Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 5369 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

1. – Con Decreto del 28 giugno 2008, la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da M. F. nei confronti de Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio in materia di pensioni di guerra promosso dal ricorrente dinanzi alla Corte dei Conti.

Pur rilevando che il giudizio, introdotto nell’anno 1971, si era concluso con sentenza del 7 luglio 2007, la Corte ha infatti escluso la sussistenza del danno non patrimoniale, osservando che il ricorrente aveva dimostrato un completo disinteresse per il procedimento, conclusosi con la dichiarazione di estinzione, a causa della mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione prevista dal D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 6, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19. 2. – Avverso il predetto decreto il M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1 e 2, e dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che, una volta accertata la violazione del termine di ragionevole durata del processo, la Corte d’Appello non avrebbe potuto escludere la sussistenza del danno non patrimoniale in virtù del comportamento tenuto da esso ricorrente successivamente al superamento del predetto termine, in quanto tale pregiudizio si identifica con gli effetti pregiudizievoli della res litigiosa, incidente nella specie su un bene primario quale il diritto alla pensione, ed idonea quindi a generare uno stato d’ansia nell’attesa della decisione.

1.1. – Il motivo è fondato.

In riferimento ai giudizi davanti al giudice amministrativo assoggettati alla disciplina anteriore all’entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, questa Corte ha affermalo che la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, previsto dall’art. 6, par. 1, della CEDU, va riscontrata, analogamente a quanto accade per i giudizi dinanzi al giudice ordinario, avendo riguardo al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del predetto termine possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo. La previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole, salva restando la vai illazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento dell’entità del lamentato pregiudizio (cfr.

Cass.. Sez. Un. 23 dicembre 2005, n. 28507; Cass., Sez. 1 16 novembre 2006, n. 24438).

Tale orientamento è stato ribadito anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha escluso la proponibilità della domanda di equa riparazione ove nel giudizio in cui si assume essersi verificata la lesione non sia stata presentata l’istanza di prelievo, precisandosi che tale disposizione non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regi actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (cfr. Cass., Sez. 1, 28 novembre 2008. n. 28428; 10 ottobre 2008. n. 24901).

Il principio in esame è stato esteso anche ai giudizi in materia pensionistica che si svolgono davanti alla Corte dei conti, osservandosi che per gli stessi non è individuabile alcuna disposizione che rendesse o renda obbligatoria la presentazione di un’istanza di fissazione o di prelievo da parte dell’interessato, in quanto l’abrogato L. 28 luglio 1971, n. 585, art. 20, attribuiva l’iniziativa per la fissazione dell’udienza di trattazione al Procuratore Generale presso della Corte, mentre il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 6, comma 3, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19, ne prevede la fissazione d’ufficio ad opera del Presidente (cfr.

Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2006, n. 10884: 7 aprile 2006. n. 8156).

In riferimento ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 19 cit., che ha modificato il D.L. n. 453, art. 6, comma 1, ponendo a carico della parte interessata l’onere di presentare un’istanza di prosecuzione nel termine di sei mesi dalla comunicazione della ricezione del fascicolo da parte della sezione regionale della Corte dei conti, e sanzionandone l’inadempimento con l’estinzione del giudizio, deve pertanto escludersi che, quanto meno fino alla data della predetta comunicazione, che segna l’insorgenza del predetto onere, l’inattività della parte possa giustificare l’esclusione del diritto all’equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ferma restando la possibilità di tener conto di tale inerzia ai fini della valutazione del pregiudizio conseguitone.

1.2. – A tale principio si è conformata, sia pure senza enunciarlo esplicitamente, la stessa Corte d’Appello, la quale non ha escluso l’avvenuta violazione del termine di ragionevole durata del processo, ma ha ritenuto insussistente il danno non patrimoniale, in virtù dell’intervenuta declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 453 cit., art. 6, comma 1, desumendo dalla mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione il completo disinteresse del ricorrente per la controversia.

Questa Corte ha tuttavia chiarito che, nella disciplina dettata dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e può quindi competere anche a chi, in quel giudizio, sia rimasto o sia eventualmente destinato a rimanere soccombente, a meno che l’azione o la resistenza in giudizio si configuri come abuso del processo, essendosi la parte resa responsabile di lite temeraria o avendo artatamente resistito al solo fine di lucrare l’equa riparazione (cfr. Cass.. Sez. 1^, 20 agosto 2010, n. 18780; 9 aprile 2010, n. 8513). L’esito sfavorevole del giudizio presupposto, infatti, non esclude di per sè la configurabilità di un danno non patrimoniale, il quale, pur non essendo ravvisatale in re ipsa come effetto automatico e necessario della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, ne costituisce una conseguenza normale, tale da giustificare il riconoscimento dell’equa riparazione, a meno che non ricorrano circostanze particolari, la cui prova è a carico dell’Amministrazione, le quali consentano di escludere che tale danno sia stato subito in concreto dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. 1^, 30 agosto 2010, n. 18875; 13 novembre 2009, n. 24107).

In tale prospettiva, la stessa estinzione del giudizio, nella specie conseguente alla mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione, non giustifica l’esclusione del diritto all’equa riparazione, non valendo ad elidere il dato oggettivo costituito dalla pregressa durata del processo, di per sè idoneo a giustificare l’affermazione della sussistenza del danno non patrimoniale, ma polendo assumere rilevanza, in relazione alla causa che l’ha determinata, su diverso piano dell’identificazione e della valutazione di detto pregiudizio, quale motivo di riduzione dell’indennizzo, nella misura in cui l’inerzia della parte evidenzi uno scarso interesse per la sollecita definizione della controversia, e quindi un minor disagio per il protrarsi della sua pendenza (cfr. Cass., Sez. 1^, 7 marzo 2006. n. 4865).

2. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, e non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, con il riconoscimento in favore del ricorrente dell’indennizzo per il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

2.1. – Ai fini della liquidazione di tale pregiudizio, premesso che la Corte d’Appello ha determinato in tre anni la durata ragionevole del processo, con statuizione che non ha costituito oggetto d’impugnazione, si osserva, quanto alla decorrenza di tale durata, che il fatto costitutivo del diritto all’equa riparazione è individuabile non già nella L. n. 89 del 2001, art. 2, che in attuazione dell’art. 13 della CEDU si è limitato ad apprestare, in favore della vittima della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, ma direttamente nella violazione dell’art. 6 della Convenzione, al quale va riconosciuta immediata rilevanza nel diritto interno, per effetto della ratifica intervenuta con L. 4 agosto 1955. n. 848 (cfr. Cass. Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28507; Cass. Sez. 1^, 1 marzo 2007. n. 4842).

Con tale ratifica, peraltro, non fu dato immediato ingresso all’azione di riparazione, che era condizionata all’accettazione di una clausola opzionale che prevedeva il riconoscimento della competenza della Commissione (oggi, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) da parte dello Stato contraente; e poichè per l’Italia tale accettazione è intervenuta soltanto il 1 agosto 1973. il calcolo della ragionevole durata non può tener conto del periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore alla predetta data (cfr. Cass. Sez. 1^, 10 luglio 2009, n. 16284; 20 giugno 2006, n. 14286).

2.2. – Tanto precisato, e tenuto conto da un lato della particolare consistenza del ritardo nella definizione del giudizio pensionistico, e dall’altro dell’assenza di qualsiasi elemento dal quale possa desumersi l’entità degli interessi economici coinvolti nella controversia, nonchè dello scarso interesse alla risoluzione della stessa manifestato dal ricorrente dapprima attraverso la mancata assunzione di qualsiasi iniziativa sollecitatoria, e successivamente attraverso l’inadempimento dell’onere di proporre l’istanza di prosecuzione, il danno non patrimoniale può essere liquidato nell’importo complessivo di Euro 16.958,00, sul quale sono dovuti gl’interessi legali con decorrenza dalla domanda.

3. – Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere a M.F. la somma di Euro 16.958,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 1.650.00, ivi compresi Euro 1.000,00 per onorario, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.100,00, ivi compresi Euro 1.000.00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7611 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. Con decreto 12 febbraio 2009, la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.500,00, oltre agli accessori, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale subito dall’istante, L.A., per l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Salerno. La corte territoriale ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre agli accessori, con distrazione a favore dell’avv. Felice Amato, antistatario.

2. Per la cassazione di questo decreto, non notificato, la signora L.A. ricorre con atto notificato in data ? (sped. Post. 19 ottobre 2009), per un unico motivo.

Il ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

3. Con il ricorso si denuncia per violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. unico della tariffa del Cons. Naz. For approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e per vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo la liquidazione delle spese processuali contenuta nel decreto impugnato. La ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: dica la Corte Suprema di Cassazione che, nel caso in esame, ha errato la corte napoletana, atteso che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta globalmente ma dovendo, invece essere distintamente specificate le somme dovute per competenze (diritti) ed onorario, al fine di consentire alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunziare le eventuali violazioni.

Il motivo è fondato e comporta la cassazione della sentenza limitatamente al punto impugnato.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte, per il giudizio davanti alla corte d’appello, di Euro 50,00, oltre a Euro 280,00 diritti, Euro 445,00 per onorari, quindi complessivamente Euro 775,00, oltre alle spese generali e agli accessori. Per queste spese era stata chiesta, e deve essere disposta, la distrazione a favore del procuratore antistatario in quel giudizio.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del presente giudizio, che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, distraendole a favore del procuratore antistatario. Condanna inoltre l’amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio e le liquida in complessivi Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-03-2011, n. 1307 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Veneto ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dalle odierne appellanti l’annullamento dei provvedimenti con i quali erano state respinte dall’Amminstrazione le domande avanzate per la partecipazione al corso concorso abilitante previsto con DM 18 novembre 2005, n. 85, emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1/cbis e comma 1/ter della legge 4 giugno 2004, n. 143, il quale richiedeva come titolo di ammissione l’aver svolto 360 giorni di servizio in "scuole statali o paritarie (o pareggiate) o legalmente riconosciute.".

Esse avevano premesso che avevano svolto attività di insegnamento presso il centro di formazione professionale di Lancenigo dell’Amministrazione provinciale di Treviso: erano state escluse con la motivazione che il servizio da esse prestato presso i centri di formazione professionale non sarebbe rientrato tra quelli previsti ex lege.

Le originarie ricorrenti avevano impugnato le determinazioni espulsive e – con i motivi aggiunti – la determinazione di iscriverle con riserva nelle graduatorie provinciali definitive e le graduatorie, per la parte in cui non riconoscevano l’anzianità maturata nell’insegnamento presso il centro di formazione professionale.

Avevano fatto presente altresì che, ammesse con riserva al corso concorso (art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85) lo avevano superato.

Avevano dedotto la violazione dell’art. 1 del predetto decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85, della legge 28 marzo 2003 n.53 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, dell’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione e le Regioni del 19 giugno 2003 e del relativo protocollo di intesa con la regione Veneto nonchè varie figure sintomatiche di eccesso di potere.

Il primo Giudice, prescindendo dall’esame della eccezione formulata dall’amministrazione odierna appellata di integrale inammissibilità del mezzo di primo grado proposto avverso le graduatorie (per l’omessa notifica del medesimo ad almeno un controinteressato) ha respinto il ricorso nel merito.

Ha rilevato, infatti, che il predetto decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85 riservava l’accesso al corso concorso abilitante a chi avesse svolto almeno 360 giorni di servizio in "scuole statali o paritarie (o pareggiate) o legalmente riconosciute".

Il servizio svolto presso il centro di formazione professionale non rientrava in nessuna di tali fattispecie (i centri di formazione professionale sono ricompresi nell’ambito delle attività di istruzione artigiana e professionale che, con espressa esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, erano state trasferite dallo Stato alle Regioni dagli artt. 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, per quanto riguarda la Regione Veneto, conferite alle Province dagli artt. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, e 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11).

Detti centri, quindi, non potevano essere assimilati agli istituti statali (quelli istituiti direttamente dallo Stato ex. art. 53 e, per gli Istituti professionali, ex art. 60 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), né alle scuole paritarie disciplinate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, (istituzioni scolastiche non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, che siano in possesso di predeterminati requisiti e che ne abbiano fatto richiesta).

Essi neppure erano sussumibili entro la categoria delle scuole legalmente riconosciute di cui agli artt. 352 e 355 del decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, (scuole non statali abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale e ad assumere le denominazioni previste per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria).

Peraltro, in senso contrario al riconoscimento del servizio svolto presso il centro di formazione professionale della Provincia – oltre al dato formale in alcun modo superabile in quanto la normativa inerente alle sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento aveva carattere eccezionale e di favore cosicché le singole disposizioni non potevano essere estese al di là dei casi espressamente previsti – militava anche la ratio della normativa di cui al DM 18 novembre 2005, n. 85, di applicazione dell’art. 2, comma 1/cbis e comma 1/ter del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, la quale perseguiva la finalità di consentire agli insegnanti che abbiano già svolto servizio come precari, un inserimento agevolato nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Tale ratio sarebbe stata contraddetta dal riconoscimento di servizi resi in contesti ed ordinamenti didattici non corrispondenti e non equiparabili ai fini curricolari a quelli da stabilizzare.

Dalla reiezione del ricorso originario discendeva la inammissibilità per carenza di interesse le censure proposte con i motivi aggiunti.

Le appellanti hanno censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima.

L’art. 1 del decreto ministeriale 18.11.2005 n. 85 equiparava in toto le scuole presso le quali le appellanti avevano svolto attività di insegnamento alle scuole secondarie.

I centri di formazione professionale dovevano essere considerati, quantomeno, scuole parificate e legalmente riconosciute; peraltro sin dalla legge 28 marzo 2003 n.53 la "formazione professionale" era stata inclusa nel sistema educativo nazionale.

Negare al centro di Lacenigo le caratteristiche della "scuola" si appalesava poi, in concreto, ingiusto e discriminatorio.

Con memoria datata 20 dicembre 2010 e ritualmente depositata esse hanno ribadito e puntualizzato le censure prospettate nel ricorso in appello ed hanno richiamato i principi desumibili dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 2081/2009 e dalla decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 3493 del 17 marzo 2009.
Motivi della decisione

1.L’appello è fondato e merita di essere accolto con conseguente riforma dell’appellata decisione ed accoglimento del ricorso di primo grado.

2.Deve premettersi che le odierne appellanti sono state ammesse con riserva al corsoconcorso (art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2005, n. 85) e lo hanno superato, conseguendo l’abilitazione; esse sono state iscritte con riserva nelle graduatorie definitive ad esaurimento per nomine sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e nella graduatoria per incarichi e supplenze dei Presidi.

Esse si dolgono proprio della circostanza che l’ammissione sia avvenuta "con riserva".

3.La particolare condizione delle appellanti è stata tenuta presente dal Legislatore allorchè questi ha emanato la legge 27 febbraio 2009 n. 14

Invero con il citato testo normativo il legislatore ha convertito con modificazioni il decretolegge 30 dicembre 2008, n.207 ed ha aggiunto il comma 1 bis all’articolo 36 del citato decreto.

Tale disposizione, così recita: "Limitatamente all’anno scolastico 2009/2010, il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decretolegge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2009.

Resta valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento indetti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l’esame di Stato."

Detta norma ha in modo esplicito previsto che nel requisito dei 360 giorni di servizio possano ricomprendersi i servizi prestati "in ogni ordine e grado di scuola".

Con ciò ha attribuito rilievo ai fini del conseguimento del requisito, anche ai servizi prestati presso i centri di formazione professionale -e cioè i centri con riferimento ai quali le appellanti avevano svolto gran parte del loro servizio, posto che la dizione utilizzata dal Legislatore è certamente ampliativa rispetto a quella "servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado… per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso" di cui all’art. 2, comma 10, lettera b) del decreto legge n. 357 del 1989 che prevedeva un requisito specifico, espletato nella scuola statale, in insegnamenti tipici dei diversi ordini di essa. Appare evidente pertanto che l’appello deve essere accolto, proprio in considerazione di tale sopravvenuta disposizione che consente ex post all’Amministrazione la valutazione dei titoli vantati dalle appellanti in senso sostanzialmente conforme alla prospettazione appellatoria.

4.Ne consegue, in accoglimento del ricorso in appello la riforma della impugnata decisione e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

La natura della domanda giudiziale proposta e la circostanza della sopravvenienza di una disposizione di legge decisiva per la risoluzione della controversia rende doverosa la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1619 Infermità per causa di servizio

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Svolgimento del processo

La sig.ra V.L., in servizio presso il Comune di Torino con la qualifica di Esecutore socio assistenziale, ha proposto ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Piemonte per l’annullamento della deliberazione n. 8294 del 9.9.1993, con la quale il Dirigente del IV Settore amministrativo del Comune di Torino aveva deciso di non prendere in esame la domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio da essa presentata (nell’assunto che per i dipendenti assicurati presso l’INAIL l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e del grado di invalidità erano di competenza di detto Istituto).

Con sentenza n. 00174 del 1998 la Sezione II di detto T.A.R. ha accolto detto ricorso, annullando l’atto impugnato.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato il Comune di Torino ha chiesto l’annullamento di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Erroneamente il primo Giudice avrebbe asserito che la rendita INAIL e l’equo indennizzo sono alternativi, con possibilità per l’interessato di optare per l’una o l’altra forma di tutela.

Con atto depositato il 3.10.2003 si è costituita in giudizio la sig.ra L.V., che ha dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 28.9.2010 la parte appellante ha ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 5.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il Comune di Torino ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Piemonte, Torino, sezione II, n. 00174/1998, di accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra L.V., in servizio presso esso Comune con la qualifica di Esecutore socio assistenziale, per l’annullamento della deliberazione n. 8294 del 9.9.1993 del Dirigente del IV Settore amministrativo del Comune medesimo, con la quale era stata declinata la competenza del Comune circa la domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio da essa presentata (nell’assunto che per i dipendenti assicurati presso l’INAIL l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e del grado di invalidità erano di competenza di detto Istituto).

2.- Con l’unico motivo di appello è stata dedotta la erroneità di detta sentenza laddove ha asserito che la rendita INAIL e l’equo indennizzo sono alternativi, con possibilità per l’interessato di optare per l’una o l’altra forma di tutela, perché invece il dipendente assicurato presso detto Istituto sarebbe tenuto ad inoltrare la sua richiesta all’Istituto stesso, cui l’art. 38 della Costituzione ha demandato i compiti di assicurazione per infortuni e malattie professionali.

Ciò in quanto l’istituto dell’equo indennizzo è stato introdotto dall’art. 68, VIII c., del D.P.R. n. 3 del 1957 per apportare maggior tutela ai pubblici dipendenti non tutelati dall’assicurazione per infortuni sul lavoro che avessero perso la integrità fisica a seguito di una infermità contratta per causa di servizio, atteso che in precedenza essi, in tale evenienza, avevano diritto solo alla pensione privilegiata ed alla percezione dello stipendio durante l’assenza dal servizio.

Pertanto la circostanza che l’art. 38 della Costituzione demanda i compiti di assicurazione per infortuni e malattie professionali ad un apposito Istituto escluderebbe che la rendita INAIL e l’equo indennizzo sono alternativi, con possibilità di opzione per l’una o l’altra forma di tutela, perché ciò costringerebbe l’Ente pubblico, che ha già assicurato presso l’INAIL i propri dipendenti, a dover corrispondere l’equo indennizzo a chi di essi abbia contratto una infermità per causa di servizio, nonostante l’evento fosse coperto dalla assicurazione presso detto Istituto, addossando ad esso Ente compiti che detto art. 38 demanda a specifici Istituti.

2.1.- Va in proposito osservato che con la sentenza impugnata, premesso che con l’art. 11 del D.P.R. n. 191 del 1979 è stata equiparata la posizione dei dipendenti degli Enti locali a quella degli impiegati dello Stato, estendendo ai primi le norme sull’equo indennizzo, è stato affermato che, in virtù del principio di alternatività tra la forma di tutela assicurata dall’INAIL e quella fornita dall’equo indennizzo, il ricorso all’una o all’altra forma di tutela è una facoltà rimessa all’interessato, che può liberamente tenere conto del possibile vantaggio patrimoniale in relazione anche alla predeterminazione normativa dei criteri di computo dei rispettivi ammontare.

Considera la Sezione che l’art. 11 di detto D.P.R. n. 191 del 1979, relativo alle lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio non tutelate da copertura INAIL, stabilisce che: "Nel caso che all’infortunio od alla malattia contratta per causa di servizio residui una invalidità permanente parziale o totale, l’ente liquiderà al dipendente una rendita vitalizia nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Le stesse disposizioni saranno applicate in caso di morte del dipendente nei confronti dei superstiti aventi diritto.

Ai lavoratori interessati si applica la disciplina dell’equo indennizzo di cui all’art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni".

Detta norma, secondo consolidata giurisprudenza, va intesa nel senso che, ferma restando l’assicurazione obbligatoria per infortuni sul lavoro e malattie professionali per i dipendenti degli Enti locali assicurati presso l’I.N.A.I.L. a norma del primo comma di detto art. 11, agli altri dipendenti non assicurati presso l’I.N.A.I.L. – perché non addetti a lavori soggetti all’assicurazione obbligatoria – è esteso l’equo indennizzo previsto dalle norme sui dipendenti statali, ai sensi del terzo comma del ridetto articolo (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4487); l’estensione opera tuttavia solo nei confronti di essi dipendenti non assicurati, essendo da escludere una doppia tutela assicurativa per lo stesso evento (Consiglio Stato, sez. V, 18 dicembre 2002, n. 7034).

L’equo indennizzo e la rendita derivante dall’iscrizione obbligatoria all’INAIL sono invero due forme di tutela di una stessa fattispecie inabilitante, con oneri a carico delle pubbliche finanze: esse sono state costruite storicamente attraverso due modalità organizzative e gestionali ben distinte, che operano nei confronti di soggetti diversi. L’iscrizione obbligatoria all’INAIL esclude in radice la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare contemporaneamente anche dell’equo indennizzo; diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di benefici, e di oneri a carico della finanza pubblica, del tutto ingiustificato (Consiglio Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 350).

Impregiudicata l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali per i dipendenti degli enti locali assicurati presso l’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, a norma di legge ed in ragione della pericolosità delle mansioni svolte, solo ed esclusivamente a tutti gli altri dipendenti esclusi da tale assicurazione, perché non sussiste l’obbligo di legge, è quindi estesa la disciplina dell’equo indennizzo (Consiglio Stato, Sezione V, del 31 gennaio 2001 n. 350), come previsto dalle disposizioni sui dipendenti statali, ed essi dipendenti non possono quindi alternativamente far ricorso all’uno o all’altro sistema di tutela degli eventi dannosi perseguito con i due istituti di cui trattasi.

In concreto ciò comporta che il diritto all’equo indennizzo sussiste soltanto in quanto il dipendente non sia assicurato presso l’INAIL, con la conseguenza che va riformata, sul punto la impugnata sentenza, che ha illegittimamente ritenuto possibile una doppia tutela dell’evento dannoso in cui è incorsa la dipendente di cui trattasi, cui far ricorso, alternativamente, a sua discrezione.

3.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere annullata la prima decisione.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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