T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 879 lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura di Mantova con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 201 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 27-06-2011, n. 5673 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Uditi l’avv. Gino Giuliano, in sostituzione dell’avv. C. Rienzi, per la parte ricorrente, l’avv. Dario Capotorto, in sostituzione dell’avv. S. Vinti, per Trenitalia s.p.a.;

Considerato che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti impugnavano il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata su un’istanza di accesso presentata in data 27.2.1998 per conoscere alcune informazioni relative ai ritardi maturati dai treni delle Ferrovie dello Stato;

Considerato che, in prossimità della pubblica udienza fissata per la discussione del ricorso, con memoria del 27 maggio 2011, i procuratori della parte ricorrente hanno rappresentato che le associazioni in epigrafe non hanno più interesse alla definizione della controversia, essendo ormai decorsi i termini per l’esercizio di un’eventuale azione di risarcimento danni cui l’accesso oggetto del presente giudizio era preordinato;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso in epigrafe, per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, con compensazione delle spese del presente giudizio, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 25332 Divisione

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 1984, G. G., M. ed L.E. convennero innanzi al Tribunale di Firenze L.A. chiedendo la divisione dei tre complessi di beni di proprietà comune provenienti dalla successione paterna, da quella materna e da acquisti effettuati con atti tra vivi.

Nel corso del giudizio si costituirono F.F. e L. L., eredi di L.A., deceduto.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, ritenne che i beni immobili che costituivano le quattro masse da dividere e i sette lotti in cui queste erano state suddivise fossero indivisibili, ed assegnò a F.F. e L.L. l’appartamento che esse già abitavano, che costituiva il lotto n. 2, nonchè il lotto n. 3 (autorimesse) ed il n. 4 (altro appartamento), ad L. E. l’appartamento che già abitava e che costituiva il lotto n. 1; assegnò alle quattro condividenti F. – L., che ne avevano fatto richiesta congiuntamente, il lotto n. 7 (un’azienda agricola), e dispose che a L.G.G. fossero pagati i conguagli in danaro.

Avverso la sentenza non definitiva propose appello quest’ultimo, chiedendo che fosse accolto, in luogo di quello adottato dal Tribunale, il progetto di divisione che egli aveva proposto e che prevedeva che l’azienda fosse assegnata a lui anzichè in comunione alle altre tre condividenti, in modo da consentirgli di conseguire una quota in natura, in conformità al dettato dell’art. 718 cod. civ.. In subordine, sostenne la divisibilità dei beni in questione.

Infine, censurò la valutazione dell’azienda agricola effettuata dal c.t.u..

2. – Con sentenza depositata il 5 maggio 2005, la Corte d’appello di Firenze confermò la sentenza di primo grado, condannando l’appellante a rifondere alle appellate le spese del giudizio di secondo grado. Il giudice di secondo grado, premesso che, con il primo motivo di gravame, l’appellante si era limitato a formulare una proposta alternativa rispetto alla scelta adottata dal primo giudice, e che da ciò sarebbe scaturita la inammissibilità del motivo, lo rigettò nel merito, osservando che il disposto dell’art. 720 cod. proc. civ., indica, in presenza di una richiesta di assegnazione avanzata congiuntamente da più coeredi, portatori della quota maggiore, la soluzione nella specie seguita dal Tribunale.

Quanto al secondo motivo, con il quale l’appellante si doleva per il giudizio di indivisibilità espresso con riguardo ai beni in questione, osservando che ciascuna delle masse era costituita da unità immobiliari distinte, e chiedendo l’attribuzione a sè di un lotto formato con un quarto dei beni provenienti dalla successione paterna (e cioè l’azienda agricola ed altri beni), nonchè di una delle autorimesse, poste in Firenze, in modo da soddisfare in natura il suo diritto, osservò la Corte di merito che, a parte la considerazione che in secondo grado l’appellante aveva formulato una domanda diversa rispetto a quella avanzata in primo grado, il c.t.u. aveva rilevato (e il rilievo era stato condiviso dal primo dei c.t. di parte) che l’azienda agraria, per un verso, costituiva un bene unico e irripetibile, il cui frazionamento avrebbe portato al conseguimento di un’entità nuova ma di pregio inferiore a quello di partenza; per l’altro, presentava un valore tale da condizionare qualsiasi progetto di divisione. Quanto ai beni costituenti la massa proveniente dall’eredità materna e distinta in tre lotti, la Corte rilevò che il giudizio di indivisibilità era stato espresso dal Tribunale a seguito di analoga posizione assunta da tutte le parti in causa, ed aggiunse che non aveva formato oggetto di motivata censura l’argomentazione del c.t.u. secondo la quale i beni di cui si tratta non potevano ritenersi comodamente divisibili nelle quote spettanti ai vari eredi. La comoda divisibilità – osservò la Corte di merito – deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento alla possibilità di divisione del bene in natura, ma anche con riguardo alla formazione di quote che corrispondano alle aspettative degli aventi diritto.

Quanto al terzo motivo di gravame, diretto a contestare la valutazione della sola azienda agraria sulla base del rilievo che le valutazioni del c.t.u. non sarebbero state corrispondenti alla realtà, per non avere lo stesso c.t.u. tenuto presente la parte di vigneto di recente impianto ma che non aveva ancora iniziato a produrre, la Corte di merito escluse tale lacuna. Quanto all’unità abitativa, che sarebbe stata stimata insieme con l’azienda agricola mentre avrebbe dovuto esserne scorporata, rilevò il giudice di secondo grado che l’appellante non aveva addotto ragioni a sostegno di tale assunto.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L. G.G. sulla base di quattro motivi. Hanno resistito con controricorso E. e L.M. e L.L. e F.F. ved. L., queste ultime due proponendo altresì ricorso incidentale.

Hanno depositato memoria illustrativa sia il ricorrente, sia L. L. e F.F.. Sono intervenuti nel giudizio C. A. e L.B.L., in proprio e quali eredi delle signore E. e L.M., decedute nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso presso questa Corte. Anche costoro hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Deve, preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen., procedersi alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 713 c.c., e segg., art. 718 c.c., art. 720 c.c., e segg., nonchè omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere corretta, in presenza di una richiesta di assegnazione avanzata congiuntamente da più coeredi portatori della quota maggiore, la decisione di primo grado alla stregua del tenore testuale dell’art. 720 cod. civ., senza operare alcun coordinamento, nel contesto della disciplina che caratterizza la divisione ereditaria, con la disposizione contenuta nell’art. 718 cod. civ., e senza tener conto degli effetti che tale disposizione comporta nella interpretazione dello stesso art. 720. Il citato art. 718 cod.civ., coerentemente con i principi che caratterizzano la divisione ereditaria, dispone che ciascuno dei coeredi sia titolare del diritto di ottenere la sua parte dei beni in natura. E’ pur vero che tale diritto viene ritenuto suscettibile di deroga: ma questa può essere operata, con specifica motivazione, dal giudice, al quale è conferito al riguardo un potere discrezionale, secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 720 cod. civ., che, per l’ipotesi in cui singoli beni non siano comodamente divisibili, ovvero il frazionamento dei medesimi recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, indica come criterio preferenziale l’attribuzione ad uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore o anche ai più coeredi, che rappresentino la maggioranza delle quote, e congiuntamente ne facciano richiesta. La disciplina dell’art. 720 non potrebbe, invece, trovare applicazione nella diversa ipotesi di una molteplicità, di beni, in ordine ai quali non potrebbe invocarsi il principio della indivisibilità. Una diversa interpretazione determinerebbe dubbi di legittimità costituzionale della disciplina in questione per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., risultando il principio di uguaglianza violato a danno di uno dei condividenti, che, per effetto della coalizzazione di altri condividenti, vedrebbe sacrificato il proprio diritto ad ottenere l’assegnazione in natura di una quota di beni ereditar e vulnerato il proprio diritto di proprietà attraverso una sorta di espropriazione a vantaggio di altri condividenti, per interessi esclusivamente privati.

3. – Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 723 cod. civ., e segg., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Sarebbe errato il capo della decisione impugnata con il quale la Corte di merito ha escluso la frazionabilità dell’azienda, obliterando le argomentazioni del c.t.u. che aveva contestato le conclusioni del c.t.u., e ritenendo, pertanto, inapplicabile l’art. 718 cod. civ., che avrebbe consentito, attraverso la suddivisione del bene, all’attuale ricorrente di acquisire quanto meno l’assegnazione pro quota di tale bene. Nè corretto sarebbe il giudizio della Corte territoriale di indivisibilità degli altri beni facenti parte della massa, in ordine ai quali la consulenza di parte aveva operato una distinzione in lotti: giudizio di indivisibilità asseritamente condiviso dalle parti in causa. Al riguardo, non sarebbe condivisibile l’impostazione secondo la quale l’adesione data in una precedente fase processuale alla c.t.u. precluderebbe una diversa prospettazione nel corso delle fasi processuali successive. Si contesta poi l’affermazione secondo cui nel giudizio di secondo grado non sarebbero state prospettate motivate censure in ordine alla c.t.u. In definitiva, il giudice di secondo grado avrebbe commesso l’errore di sovrapporre la categoria del bene da dividere alla diversa categoria del lotto, la quale, essendo costituita da una pluralità di beni autonomi e distinti l’uno dall’altro, non sarebbe ontologicamente qualificabile come indvisibile.

4.1. – I due motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione che li avvince, intesi come sono, entrambi, sostanzialmente a contestare il giudizio di indivisibilità dei beni de quibus operato dalla Corte di merito, sono, con riferimento a tale prospettazione, meritevoli di accoglimento nei sensi di seguito esposti.

4.2. – In tema di divisione ereditaria, a norma dell’art. 718 cod. civ., ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredita, salve le disposizioni degli articoli successivi. Tra tali disposizioni si colloca l’art. 720 cod. civ., che disciplina l’ipotesi in cui l’eredità comprenda beni immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene e la divisione dell’intero non possa effettuarsi senza il loro frazionamento: in tale ipotesi detti immobili devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nelle porzioni di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche alle porzioni di più coeredi ove questi ne richiedano congiuntamente l’attribuzione.

4.3. – La deroga alla previsione dell’art. 718 cod. civ. – la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che, peraltro, deve adeguatamente motivarla – è riferibile esclusivamente alla ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili. La indivisibilità ex art. 720, non può, invece, riguardare blocchi di beni.

Nella specie, la massa ereditaria da dividere si compone di una molteplicità di beni, suddivisi dai consulenti in lotti: ebbene, proprio la pluralità dei lotto avrebbe consentito all’attuale ricorrente di soddisfare in natura, attraverso l’assegnazione in suo favore uno di tali lotti, il proprio diritto. Ciò comporta la esclusione, nella specie, della sussistenza dei presupposti della deroga al principio di cui all’art. 718, che attribuisce a ciascuno dei coeredi il diritto ad ottenere l’assegnazione in natura di una quota di beni ereditari.

5. – Con la terza censura, si lamenta ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 713 cod. civ., e segg., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. La doglianza, attinente alla mancata rivalutazione degli immobili de quibus nel periodo intercorrente tra la valutazione recepita dal Tribunale e la data di emissione della sentenza di secondo grado, era già stata sollevata nel giudizio di secondo grado e apoditticamente, secondo l’attuale ricorrente, rigettata senza alcuna adeguata analisi delle ragioni poste a fondamento della stessa.

6.1. – La doglianza è fondata nei termini che seguono.

6.2. – Il conguaglio in danaro che ai sensi dell’art. 720 cod. civ. deve essere riconosciuto al condividente nel caso di attribuzione dell’intero bene indivisibile ad altro condividente esprime l’equivalente economico della quota di tale bene e deve, pertanto, essere determinato, con riferimento al valore del bene stesso, al momento della conclusione del relativo giudizio di divisione anche in mancanza di espressa richiesta in tale senso, trattandosi di credito di valore (v., in tal senso, Cass., sent. n. 4518 del 2001).

Nella specie, la Corte di merito non si è posta il problema di effettuare tale determinazione, e non si è curata di approfondire le diverse ragioni di censura alla valutazione operata dal primo giudice.

7. – Restano assorbiti dall’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi del ricorso principale l’esame del terzo motivo dello stesso, che attiene alla mancata rivalutazione – ai fini del conguaglio che, ai sensi dell’art. 720 cod. civ., deve essere riconosciuto all’attuale ricorrente a seguito dell’assegnazione dell’intero bene ritenuto indivisibile agli altri condividenti – degli immobili de quibus, ed il quarto motivo del ricorso principale nonchè di quello incidentale, aventi ad oggetto il regolamento delle spese del giudizio di secondo grado.

8. – In definitiva, il ricorso principale deve, per quanto di ragione, essere accolto, assorbito il ricorso incidentale. La causa deve essere rinviata ad un diverso giudice – cui viene demandato altresì il regolamento delle spese del presente giudizio – che si individua in altra sezione della Corte d’appello di Firenze, la quale riesaminerà la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato sub 4.3.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2070 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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In punto di fatto il Tribunale rileva che con decreto ingiuntivo n. 20305/10 – n. 30673/10 r.g. emesso dal Tribunale di Milano in data 11.06.2010, munito di formula esecutiva il 16.11.2010, notificato in tale forma il 24.12.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 1.135.626,21 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

La società ricorrente lamenta che il decreto ingiuntivo di cui si tratta, non è stato eseguito integralmente dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Cosenza, affinché provveda all’esecuzione del titolo suindicato per gli importi non ancora versati dall’amministrazione resistente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in essi determinate, in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione;

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 2 dicembre 2011, ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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