Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1229 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 41165 del 2005 il Giudice di pace di Roma, decidendo sull’opposizione proposta dalla Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) (notificata il 12 gennaio 2000) emessa in forza del ruolo formato dal Comune di Roma in relazione all’accertamento di violazioni amministrative in materia di affissione abusiva di manifesti, la rigettava sul presupposto che il verbale di accertamento di riferimento era stato regolarmente notificato nel 1995 e non risultava opposto nelle forme di legge, con la conseguenza che non poteva ritenersi ammissibile l’opposizione alla successiva cartella esattoriale, se non nella forma dell’opposizione all’esecuzione o agli esecutivi.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra basato su due motivi, avverso il quale l’intimato Comune di Roma non ha svolto attività difensiva in questa fase.

Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, mentre con il secondo motivo ha prospettato la violazione e falsa applicazione di legge, avuto riguardo alla mancata considerazione dell’intervenuta adesione alla sanatoria prevista dalla L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 69 e dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 174, e, conseguentemente, all’omessa declaratoria della cessazione della materia del contendere. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

Il giudice di pace di Roma, avendo verificato che l’opposizione avverso la cartella esattoriale era stata proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ha rilevato che la stessa non poteva trovare accoglimento perchè difettava la condizione necessaria che ne legittimasse la proposizione ai sensi della richiamata disposizione normativa, ovvero l’omessa od invalida notificazione dei verbali di accertamento presupposti dalla cartella impugnata, che, invece, erano risultati regolarmente notificati all’opponente e non impugnati. Conseguentemente, il giudice di pace – una volta esclusa l’ammissibilità dell’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981 (per sua pregressa preclusione) – ha correttamente rilevato (v.: ad es. Cass., SU., n. 562 del 2000; Cass. n. 11844 del 2004 e Cass. n. 5871 del 2007) che, nella fattispecie, l’opponente avrebbe dovuto proporre opposizione alla cartella esattoriale nella forma dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi (a seconda dei vizi, sostanziali o formali, che si sarebbero voluti dedurre) e tale forma di domanda giudiziale (specificamente incasellabile nell’art. 615 c.p.c.) avrebbe dovuto adottare anche per far valere l’intervento della supposta causa di cessazione della materia del contendere per effetto dell’adesione all’indicato condono successivamente alla formazione del titolo esecutivo.

Solo per completezza si osserva che, se anche si fosse dovuta inquadrare l’opposizione avanzata come opposizione all’esecuzione (scelta esclusa dalla stessa parte ricorrente che aveva riferito la domanda proprio al citato art. 22 della L. n. 689 del 1981), il ricorso proposto in questa sede si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile perchè la relativa sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto ritenersi "ratione temporis" appellabile (dal momento che la stessa risulta emessa prima dell’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, modificativo dell’art. 616 c.p.c., con il quale era stata prevista l’inimpugnabilità della sentenza con cui veniva decisa l’opposizione all’esecuzione).

Per le complessive ragioni esposte il ricorso deve essere, quindi, respinto, senza che si debba far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese poichè l’ente intimato non risulta essersi costituito in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3218 Farmaci e prodotti galenici Sanità

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Svolgimento del processo

1 – Con atto di citazione notificato in data 21 aprile 1994 la Credifarma S.p.a., quale procuratrice speciale del Dott. M. R., titolare di una farmacia, conveniva avanti al Tribunale di Napoli la USL (OMISSIS) e la USL n. (OMISSIS), chiedendone la condanna – in via alternativa o solidale – al pagamento di L. 157.198.301, di cui L. 110.644.857 per interessi legali e maggior danno, oltre agli interessi anatocistici.

Si deduceva che il predetto farmacista aveva erogato, in forza di convenzione con l’USL n. (OMISSIS), medicinali a soggetti assistiti del Servizio sanitario nazionale e, premesso che in virtù delle convenzioni vigenti entro il giorno 25 di ogni mese avrebbe dovuto ricevere il pagamento delle ricette spedite il mese precedente, si rappresentava che detti pagamenti, nei periodi da maggio a settembre del 1991, da gennaio a dicembre del 1992 e da gennaio ad aprile del 1993 erano intervenuti in ritardo, di talchè la Credifarma S.p.a., che aveva anticipato gli importi, aveva addebitato i relativi interessi bancari.

1.1 – Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 916 del 2002, accoglieva la domanda esclusivamente nei confronti della USL n. (OMISSIS).

1.2 – Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’appello proposto dal Gestione Liquidatoria dell’Usl n. (OMISSIS), rigettava la domanda del M., ritenendo, in primo luogo, che nei confronti della USL fosse necessaria la costituzione in mora, che non risultava intervenuta e ad alla quale non poteva assimilarsi la trasmissione delle distinte riepilogative mensili inoltrate dal farmacista, ed aggiungendo, poi, che, in deroga espressa all’art. 1182 c.c., comma 3, la natura "querable" dell’obbligazione determinava l’impossibilità di configurare la mora "ex re" alla scadenza del termine per il pagamento.

1.3 – Propone ricorso per cassazione, tramite Credifarma S.p.a., il Dottor M., anche nei confronti della Regione Campania, succeduta nei rapporti della USL, sulla base di tre motivi, cui il Commissario liquidatore della USL n. (OMISSIS) resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 – Con il primo motivo sui denuncia violazione degli artt. 1182, 1183, 1218, 1219 e 1224 c.c., nonchè della L.R. Campania n. 63 del 1980, artt. 37, 38 e 39, per avere la Corte di merito indebitamente escluso che la normativa regionale avesse consentito l’accredito diretto in favore dei farmacisti con la conseguente applicabilità, trattandosi di credito "portable", di mora ex re.

2.1 – Il motivo è infondato.

Come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass., 26 aprile 2010, n. 9918; Cass., 12 giugno 2008, n. 15697; Cass., 5 maggio 2005, n. 9639), la L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 50, n. 1, istitutiva del servizio sanitario nazionale, obbliga le regioni a disciplinare l’utilizzazione del patrimonio e la contabilità delle UUSSLL conformando la disciplina amministrativo – contabile delle gestioni delle medesime ai principi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente, e la L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 8 (Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), come modificato dalla Legge di Conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (nel testo novellato dalla L. 20 marzo 1981, n. 119, art. 35), stabilisce che il servizio di tesoreria sia affidato dalle UUSSLL ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 – e successive modificazioni – mediante convenzioni conformi ai criteri generali approvati con decreto del Ministero del Tesoro. Le norme che disciplinano la contabilità pubblica sono contenute, per lo Stato, negli R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 – 68 bis e del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 270, art. 417 e segg., e, per gli enti locali, nel R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325.

Conseguentemente, per costante interpretazione giurisprudenziale della predetta normativa e per effetto del rinvio ad essa delle disposizioni che regolano la contabilità delle UUSSLL, il luogo di adempimento dell’obbligo delle stesse di pagare una somma di danaro è quello ove si trova l’ufficio di tesoreria delegato all’esecuzione del mandato, con inequivocabile deroga alla norma contenuta nell’art. 1182 c.c., comma 3, secondo la quale invece l’obbligazione avente a oggetto una somma di danaro deve esser adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza.

Nè a diversa conclusione può indurre l’esegesi della L.R. Campania 11 novembre 1980, n. 63, emanata in attuazione della precitata L. n. 833 del 1978, art. 50, n. 1. Infatti la previsione contenuta nell’art. 38, comma 1, di detta legge, che disciplina il contenuto del mandato di pagamento delle spese (art. 37, comma 1, e art. 39, comma 2), dell’indicazione, nei casi consentiti dalla legge, degli estremi dei conti correnti postali o bancari dei creditori (lett. E), e del luogo dove devono eseguirsi i pagamenti (lett. l), è stata dettata, come altre norme analoghe di contabilità pubblica – articolo unico del D.P.R. n. 71 del 1962, contenente nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato; R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759; D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421; D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, per facilitare il creditore, ma senza perciò modificare il luogo di adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione stabilito dal R.D. n. 827 del 1924, art. 420, comma 1, ove si trova l’ufficio di tesoreria all’uopo delegato, presso il quale il creditore ha l’obbligo di presentarsi, perchè la norma, di rilevanza pubblicistica, è dettata per ragioni di ordinato e razionale svolgimento della gestione amministrativa e contabile degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi collettivi e che sono dotati del servizio di tesoreria. Quindi, anche nel caso in cui il tesoriere, richiesto dal creditore, disponga l’accredito della somma spettantegli sul conto corrente del medesimo, è nell’ufficio di tesoreria che si estingue il mandato. Pertanto, anche in base alla normativa della Regione Campania deve riaffermarsi che il debito della USL è esigibile, al tempo della scadenza, nella sede della Tesoreria delegata, ed ha quindi natura di obbligazione "querable", ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 1 (in tal senso: Cass. 14 luglio 2004 n. 13100).

Ne consegue, ai sensi dell’art. 1219 c.c., n. 1, che non è sufficiente, per la costituzione in mora della USL, che sia scaduto il termine per l’adempimento dell’obbligo, ma è necessario che il creditore formuli apposita richiesta scritta.

Nè a tal fine può costituire equipollente idoneo l’invio delle distinte riepilogative delle ricette che il farmacista ha l’onere di inoltrare, ai sensi dell’accordo nazionale di categoria del 13 luglio 1987 tra farmacie e UUSSLL, approvato con D.P.R. n. 94 del 1989, a norma della L. n. 833 del 1978, art. 48, entro il 14 giorno di ogni mese, sia perchè dalle stesse disposizioni regolamentari si desume che il fine di tale invio è di consentire all’ente erogatore, entro il 25 giorno del mese successivo, di provvedere all’effettivo pagamento a saldo di esse e all’acconto di quelle del mese in corso e quindi l’onere è predisposto soltanto a fini contabili (Cass. 1576/1997), sia perchè il presupposto dell’atto di costituzione in mora è che il debito sia scaduto, mentre invece al momento dell’invio predetto esso, che secondo le disposizioni in materia di contabilità pubblica è esigibile soltanto con l’emissione del mandato, non è ancora esigibile neppure in base alle predette disposizioni (Cass. 1804/1996), che peraltro, in quanto regolamentari, non possono derogare alla normativa di legge (art. 4 preleggi, comma 1).

3 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1324 e 1362 c.c., nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione dell’accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacia di cui al D.P.R. 21 febbraio 1989. Si afferma che la corte territoriale avrebbe disatteso il dato inerente all’inoltro di intimazioni di pagamento successive alla scadenza dell’obbligazione, "mediamente nei primi giorni del mese successivo alla scadenza". 3.1 – Il motivo è inammissibile. Deve, invero, rilevarsi che le missive indicate non sono state riprodotte nel ricorso nel loro testo integrale, con la mancata osservanza, in tal modo, dell’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n, 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952). Tale aspetto appare maggiormente significativo in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, nella quale si afferma categoricamente che le richieste di pagamento (sostanzialmente coincidenti con le distinte contabili) risultano anteriori alla scadenza dei rispettivi crediti, i quali, ai sensi del D.P.R. 15 settembre 1979, art. 10, maturano il giorno 25 del mese successivo alla spedizione della ricetta.

Poichè dal ricorso non risulta, in particolare, quale fosse il tenore delle lettere, rimane preclusa ogni possibilità di verificare la loro efficacia ai fini della costituzione in mora della pubblica amministrazione.

4 – Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale si sostiene (in via subordinata) che, in violazione "dei principi generali in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione", e, in particolare con riferimento agli artt. 1224, 1282 c.c., la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la decorrenza degli interessi corrispettivi con decorrenza dalla data di scadenza dell’obbligazione.

Tale assunto si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui la liquidità e l’esigibilità del credito – necessarie perchè questo produca interessi ai sensi dell’art. 1282 cod. civ. – possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell’obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicchè, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l’accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell’emissione del titolo di spesa – ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 270, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza suddetto requisito (cfr. Cass., 4 settembre 2004, n. 17909, proprio in tema di credito vantato da farmacista nei confronti di USL; nonchè Cass., 6 giugno 2006, n. 13252., Cass., 13 marzo 2009, n. 6203; Cass., 6 agosto 2010, n. 17909).

5 – Al rigetto de ricorso consegue la condanna al pagamento, in favore della parte che ha svolto attività difensive, delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comm. Liq. della USL n. (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro 4000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5367 Crediti di lavoro

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 2 dicembre 2009 e notificata il successivo 5 marzo 2010, la Corte d’appello di Messina, riformando la decisione di primo grado, ha respinto le domande di P.V. G., R.G. e F.C.A., i quali avevano chiesto alla Cassa edile per la provincia di Messina, dopo il fallimento delle società del gruppo presso il quale avevano prestato lavoro subordinato operaio, il pagamento della somma loro trattenuta dai datori di lavoro nel corso del rapporto a titolo di accantonamento per ferie, festività etc, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L., per essere versata alla Cassa edile.

Nel caso esaminato, il datore di lavoro non aveva mai versato tale somma alla Cassa, la quale era stata quindi ammessa al passivo fallimentare delle società indicate col privilegio ex art. 2754 c.c., collocato quindi in posizione subordinata al soddisfacimento dei crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis c.p.c., n. 1 e tuttora insoddisfatto al momento della sentenza.

P.V.G., R.G. e F.C. A. hanno notificato in data 3-4 maggio 2010 ricorso per la cassazione di tale sentenza, affidandolo a tre motivi.

Resiste alle domande la Cassa edile intimata con controricorso.

L’intimata curatela del fallimento delle società non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

1 – Col primo motivo di ricorso, viene dedotta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte, pur riconoscendo implicitamente che il rapporto tra datore di lavoro, Cassa edile e lavoratore è qualificabile come delegazione di pagamento dal primo alla seconda nei riguardi del terzo, (stante l’obbligo della Cassa di richiedere al datore di lavoro fallito le somme accantonate), non ne aveva tratto la conseguenza desumibile dalla disciplina dettata in materia di delegazione di pagamento dall’art. 1271 c.c., alla stregua del quale, come insegnato da Cass. 21 giugno 2005 n. 13300, la Cassa è obbligata a pagare ai lavoratori le somme dovute per accantonamenti dal datore ad essa iscritto anche ove questi non gliele abbia versate ed è contestualmente legittimata a chiedere al datore di lavoro la somma da accantonare, salvo che questi abbia pagato direttamente al lavoratore.

Nel caso in esame quest’ultima ipotesi liberatoria della Cassa non era avvenuta, non avendo il curatore ammesso al passivo fallimentare i crediti al riguardo vantati dai lavoratori nei confronti del datore di lavoro, per cui i ricorrenti insistono sulla sussistenza dell’obbligo in capo alla Cassa.

2 – Col secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza della Corte d’appello di Messina per insufficiente motivazione in ordine alla deduzione, formulata in sede di appello dai ricorrenti, secondo la quale, poichè la Cassa aveva optato per l’ammissione al passivo dei crediti in parola, avendone tra l’altro l’obbligo, su di essa incombeva l’obbligo simmetrico di versare ai lavoratori le somme accantonate dal datore di lavoro, anche in assenza di versamento da parte di quest’ultimo.

3 – Col terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione del C.C.N.L. per le imprese edili, che aveva recepito il regolamento delle Casse edili. In proposito, infatti la sentenza non aveva fatto corretta applicazione della lettera H del regolamento della Cassa edile della provincia di Messina, il quale stabilisce che, in caso di fallimento della datrice di lavoro, la Cassa deve anticipare il 50% del trattamento economico per gratifica natalizia, festività, ferie etc. non percepito, previa garanzia del curatore che l’attivo del fallimento è sufficiente alla copertura delle liquidazioni di tutti i dipendenti e di quanto dovuto alla Cassa, garanzia che nel caso di specie neppure era stata richiesta al curatore, avendo la Corte valutato in maniera meramente presuntiva che sussistessero le condizioni per la relativa prestazione.

La controricorrente deduce:

inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., perchè il principio di diritto di cui viene chiesta l’affermazione contrasterebbe con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 1 ottobre 2003 n. 16014 e 14 luglio 2006 n. 16014, contraddette dalla ritenuta isolata Cass. 21 giugno 2005 n. 13300);

l’inammissibilità del primo motivo:

perchè indica come contraddittoria una motivazione ritenuta implicita, mentre la contraddittorietà postulerebbe una pronuncia esplicita. I ricorrenti avrebbero potuto al riguardo semmai lamentare il vizio di omessa pronuncia (esplicita);

perchè viola l’art. 366 c.p.c., n. 4;

l’infondatezza del motivo, in quanto il momento costitutivo della delegazione di pagamento (titolata o causale e non pura) non è rappresentato dalla iscrizione alla cassa, ma dal versamento da parte del delegante della provvista al delegato;

la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e comunque l’infondatezza del secondo motivo;

l’inammissibilità e l’infondatezza del terzo.

Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente, è infondato.

Va anzitutto rilevato che nonostante che il ricorso appaia finalizzato a trarre le conseguenze utili per i lavoratori dall’affermazione del principio di diritto relativo alla qualificazione del rapporto tra datore di lavoro, cassa edile e lavoratore come delegazione di pagamento nascente dalla semplice iscrizione del datore di lavoro alla Cassa o dall’applicazione da parte sua del C.C.N.L., in contrapposizione alla tesi difensiva della Cassa secondo la quale tale rapporto nasce unicamente col versamento alla stessa degli accantonamenti non esplicita mai tale principio di diritto come motivo di censura alla sentenza della Corte d’appello che ha optato per la tesi della Cassa, limitandosi a dedurre pretesi vizi di motivazione (irrilevanti, quando si tratta di interpretazione di norme di diritto: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

Il terzo motivo, poi, intitolato nella rubrica alla violazione delle norme del C.C.N.L. che avrebbe recepito il regolamento nazionale delle casse edili provinciali, investe in realtà l’applicazione del regolamento della Cassa provinciale di Messina, l’unico infatti indicato come allegato al ricorso e non direttamente interpretabile da questa Corte a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, proprio in quanto provinciale.

Ma, anche a prescindere dai rilievi formali indicati, comportanti comunque lacune o incertezze nello svolgimento dei motivi e nei relativi riferimenti ai documenti allegati, è l’intero ragionamento svolto nei tre motivi che, nei limiti in cui è comprensibile, appare intimamente contraddittorio.

Da un lato infatti i ricorrenti sostengono che, in base al C.C.N.L., che recepisce (sembra di capire) il regolamento nazionale della Cassa, essi sarebbero destinatari dell’obbligo di pagamento degli elementi retributivi indicati da parte della Cassa, a ciò delegata dai datori di lavori, onde essa non potrebbe sottrarsi a tale obbligo col dedurre il mancato versamento degli accantonamenti da parte dei datori di lavoro, data la disciplina di cui all’art. 1271 c.c..

Dall’altro lato, col terzo motivo i ricorrenti fondano la loro richiesta sull’all. H al regolamento della Cassa edile provinciale di Messina (e la causa è iniziata invocando unicamente tale disposizione, come attestato anche dai ricorrenti), il quale prevede che, in caso di fallimento del datore di lavoro, la Cassa anticipa, subito il 50% dell’accantonamento e alla chiusura del fallimento l’altro 50%, unicamente nel caso in cui il curatore garantisca che "l’attivo del fallimento sia sufficiente alla copertura delle liquidazioni a tutti i dipendenti e che le spettanze dei lavoratori saranno corrisposte alla Cassa edile totalmente".

E’ evidente che la norma a sostegno della seconda ipotesi contraddice il principio costituente la base della prima: se, in sede provinciale è necessaria la garanzia di "capienza" del fallimento per ottenere un anticipo dalla Cassa, i ricorrenti non spiegano quale rapporto intercorra tra la disciplina nazionale e quella provinciale.

Di più: i ricorrenti nulla dicono relativamente al contenuto della disciplina nazionale (in altre occasioni ritenuta da questa Corte istituente una delegazione di pagamento, nascente dalla semplice iscrizione alla Cassa: cfr., oltre Cass. n. 13300/2005, citata anche dai ricorrenti, anche la recentissima Cass. 7050/2011; ma, contra, ad es. Cass. n 14658/03, che individua nel versamento alla Cassa degli accantonamenti il momento costitutivo della delegazione), in particolare in ordine alla possibilità che essa possa essere derogata da quella provinciale.

A ciò aggiungasi che i ricorrenti non deducono neppure di avere prodotto in questa sede, anche attraverso la produzione dei fascicoli di parte, il C.C.N.L. contenente il regolamento nazionale della Cassa, in violazione della disciplina di cui al combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (cfr., al riguardo, da ultimo, Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726).

Ne consegue che, anche a voler ritenere la censura di cui al terzo motivo subordinata rispetto a quella dei motivi precedenti e tenuto conto della indicata impossibilità di accogliere il ricorso sulla base della disciplina di cui al C.C.N.L., ignota a questa Corte, residua il tema della violazione del citato all. H al regolamento della Cassa provinciale di Messina, in realtà proposto come inerente un vizio di motivazione della sentenza che non avrebbe dato rilievo adeguato al fatto che la garanzia di "capienza" non era stata neppure richiesta al curatore del fallimento.

Anche tale prospettazione è peraltro infondata, avendo i giudici di merito direttamente escluso tale "capienza" integrale, con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede, in quanto congruamente fondata sull’esame della situazione del passivo fallimentare e alla luce del fatto che i crediti della Cassa per gli accantonamenti erano stati ammessi solo al privilegio parziale ex art. 2754 c.c..

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

L’esito altalenante del giudizio nei gradi di merito consiglia l’integrale compensazione tra le parti litiganti delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-10-2011) 08-11-2011, n. 40301

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1 giugno 2010, il Giudice di Pace di Caltagirone dichiarava B.R. colpevole del delitto di cui all’art. 636 comma 1, la lui ascritto e lo condannava, riconosciute le attenuanti generiche e tenuto conto della recidiva, alla pena di Euro 300,00 di multa nonchè alla rifusione delle spese liquidate in favore dello stato a norma della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 14 e succ. modifiche.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 636 c.p., perchè nel caso in esame l’introduzione o l’abbandono non ha riguardato un gregge o una mandria ma piccoli maialini; – contraddittorietà e illogicità della motivazione perchè è stata ritenuta la penale responsabilità nonostante il difetto di prova che gli animali fossero stati ivi condotti dal proprietario; nonostante le dichiarazioni del querelante non avessero trovato conferma, per questo aspetto, dal M.llo A.;

perchè è risultato che il fondo (asseritamente limitrofo con quello del ricorrente) era recintato sicchè è da escludere una volontaria introduzione degli animali.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Precisato che una pluralità di maiali, in quanto quadrupedi, costituisce una mandria, va ribadito che "il delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui per farli pascolare è integrato anche qualora la condotta riguardi un singolo capo di bestiame, purchè lo stesso appartenga a quella specie di animali che, se riuniti, formano un gregge o una mandria." (Cass. Sez. 2, 30.11-22.12.2010 n. 44937).

2. Il secondo motivo di ricorso:

2.1. è inammissibile per manifesta infondatezza per la parte in cui esclude che possa esservi abbandono senza la previa conduzione degli animali nel fondo altrui, perchè l’art. 636 c.p., comma 1, prevede le due ipotesi come alternative ed ancora per la parte in cui denuncia contraddittorietà in ordine alla valutazione della testimonianza del M.llo A., volta che le dichiarazioni di quest’ultimo sono state indicate come soltanto parzialmente confermative di quelle della persona offesa;

2.2. è inammissibile per genericità laddove afferma non esservi prova in atti che il ricorrente sia proprietario del fondo limitrofo rispetto a quello del querelante e comunque proprietario dei maialini, perchè a fronte della motivazione della sentenza impugnata (che per questo profilo indica come fonte di prova la testimonianza della persona offesa) si limita a far riferimento agli atti del processo non specificamente indicati;

2.3. è infondato per la parte in cui denuncia mancanza dell’elemento soggettivo. Ed invero "l’elemento soggettivo del delitto di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui è integrato dal dolo generico nell’ipotesi prevista dall’art. 636 cod. pen., comma 1 e da quello specifico nell’ipotesi di pascolo abusivo, prevista dal secondo comma dello stesso articolo." (Cass. Sez. 2, cit.).

Dalla sentenza impugnata risulta che i maiali entrarono nel fondo "attraverso le maglie della rete di recinzione", quindi senza alcun danneggiamento della stessa, a dimostrazione che la stessa era tale da non costituire ostacolo idoneo, sicchè (quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale) correttamente è stata ritenuta la sussistenza dell’elemento soggettivo.

3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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