Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13388

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Svolgimento del processo
.1- Con sentenza in data 17 febbraio 2005 il Giudice di Pace di Torino respinse l’opposizione proposta da B.C. al decreto ingiuntivo per Euro 1962,53 intimatogli dalla ditta individuale X di X X in relazione a lavori effettuati nell’immobile di proprietà del B.; inoltre rigettò la domanda riconvenzionale di costui che aveva chiesto la condanna della X a restituirgli l’importo versato in eccesso rispetto al dovuto.
.2 – Con sentenza in data 20 – 28 giugno 2008 il Tribunale di Torino respinse l’appello del soccombente.
Il Tribunale osservò per quanto interessa: le parti si erano accordate non sul corrispettivo dei lavori ma sulle modalità per determinarlo; le ore globalmente lavorate erano state 160.
.3- Avverso la suddetta sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
La X ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
.1 – Al ricorso è applicabile – ratione temporis – la normativa introdotta dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
.2 – I tre motivi di ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
.3 – Il primo motivo lamenta insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 c.p.c., n. 5) con conseguente violazione degli artt. 2697 e 2225 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
Le argomentazioni addotte dal ricorrente a sostegno della censura implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto. Ma, soprattutto, il quesito finale risulta privo del momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli insufficiente e non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma chiede alla Corte di esprimere un giudizio valutativo sulla (negata) correttezza della sentenza impugnata.
.4- Il secondo motivo adduce violazione dell’art. 2225 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Si assume che la norma indicata, a differenza dell’art. 1657 c.c., non consente alle parti di convenire il modo di determinare il corrispettivo.
In realtà non si vede per quale ragione la norma, che consente alle parti di concordare il corrispettivo, dovrebbe inibire loro di concordare il modo per stabilirlo. In ogni caso è decisiva la violazione dell’art. 366-bis c.p.c. poichè anche questo motivo è assistito da un quesito privo del momento di sintesi e che non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di generale applicabilità fondato sulla norma indicata.
. 5-Le medesime caratteristiche negative rendono inammissibile anche il terzo motivo, che denuncia violazione sotto altro profilo dell’art. 2225 c.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia e ancora omessa motivazione circa altro punto decisivo della controversia.
Del resto il motivo in esame viola anche l’art. 366 c.p.c., n. 4 poichè tratta congiuntamente questioni diverse.
.6- Pertanto il ricorso è inammissibile. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza n. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 febbraio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 36 del 8-9-2010

IL GIUDICE DI PACE

Nel processo penale a carico di Diop Adama, nato in Senegal il
1° gennaio 1989, in Italia senza fissa dimora, elettivamente
domiciliato presso il difensore d’ufficio avv. Andrea Ferrati con
studio in Gallarate, via Verdi n. 1, imputato del reato di cui
all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 poiche’ essendo cittadino straniero
di paese non appartenente all’U.E., faceva ingresso ovvero si
tratteneva sul territorio dello Stato senza essere munito del
prescritto visto di ingresso e/o permesso di soggiorno in violazione
delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.
Accertato in Somma Lombardo (Malpensa) il 18 ottobre 2009.

Ordinanza

Premesso che:
Diop Adama e’ stato indagato in stato di liberta’, e
sottoposto a fermo per identificazione notiziando il P.M. di turno
che concedeva l’estensione alle 24 ore; identificati in pari data
negli uffici della Polizia di Frontiera area di Malpensa (Varese),
veniva posto a disposizione dell’Ufficio immigrazione della Questura
di Varese per la notifica dell’Ordine del Questore a lasciare il
territorio nazionale.
All’udienza del 24 novembre 2009, dichiarata la contumacia
dell’imputato non comparso, sull’eccezione di illegittimita’
costituzionale dell’art.10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto
dall’art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 formulata dal suo
difensore che si riservava di produrre memoria, la causa veniva
rinviata all’udienza del 4 febbraio 2010, nella quale il giudice
preso atto delle eccezioni, tenuto conto della varie ordinanze gia’
emesse da altri giudici sul medesimo tema, aderendo in particolare
alle argomentazioni dedotte dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Torino che fa proprie, osserva e ribadisce che:
l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 introdotto dall’art. 1,
comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94 prevede la nuova
fattispecie criminosa dell’«ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato» sanzionando con l’ammenda da 5.000 a 10.000
euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche’ di quelle dell’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»;
tale norma appare in contrasto con l’art. 3 della Cost.,
sotto il profilo dell’irragionevolezza della scelta legislativa di
criminalizzare l’ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato
italiano;
pur riconoscendo che compete al legislatore un generale
potere «di regolare la materia dell’immigrazione, in correlazione ai
molteplici interessi pubblici da essa coinvolti ed ai gravi problemi
connessi ai flussi migratori incontrollati» (Corte costituzionale
sentenza n. 5/2004) facendo buon uso della sfera di discrezionalita’
sua propria, l’azione di tale organo costituzionale trova limiti
insuperabili nell’osservanza dei principi fondamentali del sistema
penale stabiliti dalla Costituzione e nell’adozione di soluzioni
orientate a canoni di ragionevolezza e di razionalita’ finalistica;
la irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa e’
chiaramente evidenziata dalla carenza di un pur minimo fondamento
giustificativo: la penalizzazione di una condotta dovrebbe
intervenire come estrema ratio, in tutti i casi in cui non sia
possibile individuare altri strumenti idonei al raggiungimento dello
scopo. L’obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie incriminatrice
e’ costituito dall’allontanamento dello straniero irregolare dal
territorio dello Stato: tale misura e’ prevista come sanzione
sostitutiva irrogabile dal giudice di pace ai sensi dell’art.
16 d.lgs. n. 286/98 appositamente modificato per comprendervi trai
presupposti la sentenza di condanna per il reato di cui all’art.
10-bis (cosi alterando anche con l’espressa introduzione dell’art.
62-bis il sistema sanzionatorio designato dal d.lgs. n. 274/2000 che
prescriveva all’art. 62 l’espresso divieto di applicazione delle
altre misure sostitutive di pene detentive brevi); inoltre la
effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa
costituisce causa di non procedibilita’ dell’azione penale, il che
rende evidente quale sia l’interesse primario perseguito dal
legislatore; infine non e’ richiesto alcun nulla osta dell’Autorita’
Giudiziaria per l’esecuzione dell’espulsione, al chiaro scopo di non
creare intralci alla predetta operazione. L’evidente finalita’ della
nuova fattispecie incriminatrice, strumentale all’allontanamento
dello straniero irregolare dal territorio dello Stato ne sottolinea
la mancanza di una ratio giustificatrice, perche’ lo stesso
obbiettivo era perfettamente raggiungibile prima della introduzione
della nuova figura di reato, mediante l’adozione dell’espulsione
coattiva in via amministrativa ai sensi dell’art. 13, comma 4 d.lgs.
n. 286/98. L’ambito di applicazione della nuova fattispecie coincide
perfettamente con quella della preesistente misura amministrativa
della espulsione, sia sotto il profilo dei soggetti destinatari, sia
sotto quello della ratio giustificativa. Il che significa che c’era
gia’ nell’Ordinamento italiano uno strumento ritenuto idoneo al
raggiungimento dello scopo (che non e’ stato oggetto di alcuna
modifica normativa) e l’adozione dello strumento penale resta privo
di ogni giustificazione;
l’irragionevolezza della nuova fattispecie penale emerge
anche sotto il profilo sanzionatorio; che comprende non solo la pena
dell’ammenda da 5.000 a 10.000 curo, ma anche il divieto di
applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena
e della facolta’ concessa al giudice di pace di sostituire la pena
pecuniaria con una sanzione piu’ grave, quale quella dell’espulsione
dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di
misura sostitutiva piu’ grave della sanzione principale sostituita);
l’art. 3 Cost. appare violato sotto un altro profilo
specifico, concernente la irragionevole disparita’ di trattamento tra
la nuova fattispecie e quella dell’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n.
286/98 che prevede la punibilita’ dello straniero inottemperante
all’ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si
trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e
«senza giustificato motivo». Due condizioni che non si trovano nella
nuova figura criminosa, cosicche’ e’ sufficiente il venir meno per
qualche motivo del permesso di soggiorno perche’ sia immediatamente
ed automaticamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito,
senza alcuna possibilita’ per l’interessato, di addurre una qualche
giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare.
Va richiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale
n. 5/2004 che ha salvato la costituzionalita’ dell’art. 14, comma
5, d.lgs. n. 286/98 proprio grazie all’interpretazione costituzionale
orientata della clausola «senza giustificato motivo» considerata al
pari di altre simili rinvenibile nell’ordinamento, una «valvola di
sicurezza» del meccanismo repressivo atta ad evitare «che la sanzione
penale scatti allorche’ – anche al di fuori della presenza di vere e
proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia
concretamente inesigibile» per i piu’ svariati motivi riconducibili
«a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidano sulla
stessa possibilita’ soggettiva od oggettiva, di adempiere
all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o
pericolosa». Il nuovo reato di immigrazione clandestina non appare
conforme alla Costituzione perche’ punisce indiscriminatamente tutti
i soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello Stato, senza
tenere conto della eventuale esistenza di situazioni legittimanti
tale presenza.
Il nuovo art. 10-bis d.lgs n. 286/98 appare in contrasto con
l’art. 3 Cost nonche’ con l’art. 25, secondo comma Cost., avuto
riguardo alla configurazione di una fattispecie penale
discriminatoria, perche’ fondata su particolari condizioni personali
e sociali, anziche’ su fatti e comportamenti riconducibili alla
volonta’ del soggetto attivo;
infatti la nuova fattispecie incriminatrice sanziona solo
apparentemente una condotta (l’azione dell’ingresso e l’omissione del
mancato allontanamento) in realta’ in se’ e per se’ del tutto neutra
agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto dell’incriminazione
e’ la mera condizione personale dello straniero, costituita dal
mancato possesso un titolo abilitativo all’ingresso e alla successiva
permanenza nel territorio dello Stato, che e’ poi la condizione
tipica del migrante economico e dunque anche una condizione sociale,
cioe’ propria di una categoria di persone; una situazione priva di
una qualche significativita’ sotto il profilo della pericolosita’
sociale, difficilmente riconducibile ad una condotta volontaria e
consapevole dello straniero migrante essendo costui di regola
costretto a fuggire dal proprio Stato di appartenenza per ragioni di
sopravvivenza e a subire la sottrazione dei documenti (ove esistenti)
da parte delle compagini criminali che organizzano i viaggi della
speranza. La criminalizzazione del migrante economico appare in
contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3
Cost. che vieta ogni discriminazione fondata, tra l’altro su
condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia
costituzionale secondo cui si puo’ essere puniti solo per fatti
materiali (art. 25 secondo comma Cost.).
La Corte costituzionale si e’ gia’ espressa in modo inequivoco
sul punto stabilendo nella sentenza n. 78 del 2007, in tema di
applicabilita’ delle misure alternative alla detenzione agli
stranieri clandestini, che «il mancato possesso di un titolo
abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce
«una condizione soggettiva» «che di per se’ non e’ univocamente
sintomatica … di una particolare pericolosita’ sociale»; dal che
consegue «l’impossibilita’ di individuare nella esigenza di rispetto
delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio
una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello
straniero sul piano dell’accesso al percorso rieducativo, cui la
concessione delle misure alternative e’ funzionale». La nuova
fattispecie renderebbe inapplicabile la citata sentenza della Corte
cost. e inaccessibili le misure alternative alla detenzione a
stranieri clandestini condannati a pene detentive perche’,
sanzionando penalmente la clandestinita’ dello straniero, essa
collega a tale condizione un implicito, quanto ingiustificato e
irrazionale, giudizio di pericolosita’ sociale, che di per se’ e’
incompatibile – come ammesso dalla stessa Corte cost. – «con il
perseguimento di un percorso riabilitativo attraverso qualsiasi
misura alternativa».
La nuova fattispecie appare infine in contrasto con l’art. 2
Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’
politica, economica e sociale. Con parole lungimiranti perfettamente
applicabili anche ai nuovi poveri di oggi, gli stranieri migranti, la
Corte costituzionale, con la sentenza 519 del 1995, dichiaro’
l’illegittimita’ costituzionale del reato di mendicita’ di cui
all’art. 670 c.p. non potendosi ritenere necessitato il ricorso alla
regola penale per sanzionare la mera mendicita’ non invasiva che,
risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi
porre seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillita’
pubblica e dell’ordine pubblico. Allo stesso modo lo spirito
solidaristico di cui e’ impregnata la Carta costituzionale dovrebbe
impedire l’adozione di misure puramente repressive per risolvere il
problema dell’immigrazione; lo straniero migrante non puo’ essere
considerato pericoloso per l’ordine e la tranquillita’ pubblica e
colpevole per il solo fatto di esistere.
Le questioni di costituzionalita’ sopra enunciate appaiono a
questo giudice serie e comunque non manifestamente infondate: esse
sono inoltre rilevanti nel processo poiche’ se accolte, con la
conseguente declaratoria di illegittimita’ delle norme denunciate
comporterebbero l’assoluzione dell’imputata Diop Adama essendo il
medesimo chiamato a rispondere del reato di ingresso e soggiorno
illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 10-bis d.lgs.
n. 286/98 come introdotto dalla legge citata.

P. Q. M.

Visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 10-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 introdotto dall’art. 1 comma 16 a)
della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui prevede come
reato il fatto dello straniero che fa ingresso ovvero si trattiene
nel territorio dello Stato in violazione delle norme citate, in
relazione agli artt. 2, 3 primo comma, e 25 secondo comma della
Costituzione;
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Pronunciata in Gallarate nell’udienza del 4 febbraio 2010.

Il Giudice di pace: Mastrangelo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 99 del 2003 CORTE COSTITUZIONALE Conflitto di attribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1.1. – Con atto pervenuto a questa Corte in originale il 9 novembre 2001, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 24 ottobre 2000 con la quale detta Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti del deputato G. C. – imputato del delitto di diffamazione per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in un pubblico comizio e in un comunicato diramato agli organi di stampa, offeso la reputazione di D. O., tenente della Guardia di finanza in forza al Nucleo di polizia tributaria di Taranto – concernono opinioni espresse dal deputato C. nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il Tribunale ricorrente, nella condotta contestata all’on. C. come diffamatoria non sembrerebbe esservi alcun collegamento funzionale con la sua attività parlamentare, "quanto meno con riferimento alla seconda parte della condotta e cioè quella relativa al preteso illegittimo arresto del capitano dei vigili urbani del Comune di Taranto", non essendo riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare, né apparendo possibile individuare nel comportamento del deputato un intento divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare. Nelle parole oggetto di contestazione sarebbe assente un preteso contenuto politico, poiché le affermazioni contestate sembrerebbero trascendere su un piano di mero dileggio e di insulto personale nei confronti del pubblico ufficiale.

Il ricorrente rileva altresì la carenza di motivazione della delibera della Camera, sotto il profilo della possibilità di comprensione delle ragioni che hanno indotto ad adottarla, nulla dicendosi in essa circa il motivo che avrebbe potuto giustificare le accuse al tenente O. di cui alla seconda parte della contestazione.

In definitiva, il Tribunale ricorrente ritiene che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita dagli articoli 101 e seguenti della Costituzione, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla deliberazione impugnata, da cui discenderebbe un effetto inibitorio della prosecuzione del giudizio dinanzi ad esso pendente; onde chiede affermarsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato G. C., secondo quanto deliberato dalla Camera medesima.

1.2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza di questa Corte n. 27 del 2002. Il Tribunale di Taranto ha notificato in data 7 marzo 2002 il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica, nella cancelleria della Corte costituzionale in data 8 aprile 2002.

1.3. – Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso venga dichiarato infondato, e comunque riservandosi di meglio valutare gli eventuali motivi di inammissibilità del ricorso successivamente alla costituzione in giudizio e, quindi, alla verifica del deposito avversario.

Ad avviso della Camera dei deputati, le dichiarazioni dell’on. C., da lui rese nel corso di un comizio e successivamente a mezzo stampa, rappresenterebbero la divulgazione all’esterno di un’opinione già espressa nell’esercizio di funzioni parlamentari, e come tale insindacabile.

Infatti il problema cui tali dichiarazioni si riferiscono era già stato sottoposto all’esame della Camera nel corso della XIII legislatura, costituendo oggetto di numerosi atti formalmente parlamentari, in particolare di atti di sindacato ispettivo posti in essere soprattutto dallo stesso on. C..

Il contenuto, il tema specifico delle dichiarazioni "incriminate" era costituito da "una vibrata protesta e critica dell’on. C. avente ad oggetto l’esercizio asseritamene distorto delle attività di indagine della Procura della Repubblica di Taranto, non solo nei suoi confronti, nonché – in particolare – le modalità illegittime con cui gli agenti di polizia giudiziaria alle dipendenze di quella Procura, in particolare il tenente O., vi avevano dato esecuzione, non solo nei suoi confronti".

E nel corso della XIII legislatura – si fa rilevare – l’on. C. ha presentato numerose interrogazioni, aventi come destinatario il Ministro della giustizia, con le quali tutte si lamentava un esercizio distorto e politicizzato delle proprie funzioni da parte della Procura della Repubblica preso il Tribunale di Taranto e, conseguentemente, delle funzioni e delle attività degli agenti di polizia giudiziaria da essa dipendenti, e si chiedeva al Ministro di intervenire al riguardo anche mediante una azione ispettiva. In particolare nelle interrogazioni si evidenziavano due aspetti delle suddette attività tra loro strettamente connessi: da un lato un particolare "accanimento" investigativo e giudiziario nei confronti dello stesso on. C. (all’epoca Sindaco di Taranto); dall’altro un "accanimento" anche nei confronti dell’amministrazione comunale di Taranto e, in particolare, nei confronti della sua polizia municipale. La difesa della Camera segnala al riguardo, fra le tante: l’interrogazione n. 4/07966 del 26 giugno 1997; l’interrogazione n. 4/08905 del 3 aprile 1997; l’interrogazione n. 4/10194 del 21 maggio 1997; l’interrogazione n. 4/01549 del 2 luglio 1996; l’interrogazione n. 4/00477 del 29 maggio 1996; l’interrogazione n. 4/02278 del 22 luglio 1996; l’interrogazione n. 5/00732 del 10 ottobre 1996; l’interrogazione n. 4/05051 del 6 novembre 1996.

Tra l’oggetto delle dichiarazioni "incriminate" e quello delle suddette interrogazioni vi sarebbe non soltanto identità tematica, ma propriamente corrispondenza sostanziale di contenuto. Né detta corrispondenza potrebbe, ad avviso della Camera, revocarsi in dubbio per il fatto che nelle richiamate interrogazioni non sono espressi riferimenti ad atti di polizia giudiziaria posti in essere specificamente dal tenente O.; e ciò sia perché quelle interrogazioni investirebbero in generale un orientamento complessivo della Procura di Taranto e della dipendente polizia giudiziaria; sia perché questa Corte – in particolare nella sentenza n. 50 del 2002 – avrebbe mostrato di ritenere non necessario lo specifico riferimento soggettivo negli atti parlamentari formali.

In conclusione, le opinioni critiche manifestate dall’on. C. nel comizio del 18 dicembre 1997 e nel successivo comunicato stampa del 20 dicembre 1997, essendo nella sostanza corrispondenti, per i contenuti che le contraddistinguono, alle dichiarazioni espresse in sede parlamentare, sarebbero finalizzate alla loro divulgazione.

Considerato in diritto

Il ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, è improcedibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il deposito del ricorso nel termine, perentorio, di venti giorni dalla notificazione di tale atto e dell’ordinanza che ammette il conflitto (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) costituisce un adempimento necessario affinché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla decisione sul merito (tra le altre, da ultimo, sentenze n. 253 e n. 293 del 2001, n. 172 del 2002).

Nella specie, il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte, con la prova della notificazione eseguita a norma dell’art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’8 aprile 2002, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, avvenuta il 7 marzo 2002.

Pertanto non può procedersi allo svolgimento dell’ulteriore fase del giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-11-2010) 17-01-2011, n. 1004 Giudizio d’appello sentenza d’appello Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 24.1.2008. Il Tribunale di Milano, all’esito del dibattimento, condannava P.L. riconoscendolo colpevole dei reati di sequestro di persona, violazione di domicilio, lesioni, estorsione, violenza privata, reati tutti commessi in danno di C.A., nonchè dei reati di ingiurie e minacce in danno di R.T..

Avverso la sentenza presentavano appello il P.M. e l’imputato. La Corte d’Appello di Milano con sentenza in data 8.10.2009, accoglieva l’appello del P.M e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza e rideterminava la pena.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata 1. è stata emessa in violazione di legge per inosservanza delle disposizioni inerenti la valutazione delle dichiarazioni della parte offesa. Lamenta il ricorrente che la Corte Territoriale non ha tenuto in considerazione non solo le numerose contraddizioni in cui è incorsa la parte lesa nelle sue deposizioni, ma anche le accertate falsità in ordine ai fatti successi nel corso della sua relazione con l’imputato. Ancora il giudice d’Appello non ha cercato riscontri esterni alle accuse della donna al fine di attestarne la veridicità e non ha tenuto in considerazione la tesi difensiva del prevenuto, affidandosi acriticamente al movente della parte offesa.

2. è stata emessa in violazione delle disposizioni di legge che riguardano la utilizzabilità degli atti. In particolare lamenta l’illegittimità dell’attività della Polizia di Stato nella notte tra il (OMISSIS) con conseguente inutilizzabilità dei verbali di perquisizione e sequestro. Sostiene che al momento dell’intervento non vi era una causa di procedibilità d’ufficio delle lesioni denunciate dalla C.. Evidenzia la contraddittorietà della decisione della Corte sul punto. Si duole del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni degli agenti di Polizia Penitenziaria.

3. contesta la sussistenza del reato di sequestro di persona sostenendo che i giudici d’appello hanno travisato le prove svalutando in particolare il tenore letterale della conversazione telefonica intercorsa fra l’imputato e la Dott.ssa G.;

4. contesta la sussistenza del reato di violazione di domicilio evidenziando che la stessa Corte ha escluso la convivenza more uxorio, ma non la coabitazione. Sostiene che comunque l’imputato aveva ritenuto sussistente il consenso della C.. Lamenta il difetto di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale (acquisizione di tabulati di utenze indicate, esame M.S.);

5. contesta la sussistenza del reato di lesioni sulla scorta delle affermazioni del consulente della difesa e del reato di estorsione.

Anche con riguardo a detti reati lamenta il diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria con accertamenti peritali in ordine alle contestate lesioni ed acquisizione delle videocassette registrate dal circuito chiuso – bancomat fra le ore 20.00 e le ore 3.00 nel periodo gennaio-giugno 2004 della Banca Popolare di Sondrio- filiale di via (OMISSIS) e Banca Popolare di Milano-filiale di via (OMISSIS);

6. contesta la sussistenza del reato di violenza privata che si fonda esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni della parte offesa e di ingiuria considerata l’assoluta inverosimiglianza e genericità del male prospettato;

7. contesta l’accoglimento dell’appello del P.M. con concessione delle generiche in termini di equivalenza, lamentando erronea applicazione del giudizio di bilanciamento;

8. contesta la mancata indicazione delle singole voci nella liquidazione delle spese di parte civile.

Il ricorso presentato è inammissibile.

I primi sei motivi del ricorso riproducono pedissequamente i motivi d’appello.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una coerente e specifica risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Deve aggiungersi che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato purchè sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l’interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d’attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass., Sez. 6, 3 giugno 2004, n. 33162, Patella ed altri, rv. 229755).

Nel caso di specie la Corte d’Appello ha dato conto con motivazione logica e coerente di avere effettuato una valutazione rigorosa delle dichiarazioni della parte offesa che hanno trovato numerosi riscontri negli atti processuali specificatamente indicati dalla Corte territoriale Sono prive di fondamento anche le censure con le quali si lamenta la mancata assunzione di prove decisiva (acquisizione di tabulati di utenze indicate, esame M.S., accertamenti peritali in ordine alle contestate lesioni ed acquisizione delle videocassette registrate dal circuito chiuso -bancomat fra le ore 20.00 e le ore 3.00 nel periodo gennaio-giugno 2004 della Banca Popolare di Sondrio-filiale di via (OMISSIS) e Banca Popolare di Milano-filiale di via (OMISSIS)) non disposte dalla Corte territoriale. Innanzitutto va rilevato che deve trattarsi di una "prova decisiva", e cioè di elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, mentre la norma invocata non è applicabile quando si tratta di fare, eventualmente, una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti al processo. L’esercizio del diritto all’ammissione della prova a discarico di cui all’art. 495, comma 2, c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 606, comma 1 lett. d), è infatti sottoposto al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (v., fra le tante, Cass., Sez. 5^, sent. n. 12027 del 21.10.1999, Mandala; Sez. 3^, sent. n. 13086 del 14.12.1998, Patrizi; Sez. 1^, sent. n. 11538 del 15.12.1997, Geremia, ecc). A ciò si aggiunga che il diritto alla prova, riconosciuto alle parti dall’art. 190 c.p.p., è regolato, secondo quanto previsto nella medesima disposizione, in connessione con la facoltà, attribuita al giudice, di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, e che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva non è configurabile quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possano risolversi in una delle diverse prospettazioni valutative del complesso degli elementi emersi dal processo.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di non procedere ad ulteriori indagini ed ha, di conseguenza, respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, in considerazione della non necessità delle stesse al fine del decidere, di cui ha dato conto nell’ambito della motivazione.

Infondato è anche il 7 motivo di ricorso in quanto il giudice di secondo grado nell’accogliere l’appello del P.M. ha precisato in maniera coerente e logica le ragioni che militavano per un giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza.

Anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Se è vero che il giudice di merito, nel liquidare le spese di parte civile, non ha specificato le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, è pur vero che parte ricorrente non ha indicato specificamente le ragioni per le quali la liquidazione sarebbe stata incongrua in ragione di specifiche violazioni di voci tabellari.

(cfr. Cass. sez. 4, 14.3.2002, n. 16019 n. 221944). Il motivo è pertanto generico.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.A. liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CpA come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.A. liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CpA come per legge.

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