Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-12-2011, n. 29233

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29/5 – 14/6/2008 la Corte d’appello di Catania ha parzialmente riformato la decisione del 18/5/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense era stata condannata a restituire a R.S. esclusivamente le somme richiestegli ai sensi della L. n. 141 del 1992, art. 9 a titolo di sanzioni non iscritte a ruolo ed applicate per l’omesso invio dei Modelli 5/2000 e 2001, stante la sua cancellazione dal relativo elenco a seguito di istanza del maggio del 1998; in conseguenza della parziale riforma della sentenza la Corte territoriale ha rigettato per l’intero la domanda proposta dall’assicurato il 23/10/03, diretta al rimborso dei contributi versati, ed ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dal medesimo svolto a sostegno dell’eccezione di prescrizione del credito contributivo vantato dalla Cassa Forense, stante la rilevata tardività della proposizione della stessa.

La Corte catanese ha spiegato la propria decisione affermando che l’obbligo di trasmissione dei dati reddituali, attraverso l’invio degli appositi modelli alla Cassa di previdenza di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 17, grava su tutti gli iscritti all’Albo degli avvocati, a prescindere dalla loro iscrizione e dall’eventuale contenuto negativo delle stesse dichiarazioni fiscali, al fine di consentire al predetto ente di esercitare il controllo in ordine alla misura dei contributi dovuti ed alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali per l’eventuale iscrizione obbligatoria.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il R., il quale affida l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., con riferimento alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 3 e art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo la durata quinquennale della prescrizione del credito preteso dalla Cassa di Previdenza, in quanto connesso ad ipotesi di assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, come tale rilevabile d’ufficio, con la conseguenza che la richiesta di pagamento del 21/11/2002 non era valsa ad interrompere la prescrizione già maturata per il pagamento dei contributi chiesti in relazione al periodo compreso tra il 1987 ed il 1997. Per le stesse ragioni, secondo il ricorrente, erano da considerare prescritte le sanzioni dovute all’omesso o ritardato invio del "Mod. 5", L. n. 141 del 1992, ex art. 9, relative al periodo 1992 – 1998, epoca alla quale risaliva la richiesta di cancellazione dalla Cassa.

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile, in quanto inconferente, dal momento che non investe la preliminare "ratio decidendi" della sentenza impugnata, vale a dire la accertata inammissibilità della eccezione di prescrizione per tardiva proposizione della stessa nella sede del giudizio d’appello. Nè è possibile riesaminare il merito in ordine alla validità o meno degli atti interruttivi in conseguenza della prospettata possibilità di ritenere operante la prescrizione rilevabile d’ufficio, dal momento che la questione dell’interruzione della prescrizione non fu affrontata nel giudizio di merito, che sul punto si arrestò al rilievo preliminare, di carattere dirimente, della tardività della proposizione dell’eccezione di prescrizione, in quanto mai sollevata in primo grado; tra l’altro, come si è visto, la problematica della tardività di tale eccezione non viene nemmeno affrontata con la presente doglianza.

2. Col secondo motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e si pone il quesito di diritto tendente ad accertare se la Cassa di Previdenza, nonostante la cancellazione di esso ricorrente, aveva diritto di pretendere il pagamento dei contributi per il periodo 1992 – 1998, nonchè gli importi delle sanzioni per omesso o ritardato invio dei "Modelli 5".

Il motivo è inammissibile.

Invero, come è stato già affermato (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 4044 del 19/2/2009), "il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto".

Si è, altresì, precisato (Cass. sez. 3, sentenza n. 24339 del 30/9/2008) che "il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve comprendere l’indicazione sia della "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile".

Nella fattispecie l’autonoma "ratio decidendi", sulla quale si basa la sentenza impugnata, una volta verificata la tardività dell’eccezione di prescrizione, è rappresentata dalla precisa statuizione per la quale l’obbligo di trasmissione dei dati reddituali, attraverso l’invio alla Cassa del "Modello 5", grava su tutti gli iscritti all’Albo degli avvocati a prescindere dall’iscrizione alla Cassa di previdenza, anche allorquando le dichiarazioni fiscali non siano state presentate o siano negative;

invero, secondo il ragionamento della Corte di merito, tale adempimento, previsto dalla L. n. 576 del 1980, art. 17, ottempera alla funzione di consentire alla Cassa il controllo circa l’obbligo di iscrizione e circa la misura dei contributi dovuti, quindi, in ultima analisi, l’accertamento della sussistenza dei requisiti di reddito ai fini dell’eventuale iscrizione obbligatoria e dell’eventuale esercizio del potere di iscrizione d’ufficio.

Orbene, a fronte di tali precise statuizioni il ricorrente avrebbe dovuto farsi carico di confutarle con argomentazioni contenenti l’indicazione di una "regula iuris" alternativa a quella affermata dalla Corte d’appello, atta a metterne in discussione la validità e ad offrire una diversa soluzione egualmente compatibile con le finalità del precetto normativo disciplinante il caso concreto, e non limitarsi semplicemente a proporre un quesito diretto ad accertare se in ipotesi la norma in questione era stata correttamente interpretata ed applicata dal giudice d’appello.

3. Col terzo motivo è dedotta l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In pratica si sostiene che la Corte di merito ha errato nel ritenere che l’appello incidentale aveva ad oggetto solo la questione della prescrizione, in quanto attraverso la comparsa di costituzione si era insistito per il rigetto della richiesta di pagamento dei contributi per inesistenza di un giusto titolo, sulla base del rilievo che coloro i quali cessavano di essere iscritti alla Cassa avevano il diritto di ottenerne il rimborso; inoltre, si era dedotto che la controparte non poteva più pretendere contributi dopo la cancellazione di esso professionista dalla Cassa, sia per la avvenuta prescrizione, sia perchè si era perso il diritto alla pensione, con conseguente venir meno dell’obbligo contributivo.

Il motivo, così come posto, è inammissibile.

Invero, manca in esso un momento di sintesi omologo al quesito di diritto atto a consentire a questa Corte di valutarne l’ammissibilità.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. un. n. 20603 dell’1/10/2007) che "in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il motivo non era stato correttamente formulato, in quanto la contraddittorietà imputata alla motivazione riguardava punti diversi della decisione, non sempre collegabili tra di loro e comunque non collegati dal ricorrente)".

Orbene, un momento di sintesi sarebbe stato particolarmente necessario nella fattispecie sol se si consideri che rimane esclusa la possibilità di esaminare la parte del motivo riflettente la prescrizione, la cui eccezione fu ritenuta tardiva. Vi è, poi, da aggiungere che, in realtà, la censura, così come posta, non verte su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rispetto al quale potrebbe configurarsi il denunziato vizio dell’omessa motivazione, bensì su una problematica di diritto, vale a dire la verifica della sussistenza o meno dell’obbligo contributivo a fronte della dedotta cancellazione dalla Cassa e della perdita sopraggiunta della pensione, questioni, queste, prospettate genericamente in maniera tale da non investire la "ratio decidendi" adottata al riguardo dal giudice d’appello. Infatti, come si è visto, il punto centrale della motivazione della sentenza è rappresentato dalla ritenuta obbligatorietà della trasmissione alla Cassa di Previdenza dei dati reddituali a prescindere dall’iscrizione alla stessa, anche in ipotesi di dichiarazioni fiscali omesse o negative, stante la prioritaria esigenza, normativamente avvertita, di consentire all’ente di previdenza il controllo circa l’obbligo di iscrizione e la misura dei contributi dovuti, oltre che la verifica della sussistenza dei requisiti di reddito ai fini dell’eventuale iscrizione obbligatoria e del correlato esercizio del potere di iscrizione d’ufficio.

In definitiva il ricorso è inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge, nonchè Euro 50,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-10-2011, n. 7771 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

RILEVATO che il ricorso appare manifestamente fondato;

RILEVATO che con esso il ricorrente impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, motivato per la circostanza che "il passaporto da Lei presentato N. A01330270 è diverso da quello indicato nel Nulla Osta e quindi sussistono fondati dubbi circa la sua reale identità";

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone:

– Violazione e falsa applicazione del TU n. 286/1998, della legge n. 189 del 2002, del d.P.R. n. 334 del 2004 e della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento di potere: in sostanza l’interessato lamenta che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 189 del 2002 recante modificazioni al d.lgs. n. 286 del 1998 "la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o false attestazioni a sostegno della domanda di visto, comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali l’inammissibilità della domanda"; ma il passaporto presentato dal ricorrente non è contraffatto come risulta ictu oculi dalla presentazione in atti dei due documenti. In punto di fatto espone pure quanto segue:

i) la domanda di nulla osta è stata presentata con il passaporto recante il n. A3631732A;

ii) il data 27 giugno 2008 il ricorrente ha presentato la denuncia di furto del passaporto A3631732A;

iii) successivamente ha presentato la richiesta ed ottenuto il rilascio di un nuovo passaporto n. A01330270 in data 6 agosto 2009;

iv) pertanto alle competenti amministrazioni veniva richiesto il visto con il nuovo passaporto A01330270;

– Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286 del 1998; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento: l’interessato lamenta che il provvedimento sarebbe genericamente motivato con dubbi circa la reale identità, senza spiegare su quale base si deduca una simile conseguenza, né quale altro modo avrebbe il ricorrente per provare la sua identità senza produrre il nuovo passaporto; al riguardo palese è la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 che richiede, in presenza di procedimenti ad iniziativa di parte il preavviso di provvedimento negativo;

CONSIDERATO che, in ordine alla prima censura ed apparendo ictu oculi dalle foto dei due passaporti, quello smarrito e quello nuovo prodotti in atti dal ricorrente, che si tratta di persona con gli stessi connotati, la sezione ha effettuato due istruttorie in proposito chiedendo all’amministrazione da quali altri elementi abbia accertato la mancanza di identità tra il titolare del passaporto smarrito e quello nuovo rilasciato in sostituzione al ricorrente, senza che tuttavia l’amministrazione abbia dato alcuna risposta;

RITENUTO che da tale comportamento vadano tratte le conseguenze di cui all’art. 64, comma 4 del nuovo Codice di rito;

RITENUTO che, pertanto, il provvedimento adottato risulta viziato nella motivazione laddove i "fondati dubbi circa la Sua reale identità" restano non dimostrati, con conseguente accoglimento sia della prima censura proposta di difetto di motivazione e di istruttoria, sia della seconda di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti;

RITENUTO che il ricorso vada accolto e per l’effetto vada annullato il provvedimento a n. 2262 del 20 settembre 2010 con il quale il Consolato Generale d’Italia in Lagos ha negato al ricorrente il visto per lavoro subordinato;

AVUTO riguardo al provvedimento n. 710/2010 in data 14 dicembre 2010 con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha deliberato l’ammissione al detto beneficio del ricorrente;

RITENUTO che non ricorrono le condizioni previste dall’art.119 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art.142 dello stesso testo unico);

RILEVATO che in applicazione dell’art.136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 dell’allegato 2 del DLvo 2 luglio 2010 n.104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione;

RILEVATO che la peculiarità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego di visto di ingresso del Consolato Generale d’Italia in Lagos in data 20 settembre 2010, a n. 2262 nei confronti del ricorrente.

Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-11-2011, n. 8372 Notifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante impugnava numerosi provvedimenti del Commissario ad acta per la Sanità presso la Regione Lazio, come sopra specificati, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

Si costituiva l’amministrazione regionale, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.

In via preliminare deve rilevarsi che con ordinanza n. 3442 del 2011 si precisava che, poiché con l’atto introduttivo erano impugnati numerosi decreti emanati dal Presidente della Regione nella sua qualità di Commissario ad acta ovvero nell’esercizio del potere conferitogli dall’Esecutivo per il riassetto del sistema sanitario regionale, il ricorso doveva essere notificato al Commissario straordinario, in quanto organo a se stante rispetto all’Ente regionale, nella sua qualità di organo governativo e dunque presso l’Avvocatura Generale dello Stato ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 41, comma 3, c.p.a. e 10 comma 3, l. 3 aprile 1979 n. 103.

Con predetta ordinanza, pertanto, il Tribunale disponeva ai sensi dell’art. 37 c.p.a. la rimessione in termini per errore scusabile in considerazione dell’orientamento sino ad allora seguito dalla Sezione, assegnando il termine di giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della predetta ordinanza e di depositare il ricorso notificato nei successivi 10 giorni, a pena di inammissibilità.

Osserva il Collegio che, come rilevato peraltro in udienza anche dall’Avvocatura regionale, nonostante la comunicazione della predetta ordinanza avvenuta a cura della Segreteria del Tribunale in data 26.4.2011, la parte ricorrente non ha provveduto all’integrazione della notifica.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 18-11-2011, n. 9008

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 13 aprile 2011 e depositato il successivo 21 aprile 2011 la D.P. s.a.s. ha impugnato, tra l’altro, la delibera n. 176 del 14 marzo 2011, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di manufatti odontotecnici (protesi e ortodontici) per l’Azienda U.S.L. di Roma a favore della costituenda Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l..

Espone, in fatto, di aver partecipato alla gara, bandita dall’Azienda sanitaria, insieme ad altre tre concorrenti e di essersi collocata al terzo posto in graduatoria, dopo la costituenda Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l. e l’Ati Odontotecnica B. Rinaldi & C s.r.l. e Laboratorio Odontotecnico Hdt s.n.c..

All’aggiudicataria Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l. sono stati attribuiti 99,75 punti, di cui 59,75 per il valore tecnico e 40,00 per il punteggio prezzo; all’Ati Odontotecnica B. Rinaldi & C s.r.l. e Laboratorio Odontotecnico Hdt s.n.c. 99,63 punti, di cui 59,63 per il valore tecnico e 40,00 per il punteggio prezzo. Alla ricorrente sono stati attribuiti 98,50 punti, di cui 58,50 per il valore tecnico e 40,00 per il punteggio prezzo.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

A) Mancata esclusione della costituenda Ati aggiudicataria.

a) Violazione e falsa applicazione art. 75, comma 8, D.L.vo n. 163 del 2006 e dell’art. 4 del disciplinare di gara da parte della controinteressata aggiudicataria – Illegittimità della mancata esclusione dalla gara.

La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato una polizza fideiussoria non accompagnata da un valido ed incondizionato impegno della Compagnia di assicurazione per il rilascio della cauzione definitiva, e ciò in palese violazione dell’art. 75, comma 8, del codice appalti.

b) Violazione e/o falsa applicazione artt. 38 e 51 D.L.vo n. 163 del 2001 da parte del costituendo raggruppamento aggiudicatario – Omessa verifica del requisiti generali e speciali in capo al nuovo legale rappresentante della Odontart s.r.l. – Illegittima mancata esclusione dalla gara.

L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara atteso che da una visura camerale aggiornata risulta che, in corso di gara, il legale rappresentante della Odontart s.r.l. è diverso da quello che ha reso le dichiarazioni ed autocertificazioni di gara, senza che siano state fornite le dichiarazioni ex art. 38 anche del nuovo legale rappresentante.

B) Mancata esclusione della seconda classificata.

a) Violazione e/o falsa applicazione art. 38 del codice appalti e dell’art. 4 del disciplinare di gara da parte della seconda classificata – Omessa verifica dei requisiti generali in capo all’amministratore della HDT s.n.c. – Illegittimità della mancata esclusione del raggruppamento secondo classificato.

L’Ati Odontotecnica B. Rinaldi & C s.r.l. e Laboratorio Odontotecnico Hdt s.n.c., collocatosi in seconda posizione in graduatoria, avrebbe dovuto essere esclusa perché le dichiarazioni e certificazioni previste dall’art. 38 del codice appalti sono state rese solo da uno dei due legali rappresentanti/amministratori dell’impresa e non da entrambi.

C) Motivi comuni relativi all’illegittimità della procedura di gara, tutti proposti in via subordinata.

a) Illegittimità del bando di gara e del disciplinare nella parte in cui è prevista, con riferimento all’offerta economica, una soglia massima di sconto – Violazione del principio di libera concorrenza – Eccesso e/o sviamento di potere – Eliminazione di un elemento e/o criterio dell’offerta – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 86 del codice degli appalti.

La lex specialis di gara è illegittima nella parte in cui, con riferimento all’offerta economica, ha previsto una soglia massima di sconto, perché viola il principio di libera concorrenza.

b) Illegittimità del bando di gara, del disciplinare e del capitolato nella parte in cui non prevedono adeguati criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica – Violazione e/o falsa applicazione art. 83 del codice appalti – Carenza e/o insufficiente motivazione con riferimento alla mera attribuzione di punteggi numerici nella valutazione dell’offerta tecnica.

Il bando di gara, il disciplinare e il capitolato sono illegittimi perché non prevedono adeguati criteri e sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

c) Illegittimità della procedura di gara – Violazione del principio della pubblicità delle sedute di gara, con particolare riferimento al momento dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica e la relativa documentazione.

La procedura di gara è illegittima, e deve essere annullata, perché non è stato rispettato il principio della pubblicità delle sedute di gara, nel momento dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica e della relativa documentazione.

3. La ricorrente ha chiesto altresì condanna dell’amministrazione sanitaria al risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058 cod. civ., mediante aggiudicazione della gara o, in subordine, al risarcimento per equivalente nella misura del 10% dell’utile presunto o in quella maggiore e/o minore da quantificare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

4. Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. 107 Roma/G, che ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

5. Si è costituita in giudizio l’aggiudicataria costituenda Ati W. s.r.l., che ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

6. Con ricorso incidentale, notificato il 12 maggio 2011 e depositato il successivo 19 maggio, l’aggiudicataria costituenda Ati W. s.r.l. ha preliminarmente affermato che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa:

a) per non aver presentato la dichiarazione, relativa alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 38, comma 1, lett. b) e c), del socio accomandatario sig. Fabrizio Squicciarini;

b) per non aver corredato la dichiarazione resa dal sig. Ferratelli ex art. 38 del codice appalti con la copia della carta di identità;

c) per aver prodotto una cauzione provvisoria non rispondente alle prescrizioni della lex specialis di gara.

6. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7. Con ordinanza n. 1950 del 26 maggio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.

8. All’udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Alla vigilia dell’udienza di merito l’Azienda U.S.L. 107 Roma/G ha depositato in atti la delibera n. 902 del 27 ottobre 2011 con la quale è stata disposta – alla luce delle argomentazioni addotte dalla Sezione nell’ordinanza n. 1950 del 26 maggio 2011 e del recente arresto dell’Adunanza plenaria n. 13 del 27 luglio 2011 – l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara e, dunque, dell’aggiudicazione della stessa alla costituenda Ati W. s.r.l., Odontotecnica Lepini s.r.l. e Odontart s.r.l..

Il ricorso è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità anche del ricorso incidentale.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.