Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25120 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2.11.2010, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di riesame, proposta da M.C. avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 11.10.10, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per i reati di cui ai capi AX) ed AW) della rubrica, entrambi concernenti episodi di illecita acquisizione e cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina (art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1).

2. Il Tribunale di Lecce, dopo aver svolto alcune considerazioni circa la natura e le finalità del giudizio di riesame, quale previsto dall’art. 309 cod. proc. pen. ha ritenuto sussistenti gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ipotizzati dal G.I.P. e riferiti ad entrambi i reati ascrittigli.

Tali indizi sono stati ravvisati:

– nell’esito delle attività investigative, compendiate in due informative della sezione criminalità organizzata della Questura di Taranto in data 11.6.2008 e 12.1.2009, dalle quali era emersa l’esistenza di una vasta compagine criminosa, operante nella città di Taranto, facente capo a tali F.G. ed a R. V. e S.C., finalizzata, fra l’altro, all’acquisto di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, con la quale alimentare un capillare spaccio al dettaglio; ed in tale contesto il M. era stato individuato come uno dei giovani incaricati di distribuire la droga al minuto;

– nell’esito dell’intercettazione ambientale avvenuta l’8.2.2010 all’interno dell’auto del R., aventi ad oggetto le conversazioni svoltesi fra quest’ultimo, C.V., S. C. e l’odierno indagato, salito nell’autovettura in un secondo momento.

All’inizio il C. aveva riferito al R. la proficuità di uno spaccio in due città, risultate piazze ancora libere; poi il M. aveva fatto un chiaro riferimento all’attività di spaccio da lui svolta, asserendo di avere un giro di duecento assuntori di cocaina, ai quali forniva la droga, facendosi pagare per metà subito e per la restante metà in tre – quattro giorni;

– nell’esito dell’intercettazione ambientale del 5.2.2010 (rectius, 2008), dalla quale era emersa la cessione di un quantitativo di cocaina effettuata dal S. ad un soggetto portato dall’odierno indagato; tale episodio era stato altresì monitorato dalla p.g., con videoripresa, con la quale era stata documentata tutta la sequenza dell’episodio di spaccio, svoltasi anche all’Interno del bar (OMISSIS), sito in (OMISSIS), compreso altresì l’incasso del corrispettivo, effettuato dal S., il quale era andato poi a controllare l’importo ricevuto all’interno della sua auto;

– nell’esito di altra intercettazione ambientale del 18.2.08, concernente una conversazione svoltasi fra il R. e tale G., dalla quale era emerso con chiarezza come l’odierno indagato dovesse ancora versare al R. il corrispettivo di una fornitura di cocaina, a lui fatta per la successiva distribuzione al minuto.

3. Il Tribunale ha poi rilevato l’assoluta correttezza delle intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate nei confronti dell’odierno indagato, ritenendo in particolare adeguatamente motivato il decreto con il quale il P.M. aveva autorizzato lo svolgimento di dette intercettazioni presso gli uffici della p.g. e non per il tramite delle apparecchiature in uso alla Procura, avendo il P.M. rilevato l’assoluta urgenza di procedere alle intercettazioni; avendo altresì il medesimo appurato che gli impianti in dotazione alla Procura non fossero in quel momento disponibili.

Il Tribunale ha poi rilevato come i reati per i quali si procedeva fossero connotati da particolare allarme sociale, si che era da ritenere insito nelle indagini da svolgere il requisito dell’assoluta urgenza.

4. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale di Lecce ha rilevato come la condotta oggetto di addebito cautelare si inseriva in un contesto non certo occasionale, ma sistematico e continuativo, in quanto trattavasi di reiterazioni della medesima condotta criminosa, dalle quali emergeva la disinvoltura e l’abilità conseguita dall’indagato nel curare la sua capillare rete di spaccio al minuto della cocaina, si da far ritenere una sua forte ed evidente propensione allo svolgimento di detta attività criminosa, con conseguente ragionevole prognosi che l’indagato, qualora fosse tornato in libertà, avrebbe continuato a dedicarsi a detta illecita attività, nella quale aveva ormai acquisito una rilevante pratica;

inoltre il medesimo annoverava molteplici e reiterati precedenti specifici; infine i fatti ascrittigli erano stati commessi in epoca recente.

5. Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Lecce M.C. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo:

a) – motivazione carente ed incompleto esame dei dati probatori, non essendo stato esplicitato il cd. "fumus commissi delicti" nei suoi confronti, in quanto il materiale probatorio a suo carico si era risolto in tre intercettazioni ambientali dell’8, 15 e 18 febbraio 2008, le quali non potevano costituire adeguati riscontri nei suoi confronti;

b) – inutilizzabilità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali, disposte all’interno dell’auto Fiat Punto in uso a R.V., avendo il G.I.P. autorizzato l’espletamento di dette intercettazioni per mezzo degli impianti in uso alla p.g., stante l’indisponibilità degli impianti in dotazione alla Procura, siccome già impegnati per altre similari indagini in corso ed avendo addotto eccezionali motivi d’urgenza.

La motivazione non era conforme a quella richiesta dall’art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto non erano state indicate le eccezionali ragioni d’urgenza, idonee a giustificare l’utilizzazione di impianti in uso alla p.g.; inoltre il P.M. non aveva dato compiutamente conto del fatto che gli impianti esistenti presso la Procura fossero impegnati in altre indagini similari; il Tribunale, ritenendo adeguata la motivazione addotta dal P.M., aveva ridotto la funzione di garanzia propria della motivazione; ed era evidente che le prescrizioni impartite dal codice di rito per le intercettazioni telefoniche erano da ritenere estese anche alle intercettazioni ambientali, atteso che l’art. 267 cod. proc. pen., nel regolare le forme con cui dovevano svolgersi le intercettazioni, aveva fatto riferimento all’intero art. 266 cod. proc. pen., il quale comprendeva sia le intercettazioni telefoniche, sia, al comma 2, le intercettazioni di comunicazioni fra presenti, si che anche queste ultime dovevano e potevano essere effettuate presso gli impianti fissi in dotazione della Procura;

c) – violazione dell’art. 273, comma 1 bis in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza posti a suo carico.

Il provvedimento impugnato si era limitato ad effettuare una disamina generica degli esiti delle investigazioni svolte, atteso che gli indizi rilevanti nella presente fase cautelare dovevano essere equiparati alle prove, quanto a qualità, forza e capacità dimostrativa; nella specie non era stato operato alcun sequestro a suo carico di sostanze stupefacenti, nè era stata rinvenuta in suo possesso alcuna strumentazione atta alla misurazione della medesima sostanza e l’ordinanza impugnata aveva fatto esclusivo rinvio alla natura delle indagini svolte ed agli esiti delle stesse, si che la stessa non aveva svolto alcuna valutazione in ordine alla gravità degli indizi a suo carico, non potendo tale gravità essere collegata unicamente agli asseriti suoi contatti con soggetti dediti all’attività di spaccio di stupefacenti;

d) – insussistenza di esigenze cautelari, tali da giustificare l’adozione della misura coercitiva adottata nei suoi confronti, in quanto non vi era pericolo per l’acquisizione delle prove; non vi era pericolo di fuga in ragione delle gravità delle imputazioni e delle pene potenzialmente irrogabili; non era ravvisa bile il pericolo di reiterazione della medesima condotta criminosa, tenuto conto che fra l’ordinanza cautelare impugnata e la commissione dei fatti erano trascorsi ben due anni; era pertanto da ritenere una sua scarsa propensione al crimine e l’occasionalità di quanto in precedenza commesso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.C. è inammissibile siccome manifestamente infondato.

2. Con i motivi sub a) e sub c), da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, il ricorrente lamenta l’insussistenza a suo carico di gravi indizi di colpevolezza riferiti alla commissione, da parte sua, dei reati di cui ai capi AX) ed AW) della rubrica, entrambi concernenti episodi di illecita acquisizione e cessione di sostanza stupefacente tipo cocaina (art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1). Il provvedimento impugnato ha invece adeguatamente motivato circa la sussistenza a carico della ricorrente di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato connesso all’illecita acquisizione e cessione di dosi di cocaina, tanto avendo desunto:

– dall’esito di ben due informative della sezione criminalità organizzata della Questura di Taranto dell’11.6.2008 e 12.1.2009, dalle quali era emersa l’esistenza di una vasta compagine criminosa, operante nella città di Taranto, facente capo a F.G., a R.V. e S.C., finalizzata, fra l’altro, all’acquisto di cospicui quantitativi di sostanza stupefacente, tipo cocaina, con la quale alimentare un capillare spaccio della medesima sostanza al dettaglio; ed in tale conteste il M. era stato individuato come uno dei giovani incaricati di distribuire la droga al minuto;

– dall’esito dell’intercettazione ambientale avvenuta l’8.2.2010 all’interno dell’auto del R., aventi ad oggetto le conversazioni svoltesi fra quest’ultimo, C.V., S. C. e l’odierno indagato, salito nell’autovettura in un secondo momento.

All’inizio il C. aveva riferito al R. circa la proficuità di uno spaccio che avrebbe potuto essere iniziato in due città, risultate piazze ancora libere; poi il M. aveva fatto un chiaro riferimento all’attività di spaccio da lui svolta, asserendo di avere un giro di duecento assuntori di cocaina, ai quali riforniva la droga, facendosi pagare per metà subito e per la restante metà in tre – quattro giorni;

– dall’esito dell’intercettazione ambientale del 5.2.2008, dalla quale era emersa la cessione di un quantitativo di cocaina effettuata dal S. ad un soggetto condotto dall’odierno indagato; tale episodio era stato altresì monitorato dalla p.g., con videoripresa, tramite la quale era stata documentata tutta la sequenza dell’episodio di spaccio, svoltasi anche all’interno del bar (OMISSIS), sito in (OMISSIS), compreso altresì l’incasso del corrispettivo, effettuato dal S., che era poi andato a controllare il relativo importo all’interno della sua auto;

– dall’esito di altra intercettazione ambientale del 18.2.08, concernente una conversazione svoltasi fra il R. e tale G., dalla quale era emerso con chiarezza come l’odierno indagato dovesse ancora versare al R. il corrispettivo di una fornitura di cocaina, a lui effettuata per la successiva distribuzione al minuto.

3. Il Tribunale di Lecce ha pertanto rilevato, con valutazioni di merito insindacabili nella presente sede di legittimità, siccome sorrette da motivazione rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione, come a carico della ricorrente sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai due delitti ascrittigli.

4. Le argomentazioni svolte dal ricorrente per contrastare il provvedimento impugnato sono da ritenere generiche ed assertive anche con riferimento alla sussistenza a suo carico di gravi esigenze cautelari, tali da giustificare la sua permanenza in carcere (motivo di ricorso sub d).

L’ordinanza impugnata risulta anche sotto tale aspetto adeguatamente motivata, avendo fatto riferimento sia alla sua personalità, essendo egli soggetto già gravato di analoghi precedenti penali, sia alla gravità dei fatti addebitati, certamente idonei a suscitare allarme sociale e tali da consentire l’individuazione di un suo specifico ruolo nella diffusione della cocaina nell’ambito della piazza di spaccio di Taranto.

Ha poi rilevato come la risalenza degli episodi di spaccio ascrittigli a due anni antecedenti l’emissione della misura impugnata non era ostativa alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari, trattandosi di attività di spaccio di stupefacente al minuto, che il ricorrente poteva facilmente reiterare, attesa la sua contiguità con gli ambienti criminosi locali, presso i quali egli avrebbe potuto agevolmente rifornirsi di stupefacente, si da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione della condotta antigiuridica;

ed in tal modo il Tribunale ha correttamente valutato il fattore temporale unitamente a tutti gli altri elementi indiziari desumibili dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame (cfr., in termini, Cass. sez. 1 n. 3634 del 17/12/2009, dep. 28/01/2010, Lo Vasco, Rv.

245637).

5. Il provvedimento impugnato è condivisibile anche nella parte in cui ha ritenuto adeguata la motivazione con cui il G.I.P. ha autorizzato il P.M. ad effettuare le intercettazioni ambientali mediante impianti esistenti presso la p.g. (motivo di ricorso sub b), avendo da un lato rilevato che gli impianti in uso alla Procura fossero indisponibili, siccome tutti utilizzati per l’espletamento di analoghe indagini ed avendo, inoltre, dato atto dell’eccezionale urgenza richiesta dalla natura delle indagini svolte.

Il provvedimento impugnato risulta in tal modo aver fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, è da ritenere legittimo il decreto del P.M., il quale dispone, a norma dell’art. 268 c.p.p., comma 3 il compimento delle operazioni mediante impianti in uso alla p.g., quando la motivazione relativa alla situazione di insufficienza od inidoneità degli impianti della Procura si fonda, come nel caso in esame, sulla sintetica indicazione che l’impianto risulta in concreto diversamente utilizzato, atteso che, in tal modo, il P.M. da conto di un fatto storico ricadente nell’ambito dei suoi poteri di cognizione, che ha dato luogo alla denunciata inutilizzabilità, in relazione al reato per il quale si procede ed al tipo di indagini in concreto richieste; d’altra parte non può ritenersi che sia richiesta l’indicazione precisa e puntuale anche delle specifiche cause che hanno reso indisponibili le apparecchiature esistenti presso la Procura (cfr. Cass. 6A, 27.5.2010 n. 25383, Rv. 247824).

Va altresì rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, la sussistenza delle eccezionali ragioni d’urgenza richiesta per l’esecuzione delle operazioni presso apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della Procura può essere addirittura implicita, quando, come nel caso in esame, si faccia riferimento ad un’attività criminosa in corso, concernente la commissione di gravi reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti e che è necessario che venga contrastata dalla p.g. in modo radicale ed immediato, anche tenendo conto dello spessore criminale delle persone da sottoporre ad intercettazione (cfr. Cass. 2A, 17.12.2009 n. 5103, rv, 246435).

6. Il ricorso proposta da M.C. va pertanto dichiarato inammissibile, con sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

7.Dovrà provvedersi all’adempimento di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-05-2011) 11-07-2011, n. 27043 Ebbrezza Patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale, presso la Corte d’Appello di Milano, ricorre in cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 19.07.2010 dal GUP presso il Tribunale dello stesso capoluogo a carico di D.A. in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c).

Censura violazione di legge per un errato calcolo nella conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria e per l’omessa applicazione della sospensione della patente di guida.

Con parere scritto il Procuratore Generale chiede accogliersi il ricorso. Il ricorso va accolto, sia pure, quanto al primo motivo, per un errore di diritto diverso da quello prospettato.

Ed invero, al D.A. è stata applicata, in riferimento al reato su indicato, commesso l’11.09.2009, la pena di giorni 40 di arresto ed Euro 666,7 di ammenda, ridotta la pena base di mesi tre di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda di un terzo per le concesse attenuanti generiche e di un altro terzo per il rito, convertita la pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, per complessivi Euro 4.000,00 di ammenda.

Il Procuratore ricorrente censura l’erroneità del calcolo di conversione evidenziando che l’art. 135 cod. pen. stabilisce che il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive ha luogo calcolando Euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva e, dunque, operata la conversione della pena detentiva applicata in Euro 10.000 di ammenda (giorni 40 x Euro 250), la pena pecuniaria complessiva avrebbe dovuto essere determinata correttamente in complessivi Euro 10,667,67 e non già in Euro 4.000,00.

Il ricorrente non tiene conto, però, che il GUP, nel procedere alla conversione della pena detentiva, ha fatto specifico riferimento alla disposizione dell’art. 133 bis cod. pen. che riconosce al giudice di aumentare la pena pecuniaria stabilita dalla legge del triplo o di diminuirla fino ad un terzo quando per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

Sennonchè la diminuzione che il giudice nel caso di specie ha ritenuto di operare,per le condizioni economiche del reo, andava fatta unicamente sulla sola pena pecuniaria prevista dalla norma incriminatrice e non sulla pena pecuniaria determinata all’esito della conversione della pena detentiva.

Difatti, nella parte motiva della sentenza impugnata si dà atto che la pena pecuniaria di Euro 10.000,00, determinata dalla conversione in ammenda della pena detentiva di 40 giorni di arresto, è stata diminuita ai sensi dell’art. 133 bis cod. pen. in Euro 3333,33 cui è stata poi aggiunta la pena dell’ammenda di Euro 666,67, già comminata per la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c).

E’ evidente la violazione di legge che ha comportato un errore di calcolo con l’applicazione di una pena illegale.

Il secondo motivo è a sua volta fondato.

In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi che costituiscono ormai ius receptum, e precisamente quanto segue. Mentre nell’imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell’art. 80 ter, introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 142 sulle modifiche al sistema penale, l’art. 222 nuovo C.d.S. le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.

Ne deriva che con la sentenza di condanna, ivi compresa quella ex art. 444 c.p.p., per il reato rubricato va disposta la sospensione della patente di guida (Cassazione penale, sez. 4A, 5 luglio 1994, Mor; Cassazione penale, sez. 6A, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;

Cassazione penale, sez. 4A, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi;

Cassazione penale, sez. 4A, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi;

Cassazione penale, sez. 4A, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;

Cassazione penale, sez. 6A, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. 4A, 27 marzo 1997, n. 3254).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27249

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-07-2011) 09-08-2011, n. 31593 Dibattimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/10/2010, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza pronunciata in data 25/11/2009 con la quale il Tribunale di Lucca aveva ritenuto A.P. responsabile (in concorso con D. e F. giudicati separatamente) del delitto di rapina aggravata ai danni dell’agenzia di Viareggio della (OMISSIS).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, con due separati ricorsi a mezzo dei due difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell’art. 500 c.p.p.: sostiene il ricorrente che la Corte territoriale aveva ritenuto elemento di prova a suo carico il riconoscimento effettuato dalla teste B., incorrendo, però, in un duplice vizio:

a) innanzitutto, perchè aveva travisato la risultanza istruttoria avendo ritenuto che la teste lo avesse riconosciuto laddove la medesima aveva parlato solo di "vaga somiglianza";

b) in secondo luogo perchè "confermando di avere reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari, la teste B. non ha affermato nè che quelle dichiarazioni fossero identiche, nè addirittura prevalenti rispetto al contenuto delle successiva deposizione dibattimentale".

Di conseguenza, poichè non si era verificata alcuna risoluzione del contrasto fra le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e nel dibattimento, la Corte Territoriale (e lo stesso tribunale) non avrebbe potuto utilizzare a carico di esso ricorrente le dichiarazioni rese in fase predibattimentale, ma solo ai fini di valutare l’attendibilità della teste.

2.2. Manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto elemento a carico la testimonianza del teste C. che aveva visto il terzo rapinatore e lo aveva descritto "con i capelli brizzolati" laddove esso ricorrente era calvo.

La Corte, sul punto, aveva travisato il suddetto dato fattuale fornendo una spiegazione illogica.

Inoltre, la motivazione era erronea avendo la Corte affermato che il cappellino ritrovato nell’abitazione dell’ A. fosse simile a quello indossato dal terzo rapinatore, non considerando che, in realtà, era diverso da quello osservato e descritto dai testimoni.

Infine, erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto di valenza neutra il traffico telefonico del cellulare del ricorrente:

al contrario, dall’esame del medesimo emergeva il dato obiettivo che esso ricorrente, alle ore 13 e alle ore 15 del 23/03/2009 (giorno della rapina avvenuta alle ore 15 circa) non era in compagnia dei due rapinatori, nè a Viareggio a compiere la rapina.

2.3. Violazione dell’art. 99 c.p., comma 5: sostiene il ricorrente che è irragionevole che la recidiva venga calcolata dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e non dal fatto storico:

infatti, seguendo il suddetto criterio, la Corte territoriale aveva ritenuto la recidiva infraquinquennale malgrado la gran distanza dei fatti considerati.

La Corte territoriale, poi, aveva errato nel ritenere che l’aumento, per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 5, dovesse essere pari a due terzi, laddove la norma prevede un aumento non inferiore ad un terzo.

2.4. Violazione art. 62 bis c.p. per avere la Corte territoriale negato la concessione delle attenuanti generiche sulla base di una motivazione tautologica limitandosi a constatare la presenza di precedenti e senza analizzare concretamente la personalità dell’imputato, il suo percorso, il tempo intercorso dalla pregressa detenzione all’ultimo reato commesso ed infine valutare la possibilità di un bilanciamento.

Motivi della decisione

1. Con i primi due motivi, il ricorrente, in pratica, cerca di sostenere che la motivazione con quale la Corte territoriale (e, prima ancora, il Tribunale) aveva ritenuto a suo carico una serie di indizi, tali non potevano essere considerati perchè mancavano delle caratteristiche di cui all’art. 192 c.p.p., avendo, anzi, la Corte, travisato gli esiti dell’istruttoria dibattimentale.

La censura va ritenuta infondata alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.1. Riconoscimento B.: in punto di fatto, la Corte ha ricostruito la testimonianza della B. nei seguenti termini:

" (..) In dibattimento la testimone, esaminate le fotografie inserite nel fascicolo fotografico già visionato nel corso delle indagini e in cui, come emerso dalle contestazioni effettuate dal PM, aveva con sicurezza riconosciuto il D., come il primo rapinatore e, in modo meno sicuro, l’ A. come il terzo rapinatore, si mostrava inizialmente esitante, in ragione, come adduceva, del tempo trascorso dal fatto.

Ricevuta lettura delle dichiarazioni rese quando nella fase delle indagini, aveva effettuato, nei termini di cui si è detto, il riconoscimento dei rapinatori, la teste ricordava di averli individuati e anche il minor grado di certezza con cui aveva riconosciuto il terzo malvivente, così implicitamente confermando il riconoscimento fattone nella fase delle indagini.

Non possono, pertanto, condividersi le considerazioni svolte per sostenere che ricordare di avere reso delle dichiarazioni è cosa diversa dal confermare di averle rese, soprattutto se, come nel caso di specie, il dichiarante non smentisca le prime dichiarazioni, richiamate alla mente a seguito delle contestazioni del PM, nè introduca elementi correttivi".

In via di diritto, va osservato che ci si trova di fronte all’ipotesi prevista dall’art. 500 c.p.p. in quanto, a fronte dell’incertezza mostrata dalla teste nel riconoscere l’imputato, il P.m. utilizzò, per la contestazione, le dichiarazioni rese dalla teste la quale, nel corso delle indagini preliminari, sia pure con un grado di minore certezza rispetto al riconoscimento del D., aveva pur sempre riconosciuto anche l’odierno imputato.

Va premesso che, correttamente fu effettuata la contestazione atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che qui va ribadita, "nel corso dell’esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza tutte le volte in cui vi sia difformità con la dichiarazione dibattimentale, sia che con questa il soggetto sottoposto ad esame manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti su cui ha riferito in precedenza": Cass. 6221/2005 Rv. 233092.

Il problema che pone l’art. 500 c.p.p. (e la censura dedotta dal ricorrente) consiste, sostanzialmente, nello stabilire (salvo le tre eccezioni previste nei commi quarto, sesto e settimo) se e quale valore debba darsi alle precedenti dichiarazioni utilizzate per la contestazione e deriva dal fatto che l’atteggiamento del teste può essere vario in quanto:

– può limitarsi a confermare quanto precedentemente dichiarato o a rettificare quanto affermato in dibattimento, conformandosi, quindi, alle precedenti dichiarazioni: in tale ipotesi, poichè il teste ha confermato, nel dibattimento, quanto precedentemente dichiarato (magari rettificando le dichiarazioni dibattimentali), nessuno dubita che il giudice – salva sempre ovviamente la valutazione di attendibilità – debba tenere conto delle suddette dichiarazioni proprio perchè si tratta di dichiarazioni conformi sulle quali non vi è contrasto alcuno;

– può rendere dichiarazioni contrastanti con quelle rese precedentemente: in tal caso, il comma secondo dell’art. 500 c.p.p. stabilisce, a chiare lettere, che le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste;

– infine, il teste, spesso a causa del lungo periodo di tempo dopo il quale viene chiamato a deporre, in dibattimento dichiara di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato ma, una volta effettuata la contestazione, afferma che, se quella circostanza o fatto che non ricorda, l’ha dichiarata in sede di indagini, allora essa è vera.

Quest’ultima dichiarazione produce due effetti:

a) il teste afferma e certifica la veridicità di quanto precedentemente affermato;

b) di conseguenza, la suddetta dichiarazione, essendo stata effettuata in dibattimento, diviene pienamente utilizzabile, fatta salva, ovviamente, la prudente valutazione del giudice.

In altri termini, il giudice si trova di fronte ad una duplice affermazione del teste che, da una parte, dichiara che quello che ha affermato precedentemente è vero e, dall’altra, che, in quel momento, stante il tempo trascorso (o per altri motivi), non è in grado di ricordare il fatto su cui è stato esaminato.

In questa situazione di non contrasto fra le due dichiarazioni (il "non ricordo", infatti, ha una valenza neutra), non può trovare applicazione l’art. 500 c.p.p., comma 2 ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell’attendibilità del teste sulla dichiarazione precedente resa e dallo stesso teste veicolata nel dibattimento grazie al fatto che ha dichiarato che quello che dichiarò è vero.

Sulla base di quanto appena detto, la censura dedotta dal ricorrente, in via di stretto diritto, va, quindi, disattesa alla stregua del seguente principio di diritto: "nel corso dell’esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza tutte le volte in cui vi sia difformità con la dichiarazione dibattimentale, sia che con questa il soggetto sottoposto ad esame manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti su cui ha riferito in precedenza.

Nell’ipotesi in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato ma, una volta effettuata la contestazione, affermi che, se quella circostanza o fatto che non ricorda, l’ha dichiarata in sede di indagini, allora essa è vera, non si applica l’art. 500 c.p.p., comma 2 ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell’attendibilità del teste sulla dichiarazione precedente resa e dallo stesso teste veicolata nel dibattimento grazie al fatto che ha dichiarato che quello che dichiarò è vero".

Fatta questa premessa di diritto, la dedotta doglianza, deve, però, ritenersi infondata anche in concreto in considerazione della ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte territoriale.

Infatti, la Corte territoriale ha chiarito che fra le dichiarazioni rese dalla teste B. precedentemente e quelle rese al dibattimento non vi era alcun contrasto per la semplice ragione che la teste aveva affermato, al dibattimento, stante il tempo trascorso, di non essere sicura di poter riconoscere l’imputato ma, aveva confermato di avere effettuato, durante le indagini, il riconoscimento dell’imputato, seppure con un grado di minore certezza rispetto al riconoscimento del D..

Ci si trova, quindi, di fronte all’ipotesi in ultimo presa in considerazione, sicchè, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto di utilizzare l’individuazione effettuata dalla B. non ostandovi alcun divieto dell’art. 500 c.p.p..

Peraltro, non può non osservarsi come tutta la questione sia stata sopravvalutata dal ricorrente.

Infatti, la Corte territoriale, ben conscia che su quel solo indizio (proprio perchè la teste si era espressa con incertezza), non poteva essere fondato il giudizio di colpevolezza, in realtà, ha fatto riferimento ad un quadro probatorio ben più pregnante, sicchè l’individuazione effettuata della B. ha finito per essere solo un ulteriore elemento di riscontro e di rinforzo ai restanti indizi.

1.2. Le fattezze del terzo rapinatore: la Corte territoriale, in ordine ai "capelli brizzolati" di cui sarebbe stato dotato il terzo rapinatore, ha così motivato: "nell’appello si adduce che il teste C. aveva riferito che il terzo rapinatore, da lui già visto vicino il furgone rosso, era brizzolato. A detto particolare non ha fatto minimamente cenno il C. nel corso della deposizione, che ha anzi dichiarato che l’uomo aveva un cappellino.

Dei capelli brizzolati si trova traccia solo in una nota del verbale di fermo.

Si tratta, dunque, di un particolare che la difesa non ha ritenuto di dover approfondire in dibattimento durante l’esame del teste, cui non è stata rivolta nessuna domanda sulla capigliatura del rapinatore.

Va, inoltre, considerato che nella foto inserita nel fascicolo in atti l’imputato appare più che completamente calvo, con il capo rasato, ne è dato sapere se la foto sia stata scattata e meno all’atto del fermo.

Non vi sono elementi di certezza in ordine all’aspetto somatico di cui si discute, suscettibile, se non dovute a radicale calvizie, di modificarsi anche in tempi brevi.

Non appare, pertanto, provato che l’imputato, al momento della rapina, fosse del tutto calvo o completamente rasato.

L’indicazione data dal C. sui capelli dell’ A., non approfondita in dibattimento, non può costituire elemento atto a svilire il riconoscimento fotografico effettuato dalla teste B., avvalorato dalla verificata attendibilità del riconoscimento del D. – reo confesso – fatto dalla stessa testimone".

Come si può, quindi, notare, si tratta di una motivazione di fatto che, in quanto non smentita da alcun dato fattuale contrario ed essendo logica e congrua, porta a ritenere la doglianza di mero merito e, quindi, non scrutinatale in questa sede di legittimità.

Infatti, tutta la censura da per dimostrato e provato proprio quel dato di fatto (ossia che il terzo rapinatore avesse i capelli brizzolati) che la Corte territoriale, invece, afferma non solo non essere stato provato ma, in ipotesi, anche poco significativo perchè ben avrebbe potuto l’imputato rasarsi la testa a zero subito dopo la rapina ("Non vi sono elementi di certezza in ordine all’aspetto somatico di cui si discute, suscettibile, se non dovute a radicale calvizie, di modificarsi anche in tempi brevi").

1.3. Il traffico telefonico: in ordine al suddetto elemento, al quale la difesa riconnette molta importanza, la Corte ha così motivato:

"nessuna indicazione contraria all’ipotesi di accusa può trarsi dai tabulati acquisiti nella fase delle indagini e prodotti dal PM all’udienza dei 20.11.09, da cui si desume solo che il cellulare del F., nell’arco di tempo in cui si è mosso da Livorno verso Viareggio è stato in stretto contatto con quello in uso ad Ac. S..

Il traffico telefonico sviluppato dal cellulare dell’imputato (utenza nr (OMISSIS)) non è stato oggetto di esame nel dibattimento.

Dai tabulati in atti emerge, peraltro, che il cellulare, alle 10.37.44 del 23.3.09, era a Firenze. In seguito, fino al 16.49.23, il telefono pare essere rimasto inattivo. Dai tabulati non è dato ricavare nessuna indicazione utile a localizzare il telefono dell’ A. tra le 10.37.44 e le 16.49.23 e la mancanza di contatti con il cellulare del F. – ripetutamente contattato, invece, dal telefono del fratello dell’imputato – costituisce elemento di ulteriore supporto all’accusa, trovando ragionevole spiegazione proprio nell’essersi l’ A. trovato in compagnia del nipote nelle ore in cui è avvenuto il sopralluogo ed è stata consumata la rapina".

Come si può notare, quindi, ancora una volta la Corte territoriale, con motivazione congrua, logica ed adeguata alle indicate risultanze fattuali, ha smentito la tesi difensiva.

In questa sede, il ricorrente ripropone la sua censura ma va replicato che la medesima non si fonda su pretesi vizi motivazionali (gli unici deducibili in questa sede) ma su un elemento di fatto che risulta smentito dalla sentenza e cioè che il telefono cellulare di Ac.St. (fratello dell’imputato) fosse in uso all’odierno ricorrente.

Nella sentenza impugnata, si da invece atto che il cellulare di Ac.St. era in uso a costui e che, quindi, le telefonate da costui effettuate al F. e la localizzazione del medesimo in luoghi e ore diversi da quelli in cui fu eseguita la rapina, erano del tutto irrilevanti.

In realtà, al di là dei singoli indizi che il ricorrente tenta di confutare (ricorrendo, peraltro, a surrettizie censure di pretese illogicità e/o contraddittorietà della motivazione che, in realtà, mascherano argomenti di merito con i quali si tenta una rivalutazione di quelle stesse doglianze già dedotte e disattese dalla Corte territoriale), la Corte ha ritenuto la responsabilità del prevenuto oltre che su oggettivi riscontri (riconoscimento B.; fattezze del rapinatore identiche a quelle dell’imputato per età e caratteristiche (portatore di occhiali da vista); ritrovamento nella sua abitazione di un cappellino tipo papalina identico a quello utilizzato dal rapinatore; l’autocarro utilizzato per la rapina era nella disponibilità dell’imputato il quale, alle ore 11,55 fu fermato dalla Polizia Municipale di Livorno alla guida del suddetto mezzo con a bordo i due coimputati; D. era giunto da Palermo la mattina della rapina ed era stato prelevato proprio dall’ A.) anche su argomenti di natura logica desunti dall’inverosimiglianza della versione resa dai complici (cfr pag. 6 sentenza impugnata).

In altri termini, a fronte di una motivazione con la quale la Corte territoriale, in modo ampio, congruo e logico alla stregua di puntuali elementi di natura fattuale e logica, ha ritenuto l’imputato responsabile del delitto ascrittogli, le censure dedotte devono ritenersi infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;

Cass. 2436/1993 rv 196955.

Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze:

ex plurimis SSUU 24/1999.

Va, infine, osservato che la motivazione della Corte è corretta perchè ha valutato i singoli indizi non isolatamente ma nel loro insieme, al contrario del procedimento utilizzato dal ricorrente che ha estrapolato ciascun singolo indizio per meglio confutarlo trascurando così il quadro d’insieme.

Sennonchè, sul punto, deve ribadirsi il consolidato principio di diritto secondo il quale la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell’impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest’ultimo caso, implicitamente confutati.

2. Anche le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono infondate per le ragioni di seguito indicate.

2.1 Violazione dell’art. 99 c.p., comma 5: la sentenza impugnata non contiene alcun errore di diritto atteso che, quanto al dies a quo dal quale calcolare la recidiva infraquinquennale, la questione dedotta, nel caso di specie, è irrilevante.

Sul punto, infatti, va premesso che all’imputato è stata contestata la recidiva specifica (art. 99 c.p., comma 2, n. 1), infraquinquennale (art. 99 c.p., comma 2, n. 2) e reiterata (art. 99 c.p., comma 4).

Ora, la questione sollevata (e cioè della sussistenza della recidiva infraquinquennale e, quindi, della decorrenza del dies a quo) avrebbe avuto una indubbia rilevanza se all’imputato non fosse stata contestata la recidiva reiterata. Infatti, nel caso di recidiva semplice, tolta, eventualmente, la recidiva infraquinquennale, sarebbe venuto meno il presupposto giuridico previsto dall’art. 99, comma 3 (concorso fra più circostanza fra quelle indicate al comma 2: recidiva pluriaggravata) per l’aumento di pena fino alla metà.

All’imputato, invece, è stata contestata la recidiva reiterata e, quindi, il regime giuridico di riferimento è quello previsto all’art. 99 c.p., comma 5 che prevede un aumento di pena (obbligatorio) "nei casi indicati al comma 2" ossia nelle ipotesi di recidiva aggravata: il che significa (come desumibile dal fatto che non è stato richiamato il comma 3 che prevede la recidiva pluriaggravata) che, per l’aumento di pena, è sufficiente che all’imputato sia contestata la recidiva aggravata per la quale basta anche una sola delle circostanze indicate dal comma 2.

Ora, poichè nel caso di specie, all’imputato è stata contestata, appunto, la recidiva aggravata (ed esattamente la recidiva specifica ex art. 99 c.p., comma 2, n. 1), è del tutto irrilevante stabilire se debba essere considerata anche a recidiva infraquinquennale proprio perchè l’aumento di pena previsto dall’art. 99 c.p., comma 5 scatta obbligatoriamente anche in presenza di una sola delle circostanze indicate nel comma 2. 2.2. Quanto all’Aumento di pena, i giudici di merito hanno ritenuto, nella loro discrezionalità, di aumentarla, legittimamente, fino a due terzi, possibilità del tutto legale atteso che l’art. 99 c.p., comma 5 prevede un aumento minimo di un terzo ma non quello massimo che deve ritenersi essere quello di due terzi così come dispone il comma 4. 2.3. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione addotta sul punto dalla Corte territoriale è amplissima, congrua e coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicchè la censura non può che essere disattesa involgendo la discrezionalità che la legge concede al giudice di merito che, per quanto detto, deve ritenersi correttamente esercitata e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. 3. In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.