Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-02-2011, n. 6866 Circolazione stradale

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16 marzo 2010 il G.U.P. del Tribunale di Bergamo applicava a M.M.F. in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. b) la pena di mesi uno e giorni venti di arresto ed euro 1000 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza il M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) – inosservanza o erronea applicazione della legge penale di cui si doveva tenere conto e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza.

Sosteneva il ricorrente che la sentenza impugnata era viziata laddove il giudice aveva formalizzato l’accordo delle parti, previo consenso del difensore presente in udienza, semplice sostituto del difensore processuale del M., senza aver controllato che lo stesso fosse munito di procura speciale. Pertanto, non essendo l’odierno ricorrente presente in udienza e non essendo fornito di procura speciale il sostituto dell’avvocato B.A., la sentenza di applicazione della pena era stata emessa in violazione dell’art. 446 c.p.p., comma 3, che prevede che la volontà dell’imputato di richiedere il patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di patteggiamento è stata infatti presentata in udienza dal sostituto del difensore di fiducia, il quale gli aveva conferito "delega con ogni più ampio potere". L’art. 446 cod. proc. pen. prevede però che la richiesta di patteggiamento possa essere proposta dall’imputato personalmente o da un suo procuratore speciale. Al procuratore speciale non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non gli venga conferita espressamente dall’imputato.

Nella fattispecie di cui è processo l’imputato, contumace, aveva conferito la procura speciale al suo difensore senza alcun riferimento alla facoltà di delega, per cui il potere conferito ai fini della richiesta dei riti alternativi, ed in particolare ai fini dell’accordo sulla pena, essendo caratterizzato dall’intuitus personae, non poteva essere delegato al sostituto processuale, non provenendo tale possibilità dalla volontà dell’imputato.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso, determinando la sopra indicata violazione di legge il venir meno dell’accordo nella sua interezza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-05-2011, n. 9909 Imposta valore aggiunto

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e del P.G. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA del quale si eccepiva l’irritualità della notifica per il mancato rispetto delle regole di cui all’art. 145 c.p.c.;

Preso atto che la società contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge, le conclusioni cui è pervenuto il giudice d’appello evidenziando che la notifica dell’atto impositivo, la che non era risultata possibile presso la sede della società, poteva essere eseguita nei confronti del legale rappresentante solo se questi aveva il domicilio fiscale nel medesimo comune nel quale era collocata la sede sociale;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: "In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 3, non può sottrarsi alla regola generale di cui al D.P.R., n. 600 del 1973 ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente" (Cass. n. 6325 del 2008);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12175 Accertamento

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Svolgimento del processo

l. Il sig. C.L. con ricorso 21 aprile 2000 chiedeva al tribunale di Messina che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con la sig.ra A.M.. La convenuta si costituiva chiedendo un assegno divorzile. Il tribunale, con sentenza dell’11 giugno 2004, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e poneva a carico dell’attore un assegno di Euro 250,00 mensili in favore della ex moglie. La sentenza veniva impugnata dal sig. C. che ne chiedeva la riforma in ordine all’attribuzione dell’assegno divorzile e, in via incidentale, dalla sig.ra A. che chiedeva un aumento di tale assegno. La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 5 luglio 2006, rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale aumentava l’assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili. In data 18 settembre 2006 la sig.ra A. proponeva ricorso al tribunale di Messina chiedendo, ex art. 12 bis della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, il riconoscimento di una quota pari al 40% del TFR spettante all’ex coniuge e da lui percepito nel 2001, dopo la proposizione della domanda di divorzio e prima della pronuncia della relativa sentenza.

Il sig. C. si costituiva chiedendone il rigetto, essendo stata la relativa domanda già proposta al tribunale nel giudizio di divorzio e rigettata, senza che sul punto fosse stato proposto gravame, con il conseguente formarsi di una preclusione a proporla in separato giudizio. Deduceva che comunque non vi erano le condizioni per l’accoglimento della domanda, mancando l’accertamento definitivo dell’obbligo di mantenimento e l’anticipazione degli effetti della sentenza divorzile al momento della domanda. Il tribunale di Messina con decreto del 17 luglio 2007 rigettava la domanda, giacchè pur avendo il C. maturato il diritto al TFR in data 1 gennaio 2001, successivamente alla domanda di divorzio, l’obbligo di versare l’assegno era stato fatto decorrere dal novembre 2004, così dovendosi escludere il diritto dell’ex moglie ad una quota di detto trattamento. La sig.ra A. proponeva reclamo e il sig. C. si costituiva chiedendone il rigetto anche in relazione alla già dedotta preclusione da giudicato. La Corte d’appello di Messina, con decreto depositato il 22 gennaio 2008, accoglieva il gravame e la domanda dell’appellante. Avverso il decreto ricorre a questa Corte il sig. C., con atto notificato il 31 marzo 2008, formulando quattro motivi. La sig.ra A. resiste con controricorso notificato il 5/13 maggio 2008.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, e successive modificazioni. Si deduce al riguardo che il decreto impugnato avrebbe errato nel riconoscere alla ex moglie il diritto a una quota del TFR del ricorrente maturato in pendenza del giudizio di divorzio, pur non essendo stata disposta la retroattività dell’assegno di divorzio, fondandosi unicamente sul precedente espresso dalla sentenza n. 24057 del 2006 di questa Corte, essendo esso isolato e relativo ad un caso in cui, diversamente che in quello di specie, il divorzio era stato richiesto dai coniugi con ricorso congiunto nel quale si era prestabilita l’attribuzione di detto assegno, mentre in ogni altro caso l’incertezza circa la debenza dell’assegno rende non dovuta la quota del TFR. Il motivo si conclude con il prescritto quesito con il quale si chiede se nell’applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 12 bis, può essere riconosciuto in capo al coniuge divorziato il diritto a percepire una quota del TFR maturato dopo la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in pendenza di giudizio in seno al quale la corresponsione di assegno divorzile sia oggetto di contestazione e la sentenza che riconosce tale obbligo non faccia decorrere gli effetti della pronuncia al momento della proposizione della domanda.

Con il secondo motivo si denuncia (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, e art. 295 c.p.c.) omessa motivazione circa le richieste d’inammissibilità o sospensione del giudizio in attesa di definitività della statuizione sulla sussistenza dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile. Con il motivo si censura il decreto "nella parte in cui è omessa la motivazione sulla domanda d’inammissibilità della domanda o di sospensione del giudizio a cagione della non definitività della pronuncia costitutiva dello status di titolare dell’assegno divorzile".

Con il terzo motivo si denuncia ancora la falsa applicazione dell’art. 12 bis nella parte in cui, sulla base della su detta sentenza di questa Corte, si da per ammesso, senza motivazione, il diritto alla quota del TFR in pendenza di un separato giudizio di divorzio, mentre il relativo diritto dovrebbe ritenersi azionabile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia liquidato, con conseguente improponibilità della domanda o sospensione del giudizio su di essa. Si pongono in proposito i seguenti quesiti: "La sentenza divorzile ha efficacia costitutiva quanto allo status di coniuge titolare di assegno divorzile? Il passaggio in giudicato della predetta sentenza costituisce condizione per il riconoscimento del diritto alla quota del TFR L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis, o condizione per la sua esigibilità? Il riconoscimento della titolarità di assegno divorzile costituisce questione pregiudiziale per il riconoscimento o l’esigibilità della quota di TFR L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis? E la pregiudizialità determina l’inammissibilità o improponibilità della seconda azione o giustifica la sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo?".

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di giudicato nonostante che la domanda di una quota del TFR fosse stata proposta dall’odierna resistente nel giudizio di divorzio in primo grado, senza essere poi riproposta in appello, nonostante che su di essa il giudice di primo grado avesse omesso di pronunciarsi. Si deduce che in proposito il tribunale, alla cui motivazione si riporta il giudice d’appello, aveva affermato che la domanda era relativa ad un acconto sul TFR, da rigettarsi per la mancata prova della sua percezione da parte del beneficiario. Si formula al riguardo il seguente quesito:

"La mancata riproposizione della domanda rigettata nel contraddittorio fra le parti per carenza, di prova e non riproposta nel giudizio di appello effettivamente instaurato dalla parte avversa determina la preclusione tipica del giudicato sull’oggetto della specifica domanda?". 2. Il quarto motivo va esaminato per primo essendo, se fondato, assorbente rispetto agli altri. Esso, peraltro, deve essere rigettato. Il giudicato esterno, infatti, si forma in relazione a domande aventi la stessa "causa petendi" e lo stesso "petitum", mentre la domanda formulata e rigettata nel giudizio di divorzio, secondo quanto emerge sia dalla sentenza di primo grado (alla quale fa riferimento la sentenza della Corte d’appello), ; sia dall’esame degli atti (sentenza di primo grado nel giudizio di divorzio e comparsa di risposta della Sig.ra A. in quel giudizio, prodotti dal ricorrente) – che questa Corte deve compiere per accertare l’eventuale esistenza del giudicato esterno, interpretando gli atti processuali a ciò necessari (Cass. sez. un. 28 novembre 2007, n. 24664; 16 giugno 2006, n. 13916) – era diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, avendo quella domanda ad oggetto un acconto sull’indennità di fine rapporto e quindi un "petitum" diverso da quello oggetto della domanda formulata nel presente giudizio e costituendosi il giudicato sugli accertamenti di fatto compiuti unicamente e limitatamente a tale domanda, nonchè sulla sua infondatezza.

3.Parimenti pregiudiziale è il secondo motivo, che va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non concludendosi nè con il quesito nè con la sintesi da esso prescritti.

4. Essendo fra loro connessi il primo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente. Essi vanno rigettati sulla base delle seguenti considerazioni.

L’art. 12 bis, aggiunto alla L. n. 898 del 1970 dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 16, statuisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di divorzio ha diritto, se non passato a nuove nozze "e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza".

Questa Corte ha già avuto modo di statuire che detto art. 12 bis, con l’attribuire al coniuge al quale sia stato riconosciuto l’assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge "anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza", deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge quando l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l’indennità matura anteriormente a tale momento) e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l’assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto, implicando ogni diversa interpretazione profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in riferimento all’art. 3 Cost. (Cass. 10 novembre 2006, n. 24057; 29 settembre 2005, n. 19046; 18 dicembre 2003, n. 19427). Si è osservato in proposito che l’espressione "titolare di assegno ai sensi dell’art. 5" usata dal legislatore non può essere intesa in senso letterale ostandovi, dal punto di vista sistematico, il successivo riferimento all’attribuzione del diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo "viene a maturare dopo la sentenza". Tale ultima statuizione implica necessariamente che quel diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, tali potendo divenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato. La "ratio" dell’art. 12 bis è infatti quella di correlare il diritto alla quota di indennità non ancora percepita dal coniuge al quale essa spetti al diritto all’assegno divorzile, il quale in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorchè – di regola – esso venga costituito in concreto e divenga esigibile solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi. Ne consegue, in correlazione a tale "ratio", che ove l’indennità di fine rapporto sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda – singola o congiunta – di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno deve ritenersi riconnessa, a prescindere dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, dall’art. 12 bis l’attribuzione del diritto alla quota dell’indennità su detta, la quale potrà essere liquidata con la stessa sentenza di divorzio, ovvero in un distinto, successivo procedimento, come nel caso di specie.

Vero è che l’art. 12 bis condiziona il diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto in questione al diritto all’assegno di divorzio e quindi, prima che tale diritto sia accertato con sentenza passata in giudicato,la domanda di attribuzione di detta percentuale non può essere accolta. Ma questa Corte ha già affermato che la relativa domanda può essere proposta nello stesso processo in cui sia domandato l’assegno di divorzio, formandosi così contestualmente il giudicato sulla spettanza di questo e della percentuale del TFR a norma dell’art. 12 bis su detto. Infatti, costituendo l’attribuzione dell’assegno di divorzio condizione dell’azione con la quale si domandi la percentuale del TFR ai sensi del detto art. 12 bis, per il suo accoglimento non è necessario che detta condizione sussista al momento della proposizione della domanda ma è sufficiente la contestuale formazione del giudicato sulle due domande.

Ne deriva che ove, come nel caso di specie, l’attribuzione della quota del TFR sia stata domandata in giudizio diverso da quello di divorzio ed a questo successivo, ancorchè prima che quello sia stato definito con sentenza passata in giudicato, essendo i due giudizi venuti a contestuale decisione definitiva davanti a questa Corte nella stessa udienza (il giudizio relativo all’assegno di divorzio con il numero di ruolo 3172 del 2007 e quello avente ad oggetto la quota del TFR con il numero 9790 del 2008), la contestuale decisione sugli stessi e pubblicazione delle relative sentenze, con la declaratoria d’inammissibilità del ricorso con il quale s’impugnava l’attribuzione dell’assegno di divorzio all’ A. che questa Corte ha adottato nell’odierna camera di consiglio, implica il verificarsi di una situazione processuale di contestuale formazione del giudicato sulle due domande – così come nel caso di proposizione di entrambe le domande nel giudizio di divorzio – che comporta, per le ragioni sopra dette, la reiezione del ricorso anche quanto ai motivi in esame.

In relazione alle particolarità della presente fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 2834

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Svolgimento del processo

Espongono le ricorrenti di essere proprietarie (le prime tre) ed affittuaria (la quarta) di talune aree site in Giugliano (Campania) oggetto di occupazione per i lavori di sistemazione di una discarica per rifiuti.

Nel soggiungere di aver espresso l’intendimento di cedere volontariamente i beni oggetto di procedura ablatoria, rammentano che l’Ente espropriante provvedeva ala determinazione dell’indennità dovuta ai proprietari (Euro 84.906,33) ed al fittavolo (Euro 74.317,90).

Le indennità come sopra determinate venivano accettate dal sig. T.P.A. (dante causa delle prime tre ricorrenti) e dalla sig.ra C.M..

Lamenta ora parte ricorrente la mancata convocazione per la formalizzazione dell’atto di cessione e la conseguente liquidazione dell’indennità spettante, malgrado le sollecitazioni in data 11 luglio 2007 e 9 dicembre 2009.

Con atto di diffida notificato il 5 luglio 2010, l’Unità Stralcio per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania veniva formalmente invitata a concludere il procedimento per la formalizzazione dell’atto di cessione volontaria delle particelle oggetto di espropriazione.

Il contegno osservato dall’Amministrazione si porrebbe, secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti, in violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sarebbe altresì viziato per eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, in ragione del carattere di obbligatorietà che assisterebbe il compimento della procedura espropriativa con l’atto di cessione del bene occupato e la conseguenziale liquidazione della spettante indennità.

Ribadita l’esigenza che il procedimento de quo debba concludersi con la cessione volontaria, osservano peraltro le ricorrenti che l’occupazione sarebbe comunque divenuta illegittima in ragione del decorso del termine di cinque anni senza emanazione del decreto di esproprio.

Conclude parte ricorrente insistendo affinché, in accoglimento del presente mezzo di tutela, venga dato atto dell’illegittimità del contegno omissivo nella vicenda tenuto dalla competente Amministrazione ed a quest’ultima venga ordinato di provvedere alla conclusione del procedimento ed alla liquidazione dell’indennità spettante alla parte ricorrente a seguito di cessione volontaria.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2011.
Motivi della decisione

Va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010 n. 26) siano state istituite per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, una "Unità stralcio" e una "Unità operativa", utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decretolegge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, che cessano alla data del 31 dicembre 2009.

La stessa disposizione prevedeva che le predette unità sarebbero cessate alla data del 31 gennaio 2011 (termine, peraltro, suscettibile di proroga, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

L’art. 15, comma 1, dell’ O.P.C.M. 28 gennaio 2011 n. 3920 ha, quindi, previsto che, "in considerazione della necessità… di assicurare l’adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all’articolo 2 del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, apposita Unità TecnicaAmministrativa.

Il comma 2 dell’articolo da ultimo citato ha demandato alla costituita Unità TecnicaAmministrativa la gestione delle attività concernenti, fra l’altro:

– i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all’articolo 2 del sopra richiamato decretolegge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l’eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali (lett. a);

– le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori (lett. c).

Le indicazioni sopra esposte consentono al Collegio di individuare, ogni evidenza, la competenza a provvedere, a fronte delle sollecitazioni ritualmente rivolte dalla parte ricorrente al fine della liquidazione degli importi in capo alla medesima spettanti a titolo di indennità per la cessione volontaria dei beni oggetto della procedura ablatoria indicata in narrativa, in capo all’Unità TecnicaAmministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 15 dell’ O.P.C.M. 3920/2011.

Dato atto della rituale proposizione dell’odierno mezzo di tutela, secondo quanto stabilito dall’art. 117 c.p.a. ed ulteriormente osservato come le istanze e la formale diffida a provvedere dalla parte ricorrente presentate nei confronti dell’Amministrazione siano, alla stregua di quanto evidenziato dagli atti di causa, allo stato rimaste senza riscontro alcuno, si impone – in accoglimento del ricorso – l’adozione di ordine, nei confronti del responsabile p.t. della suindicata Unità TecnicaAmministrativa, di provvedere entro un termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al responsabile p.t. dell’Unità TecnicaAmministrativa costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’art. 15 dell’ O.P.C.M. 3920/2011, di provvedere con formale e motivata determinazione a fronte della diffida dalla parte ricorrente notificata come in narrativa indicato.

Condanna il responsabile p.t. della suindicata Unità TecnicaAmministrativa al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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