Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 06-04-2011, n. 13726 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di C.D. in ordine al reato: a) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c., art. 609 septies c.p., u.c., nn. 1) e 2), a lui scritto per avere costretto, mediante minacce e violenza, le figlie, R. di anni sette e C. di anni tre, a subire atti sessuali, consistiti nel toccarle, baciarle e leccarle nelle parti intime, nello sfregare il proprio organo genitale sul corpo delle minori e nell’avere rapporti orali con la figlia R..

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto disporsi una perizia psichiatrica, per verificare l’attendibilità delle bambine, e dedotto che l’affermazione di colpevolezza non era fondata su un apparato probatorio certo.

Era stato dedotto, in particolare, che le accuse erano fondate su dichiarazioni testimoniali indirette delle persone che avevano raccolto le confidenze delle bambine in un contesto fortemente condizionato e su circostanze di fatto equivoche ed inconferenti; che la piccola R. non aveva narrato fatti rilevanti in sede di incidente probatorio in relazione a quanto contestato in imputazione e, peraltro, le sue dichiarazioni risultavano sostanzialmente indotte dal carattere pressante delle domande formulate; che dagli accertamenti medici eseguiti dai consulenti sulle bambine, peraltro a distanza di tre anni dai fatti, non erano emersi elementi di prova idonei a dimostrare la fondatezza dell’accusa.

La sentenza, dopo aver richiamato i punti salienti della pronuncia del Tribunale, avendo rilevato che le deduzioni formulate dall’appellante avevano già formato oggetto di disamina da parte del giudice di primo grado, ha disatteso tali deduzioni, in sintesi, osservando che la genesi spontanea della notizia di reato dimostra la genuinità delle accuse; che le dichiarazioni rese dalla piccola R. in sede di incidente probatorio non risultano affatto indotte mediante domande suggestive. Sono state poi indicate le altre risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni delle persone che avevano raccolto le confidenze delle bambine e dalle risultanze delle consulenze mediche eseguite, che sono state poste a fondamento dell’affermazione di colpevolezza.

La Corte territoriale ha altresì ritenuto superfluo l’espletamento della perizia psichiatrica sulle bambine chiesta dall’appellante.

La sentenza ha invece, accolto l’appello del P.M. sul punto della concessione delle attenuanti generiche all’imputato, che sono state eliminate con la conseguente rideterminazione della pena inflitta nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., nonchè la manifesta illogicità della motivazione e la sua carenza in relazione alle questioni poste con l’atto di impugnazione.

Si deduce che i giudici di merito non hanno applicato le indicazioni formulate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine al rigoroso vaglio critico ed all’approfondimento psicologico, cui deve essere improntata la valutazione delle dichiarazioni rese da minori vittime di abusi sessuali.

Si riportano, poi, frasi dette dalla piccola R. in sede di incidente probatorio per affermarne il carattere generico e inferirne la scarsa rilevanza probatoria in relazione alle accuse formulate a carico dell’imputato. Si rileva, richiamando altre risultanze probatorie, che anche le dichiarazioni rese dalla bambina, in precedenza, a varie persone sono prive di univocità in relazione agli atti sessuali che avrebbe subito; analoga valutazione viene formulata con riferimento alle risultanze delle consulenze mediche, deducendosi in particolare che i segni riscontrati sulle bambine possono essere riferiti a causali alternative e non necessariamente ad ipotesi di abuso sessuale. Conclusivamente si riportano pronunce di questa Corte in tema di valutazione della prova dei fatti di violenza sessuale in danno di soggetti minori, deducendo che i giudici di merito si sono sottratti all’osservanza dei criteri di valutazione in esse indicati.

Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 196 e 603 c.p.p. con riferimento alla mancata ammissione di una perizia diretta ad accertare la capacità di testimoniare delle minori.

Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata è carente sul punto, tenuto conto delle modalità di esecuzione e degli esiti dell’incidente probatorio, del linguaggio disarticolato della piccola R., delle oggettive condizioni di deficienza intellettiva della stessa, che imponevano un indagine tecnica per verificare in maniera oggettiva ed equilibrata le effettive condizioni psichiche della parte lesa. Il ricorso non è fondato.

E’ opportuno premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, in sede di controllo di legittimità, non solo è preclusa la possibilità di sovrapporre una valutazione diversa delle risultanze processuali rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta al giudizio di legittimità mediante il raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, (sez. un 23.6.2000, Jakani, RV 216260; sez. un 30.4.1997 n. 6402, Dessimone ed altri, RV 207944 e giurisprudenza precedente conforme).

I citati principi di diritto, peraltro, sono stati ribaditi da questa Corte anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b).

Anche a seguito della citata novella legislativa, infatti, rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicchè il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215). L’esame del materiale processuale previsto dalla norma non può mai comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di travisamento della prova.

Nè i vizi logici, che devono essere manifesti, possono essere ravvisati nel fatto che il ricorrente abbia ritenuto non soddisfacenti le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha risposto ai rilievi formulati nei motivi di gravame.

Orbene, emerge con evidenza dall’esame dei numerosi rilievi contenuti nel motivo di ricorso, con i quali sono stati denunciati vizi di motivazione della sentenza impugnata, che gli stessi si esauriscono prevalentemente nella richiesta di riesame e rivalutazione del materiale probatorio con riferimento alla attendibilità delle parti lese.

Riesame del materiale probatorio che, per quanto osservato, è inammissibile in sede di legittimità.

Peraltro, nella sentenza impugnata, la cui motivazione in ogni caso è integrata da quella del giudice di primo per l’uniformità della decisione, risultano correttamente applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle parti lese, anche minori, vittime di abusi sessuali e la Corte territoriale ha sostanzialmente esaminato tutti i rilievi dell’appellante sui punti riproposti in sede di legittimità.

La valutazione della attendibilità delle parti lese, infatti, ha formato oggetto di esaustiva motivazione nella quale è stata valorizzata la genesi spontanea e casuale della notizia degli abusi sessuali subiti dalle minori, "i caratteri di analiticità, completezza, precisione e logica coerenza che connotano la testimonianza della minore (con riferimento alla C. R.) e l’assenza di contraddizioni con il complesso delle ulteriori evidenze emerse".

La motivazione in punto di valutazione delle risultanze probatorie, inoltre, non incorre affatto nel denunciato vizio logico, costituito dal cosiddetto ragionamento circolare, che si verifica allorchè si inferisce da sintomi riferibili ad abuso, ma non di univoca interpretazione, la prova dell’esistenza di quest’ultimo e ipotizzando l’abuso si spiega la natura dei sintomi (cfr. sez. 3, 18.9.2007 n. 37147, RV 237555).

Nel caso in esame, infatti, vi è la prova diretta degli abusi sessuali, costituita dalle dichiarazioni rese dalla piccola R. in sede di incidente probatorio, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità.

In ogni caso, la valutazione dei giudici di merito risulta avere tenuto conto del linguaggio della minore e dei suoi deficit socio- culturali, di cui si da atto in sentenza; elementi che non inficiano la rilevanza probatoria della sua deposizione, in relazione all’ipotesi accusatoria, cosi come affermato sulla base di argomentazioni logiche dai giudici di merito, stante la intrinseca coerenza del narrato con le sensazioni ed emozioni descritte, di matrice sicuramente esperenziale.

Le sentenze di merito inoltre hanno evidenziato e valorizzato l’esistenza di prove indirette, di riscontro, costituite dalle dichiarazioni rese dalle minori a vari soggetti.

Sicchè le risultanze degli accertamenti medici sulle minori ben potevano essere utilizzate quale elemento di riscontro alle accuse, non essendo esse stesse fonte delle accuse.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 1, che consente l’espletamento di nuove prove in appello solo allorchè ti giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; evenienza categoricamente esclusa dalla sentenza con riferimento alla necessità di espletare una perizia psichiatrica sulle minori.

Sul punto è stato evidenziato nella, sentenza impugnata che non sono stati rilevati segni sintomatici di matrice psichiatrica a carico delle minori persone offese e, peraltro, gli accertamenti psicologici e psicodiagnostici, cui sono state sottoposte le minori e dei quali si da ampiamente conto nelle sentenze di entrambi i gradi del giudizio, risultano adeguatamente dimostrativi della capacità delle minori, ed io particolare della piccola R., di riferire i comportamenti posti in essere nei loro confronti e della credibilità delle minori, cosi come ritenuto dai giudici di merito.

Nè, peraltro, nel motivo di ricorso, a parte le argomentazioni di merito in ordine alla attendibilità delle persone offese, vengono enunciati specifici rilievi che inficino la validità delle risultanze delle indagini specialistiche già effettuate.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 221 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe viene chiesta l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 124/2000, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4416/2008.

La sentenza 124 aveva annullato il provvedimento sindacale n. 261 dell’8.10.1996 di concessione del c.d. condono edilizio ex art. 39 l. 724/1994 relativo all’abusivo tamponamento di una tettoia al fine di ricavarne un capannone mediante "installazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo mobili per contenimento cereali, la realizzazione di un impianto di ventilazione finalizzato alla conservazione degli stessi, posa rete in p.v.c. e pannelli in lamiera, prolungamento di un tratto di linda della copertura" nonché la successiva concessione edilizia n. 295 del 2.12.1996, sempre concernente i tamponamenti laterali del capannone realizzati in cemento armato poggianti su fondazioni armate del tipo a trave rovescia con un portone su ogni lato e finestre sui lati nord e sud.

Nel ricorso vengono riepilogati gli atti adottati dal comune riguardo all’intervento abusivo a partire dall’ordinanza di demolizione n. 34 del 25 maggio 1994 che si ritiene tuttora valida ed efficace, perché il ricorso con cui era stata impugnata è poi stato dichiarato perento con atto del 22 aprile 2005 nonostante, a tale data, fosse già intervenuta la sentenza che annullava la concessione della sanatoria e sussistesse quindi, a parere degli attuali ricorrenti, l’interesse all’impugnativa.

Dopo la sentenza 124/2000 il Comune ingiungeva il ripristino e la demolizione dei tamponamenti con atto prot. 21257 del 10.9.2001 – che non è mai stato impugnato.

Con il successivo atto prot. 21257/28291 del 16.11.2004 veniva poi ingiunto di ottemperare alla precedente ingiunzione del 2001 con l’avviso che, in caso di inottemperanza, si sarebbe proceduto ai sensi del comma 6 dell’art. 101 l.r. 52/1991.

Con successivo atto del 14.4.2005 prot. 08571 si prendeva atto dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire comunicando l’avvio del procedimento finalizzato all’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, a titolo gratuito, dell’immobile e area di pertinenza al patrimonio comunale. Gli ultimi due atti sono stati impugnati con il ricorso 44/2005, ancora pendente.

Con il successivo atto prot. 14803 del 25.5.2006 il Comune comunicava che avrebbe provveduto a dar seguito agli adempimenti di cui all’art. 101 c. 6 LR 52/91 con la demolizione in danno; poi il procedimento veniva sospeso fino all’ottenimento di una perizia strutturale per valutare le conseguenze della demolizione delle parti oggetto di ingiunzione sulla statica del fabbricato e, con atto prot. 21257/203 del 4.1.2007, veniva comunicato l’avvio dell’ulteriore procedimento per integrare la descrizione delle parti oggetto di demolizione. Quest’ultimo procedimento veniva concluso con il provvedimento prot. 203/09382 del 4.4.2007, con cui veniva integrata la descrizione delle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione prot. 21257del 10.9.2001, mantenendo però in vita la sospensione del procedimento sanzionatorio fino all’ottenimento della perizia strutturale già sopra citata.

E’ infine intervenuto l’atto prot 9382/18450 del 9.8.2007 – che il ricorso ritiene elusivo del giudicato – con cui il Comune, preso atto della perizia tecnico strutturale pervenuta in data 1.6.2007, dalla quale si evince la non possibilità di demolire le opere non conformi senza recare pregiudizio alla statica della parte autorizzata, si è determinato nel senso di ritenere concluso il procedimento e di avviare nuovo procedimento per l’applicazione di quanto disciplinato dall’art. 107 comma 2 della l.r. 52/1991.

Ciò premesso il ricorso chiede quindi l’ottemperanza della sopracitata sentenza di questo TAR nel presupposto che: 1) l’abuso dovrebbe essere qualificato come nuova costruzione e quindi sanzionato con la demolizione; 2) le ordinanze di demolizione del 1994, del 2001 e del 2004 sarebbero state sempre valide ed efficaci e la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione avrebbe già prodotto ex lege l’automatica acquisizione della proprietà al patrimonio comunale, come preannunciato con l’atto 14.4.2005.

Viene quindi conclusivamente richiesto che il TAR:

– dia atto che la violazione edilizia contestata deve essere sanzionata unicamente con la demolizione;

– dia atto che i resistenti non hanno eseguito l’ordinanza di demolizione;

– dia atto che si è verificata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e dell’area di sedime;

– ordini al Comune di ottemperare determinando il contenuto dell’atto di ottemperanza o emanando lo stesso in luogo dell’amministrazione con la previsione delle modalità necessarie per l’avvenuto passaggio di proprietà oppure, ove si ritenga non intervenuto il passaggio di proprietà, ordini la demolizione del fabbricato;

– dichiari, ove ritenuto necessario, la nullità degli atti compiuti in violazione o elusione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

I contro interessati si sono costituiti in giudizio controdeducendo per l’inammissibilità del ricorso e lo stesso ha fatto il Comune.
Motivi della decisione

Osserva in primis il Collegio che, trattandosi di un ricorso per l’ottemperanza di una sentenza di questo Tar passata in giudicato, i confini dell’azione vanno contenuti esattamente all’interno dei limiti della più volte citata sentenza n. 124 e non possono essere allargati ad includervi conseguenze non esattamente prefigurate dalla stessa.

In effetti la sentenza n. 124 del 17.12.1999, dopo aver disatteso la circolare ministeriale interpretativa dell’art. 39, invocata nel giudizio dai controinteressati (secondo la quale il limite di 750 mc. non avrebbe operato per le destinazioni diverse dalla residenziale), in accoglimento del primo motivo di ricorso inerente al superamento del limite di volumetria condonabile, annullò la concessione edilizia in sanatoriacondono e, per illegittimità derivata, una delle altre 2 concessioni successive contestualmente impugnate.

All’esito della sentenza di annullamento di primo grado e del rigetto in appello dell’istanza di sospensiva, il comune di Cordenons notificò agli attuali controinteressati l’ordinanza del 10.9.2001 prot. n. 21257, con la quale venne ingiunta la rimozione delle opere di "chiusura" laterale del capannone realizzate in forza dei titoli edilizi rimossi per via giudiziale, impugnata con ricorso r.g. 659/200, ancora pendente.

Successivamente il comune di Cordenons riordinò le zone agricole con una variante al P.R.G.C. che, per quanto interessa l’area ove è eretto il capannone dei controinteressati, modificava il parametro di riferimento per l’edificazione di strutture non residenziali prevedendo l’intervento indiretto previo piano particolareggiato; sicchè gli attuali controinteressati presentarono al comune istanza di approvazione ("a posteriori") di un piano particolareggiato per ottenere la c.d. "sanatoria giurisprudenziale" dell’immobile, in ragione della sua attuale conformità e, con deliberazione n. 92 del 17.11.2003, il consiglio comunale approvò il p.p. e il relativo intervento "in sanatoria giurisprudenziale", ma il provvedimento venne impugnato dagli odierni ricorrenti e annullato con sentenza n. 542 del 23.8.2004, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2306 del 20.12.2005.

Il comune di Cordenons riavviò il procedimento repressivo, riprendendo la "vecchia" ordinanza n. 21257 del 10.9.2001 di rimozione delle "chiusure" laterali del capannone, sulla cui base il comune notificò ai deducenti l’atto 16.11.2004 prot. 28291 di ingiunzione all’ottemperanza dell’ordinanza stessa e, successivamente, l’atto 14.4.2005 prot. 8571 di avvio del procedimento finalizzato all’immissione in possesso, impugnati con ricorso tuttora pendente. Vale la pena di notare che il Comune, il quale dapprima aveva attivato il procedimento di demolizione ai sensi dell’art. 101, c. 6^ della l.r. 52/1991 (v. ordinanze n. 2125/2001 e 28291/2004,) cioè con la demolizione in danno e poi aveva apparentemente mutato atteggiamento con l’ ordinanze 8571/2005, che aveva ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e l’avvio del procedimento per l’immissione nel possesso del bene, con l’ordinanza 14803 del 25.5.2006 ritorna all’art. 101 c. 6 e comunica l’inizio del procedimento per la demolizione in danno.

Senonchè, in data 26.6.2006, gli attuali controinteressati presentarono al comune domanda di applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 107, secondo comma, l.r n. 52/1991, sul presupposto dell’impossibilità a rimuovere le parti difformi (opere irreversibili di tamponamento dei lati del capannone) senza pregiudizio statico della parte realizzata in conformità all’originaria concessione edilizia n. 64/1991 (la restante struttura coperta del capannone) e in seguito a tale domanda, dopo un periodo di sospensione del procedimento, l’amministrazione comunale adottava il provvedimento 9.8.2007 prot. 9382/18430, con il quale, dopo aver ripercorso le varie fasi della vicenda, decideva di:

"far proprie le risultanze contenute nella perizia tecnicostrutturale presentata dall’ing. Battistella Luigi… dalla quale si evince la non possibilità di demolire le opere non conformi senza recare pregiudizio alla statica della parte autorizzata";

"aderire alla richiesta presentata dai signori Feletto Giovanni e Salvador Clara di applicazione dell’art. 107 della l.r. 52/91 e s.m.i.";

– "non condividere quanto contenuto nella nota presentata dal signor C.L. con allegata perizia statica- relazione a firma di professionista abilitato…".

E’ pertanto indubbio che l’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria sia stata intanto accolta in via generale, perchè l’amministrazione ha ritenuto "concluso il procedimento di cui trattasi" e cioè il procedimento ancora aperto relativo alla demolizione in danno, demandando all’ufficio la definizione del quantum della sanzione pecuniaria, in relazione alla quale veniva aperto un nuovo procedimento.

Anche quest’ultimo provvedimento di accoglimento dell’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, come tutte le precedenti ordinanze di demolizione e successiva loro sospensione, è stato notificato anche all’odierno ricorrente sig. L.C. e non risulta essere stato mai ritualmente impugnato, nonostante dallo stesso ricorso se ne evinca la intervenuta piena conoscenza da parte di entrambi i ricorrenti.

In questa situazione fattuale si inserisce la presente azione di ottemperanza, che consiste in un evidente tentativo di superare le preclusioni derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione dell’atto del 2007. Infatti, anche a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’asserita permanente vigenza delle precedenti ordinanze di demolizione – che comunque il collegio ritiene del tutto estranee all’ambito del presente giudizio per quanto di seguito precisato – il Collegio osserva che la sentenza che ha comportato l’annullamento giurisdizionale dell’atto di condono perché eccedente i limiti di volumetria condonabile non postulava alcun accertamento giudiziale circa la qualificazione come nuova costruzione del capannone tamponato e men che meno permette di dedurne alcuna valutazione circa la "permanenza in vita" dell’ordinanza di demolizione del 1994.

La sentenza n. 124/2000, oggetto della presente azione di ottemperanza, si è limitata a rilevare come "la chiusura di un edificio originariamente aperto su tutti lati… determini la creazione di una volumetria prima inesistente" e ad affermare che "il provvedimento di condono appare illegittimo, in quanto inteso a sanare un intervento edilizio che sicuramente comporta un ampliamento della volumetria eccedente quella consentita dall’art. 39 della l. 23.12.94 n. 724"; da qui, la pronuncia di annullamento della concessione edilizia in sanatoriacondono e, per illegittimità derivata, della successiva concessione edilizia n. 295/1996, in forza della quale sono state realizzate le opere definitive e irreversibili di chiusura del capannone. Detta statuizione e la presupposta motivazione sono state confermate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4416/2008 di rigetto dell’appello.

Il giudicato si è pertanto formato con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto come sopra ritenuti sussistenti e quindi soltanto sull’illegittimità del provvedimento di sanatoria in ragione dell’accertata maggiore volumetria dell’opera rispetto al limite imposto dalla norma sul condono (750 mc.).

Questo è l’ambito del giudicato che costituisce il perimetro (invalicabile) di valutazione dell’ammissibilità e conseguente possibile fondatezza dell’azione di ottemperanza promossa dai ricorrenti e non può essere ampliato, come si tenta di fare in ricorso, con l’introduzione di altre questioni palesemente estranee al decisum. (C. S, sez. VI, 31.3.2009 n. 1890).

Così circoscritto l’ambito del giudicato si deve rilevare che il Comune ha sicuramente provveduto alla sua esecuzione con il primo provvedimento adottato successivamente alla sentenza, e cioè l’ordinanza 10.9.2001 n. 21257, di rimozione delle opere di definitiva chiusura del capannone.

I successivi provvedimenti – a prescindere dalla loro estraneità all’oggetto della sentenza (che peraltro era stata già ottemperata) appaiono la manifestazione di un autonomo potere discrezionale, non compresso dalla statuizione perchè esercitato in relazione a fatti sopravvenuti: cioè la variante al p.r.g.c., che "legittimando" il capannone aveva determinato l’amministrazione comunale ad accogliere l’istanza dei controinteressati di "sanatoria giurisprudenziale" dell’intervento e la richiesta dei controinteressati di applicazione dell’art. 107 l.r. 52/91.

In ogni caso va ribadito che l’atto emanato dall’amministrazione, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo, può considerasi adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che l’ottemperanza si concreta nell’adozione di un atto il cui contenuto è integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (ex multis: cons. stato, sez. iv, 21.5.2010 n. 3223; cons. stato, sez. iv, 13.1.2010 n. 70; sez. iv, 31.12.2009 n. 9296).

Siffatta ipotesi non è rinvenibile nel caso di specie, in quanto la statuizione divenuta cosa giudicata si è limitata ad annullare la concessione edilizia in sanatoriacondono per eccedenza del volume condonato rispetto ai limiti di legge, senza che il comando del giudice contenesse alcuna altra valutazione, considerazione o decisione e senza individuare (e nemmeno ipotizzare) alcun tipo di procedimento/provvedimento repressivo consequenziale alla statuizione; il giudicato non ha pertanto escluso o represso la discrezionalità dell’amministrazione comunale nella scelta delle misure "conformative", il cui corretto o scorretto esercizio va valutato non in sede di ottemperanza, ma nell’ambito di un ordinario giudizio di impugnazione.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile prima ancora che infondato.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 10-05-2011, n. 18099 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di M.D. avverso l’ordinanza in data 16-9-2010 del GIP del Tribunale di Tivoli reiettiva della richiesta di sostituzione della misura carceraria intramuraria disposta dal GIP del Tribunale anzidette in data 28.6.2010 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, con quella degli arresti domiciliari ex art. 275 c.p.p., comma 4 bis il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 2.12.2010, rigettava l’impugnazione rilevando che,in difetto di apprezzabili elementi di novità interessanti la gravità indiziaria e le ritenute esigenze cautelari, la patologia denunciata dall’indagato era notoriamente curabile in regime carcerario fermo restando che eventuali ulteriori interventi chirurgici erano praticabili in sede di istituti penitenzieri attrezzati alla bisogna ex L. n. 354 del 1975, art. 11).

Avverso detto provvedimento il M. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo,tramite la difesa ed a motivi del gravame:

Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per illogicità della motivazione in ordine alle argomentazioni formulate in relazione allo stato di salute del prevenuto e sul fatto che lo stesso non possa determinare incompatibilità ex art. 275 c.p.p., comma 4 bis.

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, fermo restando che il principio di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4 bis, ha carattere eccezionale e, come tale, va opportunamente valutato in punto non solo di oggettiva gravità della patologia ma anche di impossibilità ragionevolmente fondata di opportune cure ed assistenza in istituti penitenziari, fermo restando l’altrettanto evidente verifica di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sembra che la decisione impugnata si sia motivatamente adeguata a tale schematismo logico-giuridico dell’istituto in esame.

Risulta, infatti, verificata la portata patologica della malattia denunciata in rapporto agli effetti sulle condizioni fisio-psichiche del portatore di tale patologia e l’esclusione dell’assoluta incompatibilità di tale patologia con il perdurare del regime intramurario. Risulta altrettanto stivata e verificata la possibilità concreta di opportuni, efficaci e tempestivi interventi chirurgici in adente strutture penitenziarie ex L. n. 354 del 1975, art. 11, fermo restando il carattere di rilevante pericolosa del prevenuto per i suoi gravi ed allarmanti precedenti penali che, pur non costituendo elemento assoluto di rigetto della richiesta, come anche da parte di questa Corte di legittimità di è ritenuto, valgono tuttavia a supportare lo spessore di evidente portata della concretezza e rilevanza delle esigenze cautelari (nella specie attinenti il pericolo di recidivanza).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il vizio di legittimità denunciato è del tutto infondato alla base stessa delle condizioni legittimanti l’assunzione del richiamo all’eccezionalità dell’istituto in esame.

Di qui la conseguente declaratoria, di inammissibilità del ricorso, con i relativi effetti ex lege.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2011, n. 19916 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 563 del 2006, depositata il 7 luglio 2006, accoglieva l’impugnazione proposta dal Casinò Municipale di Sanremo – Gestione Stralcio Comunale, nei confronti, di G.D., Gh.Se. e S. P., in ordine alla sentenza emessa il 22 ottobre 2001 dal Tribunale di Sanremo.

Il Giudice di appello, in riforma della suddetta pronuncia, rigettava le domande proposte dai ricorrenti in primo grado.

2. Il Tribunale di Sanremo aveva accolto le stesse ed aveva dichiarato che i rapporti di lavoro a termine, intercorsi tra le parti, si erano convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato fin dalle prime assunzioni, condannando, quindi, i Casinò al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla notifica dei ricorsi giudiziali.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello hanno proposto autonomi ricorsi G.D. e Gh.Se., nei confronti, rispettivamente, il primo del suddetto Casinò, di Gh.Se. e di S.P., il secondo nei confronti del suddetto Casinò, di G.D. e di S. P..

4. Sia il G. che il Gh. hanno prospettato quattro motivi di impugnazione.

5. Resiste con controricorso, rispetto a ciascuna impugnazione, la Gestione Stralcio Comunale del Casinò Municipale di Sanremo; la stessa ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in ciascuno dei giudizio.

6. Non si è costituita S.P..
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti in ordine alla medesima sentenza 1.1. Con il primo motivo di ricorso il G. ha dedotto insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in ordine alla presunta risoluzione del contratto di lavoro subordinato per mutuo consenso ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Costituirebbe fatto controverso la ritenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, sulla base dell’ipotetica inesistenza di valide motivazione che avrebbero legittimato la prolungata inerzia e l’attesa nel far valere le proprie ragioni in giudizio da parte di esso ricorrente.

Il fattore tempo, l’aver ricercato altre occupazioni, l’esistenza di un nutrito contenzioso da parte di altri lavoratori, che avevano con tempestività adito l’autorità giudiziaria, sarebbero elementi insufficienti a motivare in modo adeguato la sentenza (pagine 8, 9 e 10 della stessa).

Ed infatti, ad avviso del ricorrente, il fattore tempo ha carattere neutro; il ricercare altra occupazione era espressamente consentito dal Casinò Municipale, come aveva ritenuto il Tribunale, il contenzioso riguardante altri lavoratori sarebbe irrilevante.

Il motivo di impugnazione è stato sintetizzato come segue.

– Se la motivazione indicata alle pagine 8, 9 e 10 dell’impugnata sentenza risulti essere insufficiente per le ragioni già indicate e/o comunque per le seguenti ragioni, enumerate anche in via alternativa tra loro:

1^. non consente di comprendere il ragionamento in base al quale la Corte d’Appello ha ritenuto che il ricorrente possa aver compiuto atti di per sè nocivi alla propria posizione, come non offrire la propria prestazione al Casinò per un lungo tempo, senza chiedere nulla circa le sorti del proprio rapporto di lavoro, senza ricorrere tempestivamente alla Giustizia per tutelare i propri diritti, quando tanti altri lavoratori già lo avevano fatto, al fine di pervenire consapevolmente per mutuo consenso alla risoluzione del rapporto in questione, escludendo la sussistenza di trattative con il Casinò che avrebbero legittimato le speranze dello stesso ai fini della prosecuzione del vincolo di lavoro subordinato, e quindi, lo stato di relativa inerzia di cui si è detto;

2^. non indica le ragioni per le quali il Giudice di appello ha ritenuto di poter disattendere l’accertamento compiuto dal Tribunale di prima istanza circa l’esistenza di un accordo tra il Casinò ed i lavoratori "extra" al fine di consentire a questi ultimi di reperire altre occupazioni presso datori "terzi".

– Se la motivazione contenuta nelle pagine 8, 9 e 10 dell’impugnata sentenza risulti essere contraddittoria per le ragioni indicate e, comunque, perchè:

1^. il punto della motivazione in questione afferma che sarebbe intervenuta una risoluzione per mutuo consenso del contratto di lavoro in questione perchè l’atteggiamento silente mantenuto a lungo, mancando qualsiasi altra giustificazione, non avrebbe altra spiegazione se non quella di un assoluto disinteresse all’eventuale prosecuzione del vincolo lavorativo, testimoniando il consenso alla cessazione del rapporto stesso;

2^. il punto della motivazione in questione cita ed enumera circostanze, date per provate e/o incontestate, quali l’espletamento di attività lavorative presso terzi che, dopo la vigenza del rapporto contrattuale con il Casinò di Sanremo ed il fatto che, pacificamente, il ricorrente preferisse il mantenimento del rapporto alle dipendenze del Casinò rispetto a qualunque altra diversa occupazione, che logicamente e giuridicamente si prestano a giustificare il particolare contegno prolungato ai fini di far valere i propri diritti.

3^. il punto della motivazione in questione si contraddice riguardo alle circostanze giustificatrici del contegno pre-processuale del ricorrente, perchè, nonostante la formale negazione della loro esistenza, è giunto ad indicarle e ad enumerarle specificamente, affermandone l’esistenza come dati pacifici, ed inoltre perchè si è avvalso di tali circostanze per offrire giustificazione alla tesi della risoluzione per mutuo consenso, che invece ne risulta smentita a livello logico.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il G. ha prospettato violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c., comma 2, anche in relazione all’art. 115 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

L’eccezione del Casinò, avente ad oggetto l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, sarebbe stata accolta, come si evince dalla motivazione, senza la puntuale dimostrazione dei fatti da parte della stessa.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore.

Se la motivazione contenuta nelle pagine 8, 9 e 10 dell’impugnata sentenza risulti viziata dalla violazione e/o falsa applicazione del disposto dell’art. 2697 c.c., comma 2, eventualmente anche in relazione all’art. 115 c.p.c., per le ragioni indicate in narrativa e/o comunque in considerazione del fatto che la Corte d’Appello di Genova ha ravvisato la risoluzione per mutuo consenso del contratto lavorativo de quo in assenza di una puntuale dimostrazione da parte della difesa della parte che aveva sollevato la relativa eccezione e/o comunque inidonei a dimostrare la concorde volontà delle parti di voler porre fine al rapporto di lavoro.

2.1. I primi due motivi di impugnazione proposti dal G. devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, e come va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie legale di cui all’art. 1372 c.c., comma 1, il comportamento delle parti che determini la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione.

Ed infatti, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative -una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (Cass. n. 23319 del 2010).

E’, dunque, suscettibile di una qualificazione in tal senso il comportamento concludente delle parti – in base alle relative modalità e circostanze concrete, che può essere utilmente valutato dal giudice del merito – le quali, in relazione alla scadenza del termine illegittimamente apposto al contratto, determinino la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto per una durata e con modalità tali da evidenziare il loro completo disinteresse alla sua attuazione.

E’ quindi tale comportamento concludente, in base alle relative modalità e circostanze concrete, che può essere utilmente valutato dal giudice del merito, non essendo all’uopo di per sè sufficiente la mera inerzia o il semplice ritardo nell’esercizio del diritto (cfr. Cass. n. 20390 del 2007; Cass. n. 26935 del 2008, Cass. n. 2279 del 2010).

Ed infatti, (Cass. sentenza n. 23057 del 2010) l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso. Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe contra legem anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni, come si è detto, appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare "una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo" (citata sentenza, Cass. n. 23057 del 2010).

2.2. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, con motivazione congrua e logica e pertanto esente da vizi.

Ed infatti, il giudice di secondo grado nel ritenere intervenuto il mutuo consenso alla risoluzione ha dato rilievo ad una pluralità di elementi, tra cui di peculiare rilievo, ma non unico,il tempo trascorso prima di adire l’autorità giudiziaria.

Afferma la Corte d’Appello, infatti che fra gli appellanti ed il Casinò sono intercorsi rapporti di lavoro della durata di uno o pochi giorni, mai continuativi, nell’arco di diversi anni, per le durate indicate in appello dal Casinò con deduzione non contestata dagli appellanti. Pone in rilievo, quindi, il fattore tempo come periodo di inerzia successivo alla cessazione dell’ultimo contratto e fino alla denuncia di illegittimità dell’apposizione del termine, individuato per il G. in 10 anni e due mesi, nonchè per l’altro ricorrente Gh. in 4 anni e due mesi.

Quindi, come si è detto, la Corte d’Appello ha ritenuto che tale inerzia unitariamente considerata con altre circostanze di valenza concorde conduce a ritenere tacitamente manifestata la volontà di ritenere risolti i rapporti:

benchè inseriti nell’ambito di una turnazione, detti rapporti lavorativi avevano avuto singolarmente durata di uno o pochissimi giorni, e complessivamente entità decisamente modeste ( G. 5 giorni, Gh. 57 giorni);

nella loro modalità gli stessi erano insufficienti a garantire il mantenimento economico, di tal che pacificamente tra un rapporto lavorativo e l’altro, così come dopo la definitiva cessazione, gli appellanti prestavano attività lavorativa a favore di terzi;

analogo contenzioso era già pendente da tempo.

In ragione di detta pluralità di elementi, quindi, la Corte d’Appello ha, ragionevolmente, ritenuto quantomeno singolare che i ricorrenti, confidando sulla permanenza del vincolo contrattuale con il Casinò, abbiano atteso tanto tempo per rivendicare le pretese azionate, funzionali a garantire loro una dignitosa fonte di reddito.

Se pure è comprensibile il ricorso ad altra soluzione lavorativa, non lo è, mancando idonea spiegazione, 1′ attendere anche dieci anni in una situazione di precarietà lavorativa.

L’inerzia (in assenza di ogni iniziativa: non una lettera di contestazione o rivendicazione, non una offerta di prestazione lavorativa, nessuna richiesta, anche meramente esplorativa, circa le intenzioni del Casinò nei loro confronti; la mancanza di elementi, sia pure indiziari, circa l’attesa di una soluzione transattiva o di trattative in corso tra le parti), quindi, afferma la Corte d’Appello, in una situazione in cui era chiaro che il Casinò non avrebbe proseguito nelle assunzioni a rotazione, assume una valenza contraria rispetto a quella propugnata dagli appellati.

In ragione di dette argomentazioni, giuridicamente corretta, nonchè congruamente motivata, è la statuizione del giudice di appello che il silenzio mantenuto per così tanti anni da parte degli appellati non trovava altra spiegazione che nell’assoluto disinteresse all’eventuale prosecuzione dei rapporti a fronte del reperimento di altra satisfattiva soluzione lavorativa e, quindi, testimoniava il consenso alla cessazione dei rapporti, qualunque fosse la soluzione giuridica da applicarsi alle vicende pregresse intercorse fra le parti.

3. Con il terzo motivo il ricorrente G. deduce violazione falsa applicazione del disposto dell’art. 210 c.p.c., in relazione all’art. 421 c.p.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Il Casinò non avrebbe ottemperato all’ordine intimato, dall’allora Pretore di Sanremo, di esibizione di tutta la documentazione in suo possesso riguardante le prestazioni lavorative del ricorrente, assumendo un atteggiamento elusivo.

Tale documentazione sarebbe stata di fondamentale importanza, in quanto avrebbe consentito di evidenziare che esso ricorrente aveva lavorato per il Casinò ben più di cinque giorni, e che aveva continuato ad essere chiamato dal Casinò per lo svolgimento di prestazioni saltuarie fino al 1993, ragione per la quale, la presunta attesa si sarebbe protratta non già per dieci anni e due mesi ma solo per due anni. Nel giudizio di appello esso ricorrente aveva rinnovato tutte le domande proposte in primo grado, ma la Corte d’Appello aveva omesso di esercitare i propri poteri d’ufficio.

Il quesito di diritto è stato così formulato:

se nella motivazione della sentenza impugnata sia ravvisabile la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 210 e 421 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa, e/o comunque per il fatto di non aver rilevato, anche d’ufficio, l’intervenuta violazione dell’ordine di esibizione della documentazione lavorativa riferibile al G., già emesso dal giudice di primo grado, e/o per il fatto di non aver rinnovato, anche d’ufficio, tale ordine di esibizione delle prove fondamentali in questione, e/o per il fatto di non aver tratto le necessarie conseguenze giuridiche in ordine all’inadempimento dell’ordine stesso da parte del Casinò di Sanremo.

3.1. Il motivo non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Preliminarmente va rilevata la genericità del motivo di impugnazione sia in ordine alla indicazione della documentazione che avrebbe dovuto essere esibita (non meglio precisata documentazione relativa alle prestazioni lavorative del G.) e alla esclusiva disponibilità della stessa da Parte del Casinò, sia con riguardo alla proposizione di uno specifico motivo di appello sul punto, circostanza che si riverbera sulla possibilità di valutare la rilevanza della stessa. in ogni caso, la doglianza, si traduce in una critica della valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.

In proposito, questa Corte ha più volte affermato che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Ciò in quanto il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento, nell’accertamento dei fatti su cui giudicare, si sia realizzato attraverso una disamina dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non considerati:

come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza impugnata. A tal uopo si ribadisce che non sussistono i vizi di motivazione denunciati dal ricorrente, poichè la sentenza impugnata, per le ragioni sopra dette, appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici (nel senso dianzi sinteticamente precisato) sia in ordine all’esatta applicazione della normativa di legge, sia alla valutazione delle risultanze processuali.

4. Con il quarto motivo di impugnazione è prospettata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e/o dell’art. 2729 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sussistenza la risoluzione per mutuo consenso sulla base di un argomento di prova per presunzioni semplici. Dal comportamento "silente" di esso ricorrente non si sarebbe potuto presumere nulla di ciò che, invece, aveva ravvisato il giudice di appello, nè sussistevano fatti, nè elementi gravi, precisi e concordanti, noti in ragione dei quali fare applicazione della disciplina di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c..

Il quesito di diritto è stato prospettato come segue.

Se la motivazione indicata nelle pagine 7, 8, 9 e 10 della sentenza in questione risulti viziata dalla violazione e/o falsa applicazione del disposto degli artt. 2727 e/o, 2729 c.c., per la ragioni sopra indicate e/o comunque in relazione all’inesistenza e/o all’incompletezza del rapporto logico deduttivo tra i fatti posti a premessa e le conclusioni raggiunte, e/o in relazione all’impiego da parte del giudice a quo, di presupposti di fatto a carattere negativo, e quindi incompatibili con il concetto di "fatto noto" previsto dall’art. 2727 c.c, e/o in relazione all’impiego di una "praesumptio de praesumpto", e/o in relazione all’impiego ai fini presuntivi di elementi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza stabiliti dall’art. 2729 c.c., e/o per l’erroneità degli esiti cui gli elementi presuntivi impiegati hanno condotto in relazione al caso concreto.

4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato. Come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, poichè le presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2727 c.c., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza in tema di prove, è inammissibile la cd. "praesumptio de praesumpto", non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un’altra presunzione (cfr. Cass. n. 5045 del 2002).

Tanto premesso, va rilevato che nella fattispecie in esame non è ravvisabile la doglianza del ricorrente. Ed infatti, come si è detto nell’esaminare i primi due motivi d’impugnazione, la Corte d’Appello ha posto alla base del proprio ragionamento argomentativo più circostanze positive, in fatto: la durata dei rapporti di lavoro, il tempo trascorso dal termine degli stessi e la proposizione dell’azione giudiziaria, l’intervenuta prestazione di lavoro presso terzi, la pendenza di contenzioso su analoghe questioni.

Dall’insieme delle stesse ha tratto il proprio convincimento in assenza di elementi, come sopra posto in evidenza, che potessero contrastare la ricostruzione operata. Dunque non si è in presenza di alcuna praesumptio de praesumpto.

5. Con il primo motivo di ricorso il Gh. ha prospettato violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, in relazione alla L. n. 230 del 1962, art. 2 nonchè in relazione al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria del 13 novembre 1987 e norme obbligatorie sulla contrattazione previdenziale.

Premette la parte ricorrente che la sentenza sembra dare atto che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio dovesse essere considerato a tempo indeterminato, per poi ritenere lo stesso risolto per mutuo consenso.

Tanto premesso, espone, quindi, che l’accertamento sulla intervenuta risoluzione di un contrato per mutuo consenso non comporta anche l’affermazione di legittimità del rapporto dedotto, e quindi l’affermazione della legittimità delle relative reciproche obbligazioni per tutta la durata del rapporto.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza interpretando il comportamento delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2 ha falsamente applicato, violandolo, la L. n. 230 del 1962, art. 2 ritenendo che la risoluzione consensuale di un contratto a termine possa costituire deroga legittima a norme imperative di legge relative ad altri effetti del contratto stesso, quali quelli che regolano la retribuzione secondo i CCNL, la liquidazione del TFR e la corresponsione dei contributi previdenziali.

Il quesito di diritto ha il seguente tenore: se la risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può sanare le violazioni di legge relative alle omesse retribuzioni e alle contribuzioni previdenziali comprese nel periodo dalla prima assunzione alla data di accertata cessazione del rapporto e quindi, se, dichiarato risolto quel rapporto, il lavoratore non ha diritto alle differenze retributive e previdenziali maturate nella vigenza dello stesso.

6. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato per l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni ( art. 360 c.p.c., n. 4).

Ad avviso del ricorrente, la Corte d’Appello nell’affermare la risoluzione per mutuo consenso avrebbe ritenuto intervenuta, in precedenza, la conversione di diritto del contratto a termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Dunque la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciare sulle domande relative al periodo di vigenza del contratto.

Il quesito di diritto ha il seguente contenuto; se il rigetto della domanda principale per intervenuta risoluzione del rapporto dedotto in giudizio assorbe le domande subordinate relative al risarcimento del danno nel periodo di vigenza del contratto risolto; se in caso negativo, l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento viola il disposto dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4. 7. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta omessa e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal fatto della prestazione lavorativa presso terzi negli intervalli tra un contratto a termine e l’altro, in relazione alla conversione in contratto a tempo indeterminato, ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2 e con riferimento al comportamento complessivo di cui all’art. 1362 c.c., comma 2 ( art. 360 c.p.c., n. 5).

La Corte non avrebbe pronunciato sulle domande subordinate di risarcimento dei danni, non essendo a ciò sufficiente la statuizione sull’intervenuta risoluzione per mutuo consenso a base della quale era posto un elemento controverso costituito dalla prestazione lavorativa presso terzi tra un contratto e l’altro.

8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta omessa e/o insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio e cioè la legittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti, non solo in relazione alla conversione in contratto a tempo indeterminato ai sensi della L. n. 230 del 1962, art. 2 ma con riferimento alle domande subordinate di risarcimento dei danni ( art. 360 c.p.c., n. 4).

La Corte d’Appello non avrebbe in alcun modo esaminato il tema della qualificazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per accertarne, anche solo incidentalmente, la loro legittimità. Tale accertamento era indispensabile per l’accoglimento o meno della domanda di risarcimento del danno.

9. I suddetti motivi di impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intrinseca connessione.

Tutti i quattro motivi si incentrano, pur nella loro diversità ontologica, sul seguente assunto: la Corte d’Appello avrebbe implicitamente riconosciuto la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto solo in presenza di quest’ultimo poteva operare l’istituto del mutuo consenso in ragione del comportamento delle parti, secondo quanto previsto dall’art. 1362 c.c., comma 2. L’accertamento della risoluzione, tuttavia, non escludeva che la Corte si pronunciasse sulla legittimità o meno dei contratti a termine, anche in ragione delle ulteriori, connesse domande proposte dal ricorrente.

Pertanto, la pronuncia sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge, mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, difetto motivazione, come sopra precisati.

I suddetti motivi non sono fondati.

Questa Corte, come si è sopra ricordato, ha avuto più volte modo di affermare che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un contratto a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione del termine scaduto) per la confìgurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario accertare – sulla base del lasso di tempo lasciato trascorrere dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali significative circostanze – che sia presente una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al Giudice del merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 15628 del 2001, Cass. n. 23554 del 2004, Cass. n. 8903 del 2007, Cass. n. 20390 del 2007, Cass. n. 26935 del 2008, Cass. n. 23319 del 2010).

Al riguardo è stato, altresì, più volte statuito da questa Corte che il rapporto a tempo determinato, connotato da illegittimità del termine, possa risolversi per mutuo consenso anche per fatti concludenti (Cass. n. 15264 del n. 2007, Cass. n. 13891 del 2004, Cass. n. 23554 del 2004, Cass. n. 15403 del 2000).

L’affermazione secondo la quale una lunga interruzione caratterizzata da un complessivo disinteresse di entrambe le parti alla prosecuzione di un rapporto, quale quello di lavoro, che è caratterizzato da un articolato e continuativo intreccio di molteplici obbligazioni reciproche, deve essere valutata in modo socialmente tipico quale dichiarazione (o meglio, volontà) risolutoria, viene incontro all’esigenza di recuperare margini di certezza delle situazioni giuridiche in termini compatibili con le aspettative di tutela che la normativa garantisce al dipendente illegittimamente assunto.

Tale operazione ermeneutica trova supporto nella crescente valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano, nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (cfr., ad es., Cass., 2279 del 2010, Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526).

Tale orientamento merita, nei suoi tratti essenziali, di essere confermato, anche se al riguardo appaino utili alcune precisazioni, in ragione della prospettiva erronea da cui muove il ricorrente nel formulare le proprie doglianze.

Il comportamento che forma oggetto di valutazione è essenzialmente quello del lavoratore, per la difficoltà di individuare (se non in termini di merafictio) una concorde volontà delle parti di estinguere un precedente contratto, in conformità alla autonomia causale che il negozio risolutorio (il contrarius actus) deve rivestire rispetto al contratto da sciogliere.

Poichè l’unico ed effettivo voluto delle parti è quello di stipulare un contratto con una clausola di durata pur inidonea a produrre il suo specifico effetto, la valutazione del loro comportamento non va operata sulla base della successiva declaratoria di conversione, trattandosi di effetto sanzionatorio voluto dalla legge e che interviene a prescindere da ogni indagine circa l’ipotetica volontà delle parti, ma con riferimento alla situazione anteriore. Rispetto a quest’ultima, è da dire che le parti, che hanno voluto un contratto a termine, non possono poi tenere se non comportamenti coerenti con la volontà dichiarata, "presupponenti, cioè, nella situazione fattuale, intanto la esistenza, e, dopo la scadenza del termine, l’avvenuta estinzione per tale causa di quel contratto, non già la originaria e perdurante esistenza viceversa di un non voluto … contratto a tempo indeterminato" (così, citata sentenza Cass. n. 23872 del 2009, che richiama Cass. n. 824 del 1993).

Come si è accennato, la volontà delle parti di porre definitivamente termine ad ogni rapporto lavorativo, o, comunque, la volontà del lavoratore di rinunciare all’accertamento della nullità del rapporto di lavoro a termine, deve essere accertata dal giudice di merito, con apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, resta esente dal sindacato di legittimità, in termini di chiarezza e di univocità, valorizzando ogni circostanza, ed in particolare l’esistenza di un rilevante e significativo intervallo di tempo fra la scadenza dell’ultimo dei contratti e l’impugnazione giudiziale, il reperimento di altra idonea occupazione, il contenuto professionale delle mansioni possedute, che renda manifesta la carenza di interesse all’attuazione del rapporto di lavoro e alla sua definitiva regolazione secundum ius.

Il Giudice di appello ha applicato correttamente i cennati principi, valorizzando adeguatamente le circostanze di fatto della limitata durata del rapporto di lavoro contestato, della notevole durata di mancata reazione del prestatore all’asserita illegittima cessazione del rapporto – pur nella pendenza di analogo contenzioso – della prestazione di lavoro a terzi, della pendenza di analogo contenzioso:

circostanze queste, nell’insieme, incompatibili con un interesse alla funzionalità di fatto del rapporto stesso nel tempo antecedente la proposizione dell’azione giudiziaria.

In relazione al denunziato "vizio di motivazione", va, altresì, osservato che, proprio in ragione dei principi sopra richiamati, la sentenza impugnata appare congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici con riferimento, appunto, alla corretta interpretazione della normativa di legge applicabile in materia, ed all’esatta valutazione delle risultanze processuali (si v. i precedenti punti 2.2., 3.1. e 4.1. dei Motivi della decisione).

Le censure con le quali la sentenza impugnata viene censurata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie – e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

10. Entrambi i ricorsi, pertanto devono essere rigettati.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento in favore del resistente Casinò Municipale di Sanremo gestione stralcio comunale, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

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