T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 16-03-2011, n. 2365

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il ricorrente – alla data del ricorso agente scelto di polizia penitenziaria, oltre che dirigente della organizzazione sindacale UGL FN PP – impugna (attraverso il meccanismo giuridico per silentium di cui all’articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) il provvedimento del 18 giugno 2007, recante sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 3, punto 2, lettere f) e m), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il seguente addebito: "in data 5 gennaio 2007, dalle ore 8,45 alle ore 9,15, la signoria vostra rimaneva assente dal posto di servizio per intrattenersi, unitamente ai colleghi Galazzo Giovanni e Bongiovanni Sebastiano, senza alcuna autorizzazione, nell’ufficio di polizia giudiziaria in sede, al fine di presentare atto di querela nell’interesse dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Il fatto di infrazione, che si configura, precisamente, per avere la signoria vostra tralasciato il servizio ai fini dello svolgimento della succitata attività estranea al servizio stesso, risulta dettagliatamente documentato dalla stessa attestazione di querela, di cui è stata rilasciata copia".

I motivi di ricorso sono i seguenti.

1) "Eccesso di potere per violazione dei principi posti a presidio della funzione giustizia, difetto di istruttoria in sede giudiziale, omesso riesame nel merito della vicenda, omessa pronuncia Sulle doglianze del ricorrente in sede gerarchica. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui al D.P.R. n. 1119/1971. Omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza giustiziale (articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241)".

L’Amministrazione, non pronunciandosi sul ricorso gerarchico, ha illegittimamente abdicato alla funzione giustiziale.

2) "Eccesso di potere per violazione delle regole di imparzialità e parità difensiva. Violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio".

Nonostante il funzionario istruttore sia stato individuato in un funzionario non appartenente allo stesso istituto, ufficio o servizio di quello dell’inquisito, diversi atti istruttori sono stati compiuti di fatto direttamente all’ispettore superiore Schembri Francesco, ossia da colui che non solo ha redatto il rapporto disciplinare dal quale è nato il procedimento in contestazione ma è soprattutto un diretto superiore del ricorrente.

3) "Violazione degli articoli 10 e 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 e dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 gennaio 1957, n. 3. Eccesso di potere per violazione della tempistica procedimentale".

I fatti sono accaduti in data 5 gennaio 2006 (recte: 5 gennaio 2007; n.d.r.), la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento vi sono stati in data 22 febbraio 2007 sulla base di un rapporto redatto e contestato dal comandante di reparto in data 27 gennaio 2007, ossia con 12 giorni di ritardo.

L’inchiesta nel suo complesso, decurtando la proroga dei termini richiesti dal ricorrente, è durata oltre i 45 giorni "prescritti dal provvedimento del 16 febbraio 2007 (prot. n. 1896)".

Il rapporto disciplinare non menziona elementi utili ed obiettivi a configurare un’infrazione.

L’Amministrazione ha emesso il provvedimento punitivo oltre il termine, imposto dal D.P.R. n. 3/1957, di 180 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’illecito.

E’ stato violato il termine di 90 giorni per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, posto dall’articolo 110 del D.P.R. n. 3/1957.

E’ stato violato il termine di 90 giorni fra un atto del procedimento di disciplinare e l’atto successivo.

4) "Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per motivazione insufficiente ed apodittica. Travisamento dei fatti".

Il responsabile del servizio e il comandante di reparto erano stati posti a conoscenza dell’iniziativa del ricorrente e dei suoi colleghi, nulla esponendo in contrario.

Il ricorrente ha ricevuto debita autorizzazione anche da parte del "preposto sentinelle", essendosi recato nei locali per il tempo strettamente necessario (circa 20 minuti) ed a seguito dell’espletamento del servizio di sentinella.

Non risultano ascoltati anche gli altri due querelanti, né risulta acquisita e valutata alcuna loro dichiarazione o scritto difensivo.

È stato violato l’obbligo di motivare ed esporre dettagliatamente le ragioni della mancata considerazione delle giustificazioni opposte dall’incolpato all’addebito disciplinare.

5) Eccesso di potere nella parte in cui il provvedimento sanzionatorio è stato emesso senza considerare l’assenza di elementi di colpevolezza della presenza di causa di giustificazione. Contraddittorietà tra atti e provvedimento sanzionatorio.

La condotta del ricorrente non è stata mai attuata con finalità dolose o intenzionali ma nell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (tutela dell’immagine, della reputazione, della libertà sindacale e del diritto di difesa), per cui andrebbe applicata la scriminante dell’esercizio del diritto.

6) Eccesso di potere per l’istruttoria insufficiente. Violazione del principio della proporzionalità e irragionevolezza tra sanzione irrogata e infrazione commessa. Eccesso di potere per sviamento dai canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

2. – Entrambe le parti hanno depositato documenti.

Parte ricorrente ha depositato due memorie.

L’Amministrazione ha depositato una memoria.

La causa è definitivamente passata in decisione all’udienza pubblica del 10 gennaio 2011.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. – Il ricorrente – alla data del ricorso agente scelto di polizia penitenziaria, oltre che dirigente della organizzazione sindacale UGL FN PP – impugna (attraverso il meccanismo giuridico per silentium di cui all’articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) il provvedimento del 18 giugno 2007, recante sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 3, punto 2, lettere f) e m), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il seguente addebito: "in data 5 gennaio 2007, dalle ore 8,45 alle ore 9,15, la signoria vostra rimaneva assente dal posto di servizio per trattenersi, unitamente ai colleghi Galazzo Giovanni e Bongiovanni Sebastiano, senza alcuna autorizzazione, nell’ufficio di polizia giudiziaria in sede, al fine di presentare atto di querela nell’interesse dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Il fatto di infrazione, che si configura, precisamente, per avere la signoria vostra tralasciato il servizio ai fini dello svolgimento della succitata attività estranea al servizio stesso, risulta dettagliatamente documentato dalla stessa attestazione di querela, di cui è stata rilasciata copia".

2.1 – Il primo motivo di ricorso lamenta che l’Amministrazione, non pronunciandosi sul ricorso gerarchico, ha illegittimamente abdicato alla funzione giustiziale.

La censura va respinta perché la fattispecie del silenzio sul ricorso gerarchico è espressamente disciplinata dalla legge, che con l’articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971 attribuisce a quel silenzio una specifica valenza ai fini della successiva tutela dinanzi al giudice amministrativo. Sicché l’Amministrazione non ha abdicato alla funzione giustiziale ma ha invece contribuito – volente o non – a quella funzione, attivando con il proprio silenzio il noto meccanismo giuridico per silentium per cui la tutela avverso la sanzione disciplinare si è trasposta dalla sede dei rimedi amministrativi a quella dei rimedi giurisdizionali.

2.2 – Il secondo motivo di ricorso lamenta che nonostante il funzionario istruttore sia stato correttamente individuato in un funzionario non appartenente allo stesso istituto, ufficio o servizio dell’inquisito ricorrente, diversi atti istruttori sono stati compiuti di fatto direttamente all’ispettore superiore Schembri Francesco, ossia da colui che non solo ha redatto il rapporto disciplinare dal quale è nato il procedimento in contestazione ma che soprattutto è un diretto superiore del ricorrente.

Questo motivo è infondato perché la normativa di riferimento non preclude che atti istruttori possano essere compiuti di fatto direttamente dal superiore che ha redatto il rapporto disciplinare. Inoltre gli atti istruttori hanno natura neutra, non decisoria; né risulta che essi siano stati redatti in modo fuorviante a causa della posizione di superiore gerarchico e di redattore del rapporto disciplinare del loro autore.

2.3 – Il mezzo successivo formula la seguente serie di censure:

a) i fatti sono accaduti in data 5 gennaio 2006 (recte: 5 gennaio 2007; n.d.r.), la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento vi sono stati in data 22 febbraio 2007 sulla base di un rapporto redatto e contestato dal comandante di reparto in data 27 gennaio 2007, ossia con 12 giorni di ritardo;

b) l’inchiesta nel suo complesso, decurtando la proroga dei termini richiesti dal ricorrente, è durata oltre i 45 giorni prescritti dal provvedimento del 16 febbraio 2007, prot. n. 1896;

c) il rapporto disciplinare non menziona elementi utili ed obiettivi a configurare un’infrazione;

d) l’Amministrazione ha emesso il provvedimento punitivo oltre il termine, imposto dal D.P.R. n. 3/1957, di 180 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’illecito;

e) è stato violato il termine di 90 giorni per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, posto dall’articolo 110 del D.P.R. n. 3/1957;

f) è stato violato il termine di 90 giorni da un atto del procedimento di disciplinare e l’atto successivo.

Nessuna di queste censure è fondata.

La censura sub a) va respinta perché la tempistica in essa esposta non viola nessuna disposizione sul procedimento disciplinare; né i 12 giorni intercorsi tra i fatti disciplinarmente sanzionati (accaduti in data 5 gennaio 2007) e il rapporto del comandante di reparto (redatto e contestato in data 27 gennaio 2007) concretano un ritardo abnorme (e dunque illegittimo) della procedura.

La censura sub b) (secondo la quale l’inchiesta nel suo complesso, decurtando la proroga dei termini richiesti dal ricorrente, sarebbe durata oltre i 45 giorni "prescritti dal provvedimento del 16 febbraio 2007 (prot. n. 1896)" va – a prescindere da ogni altra considerazione – respinta perché il termine di 45 giorni (previsto dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 449/1992) deve decorrere non dall’avvio del procedimento ma dalle giustificazioni – o dalla eventuale richiesta di accertamenti – dell’inquisito.

Infatti ove – come ermeneuticamente corretto – si consideri l’invocato art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 449/1992 insieme al precedente e presupposto comma 4 (secondo cui il funzionario istruttore deve provvedere a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni, e deve svolgere "successivamente" tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari, o richiesti dall’inquisito), appare più corretto ritenere che il termine di 45 giorni per la conclusione dell’istruttoria dovrebbe decorrere non dall’avvio del procedimento ma dalle giustificazioni – o dalla eventuale richiesta di accertamenti – dell’inquisito (confr. la sentenza di questa Sezione 26 giugno 2009, n. 6151). E nel caso di specie questo termine risulta rispettato, giacché:

– il ricorrente ha formulato le proprie memorie difensive al funzionario istruttore con una nota dell’8 marzo 2007;

– la relazione del funzionario istruttore, conclusiva dell’inchiesta disciplinare, reca la data del 17 aprile 2007, l’inchiesta disciplinare risulta dunque conclusa in 40 giorni.

La censura sub c) va respinta perché l’addebito disciplinare risulta chiaramente esposto sia nella contestazione di addebiti del 19 febbraio 2007 (alla quale in questa sede appare sufficiente fare rinvio) sia nella successiva relazione del 17 aprile.

La censura sub d) (secondo cui l’Amministrazione avrebbe illegittimamente emesso il provvedimento punitivo oltre il termine, imposto dal D.P.R. n. 3/1957, di 180 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’illecito) va respinta perché il D.P.R. n. 3/1957 non prevede un simile termine.

La censura sub e) (secondo cui sarebbe stato violato il termine di 90 giorni, per la conclusione dell’inchiesta disciplinare, posto dall’articolo 110 del D.P.R. n. 3/1957) va respinta perché la disposizione invocata non è applicabile ai procedimenti disciplinari del Corpo di polizia penitenziaria. A questi procedimenti, infatti, si applica la già citata disposizione di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legislativo n. 449/1992, e come si è visto risulta rispettata nel procedimento.

La censura sub f) (secondo cui sarebbe stato violato il termine di 90 giorni tra un atto del procedimento di disciplinare e l’atto successivo) risulta infondata in fatto: la scansione procedimentale che risulta dagli atti esclude una simile violazione. Appare sufficiente in proposito fare rinvio all’indice degli atti e dei documenti allegati dallo stesso ricorrente al proprio gravame.

2.4 – Anche le censure del quarto motivo di ricorso vanno respinte, così come di seguito specificato:

– la censura secondo cui il responsabile del servizio e il comandante di reparto erano stati posti a conoscenza dell’iniziativa del ricorrente e dei suoi colleghi, nulla esponendo in contrario, va respinta perché in proposito appare corretto quanto affermato nella citata relazione del funzionario istruttore del 17 aprile 2007: la conoscenza da parte dei superiori della iniziativa del ricorrente di recarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria per presentare l’atto di querela, ed altresì la casuale presenza del comandante di reparto nei locali di polizia giudiziaria al momento della presentazione della querela, non equivale certamente alla concessione di uno specifico permesso od autorizzazione per effettuare quanto sopra durante l’orario di servizio;

– la censura secondo cui il ricorrente ha ricevuto debita autorizzazione anche da parte del "preposto sentinelle", essendosi recato nei locali per il tempo strettamente necessario (circa 20 minuti) ed a seguito dell’espletamento del servizio di sentinella, va respinta perché, analogamente a quanto rilevato per la precedente censura, essersi recato nei locali della polizia giudiziaria per il tempo strettamente necessario ed a seguito dell’espletamento del servizio di sentinella non equivale a permesso od autorizzazione;

– la censura secondo cui non risultano ascoltati anche gli altri due querelanti, né risulta acquisita e valutata alcuna loro dichiarazione o scritto difensivo, va respinta perché l’accertamento dell’effettivo svolgersi dei fatti – incontestato per la parte che qui interessa – non risulta viziato da questa omissione;

– la censura secondo cui vi sarebbe stata violazione dell’obbligo di motivare ed esporre dettagliatamente le ragioni della mancata considerazione delle giustificazioni opposte dall’incolpato all’addebito disciplinare va respinta perché il decreto del provveditore regionale numero 43/2007, recante la contestata sanzione disciplinare ed al quale appare sufficiente fare rinvio, risulta adeguatamente motivato.

2.5 – Il mezzo successivo rileva che la condotta del ricorrente non è stata mai attuata con finalità dolose o intenzionali ma nell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (tutela dell’immagine, della reputazione, della libertà sindacale e del diritto di difesa), per cui andrebbe applicata la scriminante dell’esercizio del diritto.

Anche questo motivo è infondato, poiché resta comunque la violazione, da parte del ricorrente, dell’obbligo di prestare il proprio servizio nell’orario dovuto; tanto più che la medesima attività avrebbe potuto essere legittimamente espletata o al di fuori dell’orario di servizio o dopo aver richiesto e ottenuto l’autorizzazione dei superiori, o un permesso sindacale.

2.6 – Da ultimo il ricorrente lamenta "Eccesso di potere per l’istruttoria insufficiente. Violazione del principio della proporzionalità e irragionevolezza tra sanzione irrogata e infrazione commessa. Eccesso di potere per sviamento dai canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa".

Anche questo rilievo risulta infondato, poiché da parte dell’Amministrazione procedente non risultano palesi vizi logici né gravi carenze valutative nell’aver ritenuto che il comportamento del ricorrente (essersi assentato senza autorizzazione o permesso – al fine di presentare atto di querela, sia pure nell’interesse dell’organizzazione sindacale di appartenenza – da un servizio che era tenuto ad espletare) rientrasse nelle previsioni di cui all’articolo 3, lettera f) (grave negligenza in servizio) e lettera m) (inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria) del decreto legislativo n. 449/1992.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
n. 43/59
Risultato precedente – Risultato successivo

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 06-04-2011, n. 13728 Reati tributari

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del PG Dott. Guglielmo Passacantando rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del tribunale di Monza ha disposto in data 11.6.2010 il sequestro preventivo dei rapporti finanziari presso la Banca Polare di Milano nei confronti di N.D., indagato unitamente a N.P. per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, perchè in qualità di socio al 90% della Nicoli Costruzioni di Nicoli Geometra Domenico e & snc, al fine di evadere le imposte sui redditi, mediante una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie indicazioni di plusvalenze da vendita di immobili inferiori a quelle reali, e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento – utilizzo di somme in contanti depositate in cassette di sicurezza e poi trasferite sul conto corrente intestato a N.P., indicava nelle dichiarazioni dei redditi relativa all’anno 2007 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo di Euro 738.000, con imposta evasa di Euro 177.552,43; il gip del tribunale di Monza ha disposto in data 11 giugno 2010 il sequestro preventivo per equivalente di una somma pari all’imposta evasa.

Il tribunale di Monza, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del GIP. Propone ricorso per cassazione N. D., deducendo, tramite il proprio difensore:

1) l’inosservanza degli artt. 15 e 322 ter c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 321 – 324 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3. Si rileva al riguardo che già in sede di riesame era stato eccepito che il reato contestato non poteva essere ipotizzato nella specie, non configurando i mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento la condotta riversata in imputazione e che il tribunale, pur aderendo a tale prospettazione, non ha proceduto all’annullamento del sequestro.

2) l’inosservanza degli artt. 3, 24 e 27 Cost., art. 322 ter c.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 321 – 324 c.p.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.

Si fa rilevare al riguardo come la difesa si era doluta dinanzi al giudice del riesame dell’assoluta mancanza nel provvedimento di sequestro impugnato dell’indicazione di elementi idonei a consentire la completa riferibilità all’indagato dell’ipotesi di reato formulata e che non è possibile per tale forma di sequestro, stante la natura sanzionatoria, prescindere – secondo una lettura costituzionalmente orientata – dalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In ordine al primo motivo ha correttamente disposto tribunale del riesame rilevando che la fattispecie è senz’altro rilevante sotto il profilo penale in quanto in ogni caso la fattispecie può essere ricondotta alla violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, e che, pertanto, il sequestro per equivalente, era stato legittimamente disposto. Nè può essere mossa alcuna contestazione al riguardo essendo assolutamente pacifico in tema di riesame di misure cautelari reali che il tribunale debba avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un "fumus" di reato, ma che ben possa confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto. (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009 Rv. 245069) In ordine al secondo motivo vi è in realtà l’indicazione del quadro indiziario da parte del tribunale.

Il ricorrente in questa sede ne contesta la fondatezza e la logicità sostenendo essere più logica la conclusione che i soldi fossero da ricondurre al genitore defunto.

Tuttavia neanche tali doglianze possono trovare accoglimento.

Premesso, infatti, che il ricorso è consentito solo per violazione di legge, non è possibile in questa sede dedurre il vizio di illogicità della motivazione nè, in presenza di adeguata motivazione, come nella specie, è possibile sollecitare una nuova valutazione degli elementi di prova essendo inibito l’esame del merito.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-04-2011, n. 1015 patente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

In via preliminare va osservato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 e di eccesso di potere sotto diversi profili.

In particolare, mediante il provvedimento indicato in epigrafe l’amministrazione ha disposto la revisione della patente nei confronti di F.D. ai sensi dell’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio di 20 punti attribuiti alla titolare.

E" fondata e presenta carattere assorbente la censura con la quale il ricorrente lamenta la violazione di legge, evidenziando che la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non gli è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

L’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina la patente a punti e stabilisce, al comma 1, che "All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".

Sul piano procedimentale il comma 2 precisa che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi…."

Inoltre, il successivo comma 3 specifica che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

Le conseguenze della perdita integrale dei 20 punti sono definite nel successivo comma 6 dell’art. 126 bis, ove si stabilisce che "Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento"

La comunicazione delle singole variazioni di punteggio rileva anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.

Invero, l’art. 6 del DM 29.07.2003 prevede che "Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio".

Il quadro normativo ora richiamato pone in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

Nel caso di specie l’amministrazione non ha provato, neppure all’esito dell’istruttoria disposta dal Tribunale – cui l’amministrazione non ha ottemperato – che le singole variazioni di punteggio siano state comunicate al ricorrente, nonostante gravi proprio sull’amministrazione l’onere di provare, a fronte di una specifica contestazione, l’avvenuta comunicazione agli interessati delle singole variazioni di punteggio.

L’omessa dimostrazione della trasmissione alla ricorrente delle comunicazioni relative alla decurtazione dei punteggi, prima del provvedimento di revisione della patente, integra la violazione dello specifico obbligo posto in tal senso dal d.l.vo 1992 n. 285, secondo quanto già indicato.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.

La natura sostanziale del motivo ora trattato consente di ritenere assorbite le ulteriori censure articolate dal ricorrente.

In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e merita accoglimento.

La peculiarità della situazione di fatto posta a fondamento del ricorso proposto, consente di ravvisare giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla provvedimento del Direttore dell’Ufficio provinciale di Milano, prot. nr. 2/12719 del 30/11/2010, datato 06/12/2010.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 10-05-2011, n. 18092 Misure cautelari

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oni del PG Dott. SALVI G., intese al rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di M. N. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Rovereto in data 22-12-2010 in ordine ai reati di concorso in illecita detenzione a fine di spaccio di eroina, il Tribunale del riesame di Trento,con ordinanza in data 18.01.2011, reietta detta richiesta, confermava la misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria e l’esigenza di tutela del pericolo di inquinamento probatorio e di recidivanza.

Avverso tale ordinanza la difesa del M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi: 1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 273 c.p.p., e art. 110 c.p. e " D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, ribadendo la tesi difensiva secondo cui la semplice conoscenza dei fornitori di droga è anche l’adesione morale al lori operare si risolvevano in una "assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta" non integrante l’ipotesi criminosa contestata;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza di legge penale, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e c), stante la sommaria, superficiale verifica operata dal Tribunale del riesame di Trento in merito a dette esigenza, con trascurata valutazione della modesta entità dei fatti oggetto della presunta cessione, dello stato di incensuratezza dell’indagato, impegnato in lecita attività lavorativa con un inappuntabile condotta di vita anteatta;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza di legge penale e contraddottorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione del principio di gradualità ed adeguatezza della misura ex art. 275 c.p.p., ben potendo trovare adeguata tutela le asserite esigenze cautelari con misura meno afflittiva di quella carceraria intramuraria;

4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla L. n. 162 del 1990, art. 37 e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 1, ricorrendo le comprovate condizioni di un programma di recupero della tossicodipendenza sulla base dell’attestazione del competente Sert e non già solamente di un programma terapeutico di mero contenimento del sintomo, tanto da costituire ostacolo alla misura degli arresti domiciliari,con patente violazione della stessa "ratio legis" intesa al recupero dei tossicodipendenti recidivi;

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero, quanto al motivo sub I), l’inconsistenza delle controdeduzioni difensive, piuttosto riferibili ad una criticità di analisi in punto di mero fatto e,pertanto, più propriamente deducibili in sede di eventuale giudizio di merito, trova motivato riscontro alla stregua delle indagini di p.g. delle intercettazioni in uso alle utenze degli indagati, degli appostamenti e pedinamenti e dai verbali di perquisizione e sequestro. In siffatto quadro accusatorio, correttamente l’impugnata ordinanza,con motivazione logica, esauriente e puntuale, traccia il solco di una sussistenza ragionevole del quadro di gravità indiziaria, direttamente coinvolgente l’odierno indagato (cfr.foll. 2-3 ordinanza impugnata), a prescindere dalla qualità e quantità di droga oggetto della contestata detenzione, in ogni caso, non comprovatamente tale da escludere dallo stato, le ipotesi criminose contestate.

Del pari manifestamente infondate le doglianza di cui al motivo sub 2), posto che il Tribunale del riesame trentino si è fatto motivato carico di segnalare le ragioni della ritenuta esigenza di tutela dell’inquinamento probatorio e del pericolo di recidivanza (cfr. fol.

3 ordinanza impugnata).

Nè si h trascurata una sintetica ma efficace notazione circa la stessa pericolosità della condotta in punto di modalità di esecuzione della stessa de parte dell1indagato, tanto da rendere intuibilmente e ragionevolmente non adeguata altra misura cautelare personale, con il conseguente rispetto dei criteri di gradualità ed adeguatezza della misura ex art. 275 c.p.p.. Di qui l’inconsistenza delle doglianze di cui al motivo sub 3). Il motivo sub 4),pur rappresentando in termini di apprezzabile impegno difensivo, l’aspetto attinente il richiamo all’istituto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, trascura il fatto che dagli atti sottoposti all’esame del decidente Tribunale trentino era dato cogliere il solo programma di mero "contenimento" del sintomo presso i servizi pubblici e non già quello di "recupero" della tossicodipendenza, legittimante la misura degli arresti domiciliari in costanza dell’insussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

In particolare, giova ribadire il principio secondo cui, per la corretta applicabilità dell’art. 89, comma 2, come del resto risulta testualmente dalla norma in esame, si impone la comprovata certificazione del competente servizio pubblico o da struttura privata autorizzata ex cit. D.P.R., art. 116, comma 2, lett. d) attestante lo stato di tossicodipendenza del richiedente e la disponibilità di accoglimento del predetto da parte delle cerbate strutture agli effetti del suo recupero, così realizzandosi la "ratio legis" che giustifica la misura.

Nella specie,come sottolineato dall’ordinanza impugnata, la documentazione prodotta dall’indagato si riferiva al mero "contenimento" del sintomo in rapporto al programma terapeutico e non già al "recupero" come richiesto dalla normativa cit. nei termini innanzi enunciati, secondo lo stesso indirizzo interpretativo della legge offerta da questo giudice di legittimità, in aderenza alla cennata "ratio legis" dell’istituto in esame. Ne consegue la correttezza della risposta offerta in ordinanza impugnata (fol. 3) e la conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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