Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-05-2012, n. 7319 Fonti Atti e norme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Nostromo s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro indicata in epigrafe, con la quale, respingendo l’appello della società, è stata rigettata l’opposizione da essa proposta contro l’invito al pagamento della somma di L. 292.607.015 per recupero dazi, differenza IVA e interessi, emesso dalla Dogana di Vibo Valentia in relazione ad importazioni dalla Turchia di tonno lavorato effettuate nei mesi di febbraio e marzo 1996.

Il giudice d’appello ha ritenuto, in sintesi, che: a) la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 aprile 1999, intervenuta in relazione alla fattispecie in esame, deve considerarsi vincolante per il giudice nazionale, non essendo stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia nel termine di due mesi stabilito dall’art. 173 del Trattato CE; b) anche a non voler ritenere vincolante la citata decisione per il fatto che alla data della domanda non era ancora maturato il detto termine di impugnazione, non si ravvisano ragioni per discostarsi da quanto sostenuto nella decisione medesima, in cui si è ritenuto che non sussistessero nella fattispecie i requisiti per l’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Reg. CEE n. 2913/92 (istitutivo del codice doganale comunitario), come modificato dal Reg. CE n. 2700/2000. 2. L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. La ricorrente ha altresì depositato dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 come modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi formulati, la società ricorrente denuncia, rispettivamente, "violazione dell’art. 5, comma 2, del Regolamento CEE n. 1697/79 del Consiglio del 24.7.79, recepito dall’art. 220 – paragr. 2 – del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) novellato dal Reg. CEE n. 2700/2000 per quanto concerne la mancata applicazione dell’esimente prevista dall’art. 220 suddetto", e "falsa applicazione e violazione degli artt. 177 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

In particolare, con quest’ultimo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto la natura vincolante della decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 aprile 1999 per omessa impugnazione nel termine stabilito dall’art. 173 del Trattato CE, sostenendo che essa aveva avuto conoscenza di detta decisione soltanto in data 23 settembre 2009, a seguito della notifica dell’invito al pagamento oggetto del presente giudizio, ed aveva proposto opposizione avverso tale atto il 4 novembre 1999, prima, quindi, che fosse decorso il termine di sessanta giorni di cui al citato art. 173.

In conclusione, pone un unico quesito di diritto, così formulato:

"in presenza di due Decisioni CEE, la prima del 29.4.1999 che stabilisce che in un caso particolare è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato, l’altra invece del 29.10.2011 che stabilisce che lo sgravio dei dazi all’importazione è giustificato in vari casi particolari ed abilita gli Stati membri a rimborsare o ad abbuonare i dazi in casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto o di diritto comparabili, a quale delle due il giudice nazionale deve attenersi, in considerazione anche del fatto che la prima decisione è intervenuta quando ancora non era stato pubblicato il Reg. CEE 2700/2000 che ha rinnovellato l’art. 220 del C.D.C. (…)?". 2.1. E’ infondato, e va quindi rigettato con assorbimento di ogni altra censura, il secondo motivo di ricorso, che attiene alla questione, logicamente prioritaria, della efficacia vincolante della più volte citata decisione della Commissione del 29 aprile 1999, la quale, in relazione al particolare caso qui in esame, si è così pronunciata:

"Art. 1. 1. I dazi all’importazione per un importo pari a L. 227.653.490, oggetto della domanda dell’Italia del 14 novembre 1997, devono essere contabilizzati.

2. Lo sgravio dei dazi all’importazione per un importo pari a L. 227.653.490, oggetto della domanda dell’Italia del 14 novembre 1997, non è giustificato.

Art. 2.

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione".

Ciò premesso, ai sensi dell’art. 288, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già art. 249 Trattato CE), "la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi".

Inoltre, l’art. 263 (già art. 230 e, prima ancora, art. 173 del Trattato), prevede, al quarto comma, che qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre "un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente", e, al sesto comma, che "i ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza". 2.2. Secondo la giurisprudenza comunitaria, una decisione della Commissione in tema di aiuti di Stato che non sia stata impugnata dal destinatario nei termini sopra indicati diviene definitiva nei suoi confronti e uno Stato membro non può rimetterne in discussione la validità; le stesse esigenze di certezza del diritto portano ad escludere che il beneficiario di un aiuto oggetto di decisione della Commissione, che avrebbe potuto impugnare tale decisione e ha lasciato decorrere il termine prescritto, possa contestare la legittimità della stessa dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di detta decisione, in quanto ciò equivarrebbe a riconoscergli la possibilità di eludere il carattere definitivo della decisione nei suoi confronti dopo la scadenza dei termini di ricorso (Corte di giustizia, sentenza 9 marzo 1994, in causa C-188/92, TWD, citata anche dal giudice a quo) (sull’efficacia vincolante per i giudici nazionali delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, in quanto fonte di produzione di diritto comunitario, cfr. anche Cass. nn. 17564 del 2002, 4769 e 23269 del 2005, 24065 del 2006, 2428 e 22318 del 2010).

In termini analoghi si è espressa la Corte di giustizia in relazione alle decisioni della Commissione nella materia – che qui specificamente interessa – del recupero a posteriori dei dazi all’importazione.

Con la sentenza 20 novembre 2008, in causa C-375/07, Heuschen & Schrouff Orientai Foods, la Corte ha affermato che: a) "qualora una domanda di sgravio ai sensi dell’art. 239 codice doganale comunitario sia stata sottoposta da uno Stato membro al vaglio della Commissione e questa abbia già emesso una decisione che include valutazioni di diritto e di fatto in un determinato caso di operazioni di importazione, in forza dell’art. 249 CE, tali valutazioni vincolano tutti gli organi dello Stato destinatario della decisione, compresi i suoi giudici chiamati ad esaminare il medesimo caso rispetto all’art. 220 del predetto codice"; b) "se nel termine previsto dall’art. 230, comma 5, CE l’importatore ha proposto un ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione che statuisce sulla domanda di sgravio dei dazi all’importazione ai sensi dell’art. 239 del codice doganale, spetta al giudice nazionale valutare se sia necessario sospendere il procedimento fino all’emanazione di una decisione definitiva su detto ricorso di annullamento o provvedere esso stesso a sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale per una valutazione di validità" (cfr., anche, la precedente sentenza 14 dicembre 2000, in causa C-344/98, Masterfoods e HB).

2.3. Alla luce degli esposti principi, deve ritenersi che, qualora (come nella fattispecie) sia intervenuta una decisione della Commissione europea che ha stabilito che, in un caso determinato, si deve procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e che lo sgravio di tali dazi non è giustificato, e tale decisione non sia stata impugnata, non solo dallo Stato membro designato come destinatario, ma neanche – dinanzi al Tribunale di primo grado – dalla parte "direttamente e individualmente" interessata, nel termine di due mesi stabilito dall’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, decorrente, per quest’ultima, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza (nella specie, in sede di notifica dell’invito al pagamento impugnato), la decisione medesima ha efficacia vincolante per il giudice nazionale, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata dalla Commissione.

Nè può assumere alcun rilievo la circostanza che l’impugnazione, da parte del contribuente, dell’atto di recupero dei dazi avvenga – come nella specie – quando il suddetto termine bimestrale non è interamente decorso, non potendo certo tale impugnazione tenere luogo di quella avverso la decisione della Commissione (nè avere effetto interruttivo di tale termine), la quale, pertanto, alla scadenza del termine stesso, diviene definitiva anche nei confronti del soggetto interessato (il quale ben può, invece, impugnare la decisione, con conseguente potere del giudice nazionale adito di valutare se sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. fino alla decisione definitiva – cfr., in tal senso, anche Cass. n. 14595 del 2006, ovvero sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale per una valutazione di validità).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro. 8000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-06-2012, n. 9205 Integrazione salariale

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Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata rigetta l’appello dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 7 aprile 2008 e dichiara il diritto di L.F.P. alla riscossione del sussidio per il lavoro svolto, dal mese di maggio 1997 al mese di gennaio 1999, nell’ambito di un progetto di utilità collettiva (ai sensi della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 23) presso il Comune di San Giovanni La Punta, in qualità di assistente sociale.

La Corte d’appello di Catania, per quel che qui interessa, precisa che:

a) in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità il sussidio per lavori socialmente utili è compatibile con il compenso ricavato da una diversa attività di lavoro subordinato svolta nell’ambito di un contratto part-time, con modalità e orario che non interferiscono con il lavoro socialmente utile (si citano: Cass. 19 aprile 2007, n. 9344 e Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688);

b) in applicazione del suddetto condivisibile principio è da escludere che, nella specie, sussistano ragioni ostative al suddetto cumulo, date le caratteristiche della prestazione a tempo parziale (in svolgimento dal 23 giugno 1995), emerse dall’istruttoria e in considerazione del fatto che è stato anche accertato che il lavoro socialmente utile (svolto a partire dal maggio 1997) è stato regolarmente prestato;

c) va, infine, precisato che la sentenza di primo grado, qui confermata, non è stata impugnata in riferimento al dichiarato riconoscimento del diritto della lavoratrice ad ottenere l’indennità di maternità.

2.- Il ricorso dell’INPS domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, L.F.P..

Motivi della decisione

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 2968 e 2969 cod. civ..

Si sottolinea che la lavoratrice ha proposto l’azione giudiziaria il 13 gennaio 2003 al fine di ottenere il sussidio LSU (e l’indennità di maternità), a seguito di comunicazione in data 22 aprile 1999 della decisione sfavorevole del ricorso amministrativo dalla stessa proposto il 19 marzo 1999 (come riferito dalla stessa L.F.).

Pertanto, nel silenzio del Tribunale sulla questione relativa alla tempestività dell’azione, la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la decadenza verificatasi ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 438 del 1992, con conseguente estinzione del diritto alle prestazioni richieste.

2 – Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, violazione e falsa applicazione del principio del l’incompatibilità del sussidio LSU con la percezione di un reddito da lavoro, desumibile dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, nonchè dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 4 e dall’art. 10 preleggi.

Si sottolinea che la lavoratrice ha svolto un lavoro socialmente utile a partire dal maggio 1997, contestualmente allo svolgimento di un lavoro dipendente part-time a tempo indeterminato iniziato il 23 giugno 1995.

Pertanto, in base al D.L. n. 510 del 1996, art. 1, il quale rinvia alla disciplina dell’indennità di mobilità, il sussidio LSU in oggetto non è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente a tempo indeterminato part-time, il cui svolgimento sia oltretutto iniziato prima dell’inserimento dell’interessata nel progetto LSU. 2 – Esame delle censure.

3.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile.

Come è noto, secondo consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 4 aprile 2006, n. 7825; Cass. 30 maggio 2007, n. 12688; Cass. 19 aprile 2004, n. 7392);

b) sulla base del suddetto principio – pur essendo la decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro certi termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo rilevabile d’ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo – è tuttavia inammissibile il ricorso nel quale tale decadenza viene dedotta per la prima volta in cassazione, qualora nel ricorso stesso non siano indicati con precisione gli elementi di fatto necessari a valutare se ed in quali limiti la decadenza si sia verificata (Cass. 11 ottobre 1995, n. 10611; Cass. 20 marzo 2001, n. 3947; Cass. 2 aprile 2001, n. 4833; Cass. 17 agosto 2004, n. 16023; Cass. 15 dicembre 2005, n. 27674).

Nella specie il ricorso, nella sua autonoma formulazione, può originare solo congetture in ordine alla ipotizzata decadenza, specialmente in considerazione dei fatto che il ricorrente non si fa carico di argomentare in merito alla precisazione, contenuta nell’ultima parte della sentenza impugnata, secondo cui la sentenza di primo grado, confermata in appello, non è stata impugnata in riferimento al dichiarato riconoscimento del diritto della lavoratrice ad ottenere l’indennità di maternità.

Ne risulta pertanto violato il canone fondamentale cui il ricorrente deve attenersi: costituito dall’onere della completa estrinsecazione delle ragioni fattuali e giuridiche che inducono il ricorrente a chiedere la cassazione della sentenza impugnata.

A tale onere non è dato sopperire con ricerca diretta, ad opera di questa Corte, negli atti di causa dei dati necessari costituendo jus receptum che, al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti e delle vicende processuali deve concorrere con la completa individuazione dei motivi del ricorso, in modo che il Giudice di legittimità sia posto in grado di avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, anche se non occorre un’apposita premessa a sè stante, (vedi, per tutte: Cass. 20 agosto 2004, n. 16360; Cass. 20 febbraio 2012, n. 1905; Cass. 10 ottobre 2000, n. 13495).

Ciò deve, a fortiori, affermarsi con riguardo a casi, come quello di specie, nei quali la questione prospettata in sede di legittimità sia rimasta priva di qualsiasi riscontro nella sentenza impugnata, non essendo stata nei precedenti gradi di giudizio nè proposta dalla parte interessata (come emerge da quanto in precedenza riferito) nè, comunque, esaminata dal giudice, pur essendo nella medesima sede comunque proponibile, in considerazione della sua conoscibilità di ufficio (arg. ex Cass. 30 marzo 2001, n. 4743; Cass. 29 dicembre 1997, n. 13071; Cass. 26 maggio 2004, n. 10117, nonchè Cass. 11 ottobre 1995,n. 10611 cit.).

4. Il secondo motivo è invece da accogliere, per le ragioni di seguito precisate.

4.1.- Per sgombrare il campo da possibili equivoci pare opportuno sottolineare, in primo luogo, che, ai fini della questione da esaminare, non ha alcun rilievo – e, infatti, non è in contestazione – il fatto che il sussidio di cui si tratta venga richiesto per un’attività lavorativa che è stata svolta non, specificamente, nell’ambito di un progetto di lavoro socialmente utile, ma in un progetto di lavoro di utilità collettiva, "ai sensi della L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 23".

Va precisato, al riguardo, che come è stato autorevolmente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 43 del 1996 e n. 310 del 1999), la suddetta L. n. 67 del 1988, art. 23 aveva previsto, soltanto per gli anni 1988, 1989 e 1990, il finanziamento di iniziative a livello locale "temporalmente limitate", consistenti nello svolgimento di "attività di utilità collettiva" mediante l’impiego, a tempo parziale, di giovani privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

A partire dallo scadere del suddetto triennio, la Regione Sicilia ha emanato una serie di provvedimenti legislativi con i quali ha esteso la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all’art. 23 della legge statale richiamata. Conseguentemente, tale durata è stata portata dapprima fino al 30 giugno 1992 con la L.R. n. 27 del 1991, quindi fino al 31 dicembre 1993 con la L. n. 5 del 1992, al gennaio del 1996 con la L. n. 25 del 1993 e poi ulteriormente prorogata con la L.R. n. 85 del 1995, art. 12, nonchè con una serie di successive circolari dell’Assessore regionale per il lavoro e con ulteriori interventi del legislatore regionale. Inoltre, in particolare con la L.R. n. 85 del 1995, sono state adottate misure per l’inserimento dei giovani impegnati nei progetti di utilità collettiva, precisandosi che l’impiego dei giovani nei "nuovi" progetti sarebbe avvenuta in base a contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale.

Ne consegue che non è esatto considerare come fonte della prestazione lavorativa di cui si tratta nel presente giudizio la suddetta L. n. 67 del 1988, art. 23 – che ha esaurito i propri effetti nel triennio 1988-1990 – mentre è corretto fare riferimento, a tal fine, alla L.R. Sicilia 21 dicembre 1995, n. 85, art. 12, comma 8, che nel testo applicabile ratione temporis – stabiliva che i progetti di utilità collettiva "con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza". La suddetta disposizione, nei successivi commi 10 e 11, prevede espressamente la necessità di finanziare con priorità i progetti di utilità collettiva in cui siano utilizzati i soggetti contemplati dalla L. n. 67 del 1988, art. 23 e successive modifiche e proroghe (di carattere regionale n.d.r.) nonchè la possibilità, a tal fine, della predisposizione di progetti di lavori socialmente utili da parte dell’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione d’intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2.

Pertanto, nell’ambito del presente giudizio, la suindicata precisazione è utile non soltanto per l’esatta individuazione della fonte normativa del rapporto di lavoro di cui si tratta ma soprattutto per chiarire che, come espressamente affermato dalla Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 310 del 1999 – nella quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale siciliana che non prevedeva l’attribuibilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e nei lavori di utilità collettiva della indennità di maternità – il rapporto che si instaura a seguito dell’inserimento in un progetto di lavori socialmente utili e quello che nasce dall’inserimento in un progetto di attività di utilità collettiva sono regolati da una disciplina che, nel tempo, è divenuta sostanzialmente omogenea (come segnalato dalla stessa Corte costituzionale, fra l’altro, nella sentenza n. 271 del 1996, avente ad oggetto proprio la L.R. Sicilia n. 25 del 1993).

Tale rilievo, del resto, trova riscontro anche in un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 1, fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonchè dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d’impiego, in conformità all’intento demandato dalla legge delega – consistente nella revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili – e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000 (vedi, per tutte: Cass. 22 dicembre 2011, n. 28540; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461).

Conseguentemente – così come il rapporto tra il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 2 (che delinea i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità") e il D.Lgs. n. 280 del 1997, art. 3 (diretto ad individuare i "lavori di pubblica utilità" in funzione della "creazione di occupazione" in uno specifico bacino di impiego) si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro – negli stessi termini va configurato il rapporto tra la suddetta normativa in materia di LSU e la L. n. 67 del 1988, art. 23, con la successiva normativa regionale di proroga di cui si è detto.

Conseguentemente, il compenso per tutte le suddette tipologie di attività (erogato sotto forma di sussidio) risulta essere assoggettato alla medesima disciplina (arg. ex Cass. 22 dicembre 2011, n. 28540; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1461).

Ovviamente – come risulta confermato anche dalla recente sentenza della Corte giustizia UE, 15 marzo 2012, n. 157 – la suddetta assimilazione comporta anche che l’occupazione in uno dei suindicati progetti non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato nè a termine nè a tempo indeterminato, trattandosi di un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice (essenzialmente assistenziale, pur con l’applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come, ad esempio, il trattamento di malattia e l’indennità di maternità (vedi, per tutte: Cass. 29 gennaio 2007, n. 1828; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2887; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21155; Cass. 22 aprile 2011,9287).

4.2.- In merito alla soluzione della questione relativa alla compatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili e la percezione di un reddito da lavoro subordinato a tempo parziale si sono manifestate, originariamente, alcune incertezze nella giurisprudenza di questa Corte, principalmente dovute al sovrapporsi di molteplici interventi legislativi in materia di LSU, che, come si è detto, hanno notevolmente modificato la disciplina e la fisionomia dell’inserimento nei progetti di lavori socialmente utili (come ha sottolineato anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 25 del 1996 e nell’ordinanza n. 40 del 2000) e, nello stesso tempo, hanno sostanzialmente eliminato le differenze tra gli LSU, i lavori di pubblica utilità e le attività di utilità collettiva.

Nella specie, l’Istituto ricorrente fa riferimento alle seguenti disposizioni:

a) D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (articolo abrogato, con decorrenza 23 gennaio 1998, dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 13, ma che, nella versione risultante dalle modifiche inserite dalla legge di conversione, è entrato in vigore il 20 luglio 1994);

b) D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (anch’esso abrogato, con la suddetta decorrenza, dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 13, ma che, nella versione originaria è entrato in vigore il 3 ottobre 1996, mentre nel testo successivo alla sostituzione disposta in sede di conversione, è entrato in vigore il 1 dicembre 1996);

c) del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, entrato in vigore il 23 gennaio 1998.

Quest’ultimo decreto ha riformato la disciplina dei lavori socialmente utili, regolando organicamente tutta la materia ed abrogando tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute, con particolare riguardo a quelle di cui ai suindicati del D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, come si è detto.

4.2.- Lo svolgimento del lavoro socialmente utile, da parte della L. F., ha avuto inizio nel maggio 1997, pertanto – sulla base della predetta assimilazione – per la disciplina del relativo sussidio si deve fare riferimento al cit. D.L. n. 510, art. 1, nella versione approvata in sede di conversione per il periodo antecedente il 23 gennaio 1998 e, per il periodo successivo, si deve fare riferimento al D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8.

Ne consegue che viene in considerazione la norma dalla cui interpretazione sono state principalmente originate le incertezze interpretative, di cui si è detto.

Si tratta del D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3, che ha sostituito del D.L. n. 299 del 1994, n. 299 art. 14, comma 4, prevedendo la possibilità pei soggetti inseriti in un progetto LSU, senza fruire alcun trattamento previdenziale, di ottenere, a carico dell’INPS, un sussidio non superiore a L. 800.000 mensili, salva l’eventuale corresponsione, da parte dei soggetti proponenti o utilizzatori, di un importo integrativo di detti trattamenti per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. La norma aggiungeva, poi, che per il suddetto sussidio dovevano applicarsi "le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità".

Quest’ultimo riferimento è stato diversamente interpretato, in un primo momento, rispettivamente da Cass. 15 settembre 2003, n. 13529 (nonchè da Cass. 20 agosto 2003, n. 12262) e da Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688.

In base al primo indirizzo si è esclusa la compatibilità tra sussidio LSU e reddito da lavoro sia pure a tempo parziale, attraverso il richiamo alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 7, in materia di indennità di mobilità.

In base al secondo orientamento è stata, invece, affermata la compatibilita tra i due suddetti introiti, sul rilievo secondo cui il rinvio alle disposizioni in materia di indennità di mobilità doveva essere inteso come limitato al trattamento previdenziale e assicurativo.

Due successive sentenze (Cass. 5 marzo 2007 n. 5040 e n. 5041) hanno confermato la incumulabilità del sussidio LSU con redditi da lavoro subordinato per il periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni dettate dal decreto dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, mentre hanno affermato – sulla base del D.Lgs. n. 468, art. 8, comma 4, la cumulabilità dell’assegno con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale se iniziato successivamente all’avvio del progetto, nei limiti di seicentomila mensili e l’incumulabilità nella ipotesi inversa, relativa al lavoro dipendente a tempo parziale iniziato anteriormente.

Da ultimo è però intervenuta (in senso conforme rispetto a Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688) Cass. 19 aprile 2007, n. 9344, ove si è dato conto di tutto il complesso cammino ermeneutico che si è registrato sulla questione in argomento e, attraverso l’analisi della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 468 del 1997 alla luce anche della normativa successiva, è stato affermato il principio secondo cui: "Non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, alla stregua della normativa sopravvenuta, il D.Lgs. n. 468 del 1997, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, onde non vi sarebbe ragione di operare distinzioni, e sulla scorta del rilievo che il richiamo alla normativa sull’indennità di mobilità, fatto dalla L. n. 608 del 1996, art. 1, comma 3, valga non già per il divieto di cumulo tra sussidio e lavoro a tempo parziale, ma al diverso fine del regime della contribuzione riconoscendosi la contribuzione figurativa sia per il periodo in cui si gode dell’indennità di mobilità (L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9), sia per il periodo in cui si svolgono lavori socialmente utili (D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19)".

A quest’ultimo indirizzo il Collegio intende dare continuità, nella consapevolezza del ruolo centrale che va attribuito alla disciplina contenuta del D.Lgs. n. 468 del 1997 e delle scelte legislative operate nella relativa normativa al fine della determinazione della fisionomia di base dell’istituto dei lavori socialmente utili, trattandosi di un decreto che, per la prima volta, ha regolato organicamente tutta la materia, abrogando tutte le disposizioni in contrasto con quelle in esso contenute, con particolare riguardo a quelle di cui ai suindicati del D.L. n. 299 del 1994, art. 14 e del D.L. n. 510 del 1996, art. 1.

Appare, quindi, da condividere l’assunto secondo cui anche per il periodo disciplinato dal D.L. n. 299 del 1994, art. 14, come modificato dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, il sussidio LSU "è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all’avvio del progetto, nei limiti di L. 600.000 mensili, opportunamente documentati", secondo quanto prescrive il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 3.

Nella specie il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 23 giugno 1995, quindi anteriormente all’avvio del progetto LSU in cui è stata inserita la L.F., che risale al mese di maggio 1997.

Ne consegue la non spettanza del relativo sussidio, per la suddetta ragione.

Tale conclusione corrisponde alla precisa intentici legis, manifestatasi con sempre maggiore chiarezza soprattutto a partire del D.Lgs. n. 468 del 1997, nel senso di configurare l’inserimento nei progetti di lavori socialmente utili come finalizzato alla "creazione di occupazione".

Ciò vale, a maggior ragione per i progetti di attività di utilità collettiva originariamente previsti dalla L. n. 67 del 1988, art. 23, per i quali la suddetta finalità espressamente indicata dalla legge istitutiva è stata ribadita dalla legislazione della Regione Sicilia che ne ha prorogato l’applicabilità, sostanzialmente confermandone la platea dei destinatari (giovani privi di occupazione).

Nella suddetta situazione, diviene comprensibile che – a parte la non spettanza del sussidio -pur in presenza di un lavoro precedentemente iniziato che continui anche dopo l’inserimento nell’ambito di un progetto di LSU (o assimilati), il lavoratore possa restare inserito nel progetto stesso, purchè l’attività lavorativa sia svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile. Ciò risponde, infatti, alla finalità occupazionale del suddetto inserimento, che potrebbe essere del tutto vanificata ove l’interessato non fosse messo in condizione di portare a termine il progetto, acquisendo le competenze connesse all’attività ivi svolta.

4.3.- Va, infine, precisato che la suddetta non spettanza del sussidio non incide sulla pronuncia relativa all’attribuzione dell’indennità di maternità che resta salva, essendosi su di essa formato il giudicato interno, secondo quanto espressamente stabilito nella sentenza impugnata, non contestata sul punto dall’Istituto ricorrente.

3 – Conclusioni.

5. In sintesi, il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile e il secondo va accolto, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la presente controversia, a norma dell’art. 384 cod. proc. civ., va decisa nel merito con il rigetto della domanda diretta ad ottenere il sussidio LSU proposta dalla lavoratrice con l’atto introduttivo del giudizio, salva restando l’attribuzione in favore della lavoratrice stessa dell’indennità di maternità relativamente al periodo 16 maggio 1998 – 26 gennaio 1999 con i relativi accessori di legge.

Nulla per le spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo precedente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda diretta ad ottenere il sussidio LSU. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 328

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’anno 2010 il ricorrente Partito della Rifondazione Comunista (d’ora in poi semplicemente "partito") subìva un’azione esecutiva (pignoramento presso terzi) da parte di E. G. s.p.a. (d’ora in poi semplicemente "E."), in relazione ad una serie di cartelle di pagamento (analiticamente indicate in ricorso) che secondo quest’ultima sarebbero rimaste insolute non ostante ritualmente notificate al primo.

Con nota R.A.R. del 21.5.2010, il partito chiedeva – ai sensi degli artt.22 e ss. della L. n.241/1990 e dell’art.26, comma 4, del DPR n.602/1973 – di prendere visione ed estrarre copia delle predette cartelle di pagamento e, soprattutto, delle rispettive relate di notifica. Esso ritiene, infatti, di non avere avuto conoscenza delle cartelle in questione, non avendole mai avute notificate (cfr., al riguardo, pag.3 della memoria di E.)

Per tutta risposta E. chiedeva al Partito la copia del provvedimento di nomina del suo rappresentante legale.

Il partito ricorrente sostiene di aver ottemperato a tale richiesta – ma la circostanza è ininfluente, come emerge dalla parte in diritto della presente decisione – con nota R.A.R. trasmessa il 22.7.2010, con la quale reiterava altresì la richiesta di accesso.

Poiché le richieste di accesso avanzate ai sensi degli artt.22 e seguenti della L. n.241 del 1990 sono rimaste senza effetto e su esse si è formato il c.d. silenziorifiuto, con il ricorso in esame il ricorrente ha adìto questo TAR chiedendo la condanna dell’Agente della riscossione alla esibizione della documentazione richiesta.

Al riguardo il ricorrente lamenta la violazione dei principii della trasparenza e del buon andamento del’azione amministrativa, nonché dell’art.6 della L. n.212 del 2000, deducendo di aver interesse (per evidenti ragioni difensive) a visionare le cartelle di pagamento in relazione alle quali si trova a subìre un’azione esecutiva certamente per esso pregiudizievole.

Ritualmente costituitasi, E. ha eccepito, e ribadito con ulteriore memoria, l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All’udienza camerale del 24.11.2010, uditi Difensori delle parti indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Con esso il ricorrente:

lamenta la violazione dei principi della trasparenza e del buon andamento del’azione amministrativa, nonché dell’art.6 della L. n.212 del 2000, deducendo di aver interesse (per evidenti ragioni difensive) a visionare le cartelle di pagamento in relazione alle quali si trova a subìre un’azione esecutiva certamente per esso pregiudizievole;

e chiede la condanna dell’Agente DELLA riscossione alla esibizione della documentazione richiesta.

La censura va condivisa e la domanda di accesso documentale merita accoglimento.

1.1. Non v’è dubbio che il ricorrente vanti un interesse personale, diretto ed immediato, a visionare le cartelle in relazione alle quali sta subendo un’azione esecutiva che ritiene ingiusta (per un pagamento che ritiene non dovuto).

E poiché la giurisprudenza è pacifica nel concedere l’accesso ai documenti quando la visione degli stessi appare strumentale (id est: necessaria o anche solamente utile) all’esercizio del diritto di difesa, non v’è ragione per negare al ricorrente di esaminare la documentazione richiesta al fine di vagliarne la legittimità e/o regolarità anche solamente formale.

E ciò a maggior ragione in quanto nell’Ordinamento italiano l’Agente della riscossione si trova – di regola e per antica tradizione – in una posizione di supremazia rispetto al contribuente; sicchè non appare equo né conforme ai principi costituzionali (ed alle norme costituzionali e comunitarie che tutelano i cc.dd. "diritti fondamentali") che a quest’ultimo venga sottratto (anche) il diritto di conoscere dettagliatamente e con estrema chiarezza le specifiche ragioni per le quali viene chiamato a pagare somme di denaro ed a subire esecuzioni forzose in sede amministrativa.

1.2. L’eccezione sollevata Dall’agente della riscossione, che sostiene di non potere comunicare al ricorrente i dati richiesti perché gli stessi sono "coperti" da privacy, non è condivisibile.

Nel caso dedotto in giudizio la riservatezza opera – infatti – esclusivamente nei confronti dei terzi. In ogni caso, la riservatezza non può mai essere opposta al diretto destinatario di un’azione amministrativa che assuma di essere stato da essa pregiudicato e che chieda di esaminare i provvedimenti dei quali è destinatario al fine di comprendere se la stessa sia fondata sul corretto esercizio del pubblico potere.

L’Agente della riscossione sostiene, inoltre:

– che in forza dell’art.35 del D.lgs.13.4.1999 n.112 le informazioni ed i dati in suo possesso sono coperti da segreto d’ufficio;

– e che proprio in conformità a tale norma non ha comunicato al Partito ricorrente i dati richiesti, non essendogli stato fornito il nominativo della persona fisica che riveste la qualità di legale rappresentante dello stesso, unico abilitato – secondo la tesi qui esposta – a poterli visionare.

Anche tale costruzione difensiva non può essere condivisa.

Ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto per quanto prima rilevato: il carattere segreto di un documento (o del suo contenuto) non può essere mai opposto (o eccepito) a colui il quale subisce un’azione esecutiva (o un’esecuzione forzata) fondata proprio su quel documento (o su quel contenuto).

Quanto, poi, alla questione della persona alla quale la documentazione andava esibita, valga quanto segue.

Nell’Ordinamento italiano i Partiti hanno natura giuridica di "associazioni", e come tali sono muniti di (seppur limitata) personalità giuridica, essendo autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi (e fermo restando il principio, non contrastante con la precedente affermazione, secondo cui la responsabilità si estende, illimitatamente, anche a chi abbia compiuto atti di gestione).

Ne consegue:

che titolare del diritto di visionare la documentazione per cui è causa è il Partito (in quanto autonomo soggetto giuridico costituente principale e diretto centro d’imputazionedi diritti e di obblighi; e, nella specie, delle obbligazioni derivanti dalle cartelle di pagamento ad esso notificate) e non già la persona fisica, nominativamente individuata, che di volta in volta agisce in veste di suo organo rappresentativo;

che – e ciò costituisce ulteriore corollario delle superiori osservazioni – l’Amministrazione ben avrebbe esaurito ogni dovere di osservanza del segreto d’ufficio (ex art.35 D.Lgs 13.4.1999 n.112) trasmettendo la documentazione (com’è in uso negli atti giudiziali) al soggetto giuridico titolare del rapporto (il Partito ricorrente) "in persona del suo legale rappresentante" ed in tale qualità, e cioè senza (conoscerne nè) indicarne il nominativo; elemento specifico, questo, a ben guardare del tutto irrilevante.

1.4. Anche l’ultima eccezione sollevata dall’Agente della riscossione, secondo cui il ricorrente non avrebbe diritto di verificare la validità delle notifiche in quanto essa risulta già evidente dalle relative relate, che sarebbero già in suo (id est: dello stesso ricorrente) possesso, non può essere condivisa.

Essa si basa, invero, su un evidente sofisma.

Se un soggetto sostiene di non aver avuto notificato alcuna cartella e ne chiede copia (per visionarla e verificare o contestare la validità della notifica), non gli si può eccepire – se non incappando in un evidente vizio logico – che unica prova della notifica è la relata (id est: il verbale di avvenuta notifica) apposta proprio in calce al documento asseritamente notificatogli.

E’ evidente, infatti, che se egli sostiene di non avere ricevuto l’atto, sostiene al tempo stesso di non essere stato destinatario di alcuna notifica (né assoggettato ad alcuna operazione ad essa strumentale), e dinon possedere né il documento né la relata apposta in calce ad esso.

Il carattere tautologico – e petitoriamente autoritativo – dell’argomentazione difensiva utilizzata dall’Amministrazione è, dunque, evidente: essa consiste nel (pretendere di poter) fornire la prova dell’esistenza di un documento affermando – ma non dimostrando – che la propria controparte ne è (o sa di esserne) in possesso.

Sicchè non resta che concludere che l’Amministrazione ha l’obbligo di esibire la parte della relata di notifica che il notificatore è tenuto a redigere ed a trattenere.

2. In considerazione delle superiori osservazioni non resta al Collegio che ordinare all’Amministrazione di esibire al Partito ricorrente – entro 30 giorni dalla notificazione a cura di parte della presente decisione – la documentazione da esso richiesta, consentendo altresì l’estrazione di copie.

Le spese di giudizio sono poste a carico di E. nella misura di Euro 2000.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ordina ad E. G. s.p.a. di esibire al ricorrente la documentazione da esso richiesta in ricorso, entro il termine e con le modalità indicate in motivazione.

Condanna la Società E. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000 (duemila/00)..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 14-02-2013, n. 7373

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. R.G., per il tramite del suo difensore, impugna la decisione della Corte di Appello di Cagliari che, previa riqualificazione del fatto contestato nei termini di cui all’art. 337, confermando il giudizio di responsabilità reso dal Tribunale di Sassari in primo grado, lo ha condannato alla pena di giustizia per aver minacciato l’agente di polizia penitenziaria A. P., che al momento del fatto, svolgeva servizio di piantonamento del R., all’epoca sottoposto a custodia cautelare e nel frangente ricoverato presso il reparto di cardiologia dell’ospedale di Sassari ove aveva subito un intervento cardiologico.

Per quanto accertato in giudizio, con valutazione doppiamente conforme in entrambi i gradi, il R., dopo essere stato ammonito senza esito alcuno dal P. perchè si calmasse e cessasse dalle insistenti richieste volte ad ottenere, dal personale infermieristico, dell’acqua dovendo comunque al P. A. stesso rivolgersi direttamente in considerazione del suo stato di detenzione, aveva ugualmente perseverato in quell’atteggiamento finendo per lanciare in aria la terapia contenuta in un bicchiere consegnatogli da una infermiera cui nuovamente aveva chiesto dell’acqua. In esito ad un nuovo intervento del P. A., il prevenuto si rivolgeva nei confronti dello stesso profferendo le seguenti parole: non mi interessa quello che lei pensa, faccia quello che le piace, tanto dopo le torture psicologiche che mi avete e che mi state facendo e dopo gli ordini che hanno imposto di applicarmi il carcere duro non voglio essere controllato da voi, sono un ricoverato e non un detenuto. Di tutta questa faccenda ne parliamo dopo, quando esco da qui ve la faccio vedere io chi sono. Cosa pensa che non ho le mie conoscenze nella magistratura".

2. La Corte distrettuale, fermo il quadro fattuale sopra rappresentato, ha ricondotto la specie all’ipotesi dell’art. 337 c.p. considerato che la minaccia è stata resa nel compimento del dovere d’ufficio del pubblico ufficiale e di poi confermato la valenza intimidatoria della frase profferita, ritenendola idonea ad opporsi all’atto dell’ufficio che il P. A. stava compiendo, ribadita la affermata sussistenza dell’elemento soggettivo in ragione del contesto circostanziale e del tenore della frase profferita ed infine negato l’applicabilità alla specie della esimente di cui all’art. 393 bis c.p., escludendo la natura arbitraria o sconveniente delle modalità con le quali l’agente di polizia penitenziaria stava esercitando i compiti di controllo e vigilanza connessi alla funzione.

3. Cinque i motivi sollevati con il ricorso che occupa.

3.1. Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge avuto riguardo al disposto di cui all’art. 337. Si nega al fine che il contegno tenuto nell’occasione dal R. sia stato volto ad impedire l’esercizio della funzione di pertinenza del P. A., trattandosi esclusivamente di una lamentale motivata dal disagio in cui versava il ricorrente, priva, di qualsivoglia valenza intimidatoria. L’intenzione di rivolgersi alla Magistratura rassegnava esclusivamente l’intenzione del R. di voler successivamente rappresentate all’autorità giudiziaria la situazione patita mentre il riferimento ad asserite conoscenze all’interno della Magistratura non poteva costituire una seria minaccia per l’agente di polizia penitenziaria tale da incidere sul legittimo esercizio del dovere inerente il servizio di piantonamento.

3.2 Con il secondo si lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 393 bis c.p.p. nonchè omessa motivazione. La Corte distrettuale non avrebbe preso in considerazione le ragioni prodromiche al contegno contestato al R., legate alla rivendicata, in più occasioni, consegna di acqua funzionale anche ad assumere la terapia prescritta. Il grave stato di salute accresceva di poi la rilevanza in sè della richiesta inevasa rendendo arbitrario il comportamento omissivo posto a fondamento della reazione contestata con conseguente applicazione della scriminante invocata.

3.3 Con i motivi distinti dai numeri tre a cinque, la difesa, infine lamenta l’omessa motivazione in ordine a specifiche doglianze sollevate con l’appello segnatamente afferenti la genericità della valutazioni sottese alla dosimetria della pena (determinata in ragione di non meglio specificati precedenti penali), la mancata applicazione delle generiche e della sospensione condizionale.

4. Il ricorso è fondato è merita l’accoglimento per quanto di seguito precisato.

5. Va preliminarmente evidenziata l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la decisione di secondo grado. La condotta contestata, infatti, risale al 25 maggio 2004. Ne consegue che, considerando all’uopo il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi ai sensi dell’art. 157 c.p. per come modificato dalla L. n. 251 del 2005, il quale appare applicabile nel caso di specie perchè più favorevole e perchè la decisione di primo i grado è successiva alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, emerge che la prescrizione è maturata, nel caso a mano, in data 24 novembre 2011, dopo la decisione di secondo grado, assunta il 22 novembre 2011.

6. Premessa, dunque, la riscontrata causa di estinzione, ritiene la Corte che ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, l’annullamento non vada tuttavia motivato in ragione della intervenuta prescrizione emergendo piuttosto dagli atti l’evidente insussistenza del reato contestato in linea con la fondatezza del primo motivo di ricorso, ricondotto all’egida della violazione di legge.

7. In primo luogo deve ritenersi piuttosto dubbia la possibilità di affermare che la frase asseritamente minacciosa rivolta al pubblico ufficiale venne profferita dall’imputato in stretta correlazione con l’esercizio delle funzioni pubbliche da quest’ultimo espletate nell’occasione. La condotta ascritta all’egida della resistenza è stata infatti resa in risposta ad un rimprovero mosso al R. dall’agente di polizia penitenziaria sul piano meramente comportamentale, non immediatamente pertinente al servizio di piantonamento nell’occasione espletato, essendosi concretato, l’intervento del P. A., in un invito alla calma a fronte di alcuni atteggiamenti del degente detenuto irrispettosi nei confronti del personale infermieristico e degli altri degenti.

8. In ogni caso, poi, laddove si voglia comunque ritenere che l’azione (il richiamo motivato da ragioni comportamentali) del pubblico ufficiale era da ricondurre alla funzione esercitata, resta da dire che nel caso a mano la sussistenza del reato contestato va esclusa in radice per la manifesta assenza di una minaccia idonea a i termini univoci a turbare la libertà d’azione del pubblico ufficiale ostacolandone, anche se in modo precario o parziale, la realizzazione. E’ di tutta evidenza, infatti, che la frase in questione era priva di una idoneità a coartare psicologicamente l’agire del pubblico ufficiale per la genericità del relativo contenuto minaccioso (l’indeterminato ed altrettanto inverosimile, per la provenienza soggettiva dell’affermazione, appoggio in magistratura da far valere una volta non più detenuto); genericità viepiù svilita, sul piano della idoneità a coartare, dalla marcata irrazionalità delle premesse (il riferimento alle torture che il R. affermava di aver patito). E tanto basta nella specie per la constatata insussistenze di uno dei momenti oggettivi del reato contestato, così da pervenire, malgrado la accertata prescrizione, all’annullamento senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.