Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’appello di Palermo, che giudicava a seguito di rinvio dalla Cassazione, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 8 maggio 2007 i due imputati venivano assolti dal reato di cui all’art. 416 bis c.p. perchè il fatto non sussiste, venivano dichiarati non punibili per desistenza volontaria in ordine al reato di tentata estorsione di cui ai capi B) e C), venivano invece dichiarati colpevoli del reato di minaccia aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 e condannati, rideterminata la pena per il reato in continuazione con il capo D) in materia di armi, ad anni due e mesi sei di reclusione.

Inizialmente era stato ipotizzato che i due fratelli C., già condannati alla pena dell’ergastolo per l’omicidio in danno di P.F., avessero partecipato a due tentate estorsioni in danno di B.G. e B.I., presentandosi come soggetti legati all’associazione e quindi in grado di risolvere problematiche giunte allo stadio dell’intimidazione; all’esito del giudizio di appello era stato ritenuto che rispetto alla condotta estorsiva era stato posto in essere un recesso attivo da parte dei due, che impedì l’evento cioè il pagamento della somma richiesta.

La Corte di cassazione annullava però la sentenza sul presupposto che dovesse parlarsi non di recesso attivo, ma di desistenza, poichè gli imputati non solo non si presentarono a riscuotere dalle persone offese somma alcuna, ma neppure si accordarono per la consegna della stessa.

La Corte territoriale, in sede di rinvio, riteneva quindi sussumibile la condotta posta in essere dai due imputati sotto il paradigma della minaccia aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, mettendo in evidenza che sia la telefonata con cui C. ebbe a rimproverare il B. di volersi opporre al volere della mafia che la dichiarazione resa dal Ba. in ordine al fatto che fu il C. a sollecitare in modo imperioso il pagamento di somma di denaro avevano un chiaro valore intimidatorio.

Veniva così rideterminata la pena in quella di anni due e mesi sei di reclusione per il reato continuato ritenuto.

2. Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, pel tramite dei loro difensori.

2.1 C.G. deduce:

a) manifesta illogicità della motivazione e/o motivazione apparente, con riguardo all’affermazione di colpevolezza: non sarebbe stata compiuta dall’imputato alcuna minaccia, esclusa del resto dalle stesse persone offese. Sarebbe stato travisato il contenuto della telefonata intercorsa tra Ba. ed il ricorrente, laddove si parlava di regolarizzare il fratello del C., V., per consentirgli di accedere al credito. Così come distorta lettura sarebbe stata data alla conversazione intercorsa nella casa circondariale di Trapani, ove si fece riferimento ad una somma di L. cento milioni per la quale i due fratelli C. si chiesero perchè dovesse essere divisa anche con la famiglia di Alcamo. b) mancanza di motivazione con riguardo alla mancata eliminazione dell’aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7: dal tenore della predetta conversazione si doveva escludere in modo categorico che la richiesta di denaro provenisse dall’associazione di Alcamo, ragione per cui andava eliminata l’aggravante con dichiarazione di non luogo a procedere per mancanza di querela per il reato di minaccia. c) mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti.

2.2 C.V. ha sviluppato due motivi di ricorso sovrapponibili a quelli del congiunto. Con il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 612 c.p., dovendo porsi mente al fatto che i dati probatori su cui si basa l’affermazione di colpevolezza consistono in colloqui, intercorsi tra Ba. e B. da un lato e C.V. dall’altro, in cui i primi due avrebbero chiesto, del tutto spontaneamente, a quest’ultimo consigli su come atteggiarsi a fronte di intimidazioni subite presso i loro esercizi commerciali. Pertanto, nel caso di specie sarebbe del tutto carente la progettazione di un male ingiusto, dipendente dalla volontà degli imputati; non solo, ma la condotta antecedente la desistenza volontaria affermata dalla cassazione, non sarebbe sussumibile in alcun ambito di illiceità.

Con un secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, essendo non solo stata dimostrata l’assenza di qualsiasi legame del C. con Cosa nostra (estraneità affermata dalla sentenza della cassazione), ma sarebbe stato del tutto escluso l’utilizzo di metodi mafiosi nell’occasione delittuosa in oggetto. La richiesta di consiglio sul comportamento da tenere a seguito delle intimidazioni subite da B. e Ba. venne rivolta al C., in ragione del rapporto di amicizia che li legava, per capire da dove provenissero le intimidazioni. Esisteva poi agli atti un nutrito testimoniale che consegnava il C. come soggetto dedito a piccoli furti e spaccio di stupefacente; i tratti della sua condotta non potevano quindi essere ritenuti connotanti la dinamica mafiosa, ovvero significativi di agevolazione della consorteria, non potendo essere fondata la ricorrenza dell’aggravante in parola su una colpa di autore, legata al solo contesto in cui i fatti si svolgono. Viene quindi chiesto di escludere l’aggravante, con il che il fatto non risulta perseguibile per mancanza di querela.

Motivi della decisione

Il reato di minaccia aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, ritenuto dalla sentenza impugnata, risalente al marzo 2002, è estinto per prescrizione, essendo abbondantemente spirato il termini di anni sette e mesi sei e non ricorrendo sospensioni per periodi significativi. La disposizione che prevede il raddoppio dei termini per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., commi 3 bis e 3 quater ( art. 157 c.p.p., comma 6) non è applicabile al caso di specie, in quanto entrata in vigore successivamente alla consumazione del fatto.

In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile , così che la valutazione che deve essere operata appartenga più al concetto di "constatazione" nel senso di percezione ictu oculi, che non a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di approfondimento. Pertanto, non sono ritenuti rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla dichiarazione della causa estintiva che, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta , non può più essere ritardata (Sez. Un. 28.5.2009, n. 35490, Tettamanti) .

Nel caso di specie, il supporto offerto dalle risultanze delle intercettazioni su cui è stata basata l’affermazione di colpevolezza, quanto all’esercizio di forza intimidatoria sugli offesi con modalità tipiche del metodo mafioso, non consente l’applicazione dell’art. 129 c.p. ed impone di dichiarare estinto il reato.

Va aggiunto che il motivo dedotto da C.G. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato avanzato genericamente in appello e dunque è ai limiti dell’ammissibilità, ma in ogni caso la motivazione, seppure non espressa, è agevolmente desumibile dell’argomentare della Corte territoriale che ha sottolineato i negativi dati di personalità dei due imputati, in espiazione di pena perpetua per gravissimo crimine.

Il ricorso va quindi rigettato nel resto.

La sentenza impugnata deve quindi essere parzialmente annullata, peraltro con rinvio non essendo possibile la rideterminazione della pena per i residui reati in materia di violazione della legge sulle armi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 612 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 perchè estinto per prescrizione. Rinvia ad altra sezione della corte d’Appello di Palermo per la rideterminazione della pena per i residui reati di violazione della legge sulle armi.

Rigetta nel resto il ricorso di C.G..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 320

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Svolgimento del processo

La ricorrente, impresa di radiodiffusione televisiva operante in ambito locale, ha impugnato il provvedimento in oggetto, con il quale le è stata rilasciata la concessione per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale, nella parte in cui vengono esclusi dalla concessione stessa l’impianto di Monte Pastello (Vr) operante sul canale 70 UHF e quello di Monte Genesio (Pr) operante sul medesimo canale.

Premesso che i citati impianti erano eserciti già prima dell’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 e, in quanto tali, furono oggetto della autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 32 della stessa legge, la ricorrente assume adesso l’illegittimità del provvedimento impugnato ribadendo il proprio diritto al conseguimento della concessione anche con riferimento ai predetti impianti in base a quanto statuito dall’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422.

In particolare, il ricorso è affidato alle seguenti censure:

) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, trattandosi di impianti già censiti e oggetto dell’autorizzazione ex art. 32 della legge n. 223/90;

) difetto di motivazione; contraddittorietà con precedenti comportamenti; deviazione dalla causa tipica e violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2 del D.L. 323/93, convertito nella legge 422/93.

L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza del gravame, considerato che i due impianti operano su una frequenza non attribuibile ai privati secondo il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con D.M. del 31.1.1983.

Disposta la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con ordinanza n. 1690/96, alla pubblica udienza del giorno 10 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione del merito.
Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto che con la memoria difensiva presentata per l’udienza di discussione la ricorrente ha dichiarato di avere ceduto l’impianto di Monte Genesio e di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione per la parte corrispondente; conseguentemente il ricorso è improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, permanendo l’interesse soltanto con riferimento all’esercizio, ancora in atto, dell’impianto di Monte Pastello.

Nel merito il ricorso è comunque infondato.

La tesi di parte ricorrente, infatti, secondo la quale, avendo la ricorrente richiesto ed ottenuto la autorizzazione per la prosecuzione dell’esercizio degli impianti citati, in base a quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 223 del 1990, non avrebbe potuto l’Amministrazione negare successivamente la concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, non può essere condivisa dal Collegio.

La norma citata stabilisce infatti che le concessioni che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva, in ambito locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223 possono riguardare esclusivamente l’esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi del predetto art. 32, ed eventualmente modificati, e verificati dai competenti organi tecnici dell’amministrazione.

Dalla disposizione richiamata, dunque, emerge in maniera evidente che, a differenza di quanto sembra ritenere parte ricorrente con l’articolazione del primo motivo di censura, il fatto di essere titolare di autorizzazione all’esercizio di impianti censiti regolarmente ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge n. 223/1990 non implica automaticamente il diritto al rilascio della concessione ex art. 1 comma 2 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modifiche nella legge n. 422/1993, essendo detto rilascio condizionato comunque alla verifica tecnica sugli impianti di competenza degli organi tecnici dell’amministrazione.

Il provvedimento impugnato, infatti, è stato adottato in ragione del fatto che, dalle verifiche tecniche espletate, è emerso che gli impianti operanti sul canale 70 UHF impegnano una frequenza i cui limiti sono compresi tra 862 ed 870 mhz e quindi non consentita al servizio di radiodiffusione televisiva in quanto facente parte, secondo il piano nazionale di ripartizione delle frequenze adottato con DM 31.1.1983, di una gamma attribuita al servizio fisso ed al servizio mobile aeronautico del Ministero della Difesa.

Né può ritenersi che la disciplina della concessione, introdotta dalla norma richiamata, successivamente alla scadenza del periodo temporale di applicazione della disciplina transitoria dell’art. 32 della legge n. 223/90 sulle autorizzazioni alla prosecuzione degli impianti già in esercizio al momento dell’entrata in vigore della legge n. 223/1990, e censiti, implicasse una sorta di sanatoria generalizzata e a regime di tutti gli impianti, sebbene eserciti in violazione delle disposizioni generali, come quelle contenute nel piano di ripartizione delle frequenze.

Mentre infatti la logica della disciplina intertemporale era quella di consentire la prosecuzione dell’esercizio di tutti gli impianti comunque in essere alla data di entrata in vigore della nuova normativa, secondo un regime temporaneo di tipo autorizzatorio, al contrario il regime delle concessioni sugli impianti censiti, da rilasciare successivamente alla scadenza del termine di efficacia delle autorizzazioni ex art. 32 della legge n. 223/90, non poteva che essere quello ordinario, peraltro in mancanza di esplicite disposizioni normative che consentissero la sanatoria di impianti eserciti extra ordinem.

La verifica tecnica richiamata dal citato art. 1 comma 2 del D.L. 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modifiche nella legge n. 422 del 1993, dunque,non poteva che concernere la conformità degli impianti già censiti, e da formare oggetto della nuova concessione, alla disciplina generale, anche tecnica; con la conseguenza che giammai avrebbe potuto essere rilasciata a regime una concessione per la prosecuzione dell’esercizio di impianti che occupavano frequenze non destinate alla radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, e peraltro assegnate al Ministero della Difesa per le esigenze connesse al servizio di aeronautica.

E ciò a prescindere dal fatto che l’esercizio dell’impianto radiotelevisivo possa in concreto implicare effettivo disturbo al canale utilizzato dal Ministero della Difesa, non potendosi in ogni caso consentire la trasmissione privata su frequenze riservate a finalità di spiccato rilievo pubblicistico.

Il provvedimento impugnato risulta quindi correttamente ed adeguatamente motivato, né la pregressa utilizzazione dell’impianto avrebbe potuto legittimare il rilascio della concessione in una logica di sanatoria estranea, come rilevato, alla normativa sopravvenuta. Non sussiste quindi il denunciato sviamento dal potere.

Conclusivamente il ricorso va rigettato nei limiti del persistente interesse.

Considerata la complessità della normativa susseguitasi nel tempo, si ritiene sussistano comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 567

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor M.B. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – per una sua riscontrata alterazione della cute (e – più precisamente – di un tatuaggio sulla spalla sinistra, sulla scapola e sulla gamba destra) – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso

che non tutti i tatuaggi costituiscono, in astratto, motivo di esclusione dalla procedura concorsuale;

che un simile effetto è proprio soltanto di quelle alterazioni della cute che, secondo la valutazione dell’Amministrazione, assumono una rilevanza tale da incidere negativamente (alla stregua di un giudizio di valore) sugli aspetti di idoneità fisiopsicoattitudinale indicati nel bando (e, più in generale, nella vigente normativa di settore),

si osserva

che, nell’occasione, la p.a. ha fatto riferimento alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva Tecnica del 5.12.2005: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla cennata normativa settoriale) sull’epidermide e sull’ipoderma;

che (detto in altri, e più chiari, termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica;

che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute: ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche (quali la psoriasi e le dermatiti eczematose);

che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma.

Orbene; stante quanto testé evidenziato (che rende superflua ogni considerazione – concernente l’estetica e/o il decoro – sulla visibilità, o meno, del tatuaggio), non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è dato riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

E dunque; atteso

che l’impugnato giudizio sanitario (ché di questo, in buona sostanza, si tratta) non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno;

che il richiamo, operato dal ricorrente, agli esiti di precedenti procedure concorsuali alle quali aveva partecipato è del tutto incongruo: essendo, tali procedure, rette da una disciplina diversa ("in parte qua") da quella di cui è stata fatta, nella circostanza, concreta applicazione,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

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Cassazione civile Sezioni Unite 18478/2010 Condominio, regolamento contrattuale e tabelle millesimali: quale maggioranza?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cassazione civile, Sezioni Unite, 09.08.2010, n. 18478

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 30 luglio 1994 I. E. conveniva il condominio di (OMISSIS) in Roma, di cui faceva parte, davanti al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse dichiarata la nullità o annullata la delibera dell’assemblea condominiale in data 30 giugno 1994, con la quale era stata approvata a maggioranza, e non all’unanimità, la nuova tabella per le spese di riscaldamento.

Il condominio si costituiva, resistendo alla domanda.

Con sentenza in data 23 ottobre 2000 il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della delibera in questione.

Contro tale decisione proponeva appello l’altra condomina M. A.M.; la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 20 luglio 2005, accoglieva l’impugnazione, in base alla seguente motivazione:

Va disattesa, anzitutto, la eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante rilevata dalla appellata I.E..

Sostiene l’appellata che, trattandosi di giudizio di impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale poichè in questo caso le deliberazioni tendono a soddisfare soltanto esigenze collettive della gestione stessa senza attinenza diretta all’interesse esclusivo di uno o più partecipanti la legittimazione ad impugnare spetta in via esclusiva all’amministratore. L’assunto è infondato.

Osserva la Corte che la delibera condominiale del 30/6/1994, che ha approvato la modifica delle tabelle di ripartizione delle spese di riscaldamento, si traduce in obblighi (e ripartizione degli stessi) per i singoli condomini sicchè a ciascuno di essi compete il potere di agire a difesa del suoi interessi.

Con il primo motivo di impugnazione l’appellante deduce che erroneamente il giudice di primo ha ritenuto che per approvare la modifica della tabella di ripartizione delle spese di riscaldamento era necessaria la unanimità dei consensi dei condomini, e, sulla base di tale erroneo presupposto, ha dichiarato la nullità della delibera condominiale del 30/6/1994.

Sostiene l’appellante che la precedente tabella di ripartizione delle spese di riscaldamento era stata approvata a maggioranza nella assemblea condominiale tenutasi il 9/3/1983 e poichè la tabella precedente non faceva parte di un regolamento c.d. "contrattuale" poteva essere modificata a maggioranza, senza bisogno di unanimità.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Va premesso, in punto di diritto, che i regolamenti condominiali, di cui fanno parte le tabelle di ripartizione delle spese, sono espressione della autonomia organizzativa, avvalendosi della quale, i condomini stabiliscono le regole ritenute più idonee per la gestione della cosa comune.

I regolamenti condominiali e le tabelle di ripartizione delle spese possono essere modificati da quella stessa maggioranza qualificata, stabilita dall’art. 1136 c.c. che ha approvato le tabelle, salva naturalmente la impugnazione a norma dell’art. 1107 c.c. riservata al condominio dissenziente.

Va aggiunto che l’autonomia organizzativa nella formazione e modifica delle tabelle, oltre che nel caso di deroga ad una serie di norme espressamente individuate, incontra un limite solo nel caso dei cosiddetti "regolamenti contrattuali", previsti dall’art. 1138 c.c., comma 4 i quali si distinguono dal regolamento condominiale perchè hanno per fonte una "convenzione" intervenuta fra tutti i condomini contestualmente oppure mediante adesione di tutti gli acquirenti, con i loro atti di acquisto, ad un testo di regolamento predisposto dall’originario proprietàrivenditore.

Nella fattispecie, non sussistendo i limiti di cui sopra, l’autonomia organizzativa del condominio si è legittimamente espressa modificando, a maggioranza qualificata, la tabella di riparto delle spese di riscaldamento.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, I.E..

Resiste con controricorso M.A..

Motivi della decisione
Con il primo motivo I.E. si duole del fatto che i giudici di secondo grado abbiano ritenuto legittimata M.A. M. alla proposizione dell’appello, pur nella acquiescenza del condominio alla sentenza di primo grado, invocando la giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale nel condominio d’edifici, il principio, secondo cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi d’impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune, ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l’esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poichè in tali controversie non vi è correlazione immediata con l’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all’amministratore, sicchè la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo esclude la possibilità per il condomino di impugnarla (sent. 9213/05).

Il motivo è infondato, anche se va in parte corretta la motivazione della sentenza impugnata.

Nella specie, infatti, l’oggetto del giudizio non riguarda la semplice gestione di un servizio comune o l’esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino, ma anche la difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, per cui trova va riconosciuta la legittimazione ad impugnare anche del singolo condomino, alla stregua di quanto affermato da questa S.C. con la sentenza 28 agosto 2002 n. 12588.

Con il secondo motivo del ricorso si contesta l’esattezza del principio affermato dai giudici di merito secondo il quale le tabelle millesimali non vanno approvate all’unanimità, per cui sarebbe sufficiente la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 c.c., comma 2.

Ritiene il collegio che la doglianza sia infondata.

Per lungo tempo questa S.C. ha ritenuto che per l’approvazione o la revisione delle tabelle millesimali è necessario il consenso di tutti i condomini; ove tale consenso unanime manchi, alla formazione delle tabelle provvede il giudice su istanza degli interessati, in contraddittorio con tutti i condomini (cfr. in tal senso: sent. 5 giugno 2008 n. 14951; 19 ottobre 1988 n. 5686; 17 ottobre 1980 n. 5593; 18 aprile 1978 n. 1846; 8 novembre 1977 n. 4774; 6 marzo 1967 n. 520).

A sostegno di tale sono stati addotti vari argomenti.

Si è affermato che la determinazione dei valori della proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi è regolata direttamente dalla legge, per cui non rientra nella competenza dell’assemblea (sent. 27 dicembre 1958 n. 3952; 9 agosto 1996 n. 7359) oppure si è fatto riferimento alla natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali, nel senso che, pur non potendo essere considerato come contratto, non avendo carattere dispositivo (in quanto con esso i condomini, almeno di solito, non intendono in alcun modo modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, ma intendono soltanto determinare quantitativamente tale portata), deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di accertamento, con conseguente necessità del consenso di tutti i condomini (sent. 8 luglio 1964 n. 1801) oppure ancora si è fatto leva sul fatto che, essendo le tabelle millesimali predisposte anche al fine del computo della maggioranza dei condomini (quorum) nelle assemblee, hanno carattere pregiudiziale rispetto alla costituzione e alla validità delle deliberazioni assembleari, e quindi non possono formarne oggetto (sent. 6 marzo 1967, cit. , per la quale il fatto che le tabelle siano contenute nel regolamento, a norma dell’art. 68 disp. att. c.c., sta semplicemente ad indicare una allegazione formale che non muta la natura intrinseca dell’istituto come innanzi descritta).

Secondo tale orientamento, in conseguenza della inesistenza di una norma la quale attribuisca all’assemblea la competenza a deliberare in tema di tabelle millesimali, la deliberazione di approvazione delle tabelle adottata a maggioranza è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo (sent. 9 agosto 1996 n. 7359). La eventuale approvazione a maggioranza di una tabella millesimale non sarebbe, tuttavia, senza effetti.

Si è, in proposito, affermato che le deliberazioni in materia adottate dalla assemblea, sia a maggioranza sia ad unanimità dei soli condomini presenti, configurerebbero una ipotesi di nullità non assoluta, ma soltanto relativa, in quanto non opponibile dai condomini consenzienti, e non obbligherebbero i dissenzienti e gli assenti, i Vi quali potrebbero dedurne la inefficacia secondo i principi generali, senza essere tenuti all’osservanza del termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.c. (sent. 6 marzo 1967, cit.; 23 dicembre 1967 n. 3012; 6 maggio 1968 n. 1385; 6 marzo 1970 n. 561; 14 dicembre 1974 n. 4274; nel senso che gli assenti ed i dissenzienti potrebbero far valere la nullità relativa dell’atto,- ai sensi dell’art. 1421 cod. civ., costituita dalla loro mancata adesione, cfr. sent. 14 dicembre 1999 n. 14037).

La limitata efficacia da attribuire a tabelle millesimali approvate a maggioranza è stata giustificata con la considerazione che la determinazione dei valori viene attuata agli effetti degli art. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c.: essa riguarda, cioè, la ripartizione delle spese e il funzionamento delle assemblee, ma non incide sui diritti reali, e neppure sul valore reale dei beni; dato che, a norma dell’ultimo comma dell’art. 68 cit., nell’accertamento dei valori in millesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione della cosa, ne consegue che la formazione o la modificazione dei valori millesimali non può che dar luogo a un rapporto di natura personale, le cui diverse determinazioni ben possono avere efficacia limitatamente ai condomini che le posero in essere, senza che, al riguardo, debba dunque parlarsi di nullità assoluta (6 marzo 1967, cit.).

Si è anche ritenuto (sent. 6 marzo 1967, cit.) che la impugnazione non è consentita neppure al successore a titolo particolare nella proprietà dell’appartamento del condomino che ha dato il suo consenso alla approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali:

posto, infatti, che gli obblighi dei condomini, relativi ai beni compresi nel condominio, come quello della partecipazione alle spese comuni, o del rispetto della maggioranza assembleare, rappresentano, nell’ambito del particolare istituto, vincoli di natura personale previsti dalla legge (e non dalla volontà delle parti) in diretta dipendenza del diritto reale, essi si trasferiscono automaticamente, anche per atto tra vivi, con il trasferimento di quel diritto, e indipendentemente dalle limitazioni che derivano dalla pubblicità per esso prevista, alla stregua di quanto avviene, a causa del loro carattere ambulatorio, per le obbligazioni propter rem o rei cohaerentes, non potrebbe negarsi che anche le determinazioni necessariamente connesse con quegli obblighi si trasferiscano contemporaneamente con essi nel successore a titolo particolare, in forza del principio per il quale l’oggetto del trasferimento perviene all’acquirente nella stessa misura e con le stesse facoltà con cui esso appartenne al precedente titolare (nemo plus iuris quam ipse habet transferre potesti. Tale conclusione troverebbe conferma nella considerazione che la stessa osservanza dei valori millesimali costituisce una obbligazione ex lege, sì che, rappresentando i valori medesimi la valutazione proporzionale della parte rispetto al tutto, ed avendo funzione strumentale al fine precipuo della ripartizione delle spese comuni e della formazione del quorum della maggioranza assembleare, essi vengono, in sostanza, a realizzare la quantificazione e la determinazione concreta di quell’obbligo, con la conseguenza che, con il trasferimento di esso nel successore a titolo particolare, si trasferisce la determinazione concreta dei valori fatta in sede assembleare con il consenso del dante causa, in forza dei principi sopra enunciati.

Secondo altre decisioni la deliberazione assunta a maggioranza sarebbe affetta da nullità assoluta (e quindi inefficace anche per coloro che hanno votato a favore) ove non sia stata assunta con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino anche la metà del valore dell’edificio, mentre sarebbe affetta da nullità relativa derivante dalla loro mancata adesione solo nei confronti degli assenti e dissenzienti ove assunta con la maggioranza in questione (sent. 24 novembre 1983 n. 7040; 9 febbraio 1985 n. 1057).

E’ stata anche prospettata la semplice inefficacia della delibera di approvazione non all’unanimità dei condomini, da ritenere condizionata al raggiungimento in epoca successiva del consenso unanime verificatosi in virtù dell’applicazione di fatto delle tabelle da parte dei condomini assenti (sent. 17 ottobre 1980 n. 5593).

E’ comunque costante l’affermazione che nel comportamento dei condomini assenti i quali abbiano pagato i contributi condominiali secondo la tabelle approvate a maggioranza è possibile individuare una accettazione delle tabelle stesse, non vertendosi in tema di effetti reali, per cui il consenso alla approvazione delle tabelle, non postulando il requisito di particolari requisiti formali, può ben manifestarsi per facta concludentia (sent. 8 novembre 1977 n. 4774; 19 ottobre 1988 n. 5686).

Principi analoghi sono stati affermati con riferimento alla modifica delle tabelle millesimali.

Si è, pertanto, ritenuto che la partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese straordinarie secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concreta applicazione delle stesse tabelle per più anni (sent.

16 luglio 1991 n. 7884; 19 ottobre 1988 n. 5686), può assumere il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica delle tabelle millesimali da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della disciplina sulla ripartizione delle spese condominiali, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purchè inequivoco di tutti i condomini (sent. 17 maggio 1994 n. 4814).

Il consenso non potrebbe, invece, dedursi dal comportamento tenuto da quei condomini che nella assemblea abbiano già espresso dissenso dalla approvazione delle tabelle millesimali, in quanto, in presenza della loro esplicita volontà, non è lecito ricercare una contraria volontà tacita o presunta che sulla prima dovrebbe prevalere (sent.

9 febbraio 1985 n. 1057; nel senso che i condomini, partecipando alle assemblee per tre anni ed effettuando i pagamenti in conformità delle nuove tabelle, non manifestano per facta concludenti quel consenso che avevano espressamente negato in occasione della relativa delibera condominiale cfr. sent. 28 aprile 2005 n. 8863) o dal comportamento degli acquirenti (sent. 9 agosto 1996 n. 7359).

Si distacca implicitamente, ma immotivatamente, da tale orientamento la sentenza 11 febbraio 2000 n. 1520, secondo la cui "massima" la modifica delle tabelle millesimali già esistenti, ovvero la creazione di tali tabelle, costituisce facoltà riservata all’assemblea dei condomini, e non rientra i compiti dell’amministratore di condominio.

Rileva il collegio che gli argomenti addotti per sostenere la tesi della incompetenza della assemblea in ordine alla approvazione delle tabelle millesimali non sembrano convincenti.

In ordine all’argomento secondo il quale la determinazione dei valori della proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi è regolata direttamente dalla legge, per cui non rientra nella competenza dell’assemblea, si può obiettare che: a) la legge non regola le concrete modalità di determinazione dei millesimi, ma si limita a stabilire che essi debbono essere espressione del valore di ogni piano o porzione di piano, escludendo l’incidenza di determinati fattori (art. 68 disp. att. c.c.); b) se la determinazione dei valori delle singole unità immobiliari e la loro espressione in millesimi fosse effettivamente regolata dalla legge, nel senso di escludere ogni margine di discrezionalità, non si comprenderebbe per quale motivo le tabelle millesimali dovrebbero essere necessariamente approvate all’unanimità o formate in un giudizio da svolgere nel contraddittorio di tutti i condomini, | potendo, in teoria, addirittura provvedere l’amministratore.

La affermazione che la necessità della unanimità dei consensi dipenderebbe dal fatto che la deliberazione di approvazione delle tabelle millesimali costituirebbe un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni è in contrasto con quanto ad altri fini sostenuto nella giurisprudenza di questa S.C. e cioè che la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti (sent. 25 gennaio 1990 n. 431; 20 gennaio 1977 n. 298; 3 gennaio 1977 n. 1; nel senso che non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell’assemblea nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distruzione del carico delle spese condominiali, nonchè della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti, cfr. sent.

28 giugno 1979 n. 3634).

Quando, poi, i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l’esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge.

L’approvazione del risultato di una operazione tecnica non importa la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussioni o di dubbi: il valore di una cosa è quello che è e il suo accertamento non implica alcuna operazione volitiva, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale.

Il fine dei condomini, quando approvano il calcolo delle quote, non è quello di rimuovere l’incertezza sulla proporzione del concorso nella gestione del condominio e nelle spese: incertezza che non esiste perchè il rapporto non può formare oggetto di discussione, dovendo essere determinato sulla base di precise disposizioni; il fine dei condomini è solo di quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e per conseguire questo scopo non occorre un negozio il cui schema contempla come intento tipico l’eliminazione dell’incertezza mediante accertamento e declaratoria della situazione preesistente.

In definitiva, la deliberazione che approva le tabelle milllesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti:

l’atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali.

Se si considera che in base all’art. 68 disp. att. c.c. le tabelle servono agli effetti di cui agli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c. cioè ai fini della ripartizione delle spese e del computo dei quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea, si avverte subito la difficoltà di supporre che una determinazione ad opera dell’assemblea possa incidere sul diritto di proprietà del singolo condomino. Una determinazione che non rispecchiasse il valore effettivo di un piano o di una porzione di piano rispetto all’intero edificio potrebbe risultare pregiudizievole per il condomino, nel senso che potrebbe costringerlo a pagare spese condominiali in misura non proporzionata al valore della parte di immobile di proprietà esclusiva, ma non inciderebbe sul diritto di proprietà come tale, ma piuttosto sulle obbligazioni che gravano a carico del condomino in funzione di tale diritto di proprietà, a cui si può porre riparo mediante la revisione della tabella ex art. 69 disp. att. c.c..

Un negozio di accertamento del diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni, poi, dovrebbe risultare per iscritto; non sembra possibile, pertanto, sostenere che il consenso dei condomini che non hanno partecipato alla delibera di approvazione delle tabelle millesimali potrebbe essere validamente manifestato per facta concludentia dal comportamento dagli stessi tenuto successivamente alla delibera stessa, a prescindere dal fatto che è difficile attribuire un valore negoziale alla manifestazione di volontà dei condomini diretta alla approvazione della delibera (cioè di assunzione di un impegno nei confronti di coloro che hanno votato nello stesso modo e di proposta contrattuale nei confronti degli altri condomini) sia al comportamento degli altri condomini successivo alla delibera (cioè di accettazione di una proposta).

Anche la affermazione secondo la quale le tabelle millesimali, essendo predisposte anche al fine del computo delle maggioranze nelle assemblee, hanno carattere pregiudiziale rispetto alla costituzione ed alla validità delle deliberazioni assembleari e non possono quindi formarne oggetto, sembra in contrasto con la giurisprudenza secondo la quale un criterio di identificazione delle quote di partecipazione condominiale, dato dal rapporto tra il valore delle proprietà singole ed il valore dell’intero edificio, preesiste alla formazione delle tabelle millesimali e consente di valutare (ove occorre a posteriori ed in giudizio) se i quorum di costituzione dell’assemblea e di deliberazione sono stati raggiunti, per cui le tabelle agevolano, ma non condizionano addirittura lo svolgimento delle assemblee ed in genere la gestione del condominio (cfr., in tal senso, da ultimo: sent. 25 gennaio 1990, cit.; 20 gennaio 1977, cit.;

3 gennaio 1977, cit.).

In ordine alla affermazione che la deliberazione con la quale l’assemblea dovesse approvare non all’unanimità le tabelle millesimali sarebbe affetta da nullità assoluta (e quindi inefficace anche per coloro che hanno votato a favore) ove non assunta con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino anche la metà del valore dell’edifico, mentre sarebbe affetta da nullità relativa solo nei confronti degli assenti e dissenzienti, ove assunta con la maggioranza in questione, è agevole osservare che presuppone una distinzione tra nullità relativa e nullità assoluta di cui non vi traccia nella legge ed è affetta da una intima contraddizione, in quanto se si parte dalla premessa che l’assemblea non ha il potere di deliberare a maggioranza, non si riesce a comprendere come, a seconda della maggioranza raggiunta, il vizio sarebbe di maggiore o minore gravità.

Da un punto di vista pratico la tesi della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali presenta, poi, degli inconvenienti.

Non va, infatti, dimenticato che i contratti vincolano solo le parti ed i loro successori a titolo universale. Il considerare una tabella millesimale vincolante per i condomini solo in virtù del consenso dagli stessi, espressamente o tacitamente manifestato, comporterebbe la inefficacia della tabella stessa nei confronti di eventuali aventi causa a titolo particolare dai condomini, con la conseguenza che ad ogni alienazione di una unità immobiliare dovrebbe far seguito un nuovo atto di approvazione o un nuovo giudizio avente ad oggetto la formazione della tabella.

Una volta chiarito che a favore della tesi della natura negoziale dell’atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all’art. 68 disp. att. c.c. sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all’art. 1138 c.c. viene approvato dall’assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio.

In senso contrario non sembra si possa sostenere (sent. 6 marzo 1967, cit.) che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma non significa anche identità di disciplina in ordine alla approvazione.

In linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente.

Va, infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c. Negli ultimi tempi si è affermato un orientamento il quale si distingue inconsapevolmente da quello "tradizionale" e secondo il quale in tema di condominio degli edifici, le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, qualora abbiano natura convenzionale – in quanto predisposte dall’unico originario proprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unità ovvero abbiano formato oggetto di accordo da parte di tutti condomini – possono, nell’ambito dell’autonomia privata, fissare criteri di ripartizione delle spese comuni anche diversi da quelli stabiliti dalla legge ed essere modificate con il consenso unanime dei condomini o per atto dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.; ove, invece, abbiano natura non convenzionale ma deliberativa perchè approvate con deliberazione dell’assemblea condominiale – le tabelle millesimali, che devono necessariamente contenere criteri di ripartizione delle spese conformi a quelli legali e a tali criteri devono uniformarsi nei casi di revisione, possono essere modificate dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1136 c.c., comma 2 (in relazione all’art. 1138 c.c., comma 3) ovvero con atto dell’autorità giudiziaria ex art. 69 disp. att. citato. Ne consegue che, mentre è affetta da nullità la delibera che modifichi le tabelle millesimali convenzionali adottata dall’assemblea senza il consenso unanime dei condomini o se non siano stati convocati tutti i condomini, è valida la delibera modificativa della tabella millesimale di natura non convenzionale adottata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., comma 2 (sent. 28 giugno 2004 n. 11960; in senso conforme cfr.: sent. 23 febbraio 2007 n. 4219; 25 agosto 2005 n. 17276; sembra operare un sintesi tra il nuovo ed il precedente orientamento la sentenza 28 aprile 2005 n. 8863, per la quale l’adozione di nuove tabelle millesimali a modifica di quelle allegate a regolamento contrattuale deve essere deliberata con il consenso di tutti i condomini e, in presenza di espresso dissenso, non può ritenersi prevalere una volontà diversa, tacita o presunta, essendo quest’ultima di per sè intrinsecamente equivoca; non è ben chiaro il pensiero della sentenza 22 novembre 2000 n. 15094, la cui "massima" afferma che la divergenza tra i valori reali dei piani o delle porzioni di piano, rapportati al medesimo, e le tabelle millesimali derivata da innovazioni e ristrutturazioni successive all’atto che le approva giustifica la revisione delle stesse ad opera dell’assemblea condominiale, dei condomini per contratto, ovvero dell’autorità giudiziaria).

Tale nuovo orientamento, il quale è stato espressamente disatteso dalla sentenza 26 marzo 2010 n. 7300 però, non chiarisce, in primo luogo, come possano esservi tabelle millesimali approvate con deliberazione dell’assemblea condominiale, se la precedente giurisprudenza aveva escluso una competenza dell’assemblea in merito, e, in secondo luogo, sembra porsi in contrasto la precedente giurisprudenza in tema di c.d. regolamento condominiale di origine "contrattuale"; tale giurisprudenza, infatti, aveva chiarito che occorre distinguere tra disposizioni tipicamente regolamentari e disposizioni contrattuali e che solo per le seconde è necessario, ai fini della loro modifica, l’accordo di tutti i partecipanti, mentre le prime sono modificabili con le maggioranze previste dalla legge, precisando ulteriormente che: a) sulla diversa natura dei due gruppi di disposizioni e sul diverso loro regime di modificabilità non può incidere la loro comune inclusione nel regolamento (sent. 14 novembre 1991 n. 12173); b) hanno natura contrattuale solo le clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetti ad altri (sent. 30 dicembre 1999 n. 943); sulla base di tali premesse non sembra, in linea di principio, non sembra poter riconoscere natura contrattuale alle tabelle millesimali per il solo fatto che, ai sensi dell’art. 68 disp. att. cod. civ., siano allegate ad un regolamento di origine c.d. "contrattuale", ove non risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, si sia inteso, cioè,approvare quella "diversa convenzione" di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, (in senso conforme cfr. implicitamente la sentenza 2 giugno 1999 n. 5399, la quale, con riferimento ad una ipotesi in cui le tabelle allegate al c.d. regolamento contrattuale non avevano rispettato il principio della proporzionalità di cui all’art. 68 disp. att. cod. civ., ha affermato che le tabelle millesimali allegate a regolamento contrattuale non possono essere modificate se non con il consenso unanime di tutti i condomini o per atto dell’autorità giudiziaria).

Alla luce di quanto esposto deve, quindi, affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1139 c.c., comma 2, con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso.

Con il terzo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., si deduce che la prova del fatto che la tabella all’origine della controversia era stata approvata a maggioranza era stata fornita solo nel corso del giudizio di secondo grado.

Il motivo è infondato, in base alla decisiva considerazione che tutto il giudizio si è svolto sul presupposto pacifico che esso aveva ad oggetto la impugnazione di una deliberazione che aveva approvato a maggioranza e non all’unanimità le tabelle millesimali per le spese di riscaldamento.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

In considerazione della particolarità e complessità della questione, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.