrativa contabile e organizzativa e dichiarati i vincitori del concorso stesso, unitamente a tutti gli altri atti connessi, pregressi e consequenziali; nel corso della suddetta procedura egli era stato giudicato non idoneo per l’insufficienza di una delle prove scritte.

Egli lamentava eccesso potere, nelle figure di illogicità manifesta, travisamento dei fatti, insufficiente motivazione, contraddittorietà, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione IIIquater, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il sig. R. B. propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 5470/2007, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello in quanto contenente una mera riproposizione delle censure già dedotte in primo grado, senza reale critica della sentenza gravata, ovvero il suo rigetto.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 15 novembre 2011.

Motivi della decisione

L’appello, invero di dubbia ammissibilità, è infondato.

L’odierno appellante è stato escluso dalla graduatoria degli idonei del concorso di cui si tratta essendo stato giudicato insufficiente il suo elaborato della prima prova scritta di diritto pubblico, sul tema "Premessi cenni sui principi costituzionali dell’azione amministrativa, il candidato si soffermi in particolare su quello di buona amministrazione e sull’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa, fornendo alcuni esempi di semplificazione".

La commissione esaminatrice ha assegnato al compito il punteggio di 67/100 – che ha determinato la mancata ammissione del ricorrente al colloquio – con la seguente motivazione: "la traccia è svolta in maniera incompleta, carenti i contenuti tecnicogiuridici, la seconda parte è incentrata soprattutto sugli strumenti informatici utilizzati per la semplificazione dell’attività amministrativa. L’elaborato, nel complesso, è incompleto e parziale, quindi insufficiente."

Tale giudizio, per il ricorrente, sarebbe totalmente inconferente rispetto ai contenuti, alla forma e alla rilevanza degli argomenti trattati, alla loro concatenazione logicogiuridica, alla presenza di valutazioni personali sui punti trattati e di precisi richiami normativi ordinari e costituzionali, nonché di esempi strettamente attinenti alla materia trattata (così si esprime, riassuntivamente, la sentenza di primo grado).

Osserva il Collegio che lo stesso appellante ammette che il suo elaborato si sofferma soprattutto sulla seconda parte della traccia, relativa all’esigenza di semplificazione dell’attività amministrativa, ed assai meno sui principi costituzionali dell’attività amministrativa.

Tale impostazione è stata criticata dalla commissione di concorso la quale ha sostanzialmente affermato che l’appellante ha trascurato i temi più strettamente giuridici, dedicando invece maggiore attenzione agli strumenti tecnologici utilizzabili per la semplificazione dell’attività amministrativa.

Il Collegio nota innanzi tutto come la commissione abbai agito con particolare trasparenza, non essendosi limitata ad esprimere il suo giudizio con il solo voto numerico, ma chiarendolo diffusamente.

Il giudizio sfugge poi alla censura in buona sostanza di illogicità manifesta dedotta dall’appellante.

Invero, deve essere rilevato come il concorso di cui si discute fosse preordinato alla copertura di posti per l’area giuridica amministrativa contabile e organizzativa.

Di conseguenza, appare logico che la commissione abbia ritenuto di premiare i candidati che hanno dimostrato maggiori competenze sotto tali profili, penalizzando invece chi li ha addirittura trascurato.

L’appellante sostiene che la correttezza dell’impostazione della commissione deve essere verificata acquisendo agli atti del giudizio gli elaborati di tutti i candidati, in modo da verificare la coerenza delle diverse valutazioni, ma l’istanza istruttoria deve essere respinta.

Invero, il Collegio può disporre incombenti istruttori laddove l’attore fornisca un principio di prova a sostegno della propria ipotesi (da ultimo Cons. Stato, IV, 25 maggio 2011, n. 3135).

Nel caso ora all’esame del Collegio l’appellante non ha fornito tale principio di prova, per cui il Collegio non può intervenire per fornirgli gli strumenti per perfezionare un motivo di impugnazione, allo stato proposto in termini generici.

L’appellante dubita infine della conformità del giudizio con i criteri stabiliti dalla stessa commissione, ma neanche tale argomentazione può essere condivisa.

I criteri preventivamente stabiliti costituiscono il presupposto per giustificare i diversi giudizi, ma necessariamente non possono coprire a priori le possibilità proposte dai diversi elaborati.

Da ciò consegue che se un elaborato concorsuale presenta dei profili particolari, tali da non consentire la stretta applicazione dei criteri prefissati, la commissione ha l’obbligo di procedere comunque all’attribuzione del punteggio, dando adeguatamente conto della sua decisione.

Atteso che, per quanto esposto in precedenza, nel caso di specie la commissione ha adeguatamente giustificato il suo operato, ed il giudizio espresso non appare né illogico né arbitrario, le doglianze dell’appellante risultano infondate.

L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 5470/07, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, liquidandole in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 10312

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vista la sentenza n. 11281 del 18 novembre 2009, con cui questa Sezione ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato in epigrafe e, per l’effetto, ha assegnato all’amministrazione resistente il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere alla integrale esecuzione della sentenza della Sezione Terza Ter di questo Tribunale n. 8024/2006, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1590/2008;

Vista la sentenza n. 39165 del 30 dicembre 2010, con cui questa Sezione ha assegnato all’amministrazione resistente un nuovo termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per provvedere alla integrale esecuzione della sentenza della Sezione Terza Ter di questo Tribunale n. 8024/2006, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1590/2008, nominando per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, quale Commissario ad acta, il Vice Direttore generale dell’ISVAP per provvedere, eventualmente attraverso un dirigente dell’Istituto espressamente delegato, alla suddetta esecuzione entro l’ulteriore termine di sessanta giorni;

Rilevato che l’Isvap – attese la necessità di calibrare correttamente l’attività di ottemperanza, le notevoli implicanze economiche e non dell’attività di esecuzione del precetto giudiziale ed i rilevanti rischi, anche di danno erariale, connessi all’opzione di corrispondere somme non dovute o che, una volta erogate, difficilmente sarebbero ripetibili – ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità tecniche di esecuzione, prospettando come possibile modalità di esecuzione del giudicato il riconoscimento alla sig.ra D.A. di una ulteriore anzianità pregressa a far data dal 12 agosto 1982, data di istituzione dell’Isvap, con conseguente riconoscimento di un ulteriore mese di anzianità rispetto al 16 settembre 1982, data utilizzata in sede di ottemperanza;

Rilevato che questa Sezione, con ordinanza n. 8606 dell’8 novembre 2011, ha ritenuto opportuno il deposito di una dettagliata relazione dell’Isvap indicante le ragioni per cui il riconoscimento dell’intera anzianità pregressa nei ruoli statali a partire dalla data di assunzione (26 novembre 1976) comporterebbe l’attribuzione alla ricorrente di "benefici maggiori rispetto a quelli che le sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro… presso la stessa amministrazione", mentre ad altri dipendenti è stata riconosciuta un’anzianità decorrente da data antecedente al 1982, ovvero alla data di istituzione dell’Isvap;

Rilevato che, in esito a detta ordinanza, l’Isvap ha prodotto la memoria richiesta e la ricorrente ha depositato memoria di replica;

Tenuto conto che nella sentenza n. 11281/2009, resa per l’esecuzione in discorso, questa Sezione ha fatto presente che "l’esatta esecuzione della sentenza impone di considerare tutta l’anzianità pregressa, in quanto afferente allo stesso rapporto di lavoro sia pure modificato per il passaggio ad altra amministrazione, e, quindi, non solo quella decorrente dal conseguimento dell’ultima e più elevata qualifica rivestita (16.9.1982) ma anche quella decorrente dall’ingresso nei ruoli statali (26.11.1976). Il riconoscimento dell’intera anzianità pregressa, peraltro, dovrà essere effettuato in modo da evitare che all’interessata possano eventualmente derivare benefici maggiori rispetto a quelli che le sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, a far tempo dal 26.11.1976, presso la stessa amministrazione".

Rilevato che l’Isvap, tra l’altro, ha posto in rilievo che il riconoscimento alla sig.ra D.A. dell’anzianità dal 1976 (data di ingresso nei ruoli statali) verrebbe necessariamente a fondarsi sulla fictio iuris dell’appartenenza della medesima, fin da tale data, ad una carriera superiore a quella effettivamente rivestita (carriera di concetto), poiché risulta pacifico l’inquadramento della ricorrente dal 26 novembre 1976 al 16 settembre 1982 in una diversa ed inferiore carriera ovvero a quella esecutiva del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e che l’incongruità del riconoscimento di tale ulteriore anzianità risulterebbe inoltre evidente ove si consideri che attraverso la stessa si verrebbe a valorizzare, a beneficio della ricorrente, l’anzianità in una carriera (quella esecutiva) che non le avrebbe dato titolo a partecipare alla selezione da cui è conseguito il passaggio all’Autorità e, quindi, a svolgere l’attività lavorativa presso l’Isvap, essendo a tal fine richiesta l’appartenenza almeno alla carriera di concetto;

Rilevato che l’amministrazione resistente, pertanto, ha in particolare evidenziato che operando in tal modo si verrebbero a configurare quei "benefici maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro a far tempo dal 26.11.76, presso la stessa Amministrazione", che la sentenza di questo Tribunale n. 11281/2009 intende evitare, in quanto non si può riconoscere alla sig.ra D.A. la retribuzione per una qualifica che prima del 1982 non aveva, senza accordarle un beneficio che non le spettava presso il Ministero;

Rilevato altresì che l’Isvap ha anche fatto presente come la circostanza che per talune dipendenti l’anzianità della qualifica coincida con tutta l’anzianità maturata nei ruoli statali sia solo un’evenienza da riconnettersi al fatto che dette dipendenti sono state assunte nei ruoli dell’amministrazione statale già con la qualifica richiesta per il passaggio all’Isvap;

Ritenuti esaustivi e dirimenti i chiarimenti forniti dall’Isvap in quanto effettivamente il riconoscimento dell’anzianità pregressa non può comportare l’attribuzione alla ricorrente di una qualifica che la stessa in quel periodo non aveva, con l’acquisizione a quella stessa data di una qualifica corrispondente con una sorta di promozione retroattiva, atteso che tale attribuzione determinerebbe per l’interessata benefici maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, a far tempo dal 26.11.1976, presso la stessa amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che la modalità di esecuzione del giudicato prospettata dall’Isvap, vale a dire il riconoscimento alla sig.ra D.A. di una ulteriore anzianità pregressa a far data dal 12 agosto 1982, data di istituzione dell’Isvap, con conseguente riconoscimento di un ulteriore mese di anzianità rispetto al 16 settembre 1982, sia adeguata ad eseguire il giudicato in questione e che in tal senso vadano resi i chiarimenti richiesti;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

rende nei sensi sopraindicati i chiarimenti richiesti in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-01-2013) 20-02-2013, n. 8393 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. C.M., per il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze con la quale – fermo il giudizio di responsabilità in ordine al fatto contestato siccome ricondotto all’egida di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 reso dal Tribunale di Firenze in primo grado – è stato parzialmente modificato il trattamento sanzionatorio, attenuato per il riconoscimento delle generiche in precedenza denegate.

2. La Corte distrettuale, nel valutare i motivi di appello sollevati dalla difesa della C. in punto alla applicabilità al caso della fattispecie normativa contestata in relazione alla offensività della condotta per la irrilevanza ponderale del principio attivo riscontrato, ha escluso rilevanza all’assunto difensivo in ragione della distanza nel tempo della perizia all’uopo espletata, motivo del naturale decadimento del principio accertato, ed in considerazione della presenza di una seppur e blanda azione stupefacente da ascrivere alla sostanza ceduta, dovendosi comunque correlare l’effetto stupefacente alla reattività soggettiva dell’assuntore per come indicato dallo stesso perito.

3. Due i motivi articolati a sostegno del ricorso volti ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

3.1 Con il primo motivo si denunzia la manifesta illogicità della motivazione seguita per disattendere le ragioni di appello sollevate in punto alla assoluta inconsistenza del principio attivo riscontrato (in misura di 3,2 mg a fronte della soglia minima della possibile efficacia drogante della misura, indicata dal perito in 5 mg).

Segnala al fine la difesa la apoditticità della affermazione in forza alla quale la modestia del principio attivo riscontrato dipendeva dal lasso di tempo occorso prima di effettuare la perizia, conclusione priva di riscontri fattuali nè di adeguato supporto logico, non potendosi escludere che il tempo non abbia inciso sulla consistenza drogante della sostanza ceduta. Parimenti apodittica sarebbe inoltre la confermata, seppur blanda efficacia drogante ascritta alla sostanza, conclusione peraltro sganciata da qualsivoglia riscontro in punto alla abitualità o alla occasionalità di assunzione del destinatario.

3.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 applicato alla specie pur a fronte della accertata sussistenza di un valore ponderale del principio attivo talmente modesto da incidere sulla certezza della efficacia drogante della sostanza, di certo non raggiunta nella specie in ragione della genericità delle conclusioni espresse dalla Corte distrettuale avuto riguardo alla blanda efficacia drogante o alla reattività soggettiva dell’assuntore.
Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito precisate.

5. Entrambi i motivi di ricorso seguono una unica direttrice, quella afferente la affermata necessità – perchè possano ritenersi punibili le condotte sanzionate D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 – che la sostanza stupefacente di riferimento abbia, in ordine al principio attivo riscontrato, una minima efficacia drogante giacchè diversamente, nel ritenere della difesa, la condotta sarebbe priva di offensività. In fatto, tale prospettazione risulta ancorata dagli esiti della indagine tossicologica disposti in dibattimento in forza alle cui conclusioni nella specie la dose attiva di eroina riscontrata nella sostanza oggetto di cessione era pari a grammi 0,0032 così da portare il perito ad affermare che nella specie la droga in oggetto era priva di un seppur minimo principio psicoattivo;

ciò a fronte dei diversi valori indicati dal perito in ordine al consumo mediamente giornaliero di un soggetto aduso ad un utilizzo non occasionale (segnalato in una forbice tra grammi 0,100 e 0,120 di principio attivo della medesima sostanza) e soprattutto alla dose attiva minima di eroina (intesa quale dose minima capace di indurre azione psicoattiva in soggetto che per la prima volta e comunque solo occasionalmente ne fa uso, quantificata in grammi 0,005).

6. Rispetto a questa specifica linea difensiva la Corte distrettuale, con motivazione tutt’altro che congrua già sul piano logico ha implicitamente mostrato, in linea di principio, di aderire alla tesi della offensività della condotta siccome comunque legata alla presenza di una minima efficacia drogante della sostanza di riferimento finendo tuttavia per confermare il giudizio di responsabilità reso in primo grado per due diverse ragioni, ciascuna delle quali palesemente inappaganti. Con la motivazione in contestazione il Giudice distrettuale per un verso ha negato incidenza agli esiti peritali sul presupposto in forza al quale tra le indagini e la data del fatto era trascorso un lasso di tempo talmente rilevante da aver di fatto inciso sul riscontro effettivo del principio attivo relativo alla sostanza ceduta dalla C., destinato ad un naturale decadimento con il trascorrere del tempo ;

ed in parte qua è di tutta evidenza l’erroneità in diritto di siffatta affermazione che, se fondata sul piano naturalistico, inammissibilmente fa ricadere sull’imputata il ritardo nell’esecuzione di un incombente tecnico che, seguendo la linea della difesa, andava comunque espletato. Per altro verso la motivazione in esame appare intrinsecamente contraddittoria laddove da un lato, riportando la tesi difensiva, da atto delle conclusioni peritali in punto alla insussistenza della efficacia drogante; dall’altro afferma che al principio attivo riscontrato va comunque ascritta una blanda azione stupefacente, ciò in aperto contrasto non solo con quanto affermato in precedenza ma anche, per quanto sopra evidenziato, con le conclusioni del perito.

7. Detto della fondatezza del primo motivo di ricorso, resta sullo sfondo e diviene assolutamente determinante nella specie il tema generale, comunque introdotto dal secondo motivo di ricorso, legato alla offensività della condotta in contestazione siccome imprescindibilmente correlata alla presenza di una quantomeno minima efficacia drogante quanto alla sostanza oggetto della specifica attività delittuosa di volta in volta riscontrata. Al fine si osserva che sulla questione della rilevanza del concreto effetto drogante permane un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, anche successivamente alla decisione delle Sezioni unite n. 9973 del 1998; decisione in forza alla quale, è bene rammentarlo, la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto (Sez. un. 21/9/l998, n. 9973, Kremi). In particolare, ad un orientamento che si pone nel solco di questa interpretazione (limitando le indicazioni agli ultimi arresti cfr Sez. 5, Sentenza n. 3354 del 26/10/2010, Rv. 249748; Sez. 4, Sentenza n. 32317 del 03/07/2009; Sez. 5, 4 novembre 2010, n. 5130, Moltoni), se ne contrappone un altro che, invece, sostiene che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 può dirsi integrato solo qualora venga dimostrato, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio o comunque ceduta sia di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 16154 del 02/02/2011 Rv. 249880; Sez. 4, Sentenza n. 21814 del 12/05/2010 Rv. 247478 ; Sez. 4, 19 novembre 2008, n. 6207, Stefanelli).

8. Questo Collegio condivide quest’ultimo orientamento, che recentemente ha ricevuto un autorevole avallo da una più recente decisione delle Sezioni unite che, in materia di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, ha stabilito che il giudice deve comunque verificare in concreto l’offensività della condotta, cioè l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Sez. un., 24 aprile 2008, n. 28605, Di Salvia). In particolare, in linea con quanto osservato da altro recente arresto di questa stessa sezione, che si condivide integralmente e si riporta pedissequamente (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 6928 del 13/12/2011 Rv. 252036), giova rimarcare come la decisione delle SS.UU. da ultimo richiamata, superando le affermazioni della sentenza Kremi, ha precisato, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 360/1995 e n. 296/1996), che il principio di offensività opera su un duplice piano, quello della previsione normativa, "sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo", che configura l’offensività in astratto, e quello dell’applicazione giurisprudenziale, "quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accettare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato" (offensività in concreto). Pertanto, l’accezione concreta del principio di offensività impone al giudice di verificare se la condotta, di volta in volta contestata all’agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva, sicchè se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile la condotta deve ritenersi non offensiva.

Si tratta di principi che, seppure affermati in materia di coltivazione non autorizzata, si proiettano necessariamente sull’intera disciplina degli stupefacenti, investendo, in particolare, la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, tipico esempio di reato di pericolo (rispetto al quale la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che non è incompatibile con il principio di offensività: sent. n. 133/1992 e n. 333/1991).

Ne consegue che per i reati in materia di stupefacenti, che pongono in pericolo – in forme più o meno incisive – la salute degli assuntori, è essenziale la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, attraverso la dimostrazione dell’efficacia drogante della sostanza. Sicchè, nel caso in cui l’offensività in concreto accertata dal giudice si riveli inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta "perchè la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest’ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell’agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile" (Corte cost. n. 360/1995).

9. Guardando al caso di specie, osserva la Corte come, per quanto sopra evidenziato in punto alle risultanze della perizia disposta in dibattimento, la quantità di principio attivo ceduto dalla C. e posta a fondamento del contestato giudizio di responsabilità, si è rivelato essere inferiore e, non di poco, anche alla quantità dotata di una minima efficacia drogante prendendo quale parametro soggettivo di riferimento il consumatore al primo utilizzo o comunque occasionale e dunque non aduso. Così ricostruita la fattispecie, alla luce dei principi in diritto sopra rassegnati, in accoglimento del ricorso deve ritenersi esclusa la responsabiltà della ricorrente previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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