Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ione dell’avvocato Delfino), Cavasola e Picozza;
Svolgimento del processo
La vicenda all’origine del presente ricorso viene descritta dalla prima delle sentenze oggetto di gravame (n. 454/2010) nei termini che seguono:
"La T. I. s.p.a. indiceva una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta di Euro 35.400.000,00 per l’affidamento dei lavori di preparazione del sito del Centro Oli Tempa Rossa, di costruzione della relativa strada di accesso, nonché di preparazione dell’area di stoccaggio del G.P.L. e in esito alla medesima gara in data 12 maggio 2008 disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ A.T.I. costituita tra le imprese F. s.n.c. di O. e G. F., B. costruzioni s.r.l., L. s.r.l., Eredi B. s.n.c. D. costruzioni s.r.l., Edil C. di G. C. e C. s.n.c., C. Costruzioni eredi M. di M. R. & C. s.n.c., E. Costruzioni A. S.r.l..
In data 26 giugno 2008 era stipulato il contratto tra la T. I. s.p.a. e l’ A.t.i. costituita.
(…) In relazione alla procedura di gara in questione è stata avviata un’indagine penale presso il Tribunale di Potenza con applicazione di misure cautelari a carico di alcuni amministratori dell’ente aggiudicatore e imprenditori partecipanti alla gara e con avvio di un procedimento di responsabilità a carico delle persone giuridiche coinvolte e applicazione di misure cautelari ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001; in particolare: a carico della T. I. s.p.a., con ordinanza 12 febbraio 2009 del Gip del Tribunale di Potenza è stata disposta la misura cautelare interdittiva ex art. 9 e 45 del d. lgs. n. 231/2001 della sospensione della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi per la durata di un anno; tale misura è stata riformata dal Tribunale del riesame con ordinanza 12 maggio 2009, che ha disposto la nomina di un Commissario giudiziale per la gestione della attività della T. I. s.p.a. relative all’esercizio e alla realizzazione della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Il Tribunale del riesame ha peraltro individuato, tra i compiti di gestione del Commissario, quello di "curare la regolarità della fase esecutiva dei contratti relativi alle gare d’appalto già aggiudicate, nelle quali la T. I. s.p.a. abbia assunto la veste di concessionario pubblico (o Ente aggiudicatore o stazione appaltante) o comunque già soggette alle procedure di "evidenza pubblica", rivalutando ab initio le procedure che hanno portato a tali aggiudicazioni ed alla stipula dei successivi contratti, ed eventualmente esercitando i poteri contrattuali ed amministrativi, in sede di autotutela, qualora vengano ravvisati aspetti di criticità ed irregolarità in violazione delle procedure pubblicistiche poste a presidio della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa".
(…) Con la determina del 2 settembre 2009 il Commissario giudiziale della T. I. s.p.a., dott. P. S., previa autorizzazione del Gip del Tribunale di Potenza del 15 luglio 2009, rilevando aspetti di illegittimità della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di preparazione del sito del Centro Oli Tempa Rossa, di costruzione della relativa strada di accesso, nonché di preparazione dell’area di stoccaggio del G.P.L., ha disposto l’annullamento d’ufficio degli atti di gara, dell’aggiudicazione definitiva a suo tempo disposta in favore dell’ A.T.I. F., con conseguente annullamento e declaratoria di inefficacia del contratto successivamente stipulato tra la T. I. s.p.a e l’ A.T.I. costituita.
Nelle premesse della determina commissariale è riferito che: in data 1 luglio 2009 è stato depositato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., dal quale risulta che alcuni dirigenti T. I. s.p.a., il legale rappresentante dell’impresa F. s.n.c. e altri imprenditori che hanno partecipato alle gare d’appalto, risultano indagati in concorso tra loro ai sensi dell’art. 110 c.p.p. per vari reati tra cui i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti specificamente riferiti ad appalti e ad affidamenti di lavori gestiti dal concessionario pubblico T. I. s.p.a. riguardanti il progetto Tempa Rossa; è stato aperto un procedimento per illecito amministrativo degli enti derivante da reato ai sensi del d.lgs n. 231 del 2001 sia nei confronti della T. I. s.p.a. sia nei confronti dell’impresa F. s.n.c.
Dopo tali premesse la determina commissariale precisa che "gli atti posti in essere nella procedura di gara in argomento e nella gestione del conseguente contratto risultano essere inficiati da criticità ed irregolarità in violazione delle procedure pubblicistiche poste a presidio della trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa", per poi passare ad individuare a ad analizzare nel dettaglio gli aspetti di illegittimità della procedura di gara. In particolare, i motivi che il Commissario giudiziale pone a supporto del provvedimento di annullamento d’ufficio sono i seguenti:
a) illegittimità della lettera d’invito, adottata in violazione del bando, "nella parte in cui prevede l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione al parametro prezzo di un peso di 40 punti su di un totale di 100. Infatti, la Commissione di gara, nell’attribuzione del punteggio relativo al prezzo, ha assegnato il punteggio massimo di 40 punti a ben 5 offerte sulle otto rimaste in gara, nonostante che tra la migliore e la peggiore offerta delle cinque ci fosse una differenza di circa 2, 7 milioni di euro. In altri termini è stato attribuito il punteggio massimo non al concorrente che ha offerto il prezzo più basso (ribasso percentuale più alto rispetto al prezzo posto a base di gara) bensì a tutti i concorrenti, ben cinque, che hanno offerto un ribasso percentuale pari o superiore alla media dei ribassi offerti dagli otto concorrenti rimasti in gara; ciò in relazione alla previsione contenuta nella lettera d’invito, che viola la relativa prescrizione di bando. Ne deriva che nella valutazione comparativa delle cinque offerte, al prezzo non è stato riconosciuto alcun valore (punteggio) differenziato, non essendo stato considerata affatto la differenza di prezzo offerto dai cinque concorrenti; conseguentemente l’aggiudicazione è stata determinata in palese violazione del bando di gara, unicamente dalla valutazione ampiamente discrezionale del solo aspetto tecnico…".
b)mancata verifica da parte della Commissione dei sigilli delle buste o comunque che le buste stesse non presentassero segni di manomissione o di apertura, accorgimenti tesi a garantire la segretezza delle offerte economiche;
c)affidamento a soggetti esterni dell’incarico di effettuare le valutazioni tecniche sull’offerta, che non sarebbero il frutto di un’autonoma valutazione della Commissione di gara, la quale si sarebbe limitata a dettare i criteri generali ai consulenti per poi trascrivere la valutazione dei punteggi effettuata dai tecnici e consulenti esterni, senza alcun giudizio critico autonomo su detti punteggi;
d)l’ammissione dei concorrenti alla gara sarebbe avvenuta formalmente nello stesso giorno di valutazione delle offerte tecniche, in quanto il verbale del 5 novembre risulta essere stato redatto nella seduta del 13 dicembre, ovvero nel giorno conclusivo della valutazione delle offerte tecniche;
e)violazione dei principi di correttezza e libera concorrenza, in quanto, come riferito testualmente nella determina, "emerge incontestabilmente anche dalle indagini del giudice penale e dal relativo giudicato cautelare ex d.lgs n. 231 del 2001 l’affidamento del contratto è avvenuto in violazione dei principi di correttezza, di trasparenza, di libera concorrenza (art. 2 del codice degli appalti)(…)"".
Con il ricorso di primo grado (recante il n. 495/2009) l’impresa F. s.n.c. (in proprio e in qualità di capogruppo e mandataria di A.T.I.) impugnava:
1) la nota in data 23 settembre 2009, con cui il commissario giudiziale della T. I. s.p.a. aveva reso noto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di preparazione del sito petrolifero inerente al progetto Tempa Rossa e l’annullamento e/o l’inefficacia del contratto n. successivamente stipulato tra la T. I. s.p.a e l’A.T.I. costituita;
2) la determina del Commissario giudiziale del 2 settembre 2009 con cui le determinazioni di cui sopra erano state adottate;
3) la nota 15 luglio 2009, con cui il Commissario giudiziale della T. I. s.p.a. aveva dettagliatamente informato l’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Potenza delle problematiche inerenti ai lavori di preparazione del sito del centro oli di Tempa Rossa;
4) le osservazioni del Commissario giudiziale rese al G.I.P. in ordine alla sussistenza dei presupposti per procedere all’annullamento d’ufficio;
5) il provvedimento (di estremi sconosciuti) con cui era stata disposta la sospensione di qualsiasi pagamento in favore dell’A.T.I. F.;
6) la nota in data 15 ottobre 2009 del Commissario giudiziale, laddove alla medesima fosse attribuibile una portata provvedimentale, in relazione agli effetti del provvedimento gravato sub 5;
7) autorizzazione resa dal G.I.P. in data 15 luglio 2009 all’adozione dei provvedimenti dinanzi richiamati sub 1, 2, 5 e 6;
8) la nota del rappresentante della società Committente in data 16 febbraio 2009, con la quale era richiesto di procedere alla sospensione dei lavori a seguito del provvedimento del Tribunale di Potenza emesso in data 12.02.2009.
Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata dichiarava in ricorso in questione in parte inammissibile e in parte infondato.
In particolare, i primi Giudici così decidevano:
– per quanto concerne l’impugnativa dell’atto dinanzi richiamato sub 8, la dichiarava irricevibile per tardività;
– per quanto concerne l’impugnativa dell’atto dinanzi richiamato sub 7, la dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto Giudice amministrativo;
– per quanto concerne l’impugnativa degli atti dinanzi richiamati sub 3, 4 e 6, la dichiarava inammissibile, in quanto si trattava di mere comunicazioni in quanto tali inidonee a sortire un’autonoma valenza lesiva sulla sfera giuridica del ricorrente;
– per quanto concerne, invece, l’impugnativa avverso gli atti con cui il Commissario giudiziale della soc. T. I. aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione della gara, respingeva il ricorso in quanto infondato;
– dichiaravano infondato il motivo di ricorso con il quale si era lamentato un (sopravvenuto) difetto di legittimazione processuale passiva in capo alla soc. T. I., a seguito della decadenza (intervenuta in corso di lite – 15 febbraio 2010 -) del Commissario giudiziale nominato dal G.I.P.;
– dichiarava infondato il motivo di ricorso con cui si era lamentato che il Commissario giudiziale, nell’adottare il provvedimento in autotutela in data 2 settembre 2009, avesse supinamente fatto riferimento alle risultanze del procedimento penale (peraltro, non sfociato in una richiesta di rinvio a giudizio), senza procedere a un autonomo apprezzamento circa la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela;
– quanto ai profili di legittimità degli atti di gara, ritenevano fondato il giudizio del Commissario secondo cui il criterio di valutazione delle offerte economiche trasfuso nella lettera di invito risultasse illegittimo per avere irragionevolmente compresso (sino ad annullarlo) il peso che la valutazione dell’offerta economica avrebbe sortito ai fini della determinazione del punteggio finale (in tal modo, rendendo determinante il giudizio – ampiamente discrezionale – espresso sull’offerta tecnica);
– dichiarava, conseguentemente, assorbito l’esame degli ulteriori profili di illegittimità relativi: a) alla questione della verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte; b) alla questione dell’apporto valutativo fornito da consulenti esterni alla stazione appaltane e alla stessa commissione di gara.;
– quanto ai presupposti per procedere all’adozione di un provvedimento di autotutela, i primi Giudici ne ravvisavano la sussistenza, con particolare riguardo: a) all’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli atti illegittimi (interesse la cui sussistenza era stata adeguatamente individuata e valutata dal Commissario anche in comparazione con il concomitante interesse del privato aggiudicatario); b) al decorso di un termine non irragionevole fra gli atti originariamente adottati e l’adozione del provvedimento di autotutela;
– quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, il Tribunale dichiarava che essa rappresentasse un’ipotesi di illegittimità non invalidante ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 21octies, l. 241 del 1990 (disposizione la cui applicabilità prescinde dal carattere discrezionale ovvero vincolato del potere esercitato);
– da ultimo, dichiarava infondato il motivo di ricorso con cui si era lamentato che il provvedimento di autoannullamento non fosse stato adottato nelle stesse forme procedimentali con le quali era stato adottato l’atto oggetto di annullamento.
Gli atti di gara venivano, altresì impugnati dalla società B. s.p.a. (in qualità di mandante dell’A.T.I. F.) dinanzi al T.A.R. della Basilicata il quale, con la pronuncia n. 456 del 2010, respingeva il ricorso.
La prima delle richiamate pronunce veniva gravata in sede di appello dall’Impresa F. s.n.c. (ricorso n. 7678/2010) la quale ne lamentava l’erroneità e ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di doglianza:
1) Error in judicando – Violazione di legge (art. 45, l. 231/2001) – Violazione delle norme e dei princìpi che sovraintendono alla interpretazione della legge (art. 12, disp. prel. Cod. civ.) – Erroneità e perplessità del capo della sentenza gravata;
(il Tribunale avrebbe errato a respingere l’argomento relativo alla carenza di legittimazione processuale del Commissario giudiziale della società, in quanto quest’ultimo era decaduto dalla carica nelle more del primo grado di giudizio – 15 febbraio 2010 – ed era pertanto divenuto privo di potere rappresentativo senza che i nuovi Organi sociali avessero palesato la volontà di proseguire il giudizio.
Il Tribunale avrebbe inoltre errato nell’affermare che la decadenza del Commissario giudiziale non avesse determinato la perdita in capo a lui della legittimazione processuale passiva.
La sentenza in epigrafe avrebbe preso le mosse dall’erronea premessa per cui il commissariamento giudiziale della società si risolve in un mero mutamento della persona fisica che rappresenta la persona giuridica in giudizio, in tal modo male interpretando il dato positivo rinveniente dall’art. 45 della l. 231 del 2001)
2) Violazione di legge (violazione art. 21nonies, comma 1, l. 241/90 così come modificato dalla l. 15 del 2005 e dalla l. 80 del 2005) – Violazione di legge (art. 3, l. 241/90, così come modificata dalla l. 15 del 2005 e dalla l. 80 del 2005) – Eccesso di potere (carenza di motivazione – perplessità – mancata ponderazione degli interessi coinvolti – erroneità – illogicità) – Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa – Violazione dei princìpi in materia di affidamento;
(La determinazione commissariale di annullamento degli atti di gara sarebbe illegittima per avere supinamente fatto propri – e in assenza di alcuna indagine ulteriore – gli atti dell’indagine penale.
Inoltre, il Commissario giudiziale avrebbe – in modo erroneo ed indimostrato – fondato la propria determinazione sull’unica finalità di non portare a ulteriori conseguenze i reati contestati.
Ad ogni modo, l’atto di revoca non era neppure fondato su accertamenti svolti in sede penale, bensì sulle mere risultanze delle indagini preliminari e sul contenuto dell’avviso all’indagato della conclusione delle stesse ai sensi dell’art. 415bis, c.p.p.)
3) Error in judicando – Violazione dell’art. 112, c.p.c. – Vizio di infrapetizione – Violazione di legge (art. 21nonies, commi I e III, l. 241 del 1990 e ss.mm.ii.) – Violazione dei princìpi di affidamento
(Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di rilevare che difettavano nel caso di specie i presupposti per l’adozione dell’atto di ritiro, con particolare riguardo all’effettiva sussistenza di vizi di legittimità, di un interesse pubblico ed attuale alla rimozione e all’adeguata ponderazione del tempo trascorso dal momento dell’adozione dell’atto.
Per quanto riguarda, in particolare il vizio di legittimità ritenuto sussistente dal T.A.R., esso sarebbe stato erroneamente individuato nel contento della lettera di invito secondo cui sarebbe stato attribuito il medesimo punteggio – quello massimo – a tutte le offerte con ribassi inferiori o uguali alla media aritmetica dei prezzi offerti.
Sotto tale aspetto la pronuncia del Tribunale sarebbe erronea per avere ritenuto che il richiamato criterio di attribuzione dei punteggi sortisse l’effetto concreto di dequotare il rilievo dell’elementoprezzo, in tal modo rendendo determinanti le valutazioni in ordine alla consistenza tecnica delle offerte.
E ancora, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che la c.d. "prova di resistenzà relativa all’applicazione del richiamato criterio di attribuzione dei punteggi conducesse comunque alla conclusione per cui l’odierna appellante conservasse la prima posizione in graduatoria.)
E ancora, la sentenza in epigrafe sarebbe erronea per infrapetizione per avere ritenuto assorbente ai fini dell’annullamento il richiamato profilo di illegittimità, senza procedere all’esame delle ulteriori – due – ragioni poste dal Commissario a fondamento dell’atto di ritiro.
Inoltre, la pronuncia in questione avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’illegittimità della determinazione del Commissario il quale aveva fondato la determinazione annullatoria – di fatto – solo sulla misura cautelare adottata ai sensi della l. 231 del 2001 e sull’intento di non condurre a conseguenze ulteriori i reati ipotizzati dalla Magistratura requirente.
4) Error in procedendo – Manifesta contraddittorietà del decisum – Infrapetizione – Violazione articoli 7 e 10bis, l. 241 del 1990 – Contraddittorietà – Illogicità manifesta -Ingiustizia manifesta.
(L’amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di dare comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, non sussistendo alcuna ipotesi giustificativa di una siffatta omissione.
Erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto che l’appellante non avesse fornito alcun elemento in ordine all’utilità effettiva di una sua partecipazione procedimentale.
Nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione la previsione di cui al secondo comma dell’art. 21octies, l. 241 del 1990 in tema di illegittimità non invalidanti anche perché neppure il carattere vincolato dell’attività esime l’amministrazione dall’obbligo dalla comunicazione di avvio)
5) Error in procedendo – Violazione di legge (violazione art. 21nonies, comma 1, l. 241 del 1990 così come modificata dalla l. 15 del 2005 e dalla l. 80 del 2005) – Eccesso di potere (difetto di istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà – illogicità – violazione del principio del contrarius actus).
(il provvedimento di ritiro impugnato in primo grado risulterebbe illegittimo per non essere stato adottato con le stesse forme dell’atto oggetto di annullamento).
La seconda delle richiamate pronunce veniva gravata in sede di appello dalla soc. B. s.p.a. la quale ne chiedeva a propria volta l’integrale riforma articolando motivi di doglianza che possono essere così compendiati:
– erroneamente il T.A.R. (confermando l’operato del Commissario) avrebbe ritenuto l’illegittimità della lex specialis di gara per la parte in cui aveva previsto che a ciascun offerente sarebbe stato attribuito il massimo punteggio economico se il prezzo offerto fosse risultato pari o inferiore alla media degli altri ribassi. Ed infatti, un siffatto criterio di attribuzione non avrebbe sortito l’effetto di determinare il "totale azzeramento della ponderazione dell’elementoprezzo’;
– erroneamente il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che l’odierna appellate si sarebbe comunque vista aggiudicare l’appalto all’origine dei fatti di causa anche in assenza della clausola censurata dal Commissario e anche laddove fossero stati usati diversi criteri di attribuzione del punteggio (ad es.: il criterio c.d. "lineare e proporzionale’), in tal modo obliterando l’applicazione della c.d. "prova di resistenza’;
– erroneamente il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che la determinazione impugnata era viziata per difetto assoluto di motivazione in ordine all’esplicitazione degli interessi pubblici in quali deponevano nel senso dell’adozione dell’atto di ritiro. Al contrario, il T.A.R. (confermando in parte qua l’operato del Commissario) si sarebbe limitato a confermare la correttezza dell’atto di ritiro fondato sulla mera intenzione di non portare ad ulteriori conseguenze i reati oggetto di contestazione. Del pari, il provvedimento impugnato in prime cure ometteva di operare una ponderazione fra i diversi interessi privati;
– ancora, il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza di violazioni di carattere procedimentale (con particolare riguardo agli articoli 7 e 21octies della l. 241 del 1990). Al contrario, la comunicazione di avvio era dovuta in quanto l’attività sottostante era caratterizzata da discrezionalità amministrativa;
– inoltre, la società B. torna nella presente sede a lamentare profili di illegittimità già articolati in primo grado e ritenti dal Tribunale assorbiti per l’accoglimento del motivo fondato sulla ritenuta illegittimità della clausola della lex specialis in tema di criteri di attribuzione dei punteggio;
In entrambi in giudizi si costituiva in giudizio la soc. T. E&P Italia s.p.a. (costituita per effetto di scissione della soc. T. I. s.p.a. e conferita ria del ramo d’azienda relativo alla concessione all’origine dei fatti di causa) la quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 15 febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla capogruppo di un raggruppamento temporaneo attivo nel settore edile avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con cui è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso avvero il provvedimento del Commissario giudiziale della soc. T. I. s.p.a. con cui è stato disposto (inter alia) l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione in suo favore di un rilevante appalto di lavori (importo a base d’asta: 35 milioni di euro).
Giunge, altresì, alla decisione del Collegio il ricorso in appello (n. 8648/2010) proposto dalla società mandante del medesimo raggruppamento temporaneo avverso l’ulteriore sentenza del T.A.R. della Basilicata con cui è stato respinto il ricorso autonomamente proposto al fine di ottenere l’annullamento degli atti dinanzi richiamati.
2. In primo luogo il Collegio ritiene di disporre la riunione dei ricorsi in parola sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva (art. 70, c.p.a.).
3. Il Collegio non ritiene di esaminare l’eccezione di inammissibilità dei gravami sollevata dalla società T. E&P Italia s.p.a. con la memoria presentata alla vigilia dell’udienza del 15 febbraio 2011 in quanto i ricorsi in parola non possono comunque trovare accoglimento.
4. In primo luogo si rileva l’infondatezza del motivo di appello relativo alla presunta carenza di legittimazione processuale del Commissario giudiziale della società, per essere questi decaduto dalla carica nelle more del primo grado di giudizio – 15 febbraio 2010 – ed essere pertanto divenuto privo di potere rappresentativo senza che i nuovi Organi sociali avessero palesato la volontà di proseguire il giudizio.
Al riguardo si osserva che la pronuncia in epigrafe ha indivisibilmente sottolineato la distinzione fra legitimatio ad processum (la quale prescinde dalla titolarità del rapporto controverso) e legitimatio ad causam (la quale costituisce una condizione dell’azione e si riferisce alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio).
Il Tribunale ha correttamente osservato che la titolarità del rapporto sostanziale in contestazione spetta certamente alla società commissariata (ritualmente evocata e costituitasi in giudizio), la quale non perde l’interesse a resistere nel giudizio neppure per effetto della cessazione dalla carica del soggetto che inizialmente (per effetto della legittimazione processuale) aveva resistito in giudizio.
Pertanto, una volta che la società oggetto di commissariamento si sia ritualmente costituita in giudizio per il tramite del soggetto munito di legittimazione processuale, il processo può ordinariamente proseguire fra le parti in causa, a nulla rilevando le vicende relative alla carica gestoria demandata al commissario giudiziale.
Né a conclusioni diverse può giungersi avendo riguardo alle peculiarità dell’istituto commissariale di cui alla l. 231 del 2001. Ciò in quanto, pur non negandosi le particolarità ordinamentali dell’istituto in questione, esse non possono indurre a ritenere che la società oggetto di commissariamento resti priva della titolarità del rapporto controverso ovvero dell’interesse a resistere in conseguenza della scadenza dalla carica del commissario giudiziale (in quanto soggetto munito del potere rappresentativo in un certo tratto della vita della società).
Conseguentemente, la legittimazione processuale dal lato passivo resta in capo all’organo in quanto tale e non può essere travolta a seguito delle vicende riguardanti la persona fisica che, secondo le contingenze del caso, abbia di volta in volta rappresentato in giudizio la persona giuridica.
5. In secondo luogo si osserva che non possono trovare accoglimento i motivi di appello (articolati dalle società appellanti con argomenti in larga parte coincidenti) con cui si afferma che il provvedimento commissariale di annullamento avrebbe dovuto essere a propria volta annullato per omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Al riguardo (e contrariamente a quanto ritenuto dalle odierne appellanti) si osserva che la questione può essere risolta facendo applicazione della previsione di cui al secondo comma dell’art. 21octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 a tenore del quale il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Giova premettere al riguardo che la richiamata disposizione non trova applicazione solo in caso di attività amministrativa di carattere vincolato, atteso che la sua formulazione risulta certamente riferibile anche alle ipotesi di attività di tipo discrezionale, come quella posta a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado (Cons. Stato, V, 19 giugno 2009, n. 4031; id., VI, 14 aprile 2008, n. 1588).
Conseguentemente, non assumono rilievo ai fini della presente decisione gli argomenti con cui le appellanti reclamano il riconoscimento del carattere (non vincolato, bensì) discrezionale delle determinazioni assunte dal Commissario straordinario.
Ebbene, per le ragioni che fra breve si esporranno, appare dimostrato che il provvedimento con cui il Commissario giudiziale ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in sede di autotutela non avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso neppure laddove le odierne appellanti avessero potuto anticipare alla fase procedimentale l’articolazione degli argomenti profusi in sede giudiziale e che questo Giudice di appello reputa non suscettibili di accoglimento.
Non si intende con ciò affermare che nel caso qui in esame la comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con l’annullamento in autotutela non fosse in affatto dovuta. Si intende diversamente affermare che l’illegittimità derivante dall’omessa comunicazione di avvio non è idonea a sortire effetto invalidante sul provvedimento finale.
Si è condivisibilmente osservato al riguardo che l’art. 21octies, comma 2, l. 241 del 1990 non degrada un vizio di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l’annullabilità dell’atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso (Cons. Stato, VI, 17 gennaio 2011, n. 256).
Concludendo sul punto, l’omessa comunicazione da parte del Commissario giudiziale del procedimento conclusosi con l’annullamento dell’aggiudicazione a suo tempo disposta non può comunque condurre all’annullamento del provvedimento finale.
6. Nel merito, i ricorsi in appello sono infondati.
Come si è evidenziato in premessa, fra i plurimi motivi sui quali il Commissario giudiziale ha fondato la determinazione annullatoria, il Tribunale ha ritenuto insuperabile (e di per sé idoneo a fondare una pronuncia reittiva) quello relativo all’illegittimità dei criteri di valutazione in relazione all’elementoprezzo.
Si è osservato al riguardo che, in sede di lettera di invito, l’amministrazione aveva previsto di attribuire lo stesso punteggio nelle ipotesi di prezzo offerto (comprensivo di ribasso) inferiore alla media aritmetica delle offerte (comprensive di ribasso), senza operare alcuna differenziazione nel punteggio infine attribuito in caso di diversi scostamenti dalla media medesima.
L’effetto in tal modo sortito era quello di riconoscere il punteggio massimo (pari a 100 pt.) a ben cinque offerte (fra cui quella dell’A.T.I. aggiudicataria) le quali si caratterizzavano per ribassi superiori alla media aritmetica dei ribassi offerti, pur se fra la più onerosa e la meno onerosa di esse sussisteva uno scarto di circa 2,7 milioni di euro.
Conseguentemente, il Commissario (con deduzione confermata dai primi Giudici) aveva rilevato l’illegittimità del criterio in questione osservando che, una volta sterilizzata nei fatti la valenza del peso dell’offerta economica, l’aggiudicazione della gara era stata – irragionevolmente – demandata al mero giudizio (ampiamente discrezionale) espresso dal seggio di gara in relazione alla consistenza delle offerte tecniche.
Ad avviso del Collegio la richiamata parte della pronuncia resiste alle censure formulate, dal momento che:
– se è innegabile che l’amministrazione disponga di ampia discrezionalità nell’individuare il criterio di aggiudicazione da utilizzare in relazione al caso singolo, è altresì innegabile che, una volta optato per un determinato sistema (quale l’offerta economicamente più vantaggiosa) il quale riconosce adeguato rilievo alla componenteprezzo nell’ambito della dinamica complessiva dell’offerta, è poi illegittimo l’operato dell’amministrazione la quale fissi regole di gara tali da annullare il rilievo dell’offerta economica nell’economia complessiva dei fattori idonei a determinare l’aggiudicazione;
– in concreto, il particolarissimo sistema di attribuzione del punteggio per le offerte economiche individuato dall’amministrazione aggiudicatrice risultava violativo del bando di gara (il quale annetteva un rilievo notevole all’offerta economica, attribuendole un peso pari al 40 per cento del punteggio finale), risultando altresì in contrasto con la scelta stessa di fare ricorso a un criterio (quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa) il quale annette rilievo non minimale al peso dell’offerta economica;
– il richiamato, particolarissimo criterio si poneva effettivamente in contrasto con il bando di gara il quale, nel richiamare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, postulava l’attribuzione di un rilievo adeguato all’elementoprezzo nell’ambito dell’economia complessiva del prescelto criterio di aggiudicazione;
– il criterio prescelto (il quale trattava in modo del tutto diverso le offerte di gara a seconda che si collocassero al di sopra o al di sotto della media dei ribassi offerti, facendone conseguire criteri del tutto difformi ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica) non si limitava a declinare in modo peculiare l’ambito di discrezionalità amministrativa comunque spettante all’amministrazione aggiudicatrice. Al contrario, il ricorso a detto criterio sortiva l’effetto (in se, abnorme) di annullare del tutto il rilevo dell’elementoprezzo (cui erano stati riservati ben 40 punti su 100) proprio in relazione alle offerte verosimilmente riferibili ai concorrenti maggiormente competitivi, finendo per rendere determinanti, ai fini dell’aggiudicazione, le sole valutazioni (caratterizzate da lata discrezionalità tecnica) riferite all’offerta tecnica. La complessiva incongruità del richiamato criterio trova una puntuale conferma negli esiti concreti della vicenda di causa. Ed infatti, nel caso in questione è appunto accaduto che ben cinque fra le imprese in competizione (ivi compresa l’aggiudicataria) si siano viste attribuire il punteggio massimo di 40 punti in relazione all’offerta economica e che il contenuto economico di tali offerte fosse assolutamente differenziato (con una differenza fra la prima e la quinta di esse addirittura pari a circa 2,7 milioni di euro).
6.1. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui delineate può giungersi in relazione al motivo di appello con cui si afferma che l’eventuale effettuazione di una "prova di resistenzà si sarebbe certamente conclusa con la necessaria conferma dell’aggiudicazione in favore dell’odierna appellante (nei cui confronti, quindi, il richiamato criterio di attribuzione del punteggio economico non avrebbe sortito alcune effetto favorevole).
Ed infatti, il profilo di illegittimità dinanzi rilevato era idoneo a viziare ab origine la stessa disciplina della procedura (in particolare: il contenuto della lettera di invito e di tutti gli ulteriori atti posti in essere in attuazione delle sue prescrizioni) e non il solo provvedimento di aggiudicazione. Ne consegue che il richiamato profilo di illegittimità risultava idoneo a riverberarsi con effetto viziante su tutti gli atti successivi (ivi compresa l’aggiudicazione), sì da non ammettere una sorta di illegittimità rilevabile soltanto "secundum eventum’, come auspicato dalle odierne appellanti.
7. Le osservazioni dinanzi svolte sub 6 e 6.1. risultano di per sé idonee a confermare la correttezza dell’operato del Commissario giudiziale, anche a prescindere dall’esame puntuale degli ulteriori profili di illegittimità parimenti posti dal Commissario a fondamento del provvedimento di autotutela e la cui correttezza viene nuovamente censurata dalle appellanti nella presente sede di appello.
Al riguardo deve trovare puntuale conferma l’orientamento secondo cui in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una pluralità di ragioni – ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento) – è sufficiente che una sola resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne e il ricorso venga dichiarato infondato (Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 104).
8. Neppure possono trovare accoglimento gli ulteriori motivi con cui le società appellanti contestano la sussistenza nel caso di specie dei presupposti e della condizioni per l’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela:
8.1. Al riguardo si osserva in primo luogo che il Commissario giudiziale non ha omesso di effettuare la ponderazione fra i diversi interessi nella specie coinvolti, né ha ispirato le proprie determinazioni (contrariamente a quanto ritenuto dalle società appellanti) al mero intento di assecondare e, in qualche misura, "anticiparè gli esiti del procedimento penale in corso.
Sotto tale aspetto, l’esame del provvedimento di annullamento impugnato in primo grado mostra che il Commissario avesse autonomamente fondato l’atto di ritiro anche sulla congrua valutazione di ulteriori e diversi profili, fra cui: i) l’obiettiva gravità dei profili di illegittimità rilevati; ii) il notevole rilievo economico dell’appalto per cui è causa; iii) il fatto che, al momento dell’adozione del provvedimento di annullamento, il contratto fosse stato eseguito solo per una parte minore (per un importo pari a circa l’11 per cento del totale); iv) il fatto che, al momento dell’adozione del richiamato provvedimento, la situazione di fatto e di diritto non fosse ancora del tutto consolidata, difettando la prescritta autorizzazione da parte dell’Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi Geotermia (UNMIG).
8.2. In secondo luogo si osserva che il richiamato provvedimento non avesse omesso di tenere in adeguata considerazione la valenza dell’elementotempo in relazione alla complessiva fattispecie.
Il punto è che (come lealmente osservato dalla stessa Impresa F. nell’ambito dell’atto di appello) le determinazioni in ordine alla ragionevolezza del termine per procedere all’adozione di un atto di ritiro non si prestano a valutazioni di carattere univoco ed immutabile. Al contrario, lo stesso giudizio di ragionevolezza in ordine al termine si presta ad essere modulato in concreto in relazione: i) alle peculiarità della vicenda oggetto di esame; ii) alla complessità della questione; iii) al grado di realizzazione delle lavorazioni oggetto dell’appalto, nonché iv) alla rilevanza (anche economica) degli interessi coinvolti.
Ebbene, queste essendo le coordinate entro le quali inscrivere l’esame della fattispecie in esame (ed in considerazione della notevolissima rilevanza degli interessi nella specie coinvolti), non sembra che il termine di circa un anno e quattro mesi intercorso fra l’aggiudicazione e il provvedimento di annullamento abbia in concreto travalicato il richiamato limite della ragionevolezza.
9. Neppure è fondato il motivo di ricorso (già dichiarato dal Tribunale inammissibile per genericità e nella presente sede puntualmente riproposto) con cui si è lamentato che il provvedimento commissariale di annullamento sarebbe stato adottato in violazione del principio c.d. del "contrarius actus’.
Al riguardo si osserva
– che la pronuncia del T.A.R. risulta meritevole di conferma laddove ha rilevato che il motivo in questione fosse stato articolato in modo del tutto generico;
– che le puntualizzazioni nella presente sede offerte, oltre a risultare di dubbia compatibilità con il generale divieto di nova in appello, omettono ancora una volta di fornire un quadro esatto (anche per ciò che attiene il richiamo alle norme di diritto che si assumono violate) in ordine alla sequenza procedimentale ed istruttoria che l’amministrazione avrebbe omesso di rispettare.
10. Tutti gli altri motivi di appello sono stati ritenuti dal Collegio infondati o comunque inidonei a supportare una pronuncia diversa da quella reiettiva.
11. Per le ragioni sin qui esposte i ricorsi in epigrafe, previa riunione, devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna le società appellanti alla rifusione in favore della soc. T. E&P Italia s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.000 (quattromila) a carico dell’Impresa F. s.n.c. di A. & R. F. e e 4.000 (quattromila) a carico della soc. B. s.p.a., oltre gli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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