Corte Costituzionale ordinanza n. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 35 del 1-9-2010

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza
instaurato ex art. 14-ter O.P. avente ad oggetto il reclamo a norma
dell’art. 35 dell’ordinamento penitenziario avverso la nuova
disciplina prevista dall’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f),
O.P. in materia di permanenza all’aperto e preparazione di cibi,
introdotta con lagge 15 luglio 2009, n. 94, presentato da
M.G., detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo, sottoposto al
regime ex art. 41-bis, comma 2, O.P., difeso dall’avv. Michele
Parola, Foro di Cuneo;
Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra
specificato;
Verificata, preliminarmente, la regolarita’ delle comunicazioni
relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m.,
all’interessato ed al difensore;
Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle
investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della
discussione di cui a separato processo verbale;
Udite le conclusioni del rappresentante del P.M., dott. Roberto
Tesio, e del difensore;

O s s e r v a

Il reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. e’ lo strumento
con il quale il detenuto puo’ attivare i poteri attribuiti in via
generale al Magistrato di sorveglianza dall’art. 69, commi 2 e 5
ultima parte, O.P.
Dette norme stabiliscono che il Magistrato di sorveglianza
«esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della
custodia degli imputati sia attuata in conformita’ della legge e dei
regolamenti» e «impartisce nel corso del trattamento, disposizioni
dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati
e degli internati».
La Corte costituzionale con la sentenza n. 26/1999 ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte
in cui’ non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli
atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di coloro
che sono sottoposti a restrizione della liberta’ personale.
Pur essendo infatti il reclamo al Magistrato di sorveglianza di
cui all’art. 35, comma 1, n. 2, O.P. il mezzo generale di doglianza
dei detenuti, esso e’ pero’ sprovvisto dei requisiti minimi della
giurisdizionalita’. Non e’ invero contemplata, perche’ si pervenga ad
una decisione su tale reclamo, alcuna formalita’ di procedura ne’
l’osservanza del contraddittorio; la decisione, pur se di
accoglimento, si risolve in una mera segnalazione o sollecitazione
all’Amministrazione penitenziaria priva di stabilita’ o forza cogente
e contro di essa non e’ previsto poi alcun mezzo di impugnazione.
Il giudice delle leggi, pur affermando l’esigenza costituzionale
del riconoscimento del diritto di azione nell’ambito di un
procedimento avente carattere giurisdizionale, ha pero’ escluso che
la lacuna normativa potesse essere colmata in via interpretativa
mediante il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa
vigente.
Pertanto ha chiamato il legislatore a colmare il vuoto normativo
ed attuare il principio costituzionale affermato.
Nell’inerzia del legislatore si e’ venuto a creare un contrasto
interpretativo nella giurisprudenza della Corte di cassazione circa
la possibilita’ o meno per l’interprete di individuare, tra quelli
previsti dall’ordinamento, un rimedio giurisdizionale a carattere
generale suscettibile di garantire l’attivazione del principio della
necessaria tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche
soggettive e di essere quindi esteso alla procedura che si instaura a
seguito di reclamo.
Con la sentenza n. 5 resa in data 26 febbraio 2003, depositata il
10 giugno 2003, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione
sono intervenute a comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale,
insorto nella specifica materia dei provvedimenti
dell’Amministrazione penitenziaria concernenti i colloqui e la
corrispondenza telefonica dei detenuti.
Le statuizioni delle Sezioni unite appaiono applicabili non solo
ai colloqui visivi e telefonici, ma anche in relazione a tutti gli
atti dell’Amministrazione penitenziaria lesivi di posizioni
soggettive dei detenuti e degli internati e quindi per tutte le
materie assistite dalla riserva di giurisdizione.
Le Sezioni unite partendo dalla riaffermazione del principio che
la restrizione della liberta’ personale non determina il
disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso un
generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenziaria e che
al riconoscimento della titolarita’ di diritti deve necessariamente
accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi a
un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale, con
l’osservanza delle garanzie procedimentali minime costituzionalmente
dovute (la possibilita’ del contraddittorio, la stabilita’ delle
decisioni e l’impugnabilita’ con ricorso per cassazione) hanno
individuato il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle
posizioni soggettive del detenuto nel procedimento disciplinato dagli
artt. 14-ter e 69 O.P., che risponde ad esigenze di speditezza e
semplificazione.
La materia oggetto del reclamo ex art. 35 O.P. di cui al presente
procedimento, concernendo la permanenza all’aperto e l’alimentazione
del detenuto, rientra certamente nell’ambito delle fondamentali
posizioni giuridiche soggettive dello stesso, in quanto attinente a
due degli aspetti essenziali per l’esistenza e la salute dell’uomo.
La procedura applicabile al caso di specie e’ quindi quella
prevista dall’art. 14-ter O.P., ovvero reclamo al Magistrato di
sorveglianza, eventuale presentazione del ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento, udienza svolta con
la partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
L’interessato e l’Amministrazione penitenziaria possono presentare
memorie.
M.G. e’ detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo di cui
al provvedimento di cumulo n. esecuzione 332/2000 REG ES del 24
novembre 2004 emesso dalla Procura generale della Repubblica di
Palermo per associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio,
violazione legge armi ed altro, e della pena dell’ergastolo di cui
all’ordine di esecuzione pena n. 151/2008 SIEP del 13 maggio 2008
emesso dalla Procura generale della Repubblica di Palermo per vari
omicidi e violazione legge armi, nonche’ in virtu’ di ordinanza di
custodia cautelare del 3 aprile 2009 del G.I.P. presso il Tribunale
di Palermo per associazione di tipo mafioso, aggravata dal ruolo
direttivo, e trasferimento fraudolento di valori, aggravato ex art.
7, legge n. 203/1991 (d.p. 28 dicembre 1991; f.p. MAI).
M.G., e’ attualmente sottoposto al regime di sospensione delle
ordinarie regole del trattamento penitenziario disposto con decreto
del Ministro della giustizia emesso in data 27 aprile 2009, efficace
per anni due dalla data di emissione. Egli e’ pertanto legittimato
attivamente alla proposizione del presente reclamo.
Il decreto ministeriale del 27 aprile 2009 all’art. 1 dispone che
in attuazione dell’art. 41-bis, comma 2 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (di seguito O.P.), come modificato dall’art. 2 della legge n.
279/2002, e’ sospesa l’applicazione di alcuni istituti e di alcune
regole di trattamento, tra i quali la «permanenza all’aperto per
periodi superiori a 4 ore giornaliere, di cui due nelle sale di
biblioteca, palestra, ecc., e in gruppi superiori a cinque persone».
A seguito dell’approvazione della legge 15 luglio 2009, n. 94,
che ha introdotto sostanziali modifiche alle diposizioni normative
previgenti in materia di regime detentivo speciale di cui all’art.
41-bis O.P., la direzione della Casa circondariale di Cuneo, con
ordine di servizio n. 26/2009 del 3 agosto 2009, ha disposto che, a
partire dall’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della predetta
legge, sara’ sempre previsto per i detenuti sottoposti all’art.
41-bis O.P., tra l’altro, la durata della permanenza all’aperto di
due ore complessive, riducibili ad una nei casi previsti dall’art. 10
O.P., di cui un’ora d’aria e un’ora a scelta tra socialita’,
palestra, ecc.; il divieto di acquistare al sopravvitto o ricevere
dall’esterno generi alimentari che secondo l’uso comune richiedano
cottura; l’utilizzazione dei fornelli personali autoalimentati,
esclusivamente per la preparazione di bevande e per riscaldare
liquidi, nonche’ cibi gia’ cotti forniti dall’Amministrazione
penitenziaria; la possibilita’ di detenere una macchinetta del caffe’
del tipo Moka, un pentolino in lega leggera per scaldare liquidi ed
una padellina in lega leggera per riscaldare cibi forniti
dall’Amministrazione penitenziaria.
Inoltre, l’Amministrazione penitenziaria, con circolare GDAP n.
0286202-2009 del 4 agosto 2009, ha apportato le necessarie modifiche
alla precedente circolare in materia n. 3592-6042 del 9 ottobre 2003,
emanata successivamente all’entrata in vigore della legge n.
279/2002, precisando, tra l’altro, che i detenuti possono permanere
all’aperto per non piu’ di due ore giornaliere, di cui una da
trascorrere in appositi locali adibiti a biblioteca, palestra, ecc.;
che e’ fatto divieto al detenuto di ricevere dall’esterno e di
acquistare al sopravvitto generi alimentari che per il loro utilizzo
richiedano cottura; che e’ consentito l’utilizzo dei fornelli
personali esclusivamente per riscaldare liquidi e cibi gia’ cotti,
nonche’ per la preparazione di bevande.
Infine, con provvedimento ministeriale integrativo del 6 agosto
2009, notificato in data 7 agosto 2009 al M., e’ stato evidenziata la
necessita’ di applicare la nuova normativa ai detenuti sottoposti al
regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis O.P., i cui
decreti ministeriali attualmente in esecuzione siano stati emessi in
data antecedente all’entrata in vigore della citata legge n. 94/2009,
espressamente disponendo che l’art. 1, lettera g) dei decreti
applicativi del regime detentivo speciale attualmente in vigore debba
intendersi cosi’ modificato: «permanenza all’aperto per periodi
superiori a due ore giornaliere, di cui una nelle sale di biblioteca,
palestra, ecc., e in gruppi superiori a quattro persone».
Pertanto, nei confronti del M., la direzione della Casa
circondariale di Cuneo ha applicato direttamente ed integralmente,
dandone avviso ai detenuti ristretti in tale regime, la normativa
dettata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 ed entrata in vigore in
data 8 agosto 2009, attenendosi a quanto dalla stessa previsto,
nonche’ alla citata circolare GDAP del 4 agosto 2009 che ne
disciplina il contenuto, unitamente a quanto disposto dal
provvedimento ministeriale integrativo di cui sopra. Si ritiene che
la nuova disciplina restrittiva sopra richiamata sia immediatamente
applicabile nei confronti del detenuto sottoposto al regime previsto
dall’art. 41-bis O.P., in assenza di espressa normativa a carattere
transitorio che disponga diversamente, tenuto conto della natura
meramente recettizia del dettato normativo che connota il regime
penitenziario differenziato concretamente delineato dal decreto
ministeriale di applicazione e della natura meramente ricognitiva
dell’intervenuta modifica normativa del successivo provvedimento
ministeriale integrativo, peraltro concernente esclusivamente la
durata della permanenza all’aperto, neppure firmato dal Ministro, ma
da un sottosegretario, ed intervenuto successivamente
all’applicazione integrale, automatica e generalizzata della nuova
disciplina disposta dall’Amministrazione penitenziaria nei confronti
di tutti i detenuti gia’ sottoposti al 41-bis O.P.
Ne discende la competenza in materia del Giudice remittente,
vertendo il reclamo in esame sul trattamento penitenziario
concretamente imposto al detenuto in forza di diretta applicazione di
norme di legge, secondo le indicazioni emanate all’Amministrazione
penitenziaria con l’ordine di servizio, la circolare ed il
provvedimento ministeriale integrativo citati, e non venendo,
pertanto, minimamente in rilievo nel caso di specie la competenza
esclusiva attribuita dalla legge n. 94/2009 al Tribunale di
sorveglianza di Roma concernente i reclami aventi ad oggetto la
sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti
applicativi del regime penitenziario differenziato di cui all’art.
41-bis O.P.
In relazione alle citate nuove restrizioni introdotte dalla legge
n. 94/2009, concernenti le ore d’aria e il divieto di cuocere cibi,
il reclamante lamenta la violazione degli artt. 3, 13, 21, 24, 25,
27, 29, 31, 32, 111 e 113 della Costituzione, in particolare
evidenziando che le modifiche normative introdotte si pongono in
contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte
costituzionale con le sentenze n. 349 e 410 del 1993, n. 351 del 1996
e n. 376 del 1997; e conclude affermando che le restrizioni in esame
violano i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione,
integrando un trattamento contrario al senso di umanita’, e
chiedendo, pertanto, al giudice adito di sollevare la questione di
legittimita’ costituzionale innanzi alla Corte costituzionale.
Trattasi di questioni di legittimita’ costituzionale chiaramente
rilevanti ai fini della decisione del reclamo in esame, atteso che
nell’ambito del reclamo generico previsto dall’art. 35 O.P. il
Magistrato di sorveglianza «esercita la vigilanza diretta ad
assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata
in conformita’ della legge e dei regolamenti» e «impartisce nel corso
del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali
violazioni dei diritti dei condannati e degli internati» (art. 69,
commi secondo e quinto ultima parte, O.P.) e, quindi, e’ legittimato
a sollevare questioni di legittimita’ costituzionale inerenti le
norme dell’Ordinamento penitenziario oggetto della doglianza del
reclamante.
Questo Magistrato di sorveglianza ritiene che l’eccezione di
legittimita’ costituzionale sollevata dal reclamante non sia
manifestamente infondata e che, pertanto, la stessa debba essere
sollevata nei termini e sotto i profili che verranno illustrati nel
seguito.
Questo Giudice, quindi, sulla base delle argomentazioni di
seguito illustrate, ritiene di dover sollevare le questioni, non
manifestamente infondate, di legittimita’ costituzionale: 1)
dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), O.P. nella parte in cui
limita la permanenza all’aperto ad una durata non superiore a due ore
al giorno, per contrarieta’ agli art. 27, terzo comma e 32, primo
comma, Cost.; 2) dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), O.P.
nella parte in cui prevede l’adozione di tutte le necessarie misure
di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui
locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta
impossibilita’ di cuocere cibi, per contrarieta’ agli artt. 3, primo
comma e 27, terzo comma, Cost., nonche’ al principio di
ragionevolezza.
La norma che limita la permanenza all’aperto ad una durata non
superiore a due ore al giorno puo’ ritenersi fondatamente in
contrasto con gli artt. 27, terzo comma, Cost. in quanto integrante
un trattamento contrario al senso di umanita’.
Va tenuto conto che, sulla base delle indicazioni applicative di
cui alle circolari dell’Amministrazione penitenziaria in materia,
delle predette due ore di permanenza all’aperto solo un’ora viene
effettivamente trascorsa all’aria aperta, mentre l’altra viene fruita
al chiuso, a scelta, in socialita’, biblioteca, palestra, ecc.
Invero, in materia di permanenza all’aperto, l’art. 10 O.P. gia’
fornisce un criterio normativo di portata generale, laddove prevede
che debba essere consentito ai detenuti di permanere all’aria aperta
almeno per due ore al giorno e che tale periodo di tempo possa essere
ridotto a non meno di un’ora al giorno soltanto per motivi
eccezionali.
Allo stesso modo, in materia di restrizioni applicabili in caso
di applicazione del regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis
O.P., l’art. 14-quater O.P. prevede che le restrizioni non possano
riguardare, tra l’altro, la permanenza all’aperto per almeno due ore
al giorno, salvo quanto disposto dall’art. 10 O.P.
Tale criterio minimo di tutela era stato recepito dal previgente
assetto normativo del regime di cui all’art. 41-bis O.P., che
prevedeva la permanenza all’aperto per una durata non superiore a
quattro ore al giorno, corrispondenti, secondo quanto sopra
precisato, a due ore di effettiva permanenza all’aria aperta, il
quale, pertanto, gia’ si collocava nell’ambito della massima
limitazione resa possibile dall’Ordinamento penitenziario, peraltro
recependo proprio l’insegnamento della Corte costituzionale in
materia.
Con la riforma introdotta dalla legge n. 94/2009 si assiste ad
una ulteriore compressione della durata di permanenza all’aria aperta
ad un ora al giorno, che viene, quindi, a coincidere con il limite
minimo di cui all’art. 10, comma 2, O.P.
Tuttavia, mentre la norma da ultimo citata consente la riduzione
della permanenza all’aria aperta ad un’ora al giorno «soltanto per
motivi eccezionali», la previsione di cui alla legge n. 94/2009 e’
sganciata da ogni valutazione di eccezionalita’ e si pone, anzi, di
fatto, come regime ordinario dei detenuti sottoposti all’art. 41-bis
O.P., suscettibile, in verita’, di ulteriore riduzione ad un’ora al
giorno complessiva di permanenza all’aperto rispetto alle due
previste, rimessa ad una scelta ampiamente discrezionale del
Ministro.
La particolare afflittivita’ della restrizione in esame viene in
rilievo anche in rapporto alle altre limitazioni che caratterizzano
il regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis O.P.,
le quali determinano, di fatto, un restringimento, per non dire un
azzeramento, delle opportunita’ trattamentali fruibili dal detenuto
ad esso sottoposto, il quale si viene a trovare, nella migliore delle
ipotesi, in una situazione in cui la permanenza in cella si protrae
per 22 ore al giorno, con la possibilita’ di permanenza all’aria
aperta per una sola ora al giorno e di svolgimento di attivita’ al
chiuso (socialita’, palestra, biblioteca, ecc.) per una sola ora al
giorno.
Sotto tale profilo, la stessa Corte costituzionale, rispondendo
al quesito se un limite assoluto al contenuto delle misure
derogatorie si possa trarre, per analogia, dall’art. 14-quater comma
quarto, O.P., che specifica gli ambiti della vita carceraria che non
possono essere incisi dalle restrizioni disposte con il regime di
sorveglianza particolare di cui all’art. 14-bis O.P., regime che
«nella sua concreta applicazione viene ad assumere un contenuto
largamente coincidente con il regime differenziato introdotto con il
provvedimento ex art. 41-bis, comma 2, di sospensione del trattamento
penitenziario» (Corte cost., sentenza n. 410 del 1993), ha affermato
che «non puo’ mancare la individuazione di parametri normativi per la
concretizzazione del divieto di trattamenti contrari al senso di
umanita’, e che da questo punto di vista le indicazioni fornite dal
legislatore con il quarto comma dell’art. 14-quater appaiono
particolarmente pregnanti» (Corte cost., sentenza n. 351 del 1996).
Anche alla stregua degli standards elaborati dal Comitato europeo
per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o
Degradanti (CPT) l’effettuazione di almeno un’ora di esercizio
all’aria aperta ogni giorno si colloca quale tutela minima
fondamentale per tutti i detenuti, senza alcuna eccezione, al di
sotto della quale si configurerebbe un trattamento inumano o
degradante; si precisa, inoltre, che tale tutela fondamentale
dovrebbe far parte di un programma piu’ ampio di attivita’, che
certamente non e’ dato ravvisare nell’ambito del regime penitenziario
di cui all’art. 41-bis O.P.
La norma in esame puo’ ritenersi fondatamente in contrasto anche
con l’art. 32, comma uno, Cost. in quanto lesiva del diritto alla
tutela della salute.
Infatti, la permanenza all’aria aperta per un congruo periodo di
tempo, con la possibilita’ di effettuare esercizi fisici, e’
direttamente funzionale al mantenimento di buone condizioni di salute
del detenuto e ad ovvie esigenze di carattere igienico-sanitarie.
Entrambe le predette esigenze non appaiono poter essere
adeguatamente soddisfatte laddove si preveda che il detenuto abbia a
disposizione una sola ora al giorno di permanenza all’aria aperta ed
una sola ora al giorno da dedicare alla socialita’ o ad altre
attivita’ ricreative (biblioteca, palestra, ecc.) e debba rimanere in
cella per le restanti 22 ore della giornata.
La norma che prevede l’adozione di tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui
locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata l’assoluta
impossibilita’ di cuocere cibi puo’ ritenersi fondatamente in
contrasto con gli artt. 3, comma primo e 27, terzo comma, Cost.,
nonche’ con il principio di ragionevolezza.
Infatti, tale norma pone in essere una disparita’ di trattamento
fra detenuti, non giustificabile sulla base delle esigenze proprie
del regime detentivo differenziato.
La disciplina ordinaria fondamentale in materia di acquisto di
generi alimentari e di uso di fornelli e’ la seguente.
L’art. 9, ultimo comma, O.P. consente ai detenuti l’acquisto di
generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal
regolamento; l’art. 14, commi ottavo e nono, d.P.R. n. 230/2000
precisa che i generi alimentari acquistati non devono eccedere in
quantita’ il fabbisogno giornaliero di una persona e che non si
possono accumulare generi alimentari in quantita’ eccedente il
fabbisogno settimanale; l’art. 13, comma quarto, d.P.R. n. 230/2000
consente ai detenuti, nelle proprie celle, l’uso di fornelli
personali per riscaldare liquidi e cibi gia’ cotti, nonche’ per la
preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento;
l’art. 13, comma settimo, d.P.R. n. 230/2000 dispone che il
regolamento interno puo’ prevedere che, senza carattere di
continuita’, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura
di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonche’ le
modalita’ da osservare.
A fronte della predetta disciplina ordinaria, che consente ai
detenuti l’acquisto di generi alimentari al sopravvitto, l’utilizzo
di fornelli personali per preparare cibi di facile e rapido
approntamento, nonche’, secondo le previsioni del regolamento
interno, per la cottura di generi alimentari, la legge n. 94/2009
pone il divieto assoluto di cuocere cibi.
Orbene, non e’ possibile arguire come siffatto divieto possa
ridurre il rischio che il detenuto mantenga contatti con l’esterno.
Invero, tale misura, per il suo contenuto, non e’ riconducibile
alla concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza, apparendo
viceversa palesemente inidonea o incongrua rispetto alle esigenze di
ordine e di sicurezza che legittimano l’applicazione del regime
penitenziario differenziato, e finisce per acquistare un significato
diverso, quale ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario,
con una portata puramente afflittiva estranea alla funzione
attribuita dalla legge all’istituto del 41-bis.
Cio’ appare tanto piu’ vero se si considera che al detenuto
sottoposto all’art. 41-bis O.P. viene comunque consentito di
acquistare al sopravvitto o ricevere dall’esterno generi alimentari
che secondo l’uso comune non richiedono cottura, nonche’
l’utilizzazione dei fornelli personali per la preparazione di bevande
e per riscaldare liquidi, nonche’ cibi gia’ cotti forniti
dall’Amministrazione penitenziaria.
Ne’ pare che la misura in esame possa essere finalizzata ad
evitare che il detenuto possa assumere all’interno dell’Istituto
penitenziario ruoli di predominio tali da comportare l’aggregazione
attorno a se’ di altri detenuti, privando il detenuto di possibili
manifestazioni di «potere reale» e possibili occasioni per aggregare
intorno a se’ «consenso» traducibile in termini di potenzialita’
offensive criminali, non solo e non tanto perche’ la mera facolta’ di
cucinare cibi non sembra idonea a determinare tali effetti di
predomino ed aggregazione, ma anche e soprattutto perche’ tali
medesimi effetti il detenuto ben potrebbe ottenere anche tramite
l’acquisto e la ricezione di generi alimentari che non richiedono
cottura.
Si deve quindi dubitare della costituzionalita’ della restrizione
in esame non solo in quanto determinante una irragionevole disparita’
di trattamento con i detenuti ordinari, non riconducibile alle
finalita’ istituzionali del regime di cui all’art. 41-bis O.P., ma
anche in quanto idonea a determinare, tenuto conto del complesso
delle ulteriori limitazioni imposte in virtu’ dell’applicazione del
predetto regime, un trattamento penitenziario contrario al senso di
umanita’, con violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che non
sia effettuabile da questo giudice alcuna interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina dettata con la legge n.
94 del 2009, di modifica dell’art. 41-bis, comma 2-ter, lettera f),
O.P., che permetta di ritenere osservati dalla medesima i principi
costituzionali sopra richiamati.
Il procedimento deve pertanto sospendersi e gli atti essere
inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87,
14-ter, 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera
i), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi’ come modificato dalla
legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25, lettera f) n. 2.4,
nella parte in cui limita la permanenza all’aperto ad una durata non
superiore a due ore al giorno, per contrarieta’ agli artt. 27, terzo
comma e 32, primo comma, Cost.;
Dichiara, altresi’, rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, comma
2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi’ come
modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 25,
lettera f) n. 2.4, nella parte in cui prevede l’adozione di tutte le
necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di
natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia
assicurata l’assoluta impossibilita’ di cuocere cibi, per
contrarieta’ agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma, Cost.,
nonche’ al principio di ragionevolezza;
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla
Corte costituzionale;
Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della
decisione della Corte medesima.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge, la notifica
all’interessato, ed al pubblico ministero, nonche’ per l’immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e per la notifica
della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cuneo, addi’ 20 gennaio 2010

Il Magistrato di sorveglianza: dott. Pier Marco Salassa

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Corte Costituzionale, Sentenza n. 197 del 2003, In tema di turismo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. — Le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, con ricorsi notificati rispettivamente il 17 maggio 2001, il 19 maggio 2001, il 21 maggio 2001 ed il 18 maggio 2001, e depositati rispettivamente il 25 successivo (Regioni Piemonte e Lombardia), il 28 successivo (Regione Veneto) ed il 31 successivo (Regione Liguria), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 (Regione Piemonte), 2 (tutte le Regioni ricorrenti), 3, 4, 5 e 6 (Regioni Piemonte e Veneto), 7 (Regioni Piemonte, Lombardia e Veneto), 8 (Regione Piemonte), 9 (Regioni Piemonte e Veneto), 10 (Regione Piemonte) e 11 (Regioni Piemonte e Lombardia) della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli articoli 3 (Regione Veneto), 5 (Regioni Piemonte, Veneto e Liguria), 87 e 97 (Regione Veneto), 117, 118 (tutte le Regioni ricorrenti) e 119 (Regione Veneto) della Costituzione, al principio di leale cooperazione (Regione Veneto) ed "anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) "ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) (Regione Liguria).

2 ― Le principali censure sollevate dalle Regioni ricorrenti nei confronti della legge denunciata si riferiscono in particolare a quanto previsto dall’art. 2, commi 4 e 5, della medesima legge n. 135 del 2001, nella parte in cui attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni – la fissazione di principi ed obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Tale disposizione, infatti, sarebbe illegittima sotto svariati profili: in primo luogo, essa individuerebbe i contenuti del predetto decreto in modo talmente analitico da "impedire del tutto l’esercizio delle funzioni regionali"; inoltre essa prevederebbe l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento privo di idonea base legislativa, non identificando i principi ai quali il predetto d.P.C.m. deve ispirarsi nel dettare la disciplina degli oggetti di cui alle lettere dalla a) alla n) (Regione Lombardia); attribuendo ad un atto regolamentare l’individuazione dei principi fondamentali in materia di turismo, la medesima disposizione violerebbe, poi, la riserva di legge stabilita dall’art. 117 della Costituzione (Regione Liguria) istituendo "un’anomala competenza dell’esecutivo ad adottare norme regolamentari per l’attuazione dell’intera legge", in contrasto "con l’articolo 17, primo comma, lettera b) della legge n. 400 del 1988" il quale "preclude regolamenti d’attuazione delle leggi nelle materie spettanti alle potestà regionali e vincola i regolamenti alle regole formali e procedurali per essi previsti, in ossequio al disposto dell’art. 87 Cost." (Regione Veneto); infine essa sarebbe in contrasto con la "norma interposta" di cui all’art. 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale – "in specifica attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione" – ha attribuito alla competenza riservata del legislatore statale la definizione, "in accordo con le Regioni", dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (Regione Lombardia).

Alle richiamate censure si collega l’ulteriore denuncia sollevata nei confronti, in particolare, dell’art. 2, comma 4, lettera l), il quale recherebbe una lesione delle competenze legislative ed amministrative regionali anche in materia di concessione del demanio marittimo, attribuendo al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni – la definizione dei "criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative" (Regione Veneto).

Ancora strettamente connessa alle predette censure è l’impugnativa proposta (Regione Lombardia e Regione Veneto) nei confronti dell’art. 2, commi 6 e 7, nella parte in cui, prevedendo che la disciplina dettata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di cui all’art. 2, comma 4 – vincoli le Regioni a dare attuazione ai principi ed obiettivi ivi stabiliti (art. 2, comma 6) e che, ove decorrano inutilmente nove mesi dalla data di emanazione del predetto decreto, le disposizioni di quest’ultimo si applichino alle Regioni sino all’emanazione della disciplina regionale di attuazione delle linee guida (art. 2, comma 7), assegnerebbe al predetto decreto, in assenza di un’idonea base legislativa, efficacia vincolante nei confronti delle Regioni in una materia che appartiene alla competenza legislativa regionale concorrente, in violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Quanto alle censure mosse nei confronti dell’art. 7, commi 2 e 6, della legge n. 135 del 2001, nella parte in cui quest’ultimo rinvia, per l’individuazione delle tipologie delle imprese turistiche e delle attività professionali nonché per l’individuazione dei requisiti e delle modalità di rilascio da parte delle regioni delle autorizzazioni all’esercizio delle attività turistiche, alle norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 2, comma 4, esse sono le medesime sollevate nei confronti di quest’ultima disposizione, alle quali la Regione Veneto aggiunge il rilievo che la richiamata disposizione, nella parte in cui prevede che siano le regioni a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio delle attività turistiche con validità su tutto il territorio nazionale, "fatta eccezione per le guide", imporrebbe il rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all’art. 2, comma 4, lettera g), anche nel caso dell’esercizio di professioni (le guide) per le quali sia espressamente prevista un’autorizzazione di validità esclusivamente regionale, "secondo uno schema normativo manifestamente irragionevole ed in violazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione".

Sempre strettamente connesse alle censure sollevate nei confronti dell’art. 2, commi 4 e 5, sono poi le censure mosse, sotto vari profili, all’art. 11 della legge n. 135 del 2001. La disposizione in esame, infatti, nella parte in cui, al comma 6, stabilisce che la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica) sia abrogata solo a decorrere dall’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 2, comma 4, della medesima legge, attribuirebbe a quest’ultimo decreto, in assenza di un’idonea base legislativa, efficacia vincolante nei confronti delle regioni in una materia di competenza legislativa regionale concorrente, con conseguente lesione di quest’ultima. Essa, inoltre, nella parte in cui prevede, al comma 7, che, fino all’entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento del documento contenente le linee guida in tema di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, si applichi all’interno di ogni regione la disciplina prevista dall’ordinamento legislativo statale, determinerebbe l’abrogazione di tutte le leggi regionali differenti e l’introduzione di un sistema centralizzato uniforme, "incompatibile con l’ordinamento delle fonti del diritto e con la posizione delle fonti regionali in detto ordinamento, oltre che lesiva dell’autonomia legislativa ed amministrativa regionale".

Nei suddetti ricorsi sono state altresì denunciate svariate altre disposizioni della medesima legge n. 135 del 2001. In particolare, l’art. 1 (e l’art. 2, comma 1, che al primo rinvia), nella parte in cui, tra "i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo", non indica quello della valorizzazione e del riconoscimento dell’autonomia regionale in materia, ma solo quello della valorizzazione degli enti locali minori, sarebbe in contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (Regione Piemonte); l’art. 3 della legge n. 135 del 2001, stabilendo che alla Conferenza nazionale del turismo, indetta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per esprimere orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida, partecipino i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, equiparerebbe la presenza delle Regioni a quella dei Comuni, delle Province e delle altre autonomie territoriali e funzionali, con conseguente lesione del ruolo costituzionale delle Regioni, le quali, essendo titolari di competenze proprie, "devono essere coinvolte tutte e in prima persona nella Conferenza" (Regioni Piemonte e Veneto); l’art. 4 vulnererebbe l’autonomia legislativa ed amministrativa regionale prevedendo che la Carta dei diritti del turista sia redatta dal Ministero dell’Industria, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del sistema turistico nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori, escludendo totalmente le regioni non solo dalla redazione, ma anche dalla consultazione, ai fini della redazione, della medesima Carta (Regioni Piemonte e Veneto); l’art. 5, al comma 1, definendo i sistemi turistici locali, attribuirebbe alle regioni solo funzioni amministrative, e, al comma 3, assimilando i sistemi turistici locali agli insediamenti produttivi tipici, determinerebbe l’assorbimento della materia turismo nell’alveo del settore industria, con conseguente compressione delle potestà legislative regionali e violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione (Regioni Piemonte e Veneto); l’art. 6 sarebbe lesivo dell’autonomia finanziaria regionale, nella parte in cui, istituendo presso il Ministero dell’Industria il Fondo di Cofinanziamento (alimentato dalle risorse finanziarie statali di cui all’art. 12) e assegnando al predetto Ministero il compito di redigere la graduatoria dei richiedenti, sulla base di bandi annuali di concorso, formulati secondo piani di intervento approvati dalle regioni, escluderebbe totalmente le medesime regioni dalla gestione dell’assegnazione del contributo (Regioni Piemonte e Veneto); l’art.8, disciplinando in modo dettagliato l’attività dei gestori di esercizi alberghieri, violerebbe l’autonomia legislativa regionale non lasciando nessuno spazio ad una regolamentazione regionale (Regioni Piemonte e Veneto); l’art.9, disciplinando il regime di vigilanza sugli esercizi ricettivi in modo "assolutamente specifico e dettagliato", lederebbe la competenza legislativa regionale concorrente e configurerebbe la competenza amministrativa regionale come meramente esecutiva, mentre, al comma 6, estendendo alle imprese turistiche la disciplina relativa agli insediamenti produttivi (artt. 23, 24 e 25 del d. lgs. n. 112 del 1998) ed imponendo alle regioni di dare attuazione a tale disposizione, determinerebbe "un’esplicita quanto ingiustificata retrazione di competenze ed attribuzioni di spettanza regionale" e, "in assenza di qualsiasi riferimento specifico e puntuale alla effettiva necessità di provvedere nei termini indicati, violerebbe il principio costituzionale di coerenza e ragionevolezza delle scelte legislative sancito all’art. 3 della Costituzione in relazione alle competenze regionali garantite dagli articoli 5, 117 e 118 della medesima Carta fondamentale"; l’art. 10 sarebbe, infine, lesivo dell’autonomia legislativa ed amministrativa delle regioni in materia di turismo, nella parte in cui istituisce presso il Ministero dell’Industria un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico ed assegna esclusivamente al medesimo Ministero il compito di definire, con proprio decreto, adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, criteri e modalità di organizzazione e gestione del fondo (Regione Piemonte).

2.1. ― In prossimitΰ dell’udienza pubblica le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria hanno depositato memorie con le quali insistono per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei ricorsi introduttivi.

3. ― Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei quattro giudizi promossi dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria ed aventi ad oggetto le norme della legge n. 135 del 2001, chiedendo che i ricorsi siano respinti e che siano dichiarate infondate tutte le questioni prospettate.

Secondo la difesa erariale, le censure mosse nei confronti dell’art. 2, commi da 4 ad 8, sarebbero infondate. Le disposizioni in esame, infatti, si limiterebbero a prevedere la fissazione, con d.P.C.m. – adottato, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto di principi ed obiettivi indicati nell’art. 1, comma 2 (non impugnato) e nell’art. 2, comma 5, della stessa legge n. 135 del 2001 e fornito pertanto di idonea base legislativa, di standards minimi di qualità e criteri generali uniformi, "senza impedire a ciascuna regione di stabilire (o conservare) propri <> superiori ai minimi e di produrre proprie regole che solo non smentiscano i <>". Né tali disposizioni sarebbero viziate di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 44 del d. lgs. n. 112 del 1998, non configurandosi quest’ultimo quale "norma interposta" e non potendo l’"accordo con le Regioni" di cui al predetto art. 44 concretizzarsi che nella forma dell’intesa con la Conferenza Stato- Regioni.

La censura sollevata nei confronti dell’art. 1 della legge n. 135 del 2001 sarebbe, oltre che "vaga", anche infondata, dal momento che il predetto art. 1, al comma 2, enuncerebbe solo obiettivi di carattere generale, mentre il ruolo delle regioni sarebbe riaffermato dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 2.

Quanto alle censure sollevate nei confronti dell’art. 3 della legge n. 135 del 2001, la difesa erariale ne deduce l’infondatezza in ragione del fatto che la Conferenza nazionale del turismo è istituita non già per governare il settore bensì per "raccogliere ed incanalare le istanze provenienti dalle varie categorie interessate" cosicché la partecipazione ad essa delle istituzioni territoriali avrebbe come scopo non quello di produrre decisioni ma solo quello di "ascoltare". Infondata sarebbe anche la censura mossa nei confronti dell’art. 4, essendo il contenuto della Carta dei diritti del turista corrispondente a tutte le "informazioni e notizie utili concernenti soprattutto la disciplina dei rapporti di diritto civile (…) tema questo di competenza statale".

In relazione poi alle censure sollevate nei confronti dell’art. 5, dell’art. 6 e dell’art. 10 della legge n. 135 del 2001, esse sarebbero non chiare e comunque infondate in quanto volte a rivendicare la gestione di scelte e procedure inerenti agli incentivi finanziari provenienti dalle casse dello Stato senza rinunciare a questi ultimi. Infondate sarebbero poi, ad avviso dell’Avvocatura, anche le censure sollevate nei confronti dell’art. 8 e dell’art. 9 della medesima legge n. 135 del 2001, essendo tali disposizioni volte a definire nozioni già introdotte nell’ordinamento, limitandosi a riformulare norme statali già in vigore.

4. ― In prossimità dell’udienza pubblica l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie nelle quali sostiene che le controversie aventi ad oggetto le norme della legge n. 135 del 2001 debbano ritenersi superate, almeno nel loro "nucleo sostanziale", essendo entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 (in attuazione dell’art. 2, commi 4 e 5 della predetta legge) con il quale è stato recepito un "accordo" raggiunto nella seduta 14 febbraio 2002 della Conferenza Stato-Regioni sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nel quale si è presa in considerazione la sopravvenuta modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che pure "non dovrebbe influire" sui giudizi in questione.

5. ― All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2002 le Regioni Piemonte e Lombardia e la difesa erariale hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte. La Regione Liguria ha chiesto che la Corte costituzionale voglia dichiarare cessata la materia del contendere, in considerazione dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.

Considerato in diritto

1. ― Le questioni di legittimitΰ costituzionale sono state promosse con i ricorsi indicati in epigrafe della Regione Piemonte, della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Regione Liguria nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

Le Regioni ricorrenti denunciano, in riferimento ai vari parametri indicati, molteplici vizi delle norme oggetto dei ricorsi, essenzialmente sotto i profili dell’invasione della competenza regionale o della lesione del ruolo costituzionale delle regioni in materia di turismo, determinati per effetto della previsione di diversi atti e prescrizioni, tra cui, in particolare, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previsto e disciplinato dall’art. 2, commi 4 e 5, della censurata legge n. 135 del 2001.

2. ― In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi che, avendo ad oggetto disposizioni legislative in larga parte identiche, censurate in riferimento a parametri costituzionali comuni e sotto profili sostanzialmente coincidenti, possono essere decisi con un’unica pronuncia.

3. ― I ricorsi sono inammissibili.

Le questioni di legittimità costituzionale in esame sono state proposte anteriormente all’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, cosicché esse debbono essere risolte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri (sentenze n. 422 e n. 376 del 2002).

I predetti ricorsi si propongono di ottenere il riconoscimento, tramite l’annullamento della legge statale denunciata, delle competenze regionali, che si pretendono fondate sulle norme costituzionali invocate come parametri, per il tempo in cui esse sono state vigenti, e cioè fino alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Senonché, nel suddetto periodo, la legge 29 marzo 2001, n. 135, di cui appunto si chiede l’annullamento, non aveva ancora avuto la prevista attuazione, giacché non era stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui emanazione, benché dovesse effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, è avvenuta soltanto il 13 settembre 2002. A questo decreto l’art. 2, comma 4, della stessa legge n. 135 conferisce il compito di definire "i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico", stabilendo, "al fine di assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche", una serie assai dettagliata di standards minimi, di criteri, di requisiti, di modalità di esercizio riguardanti, tra l’altro, le imprese turistiche, le unità abitative delle strutture ricettive, le agenzie di viaggio, le professioni turistiche, i servizi di accoglienza ai turisti, nonché la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative. Il medesimo decreto inoltre formula, ai sensi del comma 5, principi ed obiettivi per quanto concerne lo sviluppo dell’attività economica in campo turistico, la promozione turistica dell’Italia all’estero, lo sviluppo di sistemi turistici locali e di circuiti qualificati a sostegno dell’attività turistica, nonché di infrastrutture turistiche di valenza nazionale.

E’ quindi evidente il rilievo del decreto del Presidente del Consiglio nell’ambito della legge in esame, tanto che il comma 6 dello stesso art. 2 espressamente dispone che "ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4", mentre il successivo comma 7 stabilisce che, al fine di tutelare gli interessi unitari non frazionabili in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni dello stesso decreto si applicano alle regioni ordinarie, "decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6".

Non essendo stato fino ad allora emanato il decreto attuativo del Presidente del Consiglio, nel periodo di tempo intercorrente tra il 5 maggio 2001 -data di entrata in vigore della citata legge n. 135- e l’8 novembre dello stesso anno -data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001- la medesima legge n. 135 si trovava, almeno per quanto riguardava i profili più rilevanti, in una situazione di operatività tale -anche in considerazione dei molteplici rinvii al predetto decreto operati da altre disposizioni della stessa legge- da non richiedere alle regioni l’emanazione di una disciplina attuativa dei principi ed obiettivi indicati dalla legge in questione. Per quel periodo, pertanto, non risulta, anche in ragione della predetta struttura precettiva dell’atto, che le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un’invasione della sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti, dal momento che le norme immediatamente applicabili della citata legge n. 135, da un lato, si limitano a riaffermare il ruolo costituzionale delle regioni nella materia de qua e, dall’altro lato, concernono essenzialmente profili organizzativi e interventi finanziari di competenza statale.

4. ― Il prospettato quadro normativo θ mutato con l’emanazione, ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 5, della legge n. 135 del 2001, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, che ha dato piena attuazione alla stessa legge recependo integralmente l’accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 14 febbraio 2002, nel cui ambito, tra l’altro, si è espressamente concordato tra le parti che "il turismo è materia di esclusiva competenza regionale".

Si tratta quindi di un’ulteriore conferma del fatto che, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale (cfr. sentenza n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall’art. 127 della Costituzione. In tal modo risulta chiara la sopravvenuta carenza di interesse delle regioni ricorrenti all’annullamento delle disposizioni statali censurate, poiché la loro "persistenza" nell’ordinamento non preclude affatto, come già rilevato, l’adozione di apposite normative regionali in materia e non può comunque –secondo quanto infondatamente ritenuto dalla difesa della Regione Lombardia- "legittimare in futuro l’Esecutivo a dettare i principi e gli obiettivi (…) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in una materia che è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni", tanto più che non risulta presentato alcun ricorso avverso il predetto d.P.C.m. 13 settembre 2002.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in esame vanno pertanto dichiarate inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 291 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato i seguenti atti: provvedimento del 07.07.2010 del Comando Generale della Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli Accertamenti Sanitari – con il quale il ricorrente veniva giudicato non idoneo all’accertamento sanitario perché affetto da note di insicurezza che avevano comportato l’attribuzione del coefficiente 2 all’apparato somatofunzionale PS D.M. n.114 del 4 aprile 2000 e relativa direttiva tecnica applicativa del 5 dicembre 2005 e, per l’effetto, escluso dal concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi dell’art.16 della legge n.226 del 23 agosto 2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I 4^ s.s. n. 34 del 30 aprile 2010; verbale redatto in data 07.07.2010 dal collegio medico, nella parte in cui si attesa che il ricorrente ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto perché ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato psichico; verbale n. 53 e giudizio di cui alla visita psichiatrica del 07.07.2010; ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; della graduatoria di merito pubblicata il 17.9.2010.

Avverso i provvedimenti impugnati sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili, deducendo: – la violazione degli artt. 4 e 97 Cost., dell’art. 3, l.n. 241/90, del DM n. 114/2000 e della Direttiva tecnica 5.12.2005; – la contraddittorietà del giudizio di non idoneità, oltre che la sua contraddittorietà, la laconicità delle stesso, ed il contrasto con risultanze degli accertamenti svolti (cfr. esiti accertamenti svolti presso la Azienda USL Dipartimento di salute mentale Centro di salute mentale D/12 e con i precedenti di carriera (cfr. servizio svolto dal 10.1.2006 al 10.1.2008 ottenendo la qualifica di "eccellente’); – nel corso della visita medicolegale, infatti, è stato accertato un "eloquio spontaneo’, "ideazione congrua" e "psiche lucida’.

Ritenuto che le censure indicate risultano infondate in quanto: – dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dall’Amministrazione e dagli atti depositati in giudizio in allegato alla nota dell’Amministrazione in data 25.11.2010, emerge che il giudizio di non idoneità è stato espresso nel rispetto della disciplina della procedura selettiva e all’esito degli accertamenti del caso; – essendo state riscontate "note di insicurezza" all’interessato è stato attribuito in coefficiente 2 al parametro Psiche (PS), in linea con quanto stabilito dal DM n. 114/2000, dalla Direttiva tecnica del 5.12.2005 e dall’art. 10 del bando di concorso; – in particolare, dal colloquio di verifica sono emerse difficoltà relazionali del candidato, manifestatesi attraverso atteggiamenti di difesa, indecisione, incertezza e tendenza a scoraggiarsi.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo respinge;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 03-02-2011, n. 4138 Applicazione della pena Ebrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’imputato in epigrafe ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c); lamentando mancanza della motivazione per ciò che riguarda la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

2. Il ricorso è infondato. L’imputazione attiene alla circolazione alla guida di un’auto con tasso alcolemico di 2,07 e 2,18; ed il Giudice ha determinato la durata della detta sanzione accessoria in un anno e quattro mesi,con valutazione che trova implicito quanto evidente supporto nella complessiva ponderazione del caso. Infatti, è stata irrogata una sanzione prossima al minimo edittale di un anno; con apprezzamento che si riconduce da un lato all’entità della violazione e dall’altro all’assenza di pericolo di recidiva ("non ravvisandosi concreti elementi in base ai quali ritenere che l’imputato commetta in futuro ulteriori fatti costituenti reato") e, dunque, al criterio legale di cui all’art. 218 C.d.S. relativo al pericolo derivante dall’ulteriore circolazione.

In conseguenza, la dedotta mancanza della motivazione non sussiste ed il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.